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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
373/2019 R.G.A.C.
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott.re Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373/2019 R.G.A.C. vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Bagnato, PEC: ; Email_1 appellante contro già C.F. e P.IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Roberto Bocchini, PEC: ; Email_2 nonché
(già C.F.: , P.IVA: Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola, PEC: P.IVA_3
Email_3 appellate
Oggetto: Risarcimento danni da inadempimento contrattuale – appello alla Sentenza del Tribunale di Palmi n. 1052/2018 emessa il 29.10.2018 e pubblicata il 30.10.2018 nella causa civile R.G. n.
1321/2013;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 25.9.2013 , premesso di essere Parte_1 titolare dell'omonima farmacia sita in Plaesano (frazione di Feroleto Della Chiesa) e del dispensario farmaceutico, nonché delle relative utenze telefoniche (rispettivamente 0966/996064 e 0966/996394), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_5
al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità delle società convenute, la loro
[...] condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito ed in conseguenza della sospensione e dell'interruzione del servizio telefonico e di per circa 6 mesi, dal CP_6
28.5.2012 al 16.11.2012. costituitasi in giudizio in data 24.12.2013, contestava la domanda Controparte_2 sostenendo sia di non essere responsabile dell'inadempimento, nonché la prova dei danni lamentati dall'attore.
Si costituiva anche contestando anch'essa la fondatezza della Controparte_3 domanda sia nell'an e che nel quantum e ne chiedeva il rigetto, evidenziando di non avere nessuna responsabilità per la lamentata interruzione del servizio, per il cui ripristino si era immediatamente attivata.
Rigettate le istanze di prova costituenda, la causa veniva istruita attraverso acquisizione della documentazione ritualmente prodotta;
all'udienza del 18.5.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea infondata.
Preliminarmente evidenziava che l'azione promossa da , che aveva dedotto Parte_1
l'inadempimento della prestazione cui e erano obbligate in forza del contratto di CP_2 CP_3 somministrazione, andava qualificata come inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In particolare, il giudice di prime cure sosteneva che fosse provato che il , titolare delle utenze Pt_1 telefoniche 055/4627207 e 055/4633037, installate rispettivamente presso la farmacia e il dispensario farmaceutico di cui era parimenti titolare, aveva inviato la proposta contrattuale a in data CP_3
19.12.2011 per l'attivazione del servizio di telefonia fissa per entrambe le utenze, comprensivo della portabilità dei due numeri, del collegamento internet, della “vodafone station” e che, successivamente, in data 28.5.2012, aveva domandato il rientro con l'operatore dal CP_2 momento che il gestore non era riuscito ad attivare il servizio richiesto.
Evidenziava, ancora, come fosse altresì provato, in quanto non contestato dalle società convenute, che l'offerta chiesta alla non era stata mai attivata dai tecnici;
che proprio per questo motivo CP_3 in data 28.5.2012 aveva domandato il passaggio al precedente gestore per entrambe le CP_2 utenze e che la linea telefonica ed internet erano stati ripristinati completamente soltanto in data
16.11.2012.
Dunque, stante la prova del titolo, l'allegazione dell'inadempimento e del nesso di causalità tra quest'ultimo ed il danno, le convenute erano chiamate a dimostrare l'adempimento ovvero la non imputabilità alle stesse del fatto occorso.
Sul punto, le due compagnie telefoniche si erano addebitate reciprocamente la responsabilità, affermando di non aver tempestivamente ricevuto la richiesta e di aver inviato CP_2 CP_3 regolarmente la stessa.
Il Tribunale riteneva che entrambe le società fossero responsabili per inadempimento contrattuale, non avendo dimostrato di aver ottemperato alla delibera AGCOM n. 274/07/CONS, la quale prescriveva, agli artt. 17 e seguenti, specifici obblighi di collaborazione tra le società interessate dalle procedure di attivazione del servizio, di comunicazione di codici di attivazione e sblocco del servizio, nonché di comunicazione dei tempi per la definizione del procedimento del passaggio tra gli operatori.
Non era difatti sufficiente né la prova della comunicazione del codice di migrazione da parte di all'attore, né la documentazione prodotta da concernente la richiesta di passaggio CP_3 CP_2 da a e la “schermata di rientro” all'operatore richiesto, trattandosi di elementi CP_3 CP_2 inadeguati a dimostrare l'esatto adempimento ovvero ad imputare l'interruzione del servizio per sei mesi (circostanza pacifica) ad una causa estranea alla condotta delle parti.
Nonostante i suddetti presupposti, tuttavia, il giudice riteneva comunque la domanda infondata non avendo l'attore adeguatamente allegato e dimostrato il pregiudizio subito.
Al riguardo il avevo lamentato di aver subito un pregiudizio sia patrimoniale, da lui Pt_1 quantificato nella misura di € 15.000,00, sia non patrimoniale, da lui quantificato in € 10.000,00.
Con riferimento al primo, aveva dedotto di aver subito una contrazione dei propri redditi ed aveva prodotto i modelli unici inoltrati all' negli anni 2010, 2011 e 2012. Controparte_7
In relazione al secondo pregiudizio, aveva dedotto di aver subito un danno all'immagine, alla reputazione e da sviamento della clientela ed aveva articolato prova testimoniale.
Rilevava il primo giudice come le certificazioni fiscali degli anni precedenti a quello di interesse attestavano certamente il volume d'affari ed il reddito dell'attore nell'anno di imposta cui si riferivano (2009, 2010, 2011), ma non dimostravano la perdita eventualmente sofferta nell'anno 2012, cioè nel periodo in cui si era verificata l'interruzione del servizio per circa sei mesi.
L'attore, evidenziava il Tribunale, avrebbe dovuto documentare la certificazione reddituale dell'anno 2012, ovvero il registro con il fatturato mensile da gennaio ad ottobre 2012, ciò al fine di dimostrare l'avvenuta contrazione dei ricavi.
Pertanto, rilevava il giudice di prime cure, in assenza di prova del pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera economica del danneggiato, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non poteva ritenersi fondata.
Quanto al danno non patrimoniale, all'immagine, alla reputazione e da sviamento della clientela, pur ricevendo tutela costituzionale negli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, anche in questo caso, secondo l'organo giudicante di primo grado, i danni relativi non potevano essere risarciti in quanto genericamente dedotti e per nulla provati dall'attore. La prova testimoniale richiesta dall'odierno appellante era, infatti, in parte superflua perché relativa a circostanze pacifiche e/o documentali, in parte generica e, per questo, inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c.
Infine, l'omessa prova sull'esistenza del danno rendeva inammissibile la valutazione equitativa invocata dall'attore.
In conclusione, il Tribunale rigettava la domanda proposta da , condannandolo al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di e di in persona Controparte_2 Controparte_3 dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, e liquidandoli in euro 3.235,00 per ciascun convenuto,
a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione datato 29.4.2019 proponeva appello eccependo, con Parte_1 un unico motivo di gravame, l'adeguata dimostrazione della prova del danno. Secondo l'appellante, invero, il giudicante aveva correttamente confermato che la linea telefonica ed il servizio internet erano stati ripristinati solo dopo sei mesi di interruzione – precisamente da maggio a novembre del 2012 – così come risultava pacifico l'inadempimento contrattuale ed il nesso causale.
Il , infatti, nei propri atti difensivi aveva richiesto il risarcimento del danno per perdita del Pt_1 guadagno rappresentata dall'impossibilità di prestare il servizio ai clienti, i quali telefonavano sia in farmacia che al dispensario per prenotare le medicine e, non ricevendo risposta alcuna, erano costretti a rivolgersi ad altri esercizi commerciali, determinando così uno sviamento della clientela. Tali fatti, evidenziava il , non erano stati mai contestati dalle controparti e il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe dovuto tenerne conto nel decidere la causa.
Quanto alla perdita di chances di guadagno e di incremento del fatturato, il lamentava che la Pt_1 dimostrazione non poteva essere provata documentalmente, piuttosto mediante prove testimoniali che non erano state ammesse.
Sottolineava, ancora, che il deposito della dichiarazione dei redditi anni 2009-2010-2011 era stato da lui effettuato solo al fine di dimostrare il giro d'affari della farmacia e per giustificare, quindi, la richiesta risarcitoria di € 15.000,00; dunque, sulla scorta di un fatturato pari a circa € 800.000,00 annui, la richiesta di € 15.000,00, secondo parte appellante, era più che giustificata anche in considerazione della durata del periodo di interruzione del servizio, pari a sei mesi.
Anche in questo caso, il chiedeva l'ammissione della prova testimoniale che gli veniva Pt_1 negata in quanto i fatti ammessi non erano stati contestati. Quanto al risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione, evidenzia che il pregiudizio poteva dirsi provato ex art. 115 c.p.c. stante la mancata contestazione delle parti convenute sul punto.
Invero, i clienti, le banche ed i fornitori, secondo il , iniziavano ad avere dubbi circa la serietà, Pt_1 puntualità ed affidabilità della farmacia, non riuscendo a contattare telefonicamente l'attività dell'appellante, minando, dunque, la sua immagine e reputazione.
In data 18.11.2019 si costituiva chiedendo di rigettare l'appello in quanto CP_2 infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari, nonché rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. con attribuzione al procuratore antistatario.
Secondo parte appellata, il Tribunale ha analiticamente esposto i motivi per cui i mezzi di prova allegati dalla controparte non potevano essere posti a fondamento della condanna al risarcimento e, a fronte della mancata dimostrazione del danno, ha correttamente rigettato la richiesta risarcitoria dell'allora attore. Osservava come il non avesse fornito alcuna prova dell'esistenza di un danno, neanche Pt_1 astratto ed ipotetico, che potesse essere messo in relazione logica con il presunto inadempimento della
CP_2
In mancanza di prova dell'esistenza dei danni lamentati, dunque, l'appellata evidenziava che non fosse possibile neppure una liquidazione equitativa dei danni. Infatti, l'odierno appellante avrebbe dovuto dimostrare, attraverso idonea documentazione, l'esistenza di una flessione del fatturato oppure un mancato incremento del volume degli introiti da attività riferibile al periodo in cui si sono svolti i fatti per cui è causa. Tuttavia, tale prova non è stata fornita, atteso che controparte non ha depositato alcuna documentazione volta a stabilire i volumi di fatturato riferibili ad un congruo periodo di tempo antecedente e successivo al presunto inadempimento.
Ciò avrebbe consentito di individuare con certezza l'esistenza di un danno, ma soprattutto, secondo l'appellata, avrebbe dovuto fornire elementi idonei a fondare almeno una valutazione probabilistica del verificarsi del danno.
Per tutti i suddetti motivi, chiedeva il rigetto integrale dell'appello. CP_2
In data 1.7.2020 si costituiva chiedendo, preliminarmente, di dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello proposto da per difetto dell'indicazione di specifici motivi di Pt_1 impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; per l'effetto confermare la sentenza n. 1052/2018, con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Secondo parte appellata, l'unico motivo di gravame con il quale l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado è infondato e va disatteso. La compagnia evidenzia che il Giudice di prime cure ha analiticamente indicato le ragioni delle conclusioni a cui è giunto esplicitando una corretta disamina logico-giuridica, sottolineando che la domanda risarcitoria si appalesava del tutto sfornita di qualsiasi supporto probatorio sia sull'an che sul quantum debeatur. Sfornita di prova sarebbe rimasta, infatti, secondo l'appellata, la domanda di risarcimento danni, non avendo l'istante fornito alcuna dimostrazione circa la concreta sussistenza di un nesso di causalità tra l'interruzione del servizio telefonico ed i pregiudizi in termini di perdite di immagine e di chances che lo stesso aveva asserito di aver patito.
Il 16.12.2024 la causa è trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare ad ogni accertamento del merito della vicenda è l'esame dell'eccezione sollevata dalla per difetto inerente all'indicazione di specifici motivi di impugnazione ai sensi Controparte_3 dell'art. 342 c.p.c. L'appellata sostiene che nell'atto di gravame non sarebbero indicate le parti del provvedimento impugnate, né tanto meno risulterebbero chiare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal Giudice di prime cure. L'appello, tuttavia, indica specificamente le parti impugnate della sentenza, le norme ritenute violate e la rilevanza della loro violazione rispetto alla decisione;
sul punto Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25.1.2023: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma
1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”. Ancora Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Quanto al merito, con l'impugnazione parte appellante si duole della circostanza che il primo giudice, ritenute provate e non contestate le condotte delle convenute compagnie telefoniche e, dunque, confermando la responsabilità delle convenute in ordine al disservizio dalle stesse creato, abbia poi considerato non meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento danni formulata in quanto sprovvista nel necessario supporto probatorio.
Rilevava l'appellante di avere dimostrato di aver subito un disservizio, tanto da determinare anche il giudice di prime cure a ritenere che “entrambe le società (siano) responsabili per inadempimento contrattuale, non avendo dimostrato di aver ottemperato alla delibera AGCOM n. 274/07/CONS, la quale prescrive, agli artt. 17 e seguenti, specifici obblighi di collaborazione tra le società interessate dalle procedure di attivazione del servizio, di comunicazione di codici di attivazione e sblocco del servizio, di comunicazione dei tempi per la definizione del procedimento del passaggio tra gli operatori”. Osservava ancora che il giudicante aveva proseguito la sua disamina evidenziando che “Non è difatti sufficiente né la prova della comunicazione del codice di migrazione da parte di all'attore, CP_3 né la documentazione prodotta da concernente la richiesta di passaggio da a CP_2 CP_3
e la “schermata di rientro” all'operatore richiesto (cfr. allegati nn. 7,8,9,10 al fascicolo CP_2
), trattandosi di elementi inadeguati a dimostrare l'esatto adempimento ovvero ad imputare CP_2
l'interruzione del servizio per sei mesi (circostanza pacifica) ad una causa estranea alla condotta delle parti”.
Riteneva altresì parte appellante che, tanto il danno per la perdita del guadagno rappresentato dall'impossibilità di prestare il servizio ai clienti che telefonavano in farmacia e non ricevevano risposta, quanto il danno all'immagine ed alla reputazione lamentati dall'appellante, dovevano ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché non contestati.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. E però altrettanto incontestato il principio secondo cui “nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” (Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025)”.
In termini analoghi, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno, la Corte ha rilevato che tale danno, “concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, affermata la responsabilità professionale per negligente svolgimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alla costruzione di 11 autorimesse, delle quali era stata ordinata la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata vendita delle autorimesse in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si componeva detto danno)”. (Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29486)
Nel caso di specie, le convenute non hanno dato alcuna prova dell'esatto adempimento e/o dell'eventuale impossibilità del loro inadempimento, tuttavia l'appellante, pur avendo lamentato un danno per perdita di guadagno, per mancato incremento del proprio fatturato, nonché un danno all'immagine e alla reputazione, non ha fornito alcun elemento da cui desumere la quantificazione del danno e, prima ancora, non ha fornito elementi atti a dimostrare che egli abbia effettivamente subito un danno.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, si è così pronunciata: “Deve escludersi, per carenza di allegazioni, la liquidazione equitativa del danno richiesta da un professionista (nella specie, ingegnere) per non aver potuto utilizzare una linea telefonica fissa, atteso che la mancata disponibilità, per circa otto mesi, di un'utenza telefonica non comporta necessariamente un danno all'attività libero professionale, a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili” (Cassazione civile sez. VI, 04/01/2022, n.76).
Appare, pertanto, assolutamente condivisibile la decisione adottata dal Tribunale che ha rilevato come, in assenza di documentazione comprovante l'entità del danno subito (nello specifico la mancata presentazione della certificazione reddituale relativa all'anno 2012, nonché del registro con il fatturato mensile da gennaio ad ottobre 2012), la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non potesse essere accolta.
Né può ritenersi che la prova testimoniale richiesta avrebbe potuto consentire di dimostrare il danno subito. Sul punto, occorre innanzi tutto osservare come l'odierno appellante, in sede di gravame, non abbia formulato alcuna richiesta istruttoria, né abbia contestato l'ordinanza emessa dal primo giudice con cui sono state rigettate le istanze istruttorie formulate in quella sede, pertanto ogni valutazione al riguardo è preclusa.
In ogni caso, egli aveva richiesto, con ricorso ex art 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Palmi – sezione distaccata di Cinquefrondi, di “sentire per sommarie informazioni il sig. di PO CP_8
– dipendente della – e di Feroleto della Chiesa (RC)”; Parte_2 CP_9 successivamente, con atto di citazione, di “ammettere la prova testimoniale sulle circostanze capitolate nei punti A-B-C-D-E-F-G-H della premessa;
[…] nonché sulle seguenti ulteriori circostanze:
4-a) “vero o non che a seguito dei fatti causa diversi clienti non hanno più acquistato medicine presso la farmacia del dott. ?”;
4-b) “vero o non che molti clienti si lamentavano Pt_1
e criticavano la farmacia per il mancato funzionamento del telefono nel periodo di cui Pt_1 sopra);
4-c) vero o no che anche gli impiegati di banca, i fornitori ed i rappresentanti di medicinali
e non, si lamentavano e criticavano la farmacia per il mancato funzionamento del telefono Pt_1 nel periodo di cui sopra?”. Si indicano sin d'ora a testimoniare il dott. di PO e CP_8 il dott. di Feroleto della Chiesa, con riserva di indicarne altri concedendo termine”. CP_9
Il primo giudice, con ordinanza del 29.5.2015 aveva ritenuto essere “inammissibile la prova per testi articolata da parte attrice con l'atto di citazione, in quanto vertente su circostanze non contestate (A), C), D) E), G), H), generiche (4A,4B,4C) di natura documentale (B), F)”.
Tale valutazione appare essere assolutamente condivisibile.
Ed infatti, talune delle circostanze articolate riguardavano fatti provati documentalmente o non contestati (quali la titolarità del dott. dell'omonima farmacia sita in Feroleto della Chiesa, Pt_1 nonché delle relative utenze telefoniche;
il fatto che l'appellante avesse stipulato dapprima una proposta di contratto con la e successivamente, a causa della mancata attivazione del CP_3 servizio, si rivolgeva nuovamente alla per effettuare il passaggio per entrambe le utenze;
CP_2 che, in sintesi, la riattivazione effettiva del servizio avveniva solo dopo diversi mesi a seguito di solleciti e dopo la proposizione del ricorso ex art. 700 cpc.).
Quanto alle altre, esse apparivano generiche (i “clienti si lamentavano e criticavano la farmacia
per il mancato funzionamento del telefono nel periodo di cui sopra” e che “anche gli Pt_1 impiegati di banca, i fornitori ed i rappresentanti di medicinali e non, si lamentavano e criticavano la farmacia”).
Peraltro, il non indicava tra i testimoni clienti e fornitori che avrebbero potuto confermare le Pt_1 circostanze, bensì i dipendenti della farmacia, i dott. e , che avrebbero CP_8 CP_9 dovuto riferire su circostanze apprese da altri. In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio e, quindi, sulle dichiarazioni di costoro e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità e che, nel caso specifico, non sussistono.
Relativamente alla documentazione allegata la stessa non può essere presa in considerazione al fine di quantificare, nemmeno in via equitativa, il risarcimento del danno (cfr. Cass. 17.10.2016, n. 20889; Cass. 8.1.2016, n. 127, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi
“in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso; Cass. 7.6.2007, n. 13288;
Cass. 18.11.2002, n. 16202).
Dunque, la liquidazione del danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che sia impossibile o molto difficile provarlo nel suo preciso ammontare e non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno, la cui esistenza deve essere comunque certa. La valutazione equitativa presuppone, quindi, la certezza sull'esistenza del danno e l'incertezza sul quantum non imputabile all'inerzia del danneggiato (Cassazione civile sez. III, 15/03/2024,
n.7072: “La liquidazione equitativa del danno presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione.”)
Neppure può ritenersi, come rilevato da parte appellante, che il pregiudizio da lui subito debba considerarsi provato perché non contestato dalle società convenute. A prescindere dalla circostanza che il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto, in ogni caso entrambe le compagnie telefoniche hanno contestato tanto l'inadempimento a loro addebitato, quanto la richiesta di risarcimento a loro rivolta.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello è infondato e va, integralmente, rigettato.
- Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri minimi, considerata la non complessità della controversia, in complessivi € 2.906,00 per ciascuna delle parti appellate di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia;
€ 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 956,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
-Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 CP_2 CP_3
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
2.906,00 per ciascuna delle parti appellate; oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così è deciso nella camera di consiglio, il 2 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D' A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente;
2) dott.re Natalino Sapone Consigliere;
3) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 373/2019 R.G.A.C. vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Bagnato, PEC: ; Email_1 appellante contro già C.F. e P.IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Roberto Bocchini, PEC: ; Email_2 nonché
(già C.F.: , P.IVA: Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola, PEC: P.IVA_3
Email_3 appellate
Oggetto: Risarcimento danni da inadempimento contrattuale – appello alla Sentenza del Tribunale di Palmi n. 1052/2018 emessa il 29.10.2018 e pubblicata il 30.10.2018 nella causa civile R.G. n.
1321/2013;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 25.9.2013 , premesso di essere Parte_1 titolare dell'omonima farmacia sita in Plaesano (frazione di Feroleto Della Chiesa) e del dispensario farmaceutico, nonché delle relative utenze telefoniche (rispettivamente 0966/996064 e 0966/996394), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_5
al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità delle società convenute, la loro
[...] condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito ed in conseguenza della sospensione e dell'interruzione del servizio telefonico e di per circa 6 mesi, dal CP_6
28.5.2012 al 16.11.2012. costituitasi in giudizio in data 24.12.2013, contestava la domanda Controparte_2 sostenendo sia di non essere responsabile dell'inadempimento, nonché la prova dei danni lamentati dall'attore.
Si costituiva anche contestando anch'essa la fondatezza della Controparte_3 domanda sia nell'an e che nel quantum e ne chiedeva il rigetto, evidenziando di non avere nessuna responsabilità per la lamentata interruzione del servizio, per il cui ripristino si era immediatamente attivata.
Rigettate le istanze di prova costituenda, la causa veniva istruita attraverso acquisizione della documentazione ritualmente prodotta;
all'udienza del 18.5.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale riteneva la domanda attorea infondata.
Preliminarmente evidenziava che l'azione promossa da , che aveva dedotto Parte_1
l'inadempimento della prestazione cui e erano obbligate in forza del contratto di CP_2 CP_3 somministrazione, andava qualificata come inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In particolare, il giudice di prime cure sosteneva che fosse provato che il , titolare delle utenze Pt_1 telefoniche 055/4627207 e 055/4633037, installate rispettivamente presso la farmacia e il dispensario farmaceutico di cui era parimenti titolare, aveva inviato la proposta contrattuale a in data CP_3
19.12.2011 per l'attivazione del servizio di telefonia fissa per entrambe le utenze, comprensivo della portabilità dei due numeri, del collegamento internet, della “vodafone station” e che, successivamente, in data 28.5.2012, aveva domandato il rientro con l'operatore dal CP_2 momento che il gestore non era riuscito ad attivare il servizio richiesto.
Evidenziava, ancora, come fosse altresì provato, in quanto non contestato dalle società convenute, che l'offerta chiesta alla non era stata mai attivata dai tecnici;
che proprio per questo motivo CP_3 in data 28.5.2012 aveva domandato il passaggio al precedente gestore per entrambe le CP_2 utenze e che la linea telefonica ed internet erano stati ripristinati completamente soltanto in data
16.11.2012.
Dunque, stante la prova del titolo, l'allegazione dell'inadempimento e del nesso di causalità tra quest'ultimo ed il danno, le convenute erano chiamate a dimostrare l'adempimento ovvero la non imputabilità alle stesse del fatto occorso.
Sul punto, le due compagnie telefoniche si erano addebitate reciprocamente la responsabilità, affermando di non aver tempestivamente ricevuto la richiesta e di aver inviato CP_2 CP_3 regolarmente la stessa.
Il Tribunale riteneva che entrambe le società fossero responsabili per inadempimento contrattuale, non avendo dimostrato di aver ottemperato alla delibera AGCOM n. 274/07/CONS, la quale prescriveva, agli artt. 17 e seguenti, specifici obblighi di collaborazione tra le società interessate dalle procedure di attivazione del servizio, di comunicazione di codici di attivazione e sblocco del servizio, nonché di comunicazione dei tempi per la definizione del procedimento del passaggio tra gli operatori.
Non era difatti sufficiente né la prova della comunicazione del codice di migrazione da parte di all'attore, né la documentazione prodotta da concernente la richiesta di passaggio CP_3 CP_2 da a e la “schermata di rientro” all'operatore richiesto, trattandosi di elementi CP_3 CP_2 inadeguati a dimostrare l'esatto adempimento ovvero ad imputare l'interruzione del servizio per sei mesi (circostanza pacifica) ad una causa estranea alla condotta delle parti.
Nonostante i suddetti presupposti, tuttavia, il giudice riteneva comunque la domanda infondata non avendo l'attore adeguatamente allegato e dimostrato il pregiudizio subito.
Al riguardo il avevo lamentato di aver subito un pregiudizio sia patrimoniale, da lui Pt_1 quantificato nella misura di € 15.000,00, sia non patrimoniale, da lui quantificato in € 10.000,00.
Con riferimento al primo, aveva dedotto di aver subito una contrazione dei propri redditi ed aveva prodotto i modelli unici inoltrati all' negli anni 2010, 2011 e 2012. Controparte_7
In relazione al secondo pregiudizio, aveva dedotto di aver subito un danno all'immagine, alla reputazione e da sviamento della clientela ed aveva articolato prova testimoniale.
Rilevava il primo giudice come le certificazioni fiscali degli anni precedenti a quello di interesse attestavano certamente il volume d'affari ed il reddito dell'attore nell'anno di imposta cui si riferivano (2009, 2010, 2011), ma non dimostravano la perdita eventualmente sofferta nell'anno 2012, cioè nel periodo in cui si era verificata l'interruzione del servizio per circa sei mesi.
L'attore, evidenziava il Tribunale, avrebbe dovuto documentare la certificazione reddituale dell'anno 2012, ovvero il registro con il fatturato mensile da gennaio ad ottobre 2012, ciò al fine di dimostrare l'avvenuta contrazione dei ricavi.
Pertanto, rilevava il giudice di prime cure, in assenza di prova del pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera economica del danneggiato, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non poteva ritenersi fondata.
Quanto al danno non patrimoniale, all'immagine, alla reputazione e da sviamento della clientela, pur ricevendo tutela costituzionale negli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, anche in questo caso, secondo l'organo giudicante di primo grado, i danni relativi non potevano essere risarciti in quanto genericamente dedotti e per nulla provati dall'attore. La prova testimoniale richiesta dall'odierno appellante era, infatti, in parte superflua perché relativa a circostanze pacifiche e/o documentali, in parte generica e, per questo, inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c.
Infine, l'omessa prova sull'esistenza del danno rendeva inammissibile la valutazione equitativa invocata dall'attore.
In conclusione, il Tribunale rigettava la domanda proposta da , condannandolo al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di e di in persona Controparte_2 Controparte_3 dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, e liquidandoli in euro 3.235,00 per ciascun convenuto,
a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione datato 29.4.2019 proponeva appello eccependo, con Parte_1 un unico motivo di gravame, l'adeguata dimostrazione della prova del danno. Secondo l'appellante, invero, il giudicante aveva correttamente confermato che la linea telefonica ed il servizio internet erano stati ripristinati solo dopo sei mesi di interruzione – precisamente da maggio a novembre del 2012 – così come risultava pacifico l'inadempimento contrattuale ed il nesso causale.
Il , infatti, nei propri atti difensivi aveva richiesto il risarcimento del danno per perdita del Pt_1 guadagno rappresentata dall'impossibilità di prestare il servizio ai clienti, i quali telefonavano sia in farmacia che al dispensario per prenotare le medicine e, non ricevendo risposta alcuna, erano costretti a rivolgersi ad altri esercizi commerciali, determinando così uno sviamento della clientela. Tali fatti, evidenziava il , non erano stati mai contestati dalle controparti e il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe dovuto tenerne conto nel decidere la causa.
Quanto alla perdita di chances di guadagno e di incremento del fatturato, il lamentava che la Pt_1 dimostrazione non poteva essere provata documentalmente, piuttosto mediante prove testimoniali che non erano state ammesse.
Sottolineava, ancora, che il deposito della dichiarazione dei redditi anni 2009-2010-2011 era stato da lui effettuato solo al fine di dimostrare il giro d'affari della farmacia e per giustificare, quindi, la richiesta risarcitoria di € 15.000,00; dunque, sulla scorta di un fatturato pari a circa € 800.000,00 annui, la richiesta di € 15.000,00, secondo parte appellante, era più che giustificata anche in considerazione della durata del periodo di interruzione del servizio, pari a sei mesi.
Anche in questo caso, il chiedeva l'ammissione della prova testimoniale che gli veniva Pt_1 negata in quanto i fatti ammessi non erano stati contestati. Quanto al risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione, evidenzia che il pregiudizio poteva dirsi provato ex art. 115 c.p.c. stante la mancata contestazione delle parti convenute sul punto.
Invero, i clienti, le banche ed i fornitori, secondo il , iniziavano ad avere dubbi circa la serietà, Pt_1 puntualità ed affidabilità della farmacia, non riuscendo a contattare telefonicamente l'attività dell'appellante, minando, dunque, la sua immagine e reputazione.
In data 18.11.2019 si costituiva chiedendo di rigettare l'appello in quanto CP_2 infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese diritti ed onorari, nonché rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. con attribuzione al procuratore antistatario.
Secondo parte appellata, il Tribunale ha analiticamente esposto i motivi per cui i mezzi di prova allegati dalla controparte non potevano essere posti a fondamento della condanna al risarcimento e, a fronte della mancata dimostrazione del danno, ha correttamente rigettato la richiesta risarcitoria dell'allora attore. Osservava come il non avesse fornito alcuna prova dell'esistenza di un danno, neanche Pt_1 astratto ed ipotetico, che potesse essere messo in relazione logica con il presunto inadempimento della
CP_2
In mancanza di prova dell'esistenza dei danni lamentati, dunque, l'appellata evidenziava che non fosse possibile neppure una liquidazione equitativa dei danni. Infatti, l'odierno appellante avrebbe dovuto dimostrare, attraverso idonea documentazione, l'esistenza di una flessione del fatturato oppure un mancato incremento del volume degli introiti da attività riferibile al periodo in cui si sono svolti i fatti per cui è causa. Tuttavia, tale prova non è stata fornita, atteso che controparte non ha depositato alcuna documentazione volta a stabilire i volumi di fatturato riferibili ad un congruo periodo di tempo antecedente e successivo al presunto inadempimento.
Ciò avrebbe consentito di individuare con certezza l'esistenza di un danno, ma soprattutto, secondo l'appellata, avrebbe dovuto fornire elementi idonei a fondare almeno una valutazione probabilistica del verificarsi del danno.
Per tutti i suddetti motivi, chiedeva il rigetto integrale dell'appello. CP_2
In data 1.7.2020 si costituiva chiedendo, preliminarmente, di dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello proposto da per difetto dell'indicazione di specifici motivi di Pt_1 impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; per l'effetto confermare la sentenza n. 1052/2018, con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Secondo parte appellata, l'unico motivo di gravame con il quale l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado è infondato e va disatteso. La compagnia evidenzia che il Giudice di prime cure ha analiticamente indicato le ragioni delle conclusioni a cui è giunto esplicitando una corretta disamina logico-giuridica, sottolineando che la domanda risarcitoria si appalesava del tutto sfornita di qualsiasi supporto probatorio sia sull'an che sul quantum debeatur. Sfornita di prova sarebbe rimasta, infatti, secondo l'appellata, la domanda di risarcimento danni, non avendo l'istante fornito alcuna dimostrazione circa la concreta sussistenza di un nesso di causalità tra l'interruzione del servizio telefonico ed i pregiudizi in termini di perdite di immagine e di chances che lo stesso aveva asserito di aver patito.
Il 16.12.2024 la causa è trattenuta a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare ad ogni accertamento del merito della vicenda è l'esame dell'eccezione sollevata dalla per difetto inerente all'indicazione di specifici motivi di impugnazione ai sensi Controparte_3 dell'art. 342 c.p.c. L'appellata sostiene che nell'atto di gravame non sarebbero indicate le parti del provvedimento impugnate, né tanto meno risulterebbero chiare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal Giudice di prime cure. L'appello, tuttavia, indica specificamente le parti impugnate della sentenza, le norme ritenute violate e la rilevanza della loro violazione rispetto alla decisione;
sul punto Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2320 del 25.1.2023: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma
1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”. Ancora Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Quanto al merito, con l'impugnazione parte appellante si duole della circostanza che il primo giudice, ritenute provate e non contestate le condotte delle convenute compagnie telefoniche e, dunque, confermando la responsabilità delle convenute in ordine al disservizio dalle stesse creato, abbia poi considerato non meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento danni formulata in quanto sprovvista nel necessario supporto probatorio.
Rilevava l'appellante di avere dimostrato di aver subito un disservizio, tanto da determinare anche il giudice di prime cure a ritenere che “entrambe le società (siano) responsabili per inadempimento contrattuale, non avendo dimostrato di aver ottemperato alla delibera AGCOM n. 274/07/CONS, la quale prescrive, agli artt. 17 e seguenti, specifici obblighi di collaborazione tra le società interessate dalle procedure di attivazione del servizio, di comunicazione di codici di attivazione e sblocco del servizio, di comunicazione dei tempi per la definizione del procedimento del passaggio tra gli operatori”. Osservava ancora che il giudicante aveva proseguito la sua disamina evidenziando che “Non è difatti sufficiente né la prova della comunicazione del codice di migrazione da parte di all'attore, CP_3 né la documentazione prodotta da concernente la richiesta di passaggio da a CP_2 CP_3
e la “schermata di rientro” all'operatore richiesto (cfr. allegati nn. 7,8,9,10 al fascicolo CP_2
), trattandosi di elementi inadeguati a dimostrare l'esatto adempimento ovvero ad imputare CP_2
l'interruzione del servizio per sei mesi (circostanza pacifica) ad una causa estranea alla condotta delle parti”.
Riteneva altresì parte appellante che, tanto il danno per la perdita del guadagno rappresentato dall'impossibilità di prestare il servizio ai clienti che telefonavano in farmacia e non ricevevano risposta, quanto il danno all'immagine ed alla reputazione lamentati dall'appellante, dovevano ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., perché non contestati.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. E però altrettanto incontestato il principio secondo cui “nelle obbligazioni diverse da quelle di "facere" professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” (Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025)”.
In termini analoghi, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale da mancato guadagno, la Corte ha rilevato che tale danno, “concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, affermata la responsabilità professionale per negligente svolgimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori in relazione alla costruzione di 11 autorimesse, delle quali era stata ordinata la demolizione in quanto non conformi alla normativa edilizia e non sanabili, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancata vendita delle autorimesse in carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui si componeva detto danno)”. (Cassazione civile sez. III, 15/11/2024, n.29486)
Nel caso di specie, le convenute non hanno dato alcuna prova dell'esatto adempimento e/o dell'eventuale impossibilità del loro inadempimento, tuttavia l'appellante, pur avendo lamentato un danno per perdita di guadagno, per mancato incremento del proprio fatturato, nonché un danno all'immagine e alla reputazione, non ha fornito alcun elemento da cui desumere la quantificazione del danno e, prima ancora, non ha fornito elementi atti a dimostrare che egli abbia effettivamente subito un danno.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, si è così pronunciata: “Deve escludersi, per carenza di allegazioni, la liquidazione equitativa del danno richiesta da un professionista (nella specie, ingegnere) per non aver potuto utilizzare una linea telefonica fissa, atteso che la mancata disponibilità, per circa otto mesi, di un'utenza telefonica non comporta necessariamente un danno all'attività libero professionale, a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili” (Cassazione civile sez. VI, 04/01/2022, n.76).
Appare, pertanto, assolutamente condivisibile la decisione adottata dal Tribunale che ha rilevato come, in assenza di documentazione comprovante l'entità del danno subito (nello specifico la mancata presentazione della certificazione reddituale relativa all'anno 2012, nonché del registro con il fatturato mensile da gennaio ad ottobre 2012), la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non potesse essere accolta.
Né può ritenersi che la prova testimoniale richiesta avrebbe potuto consentire di dimostrare il danno subito. Sul punto, occorre innanzi tutto osservare come l'odierno appellante, in sede di gravame, non abbia formulato alcuna richiesta istruttoria, né abbia contestato l'ordinanza emessa dal primo giudice con cui sono state rigettate le istanze istruttorie formulate in quella sede, pertanto ogni valutazione al riguardo è preclusa.
In ogni caso, egli aveva richiesto, con ricorso ex art 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Palmi – sezione distaccata di Cinquefrondi, di “sentire per sommarie informazioni il sig. di PO CP_8
– dipendente della – e di Feroleto della Chiesa (RC)”; Parte_2 CP_9 successivamente, con atto di citazione, di “ammettere la prova testimoniale sulle circostanze capitolate nei punti A-B-C-D-E-F-G-H della premessa;
[…] nonché sulle seguenti ulteriori circostanze:
4-a) “vero o non che a seguito dei fatti causa diversi clienti non hanno più acquistato medicine presso la farmacia del dott. ?”;
4-b) “vero o non che molti clienti si lamentavano Pt_1
e criticavano la farmacia per il mancato funzionamento del telefono nel periodo di cui Pt_1 sopra);
4-c) vero o no che anche gli impiegati di banca, i fornitori ed i rappresentanti di medicinali
e non, si lamentavano e criticavano la farmacia per il mancato funzionamento del telefono Pt_1 nel periodo di cui sopra?”. Si indicano sin d'ora a testimoniare il dott. di PO e CP_8 il dott. di Feroleto della Chiesa, con riserva di indicarne altri concedendo termine”. CP_9
Il primo giudice, con ordinanza del 29.5.2015 aveva ritenuto essere “inammissibile la prova per testi articolata da parte attrice con l'atto di citazione, in quanto vertente su circostanze non contestate (A), C), D) E), G), H), generiche (4A,4B,4C) di natura documentale (B), F)”.
Tale valutazione appare essere assolutamente condivisibile.
Ed infatti, talune delle circostanze articolate riguardavano fatti provati documentalmente o non contestati (quali la titolarità del dott. dell'omonima farmacia sita in Feroleto della Chiesa, Pt_1 nonché delle relative utenze telefoniche;
il fatto che l'appellante avesse stipulato dapprima una proposta di contratto con la e successivamente, a causa della mancata attivazione del CP_3 servizio, si rivolgeva nuovamente alla per effettuare il passaggio per entrambe le utenze;
CP_2 che, in sintesi, la riattivazione effettiva del servizio avveniva solo dopo diversi mesi a seguito di solleciti e dopo la proposizione del ricorso ex art. 700 cpc.).
Quanto alle altre, esse apparivano generiche (i “clienti si lamentavano e criticavano la farmacia
per il mancato funzionamento del telefono nel periodo di cui sopra” e che “anche gli Pt_1 impiegati di banca, i fornitori ed i rappresentanti di medicinali e non, si lamentavano e criticavano la farmacia”).
Peraltro, il non indicava tra i testimoni clienti e fornitori che avrebbero potuto confermare le Pt_1 circostanze, bensì i dipendenti della farmacia, i dott. e , che avrebbero CP_8 CP_9 dovuto riferire su circostanze apprese da altri. In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio e, quindi, sulle dichiarazioni di costoro e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità e che, nel caso specifico, non sussistono.
Relativamente alla documentazione allegata la stessa non può essere presa in considerazione al fine di quantificare, nemmeno in via equitativa, il risarcimento del danno (cfr. Cass. 17.10.2016, n. 20889; Cass. 8.1.2016, n. 127, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l' “an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi
“in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso; Cass. 7.6.2007, n. 13288;
Cass. 18.11.2002, n. 16202).
Dunque, la liquidazione del danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che sia impossibile o molto difficile provarlo nel suo preciso ammontare e non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno, la cui esistenza deve essere comunque certa. La valutazione equitativa presuppone, quindi, la certezza sull'esistenza del danno e l'incertezza sul quantum non imputabile all'inerzia del danneggiato (Cassazione civile sez. III, 15/03/2024,
n.7072: “La liquidazione equitativa del danno presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione.”)
Neppure può ritenersi, come rilevato da parte appellante, che il pregiudizio da lui subito debba considerarsi provato perché non contestato dalle società convenute. A prescindere dalla circostanza che il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto, in ogni caso entrambe le compagnie telefoniche hanno contestato tanto l'inadempimento a loro addebitato, quanto la richiesta di risarcimento a loro rivolta.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello è infondato e va, integralmente, rigettato.
- Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri minimi, considerata la non complessità della controversia, in complessivi € 2.906,00 per ciascuna delle parti appellate di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia;
€ 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 956,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
-Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 CP_2 CP_3
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
1. Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1
2.906,00 per ciascuna delle parti appellate; oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così è deciso nella camera di consiglio, il 2 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito