Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 327/2025
TRIBUNALE CIVILE di ASTI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Ombretta Salvetti Presidente
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice relatore sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio in data
19.3.2025 nel procedimento promosso da ai fini del presente procedimento rappresentato e difeso dall'avv. Carla Parte_1
Beccaria Galvagno;
- parte reclamante – contro rappresentata e difesa dall'avv. Fiona Bianco con studio in Alba, via Macrino Controparte_1
1;
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Sandri con studio in Alba, corso Controparte_2
Piave n. 31, curatore speciale del minore
- parti reclamate –
avente ad oggetto: Reclamo ex art. 473bis.71 c.p.c. avverso ordinanza emessa in data 4.2.2025 nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale n. 380/2024 RG del Tribunale di Asti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
In data 20.2.2025 proponeva reclamo avverso il provvedimento reso inaudita Parte_1 altera parte il 4.2.2025 nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale n. 380/2024 R.G. tra i sigg.ri e con il quale il Giudice delegato, su istanza del Parte_1 Controparte_1 curatore speciale del minore avv. Anna Sandri, disponeva “il divieto per il Sig di Parte_1 avvicinarsi entro il raggio di m 500 dalla casa stessa, nonchè alle persone di Controparte_2
”.
[...] Controparte_1
In particolare, il reclamante censurava i seguenti profili:
Pagina 1
- mancata indicazione della durata dell'ordine di protezione;
- nel merito, inattendibilità delle dichiarazioni rese dal minore asseritamente suggestionato dalla madre e insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ordine di protezione;
- estraneità del terreno su cui il reclamante ha parcheggiato la roulotte adibita a dimora rispetto alla casa familiare assegnata in sede di provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c. alla sig.ra affinchè ci viva con il figlio. Controparte_1
Alla luce delle superiori allegazioni, chiedeva revocarsi l'ordine di protezione disposto in quanto lesivo del diritto di difesa;
in via subordinata e ove ritenuto l'effetto devolutivo del reclamo, chiedeva volersi procedere agli atti di istruzione necessari e, comunque, ordinare a
[...]
di astenersi dalle condotte provocatorie poste in essere nei confronti del marito. CP_1
Si costituivano ritualmente e il minore attraverso il Controparte_1 Controparte_2 suo curatore speciale, i quali esponevano:
- l'inammissibilità del reclamo in quanto il provvedimento reso dal GD in data 12.2.2025 era da qualificarsi come semplice modifica del provvedimento provvisorio emesso ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., in relazione al quale era unicamente azionabile lo strumento del reclamo alla Corte di Appello;
- nel merito, allegavano la condotta pregiudizievole sempre tenuta dal padre nei confronti del minore, sia prima della separazione mediante l'esposizione di alle condotte CP_2 maltrattanti poste in essere ai danni della sig.ra , che dopo l'emissione dei provvedimenti CP_1 urgenti decidendo di andare a vivere nella roulotte parcheggiata nel cortile dell'ex casa familiare così cagionando nel minore uno stato di costante timore ad uscire di casa;
- la non modesta disponibilità economica del reclamante a lui derivante dall'affitto dell'azienda agricola per un canone mensile di € 2.157,00 e dalla pensione ammontante ad € 577 mensile, introiti idonei a consentirgli la locazione di altra abitazione non prospicente l'ex casa familiare.
Chiedevano dichiararsi l'inammissibilità del reclamo;
in subordine, respingerlo in toto confermando il provvedimento reso dal GD il 4.2.2025.
Fissata udienza di comparizione delle parti, all'udienza del 19.3.2025 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e il Tribunale riservava la decisione.
---
Osserva il Tribunale che il provvedimento in questa sede reclamato fa divieto al sig.
[...]
“di avvicinarsi entro il raggio di m 500 dalla casa stessa, nonchè alle persone d Parte_1 [...]
e ” e trova la propria genesi nella necessità di immediata Controparte_2 Controparte_1 tutela della salute psico fisica del minore messa a rischio dalla costante presenza del padre nel cortile dell'ex abitazione familiare assegnata alla madre in sede di provvedimenti urgenti.
Pagina 2 Trattasi, quindi, di misura cautelare personale avente contenuto interdittivo tipico degli ordini di protezione di cui agli artt. 473 bis.69 e ss. C.p.c., tendente a tutelare in via anticipata l'integrità fisica e morale del minore (e della madre) e non a regolamentare, seppure in via provvisoria e urgente, le modalità di affidamento e visita del minore, finalità cui sono deputati i provvedimenti resi ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. e le loro successive ed eventuali modifiche.
Posto quanto sopra in punto qualificazione giuridica e ribadita l'applicabilità al caso concreto della disciplina di cui agli artt. 473 bis. 69 e ss. C.p.c., anche in punto modalità di impugnazione, rileva il Tribunale che l'ordine di protezione in esame è stato emesso su istanze del curatore speciale e inaudita altera parte.
Ebbene, l'art. 473 bis. 71 co. 3 c.p.c. espressamente prevede la possibilità, in caso di urgenza, che il giudice adotti immediatamente l'ordine di protezione, salva l'instaurazione successiva (nel termine di quindici giorni) del contraddittorio con le altre parti mediante fissazione di udienza di comparizione, all'esito della quale confermare, modificare o revocare il provvedimento reso inaudita altera parte. Il procedimento previsto ricalca quello di cui al rito cautelare uniforme di cui all'art. 669 sexies c.p.c. con possibilità di instaurazione differita del contraddittorio in caso di imminente pregiudizio. In entrambi i casi il contraddittorio deve comunque essere instaurato, seppur successivamente, al fine di consentire alle controparti l'esercizio del diritto di difesa e al giudice di adottare il provvedimento definitivo potendo contare su un compendio di conoscenze completo.
In mancanza, il provvedimento adottato in via di urgenza e inaudita altera parte deve ritenersi viziato da nullità per lesione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c..
Alla luce dei superiori principi e ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, va quindi dichiarata la nullità dell'ordine di protezione emesso dal Tribunale di Asti nella persona del giudice delegato in data 4.2.2025.
L'eccezionalità del caso concreto valutata unitamente alla prudenza e correttezza delle condotte processuali adottate dalle odierne parti soccombenti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (vds. Corte Cost., 19 aprile 2018 n. 77).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 71 c.p.c., il Tribunale di Asti in composizione collegiale, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, dichiara la nullità del provvedimento reso dal Tribunale di Asti in composizione monocratica in data 4.2.2025; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pagina 3 Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti, in data 19.3.2025
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Sara Pozzetti
LA PRESIDENTE
Dr. Ssa Ombretta Salvetti
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