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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2024, n. 15411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15411 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 10 ottobre 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 8033 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Stazzi in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Roma dell'11.9.2020, rep. 54368, racc. n. 15494 in atti in copia Per_1
APPELLANTE
E in persona del procuratore dott. , Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco Malatesta che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “… riformare integralmente la sentenza n. 14337/2021, emessa dal Giudice di Pace di Roma, dott. Campana, RG. 10484/2019, depositata in data 18.6.2021 e non notificata e, per l'effetto: - in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto azionato da Controparte_3
[..
[...] ; - In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la correttezza
[...]
dell'operato di e rigettare integralmente le domande avverse, Parte_1
formulate nei confronti di siccome infondate in fatto e Parte_1
diritto, condannando alla restituzione di quanto corrisposto Controparte_4
in forza della decisione impugnata anche a titolo di risarcimento del danno per il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della decisione impugnata riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'odierna appellata nella causazione dell'evento e tenere indenne da qualsiasi Parte_1
pretesa risarcitoria;
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “…1. preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo di appello;
2. rigettare l'appello proposto siccome infondato in fatto ed in diritto;
3. con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto della Parte_2
ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014 così
[...]
come modificato dal DM n. 37/2018, OLTRE rimborso spese generali, CPA e
IVA, da liquidarsi separatamente al sottoscritto procuratore antistatario”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2022, la soc. Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n.
[...]
14337 del 18 giugno 2021 con la quale, in accoglimento della domanda formulata in primo grado dalla era stata condannata al Controparte_1 pagamento della somma di €1.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali, quale risarcimento del danno conseguente al pagamento da parte di essa società postale, in favore di un soggetto non legittimato, di un assegno bancario non trasferibile emesso su richiesta della compagnia assicuratrice dalla
[...]
in favore di . CP_5 Persona_2
A sostegno del gravame l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure aveva erroneamente disatteso la tempestiva eccezione di intervenuta prescrizione da essa sollevata in primo grado e le contestazioni formulate
2 rispetto alla documentazione depositata dalla parte attrice al fine di dimostrare l'interruzione del termine prescrizionale.
A dire della la prescrizione decennale del diritto Parte_1
vantato dalla controparte con riferimento all'assegno di cui trattasi era ampiamente maturata in quanto dalla non era pervenuta Controparte_1
alcuna lettera di diffida e/o comunque interruttiva del termine prescrizionale, non potendo considerarsi tali le due raccomandate inviate nel 2007 e nel 2012 dalla compagnia assicuratrice, sia perché mancanti del riferimento alla negoziazione dell'assegno per cui è causa, sia perché non accompagnate dalla prova della loro avvenuta ricezione.
La ha anche dedotto che il giudice di prime cure aveva Parte_1 accertato la propria responsabilità risarcitoria sulla base di un'erronea valutazione della documentazione versata in atti e aveva erroneamente rigettato l'eccezione relativa al concorso colposo dell'appellata, determinato da una sua condotta negligente, consistita nel non aver inviato il titolo con posta assicurata e nel non aver vigilato sull'iter della spedizione.
La costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza Controparte_1
dei primi due motivi di gravame e l'inammissibilità del terzo, trattandosi di un profilo che non era stato mai sollevato nel corso del giudizio di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto, essendo fondata la preliminare eccezione di prescrizione tempestivamente e ritualmente sollevata dalla società postale nel giudizio di primo grado.
Il preteso diritto alla restituzione della somma di €1.500,00 è sorto al momento in cui l'assegno è stato negoziato in favore del soggetto asseritamente non legittimato, una persona falsamente qualificatasi come , in Persona_2
data 9 agosto 2005. A tale evento è seguito l'invio di due lettere di diffida di pagamento da parte della nei confronti della Controparte_1 Parte_1
rispettivamente nelle date del 13 aprile 2007 e del 3 aprile 2012, col fine
[...]
di costituire in mora l'odierna appellante e produrre l'interruzione del termine prescrizionale così come sancito dall'art. 2943, comma 4, c.c.
3 Ai sensi dell'art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione: tuttavia, ai fini del perfezionamento dell'effetto interruttivo è necessario che l'atto di messa in mora sia portato a conoscenza del debitore, con la conseguenza che è sul creditore che incombe l'onere di provare il predetto evento.
Prima di passare all'esame dell'eccezione, va precisato che nel caso che ci occupa viene in rilievo solo l'atto interruttivo del 2012 e non anche quello del
2007, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2019, quindi successivamente allo spirare del termine di prescrizione decennale iniziato a decorrere nel 2007 a seguito dell'invio e della ricezione del primo atto interruttivo.
Ebbene, la lettera di messa in mora del 3 aprile 2012 (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado della reca una generica richiesta di Controparte_1 rimborso dell'importo di €4.176.078,23 in relazione ad un'asserita negoziazione fraudolenta di non meglio precisati assegni. Come correttamente rilevato dall'appellante, manca, dunque, l'esatta individuazione del fatto generatore del diritto di credito fatto qui valere in giudizio. Tale omissione impedisce di assegnare alla lettera il valore di atto interruttivo della prescrizione dello specifico credito di sui si controverte.
L'appellata sostiene tuttavia che la lettera di diffida del 2012 sarebbe stata accompagnata da un dettagliato elenco degli assegni negoziati in modo illecito, tra i quali figurerebbe anche l'assegno di cui trattasi.
A questo riguardo è noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento ex adverso della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass., 22.5.2015, n. 10630).
Non può peraltro dubitarsi che la prova contraria a carico del destinatario che intenda contestare la corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta in
4 giudizio e la lettera da lui ricevuta può concretarsi anche in una prova presuntiva.
Orbene, nel caso di specie sussistono almeno alcuni elementi indiziari, significativi e univoci nella loro valenza probatoria, che consentono di superare la presunzione poc'anzi menzionata. In particolare deve considerarsi che: a) la lettera di messa in mora del 3 aprile 2012 non fa alcun riferimento ad eventuali allegati documentali, sicché appare poco verosimile che, unitamente a detta lettera, fosse accluso l'elenco dettagliato degli assegni illecitamente negoziati;
b) il mancato richiamo ad un documento allegato è ancor più significativo se si considera che, invece, la precedente lettera di diffida del 13 aprile 2007 recava un espresso riferimento ad un allegato elenco degli assegni contestati (“Da un recente controllo è emerso che gli assegni elencati nell'allegato riepilogo…”), segno che, laddove la compagnia ha voluto spedire un elenco degli assegni controversi unitamente alla diffida, ne ha fatto espressa menzione nella lettera stessa;
c) né il foglio che contiene la lettera né i molti fogli di cui si compone l'elenco recano il numero progressivo di pagina, circostanza che fa presumere che oggetto di spedizione sia stato il solo foglio contenente la (generica) dichiarazione di messa in mora.
Le circostanze testé esposte inducono allora a ritenere che ciò che è stato effettivamente ricevuto dalla società postale nell'aprile 2012 sia il solo foglio di cui consta la lettera di messa in mora.
Né potrebbe sostenersi che la lettera del 3 aprile 2012, lamentando la negoziazione fraudolenta di molti assegni, intendesse implicitamente riferirsi agli stessi assegni indicati nell'elenco allegato alla precedente missiva del 13 aprile 2007: ad una tale conclusione osta il fatto che la somma di cui si chiede il risarcimento nelle due lettere è differente (€3.979.944,72 nella prima lettera ed €4.176.078,23 nella seconda) e tale differenza rende plausibile che le due diffide si riferissero a vicende diverse (o comunque non completamente coincidenti).
Pertanto, potendosi considerare superata presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta dall'appellata e la missiva ricevuta dalla
5 controparte, e dovendosi ritenere eccessivamente generica la pretesa creditoria espressa nella lettera del 2012, deve ritenersi fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla compagnia assicuratrice, prescrizione che, al più tardi, è maturata nel 2017, ovverosia due anni prima dell'introduzione del giudizio di primo grado avvenuta nel 2019.
L'appello va quindi accolto, con conseguente rigetto della domanda attorea formulata in primo grado.
Va tuttavia precisato che l'ulteriore domanda dell'appellante, diretta alla condanna della controparte alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata, non può essere accolta, non essendovi prova che la società appellante abbia pagato alcunché.
Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 14337 del 18 giugno 2021, così provvede:
1. - rigetta la domanda proposta dalla soc. Controparte_1
2. - condanna la soc. al pagamento, in favore della soc. Controparte_1
delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in Parte_1
complessivi €1.675,00# (€675,00 quanto al primo grado ed €1.000,00 quanto al secondo grado) per compensi professionali ed €147,00# per esborsi, oltre oneri di legge.
Roma, 10 ottobre 2024
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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