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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/10/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1249/2024 promossa da:
(c.f. ), nata alla Spezia il 16.06.1979 e CP_1 C.F._1 Pt_1
(c.f. ), nato alla Spezia il 06.04.1967, entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dagli avv.ti Ferraro e Benucci e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 20.06.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 04.06.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 41, parte II, serie A); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione è nato in data [...] il figlio di essere titolari delle disponibilità reddituali Per_1
e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) Convivenza I coniugi, che di fatto hanno già posto fine alla loro convivenza, continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) Abitazione coniugale
La casa coniugale posta in La Spezia Via Dei Colli nr. 285, rimarrà nel possesso esclusivo della IGnora che continuerà ad abitarci insieme al figlio;
il IG. CP_1 Persona_2 [...]
, che ha già lasciato la casa coniugale, trasferirà altrove la propria residenza anagrafica. Pt_1 I beni mobili presenti all'interno della attuale casa coniugale rimarranno nella medesima, pertanto in uso alla IG.ra e al figlio . CP_1 Persona_2
3) Persona_2 I IGnori – eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore CP_1 ER
, che continuerà a vivere nella casa coniugale insieme alla madre. Persona_2
Tutte le decisioni più importanti relative alla vita del figlio minore, specificatamente scelte relative
a: indirizzo scolastico, attività parascolastiche e sportive, regimi alimentari diversi dalla dieta mediterranea, terapie sanitarie, compresi i sostegni di natura psicologica e /o interventi chirurgici, dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori, i quali si assumono reciprocamente il relativo onere di tempestiva comunicazione.
Ferma restando la volontà di entrambi i genitori di favorire in qualunque modo la frequenza dei rapporti anche con il genitore non prevalentemente convivente e con i rami parentali di entrambi,
- concordemente con il padre - starà con quest'ultimo tutte le volte che vorrà Persona_2 compatibilmente con gli impegni reciproci. Un fine settimana alternato con la madre dal venerdi pomeriggio al lunedi mattina. Relativamente alle vacanze natalizie e pasquali e nonché al periodo estivo, i genitori concorderanno insieme al figlio i periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore. 4) Mantenimento ordinario e spese straordinarie
I genitori sono concordi nel ritenere che tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al figlio
[...]
verranno suddivise a perfetta metà. ER
Nel caso in cui il pagamento di una o più spese straordinarie venga anticipato, in accordo tra i genitori il relativo rendiconto avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti, verrà trasmesso dall'una all'altro entro l'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo.
5) Deduzioni fiscali
I coniugi si danno reciprocamente atto che, a partire dalla data di omologazione della separazione consensuale, le detrazioni e deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico (ivi compresi gli eventuali rimborsi all'uopo erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati) andranno a beneficio di entrambi in misura pari al 50% ciascuno, fatta ovviamente eccezione per le spese sostenute in via esclusiva da un genitore che potranno essere portate in detrazione soltanto da questi nella corrispondente misura del 100%.
6) Rinuncia al reciproco mantenimento I coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto a qualsiasi pretesa economica e/o ad assegni di mantenimento l'uno verso l'altro.
7) Consenso all'espatrio I ricorrenti si concedono sin d'ora ampio ed incondizionato consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, anche in relazione al figlio minore, impegnandosi
a ribadire detto consenso, ove occorresse, innanzi alle competenti Autorità.
8) Efficacia degli accordi
I ricorrenti concordano di dare esecuzione agli accordi di cui al presente ricorso, così come sopra specificati, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza affinché la separazione venga omologata alle solite condizioni. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. si è ritenuto non necessario procedere all'ascolto del figlio minore delle parti. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: - pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati CP_1 Parte_1 come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia in data 04.06.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2005, numero 41, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 26.09.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani