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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
n. 11238/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento rubricato al n. 11238/2023 R.G. avente ad oggetto «separazione giudiziale» promosso da
(c.f. ) (avv. ZANELLA EUGENIA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(c.f. ) (avv. MAESTRI NICOLA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 27/5/2025, come segue: “precisano le conclusioni come da provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del 14/11/2023, chiedendo disporsi la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi sociali in via amministrativa. Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 17/1/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA (BS) (atto n. 125, parte II, serie C/1, anno 2016), unione dalla quale sono nate le figlie (n. Per_1 Per_ 9/10/2007) e (n. 5/12/2014).
Con ordinanza del 14/11/2023 il Giudice delegato ha assunto i seguenti provvedimento provvisori: “- dispone Per_ che le figlie minori (n. 9/10/2007) e (n. 5/12/2014) siano affidate in via esclusiva alla madre con Per_1 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.p.c.; - le minori saranno collocate prevalentemente presso la madre alla quale compete l'assegnazione della casa coniugale;
- il padre potrà incontrare le figlie solo in modalità
1 protetta e previa verifica della disponibilità e delle esigenze dei minori secondo il calendario che verrà all'uopo predisposto dai Servizi sociali;
- il resistente contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie versando alla ricorrente entro e non oltre il 10 di ogni mese un assegno pari ad € 450,00 (i.e. € 225,00 a figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale”, incaricando al contempo i Servizi sociali di svolgere un'attività di monitoraggio sul nucleo familiare.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza del 27/5/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice ha pertanto rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
* * *
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti essendosi appurato che la volontà dei coniugi appare genuina e scevra di condizionamenti.
Si dispone la prosecuzione del monitoraggio in via amministrativa dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
dispone che i Servizi Sociali di Brescia - Zona Sud provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di un anno con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per la minore alla competente
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/9/2025.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di Brescia - Zona Sud.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento rubricato al n. 11238/2023 R.G. avente ad oggetto «separazione giudiziale» promosso da
(c.f. ) (avv. ZANELLA EUGENIA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(c.f. ) (avv. MAESTRI NICOLA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 27/5/2025, come segue: “precisano le conclusioni come da provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del 14/11/2023, chiedendo disporsi la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi sociali in via amministrativa. Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio il 17/1/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA (BS) (atto n. 125, parte II, serie C/1, anno 2016), unione dalla quale sono nate le figlie (n. Per_1 Per_ 9/10/2007) e (n. 5/12/2014).
Con ordinanza del 14/11/2023 il Giudice delegato ha assunto i seguenti provvedimento provvisori: “- dispone Per_ che le figlie minori (n. 9/10/2007) e (n. 5/12/2014) siano affidate in via esclusiva alla madre con Per_1 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la prole ai sensi del terzo comma dell'art. 337 quater c.p.c.; - le minori saranno collocate prevalentemente presso la madre alla quale compete l'assegnazione della casa coniugale;
- il padre potrà incontrare le figlie solo in modalità
1 protetta e previa verifica della disponibilità e delle esigenze dei minori secondo il calendario che verrà all'uopo predisposto dai Servizi sociali;
- il resistente contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie versando alla ricorrente entro e non oltre il 10 di ogni mese un assegno pari ad € 450,00 (i.e. € 225,00 a figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale”, incaricando al contempo i Servizi sociali di svolgere un'attività di monitoraggio sul nucleo familiare.
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, sono comparse all'udienza del 27/5/2025, all'esito della quale, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice ha pertanto rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
* * *
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti essendosi appurato che la volontà dei coniugi appare genuina e scevra di condizionamenti.
Si dispone la prosecuzione del monitoraggio in via amministrativa dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
dispone che i Servizi Sociali di Brescia - Zona Sud provvedano ad attivare e/o proseguire, in via amministrativa, un servizio di monitoraggio a sostegno del nucleo famigliare per la durata massima di un anno con invito a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di potenziale pregiudizio per la minore alla competente
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/9/2025.
Si comunichi alle parti e ai Servizi sociali di Brescia - Zona Sud.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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