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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 823/2023
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 823/2023 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
[...] P.IVA_1
MACAGGI, 21/5-8 16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv. COCCHI LUIGI che la rappresenta e difende per mandato in atti congiuntamente all'Avv. TORTORELLI
AUGUSTO;
PARTE APPELLANTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
VIA MANARA N. 15 MILANO, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO VINCENZO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLATA nonché contro
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, Sez. VI, n.
1837/2023, nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6518/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 21.7.2023, depositata in data 25.07.2023 e notificata nello stesso giorno ed e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa:
− nel merito, in accoglimento dell'appello proposto, dato atto della fondatezza e legittimità della eccezione di compensazione avanzata da Parte_1
rigettare siccome inammissibili e/o infondate tutte le domande di
[...] pagamento azionate da nei confronti dell'appellante; Controparte_3
− vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio." per parte appellata, “Dichiarando sin d'ora di non accettare Controparte_1
contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni formulate ex adverso, richiamate tutte le precedenti difese ed istanze istruttorie già formulate in atti, in ogni caso, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, anche fissando all'uopo l'udienza ai sensi del combinato disposto degli artt.
348bis e 350bis c.p.c., così giudicare: in via preliminare:
- rigettare la richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c. e condannare la parte appellante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 283, ultimo comma, c.p.c. nella misura ritenuta equa dalla Corte;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi esposti e le eccezioni formulate in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Genova n. 1837/2023, pubblicata in data 25/07/2023; in via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto perché infondato e illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di
Genova n. 1837/2023, pubblicata in data 25/07/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVAZIONE
2 1.1. Con atto di citazione in data 24/06/2021, conveniva Parte_2 in giudizio davanti al Tribunale di Genova l' Parte_1
e .NE esponendo:
[...] Controparte_2
- che con atto di cessione in data 18/10/2013 era divenuta titolare di tutti i crediti maturati e maturandi di nei confronti di ASL4 Liguria a far Controparte_2
data dalla sottoscrizione della cessione e per i successivi 24 mesi, ovvero sino al
17/10/2015 per complessivi € 214.585,26;
- che la cedente era inadempiente riguardo all'obbligo di fornire alla cessionaria tutti i documenti comprovanti i crediti ceduti, da cui conseguiva la sua responsabilità, in quanto aveva di fatto impedito al factor di tutelare i propri interessi, nonché di avviare più velocemente le azioni di recupero del credito nei confronti della debitrice ceduta;
- che aveva l'obbligo di restituire le anticipazioni incassate in forza del CP_2
contratto di factoring stipulato pro solvendo;
- che, in caso di mancata restituzione dei corrispettivi delle cessioni, il factor era legittimato ad agire tanto nei confronti del cedente quanto nei confronti del debitore ceduto per il recupero del proprio credito;
- di aver regolarmente pagato alla cedente il corrispettivo delle cessioni, pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle competenze contrattuali.
Ciò premesso chiedeva, in via principale, la condanna di Asl 4 al pagamento in suo favore della somma di € 214.585,26 e, in subordine, la condanna di alla CP_2
restituzione delle somme ricevute a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo delle cessioni dei crediti.
1.2. Si costituiva la la quale eccepiva: Parte_1
- di aver stipulato con la Società (odierna CP_4 Controparte_2
contratto di somministrazione di lavoro a seguito dell'espletamento di procedura aperta di gara;
- che la predetta Società veniva meno ai suoi obblighi: in particolare veniva riscontrato, come risultava dal verbale unico di accertamento notificato alla convenuta, l'omissione di versamenti contributivi in relazione al personale somministrato alla Asl 4 nei mesi da agosto 2011 a settembre 2013, per l'importo di € 256.793,00, oltre sanzioni per €
19.310,00;
3 - che, a seguito del ricorso proposto da avverso il verbale di accertamento, il CP_4
Tribunale del Lavoro di Frosinone accertava che gli oneri contributivi da corrispondere CP_ all' da parte della ricorrente il personale occupato presso tutto il Parte_3
territorio nazionale, dal dicembre 2008 al settembre 2013, erano risultati essere di €
8.127.486,00 per contributi e € 2.535.921,43 per sanzioni, per un totale di €
10.663.407,43;
- che, visti i gravi inadempimenti contrattuali di veniva disposto CP_4
l'incameramento della cauzione definitiva dalla medesima versata, pari a € 175.000,00;
- che ometteva al versamento delle retribuzioni e oneri accessori per i mesi di CP_4
ottobre, novembre e dicembre 2014, per un importo pari ad € 227.626,54, cui provvedeva ASL4 in quanto obbligata in solido con facoltà di riserva nei confronti della somministratrice;
- che, quindi, Asl 4 provvedeva alla risoluzione per inadempimento grave del contratto relativo al servizio di somministrazione di lavoro;
- che, a seguito di successivi procedimenti esecutivi presso terzi, promossi in relazione a crediti di lavoro maturati nei confronti di Asl 4 procedeva all'assegnazione, CP_4
come disposta dal Tribunale di Frosinone, delle somme spettanti ai lavoratori, le quali ammontavano ad € 161.922,72, esaurendo così l'importo di cui alla cauzione;
- l'opponibilità alla cessionaria della compensazione dei controcrediti della debitrice ceduta verso la cedente per effetto della operatività del meccanismo della compensazione impropria, non sottoposta alla disciplina di cui all'art. 1248 cc, atteso che i crediti e debiti tra il debitore ceduto e il cedente avevano difatti origine dall'unico rapporto negoziale intercorso tra gli stessi, rappresentato dal contratto di somministrazione di lavoro;
- l'opponibilità all'attrice delle eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del contratto da parte di CP_4
- l'inesistenza e/o inesigibilità dei crediti ceduti da in Controparte_2 favore dell'attrice.
1.3 In data 12/01/2022, il Tribunale di Genova dichiarava la contumacia di
[...]
Controparte_2
4 1.4. Con sentenza n. 1837/2023, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda proposta da e per l'effetto condannava ASL4 a corrispondere a parte attrice la Controparte_1
somma di € 214.585,26, oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs.231/2002 dal 26.5.2017 al saldo, e a rifondere le spese di lite.
Il Tribunale, rigettava l'eccezione proposta da ASL4 di estinzione per compensazione c.d. impropria, affermando che i crediti che ASL avrebbe voluto compensare con quelli vantati da a titolo di corrispettivo per la fornitura dei lavoratori non derivano CP_2
dal contratto di fornitura concluso con perché sorti in capo a soggetti (lavoratori CP_4
dipendenti, collaboratori ed enti previdenziali) ad esso totalmente estranei e per altri e diversi rapporti. Rilevava, infatti, trattarsi di crediti azionati dagli enti previdenziali per contributi non versati da o dai lavoratori dipendenti di per spettanze CP_2 CP_2
derivanti dal contratto di lavoro, tutti soddisfatti da ASL4 al posto di in forza CP_2 delle previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
Per tali ragioni, essendo venuto meno lo stesso presupposto sulla base del quale ASL4 ha formulato la sua eccezione in diritto, riteneva superfluo esaminare la fondatezza in fatto dell'eccezione, ovvero l'idoneità della prova offerta da ASL4 in punto esistenza del credito opposto in compensazione.
Rilevava che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8971/2011) aveva comunque ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 1248 c.c. anche in caso di compensazione impropria e che, in ogni caso, per rendere l'eccezione di compensazione opponibile a
, ASL avrebbe dovuto allegare ex art. 1248 c.c. che la cessione del Controparte_1
credito non le era stata notificata e/o che la cessione non era stata accettata puramente e semplicemente. Peraltro, il Tribunale evidenziava che la notificazione risultava avvenuta e provata documentalmente dall'atto pubblico di cessione, il quale riportaa in calce la relata di notifica alla convenuta tramite ufficiale giudiziario in data 24.10.2013.
Inoltre, ai sensi dell'allora vigente art. 117, comma 3, D.Lgs 163/2006, il rifiuto alla cessione avrebbe dovuto essere comunicato dalla ASL4 entro 45 giorni dalla comunicazione, con la conseguenza che il mancato rifiuto equivaleva ad accettazione.
2.1. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato in data 20/09/2023,
l ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova n. 1837/2023, pubblicata in data 25/07/2023.
5 2.1.1. Con il primo motivo di appello, l'Asl deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.; degli artt. 21, comma 1, lettera k e 23, comma 3, D.lgs.
10/09/2003, n.276; e 1241, c.c.”.
In particolare, l'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha negato all'eccezione proposta la qualificazione di “compensazione impropria”.
A giudizio dell'appellante, i crediti ceduti e i controcrediti opposti si fonderebbero sullo stesso titolo, ovvero il D.lgs. 10/09/2003, n.276 in quanto corpus di norme applicabile ratione temporis ai contratti di somministrazione di lavoro e che disciplina integralmente il rapporto di lavoro oggetto di somministrazione.
Il suddetto D.lgs. 2003, n. 276, infatti, prevede che tra gli elementi del contratto di somministrazione, vi sia: “k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore” (art. 21, comma 1, lettera k) e che
“L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali” (art. 23, comma 3).
2.1.2. Con il secondo motivo di appello, l'Asl impugna la sentenza per “violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c.; 1248, c.c. e 117, commi 3 e 5 D.lgs.
12/04/2006, n. 163”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di compensazione anche nella prospettiva della compensazione “propria”.
In primo luogo, Asl 4 critica la sentenza impugnata per aver del tutto trascurato la comprovata posteriorità dei crediti rispetto alla notificazione della cessione, essendo stato allegato dalla stessa controparte che i crediti oggetto di contesa sono tutti riferiti a fatture con date a partire dal 30.09.2014, quindi sorti successivamente alla notificazione della cessione del credito da parte di avvenuta in data 24.10.2013 a Controparte_3
mezzo ufficiale giudiziario.
In secondo luogo, la norma di cui all'art. 117 co. 3 D.lgs. 163/2006 “non implica un'accettazione tacita, ma si limita a regolare nel tempo gli effetti della notificazione della cessione di un credito nei confronti di un Ente Pubblico, altrimenti immediati in virtù della norma generale di cui all'art. 1264, comma 1, c.c.; prova ne è che il
6 successivo comma 5 dello stesso art. 117, cit., dispone che, in ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
2.1.3. Infine, l'appellante ripropone, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. o sotto forma di censura di omessa pronuncia, la prova del credito di ASL 4 opposto in compensazione non esaminata nella sentenza di primo grado in ragione del rigetto in diritto dell'eccezione di compensazione impropria.
Innanzitutto evidenzia che la prova dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei singoli lavoratori somministrati ad ASL 4 da e della destinazione dei medesimi CP_4
nelle strutture di ASL 4 si ricava dal verbale unico di accertamento e notificazione che è un atto pubblico e fa fede sino a querela di falso ex art. 2700 c.c.; che la prova della sospensione dei pagamenti ai propri dipendenti da pare di relativamente CP_4
alle mensilità di ottobre e novembre 2014 e della cessazione del servizio a far data dal
30.11.2014 è ricavabile dal contenuto della comunicazione di in data CP_4
17.11.2014; che la prova del pagamento da parte di ASL a titolo solidarietà passiva di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs 15/06/2015, n. 81si si ricava dal contenuto della deliberazione di ASL 4 n. 579 del 24.11.2014, dal contenuto della deliberazione n. 614 del 5.12.2014, dai mandati di pagamento, con bonifico , ad ogni singolo Parte_4
dipendente somministrato.
Da ultimo, l'appellante segnala l'inesistenza di ulteriori somme a credito di
[...]
sulle quali operare compensazione. CP_4
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 4/01/2024, si è costituita
[...]
. CP_1
In via preliminare, parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sostenendo che dall'atto di appello “non è dato rinvenire la specifica indicazione dei capi di sentenza impugnati, né le censure proposte né la denuncia delle violazioni di legge né tanto meno la loro rilevanza ai fini della decisione oggetto di impugnazione”.
2.2.1. Rispetto al primo motivo di appello, l'appellata contesta l'affermazione di controparte secondo cui il titolo identico sul quale si fonderebbero i crediti ceduti e i pretesi controcrediti sarebbe costituito dal D.Lgs. 276/2003 deducendo che il titolo dei
7 crediti ceduti è costituito dal contratto d'appalto stipulato tra Controparte_2
e l' mentre il titolo dei crediti vantati dai lavoratori a titolo di
[...] Parte_5
CP_ retribuzione e/o contributi e è costituito dal contratto di lavoro intercorso tra CP_6
questi ultimi e la cedente.
L'azione spettante ai lavoratori, prevista dagli artt. 5 del DPR 207/2010 ss.mm.ii., 1676
c.c. e artt. 21, comma 1, lett. k e 23 c. 3 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii, pertanto, costituisce solo un particolare strumento di tutela volto a garantire ai lavoratori l'esercizio di un diritto soggettivo di natura sostanziale.
2.2.2. Rispetto al secondo motivo di appello, espone, innanzitutto, che Controparte_1
l'Asl 4 riferisce nuovi fatti e circostanze volte a perorare la diversa eccezione di compensazione “propria”, ritenuta opponibile anche ai sensi dell'art. 1248 c.c. per mancata accettazione della cessione, senza tuttavia essere stata mai sollevata in primo grado ma solo in grado di appello. Inoltre, che la cessione fosse stata notificata e non fosse stata opposta nei termini di legge e dovesse ritenersi per accettata sic et simpliciter deve ritenersi circostanza non solo tempestivamente dedotta da ma pure Controparte_1
pacificamente riconosciuta o quanto meno non specificatamente contestata dalla convenuta odierna appellante.
In secondo luogo, deduce l'infondatezza del motivo, evidenziando che l'ASL non ha mai allegato la mancata notifica o non accettazione della cessione.
2.2.3. Rispetto al terzo motivo di appello, afferma che l'ASL non ha Controparte_1
fornito rigorosa prova della certezza, liquidità ed esigibilità e riferibilità dei controcrediti alle cessioni di cui è causa. Difatti, a giudizio di parte appallata, “Dalla documentazione allegata da controparte, infatti, non è possibile avere piena prova che i controcrediti asseriti siano reali, liquidi ed esigibili né tanto meno che l' Parte_5 abbia effettivamente pagato le somme che asserisce versate all' e od ai CP_5 CP_6
presunti dipendenti di Controparte_2
3. Con ordinanza del 1/02/2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8 3.1 Il primo motivo di appello relativo alla qualificazione di compensazione impropria dell'eccezione proposta da ASL 4 è fondato.
Si osserva, innanzitutto, che la pronuncia della Corte di Cassazione citata dal Giudice di prime cure (Cass. n. 8971/2011), che ha affermato l'applicabilità dell'art. 1248 c.c. anche alle ipotesi di compensazione impropria, rappresenta una pronuncia isolata e in contrasto con altre pronunce che hanno invece escluso l'applicabilità della disciplina della cessione del credito, sia processuale che sostanziale, alle ipotesi di compensazione impropria (Cass. n. 4825/2019; Cass. n. 18498/2006; Cass. n. 15796/2009). Nello specifico, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 1248 c.c., la Corte di Cassazione
(con la pronuncia Cass. n. 4825/2019 che espressamente prende atto della pronuncia contraria citata in primo grado), ha affermato che l'accertamento di dare e avere che caratterizza la compensazione “impropria” “pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente”.
Da quanto suesposto deriva che il riconoscimento della qualifica di compensazione impropria all'eccezione proposta da Asl 4 avrà quale conseguenza l'opponibilità dell'eccezione stessa a quale cessionaria del credito. Controparte_1
3.2 Si ha compensazione impropria “se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte” (Cass. n. 28568/2021). La suddetta pronuncia ribadisce che “Il difetto del requisito di identità dei titoli, nella diversità dei relativi presupposti,
è di ostacolo infatti alla operatività della cd. compensazione impropria che comporta invece, nella sinallagmaticità delle obbligazioni, a fonte unica, un mero accertamento contabile (…) (Cass. 03/08/2004, n. 14808; Cass. 20/11/2019, n. 30220)”.
3.3 Orbene, il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado sia errata nella parte in cui ha affermato che “I crediti che ASL4 vorrebbe compensare con quelli vantati da
9 a titolo di corrispettivo per la fornitura dei lavoratori non derivano dal CP_2
contratto di fornitura in essere tra somministrante e somministrato, perché sono crediti azionati dagli enti previdenziali per contributi non versati da o dai lavoratori CP_2 dipendenti di per spettanze derivanti dal contratto di lavoro”. CP_2
Nel caso di specie, invero, i crediti eccepiti in compensazione derivano dal pagamento in via solidale, ai sensi dell'art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, delle retribuzioni dei lavoratori di ottobre e novembre del 2013, ivi compresa 13ma ferie non godute e TFR, e dei relativi contributi previdenziali.
L'art. 21 comma 1 del D.lgs. 2003, n. 276, ratione temporis applicabile, afferma che “Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: (…) k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Il successivo art. 23 (Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà) dispone inoltre che “….
3. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali”.
Il credito vantato da Asl, infatti, deriva dal diritto di rivalsa per il pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e per il versamento dei contributi previdenziali, che rappresenta ex art. 21 D.Lgs. 276/2003, come visto, elemento del contratto di somministrazione di manodopera anche ai sensi dell'art. 1374 c.c. secondo cui “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e
l'equità”.
Deve quindi inferirsi che il credito di ASL4 deriva dal medesimo contratto di somministrazione di lavoro in virtù del richiamo di legge dell'obbligo solidale del committente per retribuzioni e oneri contributivi in favore dei lavoratori in ragione della tipologia di servizio reso.
In ragione di ciò non è pertinente il richiamo fatto da Controparte_1
all'art.1676 c.c. che, nel contratto di appalto, consente al lavoratore dipendente
10 dell'appaltatore azione diretta nei confronti del committente in caso di inadempimento dell'appaltatore il quale ne risponde solo nei limiti del debito escludendosi quindi un obbligo solidale.
Ne deriva che l'eccezione proposta da Asl 4 è da qualificare come eccezione di compensazione “impropria” per identità del titolo, ovvero il contratto di somministrazione di manodopera in relazione alla quale “il giudice può procedere
d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”. (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022).
4. Il secondo motivo di appello, relativo all'esame dell'eccezione di compensazione nella prospettiva della compensazione “propria”, è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
5. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'esame nel merito sulla prova del controcredito, non affrontato dal Giudice di primo grado in ragione del rigetto dell'eccezione di ASL 4.
5.1 Va premesso che nella specie la cessione è avvenuta mediante contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri. In presenza di tale tipo negoziale, “il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19341 del 03/08/2017).
La Corte di Cassazione ha altresì specificato che “Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31511 del 03/12/2019).
Va infine ricordato che la compensazione impropria, come quella propria, può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione sia certo, liquido — o di pronta e facile liquidazione — ed esigibile. (così Cass. n. 7474/2017).
11 5.2 Nel caso di specie, il contratto di cessione è del 18/10/2013 per i crediti maturati e maturandi nei due anni successivi (doc 7). Sono prodotte in atti le comunicazioni dei crediti via via maturati nell'anno 2013 e fino al 31/10/2014 (docc 9-17).
ha opposto in compensazione i crediti contributivi derivanti da accertamenti Pt_6
per posizioni contributive degli anni 2011 e 2013 e pertanto pacificamente CP_5
anteriori alla cessione, corrisposti in luogo di a seguito della sentenza del CP_7
Tribunale del Lavoro di Frosinone e di pignoramento presso terzi, per € 161.922,72, il cui versamento risulta provato mediante la produzione dei relativi mandati di pagamento (docc P e x).
ha inoltre dedotto e provato, mediante la produzione dei relativi mandati di Pt_7
pagamento, il versamento degli stipendi per i mesi di ottobre e novembre 2014 e delle tredicesime, ferie e TFR del mese di dicembre 2014 ai lavoratori oggetto del contratto di somministrazione per complessivi € 219.598,00 (€ 43.779,00 ottobre 2014 doc U;
€
35.780,00 novembre 2014 doc v;
€ 140.039,00 dicembre 2014 doc w).
Dall'importo totale di € 389.549,26 versato da ASL4 in luogo di in ragione CP_7
dell'obbligo solidale ex lege derivante dal contratto, va dedotta la caparra già incassata pari a €175.000,00.
5.5 Deriva quindi a carico di ASL4 e in favore di il minor Controparte_1
importo di € 8.065,54 che deve essere condannata a pagare in ragione della cessione del credito.
Somma da maggiorare degli interessi nella misura di legge dalla data della domanda al saldo.
L'appello va quindi parzialmente accolto nei limiti indicati.
6 in ragione della complessità e della novità della questione pare equo compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta, accoglie parzialmente l'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
[...]
[...] avverso la sentenza del Controparte_8 Controparte_2
Tribunale di Genova n. 1837/2023 del 25/7/2023 e per l'effetto
1) Condanna Parte_1
al pagamento, in favore di
[...] Parte_8 somma di € 8.064,54 oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs.231/2002 dal 26.5.2017 al saldo;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 27/11/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Giovanna Cannata Rossella Atzeni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 823/2023
La Corte D'Appello di Genova, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 823/2023 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA
[...] P.IVA_1
MACAGGI, 21/5-8 16121 GENOVA presso lo studio dell'Avv. COCCHI LUIGI che la rappresenta e difende per mandato in atti congiuntamente all'Avv. TORTORELLI
AUGUSTO;
PARTE APPELLANTE contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
VIA MANARA N. 15 MILANO, presso lo studio dell'Avv. CAPUANO VINCENZO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE APPELLATA nonché contro
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, eccezione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, Sez. VI, n.
1837/2023, nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6518/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 21.7.2023, depositata in data 25.07.2023 e notificata nello stesso giorno ed e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa:
− nel merito, in accoglimento dell'appello proposto, dato atto della fondatezza e legittimità della eccezione di compensazione avanzata da Parte_1
rigettare siccome inammissibili e/o infondate tutte le domande di
[...] pagamento azionate da nei confronti dell'appellante; Controparte_3
− vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio." per parte appellata, “Dichiarando sin d'ora di non accettare Controparte_1
contraddittorio su nuove domande e/o eccezioni formulate ex adverso, richiamate tutte le precedenti difese ed istanze istruttorie già formulate in atti, in ogni caso, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, anche fissando all'uopo l'udienza ai sensi del combinato disposto degli artt.
348bis e 350bis c.p.c., così giudicare: in via preliminare:
- rigettare la richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c. e condannare la parte appellante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 283, ultimo comma, c.p.c. nella misura ritenuta equa dalla Corte;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi esposti e le eccezioni formulate in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Genova n. 1837/2023, pubblicata in data 25/07/2023; in via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto perché infondato e illegittimo per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di
Genova n. 1837/2023, pubblicata in data 25/07/2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVAZIONE
2 1.1. Con atto di citazione in data 24/06/2021, conveniva Parte_2 in giudizio davanti al Tribunale di Genova l' Parte_1
e .NE esponendo:
[...] Controparte_2
- che con atto di cessione in data 18/10/2013 era divenuta titolare di tutti i crediti maturati e maturandi di nei confronti di ASL4 Liguria a far Controparte_2
data dalla sottoscrizione della cessione e per i successivi 24 mesi, ovvero sino al
17/10/2015 per complessivi € 214.585,26;
- che la cedente era inadempiente riguardo all'obbligo di fornire alla cessionaria tutti i documenti comprovanti i crediti ceduti, da cui conseguiva la sua responsabilità, in quanto aveva di fatto impedito al factor di tutelare i propri interessi, nonché di avviare più velocemente le azioni di recupero del credito nei confronti della debitrice ceduta;
- che aveva l'obbligo di restituire le anticipazioni incassate in forza del CP_2
contratto di factoring stipulato pro solvendo;
- che, in caso di mancata restituzione dei corrispettivi delle cessioni, il factor era legittimato ad agire tanto nei confronti del cedente quanto nei confronti del debitore ceduto per il recupero del proprio credito;
- di aver regolarmente pagato alla cedente il corrispettivo delle cessioni, pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle competenze contrattuali.
Ciò premesso chiedeva, in via principale, la condanna di Asl 4 al pagamento in suo favore della somma di € 214.585,26 e, in subordine, la condanna di alla CP_2
restituzione delle somme ricevute a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo delle cessioni dei crediti.
1.2. Si costituiva la la quale eccepiva: Parte_1
- di aver stipulato con la Società (odierna CP_4 Controparte_2
contratto di somministrazione di lavoro a seguito dell'espletamento di procedura aperta di gara;
- che la predetta Società veniva meno ai suoi obblighi: in particolare veniva riscontrato, come risultava dal verbale unico di accertamento notificato alla convenuta, l'omissione di versamenti contributivi in relazione al personale somministrato alla Asl 4 nei mesi da agosto 2011 a settembre 2013, per l'importo di € 256.793,00, oltre sanzioni per €
19.310,00;
3 - che, a seguito del ricorso proposto da avverso il verbale di accertamento, il CP_4
Tribunale del Lavoro di Frosinone accertava che gli oneri contributivi da corrispondere CP_ all' da parte della ricorrente il personale occupato presso tutto il Parte_3
territorio nazionale, dal dicembre 2008 al settembre 2013, erano risultati essere di €
8.127.486,00 per contributi e € 2.535.921,43 per sanzioni, per un totale di €
10.663.407,43;
- che, visti i gravi inadempimenti contrattuali di veniva disposto CP_4
l'incameramento della cauzione definitiva dalla medesima versata, pari a € 175.000,00;
- che ometteva al versamento delle retribuzioni e oneri accessori per i mesi di CP_4
ottobre, novembre e dicembre 2014, per un importo pari ad € 227.626,54, cui provvedeva ASL4 in quanto obbligata in solido con facoltà di riserva nei confronti della somministratrice;
- che, quindi, Asl 4 provvedeva alla risoluzione per inadempimento grave del contratto relativo al servizio di somministrazione di lavoro;
- che, a seguito di successivi procedimenti esecutivi presso terzi, promossi in relazione a crediti di lavoro maturati nei confronti di Asl 4 procedeva all'assegnazione, CP_4
come disposta dal Tribunale di Frosinone, delle somme spettanti ai lavoratori, le quali ammontavano ad € 161.922,72, esaurendo così l'importo di cui alla cauzione;
- l'opponibilità alla cessionaria della compensazione dei controcrediti della debitrice ceduta verso la cedente per effetto della operatività del meccanismo della compensazione impropria, non sottoposta alla disciplina di cui all'art. 1248 cc, atteso che i crediti e debiti tra il debitore ceduto e il cedente avevano difatti origine dall'unico rapporto negoziale intercorso tra gli stessi, rappresentato dal contratto di somministrazione di lavoro;
- l'opponibilità all'attrice delle eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del contratto da parte di CP_4
- l'inesistenza e/o inesigibilità dei crediti ceduti da in Controparte_2 favore dell'attrice.
1.3 In data 12/01/2022, il Tribunale di Genova dichiarava la contumacia di
[...]
Controparte_2
4 1.4. Con sentenza n. 1837/2023, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda proposta da e per l'effetto condannava ASL4 a corrispondere a parte attrice la Controparte_1
somma di € 214.585,26, oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs.231/2002 dal 26.5.2017 al saldo, e a rifondere le spese di lite.
Il Tribunale, rigettava l'eccezione proposta da ASL4 di estinzione per compensazione c.d. impropria, affermando che i crediti che ASL avrebbe voluto compensare con quelli vantati da a titolo di corrispettivo per la fornitura dei lavoratori non derivano CP_2
dal contratto di fornitura concluso con perché sorti in capo a soggetti (lavoratori CP_4
dipendenti, collaboratori ed enti previdenziali) ad esso totalmente estranei e per altri e diversi rapporti. Rilevava, infatti, trattarsi di crediti azionati dagli enti previdenziali per contributi non versati da o dai lavoratori dipendenti di per spettanze CP_2 CP_2
derivanti dal contratto di lavoro, tutti soddisfatti da ASL4 al posto di in forza CP_2 delle previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
Per tali ragioni, essendo venuto meno lo stesso presupposto sulla base del quale ASL4 ha formulato la sua eccezione in diritto, riteneva superfluo esaminare la fondatezza in fatto dell'eccezione, ovvero l'idoneità della prova offerta da ASL4 in punto esistenza del credito opposto in compensazione.
Rilevava che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8971/2011) aveva comunque ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 1248 c.c. anche in caso di compensazione impropria e che, in ogni caso, per rendere l'eccezione di compensazione opponibile a
, ASL avrebbe dovuto allegare ex art. 1248 c.c. che la cessione del Controparte_1
credito non le era stata notificata e/o che la cessione non era stata accettata puramente e semplicemente. Peraltro, il Tribunale evidenziava che la notificazione risultava avvenuta e provata documentalmente dall'atto pubblico di cessione, il quale riportaa in calce la relata di notifica alla convenuta tramite ufficiale giudiziario in data 24.10.2013.
Inoltre, ai sensi dell'allora vigente art. 117, comma 3, D.Lgs 163/2006, il rifiuto alla cessione avrebbe dovuto essere comunicato dalla ASL4 entro 45 giorni dalla comunicazione, con la conseguenza che il mancato rifiuto equivaleva ad accettazione.
2.1. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato in data 20/09/2023,
l ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova n. 1837/2023, pubblicata in data 25/07/2023.
5 2.1.1. Con il primo motivo di appello, l'Asl deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.; degli artt. 21, comma 1, lettera k e 23, comma 3, D.lgs.
10/09/2003, n.276; e 1241, c.c.”.
In particolare, l'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha negato all'eccezione proposta la qualificazione di “compensazione impropria”.
A giudizio dell'appellante, i crediti ceduti e i controcrediti opposti si fonderebbero sullo stesso titolo, ovvero il D.lgs. 10/09/2003, n.276 in quanto corpus di norme applicabile ratione temporis ai contratti di somministrazione di lavoro e che disciplina integralmente il rapporto di lavoro oggetto di somministrazione.
Il suddetto D.lgs. 2003, n. 276, infatti, prevede che tra gli elementi del contratto di somministrazione, vi sia: “k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore” (art. 21, comma 1, lettera k) e che
“L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali” (art. 23, comma 3).
2.1.2. Con il secondo motivo di appello, l'Asl impugna la sentenza per “violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c.; 1248, c.c. e 117, commi 3 e 5 D.lgs.
12/04/2006, n. 163”.
In particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di compensazione anche nella prospettiva della compensazione “propria”.
In primo luogo, Asl 4 critica la sentenza impugnata per aver del tutto trascurato la comprovata posteriorità dei crediti rispetto alla notificazione della cessione, essendo stato allegato dalla stessa controparte che i crediti oggetto di contesa sono tutti riferiti a fatture con date a partire dal 30.09.2014, quindi sorti successivamente alla notificazione della cessione del credito da parte di avvenuta in data 24.10.2013 a Controparte_3
mezzo ufficiale giudiziario.
In secondo luogo, la norma di cui all'art. 117 co. 3 D.lgs. 163/2006 “non implica un'accettazione tacita, ma si limita a regolare nel tempo gli effetti della notificazione della cessione di un credito nei confronti di un Ente Pubblico, altrimenti immediati in virtù della norma generale di cui all'art. 1264, comma 1, c.c.; prova ne è che il
6 successivo comma 5 dello stesso art. 117, cit., dispone che, in ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
2.1.3. Infine, l'appellante ripropone, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. o sotto forma di censura di omessa pronuncia, la prova del credito di ASL 4 opposto in compensazione non esaminata nella sentenza di primo grado in ragione del rigetto in diritto dell'eccezione di compensazione impropria.
Innanzitutto evidenzia che la prova dell'esistenza dei rapporti di lavoro dei singoli lavoratori somministrati ad ASL 4 da e della destinazione dei medesimi CP_4
nelle strutture di ASL 4 si ricava dal verbale unico di accertamento e notificazione che è un atto pubblico e fa fede sino a querela di falso ex art. 2700 c.c.; che la prova della sospensione dei pagamenti ai propri dipendenti da pare di relativamente CP_4
alle mensilità di ottobre e novembre 2014 e della cessazione del servizio a far data dal
30.11.2014 è ricavabile dal contenuto della comunicazione di in data CP_4
17.11.2014; che la prova del pagamento da parte di ASL a titolo solidarietà passiva di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs 15/06/2015, n. 81si si ricava dal contenuto della deliberazione di ASL 4 n. 579 del 24.11.2014, dal contenuto della deliberazione n. 614 del 5.12.2014, dai mandati di pagamento, con bonifico , ad ogni singolo Parte_4
dipendente somministrato.
Da ultimo, l'appellante segnala l'inesistenza di ulteriori somme a credito di
[...]
sulle quali operare compensazione. CP_4
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta del 4/01/2024, si è costituita
[...]
. CP_1
In via preliminare, parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sostenendo che dall'atto di appello “non è dato rinvenire la specifica indicazione dei capi di sentenza impugnati, né le censure proposte né la denuncia delle violazioni di legge né tanto meno la loro rilevanza ai fini della decisione oggetto di impugnazione”.
2.2.1. Rispetto al primo motivo di appello, l'appellata contesta l'affermazione di controparte secondo cui il titolo identico sul quale si fonderebbero i crediti ceduti e i pretesi controcrediti sarebbe costituito dal D.Lgs. 276/2003 deducendo che il titolo dei
7 crediti ceduti è costituito dal contratto d'appalto stipulato tra Controparte_2
e l' mentre il titolo dei crediti vantati dai lavoratori a titolo di
[...] Parte_5
CP_ retribuzione e/o contributi e è costituito dal contratto di lavoro intercorso tra CP_6
questi ultimi e la cedente.
L'azione spettante ai lavoratori, prevista dagli artt. 5 del DPR 207/2010 ss.mm.ii., 1676
c.c. e artt. 21, comma 1, lett. k e 23 c. 3 D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii, pertanto, costituisce solo un particolare strumento di tutela volto a garantire ai lavoratori l'esercizio di un diritto soggettivo di natura sostanziale.
2.2.2. Rispetto al secondo motivo di appello, espone, innanzitutto, che Controparte_1
l'Asl 4 riferisce nuovi fatti e circostanze volte a perorare la diversa eccezione di compensazione “propria”, ritenuta opponibile anche ai sensi dell'art. 1248 c.c. per mancata accettazione della cessione, senza tuttavia essere stata mai sollevata in primo grado ma solo in grado di appello. Inoltre, che la cessione fosse stata notificata e non fosse stata opposta nei termini di legge e dovesse ritenersi per accettata sic et simpliciter deve ritenersi circostanza non solo tempestivamente dedotta da ma pure Controparte_1
pacificamente riconosciuta o quanto meno non specificatamente contestata dalla convenuta odierna appellante.
In secondo luogo, deduce l'infondatezza del motivo, evidenziando che l'ASL non ha mai allegato la mancata notifica o non accettazione della cessione.
2.2.3. Rispetto al terzo motivo di appello, afferma che l'ASL non ha Controparte_1
fornito rigorosa prova della certezza, liquidità ed esigibilità e riferibilità dei controcrediti alle cessioni di cui è causa. Difatti, a giudizio di parte appallata, “Dalla documentazione allegata da controparte, infatti, non è possibile avere piena prova che i controcrediti asseriti siano reali, liquidi ed esigibili né tanto meno che l' Parte_5 abbia effettivamente pagato le somme che asserisce versate all' e od ai CP_5 CP_6
presunti dipendenti di Controparte_2
3. Con ordinanza del 1/02/2024 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8 3.1 Il primo motivo di appello relativo alla qualificazione di compensazione impropria dell'eccezione proposta da ASL 4 è fondato.
Si osserva, innanzitutto, che la pronuncia della Corte di Cassazione citata dal Giudice di prime cure (Cass. n. 8971/2011), che ha affermato l'applicabilità dell'art. 1248 c.c. anche alle ipotesi di compensazione impropria, rappresenta una pronuncia isolata e in contrasto con altre pronunce che hanno invece escluso l'applicabilità della disciplina della cessione del credito, sia processuale che sostanziale, alle ipotesi di compensazione impropria (Cass. n. 4825/2019; Cass. n. 18498/2006; Cass. n. 15796/2009). Nello specifico, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 1248 c.c., la Corte di Cassazione
(con la pronuncia Cass. n. 4825/2019 che espressamente prende atto della pronuncia contraria citata in primo grado), ha affermato che l'accertamento di dare e avere che caratterizza la compensazione “impropria” “pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente”.
Da quanto suesposto deriva che il riconoscimento della qualifica di compensazione impropria all'eccezione proposta da Asl 4 avrà quale conseguenza l'opponibilità dell'eccezione stessa a quale cessionaria del credito. Controparte_1
3.2 Si ha compensazione impropria “se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte” (Cass. n. 28568/2021). La suddetta pronuncia ribadisce che “Il difetto del requisito di identità dei titoli, nella diversità dei relativi presupposti,
è di ostacolo infatti alla operatività della cd. compensazione impropria che comporta invece, nella sinallagmaticità delle obbligazioni, a fonte unica, un mero accertamento contabile (…) (Cass. 03/08/2004, n. 14808; Cass. 20/11/2019, n. 30220)”.
3.3 Orbene, il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado sia errata nella parte in cui ha affermato che “I crediti che ASL4 vorrebbe compensare con quelli vantati da
9 a titolo di corrispettivo per la fornitura dei lavoratori non derivano dal CP_2
contratto di fornitura in essere tra somministrante e somministrato, perché sono crediti azionati dagli enti previdenziali per contributi non versati da o dai lavoratori CP_2 dipendenti di per spettanze derivanti dal contratto di lavoro”. CP_2
Nel caso di specie, invero, i crediti eccepiti in compensazione derivano dal pagamento in via solidale, ai sensi dell'art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, delle retribuzioni dei lavoratori di ottobre e novembre del 2013, ivi compresa 13ma ferie non godute e TFR, e dei relativi contributi previdenziali.
L'art. 21 comma 1 del D.lgs. 2003, n. 276, ratione temporis applicabile, afferma che “Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: (…) k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Il successivo art. 23 (Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà) dispone inoltre che “….
3. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali”.
Il credito vantato da Asl, infatti, deriva dal diritto di rivalsa per il pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e per il versamento dei contributi previdenziali, che rappresenta ex art. 21 D.Lgs. 276/2003, come visto, elemento del contratto di somministrazione di manodopera anche ai sensi dell'art. 1374 c.c. secondo cui “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e
l'equità”.
Deve quindi inferirsi che il credito di ASL4 deriva dal medesimo contratto di somministrazione di lavoro in virtù del richiamo di legge dell'obbligo solidale del committente per retribuzioni e oneri contributivi in favore dei lavoratori in ragione della tipologia di servizio reso.
In ragione di ciò non è pertinente il richiamo fatto da Controparte_1
all'art.1676 c.c. che, nel contratto di appalto, consente al lavoratore dipendente
10 dell'appaltatore azione diretta nei confronti del committente in caso di inadempimento dell'appaltatore il quale ne risponde solo nei limiti del debito escludendosi quindi un obbligo solidale.
Ne deriva che l'eccezione proposta da Asl 4 è da qualificare come eccezione di compensazione “impropria” per identità del titolo, ovvero il contratto di somministrazione di manodopera in relazione alla quale “il giudice può procedere
d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”. (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022).
4. Il secondo motivo di appello, relativo all'esame dell'eccezione di compensazione nella prospettiva della compensazione “propria”, è assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
5. L'accoglimento del primo motivo di appello comporta l'esame nel merito sulla prova del controcredito, non affrontato dal Giudice di primo grado in ragione del rigetto dell'eccezione di ASL 4.
5.1 Va premesso che nella specie la cessione è avvenuta mediante contratto di factoring avente ad oggetto crediti futuri. In presenza di tale tipo negoziale, “il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, atteso che nella cessione di crediti futuri l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui questi vengono ad esistenza e non invece anteriormente, all'epoca di stipulazione del contratto” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19341 del 03/08/2017).
La Corte di Cassazione ha altresì specificato che “Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31511 del 03/12/2019).
Va infine ricordato che la compensazione impropria, come quella propria, può operare esclusivamente se il credito opposto in compensazione sia certo, liquido — o di pronta e facile liquidazione — ed esigibile. (così Cass. n. 7474/2017).
11 5.2 Nel caso di specie, il contratto di cessione è del 18/10/2013 per i crediti maturati e maturandi nei due anni successivi (doc 7). Sono prodotte in atti le comunicazioni dei crediti via via maturati nell'anno 2013 e fino al 31/10/2014 (docc 9-17).
ha opposto in compensazione i crediti contributivi derivanti da accertamenti Pt_6
per posizioni contributive degli anni 2011 e 2013 e pertanto pacificamente CP_5
anteriori alla cessione, corrisposti in luogo di a seguito della sentenza del CP_7
Tribunale del Lavoro di Frosinone e di pignoramento presso terzi, per € 161.922,72, il cui versamento risulta provato mediante la produzione dei relativi mandati di pagamento (docc P e x).
ha inoltre dedotto e provato, mediante la produzione dei relativi mandati di Pt_7
pagamento, il versamento degli stipendi per i mesi di ottobre e novembre 2014 e delle tredicesime, ferie e TFR del mese di dicembre 2014 ai lavoratori oggetto del contratto di somministrazione per complessivi € 219.598,00 (€ 43.779,00 ottobre 2014 doc U;
€
35.780,00 novembre 2014 doc v;
€ 140.039,00 dicembre 2014 doc w).
Dall'importo totale di € 389.549,26 versato da ASL4 in luogo di in ragione CP_7
dell'obbligo solidale ex lege derivante dal contratto, va dedotta la caparra già incassata pari a €175.000,00.
5.5 Deriva quindi a carico di ASL4 e in favore di il minor Controparte_1
importo di € 8.065,54 che deve essere condannata a pagare in ragione della cessione del credito.
Somma da maggiorare degli interessi nella misura di legge dalla data della domanda al saldo.
L'appello va quindi parzialmente accolto nei limiti indicati.
6 in ragione della complessità e della novità della questione pare equo compensare tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta, accoglie parzialmente l'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
[...]
[...] avverso la sentenza del Controparte_8 Controparte_2
Tribunale di Genova n. 1837/2023 del 25/7/2023 e per l'effetto
1) Condanna Parte_1
al pagamento, in favore di
[...] Parte_8 somma di € 8.064,54 oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs.231/2002 dal 26.5.2017 al saldo;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 27/11/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Giovanna Cannata Rossella Atzeni
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