Articolo 3 della Legge 31 marzo 1971, n. 200
Articolo 2
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15 maggio 1971
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 maggio 1971