Decreto cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02787/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2787 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Silvestre e Maria Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. -OMISSIS-del 30/10/2024 cod. amm.m_1 del Questore della Provincia di Milano, notificato in pari data, adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. con cui si disponeva che “ le licenze per la conduzione dell’esercizio pubblico indicato in premessa sono sospese per giorni 15 (quindici) a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, l’odierna ricorrente, -OMISSIS-, titolare dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-” situato nel territorio del Comune di -OMISSIS-, ha impugnato il decreto datato 30 ottobre 2024, notificato lo stesso giorno, con il quale il Questore di Milano ha disposto la chiusura del citato bar per un periodo di quindici giorni ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Il provvedimento impugnato è scaturito dalla proposta avanzata, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dalla Tenenza dei Carabinieri di -OMISSIS- (MI), in data 26 settembre 2024 e il seguito datato 4 ottobre 2024, in ragione dell’accertata presenza, - in occasione di una serie di controlli effettuati dai militari nell’arco temporale tra gennaio e settembre 2024 - di soggetti pregiudicati, identificati sia in prossimità sia all’interno del locale, nonché sulla base di numerose segnalazioni presentate da cittadini che avevano denunciato comportamenti degli avventori tali da mettere in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei residenti.
3. In particolare, per quanto riguarda i controlli effettuati dai militari dell’Arma, il provvedimento contiene un elenco dettagliato, rappresentando che:
· in data 8.1.2024, alle ore 16.00, i carabinieri durante il proprio servizio perlustrativo, notavano, in prossimità del bar, un individuo sospetto che, alla vista dei militari, gettava dietro un cestino dei rifiuti un involucro subito recuperato, contenente 0,92 grammi lordi di hashish; da successiva perquisizione personale, il soggetto è stato trovato in possesso di un taglierino avente una lunghezza totale di 24 cm, del quale non sapeva giustificare il possesso; per quanto accertato, i militari deferivano il reo in stato di libertà per il reato previsto dall'art. 4 della Legge n. 110/1975 e lo segnalavano alla Prefettura per la violazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990;
· in data 2.5.2024, alle ore 20.25, i carabinieri identificavano presso il locale quattro avventori, tutti pregiudicati;
· in data 13.5.2024, alle ore 11.10, i carabinieri notavano, davanti all'ingresso del bar, durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, un pluripregiudicato per reati contro la persona insieme ad altro individuo che, alla vista degli operanti, si dava alla fuga. Il pregiudicato veniva invitato dai militari a consegnare quanto in suo possesso ed al suo rifiuto veniva portato in caserma e sottoposto a perquisizione personale; l'uomo veniva trovato in possesso, celato all'interno delle mutande, di un sacchetto contenente sette dosi di cocaina, aventi un peso lordo totale di 2,50 grammi, la somma di 120,00 E nel portafoglio e un telefono cellulare; per quanto accertato, i carabinieri arrestavano in flagranza di reato il pregiudicato per il reato previsto dall'art. 73 del D.P., n. 309/1990;
· in data 17.5.2024, alle ore 10.47, i carabinieri identificavano presso il locale tre avventori, di cui uno pregiudicato;
· in data 7.6.2024, alle ore 12.11, i carabinieri identificavano presso l'esercizio otto avventori, di cui uno pregiudicato;
· in data 28.9.2024, alle ore 18.25, ì carabinieri identificavano presso il locale sei avventori, di cui tre pregiudicati.
4. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo un unico motivo di ricorso, articolato in più censure, con il quale ha lamentato i vizi di “ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 e del T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per mancanza dei presupposti fattuali e giuridici per l'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. e/o comunque per errata valutazione di fatti, nonché per apodittica e irragionevole motivazione in ordine all’asserita sussistenza di tali presupposti. Violazione del principio di imparzialità della P.A. e violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo dell'erroneità dei presupposti di fatto. Illogicità. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà o travisamento dei fatti anche in riferimento al contegno tenuto dalla ricorrente di pieno rispetto della normativa vigente, con una condotta volta ad evitare la perpetrazione di fatti illeciti all'interno e/o nei pressi del locale ”.
5. In sintesi, la ricorrente lamenta che: a) la motivazione del provvedimento sarebbe apparente; b) l’esiguità dei controlli non sarebbe idonea a supportare il provvedimento adottato; c) all’interno del locale non sarebbe stata compiuta alcuna attività illecita; d) sarebbe stato violato il diritto di difesa, non conoscendo l’identità dei soggetti controllati né i precedenti penali a carico degli stessi; e) mancherebbe il collegamento tra i reati accertati dai militari e il bar; f) non sarebbe stata informata delle segnalazioni dei residenti; g) i fatti indicati nel gravato provvedimento non integrerebbero i presupposti richiesti dalla disposizione normativa applicata; h) l’Autorità non avrebbe considerato gli argomenti esposti nelle memorie prodotte dopo la comunicazione di avvio del procedimento; i) sarebbero stati violati i principi di proporzionalità dell’azione amministrativa.
6. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso, depositando documenti e memoria.
7. Il 2 dicembre 2024 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
8. Preliminarmente, si può prescindere dall’esame dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione, di improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse per aver oramai il provvedimento impugnato esaurito i suoi effetti, in quanto il ricorso è infondato nel merito per le seguenti ragioni.
8.1. Occorre esporre brevemente il quadro normativo esistente e la giurisprudenza in materia di sospensione della licenza di commercio per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Ai sensi dell’art. 100 del Regio Decreto n. 773 del 1931 (TULPS) “ Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ”.
L'art. 100 TULPS àncora quindi il suo ambito di applicazione oggettivo a tre distinte fattispecie, e cioè ai casi in cui: (i) all'interno dell'esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini; (ii) il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; (iii) l'esercizio pubblico costituisca, comunque, un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
Secondo il Consiglio di Stato, la lettera e la ratio dell'art. 100 TULPS consentono di affermare che, in nessuna delle ipotesi considerate dalla norma, un singolo episodio sia sufficiente ad integrare i presupposti per l'adozione delle previste misure inibitorie, a meno che esso non sia caratterizzato da particolare grave violenza o allarme sociale (Consiglio di Stato, sez. III, 3 marzo 2016, n. 1752).
Tale principio trova applicazione anche relativamente all'ipotesi del locale abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, dove la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che la caratterizzazione di essere luogo di abituale ritrovo di persone pericolose o pregiudicati non può ritenersi sussistente, laddove il provvedimento si limiti ad indicare un unico episodio in cui si sia accertata la presenza di persone pregiudicate o pericolose. Il carattere di "abitualità" può infatti ritenersi inverato solo allorquando la presenza nel locale di pregiudicati e persone pericolose sia stata accertata in una pluralità di situazioni verificatesi in un significativo lasso temporale (TAR Campania, Salerno, 7 febbraio 2018, n. 284).
8.2. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 100 del TULPS vale a impedire la prosecuzione di un'attività pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, a prescindere dalla condotta personale del titolare del locale. Si tratta, dunque, di una misura di prevenzione, e non di una misura di tipo repressivo o sanzionatorio, essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività (Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3422).
8.3. La finalità perseguita dall'art. 100 TULPS, in tema di sospensione della licenza di pubblico esercizio, è quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità del titolare del locale; la previsione normativa attribuisce quindi al Questore il potere di sospendere l'esercizio dell'attività commerciale oggetto di licenza commerciale al ricorrere di una serie di autonomi presupposti concernenti l'esercizio commerciale e non già la condotta del suo titolare, il cui accertamento implica l'esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa che è sindacabile tramite la piena cognizione del fatto storico posto a base della valutazione dell'amministrazione e la cognizione sulla valutazione discrezionale nei limiti, in particolare, della sussistenza dei vizi del difetto di istruttoria, di illogicità, di irragionevolezza, di proporzionalità, di sviamento e di attendibilità della scelta effettuata (T.A.R. Lombarda, Milano, sez. I, 15/01/2024, n.81; TAR Cagliari, (Sardegna) sez. I, nn. 191/2023, 484/2023, 110/2024 e 543/2024), che non sussistono nel caso di specie.
8.4. La giurisprudenza, con orientamento assolutamente consolidato, ha affermato che la suddetta disposizione normativa attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore il potere di sospendere e revocare la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini (Consiglio di Stato, sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791; id. 2 maggio 2016, n. 1681). È dunque evidente che il potere attributo dall'art. 100 R.D. n. 773 del 1931 al Questore di sospendere la licenza per l'attività di un pubblico esercizio ha intrinseche finalità di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, sez. III, 29 luglio 2015, n. 3752; id. sez. 27 settembre 2018, n. 4529; id. sez. 16 dicembre 2019, n. 8503; T.A.R. Veneto, Venezia sez. III, 5 giugno 2023, n. 766).
8.5. Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che anche un singolo episodio può giustificare l'adozione della misura preventiva di cui all'art. 100 TULPS allorquando costituisca un oggettivo pericolo per la sicurezza pubblica (Consiglio di Stato, sez. I, parere del 22 marzo 2023, n. 594).
9. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la valutazione di pericolosità effettuata dal Questure non presenta nel caso di specie profili di irragionevolezza, fondandosi su una pluralità di elementi che formano un quadro sufficiente a supporto del provvedimento e che sono chiaramente riferibili al locale, quali: le segnalazioni dei residenti, le risultanze agli atti dei numerosi controlli effettuati nel 2023 e 2024 dai militari; l’arresto di un pregiudicato trovato in possesso di sostanza stupefacente, l’identificazione di soggetti pregiudicati trovati in prossimità e all’interno del locale.
9.1. Quindi, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nel caso di specie il provvedimento impugnato non è censurabile sotto il profilo della carenza motivazionale, carenza istruttoria, adeguatezza e proporzionalità, atteso che la gravità dei fatti descritti è tale da mettere a repentaglio le condizioni di sicurezza della collettività, che il provvedimento ha inteso tutelare. Quanto alla situazione di pericolo, basti osservare che nell’arco temporale di soli nove mesi (da gennaio a settembre 2024) sono stati svolti sei controlli, in occasione dei quali sono stati sempre identificati soggetti pregiudicati in prossimità e all’interno del locale.
9.2. Risulta inoltre dalla motivazione che l’Autorità ha esaminato, dandone attto, le memorie difensive di parte ricorrente e ciò è sufficiente per sottrarre il provvedimento dall’ulteriore censura di illegittimità, dal momento che nel caso di specie il provvedimento è stato adottato d’ufficio e quindi non trova applicazione l’art. 10 bis della L. 241/90, che prevede – nei procedimenti ad istanza di parte - che l’Autorità debba confutare le osservazioni presentate dalla parte. Tuttavia, anche per tali procedimenti, la giurisprudenza afferma che la motivazione finale non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi del citato art. 10 bis , essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (Consiglio di Stato sez. V, 2 ottobre 2024, n.7933), sicché è infondata anche la censura secondo cui l’Autorità si sarebbe diversamente determinata se avesse tenuto conto delle memorie prodotte dalla parte ricorrente.
9.3. Non è inoltre condivisibile la censura di parte ricorrente secondo cui il provvedimento avrebbe violato la libertà di iniziativa economica, atteso che l’Autorità ha operato il corretto bilanciamento dei contrapposti interessi, ritenendo recessivo quello privato connesso alla libertà d’iniziativa imprenditoriale rispetto alla tutela dei beni di valore primario quali l’ordine e la sicurezza pubblica.
9.4. Priva di pregio è infine la doglianza con cui la ricorrente sostiene la lesione del diritto di difesa, dal momento che l’ordinamento riconosce il diritto di accesso agli atti del procedimento, che non risulta essere stato esercitato dalla ricorrente.
9.5. Concludendo, per quanto sopra esposto, assorbita ogni altra censura, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
9.6. Le spese di lite, che seguono il principio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO