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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10497/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.sa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 settembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Ciavarella del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sebastiano Pangallo del Foro di Reggio Calabria presso il quale ha eletto domicilio telematico con le seguenti figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti:
nata a [...] il [...], C.F. , cittadinanza italiana CP_1 C.F._3
nata a [...] il [...], C.F. , cittadinanza italiana Controparte_2 C.F._4
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 settembre 2025, integrato con le informazioni di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., hanno congiuntamente
1 chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti nate fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
01. Le due figlie rimarranno a vivere con la madre nella casa familiare sita in Corsico (MI) via Alzaia
Trieste n. 15, che le viene assegnata completa di arredi e corredi, ad esclusione dei beni strettamente personali del padre, che saranno prelevati dal medesimo entro il 31 dicembre 2025.
02. I ricorrenti continueranno a pagare la rispettiva quota di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà in ragione del 50% ciascuno fino alla sua estinzione.
03. Le spese condominiali ordinarie della casa familiare saranno a carico di entrambe le parti in ragione del 50% per ciascuno;
le spese straordinarie, invece, saranno ripartite nella misura del
70 % a carico del padre e del residuo 30% a carico della madre.
04. A titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, il padre verserà alla madre la somma di euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat del costo della vita.
05. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico del padre è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle figlie, intendendosi nello stesso incluse,
a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi, tassa spazzatura, pulizie), l'abbigliamento ordinario.
06. Gli assegni familiari/assegno unico universale devono essere corrisposti alla madre e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore.
07. Ciascun genitore dovrà contribuire nella percentuale concordata del 30% e 70% rispettivamente a carico della madre e del padre, al pagamento delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per le figlie, al netto di eventuali rimborsi assicurativi, secondo il seguente schema:
A. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso struttura private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, anche da banco, prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2 g) psicoterapia e fisioterapia prescritte dal medico curante o dallo specialista;
h) farmaci omeopatici e preparazioni galeniche prescritte dal medico curante o dallo specialista.
B. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali;
c) trattamenti sanitari, diversi da quelli previsti al punto A., non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente.
C. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie, compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno e ricorrenti durante l'anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet, smartphone, calcolatrice scientifica);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
l) libri, abbonamenti a scelta fino alla concorrenza di euro 150 annui per ciascuna figlia.
D. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite/viaggi scolastici con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
E. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) fino alla concorrenza di euro 1000 annui per ciascuna figlia;
Parte_3
b) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni).
F. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
3 b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi;
f) acquisto di un mezzo di trasporto per le figlie fino alla concorrenza di euro 3000, oltre manutenzione, carburante, bollo e assicurazione nei limiti di euro 2.000 annui.
***
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La madre si impegna ad anticipare le spese sanitarie e il padre tutte le restanti spese, salvo conguaglio da effettuare a cadenza mensile previa esibizione dei giustificativi di spesa. Nel caso in cui la madre dovesse perdere i benefici connessi alla copertura sanitaria CASAGIT relativi alla sua personale posizione, il padre anticiperà anche tutte le spese mediche relative alle figlie.
08. Le condizioni di cui sopra sono state concordate sulla base dell'attuale situazione reddituale delle parti.
09. Le parti si impegnano ed obbligano a comunicare reciprocamente ogni mutamento delle proprie condizioni patrimoniali.
10. Le parti convengono che il contributo al mantenimento concordato per le figlie non subirà modificazioni a fronte della eventuale riduzione del trattamento pensionistico che sarà percepito dal padre rispetto allo stipendio/compensi fino ad ora dallo stesso percepiti, purché nel frattempo non siano cambiate o siano in procinto di cambiare in melius le condizioni economiche della madre.
11. Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.sa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 settembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Ciavarella del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sebastiano Pangallo del Foro di Reggio Calabria presso il quale ha eletto domicilio telematico con le seguenti figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti:
nata a [...] il [...], C.F. , cittadinanza italiana CP_1 C.F._3
nata a [...] il [...], C.F. , cittadinanza italiana Controparte_2 C.F._4
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 settembre 2025, integrato con le informazioni di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., hanno congiuntamente
1 chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti nate fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
01. Le due figlie rimarranno a vivere con la madre nella casa familiare sita in Corsico (MI) via Alzaia
Trieste n. 15, che le viene assegnata completa di arredi e corredi, ad esclusione dei beni strettamente personali del padre, che saranno prelevati dal medesimo entro il 31 dicembre 2025.
02. I ricorrenti continueranno a pagare la rispettiva quota di mutuo gravante sulla casa familiare in comproprietà in ragione del 50% ciascuno fino alla sua estinzione.
03. Le spese condominiali ordinarie della casa familiare saranno a carico di entrambe le parti in ragione del 50% per ciascuno;
le spese straordinarie, invece, saranno ripartite nella misura del
70 % a carico del padre e del residuo 30% a carico della madre.
04. A titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, il padre verserà alla madre la somma di euro 1.500,00 mensili (euro 750,00 per ciascun figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat del costo della vita.
05. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico del padre è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle figlie, intendendosi nello stesso incluse,
a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (utenze, consumi, tassa spazzatura, pulizie), l'abbigliamento ordinario.
06. Gli assegni familiari/assegno unico universale devono essere corrisposti alla madre e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore.
07. Ciascun genitore dovrà contribuire nella percentuale concordata del 30% e 70% rispettivamente a carico della madre e del padre, al pagamento delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per le figlie, al netto di eventuali rimborsi assicurativi, secondo il seguente schema:
A. Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso struttura private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, anche da banco, prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2 g) psicoterapia e fisioterapia prescritte dal medico curante o dallo specialista;
h) farmaci omeopatici e preparazioni galeniche prescritte dal medico curante o dallo specialista.
B. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali;
c) trattamenti sanitari, diversi da quelli previsti al punto A., non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente.
C. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie, compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno e ricorrenti durante l'anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet, smartphone, calcolatrice scientifica);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
l) libri, abbonamenti a scelta fino alla concorrenza di euro 150 annui per ciascuna figlia.
D. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite/viaggi scolastici con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
E. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) fino alla concorrenza di euro 1000 annui per ciascuna figlia;
Parte_3
b) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni).
F. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
3 b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi;
f) acquisto di un mezzo di trasporto per le figlie fino alla concorrenza di euro 3000, oltre manutenzione, carburante, bollo e assicurazione nei limiti di euro 2.000 annui.
***
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La madre si impegna ad anticipare le spese sanitarie e il padre tutte le restanti spese, salvo conguaglio da effettuare a cadenza mensile previa esibizione dei giustificativi di spesa. Nel caso in cui la madre dovesse perdere i benefici connessi alla copertura sanitaria CASAGIT relativi alla sua personale posizione, il padre anticiperà anche tutte le spese mediche relative alle figlie.
08. Le condizioni di cui sopra sono state concordate sulla base dell'attuale situazione reddituale delle parti.
09. Le parti si impegnano ed obbligano a comunicare reciprocamente ogni mutamento delle proprie condizioni patrimoniali.
10. Le parti convengono che il contributo al mantenimento concordato per le figlie non subirà modificazioni a fronte della eventuale riduzione del trattamento pensionistico che sarà percepito dal padre rispetto allo stipendio/compensi fino ad ora dallo stesso percepiti, purché nel frattempo non siano cambiate o siano in procinto di cambiare in melius le condizioni economiche della madre.
11. Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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