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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/04/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 858.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 858/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 16.01.2025, promossa da:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
D'Orvieto (TR) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Di Silvio e con questi elettivamente domiciliato in Grotte di Castro (VT), via
Roma n. 65, studio del difensore;
Attore
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Bolsena, Località Le Valli n.108, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Solini Colalè e con questi elettivamente domiciliato in Orvieto, via Garibaldi n. 9, studio del difensore.
Convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva il risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dei reati asseritamente commessi da
CP_1
1 A fondamento della domanda risarcitoria deduceva che il convenuto, dopo essere stato arrestato in flagranza il 23.03.2019 per il reato di estorsione, aveva richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, pertanto, il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Terni, recante
R.G.N.R. 817/2019, si era concluso con la sentenza di patteggiamento n. 162/2019 che comminava la condanna alla reclusione di anni 3 e mesi 8, oltre € 800,00 di multa, per i reati di estorsione aggravata e lesioni.
In particolare, rappresentava che il convenuto, dopo averlo sorpreso mentre consumava un rapporto sessuale con all'interno della propria autovettura, aveva scattato foto e video Persona_1 dell'accaduto e, successivamente, lo aveva minacciato di inviare la documentazione fotografica alla moglie ed alla famiglia se non avesse accettato di pagare € 1.000,00 in contanti. Inoltre, lo colpiva sul fianco, lo strattonava e lo spingeva a terra, con ciò determinando una frattura della IX costa dx e conseguente prognosi di guarigione di 20 gg.
In seguito, aveva proseguito con le minacce, chiedendo, in più occasioni e fino all'arresto, la consegna di € 250,00 al mese per evitare la diffusione delle foto e dei video.
Riteneva l'attore che l'arresto in flagranza, le intercettazioni svolte nella fase delle indagini preliminari, nonché le sommarie informazioni raccolte dalla P.G. operante fossero elementi di prova idonei a dimostrare la commissione dell'illecito penale da parte del convenuto e fondare la richiesta di risarcimento del danno pari ad € 50.000,00 per il danno morale, € 10.000,00 per le lesioni ed €
5.000,00 per i danni patrimoniali.
2. Si costituiva con comparsa di risposta chiedendo il rigetto della domanda CP_1
risarcitoria perché infondata.
Segnatamente si difendeva affermando di aver commesso le condotte incriminate perché indotto e manipolato da , con la quale aveva avuto anch'egli una relazione sentimentale, Persona_1 in concomitanza con l'attore. La donna, infatti, lo aveva indotto a credere di essere rimasta incinta e, per tale ragione, gli aveva richiesto di contribuire alle spese necessarie per affrontare la gravidanza e mantenere la minore.
Tuttavia, non avendo sufficienti disponibilità economiche, si faceva convincere dalla stessa
[...]
a pianificare l'estorsione ai danni dell'attore, consegnando proprio a Persona_1 Persona_1
i soldi ricevuti quali provento delle condotte estorsive.
[...]
Sul piano istruttorio contestava che gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e prodotti dall'attore potessero essere utilizzati come prova e, in ogni caso, sosteneva che i danni di cui veniva richiesto il risarcimento non erano dimostrati.
2 3. Nel corso del processo venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183
c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
All'udienza del 16.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
4. La domanda di risarcimento proposta dall'attore merita accoglimento parziale per le ragioni di seguito esplicitate.
Quanto alla condotta posta in essere dal convenuto deve osservarsi che se, da un lato, è vero che gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero non costituiscono prova raccolta in un processo penale utilizzabile nel processo civile (Cass. 22200/2010), dall'altro lato, la sentenza di applicazione pena n. 163/2019 adottata dal Tribunale di Terni, sebbene non idonea ad assumere l'efficacia probatoria esterna accordata dall'art. 651 c.p.p., cionondimeno deve essere valorizzata sul piano istruttorio, in quanto il contenuto risulta essere coerente e convergente con gli altri elementi documentali prodotti, fra cui il verbale di arresto in flagranza eseguito dagli operanti del
Commissariato PS di Orvieto il 23.03.2019 e la successiva ordinanza di convalida ed applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari del 26.03.2019 adottata dal G.i.p. del Tribunale di
Terni, che peraltro dà conto anche delle risultanze delle conversazioni captate.
In buona sostanza, gli atti indicati, pur assumendo un valore meramente indiziario, consentono, con una lettura sinottica, di ritenere dimostrata in termini gravi, precisi e concordanti la commissione della condotta incriminata da parte del convenuto. Siffatta conclusione non è sconfessata dalle difese prospettate dal convenuto secondo cui la condotta sarebbe stata indotta e suggerita dalla stessa Infatti, se anche tale circostanza fosse dimostrata, comunque non Persona_1
potrebbe in alcun modo escludersi o diminuirsi la responsabilità del convenuto, non essendo emersa l'esistenza di una causa di giustificazione (artt. 2044 e 2045 c.c.).
Con riferimento alla prova del danno risarcibile, il Giudice osserva quanto segue.
Anzitutto l'attore non ha provato il danno patrimoniale, che viene solo quantificato in € 5.000,00, senza dettagliare quali sarebbero le perdite patrimoniali eziologicamente ricollegabili alla condotta illecita contestata al convenuto e senza, peraltro, produrre tempestivamente alcun documento di spesa.
L'unico dato provato è la consegna di € 1.000,00 avvenuta in occasione della prima condotta di estorsione contestata il 01.03.2019 (capo di imputazione n. 1 della sentenza).
Quanto al danno non patrimoniale, ha richiesto € 10.000,00 per i danni derivanti dalle lesioni, ma non ha dimostrato quali sono state le conseguenze biologiche in termini di invalidità (temporanea o permanente, totale o parziale). Al riguardo l'attore non ha prodotto nessuna documentazione medica
3 (visita specialistica o medico legale) oltre al verbale di Pronto Soccorso del 07.03.2019, con ciò rendendo la richiesta di CTU meramente esplorativa.
Infine, ha richiesto € 50.000,00 per i danni da reato.
Sul punto si ricorda che con le c.d. sentenze di San Martino (C., S.U., 26975/2008; C., S.U.,
26974/2008; C., S.U., 26973/2008; C., S.U., 26972/2008), la giurisprudenza ha ripensato il danno non patrimoniale in termini unitari ed onnicomprensivi, degradando le precedenti figure (biologico, esistenziale, morale) ad un livello meramente descrittivo. Il danno non patrimoniale viene, quindi, ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona. A distanza di dieci anni dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, la Cassazione è tornata sul tema del danno non patrimoniale, offrendone un'aggiornata sistemazione diretta a riaffermare il carattere unitario del danno non patrimoniale rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica e ad evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (Cass. Ord. n. 7513/2018).
Con specifico riferimento al risarcimento del danno morale soggettivo, accordato per effetto del rinvio all'art. 185 c.p. rinvenibile nell'art. 2059 c.c., la giurisprudenza afferma che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Il principio dell'autonomia del danno morale discende dalla sua particolare connotazione, che si sostanzia in uno stato d'animo di sofferenza interiore determinato dal reato, che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali del danneggiato e non è suscettibile di accertamento medico-legale. Avuto riguardo alla particolare ontologia del danno morale, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice. Infatti, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata. Proprio per tale ragione viene ammesso il ricorso ad un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione.
Più in dettaglio, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione
4 della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass. n. 25164/2020).
La valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, deve quindi ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze della fattispecie, in modo da adeguare il risarcimento al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità. Tale valutazione deve, inoltre, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'equivalente pecuniario, cosicché questo non si riduca a mera espressione simbolica.
Ebbene, nel caso che qui occupa, la condotta di reato, come detto, deve ritenersi provata e non giustificata.
I beni giuridici tutelati dai reati contestati sono l'integrità fisica ed il patrimonio della persona. Ai fini della valutazione della gravità della condotta deve tenersi conto non solo della pena applicata in sede di patteggiamento (3 anni e mesi 8 di reclusione, al netto della riduzione di 1/3 prevista per il rito, oltre al bilanciamento delle circostanze), ma anche delle specifiche condizioni soggettive e oggettive, laddove il convenuto ha approfittato della condizione di debolezza della vittima derivante dall'età (anni 82) ed ha protratto la condotta per quasi un mese (infatti risulta contestata con l'imputazione la continuazione ex art. 81 c.p.), reiterando le minacce dirette ad ottenere la consegna del denaro.
Quanto alla liquidazione, che nel caso scrutinato è limitata al solo danno morale da reato in mancanza di un danno biologico provato, appare opportuno agganciare la valutazione equitativa alla sofferenza interiore subita dalla vittima, che può essere in via inferenziale rapportata alle somme di denaro richieste (€ 1.000,00 il 01.03.2019 ed € 250,00 promesse per i mesi successivi).
Pertanto, si ritiene che il risarcimento possa equitativamente stimarsi in € 25.000,00 (€ 1.250,00 somma oggetto delle condotte criminose, moltiplicato per un coefficiente di 20 su una scala massima di 50).
A tale importo devono aggiungersi gli € 1.000,00 consegnati in occasione della prima condotta di estorsione del 01.03.2019 (capo di imputazione n.1 della sentenza di patteggiamento), da considerarsi danno patrimoniale, per un totale di € 26.000,00.
Sulla somma complessivamente dovuta spetta la rivalutazione, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass. 37798/2022). Dal momento della pronuncia della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulla somma liquidata gli ulteriori interessi al tasso legale (Cass.
16894/2010).
5 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum e dell'assenza di istruttoria, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
1) Accerta la responsabilità del convenuto per l'illecito commesso e lo condanna al pagamento in favore dell'attore del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad €
26.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come esplicitato in parte motiva;
2) Condanna il convenuto soccombente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
6.000,00 oltre accessori di legge;
Così deciso in Viterbo, 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 858/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 16.01.2025, promossa da:
C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
D'Orvieto (TR) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Di Silvio e con questi elettivamente domiciliato in Grotte di Castro (VT), via
Roma n. 65, studio del difensore;
Attore
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2 in Bolsena, Località Le Valli n.108, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Solini Colalè e con questi elettivamente domiciliato in Orvieto, via Garibaldi n. 9, studio del difensore.
Convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva il risarcimento del Parte_1
danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dei reati asseritamente commessi da
CP_1
1 A fondamento della domanda risarcitoria deduceva che il convenuto, dopo essere stato arrestato in flagranza il 23.03.2019 per il reato di estorsione, aveva richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, pertanto, il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Terni, recante
R.G.N.R. 817/2019, si era concluso con la sentenza di patteggiamento n. 162/2019 che comminava la condanna alla reclusione di anni 3 e mesi 8, oltre € 800,00 di multa, per i reati di estorsione aggravata e lesioni.
In particolare, rappresentava che il convenuto, dopo averlo sorpreso mentre consumava un rapporto sessuale con all'interno della propria autovettura, aveva scattato foto e video Persona_1 dell'accaduto e, successivamente, lo aveva minacciato di inviare la documentazione fotografica alla moglie ed alla famiglia se non avesse accettato di pagare € 1.000,00 in contanti. Inoltre, lo colpiva sul fianco, lo strattonava e lo spingeva a terra, con ciò determinando una frattura della IX costa dx e conseguente prognosi di guarigione di 20 gg.
In seguito, aveva proseguito con le minacce, chiedendo, in più occasioni e fino all'arresto, la consegna di € 250,00 al mese per evitare la diffusione delle foto e dei video.
Riteneva l'attore che l'arresto in flagranza, le intercettazioni svolte nella fase delle indagini preliminari, nonché le sommarie informazioni raccolte dalla P.G. operante fossero elementi di prova idonei a dimostrare la commissione dell'illecito penale da parte del convenuto e fondare la richiesta di risarcimento del danno pari ad € 50.000,00 per il danno morale, € 10.000,00 per le lesioni ed €
5.000,00 per i danni patrimoniali.
2. Si costituiva con comparsa di risposta chiedendo il rigetto della domanda CP_1
risarcitoria perché infondata.
Segnatamente si difendeva affermando di aver commesso le condotte incriminate perché indotto e manipolato da , con la quale aveva avuto anch'egli una relazione sentimentale, Persona_1 in concomitanza con l'attore. La donna, infatti, lo aveva indotto a credere di essere rimasta incinta e, per tale ragione, gli aveva richiesto di contribuire alle spese necessarie per affrontare la gravidanza e mantenere la minore.
Tuttavia, non avendo sufficienti disponibilità economiche, si faceva convincere dalla stessa
[...]
a pianificare l'estorsione ai danni dell'attore, consegnando proprio a Persona_1 Persona_1
i soldi ricevuti quali provento delle condotte estorsive.
[...]
Sul piano istruttorio contestava che gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e prodotti dall'attore potessero essere utilizzati come prova e, in ogni caso, sosteneva che i danni di cui veniva richiesto il risarcimento non erano dimostrati.
2 3. Nel corso del processo venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183
c.p.c., con le quali le parti insistevano nel sostenere le rispettive tesi ed istanze.
All'udienza del 16.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
4. La domanda di risarcimento proposta dall'attore merita accoglimento parziale per le ragioni di seguito esplicitate.
Quanto alla condotta posta in essere dal convenuto deve osservarsi che se, da un lato, è vero che gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero non costituiscono prova raccolta in un processo penale utilizzabile nel processo civile (Cass. 22200/2010), dall'altro lato, la sentenza di applicazione pena n. 163/2019 adottata dal Tribunale di Terni, sebbene non idonea ad assumere l'efficacia probatoria esterna accordata dall'art. 651 c.p.p., cionondimeno deve essere valorizzata sul piano istruttorio, in quanto il contenuto risulta essere coerente e convergente con gli altri elementi documentali prodotti, fra cui il verbale di arresto in flagranza eseguito dagli operanti del
Commissariato PS di Orvieto il 23.03.2019 e la successiva ordinanza di convalida ed applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari del 26.03.2019 adottata dal G.i.p. del Tribunale di
Terni, che peraltro dà conto anche delle risultanze delle conversazioni captate.
In buona sostanza, gli atti indicati, pur assumendo un valore meramente indiziario, consentono, con una lettura sinottica, di ritenere dimostrata in termini gravi, precisi e concordanti la commissione della condotta incriminata da parte del convenuto. Siffatta conclusione non è sconfessata dalle difese prospettate dal convenuto secondo cui la condotta sarebbe stata indotta e suggerita dalla stessa Infatti, se anche tale circostanza fosse dimostrata, comunque non Persona_1
potrebbe in alcun modo escludersi o diminuirsi la responsabilità del convenuto, non essendo emersa l'esistenza di una causa di giustificazione (artt. 2044 e 2045 c.c.).
Con riferimento alla prova del danno risarcibile, il Giudice osserva quanto segue.
Anzitutto l'attore non ha provato il danno patrimoniale, che viene solo quantificato in € 5.000,00, senza dettagliare quali sarebbero le perdite patrimoniali eziologicamente ricollegabili alla condotta illecita contestata al convenuto e senza, peraltro, produrre tempestivamente alcun documento di spesa.
L'unico dato provato è la consegna di € 1.000,00 avvenuta in occasione della prima condotta di estorsione contestata il 01.03.2019 (capo di imputazione n. 1 della sentenza).
Quanto al danno non patrimoniale, ha richiesto € 10.000,00 per i danni derivanti dalle lesioni, ma non ha dimostrato quali sono state le conseguenze biologiche in termini di invalidità (temporanea o permanente, totale o parziale). Al riguardo l'attore non ha prodotto nessuna documentazione medica
3 (visita specialistica o medico legale) oltre al verbale di Pronto Soccorso del 07.03.2019, con ciò rendendo la richiesta di CTU meramente esplorativa.
Infine, ha richiesto € 50.000,00 per i danni da reato.
Sul punto si ricorda che con le c.d. sentenze di San Martino (C., S.U., 26975/2008; C., S.U.,
26974/2008; C., S.U., 26973/2008; C., S.U., 26972/2008), la giurisprudenza ha ripensato il danno non patrimoniale in termini unitari ed onnicomprensivi, degradando le precedenti figure (biologico, esistenziale, morale) ad un livello meramente descrittivo. Il danno non patrimoniale viene, quindi, ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona. A distanza di dieci anni dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, la Cassazione è tornata sul tema del danno non patrimoniale, offrendone un'aggiornata sistemazione diretta a riaffermare il carattere unitario del danno non patrimoniale rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica e ad evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (Cass. Ord. n. 7513/2018).
Con specifico riferimento al risarcimento del danno morale soggettivo, accordato per effetto del rinvio all'art. 185 c.p. rinvenibile nell'art. 2059 c.c., la giurisprudenza afferma che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Il principio dell'autonomia del danno morale discende dalla sua particolare connotazione, che si sostanzia in uno stato d'animo di sofferenza interiore determinato dal reato, che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali del danneggiato e non è suscettibile di accertamento medico-legale. Avuto riguardo alla particolare ontologia del danno morale, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice. Infatti, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata. Proprio per tale ragione viene ammesso il ricorso ad un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione.
Più in dettaglio, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione
4 della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (Cass. n. 25164/2020).
La valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, deve quindi ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze della fattispecie, in modo da adeguare il risarcimento al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità. Tale valutazione deve, inoltre, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'equivalente pecuniario, cosicché questo non si riduca a mera espressione simbolica.
Ebbene, nel caso che qui occupa, la condotta di reato, come detto, deve ritenersi provata e non giustificata.
I beni giuridici tutelati dai reati contestati sono l'integrità fisica ed il patrimonio della persona. Ai fini della valutazione della gravità della condotta deve tenersi conto non solo della pena applicata in sede di patteggiamento (3 anni e mesi 8 di reclusione, al netto della riduzione di 1/3 prevista per il rito, oltre al bilanciamento delle circostanze), ma anche delle specifiche condizioni soggettive e oggettive, laddove il convenuto ha approfittato della condizione di debolezza della vittima derivante dall'età (anni 82) ed ha protratto la condotta per quasi un mese (infatti risulta contestata con l'imputazione la continuazione ex art. 81 c.p.), reiterando le minacce dirette ad ottenere la consegna del denaro.
Quanto alla liquidazione, che nel caso scrutinato è limitata al solo danno morale da reato in mancanza di un danno biologico provato, appare opportuno agganciare la valutazione equitativa alla sofferenza interiore subita dalla vittima, che può essere in via inferenziale rapportata alle somme di denaro richieste (€ 1.000,00 il 01.03.2019 ed € 250,00 promesse per i mesi successivi).
Pertanto, si ritiene che il risarcimento possa equitativamente stimarsi in € 25.000,00 (€ 1.250,00 somma oggetto delle condotte criminose, moltiplicato per un coefficiente di 20 su una scala massima di 50).
A tale importo devono aggiungersi gli € 1.000,00 consegnati in occasione della prima condotta di estorsione del 01.03.2019 (capo di imputazione n.1 della sentenza di patteggiamento), da considerarsi danno patrimoniale, per un totale di € 26.000,00.
Sulla somma complessivamente dovuta spetta la rivalutazione, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass. 37798/2022). Dal momento della pronuncia della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulla somma liquidata gli ulteriori interessi al tasso legale (Cass.
16894/2010).
5 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum e dell'assenza di istruttoria, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede:
1) Accerta la responsabilità del convenuto per l'illecito commesso e lo condanna al pagamento in favore dell'attore del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari ad €
26.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come esplicitato in parte motiva;
2) Condanna il convenuto soccombente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
6.000,00 oltre accessori di legge;
Così deciso in Viterbo, 08.04.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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