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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8872 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 31112 / 2024 all'udienza del 16/09/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Niglio Rosanna - pec: Parte_1
- giusta procura a margine del ricorso;
Email_1
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo, pec. t, come da procura generale Email_2 alle liti, a rogito del notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024, Persona_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/08/2024 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L.22/84 dalla data della domanda amministrativa del 02.09.2022 con condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi, ed al pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario. Deduceva:
- di essere portatrice di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti ex art. art. 1 L. 222/84; - che la ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. volto ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità;
- che in sede di ATP il ctu non le riconosceva sussistente il requisito richiesto;
- che la parte ricorrente in data 06.08.2024 depositava atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano la ricorrente;
in particolare deduceva come non fosse stato correttamente valutato lo stato morboso. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa. Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 06.08.2024 ha depositato le proprie contestazioni come appare dalla consolle del giudice e in data 22.08.2024 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. La ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo al non bene valutato complessivo stato morboso e riportandosi alle note ctp allegate al ricorso, nonché alle ricadute funzionali. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, l'accertamento riguarda l'art. 1 L. 222/84; il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che la ricorrente: “la sig.
[...]
è nelle condizioni psicofisiche previste dall'art. 1 legge 222 del 1984 Parte_1
(assegno ordinario).. il termine di decorrenza per il riconsento dell'assegno ordinario va posto fin dai tempi della domanda d'invalidità occorsa il 02 settembre 2022”. Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice. Pertanto, si dichiara parte ricorrente nelle condizioni psicofisiche previste dall'art. 1 legge 222 del 1984. Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dei ratei , la stessa è inammissibile in quanto “la pronuncia ex art. 445-bis ultimo comma, c.p.c. riguarda solo il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale;
quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, e ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio” (Cass. 9755/19).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si pongono a carico dell' le spese di ctu liquidate separatamente. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- accoglie il ricorso,
- dichiara per la ricorrente il diritto sotto il profilo sanitario all'assegno di cui all'art. 1 legge 222 del 1984 con decorrenza dal mese di settembre 2022;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei;
- condanna l' alle spese di lite, liquidate in euro 2696,00 oltre iva cpa e spese CP_1 generali da attribuire al procuratore antistatario;
- condanna l le spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 16/09/2025 Il giudice
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).