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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/08/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2200/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2200/2023 da:
, (C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07/10/1996 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Roma 10/1 A, presso e nello studio dell'Avv. LUCIANELLI SIMONA (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di
, (C.F ), nata in [...] il Persona_1 C.F._3
16/03/1995 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Ugo Foscolo 15/4, presso e nello studio dell'Avv. DELFINI TEODORICO (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 21/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
divorzio alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
Persona_1
Rilevato che con verbale di udienza del 21/07/2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 15/07/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del
11/07/2022 omologato in data 21/07/2022 dal Tribunale di Genova (R.G.
3048/2022), e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Dato atto che con sentenza non definitiva n. 362/2024 pubblicata il 05/02/2024 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15/07/2021 in
Genova e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Genova (Atto n. 122,
Parte I, Serie 1, Vol. Anno 2021, Uff. 1) dai IGnori
, (C.F. , nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, (C.F ), nata in [...] il Persona_1 C.F._3
16/03/1995
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi vivranno separati, così come già in effetti vivono, portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore è collocato presso la madre, alla quale viene affidato in Per_2
forma superesclusiva, tenuto conto: - del progressivo deterioramento del rapporto tra il ricorrente e il piccolo dovuto al risalente (dal maggio 2024) e Per_2
perdurante disinteresse ed omesso esercizio del diritto di visita da parte del padre, che giustificava l'emissione dell'ordinanza del Tribunale del 15/4/25 (disponente la formazione di un piano di incontri assistiti dai Servizi Sociali competenti);
2 - di pregressi comportamenti aggressivi, violenti, minacciosi del IG. Persona_3
nei confronti della IG.ra , come oggetto di plurime querele Persona_1
(procedimenti penali nn. 713/23, 1179/23, 2272/23 R.G.N.R. Procura della
Repubblica di Genova);
3) il IG. contribuirà al mantenimento del figlio mediante la Parte_1 Per_2 corresponsione di una somma mensile di euro 305,00=, entro il giorno 10 di ogni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (con decorrenza dal maggio 2025: primo adeguamento maggio 2026), oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie documentate secondo il protocollo in uso alla Sezione (in deroga al quale, tuttavia, le spese di istruzione e sanitarie del figlio potranno essere decise in totale autonomia dalla madre e ad essa competerà anticipata contribuzione ovvero il rimborso del 50% anche in caso di dissenso alla spesa da parte del padre);
4) alla madre, anche in vista ed in funzione della più agevole ricerca di un'occupazione lavorativa stabile e soddisfacente (in linea con il proprio titolo di studio e la propria qualifica) nell'interesse proprio e della prole (tenuto anche conto della pregressa grave compressione delle legittime aspirazioni personali e professionali della stessa, dovuta alla rinuncia all'impiego – confacente al proprio titolo di studio ed alla propria qualifica – che la stessa aveva nel Paese di origine prima del matrimonio), viene espressamente ed irrevocabilmente riconosciuto il più ampio diritto di espatrio, per ragioni di svago o lavoro, temporanee o definitive, insieme al figlio inoltre il IG. comunque Per_2 Persona_3
irrevocabilmente acconsente fin d'ora che la IG.ra unitamente Persona_1 al figlio possa stabilmente trasferirsi a vivere e risiedere, anche per Per_2 assicurarsi la vicinanza dei propri parenti (in particolare la nonna di che Per_2
ha espresso e coltiva l'intenzione di avvicinarsi all'altro figlio, attualmente stabilitosi in Francia) da cui già riceve aiuto morale e materiale nella crescita e nell'educazione della prole, in qualunque Stato e luogo della UE e/o nel 3 Paese di origine (Albania), previa mera comunicazione al IG. circa Parte_1
recapiti ed effettiva ubicazione della residenza o di stabile dimora;
5) il IG. impegnandosi sin d'ora a recuperare gradualmente il rapporto Pt_1 con il figlioletto, all'uopo concordando – per un periodo iniziale di almeno tre mesi – date e modalità di frequentazione con il figlioletto con i Servizi Sociali già
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 investiti con ordinanza del 15/4/25, avrà, successivamente alla stabilizzazione di un sereno rapporto con il figlio attestata dagli assistenti sociali, comunque diritto:
- di videochiamare Ander almeno una volta a settimana (previamente concordando l'orario con la IG.ra ); Per_1
- di frequentare e fare visita ad prelevandolo (e riaccompagnandolo) Per_2
presso l'abitazione materna di residenza (ovunque la stessa venga stabilita), per un giorno intero (da concordarsi con preavviso di almeno 48 ore) a settimana
(dalle 9 alle 20, compatibilmente con gli impegni didattici del bambino) e per due fine settimana al mese non consecutivi (dalle 9 del sabato alle 20 della domenica) nonché, ma solo dal raggiungimento dei 7 anni di età del minore:
• per una settimana continuata durante le vacanze estive, nelle date da concordarsi previamente con la IG.ra ; Per_1
• nei periodi 25/12-31/12, 1/1-6/1, Pasqua e Pasquetta, ponti di festività civili o religiose, secondo alternanza (e poi rispetto all'anno precedente);
- dal momento dell'eventuale stabilimento della IG.ra e del figlio Per_1 all'estero, di frequentare e fare visita ad prelevandolo (e Per_2
riaccompagnandolo) presso l'abitazione materna di residenza, nelle medesime tempistiche di cui sopra ovvero, onde comunque favorire per quanto possibile il rispetto del principio di bigenitorialità, in altri periodi (da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso) che rendano al padre più agevole la frequentazione;
6) ai fini del sereno e collaborativo svolgimento dei rapporti tra gli ex coniugi, che dichiarano (fatto salvo quanto previsto al punto 3 precedente) di 4 non avere alcunché a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento e di non avere più nulla a che pretendere, l'una dall'altro, per qualsivoglia titolo e/o ragione anche mai prima d'ora fatta valere, il IG. i Per_3
impegna a rendersi sempre reperibile alle (e mai più bloccare alla Ishmaku le)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 proprie utenze telefoniche e connessi sistemi applicativi di messaggistica (come whatsapp);
7) a seguito ed a condizione del pieno recepimento, previo parere favorevole del
P.M., delle presenti intese e condizioni in sentenza di divorzio, i coniugi rimetteranno le rispettive reciproche querele, da cui originavano i procedimenti penali suindicati al punto 2 e quello (che vede la imputata del reato p. e p. Pt_2 dall'art. 388 comma II c.p.) di cui al n. 11735/22 R.G.N.R., attualmente pendenti
(ad eccezione di quello n. 2272/23 R.G.N.R. archiviato) in fase dibattimentale;
8) i coniugi si prestano ove occorra reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto (od ogni altro documento per l'espatrio) per ragioni turistiche o lavorative;
la madre viene con il presente accordo anche irrevocabilmente autorizzata a qualsivoglia richiesta di rilascio/rinnovo e comunque al possesso esclusivo dei documenti personali e per l'espatrio del figlio minore Per_2
9) le spese legali vengono compensate, con rinuncia dei difensori al vicolo.”
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2200/2023 da:
, (C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
07/10/1996 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Roma 10/1 A, presso e nello studio dell'Avv. LUCIANELLI SIMONA (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di
, (C.F ), nata in [...] il Persona_1 C.F._3
16/03/1995 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Ugo Foscolo 15/4, presso e nello studio dell'Avv. DELFINI TEODORICO (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 21/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
divorzio alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
Persona_1
Rilevato che con verbale di udienza del 21/07/2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 15/07/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione del
11/07/2022 omologato in data 21/07/2022 dal Tribunale di Genova (R.G.
3048/2022), e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Dato atto che con sentenza non definitiva n. 362/2024 pubblicata il 05/02/2024 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15/07/2021 in
Genova e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Genova (Atto n. 122,
Parte I, Serie 1, Vol. Anno 2021, Uff. 1) dai IGnori
, (C.F. , nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, (C.F ), nata in [...] il Persona_1 C.F._3
16/03/1995
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi vivranno separati, così come già in effetti vivono, portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore è collocato presso la madre, alla quale viene affidato in Per_2
forma superesclusiva, tenuto conto: - del progressivo deterioramento del rapporto tra il ricorrente e il piccolo dovuto al risalente (dal maggio 2024) e Per_2
perdurante disinteresse ed omesso esercizio del diritto di visita da parte del padre, che giustificava l'emissione dell'ordinanza del Tribunale del 15/4/25 (disponente la formazione di un piano di incontri assistiti dai Servizi Sociali competenti);
2 - di pregressi comportamenti aggressivi, violenti, minacciosi del IG. Persona_3
nei confronti della IG.ra , come oggetto di plurime querele Persona_1
(procedimenti penali nn. 713/23, 1179/23, 2272/23 R.G.N.R. Procura della
Repubblica di Genova);
3) il IG. contribuirà al mantenimento del figlio mediante la Parte_1 Per_2 corresponsione di una somma mensile di euro 305,00=, entro il giorno 10 di ogni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (con decorrenza dal maggio 2025: primo adeguamento maggio 2026), oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie documentate secondo il protocollo in uso alla Sezione (in deroga al quale, tuttavia, le spese di istruzione e sanitarie del figlio potranno essere decise in totale autonomia dalla madre e ad essa competerà anticipata contribuzione ovvero il rimborso del 50% anche in caso di dissenso alla spesa da parte del padre);
4) alla madre, anche in vista ed in funzione della più agevole ricerca di un'occupazione lavorativa stabile e soddisfacente (in linea con il proprio titolo di studio e la propria qualifica) nell'interesse proprio e della prole (tenuto anche conto della pregressa grave compressione delle legittime aspirazioni personali e professionali della stessa, dovuta alla rinuncia all'impiego – confacente al proprio titolo di studio ed alla propria qualifica – che la stessa aveva nel Paese di origine prima del matrimonio), viene espressamente ed irrevocabilmente riconosciuto il più ampio diritto di espatrio, per ragioni di svago o lavoro, temporanee o definitive, insieme al figlio inoltre il IG. comunque Per_2 Persona_3
irrevocabilmente acconsente fin d'ora che la IG.ra unitamente Persona_1 al figlio possa stabilmente trasferirsi a vivere e risiedere, anche per Per_2 assicurarsi la vicinanza dei propri parenti (in particolare la nonna di che Per_2
ha espresso e coltiva l'intenzione di avvicinarsi all'altro figlio, attualmente stabilitosi in Francia) da cui già riceve aiuto morale e materiale nella crescita e nell'educazione della prole, in qualunque Stato e luogo della UE e/o nel 3 Paese di origine (Albania), previa mera comunicazione al IG. circa Parte_1
recapiti ed effettiva ubicazione della residenza o di stabile dimora;
5) il IG. impegnandosi sin d'ora a recuperare gradualmente il rapporto Pt_1 con il figlioletto, all'uopo concordando – per un periodo iniziale di almeno tre mesi – date e modalità di frequentazione con il figlioletto con i Servizi Sociali già
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 investiti con ordinanza del 15/4/25, avrà, successivamente alla stabilizzazione di un sereno rapporto con il figlio attestata dagli assistenti sociali, comunque diritto:
- di videochiamare Ander almeno una volta a settimana (previamente concordando l'orario con la IG.ra ); Per_1
- di frequentare e fare visita ad prelevandolo (e riaccompagnandolo) Per_2
presso l'abitazione materna di residenza (ovunque la stessa venga stabilita), per un giorno intero (da concordarsi con preavviso di almeno 48 ore) a settimana
(dalle 9 alle 20, compatibilmente con gli impegni didattici del bambino) e per due fine settimana al mese non consecutivi (dalle 9 del sabato alle 20 della domenica) nonché, ma solo dal raggiungimento dei 7 anni di età del minore:
• per una settimana continuata durante le vacanze estive, nelle date da concordarsi previamente con la IG.ra ; Per_1
• nei periodi 25/12-31/12, 1/1-6/1, Pasqua e Pasquetta, ponti di festività civili o religiose, secondo alternanza (e poi rispetto all'anno precedente);
- dal momento dell'eventuale stabilimento della IG.ra e del figlio Per_1 all'estero, di frequentare e fare visita ad prelevandolo (e Per_2
riaccompagnandolo) presso l'abitazione materna di residenza, nelle medesime tempistiche di cui sopra ovvero, onde comunque favorire per quanto possibile il rispetto del principio di bigenitorialità, in altri periodi (da concordarsi tra i genitori con congruo preavviso) che rendano al padre più agevole la frequentazione;
6) ai fini del sereno e collaborativo svolgimento dei rapporti tra gli ex coniugi, che dichiarano (fatto salvo quanto previsto al punto 3 precedente) di 4 non avere alcunché a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento e di non avere più nulla a che pretendere, l'una dall'altro, per qualsivoglia titolo e/o ragione anche mai prima d'ora fatta valere, il IG. i Per_3
impegna a rendersi sempre reperibile alle (e mai più bloccare alla Ishmaku le)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 proprie utenze telefoniche e connessi sistemi applicativi di messaggistica (come whatsapp);
7) a seguito ed a condizione del pieno recepimento, previo parere favorevole del
P.M., delle presenti intese e condizioni in sentenza di divorzio, i coniugi rimetteranno le rispettive reciproche querele, da cui originavano i procedimenti penali suindicati al punto 2 e quello (che vede la imputata del reato p. e p. Pt_2 dall'art. 388 comma II c.p.) di cui al n. 11735/22 R.G.N.R., attualmente pendenti
(ad eccezione di quello n. 2272/23 R.G.N.R. archiviato) in fase dibattimentale;
8) i coniugi si prestano ove occorra reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto (od ogni altro documento per l'espatrio) per ragioni turistiche o lavorative;
la madre viene con il presente accordo anche irrevocabilmente autorizzata a qualsivoglia richiesta di rilascio/rinnovo e comunque al possesso esclusivo dei documenti personali e per l'espatrio del figlio minore Per_2
9) le spese legali vengono compensate, con rinuncia dei difensori al vicolo.”
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6