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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2328/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI TO GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2328/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELLI LUCA e dall'avv. ROSSI Parte_1
DANIELE
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PULSONI FABIO e dall'avv. Controparte_1
RE VI
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 2887 del 29.3.22 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 15.6.2021 ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Pt_1 alla trasformazione del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società
[...] CP_1 da part-time in full time a decorrere dalla data 1.1.2011 o dalla diversa data accertata e/o
[...] riconosciuta di insorgenza del diritto e, per l'effetto, condannare la soc. alla Controparte_1 citata trasformazione stabilendo, altresì, la condanna di parte resistente al pagamento, in favore della sig.ra a titolo di penale, della somma di Euro 500,00, o di quella maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo della soc. nell'ottemperanza alla Controparte_1 trasformazione del rapporto di lavoro in full-time;b) condannare la soc. b1) a Controparte_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di differenze retributive per il periodo dal gennaio Parte_1
2011 al dicembre 2020, la somma di Euro 123.488,01 - o la diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia a seguito di CTU contabile - oltre ad ogni ulteriore somma maturanda a titolo retributivo da gennaio 2021 fino all'effettiva trasformazione del rapporto di lavoro di parte ricorrente in full-time e, comunque,con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria;
b2) alla relativa conseguenziale regolarizzazione contributiva ed assistenziale del rapporto di lavoro della ricorrente;
in via gradata rispetto alle precedenti domande di cui ai precedenti punti b1) e b2) a corrispondere alla sig.ra - a titolo di risarcimento del danno di perdita di chance e/o del danno alla Parte_1 professionalità arrecati alla ricorrente dalla mancata trasformazione del suo rapporto di lavoro da part- time a full time - la somma di Euro 123.488,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, determinata in via equitativa.2) In via subordinata:nella denegata ipotesi di mancata trasformazione del rapporto di lavoro in full- time,condannare la soc. a corrispondere alla sig.ra -a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno di perdita di chance e/o del danno alla professionalità arrecati alla ricorrente dalla mancata trasformazione del suo rapporto di lavoro da part-time a full-time - la somma di Euro
123.488,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, determinata in via equitativa.competenze del presente giudizio, oltre agli oneri di legge,compreso il rimborso del 15% per le spese generali…”.
si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese Controparte_1 rispetto al periodo anteriore al 16 febbraio 2016 e chiedendo di dichiarare inammissibile e di rigettare il ricorso nel merito con il favore di spese e compensi di lite. Il tribunale rigettava il ricorso. Argomentava il tribunale che la sig.ra era dipendente Parte_1 di come ausiliaria alle vendite di 4° livello ai sensi del ccnl per i dipendenti di Controparte_1 aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi dal 16.6.1992 e, aveva sempre svolto la sua attività lavorativa in regime di part-time lavorando dal 17 giugno 1992 al 30 novembre 2007 presso il punto vendita della società di Roma-Tiburtina e , a far data dal 1° dicembre 2007 , presso il punto vendita della società di Roma-Lunghezza; argomentava il tribunale che la non poteva CP_2 azionare il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time perché siffatto diritto non era previsto dalla legge e nemmeno dalla contrattazione collettiva , la quale rimetteva la trasformazione del rapporto di lavoro all'incontro delle volontà delle parti, in senso novativo del contratto preesistente;
affermava , altresì , che non era nemmeno provata la formalizzazione di assunzioni successive al 2011 rispetto alle quali il rifiuto di riconoscere priorità alla ricorrente ai fini della trasformazione del rapporto da part time in full time potesse considerassi illegittimo.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Pt_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione del CCNL di settore nonchè degli artt. 1362 e
1365 cod. civ.poichè la condotta della soc. aveva palesemente violato il CCNL di settore CP_1 nella parte in cui riconosceva il c.d. “diritto di precedenza” nella trasformazione del rapporto di lavoro part time in rapporto di lavoro full time .
Con il secondo motivo di appello deduceva nuovamente la violazione del CCNL di settore e degli artt. 1362 e 1365 cod. civ.. nella parte in cui la sentenza non considerava che il riferimento a “…nuove assunzioni…” avrebbe imposto di considerare tale locuzione riferita sia ai lavoratori che - rispetto al dipendente già in forza presso l'azienda - fossero stati “nuovi assunti “direttamente in full-time sia ai lavoratori che fossero stati assunti in part-time e, poi, trasformati in full-time. Lamentava , altresì, la violazione della contrattazione integrativa che prevedeva che la soc. assumesse l'impegno CP_1
a “valutare eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time e viceversa tenendo conto , tra gli altri parametri ,della data di presentazione dell'istanza e dell'anzianità di servizio “: tale previsione doveva intendersi quale attuazione del diritto di precedenza fissato nella contrattazione nazionale . D'altronde l'esistenza di esigenze organizzative e di servizio di avvalersi di dipendenti full time era comprovato dalla assunzione di nuovi dipendenti con orario full time o dalla trasformazione di vecchi rapporti part time in rapporti full time.
Con il terzo motivo negava di aver limitato la propria domanda giudiziale al riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto solo in relazione a periodi successivi al 2011 avendo fatto riferimento generico alla data di insorgenza del diritto medesimo e alle reiterate richieste formulate Lamentava ulteriormente la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti e sollevava in subordine eccezione di legittimità costituzionale della normativa che non consentirebbe la trasformazione del rapporto richiesta
Con il quarto motivo contestava il mancato riconoscimento delle pretese risarcitorie sulla scorta della pretesa mancata violazione del CCNL;
in conclusione , chiedeva accertarsi il diritto alla trasformazione del rapporto da part time a full time e il diritto al pagamento delle differenze retributive che avrebbe maturato qualora le fosse stato consentito di svolgere la prestazione a tempo pieno;
in subordine chiedeva la condanna della società al risarcimento del danno da perdita di chance e alla professionalità
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza. Rilevava in particolare l'inesistenza di un diritto potestativo alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time. La società argomentava, cioè, che nessuna norma di legge o di contratto collettivo conferisce al lavoratore un diritto unilaterale alla trasformazione del contratto, essendo sempre necessaria la volontà concorde di entrambe le parti.
All'udienza odierna parte appellante rinunciava alla domanda di regolarizzazione contributiva, insistendo sulle restanti istanze.
La decisione di primo grado ha integralmente respinto il ricorso della lavoratrice. La controversia verte sull'interpretazione delle norme di legge e di contratto collettivo che disciplinano la trasformazione del rapporto part time in full time .
La Sig.ra è stata assunta in data 16 giugno 1992. Il suo rapporto di lavoro iniziato Parte_1 con contratto di formazione è stato successivamente trasformato in contrattoa tempo indeterminato con orario part-time (20 ore settimanali) a decorrere dal 1° giugno 1994. Il suo inquadramento è al
IV Livello del CCNL di settore, con qualifica di ausiliaria alla vendita.
Tra il 1° aprile 1993 e il 27 marzo 2019, la Sig.ra presenta nove richieste scritte all'azienda, Pt_1 con le quali reitera nel tempo la sua volontà di ottenere la trasformazione del contratto da part-time a full-time. Afferma che, nel corso del suo rapporto di lavoro, ha assunto nuovo CP_1 personale con contratto full-time (es. Sig. , Sig. , e trasformato i Controparte_3 Persona_1 contratti di altri dipendenti da part-time a full-time (es. Sig.ra Sig.ra Parte_2 Persona_2
Sig.ra ), tutti con assunzioni in data successiva alla sua. Lamenta altresì che Parte_3 [...] non ha mai fornito neppure un riscontro formale alle sue reiterate istanze di trasformazione CP_1 del rapporto di lavoro Il Tribunale di Roma ha aderito in toto alla tesi difensiva della società, rigettando il ricorso sulla base di un'interpretazione rigorosamente letterale della normativa contrattuale. Il tribunale ha stabilito che le norme contrattuali invocate dalla (art. 84 CCNL Terziario / art. 74 CCNL DMO) non Pt_1 introducono il diritto del lavoratore part time al passaggio a full-time. Al contrario, tali disposizioni confermano il principio generale secondo cui ogni modifica contrattuale richiede il consenso di entrambe le parti. Il criterio della "volontarietà di entrambe le parti" espressamente menzionato nella disposizione contrattuale è stato ritenuto prioritario e assorbente. La "priorità" nel passaggio, menzionata nel CCNL, si applicherebbe solo nel caso di nuove assunzioni e, comunque, non potrebbe prescindere dal consenso del datore di lavoro. Allo stesso modo la norma contenuta nella contrattazione integrativa aziendale del 2004 è stata interpretata come una mera dichiarazione di
"disponibilità a valutare" le richieste dei dipendenti, senza creare un obbligo giuridicamente vincolante per l'azienda.
E' ben vero in generale, che la modalità oraria nei rapporti di lavoro si configura come elemento qualificante la prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, tanto in aumento quanto in diminuzione, del monte ore inizialmente pattuito tra le parti, integra gli estremi di una novazione oggettiva dell'intesa negoziale in essere , tale da richiedere una rinnovata manifestazione di volontà espressa in conformità ad eventuali vincoli di forma richiesti dalla normativa(Cass. 25006 del 2016)
È tuttavia possibile prevedere un diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno di un lavoratore, il cui contratto nasca part-time , laddove tale diritto sia esplicitamente previsto da una clausola del contratto di lavoro individuale.
Tuttavia anche l'accordo collettivo può riconoscere al lavoratore part time un diritto di precedenza ai fini della conversione del rapporto da part time in full time. Nel caso di specie l'accordo collettivo prevedeva siffatto diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni.
La norma dell'accordo collettivo, correttamente richiamata in sentenza e riconosciuta da entrambe le parti operare per l'intera durata del rapporto di lavoro della - perché riportata nei contratti Pt_1 collettivi succedutisi nel tempo – in tema di “Disciplina del rapporto a tempo parziale” prevedeva:
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.
Il tribunale ha ritenuto di dare applicazione al “criterio di interpretazione letterale , considerato prioritario laddove il significato letterale delle parole, secondo la loro connessione, si presenti esaustiva nel disvelare l'effettiva volontà dei contraenti”: ha dunque ritenuto che l'interpretazione letterale della disposizione in commento non consenta di riconoscere alla l diritto potestativo Pt_1 alla trasformazione del rapporto da part time in full time . Il tribunale richiama prioritariamente il principio di volontarietà , e quindi la necessità di un consenso espresso da entrambe le parti.
Reputa tuttavia il collegio che la norma così interpretata non possa tuttavia ritenersi “esaustiva nel disvelare l'effettiva volontà dei contraenti”. L'interpretazione prescelta dal tribunale azzera la priorità riconosciuta alla lettera C della disposizione in commento per i lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni. Riconoscere che la trasformazione del rapporto da part time a full time sia rimessa alla libera volontà negoziale dei contraenti – e quindi all'assenso espresso del datore di lavoro - implica negare al dipendente la facoltà di azionare il diritto di precedenza che la norma invece riconosce . Peraltro il riferimento , contenuto nella norma in commento, alle “nuove assunzioni” non può neppure essere limitato alle “nuove assunzioni di personale full time “, dovendo riconoscersi tutela al dipendente in forza anche rispetto a nuovi assunti part time il cui rapporto sia stato convertito in full time in corso di rapporto . Reputa il Collegio che l'interpretazione più corretta sia quella che equipara le nuove assunzioni full time con le nuove assunzioni part time successivamente convertite in full time , e ciò perché la ratio di tutela è la stessa . D'altronde, interpretare la disposizione collettiva nei termini sopra esposti consente anche di attribuire il corretto significato alla norma integrativa aziendale che onera la società di “valutare eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time e viceversa…” tenendo conto”, all'interno delle compatibilità di carattere organizzativo, dei profili professionali interessati, della valutazione professionale del lavoratore, di quali siano i settori di attività nei quali si presentino eventuali opportunità di inserimento, della data di presentazione della richiesta e dell'anzianità di servizio”. Da una parte , la norma collettiva “nazionale” riconosce un diritto di precedenza nella trasformazione del rapporto da part time a full time al personale già in servizio nell'azienda ; dall'altra la norma aziendale, anche a prescindere dal diritto di precedenza, impone alla società di valutare le richieste di trasformazione , tenendo conto delle esigenze organizzative e dei settori nei quali sia auspicabile l'inserimento di lavoratori full time , dando rilievo alla data di presentazione della richieste e all'anzianità di servizio, quindi, ancor auna volta attribuendo una “corsia preferenziale” al personale con maggiore anzianità e che abbia formulato l'istanza da epoca antecedente rispetto ad altri lavoratori. E' ben vero che la norma del contratto integrativo non riconosce essa stessa un diritto potestativo alla trasformazione del rapporto, ma l'obbligo di esecuzione del contratto secondo principi di buona fede impone alla società di valutare compiutamente le istanze di trasformazione da part time a full time presentate, tenendo conto della data di presentazione e dell'anzianità dei richiedenti e motivando le ragioni della scelta operata. non ha mai rispettato la previsione contrattuale CP_1 che le imponeva di “prendere in considerazione “l'istanza della sua dipendente, spiegando le ragioni che inducevano la società a disattenderla in favore di altri dipendenti . La ricorrente ha infatti formulato domanda di tramutamento del rapporto da part time in full time l'1.4.1993, il 5.1.1998, il
16.10.1998, il 30.10.1998, il 6.12.2012, il 10.12.2014, il 26.2.2015, il 3.3.17, il 27.3.19 : non risulta in atti alcuna risposta a siffatte istanze della da parte di Pt_1 CP_1
Dalle difese della società in relazione ai nominativi di personale assunto , dopo la a parità Pt_1 di qualifica , direttamente con contratto full time ( o con contratto part time convertito in full time) si rileva che già nella sola sede di Lunghezza ove lavorava la ( non è superfluo rappresentare Pt_4 peraltro che la aveva offerto la propria disponibilità a cambiare sede di lavoro pur di ottenere Pt_4 un contratto di lavoro a tempo pieno) fu assunto nel 2006 come full time e Controparte_3 [...]
e assunti il primo nel 1997 –dopo la ricorrente – e il secondo nel 2004 Per_1 Persona_3 ottennero la trasformazione de rapporto in full time a maggio 2006. A quella data effettivamente la ricorrente aveva già formalizzato 4 istanze di conversione del rapporto di lavoro in full time rimaste inevase
Invero la società ha prodotto 6 istanze , datate 18 settembre 1999, 5 maggio 2000, 14 novembre
2000, 26.5.2003, 16.3.2009, 8.11.2011 con cui la richiedeva un turno fisso la mattina o turni Pt_1 fissi la mattina e il pomeriggio . In alcune di queste istanze la ricorrente rappresentava alla società la necessità di prestare un secondo lavoro per sostenere la propria famiglia . E' verosimile che se la ricorrente avesse ottenuto la trasformazione del rapporto in full time non avrebbe dovuto farsi carico della ricerca di una seconda occupazione.
In ogni caso le istanze suelencate possono essere prese come riferimento per delimitare il diritto al risarcimento dei danni sofferti dalla per effetto del comportamento inadepiente di Pt_1 CP_1 ritenendo indennizzabili i soli periodi successivi all'ultima istanza di diversa articolazione del rapporto di lavoro part time(compatibilmente con lo svolgimento di una seconda attività lavorativa )
L' ultima istanza di diversa articolazione dell'orario di lavoro part time è dell'8.11.11 e riguarda il periodo fino al 16 febbraio 2012. Può in effetti legittimamente ritenersi che il rifiuto aziendale di assentire ad una trasformazione del rapporto da part time in full time non abbia prodotto danni nel perodo in cui la dipendente ha potuto organizzare la propria vita professionale con modalità idonee allo svolgimento di un secondo lavoro
Può dunque riconoscersi il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time dal maggio 2006 – rilevato che nelle conclusioni era indicata la data del 2011 o diversa data individuata all'esito dell'istruttoria – posto che a quella data i colleghi e della Per_1 Per_3 medesima qualifica , ottennero la conversione ambìta dalla appellante e il collega , pure CP_3 della medesima qualifica professionale, fu assunto direttamente full time.
Devono per l'effetto essere riconosciute le differenze retributive maturate dal 16 febbraio 2012 per la mancata conversione del rapporto , pur ritualmente richiesta , per violazione del diritto di precedenza contrattualmente riconosciuto e per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto
La società ha contestato la inammissibilità, arbitrarietà ed infondatezza dei conteggi che non avrebbero tenuto conto della prescrizione intervenuta, e avrebbero erroneamente applicato il CCNL del Commercio laddove la società aderiva a . Ha contestato anche la disomogeneità Controparte_4 dei conteggi che detraggono dal complessivo compenso spettante a un dipendente full time quanto concretamente ricevuto in costanza di rapporto senza tenere conto delle variabili occorse(quali le assenze per malattia, permessi, ferie). Contesta anche la somma richiesta come penale per ogni giorno di ritardo nella trasformazione del rapporto e il danno , azionato in via subordinata, da perdita di chance e alla professionalità
Reputa il collegio che la domanda principale possa essere accolta con il riconoscimento del diritto della alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time e a full time dal maggio 2006 e Pt_1 la condanna di al pagamento delle differenze retributive maturate dal 16 febbraio Controparte_1
2012 avuto riguardo alla riparametrazione oraria accertata, detratto quanto già percepito , in applicazione del CCNL via via applicato dalla società appellata
Deve respingersi la domanda di condanna al pagamento di una penale da ritardo non essendo siffatto istituto affatto previsto nella disciplina del rapporto lavorativo in oggetto , mentre le richiesta di condanna per danno da perdita di chance e alla professionalità , avanzate in via subordinata, sono assorbite dal riconoscimento del diritto alle differenze retributive.
Deve respingersi invece l'eccezione di prescrizione Orbene, posto che pacificamente il rapporto di lavoro oggetto di causa è assistito dalle tutele di cui all'art. 18, l. n. 300/1970, rileva il Collegio che in merito alla decorrenza della prescrizione a seguito dell'entrata in vigore della legge cd. Fornero, può ritenersi ormai raggiunto un orientamento consolidato anche del giudice di legittimità a mente del quale “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del
2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 33066/2024). La Suprema Corte ha infatti ricordato: “Questa Corte, con la recente sentenza n. 26246/2022, ha osservato che anche la pronuncia della Consulta n. 194 del 26.6.2018, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 23/2015, … ha ribadito come il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ben possa prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario, purché tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza. In sostanza, è stato confermato il quadro normativo esistente a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012, che considera l'indennità risarcitoria quale legittimo ed efficace rimedio a protezione del lavoratore nelle ipotesi di illegittimità del licenziamento previste dal legislatore e la reintegrazione non più come la forma ordinariamente affidata al giudice per rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo contro ogni forma illegittima di risoluzione del rapporto.
Alla luce di tale considerazione, la sentenza citata ha evidenziato come il modificato quadro normativo non assicuri un'adeguata stabilità del rapporto di lavoro: se è pur vero che il lavoratore ha la possibilità di ottenere una tutela ripristinatoria piena ove il giudice accerti che, al di là delle ragioni apparenti addotte dal datore di lavoro (esistenza di una giusta causa o giustificato motivo oggettivo) il licenziamento trovi quale unica ragione quella di reagire alle rivendicazioni avanzate dal dipendente prima in pendenza del rapporto, tuttavia, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene "ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del "caso per caso" rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale”
(Cass. n. 33066/2024, ma si vedano in termini analoghi anche le sentenze n. 16073/2024 e n.
2963/2024).
Ebbene, a tale orientamento questa Corte si è già più volte conformata (cfr. sentenze n. 370/2025 e n.
441/2025) né ha motivo di discostarsene in questa sede, di tal ché nella fattispecie in esame le differenze retributive azionate non possono ritenersi prescritte in quanto, essendo tutte maturate in epoca successiva al 18.7.2007, non erano ancora prescritte alla data di entrata in vigore della l. n.
92/2012 (18.7.2012). Né la prescrizione è maturata successivamente, non risultando che il rapporto di lavoro sia cessato
In relazione al differenziale azionato, in aderenza alle eccezioni della società, sul punto condivise, deve procedersi ad una riparametrazione del dovuto tenendo conto, a fini contabili, delle giornate lavorate in base al contratto di lavoro part time e di tutte le variabili riportate in busta paga .
Tuttavia, preso atto della contestazione sul contratto collettivo applicato - invero generica non avendo la società indicato a partire da quale momento avrebbe cessato di applicare il contratto in favore del contratto – e non potendo procedersi al CP_5 Controparte_4 conferimento di consulenza tecnica contabile in difetto di allegazioni sufficienti in merito al contratto collettivo applicabile , l'accoglimento della domanda si limita , a fini risarcitori, ad una pronuncia di condanna generica al pagamento delle differenze retributive maturate, da calcolarsi sulla scorta delle specifiche sopra espresse. Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Pt_1 alla trasformazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società
[...] Controparte_1 da part-time in full-time dal maggio 2006 ; condanna la società , alla trasformazione del rapporto e a corrispondere le differenze retributive maturate dal 16 febbraio 2012 oltre interessi e rivalutazione come per legge . Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 4000,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
RI TO GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa RI TO GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2328/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. GABRIELLI LUCA e dall'avv. ROSSI Parte_1
DANIELE
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PULSONI FABIO e dall'avv. Controparte_1
RE VI
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 2887 del 29.3.22 Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 15.6.2021 ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Pt_1 alla trasformazione del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società
[...] CP_1 da part-time in full time a decorrere dalla data 1.1.2011 o dalla diversa data accertata e/o
[...] riconosciuta di insorgenza del diritto e, per l'effetto, condannare la soc. alla Controparte_1 citata trasformazione stabilendo, altresì, la condanna di parte resistente al pagamento, in favore della sig.ra a titolo di penale, della somma di Euro 500,00, o di quella maggiore o minore Parte_1 ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo della soc. nell'ottemperanza alla Controparte_1 trasformazione del rapporto di lavoro in full-time;b) condannare la soc. b1) a Controparte_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di differenze retributive per il periodo dal gennaio Parte_1
2011 al dicembre 2020, la somma di Euro 123.488,01 - o la diversa somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia a seguito di CTU contabile - oltre ad ogni ulteriore somma maturanda a titolo retributivo da gennaio 2021 fino all'effettiva trasformazione del rapporto di lavoro di parte ricorrente in full-time e, comunque,con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria;
b2) alla relativa conseguenziale regolarizzazione contributiva ed assistenziale del rapporto di lavoro della ricorrente;
in via gradata rispetto alle precedenti domande di cui ai precedenti punti b1) e b2) a corrispondere alla sig.ra - a titolo di risarcimento del danno di perdita di chance e/o del danno alla Parte_1 professionalità arrecati alla ricorrente dalla mancata trasformazione del suo rapporto di lavoro da part- time a full time - la somma di Euro 123.488,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, determinata in via equitativa.2) In via subordinata:nella denegata ipotesi di mancata trasformazione del rapporto di lavoro in full- time,condannare la soc. a corrispondere alla sig.ra -a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno di perdita di chance e/o del danno alla professionalità arrecati alla ricorrente dalla mancata trasformazione del suo rapporto di lavoro da part-time a full-time - la somma di Euro
123.488,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, determinata in via equitativa.competenze del presente giudizio, oltre agli oneri di legge,compreso il rimborso del 15% per le spese generali…”.
si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese Controparte_1 rispetto al periodo anteriore al 16 febbraio 2016 e chiedendo di dichiarare inammissibile e di rigettare il ricorso nel merito con il favore di spese e compensi di lite. Il tribunale rigettava il ricorso. Argomentava il tribunale che la sig.ra era dipendente Parte_1 di come ausiliaria alle vendite di 4° livello ai sensi del ccnl per i dipendenti di Controparte_1 aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi dal 16.6.1992 e, aveva sempre svolto la sua attività lavorativa in regime di part-time lavorando dal 17 giugno 1992 al 30 novembre 2007 presso il punto vendita della società di Roma-Tiburtina e , a far data dal 1° dicembre 2007 , presso il punto vendita della società di Roma-Lunghezza; argomentava il tribunale che la non poteva CP_2 azionare il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time perché siffatto diritto non era previsto dalla legge e nemmeno dalla contrattazione collettiva , la quale rimetteva la trasformazione del rapporto di lavoro all'incontro delle volontà delle parti, in senso novativo del contratto preesistente;
affermava , altresì , che non era nemmeno provata la formalizzazione di assunzioni successive al 2011 rispetto alle quali il rifiuto di riconoscere priorità alla ricorrente ai fini della trasformazione del rapporto da part time in full time potesse considerassi illegittimo.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Pt_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione del CCNL di settore nonchè degli artt. 1362 e
1365 cod. civ.poichè la condotta della soc. aveva palesemente violato il CCNL di settore CP_1 nella parte in cui riconosceva il c.d. “diritto di precedenza” nella trasformazione del rapporto di lavoro part time in rapporto di lavoro full time .
Con il secondo motivo di appello deduceva nuovamente la violazione del CCNL di settore e degli artt. 1362 e 1365 cod. civ.. nella parte in cui la sentenza non considerava che il riferimento a “…nuove assunzioni…” avrebbe imposto di considerare tale locuzione riferita sia ai lavoratori che - rispetto al dipendente già in forza presso l'azienda - fossero stati “nuovi assunti “direttamente in full-time sia ai lavoratori che fossero stati assunti in part-time e, poi, trasformati in full-time. Lamentava , altresì, la violazione della contrattazione integrativa che prevedeva che la soc. assumesse l'impegno CP_1
a “valutare eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time e viceversa tenendo conto , tra gli altri parametri ,della data di presentazione dell'istanza e dell'anzianità di servizio “: tale previsione doveva intendersi quale attuazione del diritto di precedenza fissato nella contrattazione nazionale . D'altronde l'esistenza di esigenze organizzative e di servizio di avvalersi di dipendenti full time era comprovato dalla assunzione di nuovi dipendenti con orario full time o dalla trasformazione di vecchi rapporti part time in rapporti full time.
Con il terzo motivo negava di aver limitato la propria domanda giudiziale al riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto solo in relazione a periodi successivi al 2011 avendo fatto riferimento generico alla data di insorgenza del diritto medesimo e alle reiterate richieste formulate Lamentava ulteriormente la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti e sollevava in subordine eccezione di legittimità costituzionale della normativa che non consentirebbe la trasformazione del rapporto richiesta
Con il quarto motivo contestava il mancato riconoscimento delle pretese risarcitorie sulla scorta della pretesa mancata violazione del CCNL;
in conclusione , chiedeva accertarsi il diritto alla trasformazione del rapporto da part time a full time e il diritto al pagamento delle differenze retributive che avrebbe maturato qualora le fosse stato consentito di svolgere la prestazione a tempo pieno;
in subordine chiedeva la condanna della società al risarcimento del danno da perdita di chance e alla professionalità
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1 dell'impugnata sentenza. Rilevava in particolare l'inesistenza di un diritto potestativo alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time. La società argomentava, cioè, che nessuna norma di legge o di contratto collettivo conferisce al lavoratore un diritto unilaterale alla trasformazione del contratto, essendo sempre necessaria la volontà concorde di entrambe le parti.
All'udienza odierna parte appellante rinunciava alla domanda di regolarizzazione contributiva, insistendo sulle restanti istanze.
La decisione di primo grado ha integralmente respinto il ricorso della lavoratrice. La controversia verte sull'interpretazione delle norme di legge e di contratto collettivo che disciplinano la trasformazione del rapporto part time in full time .
La Sig.ra è stata assunta in data 16 giugno 1992. Il suo rapporto di lavoro iniziato Parte_1 con contratto di formazione è stato successivamente trasformato in contrattoa tempo indeterminato con orario part-time (20 ore settimanali) a decorrere dal 1° giugno 1994. Il suo inquadramento è al
IV Livello del CCNL di settore, con qualifica di ausiliaria alla vendita.
Tra il 1° aprile 1993 e il 27 marzo 2019, la Sig.ra presenta nove richieste scritte all'azienda, Pt_1 con le quali reitera nel tempo la sua volontà di ottenere la trasformazione del contratto da part-time a full-time. Afferma che, nel corso del suo rapporto di lavoro, ha assunto nuovo CP_1 personale con contratto full-time (es. Sig. , Sig. , e trasformato i Controparte_3 Persona_1 contratti di altri dipendenti da part-time a full-time (es. Sig.ra Sig.ra Parte_2 Persona_2
Sig.ra ), tutti con assunzioni in data successiva alla sua. Lamenta altresì che Parte_3 [...] non ha mai fornito neppure un riscontro formale alle sue reiterate istanze di trasformazione CP_1 del rapporto di lavoro Il Tribunale di Roma ha aderito in toto alla tesi difensiva della società, rigettando il ricorso sulla base di un'interpretazione rigorosamente letterale della normativa contrattuale. Il tribunale ha stabilito che le norme contrattuali invocate dalla (art. 84 CCNL Terziario / art. 74 CCNL DMO) non Pt_1 introducono il diritto del lavoratore part time al passaggio a full-time. Al contrario, tali disposizioni confermano il principio generale secondo cui ogni modifica contrattuale richiede il consenso di entrambe le parti. Il criterio della "volontarietà di entrambe le parti" espressamente menzionato nella disposizione contrattuale è stato ritenuto prioritario e assorbente. La "priorità" nel passaggio, menzionata nel CCNL, si applicherebbe solo nel caso di nuove assunzioni e, comunque, non potrebbe prescindere dal consenso del datore di lavoro. Allo stesso modo la norma contenuta nella contrattazione integrativa aziendale del 2004 è stata interpretata come una mera dichiarazione di
"disponibilità a valutare" le richieste dei dipendenti, senza creare un obbligo giuridicamente vincolante per l'azienda.
E' ben vero in generale, che la modalità oraria nei rapporti di lavoro si configura come elemento qualificante la prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, tanto in aumento quanto in diminuzione, del monte ore inizialmente pattuito tra le parti, integra gli estremi di una novazione oggettiva dell'intesa negoziale in essere , tale da richiedere una rinnovata manifestazione di volontà espressa in conformità ad eventuali vincoli di forma richiesti dalla normativa(Cass. 25006 del 2016)
È tuttavia possibile prevedere un diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno di un lavoratore, il cui contratto nasca part-time , laddove tale diritto sia esplicitamente previsto da una clausola del contratto di lavoro individuale.
Tuttavia anche l'accordo collettivo può riconoscere al lavoratore part time un diritto di precedenza ai fini della conversione del rapporto da part time in full time. Nel caso di specie l'accordo collettivo prevedeva siffatto diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni.
La norma dell'accordo collettivo, correttamente richiamata in sentenza e riconosciuta da entrambe le parti operare per l'intera durata del rapporto di lavoro della - perché riportata nei contratti Pt_1 collettivi succedutisi nel tempo – in tema di “Disciplina del rapporto a tempo parziale” prevedeva:
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambi le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.
Il tribunale ha ritenuto di dare applicazione al “criterio di interpretazione letterale , considerato prioritario laddove il significato letterale delle parole, secondo la loro connessione, si presenti esaustiva nel disvelare l'effettiva volontà dei contraenti”: ha dunque ritenuto che l'interpretazione letterale della disposizione in commento non consenta di riconoscere alla l diritto potestativo Pt_1 alla trasformazione del rapporto da part time in full time . Il tribunale richiama prioritariamente il principio di volontarietà , e quindi la necessità di un consenso espresso da entrambe le parti.
Reputa tuttavia il collegio che la norma così interpretata non possa tuttavia ritenersi “esaustiva nel disvelare l'effettiva volontà dei contraenti”. L'interpretazione prescelta dal tribunale azzera la priorità riconosciuta alla lettera C della disposizione in commento per i lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni. Riconoscere che la trasformazione del rapporto da part time a full time sia rimessa alla libera volontà negoziale dei contraenti – e quindi all'assenso espresso del datore di lavoro - implica negare al dipendente la facoltà di azionare il diritto di precedenza che la norma invece riconosce . Peraltro il riferimento , contenuto nella norma in commento, alle “nuove assunzioni” non può neppure essere limitato alle “nuove assunzioni di personale full time “, dovendo riconoscersi tutela al dipendente in forza anche rispetto a nuovi assunti part time il cui rapporto sia stato convertito in full time in corso di rapporto . Reputa il Collegio che l'interpretazione più corretta sia quella che equipara le nuove assunzioni full time con le nuove assunzioni part time successivamente convertite in full time , e ciò perché la ratio di tutela è la stessa . D'altronde, interpretare la disposizione collettiva nei termini sopra esposti consente anche di attribuire il corretto significato alla norma integrativa aziendale che onera la società di “valutare eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time e viceversa…” tenendo conto”, all'interno delle compatibilità di carattere organizzativo, dei profili professionali interessati, della valutazione professionale del lavoratore, di quali siano i settori di attività nei quali si presentino eventuali opportunità di inserimento, della data di presentazione della richiesta e dell'anzianità di servizio”. Da una parte , la norma collettiva “nazionale” riconosce un diritto di precedenza nella trasformazione del rapporto da part time a full time al personale già in servizio nell'azienda ; dall'altra la norma aziendale, anche a prescindere dal diritto di precedenza, impone alla società di valutare le richieste di trasformazione , tenendo conto delle esigenze organizzative e dei settori nei quali sia auspicabile l'inserimento di lavoratori full time , dando rilievo alla data di presentazione della richieste e all'anzianità di servizio, quindi, ancor auna volta attribuendo una “corsia preferenziale” al personale con maggiore anzianità e che abbia formulato l'istanza da epoca antecedente rispetto ad altri lavoratori. E' ben vero che la norma del contratto integrativo non riconosce essa stessa un diritto potestativo alla trasformazione del rapporto, ma l'obbligo di esecuzione del contratto secondo principi di buona fede impone alla società di valutare compiutamente le istanze di trasformazione da part time a full time presentate, tenendo conto della data di presentazione e dell'anzianità dei richiedenti e motivando le ragioni della scelta operata. non ha mai rispettato la previsione contrattuale CP_1 che le imponeva di “prendere in considerazione “l'istanza della sua dipendente, spiegando le ragioni che inducevano la società a disattenderla in favore di altri dipendenti . La ricorrente ha infatti formulato domanda di tramutamento del rapporto da part time in full time l'1.4.1993, il 5.1.1998, il
16.10.1998, il 30.10.1998, il 6.12.2012, il 10.12.2014, il 26.2.2015, il 3.3.17, il 27.3.19 : non risulta in atti alcuna risposta a siffatte istanze della da parte di Pt_1 CP_1
Dalle difese della società in relazione ai nominativi di personale assunto , dopo la a parità Pt_1 di qualifica , direttamente con contratto full time ( o con contratto part time convertito in full time) si rileva che già nella sola sede di Lunghezza ove lavorava la ( non è superfluo rappresentare Pt_4 peraltro che la aveva offerto la propria disponibilità a cambiare sede di lavoro pur di ottenere Pt_4 un contratto di lavoro a tempo pieno) fu assunto nel 2006 come full time e Controparte_3 [...]
e assunti il primo nel 1997 –dopo la ricorrente – e il secondo nel 2004 Per_1 Persona_3 ottennero la trasformazione de rapporto in full time a maggio 2006. A quella data effettivamente la ricorrente aveva già formalizzato 4 istanze di conversione del rapporto di lavoro in full time rimaste inevase
Invero la società ha prodotto 6 istanze , datate 18 settembre 1999, 5 maggio 2000, 14 novembre
2000, 26.5.2003, 16.3.2009, 8.11.2011 con cui la richiedeva un turno fisso la mattina o turni Pt_1 fissi la mattina e il pomeriggio . In alcune di queste istanze la ricorrente rappresentava alla società la necessità di prestare un secondo lavoro per sostenere la propria famiglia . E' verosimile che se la ricorrente avesse ottenuto la trasformazione del rapporto in full time non avrebbe dovuto farsi carico della ricerca di una seconda occupazione.
In ogni caso le istanze suelencate possono essere prese come riferimento per delimitare il diritto al risarcimento dei danni sofferti dalla per effetto del comportamento inadepiente di Pt_1 CP_1 ritenendo indennizzabili i soli periodi successivi all'ultima istanza di diversa articolazione del rapporto di lavoro part time(compatibilmente con lo svolgimento di una seconda attività lavorativa )
L' ultima istanza di diversa articolazione dell'orario di lavoro part time è dell'8.11.11 e riguarda il periodo fino al 16 febbraio 2012. Può in effetti legittimamente ritenersi che il rifiuto aziendale di assentire ad una trasformazione del rapporto da part time in full time non abbia prodotto danni nel perodo in cui la dipendente ha potuto organizzare la propria vita professionale con modalità idonee allo svolgimento di un secondo lavoro
Può dunque riconoscersi il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time dal maggio 2006 – rilevato che nelle conclusioni era indicata la data del 2011 o diversa data individuata all'esito dell'istruttoria – posto che a quella data i colleghi e della Per_1 Per_3 medesima qualifica , ottennero la conversione ambìta dalla appellante e il collega , pure CP_3 della medesima qualifica professionale, fu assunto direttamente full time.
Devono per l'effetto essere riconosciute le differenze retributive maturate dal 16 febbraio 2012 per la mancata conversione del rapporto , pur ritualmente richiesta , per violazione del diritto di precedenza contrattualmente riconosciuto e per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto
La società ha contestato la inammissibilità, arbitrarietà ed infondatezza dei conteggi che non avrebbero tenuto conto della prescrizione intervenuta, e avrebbero erroneamente applicato il CCNL del Commercio laddove la società aderiva a . Ha contestato anche la disomogeneità Controparte_4 dei conteggi che detraggono dal complessivo compenso spettante a un dipendente full time quanto concretamente ricevuto in costanza di rapporto senza tenere conto delle variabili occorse(quali le assenze per malattia, permessi, ferie). Contesta anche la somma richiesta come penale per ogni giorno di ritardo nella trasformazione del rapporto e il danno , azionato in via subordinata, da perdita di chance e alla professionalità
Reputa il collegio che la domanda principale possa essere accolta con il riconoscimento del diritto della alla trasformazione del rapporto di lavoro da part time e a full time dal maggio 2006 e Pt_1 la condanna di al pagamento delle differenze retributive maturate dal 16 febbraio Controparte_1
2012 avuto riguardo alla riparametrazione oraria accertata, detratto quanto già percepito , in applicazione del CCNL via via applicato dalla società appellata
Deve respingersi la domanda di condanna al pagamento di una penale da ritardo non essendo siffatto istituto affatto previsto nella disciplina del rapporto lavorativo in oggetto , mentre le richiesta di condanna per danno da perdita di chance e alla professionalità , avanzate in via subordinata, sono assorbite dal riconoscimento del diritto alle differenze retributive.
Deve respingersi invece l'eccezione di prescrizione Orbene, posto che pacificamente il rapporto di lavoro oggetto di causa è assistito dalle tutele di cui all'art. 18, l. n. 300/1970, rileva il Collegio che in merito alla decorrenza della prescrizione a seguito dell'entrata in vigore della legge cd. Fornero, può ritenersi ormai raggiunto un orientamento consolidato anche del giudice di legittimità a mente del quale “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del
2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 33066/2024). La Suprema Corte ha infatti ricordato: “Questa Corte, con la recente sentenza n. 26246/2022, ha osservato che anche la pronuncia della Consulta n. 194 del 26.6.2018, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 23/2015, … ha ribadito come il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ben possa prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario, purché tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza. In sostanza, è stato confermato il quadro normativo esistente a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92/2012, che considera l'indennità risarcitoria quale legittimo ed efficace rimedio a protezione del lavoratore nelle ipotesi di illegittimità del licenziamento previste dal legislatore e la reintegrazione non più come la forma ordinariamente affidata al giudice per rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo contro ogni forma illegittima di risoluzione del rapporto.
Alla luce di tale considerazione, la sentenza citata ha evidenziato come il modificato quadro normativo non assicuri un'adeguata stabilità del rapporto di lavoro: se è pur vero che il lavoratore ha la possibilità di ottenere una tutela ripristinatoria piena ove il giudice accerti che, al di là delle ragioni apparenti addotte dal datore di lavoro (esistenza di una giusta causa o giustificato motivo oggettivo) il licenziamento trovi quale unica ragione quella di reagire alle rivendicazioni avanzate dal dipendente prima in pendenza del rapporto, tuttavia, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene "ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del "caso per caso" rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale”
(Cass. n. 33066/2024, ma si vedano in termini analoghi anche le sentenze n. 16073/2024 e n.
2963/2024).
Ebbene, a tale orientamento questa Corte si è già più volte conformata (cfr. sentenze n. 370/2025 e n.
441/2025) né ha motivo di discostarsene in questa sede, di tal ché nella fattispecie in esame le differenze retributive azionate non possono ritenersi prescritte in quanto, essendo tutte maturate in epoca successiva al 18.7.2007, non erano ancora prescritte alla data di entrata in vigore della l. n.
92/2012 (18.7.2012). Né la prescrizione è maturata successivamente, non risultando che il rapporto di lavoro sia cessato
In relazione al differenziale azionato, in aderenza alle eccezioni della società, sul punto condivise, deve procedersi ad una riparametrazione del dovuto tenendo conto, a fini contabili, delle giornate lavorate in base al contratto di lavoro part time e di tutte le variabili riportate in busta paga .
Tuttavia, preso atto della contestazione sul contratto collettivo applicato - invero generica non avendo la società indicato a partire da quale momento avrebbe cessato di applicare il contratto in favore del contratto – e non potendo procedersi al CP_5 Controparte_4 conferimento di consulenza tecnica contabile in difetto di allegazioni sufficienti in merito al contratto collettivo applicabile , l'accoglimento della domanda si limita , a fini risarcitori, ad una pronuncia di condanna generica al pagamento delle differenze retributive maturate, da calcolarsi sulla scorta delle specifiche sopra espresse. Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Pt_1 alla trasformazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società
[...] Controparte_1 da part-time in full-time dal maggio 2006 ; condanna la società , alla trasformazione del rapporto e a corrispondere le differenze retributive maturate dal 16 febbraio 2012 oltre interessi e rivalutazione come per legge . Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 4000,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
RI TO GA