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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 981 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Lucio G. Parte_1 C.F._1
Longo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via
Imbriani, n. 24
appellante
e
(C.F. ), NTroparte_1 C.F._2 NTroparte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._3 NTroparte_3 C.F._4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_2 C.F._5 dall'Avv. Angelo Galante, mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Lecce,
Via dei Palumbo, n. 55
appellati e appellanti in via incidentale
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2842/2023, pubblicata in data 24.10.2023, il Tribunale di Lecce rigettava tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 NTroparte_1 NTroparte_2
e . NTroparte_3 Parte_2
Ed invero.
1.1.Con atto di citazione del 30.06.2017, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Lecce, i propri germani , nonché NTroparte_1 NTroparte_2 NTroparte_3
, moglie del germano , lamentando una lesione della sua quota Parte_2 CP_3 legittima relativa alla eredità dei genitori, e deceduti rispettivamente il Parte_3 Persona_1
28.6.2007 ed il 21.7.2007.
1.2. Esponeva che:
- in data 08.10.2007, era stato pubblicato testamento pubblico per Notar del 17.01.1991, con Per_2 il quale il defunto padre aveva nominato usufruttuaria generale di tutti i propri Parte_3 beni, mobili e immobili, la moglie mentre aveva assegnato all'attore la proprietà del Persona_1
50%, della casa sita in Lequile alla Via Capograsso, n. 14 costituita da “due stanze, bagno, cucina, piccolo ortale e un locale adibito a forno, con cortile antistante” e con annesso deposito;
- che il restante 50% della proprietà della medesima abitazione gli era stata donata dalla madre Per_1 con testamento pubblico per Notar del 17.01.1991, pubblicato pure il 08.10.2007, e
[...] Per_2 che l'eredità era stata accettata dal medesimo con beneficio di inventario;
- che nel corso della vita i coniugi avevano effettuato una serie di donazioni in favore Persona_3 degli altri fratelli, di seguito elencate: a) con atto per Notar del 05.05.1983, rep. 6571, Per_4 donazione alla figlia dei seguenti cespiti: 1) casa in Lequile alla Via NTroparte_2
Solferino, 44 in Catasto al fl. 6 part. 81 sub 2 per un valore € 71.825,00; 2) suolo edificatorio in
Lequile (LE) mq 342 in Catasto fl. 6 part. 1531 (ex 49/B9); per un valore € 95.760,00; b) con il medesimo atto per Notar del 05.05.1983, rep. 6571, donazione alla figlia dei Per_4 NTroparte_1 seguenti cespiti: 1) casa in Lequile (LE) alla Via Solano Libelli in Catasto fl. 9 part. 272 sub. 2 per un
2 valore di € 78.330,00; 2) suolo edificatorio in Lequile (LE) mq 366 in Catasto fl. 6 part. 1508 (ex part. 1532) per un valore di € 102.480,00; c) con atto per Notar del 05.05.1983, rep. 6572 donazione Per_4 al figlio dei seguenti cespiti: 1) fabbricato in Lequile (LE) alla Via Capograsso in NTroparte_3
Catasto fl. 6 part. 57 sub 1 per un valore di € 112.750,00; 2) suolo edificatorio in Lequile (LE) mq
362 in Catasto fl. 6 part. 49 (ex 49/a) per un valore di € 101.360,00;
- che, con atto per Notar del 21.11.1990, i genitori avevano prestato le seguenti garanzie: a) per Per_5 un mutuo di Lire 68.000.00 (€ 35.119,07) concesso dalla al sig. , CP_4 NTroparte_3 veniva concessa ipoteca sul terreno sito in Lequile in catasto fl. 6 part. 49 (ex 49/a); b) per un mutuo concesso alla germana di Lire 676.000.000 (€ 349.124,86), da estinguersi in sei anni, NTroparte_1 si dava luogo ad un privilegio speciale a favore del Banco di Napoli di Lire 1.280.000.000 (€
661.064,83) e contro , e gravante su impianti e Parte_3 Persona_1 NTroparte_1 macchinari siti in Lequile alla Via Solano (e non rinvenuti in sede di inventario), nonché un'ipoteca sui seguenti beni immobili: fabbricato in San Cesario Piazza Garibaldi, fl. 9 part. 20/3 pt, part. 21/1 pt, part. 21/3, part. 21/4, part. 21/5 di proprietà di nonché su fabbricato in Lequile NTroparte_1 fg. 9 part. 27272 di proprietà di e con usufrutto a favore di per un mutuo Parte_3 Persona_1 di Lire 500.000.000 (€ 258.228,45) da estinguersi in dieci anni concesso a favore della germana
[...] veniva accesa ipoteca per Lire 1.500.000.000 (€ 774.685,35) sui seguenti beni immobili: CP_1 fabbricato in San Cesario alla Piazza Garibaldi fg. 9 part. 20/3, part. 2171, part. 2172, part. 2173, part. 2174 e part. 21/5 di proprietà di e su fabbricato sito in Lequile alla Via Solano fg. NTroparte_1
9 part. 272/2;
- che i coniugi erano anche titolari di libretti di deposito e di buoni fruttiferi postali, Persona_3 alcuni anche cointestati con gli altri figli, i cui importi erano stati da questi ultimi acquisiti e trattenuti;
- che inoltre i coniugi con atto di vendita per Notar del 04.12.1990, avevano Persona_3 Per_2 trasferito a , all'epoca fidanzata ( e poi divenuta moglie ) di , la Parte_2 NTroparte_3 proprietà di un fabbricato sito in Lequile alla Via Capograsso, in Catasto fl. 6 part. 982 sub. 1 per un valore di £.8.200.000, simulando così un'altra donazione in favore del figlio o, NTroparte_3 comunque, in favore della stessa . Parte_2
1.3. Alla luce di quanto esposto, , quale legittimario, lamentava di avere diritto a 1/6 Parte_1 dell'asse ereditario immobiliare, che andava però ridefinito, tenendo conto di tali dati economici e patrimoniali, per un valore stimato in una perizia redatta dal Geom. nel dettaglio, l'attore Per_6 evidenziava che il patrimonio ereditario, per la parte relativa agli immobili, era stato stimato in €
663.065,00, sicché, la quota spettantegli era pari a € 110.510,84, nel mentre aveva percepito solo €
69.780,00, con riferimento all'immobile sito in Lequile (LE) alla Via Capograsso, n. 16 e annesso deposito sempre alla Via Capograsso, F. 6, p.lla 982, sub.
2. A tale importo era da aggiungersi 1/6 delle somme di denaro per un importo di almeno € 728.142,12 incassate dai germani e , CP_1 CP_2 CP_3
3 sempre per il tramite di donazioni e/o illegittimi prelievi e, dunque, al medesimo spettava l'ulteriore somma di € 121.357,02, in presenza di donazioni, ovvero di € 182.035,53, in presenza di illegittimi prelievi e, quindi, di atti nulli.
In aggiunta, in virtù dell'art. 561, c. 2, c.c., l'attore sosteneva di avere diritto, dal giorno della notificazione della domanda a quello dell'effettivo rilascio dei beni immobili goduti esclusivamente dai convenuti, ad ottenere da questi ultimi, ciascuno per il bene ricevuto in donazione, un'indennità di € 266,67 mensile pari a un sesto del valore locatizio degli stessi e, comunque, in misura non inferiore a € 1.600,00 mensili
(€ 400,00 per ciascun immobile), quale utilità prodotta dal bene.
L'attore concludeva chiedendo, pertanto, di accertarsi e dichiararsi la simulazione della vendita per Notar del 04.12.1990 effettuata in favore della sig.ra , nonché di accertare e Per_2 Parte_2 dichiarare il valore delle donazioni relative ai beni immobili per € 663.065,00, da aggiungere alle somme di denaro per € 728.142,12 per donazioni effettuate da parte dei de cuius in favore dei germani convenuti e, così, rideterminando la massa ereditaria, tenuto conto del relictum, del donatum, degli atti di disposizione nulli o simulati e della donazione dissimulata sotto forma di vendita, e delle altre donazioni delle somme di denaro, chiedeva, dunque, di calcolare sia il valore della quota disponibile che della quota di legittima, assegnando all'attore 1/6 dell'intero asse ereditario, nonché di ridurre, comunque, le donazioni sia di immobili che in denaro con ogni conseguenza di legge e dichiarare quindi il diritto del medesimo a conseguire la integrazione della quota di legittima a lui spettante;
infine, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità pari ad 1/6 del valore locativo degli immobili da quest'ultimi ricevuti nel quantum determinato nel corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
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2. Con comparsa di costituzione e risposta del 09.11.2017, si costituivano in giudizio NTroparte_1
e i quali disconoscevano tutte le CP_2 NTroparte_3 Parte_2 circostanze relative alle donazioni di denaro ed ai prelievi illegittimi ed evidenziavano che
[...] aveva estinto regolarmente il mutuo con proprie risorse, beneficiando della garanzia dei CP_1 genitori senza alcun onere economico in loro danno.
Evidenziavano altresì che l'atto di vendita del bene immobile alla sig. ra non era simulato, Parte_2 stante l'assenza di parentela di quest'ultima con i genitori e l'attestazione da parte del notaio dell'avvenuto pagamento del prezzo innanzi a sé.
Eccepivano l'inammissibilità dell'azione di riduzione per assenza di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e nel merito, rappresentavano che nella massa ereditaria doveva essere inclusa anche l'azienda di famiglia, della quale l'attore aveva beneficiato, quale donazione indiretta dal 1982, data in cui ne era subentrato di fatto, esercitandola negli stessi locali, con gli stessi beni e macchinari aziendali e con la stessa clientela dei genitori, ed intestandosene la licenza. Da ultimo, precisavano che le donazioni loro ricevute dai genitori erano state effettuate a titolo di legittima e per il supero da imputare
4 sulla disponibile e sempre con dispensa da collazione;
contestavano il valore attribuito nella perizia di parte ai beni immobili oggetto delle donazioni, evidenziando che gli stessi, fatiscenti al momento della donazione, erano stati integralmente ristrutturati dai donatari.
Alla luce di tanto, chiedevano il rigetto di tutte le domande attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite e del risarcimento ex art. 96 c.p.c.
3. La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica.
Il Tribunale procedeva ad esaminare i singoli elementi indicati da parte attrice, costituenti la massa ereditaria, onde accertare se vi fosse stata o meno la lesione della quota di legittima, rilevando che le donazioni di immobili elencati nell'atto introduttivo non erano state oggetto di contestazione e che, pertanto, tali beni concorrevano certamente a formare la massa ereditaria.
3.1. Escludeva però che dovesse essere ricompreso nella casa l'immobile oggetto di vendita del
04.12.1990 effettuata in favore di;
perché la domanda volta all' accertamento Parte_2 della simulazione di detta vendita era da rigettare, evidenziando che quest'ultima all' epoca era solo la fidanzata del sig. e che, pertanto, non era parente di alcuna delle parti in causa. Il NTroparte_3
Collegio giudicante rilevava altresì che il notaio aveva attestato che il pagamento del prezzo era avvenuto in sua presenza, mentre l'attore non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuto incasso dell'assegno, né dell'assenza di congruità del prezzo pattuito, anche in considerazione del fatto che l'immobile non è dotato di un autonomo accesso. Da ultimo, rilevava il Tribunale che dal comportamento dei de cuius non era emersa alcuna forma di simulazione, avendo gli stessi in vita disposto del proprio patrimonio in modo chiaro e nel rispetto delle forme previste.
3.2. Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda con la quale l'attore aveva chiesto di imputare alla massa ereditaria, in quanto costituenti donazioni indirette, le garanzie prestate dai de cuius in favore Persona_3 dei figli e , non potendo condividere la presunzione secondo cui questi non CP_1 CP_3 sarebbero stati in grado di estinguere tali obbligazioni, cui avevano sopperito i genitori, che invece godevano di ingenti somme di denaro. Era infatti emerso che il germano svolgeva l'attività di CP_3 odontoiatra e che la sorella era titolare di una nota ed avviatissima attività di pasticceria, tali CP_1 da far presumere una adeguata capacità reddituale per entrambi che consentiva loro di far fronte autonomamente e con risorse proprie ai debiti garantiti dai genitori, senza alcun onere economico per loro anche per l'assenza di un principio di prova dell'estinzione del mutuo con denaro dei de cuius anziché con quello dei convenuti.
Il giudice di prime cure escludeva anche tali importi dalla massa ereditaria.
3.3. Il Tribunale escludeva anche dalla massa ereditaria, quali donazioni, le somme di cui ai libretti postali e ai buoni fruttiferi postali, intestati ai genitori o cointestati tra i genitori e fratelli, rilevando che, sulla base della documentazione contabile acquisita, tutti i libretti erano stati estinti in epoca precedente alla morte e al momento del decesso vi erano solo tre libretti postali, uno cointestato ai coniugi, uno
5 cointestato a e alla nipote figlia di e uno cointestato a Persona_1 CP_5 NTroparte_1
e alle figlie e Il giudice di prime cure evidenziava altresì che Persona_1 CP_2 CP_1 difettava la prova sia del fatto che i prelievi erano stati effettuati dalle figlie e/o dalla nipote di Per_1
sia, soprattutto, del fatto che il denaro prelevato fosse stato trattenuto da queste ultime, e non
[...] destinato ad esigenze die genitori, integrando così l' importo trattenuto donazione della madre o sottrazione diretta. Evidenziava invero il Collegio che i coniugi erano già da molti anni in Persona_3 pensione ed, essendo gli stessi stati assistiti da una badante, era altamente probabile che il denaro prelevato fosse stato impiegato effettivamente per far fronte alle esigenze di vita dei coniugi.
Tutte le somme di denaro prelevate dai libretti postali erano escluse dalla massa.
3.3.1 Quanto ai buoni fruttiferi, secondo l'attore presuntivamente intestati alla madre e ai fratelli e dei cui importi questi ultimi si erano appropriati, il Tribunale evidenziava che dalla documentazione in atti era emerso che tutti i buoni recavano la firma sul retro per il rimborso, al momento dell'estinzione, di Per_1
cointestataria dei medesimi. Peraltro, era emersa la presenza solo di 5 buoni fruttiferi cointestati
[...] tra e e di 17 buoni cointestati tra e l'attore. Ebbene, il giudicante Persona_1 CP_2 Persona_1 riteneva che ove la presunzione proposta dall'attore fosse stata applicata, avrebbe dovuto essere l'attore stesso a conferire alla massa i valori dei buoni a lui cointestati, essendo quello avente maggior quota.
Pertanto, poiché non era possibile stabilire quale dei cointestatari avesse versato le somme necessarie per NT l'acquisto dei né quale di essi avesse goduto delle somme ricavate dal loro rimborso, mentre, al contrario, era provato che tutti i rimborsi erano stati ottenuti da i saldi dei libretti postali e Persona_1
NT gli importi dei già estinti venivano esclusi dalla massa ereditaria, mentre quelli non ancora rimborsati intestati alla defunta entravano nel compendio ereditario.
Erano ricompresi nella massa, pertanto, solo i BPF vigenti al momento del decesso per € 20.751,46.
3.4. In conclusione, e sulla base di tali argomenti, il Tribunale considerava utilizzabile, fra le ipotesi formulate dal CTU, solo quella che aveva ricostruito la massa ereditaria, escludendo i buoni postali rimborsati e i libretti postali, ad eccezione di quelli vigenti, escludendo altresì che la vendita alla Parte_2 fosse simulata;
sulla base di tali risultanze, emergeva che non vi era stata alcuna lesione della quota di legittima spettante all'attore.
Conseguiva il rigetto della domanda principale di reintegra della quota, e correlativamente anche della domanda con la quale aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di una indennità da CP_1 occupazione esclusiva degli immobili donati, a soddisfazione della propria quota di legittima.
Il giudice di prime cure riteneva, invece, irrilevante la domanda, formulata dai convenuti, di imputare alla massa ereditaria anche l'azienda di famiglia donata dai coniugi all'attore, pur Persona_7 condividendone le osservazioni;
da ultimo, il giudice di prime cure evidenziava che la domanda di ripartizione del ricavato dei libretti postali, rassegnata da parte convenuta solo nella comparsa conclusionale, oltre ad essere nuova era del tutto tardiva e, pertanto, non si pronunciava su di essa.
6 Le spese di lite, nonché quelle di CTU, erano definite secondo soccombenza.
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4. Con atto di citazione notificato il 23.11.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, deducendo << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 555, 556, 564, 747, 750, 751,
769, 1414 e 2967 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 115, 116 e 210 c.p.c.>> : con riferimento a ciascuno dei primi quattro motivi di gravame, e segnatamente:
a) l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della simulazione relativa all'atto di compravendita per Notar del Per_2
04.12.1990, con il quale i de cuius e avevano trasferito a Persona_1 Parte_3 Parte_2
all'epoca fidanzata del sig. , il fabbricato sito in Lequile (LE) alla Via
[...] NTroparte_3
Capograsso, sulla scorta della circostanza che la non fosse parente dei de cuius, della Parte_2 mancata prova dell'avvenuto incasso del prezzo concordato e dell'assenza di prova del fatto che il prezzo fosse vile rispetto all'immobile oggetto di causa, sebbene gli indici rivelatori della simulazione fossero gravi, precisi e concordanti. Ebbene, l'appellante rappresenta che la dichiarata assenza di parentela, all'epoca dei fatti, in capo alla , non può far venir meno la Parte_2 presunzione di simulazione dell'atto in oggetto, essendo quest'ultima divenuta, poco tempo dopo, moglie del germano . Inoltre, considerato che l'immobile donato non presentava un CP_3 accesso autonomo, potendosi accedere solo dall'immobile attiguo di proprietà di , CP_3 risulterebbe ancor di più evidente che il fine dell'atto in esame era quello di sottrarre il bene alla massa ereditaria, eludendo eventuali lesioni della quota di legittima. L'appellante evidenzia altresì che non spettava all'attore – come erroneamente assume il Tribunale - la prova del mancato incasso del prezzo, poiché, in virtù di quanto chiarito dalla Suprema Corte, tale onere ricade unicamente in capo alle parti contraenti del contratto di compravendita in questione. Da ultimo, il deducente rileva che sarebbe stata offerta la prova del prezzo vile indicato nel rogito, considerato che la somma di £ 8.200.000 indicata come prezzo equivarrebbe, all'epoca, all'importo di € 4.234,95 e che il valore stimato dal CTU è pari ad € 35.055,00 alla data del 2007; inoltre, se si rivaluta la somma di € 4.234,95 dal 1990, anno dell'atto notarile ad oggi, la somma per come rivalutata sarebbe pari a € 9.232,00. Alla luce di tanto, tale bene immobile deve essere incluso nella massa ereditaria;
b) l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha escluso dalla massa ereditaria le garanzie prestate dai de cuius in favore dei figli per i mutui concessi ai medesimi dagli istituiti di credito, siccome simulanti donazioni, riconoscendo in capo ai germani e una piena capacità economica di fronteggiare i debiti contratti, sulla sola CP_1 CP_3 considerazione delle attività lavorative svolte dai due appellati. Ebbene, a dire del deducente, il germano riuscì ad avviare la propria attività proprio grazie all'immobile donato nel CP_3
7 1983 e al mutuo contratto quando aveva 26 anni, mentre l'attività della sorella ha CP_1 incontrato una serie di traversie, incompatibili con la possibilità che potesse rimborsare, con le sue sole capacità, cifre vicine al miliardo di lire con rate di mutuo semestrali da circa 82 milioni.
L'appellante lamenta di non aver potuto provare documentalmente quanto esposto, essendo il patrimonio solo formalmente nella disponibilità genitori, ma di fatto ogni cosa decisa e gestita da ragion per cui aveva avanzato istanza ex art. 210 c.p.c., erroneamente rigettata NTroparte_1 dal giudice di prime cure, sulla scorta della risposta delle banche, le quali avevano dichiarato di non poter produrre la documentazione richiesta in quanto ultradecennale. Per tale ragione,
l'odierno deducente rinnova tale istanza dinanzi alla Corte d'Appello, affinché venga ordinato sia agli appellati sia agli istituti di credito di produrre tutta la documentazione relativa ai mutui oggetto di causa;
c) l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime NTr cure ha escluso i saldi dei libretti postali e gli importi dei già estinti dalla massa NT ereditaria, includendo invece solo i non ancora rimborsati, intestati a Persona_1 affermando che non sarebbe stata fornita prova del fatto che i prelievi effettuati fossero stati trattenuti dalle figlie di a titolo di donazione di denaro in loro favore. Ebbene, a dire Persona_1 del deducente, in primo grado sarebbe emerso che i libretti postali erano alimentati solo dai de cuius, poiché gli appellati non avevano provato di aver versato denaro proprio nei libretti, circostanza da escludere comunque, anche considerate tutte le loro difficoltà economiche. In aggiunta, non essendo stato possibile stabilire chi avesse chiuso i libretti e non costituendo la cointestazione di essi una donazione, le somme rinvenute nei libretti continuerebbero ad appartenere alla de cuius e, pertanto, esse dovevano essere divise in pari quota. L'appellante rappresenta altresì che nel corso del giudizio di primo grado, pur dovendosi scontrare con il rifiuto della di fornire ogni e qualunque informazione/documentazione, ha comunque CP_4 provato la lesione di legittima tramite la CTU, le prove testimoniali, il comportamento assunto dai convenuti in sede di interrogatorio, la mancanza di reddito da parte di tutti i germani che non potevano permettersi di realizzare un immobile ciascuno e, per quanto riguarda il germano
, anche l'allestimento dello studio dentistico, oltre ad una serie di presunzioni CP_3 analiticamente richiamate nel motivo di appello qui scrutinato. Tali presunzioni proverebbero non solo l'incasso da parte degli appellati di tutte le somme di denaro appartenenti ai de cuius, ma anche che gli incassi furono il frutto di condizionamento dei genitori che portarono questi ultimi ad escludere il sig. dalla famiglia. Alla luce di tanto, la sentenza impugnata andrà Parte_1 riformata, includendo tutte le somme versate e prelevate dai libretti postali, nonché gli importi dei buoni fruttiferi, vigenti e no;
8 d) l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale, basandosi su una presunta inesistente lesione di legittima, ha conseguentemente escluso il diritto del medesimo ad ottenere l'indennità da occupazione esclusiva degli immobili abitati in via esclusiva dagli appellati, e quantificata dal CTU in complessivi € 12.949,18;
e) Sulla condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU: con l'ultimo motivo di gravame,
l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, anche nella parte relativa alla condanna del medesimo al pagamento delle spese e competenze di lite di primo grado, pari a oltre €
50.000,00, inclusi accessori di legge e di tariffa (l'importo liquidato ammonta ad € 42.668,30) nonché di CTU, che dovranno, invece, essere poste a carico degli appellati per entrambi i gradi di giudizio. In subordine, chiede quantomeno una compensazione delle spese, che, secondo giurisprudenza citata, può essere stabilita anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, ove ricorrano adeguate ragioni che giustifichino tale soluzione.
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5. Ritualmente costituiti, e NTroparte_1 NTroparte_2 NTroparte_3 [...]
chiedono il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza appellata. Parte_2
In subordine, in via incidentale e solo condizionata ad un'eventuale (e denegata ) riforma dell'impugnata sentenza, gli appellati formulano anche appello incidentale per le seguenti ragioni:
a) Violazione art. 1226 c.c.: gli appellanti in via incidentale deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che i medesimi non avevano prodotto elementi utili a quantificare il valore dell'avviamento della azienda, donato all'attore, evidenziando che gli elementi rilevati dal giudice, le prove acquisite, le affermazioni di controparte, nonché la circostanza che l'azienda sia ancora attiva consentono di giungere ad un giudizio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. Sulla base di ciò il valore dell'avviamento era stato quantificato in €
15.000,00, già rivalutati alla data di apertura della successione, sulla base di un giro di affari lordo presunto e non contestabile;
b) Il valore locativo: gli appellanti in via incidentale sostengono che, nella quota ricevuta dall'attore, debba essere considerato anche il valore locativo dell'immobile detenuto dal medesimo dal 1982 al 2007, quando i genitori erano ancora in vita e stimato dal CTU in complessivi €.33.377,19, sul quale il Tribunale non si sarebbe mai pronunciato;
c) I BFP vigenti: gli appellanti in via incidentale deducono l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha incluso nella massa ereditaria, quali BFP vigenti l'importo di €
20.751,46, sebbene dalla documentazione in atti emerga che gli unici titoli di cui vi è prova certa dell'attuale vigenza sono n. 5 buoni emessi nel 2000, n.70033-70034-701104-701150-701175, per un valore complessivo di €.1.700,00. Evidenziano altresì che laddove si voglia includere tali beni nella massa ereditaria, trattandosi di beni dei quali i de cuius non hanno disposto, l'importo
9 andrebbe comunque ripartito tra i quattro fratelli e, di conseguenza, andrebbe aumentata anche la quota da attribuire all'appellante, con la somma complessiva di €.79.047,86 anziché €.73.860,00
(€.73.860,00 + 5.187,86), sicché anche sotto tale profilo non sussisterebbe alcuna lesione di legittima.
->>
6. Alla udienza del 02.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 20.05.2025 la causa , stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
->>>
7. L'appello principale è fondato nei limiti in prosieguo precisati.
7.1. Privo di pregio è invero il primo motivo di gravame, che si appunta avverso il rigetto della domanda di simulazione dell'atto di vendita del 4.12.1990 per notar in favore di . Per_2 Parte_2
Va detto che in materia di simulazione del contratto, per principio generale la simulazione può essere provata senza limiti (dunque anche per testimoni e per presunzioni) se ad agire siano i creditori o i terzi, mentre le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell'atto dalle stesse concluso soltanto mediante la produzione della contro dichiarazione attestante la simulazione assoluta o la simulazione relativa. Nella specifica ipotesi di una simulazione di compravendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l'erede legittimario può ritenersi terzo, rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo se contestualmente all'azione di simulazione proponga – come nella specie - anche una domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di erede legittimario. La prova della simulazione quindi può fondarsi su elementi presuntivi. Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'articolo 1417 del Cc, ivi compresa la prova per presunzioni. ( Cassazione civile sez. II,
04/07/2024, n.18347 ) In tal caso, il giudice del merito dovrà valutare gli elementi presuntivi nella loro globalità e convergenza;
tuttavia, occorrono presunzioni gravi precise e concordanti del fatto che la vendita simuli una donazione.
10 Nella specie il quadro probatorio acquisito, fondato unicamente su dati presuntivi, non si presenta univoco, difettando la gravità e la concordanza delle presunzioni e come tale non può portare all'accoglimento della domanda.
E tanto per due principali considerazioni.
In primo luogo, va osservato che è l'acquirente, e non il terzo creditore che agisce, che ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo ( vedi Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18347); tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa all'avvenuto versamento del prezzo, contenuta nel rogito notarile, in quanto il rogito notarile, se pure dà atto della dazione del pagamento del prezzo a mezzo assegno, non è dotato di fede privilegiata su detta circostanza, rappresentando l'assegno citato nel rogito solo un principio di prova scritta del pagamento, che necessita di essere confortato dalla prova dell'avvenuto incasso dell'assegno. Tuttavia, nella specie l'appellante non ha mai negato che l'assegno sia stato incassato, sicché la circostanza dell'avvenuto incasso dell'assegno da parte di venditori può ritenersi non contestata ex art. 115 cpc e dunque provata, incidendo negativamente sul quadro probatorio presuntivo a sostegno della simulazione.
In secondo luogo, l'acquirente è indicata come “impiegata” ed aveva dunque una capacità reddituale che le consentiva di far fronte alla spesa necessaria per l'acquisto dell'immobile, sostenendo l'esborso di una somma ( £.8.200.000) assai modesta, e compatibile con detto livello reddituale, considerato che detta somma corrisponderebbe ad oggi a circa € 9000 e che peraltro non è mai stata in contestazione la capacità reddituale della , sicchè anche tale dato scardina gli elementi di valutazione presuntivi che Parte_2
l'appellante pone a base della simulazione.
A tanto aggiungasi come la posizione di “fidanzata” appare, invece, un dato neutro a livello indiziario, posto che, se era probabile, come poi è stato, che la stessa contraesse matrimonio con , CP_3 parimenti probabile era ex ante anche una rottura del fidanzamento e/o una successiva separazione fra i coniugi, sicché non può inferirsi dall'essere fidanzata, poi divenuta moglie, la prova di un accordo simulatorio;
semmai la circostanza spiega soltanto le ragioni dell'acquisto di un bene poco appetibile, perché privo di accesso autonomo.
Sul piano logico appare invece dirimente per escludere la simulazione la considerazione del Tribunale, secondo cui risulta incongruo ed incoerente, e non giustificabile logicamente, l'aver deciso di realizzare una vendita simulante donazione di un immobile, quando i coniugi avevano già proceduto Persona_3 ad effettuare donazioni dirette ai figli dei loro beni, anche di ben maggiore valore e significativa consistenza, anche in ragione del fatto che il deposito oggetto di vendita era bene di scarso valore e scarsamente appetibile sul mercato per il suo essere intercluso. Tale considerazione scardina sul piano logico la univocità del quadro indiziario definito dall'appellante, superando anche il rilievo inerente il valore del bene, che il c.t.u. indica in € 35.055, ma riferito ai valori immobiliari del 2007. In effetti, al di là di detta valutazione, nessun dato è invece fornito per dimostrare che la vendita sia avvenuta all'epoca
11 ad prezzo molto inferiore di quello, corrispondente al valore effettivo del bene, considerato che evidentemente il prezzo della vendita, per il fatto che l'acquirente era la fidanzata del figlio, sarà stato contenuto e scevro da intenti speculativi, ma comunque, anche alla luce delle foto dell'immobile allegate alla c.t.u. e raffiguranti lo stato attuale del bene ( vedi All B - foto 12/15), appare congruo se rapportato al 1990, alle dimensioni ed alle caratteristiche del bene, una rimessa di 57 mq, per come riferite dal c.t.u. alle pag. 14 e ss.
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8. Infondato è il motivo di censura che attinge la sentenza in relazione alla garanzia per i mutui contratti da e prestata dai genitori. NTroparte_3 NTroparte_1
La tesi secondo cui i genitori non si siano limitati a prestare garanzia immobiliare, ma abbiano corrisposto anche le rate di mutui contratti dai figli, basandosi solo su mere illazioni, non ha trovato alcun riscontro probatorio, né potrebbe trovarlo, ove pure fosse prodotta la documentazione bancaria relativa a tali contratti, che l'appellante torna a richiedere, atteso che dalla documentazione inerente il movimento del conto di appoggio del mutuo non è riportato nulla che possa dimostrare se il pagamento della rata sia avvenuto con denaro proveniente da soggetto diverso dal debitore.
Irrilevante appare, sul piano probatorio, la deduzione di parte appellata, secondo cui all'epoca in cui i mutui in scrutinio sono stati contratti i genitori erano ancora titolari di usufrutto sui beni dati in garanzia, posto che un eventuale coinvolgimento come usufruttuari in ogni caso non escluderebbe un contestuale coinvolgimento dei genitori anche nella estinzione del mutuo, facendosi carico delle rate di mutuo, in luogo dei figli. L'assunto alla base della pretesa è infatti che l'assunzione delle garanzie in scrutinio da parte di e nasconda una donazione indiretta del denaro, utilizzato per Parte_3 Persona_1 pagare le rate del mutuo da parte dei genitori.
Tale assunto però non è stato in alcun modo provato, necessitando di una prova convincente dei fatti supposti, e non bastando mere presunzioni, che, in ogni caso, delineano un quadro privo di quella univocità e gravità necessarie a ritenere provato quanto dedotto, soprattutto se si considerano anche altre circostanze.
8.1. Va, in primo luogo, considerato che i mutui sono stati contratti nel 1990, e cioè quando i coniugi e dismettendo ogni attività lavorativa avevano già ceduto (1982) al Parte_3 Persona_1 figlio l'attività di forno, che rappresentava la loro unica fonte di reddito. Tanto, incidendo sulla Pt_1 capacità economica dei genitori, necessaria per far fronte ad esborsi così consistenti ( relativi a: un mutuo di £. 68 milioni contratto da , b) un mutuo da £. 676 milioni contratto da con CP_3 CP_1 privilegio speciale, c) altro mutuo da £. 500 milioni pure contratto da ), rende evanescente CP_1
l'assunto di parte appellante;
aggiungasi poi che l' ipoteca concessa in favore di gravava solo CP_1 in parte sull'immobile in Lequile alla via Solano, ( gravando nel resto su immobili in San Cesario), di cui era stata donata a nel 1983 la nuda proprietà, e che aveva un valore, a fini di garanzia, CP_1
12 abbastanza esiguo, essendo stato stimato l'immobile sito in Lequile alla via Solano di valore pari ad €
57.000 circa al 2007 ( vedi pag. 25 c.t.u).
8.2.1. In secondo luogo, vi è prova, di contro, della capacità economica dei due debitori, che all'epoca già svolgevano attività lavorativa;
, infatti, aveva intrapreso l'attività di odontoiatra, essendo quindi CP_3 titolare di reddito compatibile con il pagamento delle rate di mutuo da 68.000.000 di lire. L'assunto secondo cui , stante l'età ( 26 anni), non poteva far fronte alle spese del mutuo, è apodittico CP_3 ed indimostrato, non potendo escludersi da un lato un piccolo aiuto, ma solo nella fase iniziale ed anche eventualmente a titolo di prestito parziale delle somme, da parte dei genitori, per il pagamento di alcune rate, dall'altro non potendo escludersi un aiuto economico anche da parte di altri soggetti ( moglie e/o suoceri), diversi dai genitori, o che il reddito derivante dalla attività lavorativa, se pure ancora in fase iniziale, non fosse sufficiente al pagamento delle rate del mutuo, di importo incompatibile con tale ricostruzione.
8.2.2. Quanto a all'epoca ( 1990) era già titolare di un avviata e nota attività di pasticceria, CP_1 insieme al marito, che le consentiva di far fronte a detti impegni , se pure economicamente onerosi, a fronte di guadagni provenienti dalla attività evidentemente consistenti. Le deduzioni connesse alle vicende societarie e imprenditoriali della sorella, sui mutamenti della compagine sociale e sulla intestazione della ragione sociale della azienda, non sono né pertinenti né sintomatiche di una mancanza di risorse economiche adeguate a far fronte agli impegni economici assunti, visto che alcuna situazione di difficoltà economica è provata. Peraltro, l'assunto secondo cui sia stato versato del denaro dei genitori per il pagamento delle rate di mutuo di necessità di una prova solida, non meramente indiziaria, CP_1 che non è stata raggiunta. Né può trarsi elemento di prova del tenore delle dichiarazioni rese sul punto dalle parti in sede di interrogatorio, perché a sé favorevoli. Tanto non esclude – secondo un criterio che si rifà ai valori di solidarietà familiare – che i genitori possano aver aiutato in parte ed all'inizio i figli, nel pagamento delle rate, fornendo le somme necessarie, anche a titolo di prestito, ma la misura di detti importi e il titolo di dette eventuali dazioni di denaro non vi è nessuna prova.
8.3. Né la prova necessaria all'accoglimento della domanda può essere raggiunta attraverso il ricorso alla previsione dell'art. 210 c.p.c.; il Tribunale aveva già autorizzato l' ad acquisire presso le banche CP_1 tutta la documentazione bancaria analiticamente indicata dall'attore sub A) B) C) e D) delle note istruttorie;
l'attività istruttoria non ha avuto esito perché la documentazione era risalente ad oltre un decennio, sicché non era più conservata dalla banca. Dal combinato disposto degli artt. 2220 c.c. e 119
T.U.B. emerge che il diritto del cliente-correntista di ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni bancarie va circoscritto al limite temporale di 10 anni, per cui il correntista, qualora richieda copia di documenti attinenti a tali operazioni, incontra tale limite temporale tassativo, coerente coi principi di solidarietà e leale collaborazione che impongono di evitare di esigere dalla banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso oltre il decennio ( Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n.35039).
13 L'istanza quindi rinnovata dinanzi alla Corte d'Appello, affinché venga ordinato sia agli appellati sia agli istituti di credito di produrre tutta la documentazione relativa ai mutui oggetto di causa non pare ammissibile;
posto che l'attore nella sua qualità di erede del correntista avrebbe potuto ottenere autonomamente mediante richiesta stragiudiziale all'intermediario ai sensi dell'art. 119 T.U.B.; in ogni caso, tale richiesta, indipendentemente dal fatto che le banche possano e meno produrre la documentazione richiesta in quanto ultradecennale, non merita accoglimento anche perché appare meramente esplorativa, in difetto di deduzione di fatti puntuali da accertare, vuoi perché tale acquisizione sarebbe comunque, come già detto, del tutto irrilevante, atteso che dagli estratti bancari non emerge la provenienza delle somme versate e, comunque, se pure dovesse emergere che alcuna delle rate del mutuo in scrutinio siano state pagate dai genitori, non è dedotto e provato se ciò sia avvenuto per spirito di liberalità ovvero ad altro titolo. Poiché con la donazione indiretta le parti realizzano l'intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, nel caso in cui il garante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato a pagare all'Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, occorre provare non solo il pagamento, ma anche lo scopo di liberalità affinché la garanzia in esame integri donazione;
tuttavia la deduzione di uno spirito di liberalità nell'agire in favore del beneficiato non è stata neppure dedotta, pertanto irrilevante appare accertare se il pagamento sia effettivamente avvenuto.
La censura va pertanto disattesa.
->>> NT
9. Quanto alla questione inerente le somme rinvenienti dai libretti postali e dai la soluzione adottata dal Tribunale è corretta.
9.1. Il primo giudice esclude dette somme dalla massa ereditaria per non esserci prova del fatto che i prelievi effettuati fossero stati trattenuti dalle figlie di a titolo di donazione di denaro in loro Persona_1 favore. Tale conclusione è corroborata dalla c.t.u. dell'ing. che sul punto afferma come dalla Per_8 documentazione prodotta dalla difesa dell'attore oggi appellante ed acquisita agli atti tutti i rapporti di
C/c postale - in particolare n. 3 libretti - sarebbero stati estinti ben prima del decesso dei sigg. CP_1
( per lo più nel 2001 e nel 2006, ad eccezione di 1 libretto che alla data del 2019 presentava un Per_1 saldo di circa 6 € ) ma comunque << non è possibile stabilire a favore di chi sono stati eseguiti i singoli movimenti negativi sui libretti, emergendo una situazione di incertezza>> ( pag. 35 relaz.). Il c.t.u. ha anche chiarito in modo puntuale tale aspetto della controversia rispondendo in modo puntuale alle osservazioni del c.t di parte dell'appellante, che pure ha ammesso la sussistenza di una situazione di incertezza che impedisce ogni diversa soluzione ( pag. 4 riposta alle osservazioni).
A fronte di tanto, le doglianze sul punto non aggiungono alcun dato di valutazione utile a rivedere tale soluzione, apparendo assolutamente generiche. A dire del deducente, in primo grado sarebbe emerso che i libretti postali erano alimentati solo dai de cuius, poiché gli appellati non avevano provato di aver versato
14 denaro proprio nei libretti, anche considerate tutte le loro difficoltà economiche. Ma tutto ciò non trova riscontro a fonte della documentazione in atti e della lettura data dal c.t.u. di quanto prodotto.
9.2. Quanto ai BPF, il c.t.u. esaminando i documenti prodotti dalla difesa di in particolare Parte_1
l'elenco dei BPF intestati o cointestati a rileva che detti BPF sono tutti ancora vigenti, sicché Persona_1 il valore degli stessi per € 20.751,46 è ricompreso nella massa.
Gli altri BPF pure provati in atti se pure << la intestazione dei vari BPF rimborsare è illeggibile o dubbia>> comunque sono << stati tutti rimborsati a > perché tanto emerge dalle ricevute Persona_1 di rimborso.
La destinazione delle somme dopo il rimborso è dato rimasto indimostrato. Né alcun elemento utile è neppure dedotto a tale fine dall'appellante, se non adducendo difficoltà economiche dei fratelli che NT neppure hanno trovato riscontro. Peraltro non può escludersi che le somme sia dei che dei libretti postali estinti, come già ritenuto dal Tribunale, possano essere state impiegate effettivamente per far fronte alle esigenze di vita dei coniugi considerando che dal 1982 gli stessi non svolgevano Persona_3 alcuna attività lavorativa ed erano già da molti anni in pensione, ed erano anche stati assistiti da una badante, sicché è altamente probabile che il denaro prelevato sia stato destinato dalle figlie a tale utilizzo e non invece trattenuto a titolo di donazione.
La doglianza in scrutinio, che difetta di una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, è generica , reiterando l'appellante gli assunti svolti in primo grado, senza esprimere specifiche critiche alla sentenza impugnata, non formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nella esposizione di una parte argomentativa, da giustappore all'iter motivazionale, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice ( giacché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, sollevando specifiche contestazioni, sorrette da una motivazione astrattamente idonea a sovvertirla). Ed in ogni caso il gravame non coglie nel segno e non intacca il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado che, ricostruita la massa ereditaria in modo assolutamente condivisibile , ritiene insussistente, alla luce degli esiti della c.t.u., una lesione di legittima a danno dell'appellante.
La sentenza va dunque confermata anche sul punto, con rigetto dei motivi di appello in esame.
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10. Al rigetto degli scrutinati motivi di gravame, che investono la definizione della massa ereditaria al fine di valutare una eventuale lesione della quota di legittima ai danni dell'appellante, consegue l'assorbimento della censura inerente la mancata liquidazione della indennità di occupazione esclusiva degli immobili, avendo la sentenza appellata escluso il diritto ottenere detta indennità proprio per la
15 insussistenza di una lesione di legittima, che possa far confluire nella massa alcuni dei beni immobili occupati in via esclusiva da altri coeredi cui furono donati sin dal 1983 .
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11. Conseguentemente, l'esito del gravame comporta anche l'assorbimento dell'appello incidentale proposto in via condizionata ad una eventuale riforma della sentenza di primo grado sulla domanda di reintegra della legittima.
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12. Fondato è invece, per quanto di ragione, il motivo con cui si censura il regime delle spese di lite definite, unitamente alle spese di c.t.u., sulla base dei criteri di causalità e soccombenza.
In generale le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa – effetto. Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza dell'appellante, attore in primo grado, avendo il Tribunale disatteso la sua domanda e la Corte confermato sul punto la decisione di primo grado. Tanto vale anche per le spese di c.t.u. che sono spese di lite e seguono la medesima regolamentazione. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, infatti, rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.
(Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, n.26849).
La regola generale posta dall'art. 91 c.p.c. contempla, tuttavia, talune eccezioni. In caso di totale soccombenza, invero, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 92 c.p.c. (novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza), dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 è possibile compensare tra le parti, parzialmente o per intero, le spese del giudizio qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni.
Ritiene la Corte che, nella fattispecie, la obiettiva difficoltà di ricostruire il patrimonio ereditario, stante la pluralità e la dispersione dei cespiti, anche con riferimento alla condotta delle banche, che non ha consentito di acquisire tutta documentazione necessaria, perché risalente ad oltre 10 anni prima della richiesta, in uno con difficoltà obiettive di acquisizione probatoria, connesse all'ambito familiare dei rapporti coinvolti, possa integrare le gravi ed eccezionali ragioni che consente, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., una compensazione parziale delle spese di lite del primo grado fra le parti, ivi incluse le spese della c.t.u. Le spese del giudizio di primo grado vanno pertanto compensate per metà e - ferma la misura degli importi già liquidata in primo grado, sia per spese che per compensi del c.t.u., in quanto non oggetto di specifica censura - vanno poste nel resto a carico dell'odierno appellante quale parte soccombente.
Il motivo va accolto con conseguente riforma della sentenza appellata sul punto.
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13. Il parziale accoglimento dell'appello e le evidenziate ragioni di compensazione delle spese di primo grado inducono il Collegio a compensare interamente tra parti le spese del presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di Parte_1 citazione notificato il 23.11.2023, nei confronti di NTroparte_1 NTroparte_2 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2842/2023, CP_3 Parte_2 pubblicata in data 24.10.2023, così provvede:
a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, compensa fra le parti le spese del primo grado di giudizio, condannando al Parte_1 pagamento in favore di e NTroparte_1 NTroparte_2 NTroparte_3
della restante metà come già liquidata;
Parte_2
b) Pone definitivamente a carico di il 50% dell'importo per spese di c.t.u. come già Parte_1 liquidate, restando il residuo 50 % a carico di NTroparte_1 NTroparte_2
e in solido fra loro;
NTroparte_3 Parte_2
c) Conferma nel resto;
d) Compensa interamente fra le parti le spese di lite di questo grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 981 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Lucio G. Parte_1 C.F._1
Longo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via
Imbriani, n. 24
appellante
e
(C.F. ), NTroparte_1 C.F._2 NTroparte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._3 NTroparte_3 C.F._4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_2 C.F._5 dall'Avv. Angelo Galante, mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Lecce,
Via dei Palumbo, n. 55
appellati e appellanti in via incidentale
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2842/2023, pubblicata in data 24.10.2023, il Tribunale di Lecce rigettava tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 NTroparte_1 NTroparte_2
e . NTroparte_3 Parte_2
Ed invero.
1.1.Con atto di citazione del 30.06.2017, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Lecce, i propri germani , nonché NTroparte_1 NTroparte_2 NTroparte_3
, moglie del germano , lamentando una lesione della sua quota Parte_2 CP_3 legittima relativa alla eredità dei genitori, e deceduti rispettivamente il Parte_3 Persona_1
28.6.2007 ed il 21.7.2007.
1.2. Esponeva che:
- in data 08.10.2007, era stato pubblicato testamento pubblico per Notar del 17.01.1991, con Per_2 il quale il defunto padre aveva nominato usufruttuaria generale di tutti i propri Parte_3 beni, mobili e immobili, la moglie mentre aveva assegnato all'attore la proprietà del Persona_1
50%, della casa sita in Lequile alla Via Capograsso, n. 14 costituita da “due stanze, bagno, cucina, piccolo ortale e un locale adibito a forno, con cortile antistante” e con annesso deposito;
- che il restante 50% della proprietà della medesima abitazione gli era stata donata dalla madre Per_1 con testamento pubblico per Notar del 17.01.1991, pubblicato pure il 08.10.2007, e
[...] Per_2 che l'eredità era stata accettata dal medesimo con beneficio di inventario;
- che nel corso della vita i coniugi avevano effettuato una serie di donazioni in favore Persona_3 degli altri fratelli, di seguito elencate: a) con atto per Notar del 05.05.1983, rep. 6571, Per_4 donazione alla figlia dei seguenti cespiti: 1) casa in Lequile alla Via NTroparte_2
Solferino, 44 in Catasto al fl. 6 part. 81 sub 2 per un valore € 71.825,00; 2) suolo edificatorio in
Lequile (LE) mq 342 in Catasto fl. 6 part. 1531 (ex 49/B9); per un valore € 95.760,00; b) con il medesimo atto per Notar del 05.05.1983, rep. 6571, donazione alla figlia dei Per_4 NTroparte_1 seguenti cespiti: 1) casa in Lequile (LE) alla Via Solano Libelli in Catasto fl. 9 part. 272 sub. 2 per un
2 valore di € 78.330,00; 2) suolo edificatorio in Lequile (LE) mq 366 in Catasto fl. 6 part. 1508 (ex part. 1532) per un valore di € 102.480,00; c) con atto per Notar del 05.05.1983, rep. 6572 donazione Per_4 al figlio dei seguenti cespiti: 1) fabbricato in Lequile (LE) alla Via Capograsso in NTroparte_3
Catasto fl. 6 part. 57 sub 1 per un valore di € 112.750,00; 2) suolo edificatorio in Lequile (LE) mq
362 in Catasto fl. 6 part. 49 (ex 49/a) per un valore di € 101.360,00;
- che, con atto per Notar del 21.11.1990, i genitori avevano prestato le seguenti garanzie: a) per Per_5 un mutuo di Lire 68.000.00 (€ 35.119,07) concesso dalla al sig. , CP_4 NTroparte_3 veniva concessa ipoteca sul terreno sito in Lequile in catasto fl. 6 part. 49 (ex 49/a); b) per un mutuo concesso alla germana di Lire 676.000.000 (€ 349.124,86), da estinguersi in sei anni, NTroparte_1 si dava luogo ad un privilegio speciale a favore del Banco di Napoli di Lire 1.280.000.000 (€
661.064,83) e contro , e gravante su impianti e Parte_3 Persona_1 NTroparte_1 macchinari siti in Lequile alla Via Solano (e non rinvenuti in sede di inventario), nonché un'ipoteca sui seguenti beni immobili: fabbricato in San Cesario Piazza Garibaldi, fl. 9 part. 20/3 pt, part. 21/1 pt, part. 21/3, part. 21/4, part. 21/5 di proprietà di nonché su fabbricato in Lequile NTroparte_1 fg. 9 part. 27272 di proprietà di e con usufrutto a favore di per un mutuo Parte_3 Persona_1 di Lire 500.000.000 (€ 258.228,45) da estinguersi in dieci anni concesso a favore della germana
[...] veniva accesa ipoteca per Lire 1.500.000.000 (€ 774.685,35) sui seguenti beni immobili: CP_1 fabbricato in San Cesario alla Piazza Garibaldi fg. 9 part. 20/3, part. 2171, part. 2172, part. 2173, part. 2174 e part. 21/5 di proprietà di e su fabbricato sito in Lequile alla Via Solano fg. NTroparte_1
9 part. 272/2;
- che i coniugi erano anche titolari di libretti di deposito e di buoni fruttiferi postali, Persona_3 alcuni anche cointestati con gli altri figli, i cui importi erano stati da questi ultimi acquisiti e trattenuti;
- che inoltre i coniugi con atto di vendita per Notar del 04.12.1990, avevano Persona_3 Per_2 trasferito a , all'epoca fidanzata ( e poi divenuta moglie ) di , la Parte_2 NTroparte_3 proprietà di un fabbricato sito in Lequile alla Via Capograsso, in Catasto fl. 6 part. 982 sub. 1 per un valore di £.8.200.000, simulando così un'altra donazione in favore del figlio o, NTroparte_3 comunque, in favore della stessa . Parte_2
1.3. Alla luce di quanto esposto, , quale legittimario, lamentava di avere diritto a 1/6 Parte_1 dell'asse ereditario immobiliare, che andava però ridefinito, tenendo conto di tali dati economici e patrimoniali, per un valore stimato in una perizia redatta dal Geom. nel dettaglio, l'attore Per_6 evidenziava che il patrimonio ereditario, per la parte relativa agli immobili, era stato stimato in €
663.065,00, sicché, la quota spettantegli era pari a € 110.510,84, nel mentre aveva percepito solo €
69.780,00, con riferimento all'immobile sito in Lequile (LE) alla Via Capograsso, n. 16 e annesso deposito sempre alla Via Capograsso, F. 6, p.lla 982, sub.
2. A tale importo era da aggiungersi 1/6 delle somme di denaro per un importo di almeno € 728.142,12 incassate dai germani e , CP_1 CP_2 CP_3
3 sempre per il tramite di donazioni e/o illegittimi prelievi e, dunque, al medesimo spettava l'ulteriore somma di € 121.357,02, in presenza di donazioni, ovvero di € 182.035,53, in presenza di illegittimi prelievi e, quindi, di atti nulli.
In aggiunta, in virtù dell'art. 561, c. 2, c.c., l'attore sosteneva di avere diritto, dal giorno della notificazione della domanda a quello dell'effettivo rilascio dei beni immobili goduti esclusivamente dai convenuti, ad ottenere da questi ultimi, ciascuno per il bene ricevuto in donazione, un'indennità di € 266,67 mensile pari a un sesto del valore locatizio degli stessi e, comunque, in misura non inferiore a € 1.600,00 mensili
(€ 400,00 per ciascun immobile), quale utilità prodotta dal bene.
L'attore concludeva chiedendo, pertanto, di accertarsi e dichiararsi la simulazione della vendita per Notar del 04.12.1990 effettuata in favore della sig.ra , nonché di accertare e Per_2 Parte_2 dichiarare il valore delle donazioni relative ai beni immobili per € 663.065,00, da aggiungere alle somme di denaro per € 728.142,12 per donazioni effettuate da parte dei de cuius in favore dei germani convenuti e, così, rideterminando la massa ereditaria, tenuto conto del relictum, del donatum, degli atti di disposizione nulli o simulati e della donazione dissimulata sotto forma di vendita, e delle altre donazioni delle somme di denaro, chiedeva, dunque, di calcolare sia il valore della quota disponibile che della quota di legittima, assegnando all'attore 1/6 dell'intero asse ereditario, nonché di ridurre, comunque, le donazioni sia di immobili che in denaro con ogni conseguenza di legge e dichiarare quindi il diritto del medesimo a conseguire la integrazione della quota di legittima a lui spettante;
infine, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento di un'indennità pari ad 1/6 del valore locativo degli immobili da quest'ultimi ricevuti nel quantum determinato nel corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
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2. Con comparsa di costituzione e risposta del 09.11.2017, si costituivano in giudizio NTroparte_1
e i quali disconoscevano tutte le CP_2 NTroparte_3 Parte_2 circostanze relative alle donazioni di denaro ed ai prelievi illegittimi ed evidenziavano che
[...] aveva estinto regolarmente il mutuo con proprie risorse, beneficiando della garanzia dei CP_1 genitori senza alcun onere economico in loro danno.
Evidenziavano altresì che l'atto di vendita del bene immobile alla sig. ra non era simulato, Parte_2 stante l'assenza di parentela di quest'ultima con i genitori e l'attestazione da parte del notaio dell'avvenuto pagamento del prezzo innanzi a sé.
Eccepivano l'inammissibilità dell'azione di riduzione per assenza di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e nel merito, rappresentavano che nella massa ereditaria doveva essere inclusa anche l'azienda di famiglia, della quale l'attore aveva beneficiato, quale donazione indiretta dal 1982, data in cui ne era subentrato di fatto, esercitandola negli stessi locali, con gli stessi beni e macchinari aziendali e con la stessa clientela dei genitori, ed intestandosene la licenza. Da ultimo, precisavano che le donazioni loro ricevute dai genitori erano state effettuate a titolo di legittima e per il supero da imputare
4 sulla disponibile e sempre con dispensa da collazione;
contestavano il valore attribuito nella perizia di parte ai beni immobili oggetto delle donazioni, evidenziando che gli stessi, fatiscenti al momento della donazione, erano stati integralmente ristrutturati dai donatari.
Alla luce di tanto, chiedevano il rigetto di tutte le domande attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite e del risarcimento ex art. 96 c.p.c.
3. La causa veniva istruita a mezzo di interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica.
Il Tribunale procedeva ad esaminare i singoli elementi indicati da parte attrice, costituenti la massa ereditaria, onde accertare se vi fosse stata o meno la lesione della quota di legittima, rilevando che le donazioni di immobili elencati nell'atto introduttivo non erano state oggetto di contestazione e che, pertanto, tali beni concorrevano certamente a formare la massa ereditaria.
3.1. Escludeva però che dovesse essere ricompreso nella casa l'immobile oggetto di vendita del
04.12.1990 effettuata in favore di;
perché la domanda volta all' accertamento Parte_2 della simulazione di detta vendita era da rigettare, evidenziando che quest'ultima all' epoca era solo la fidanzata del sig. e che, pertanto, non era parente di alcuna delle parti in causa. Il NTroparte_3
Collegio giudicante rilevava altresì che il notaio aveva attestato che il pagamento del prezzo era avvenuto in sua presenza, mentre l'attore non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuto incasso dell'assegno, né dell'assenza di congruità del prezzo pattuito, anche in considerazione del fatto che l'immobile non è dotato di un autonomo accesso. Da ultimo, rilevava il Tribunale che dal comportamento dei de cuius non era emersa alcuna forma di simulazione, avendo gli stessi in vita disposto del proprio patrimonio in modo chiaro e nel rispetto delle forme previste.
3.2. Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda con la quale l'attore aveva chiesto di imputare alla massa ereditaria, in quanto costituenti donazioni indirette, le garanzie prestate dai de cuius in favore Persona_3 dei figli e , non potendo condividere la presunzione secondo cui questi non CP_1 CP_3 sarebbero stati in grado di estinguere tali obbligazioni, cui avevano sopperito i genitori, che invece godevano di ingenti somme di denaro. Era infatti emerso che il germano svolgeva l'attività di CP_3 odontoiatra e che la sorella era titolare di una nota ed avviatissima attività di pasticceria, tali CP_1 da far presumere una adeguata capacità reddituale per entrambi che consentiva loro di far fronte autonomamente e con risorse proprie ai debiti garantiti dai genitori, senza alcun onere economico per loro anche per l'assenza di un principio di prova dell'estinzione del mutuo con denaro dei de cuius anziché con quello dei convenuti.
Il giudice di prime cure escludeva anche tali importi dalla massa ereditaria.
3.3. Il Tribunale escludeva anche dalla massa ereditaria, quali donazioni, le somme di cui ai libretti postali e ai buoni fruttiferi postali, intestati ai genitori o cointestati tra i genitori e fratelli, rilevando che, sulla base della documentazione contabile acquisita, tutti i libretti erano stati estinti in epoca precedente alla morte e al momento del decesso vi erano solo tre libretti postali, uno cointestato ai coniugi, uno
5 cointestato a e alla nipote figlia di e uno cointestato a Persona_1 CP_5 NTroparte_1
e alle figlie e Il giudice di prime cure evidenziava altresì che Persona_1 CP_2 CP_1 difettava la prova sia del fatto che i prelievi erano stati effettuati dalle figlie e/o dalla nipote di Per_1
sia, soprattutto, del fatto che il denaro prelevato fosse stato trattenuto da queste ultime, e non
[...] destinato ad esigenze die genitori, integrando così l' importo trattenuto donazione della madre o sottrazione diretta. Evidenziava invero il Collegio che i coniugi erano già da molti anni in Persona_3 pensione ed, essendo gli stessi stati assistiti da una badante, era altamente probabile che il denaro prelevato fosse stato impiegato effettivamente per far fronte alle esigenze di vita dei coniugi.
Tutte le somme di denaro prelevate dai libretti postali erano escluse dalla massa.
3.3.1 Quanto ai buoni fruttiferi, secondo l'attore presuntivamente intestati alla madre e ai fratelli e dei cui importi questi ultimi si erano appropriati, il Tribunale evidenziava che dalla documentazione in atti era emerso che tutti i buoni recavano la firma sul retro per il rimborso, al momento dell'estinzione, di Per_1
cointestataria dei medesimi. Peraltro, era emersa la presenza solo di 5 buoni fruttiferi cointestati
[...] tra e e di 17 buoni cointestati tra e l'attore. Ebbene, il giudicante Persona_1 CP_2 Persona_1 riteneva che ove la presunzione proposta dall'attore fosse stata applicata, avrebbe dovuto essere l'attore stesso a conferire alla massa i valori dei buoni a lui cointestati, essendo quello avente maggior quota.
Pertanto, poiché non era possibile stabilire quale dei cointestatari avesse versato le somme necessarie per NT l'acquisto dei né quale di essi avesse goduto delle somme ricavate dal loro rimborso, mentre, al contrario, era provato che tutti i rimborsi erano stati ottenuti da i saldi dei libretti postali e Persona_1
NT gli importi dei già estinti venivano esclusi dalla massa ereditaria, mentre quelli non ancora rimborsati intestati alla defunta entravano nel compendio ereditario.
Erano ricompresi nella massa, pertanto, solo i BPF vigenti al momento del decesso per € 20.751,46.
3.4. In conclusione, e sulla base di tali argomenti, il Tribunale considerava utilizzabile, fra le ipotesi formulate dal CTU, solo quella che aveva ricostruito la massa ereditaria, escludendo i buoni postali rimborsati e i libretti postali, ad eccezione di quelli vigenti, escludendo altresì che la vendita alla Parte_2 fosse simulata;
sulla base di tali risultanze, emergeva che non vi era stata alcuna lesione della quota di legittima spettante all'attore.
Conseguiva il rigetto della domanda principale di reintegra della quota, e correlativamente anche della domanda con la quale aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di una indennità da CP_1 occupazione esclusiva degli immobili donati, a soddisfazione della propria quota di legittima.
Il giudice di prime cure riteneva, invece, irrilevante la domanda, formulata dai convenuti, di imputare alla massa ereditaria anche l'azienda di famiglia donata dai coniugi all'attore, pur Persona_7 condividendone le osservazioni;
da ultimo, il giudice di prime cure evidenziava che la domanda di ripartizione del ricavato dei libretti postali, rassegnata da parte convenuta solo nella comparsa conclusionale, oltre ad essere nuova era del tutto tardiva e, pertanto, non si pronunciava su di essa.
6 Le spese di lite, nonché quelle di CTU, erano definite secondo soccombenza.
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4. Con atto di citazione notificato il 23.11.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, deducendo << violazione e/o falsa applicazione degli artt. 555, 556, 564, 747, 750, 751,
769, 1414 e 2967 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 115, 116 e 210 c.p.c.>> : con riferimento a ciascuno dei primi quattro motivi di gravame, e segnatamente:
a) l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della simulazione relativa all'atto di compravendita per Notar del Per_2
04.12.1990, con il quale i de cuius e avevano trasferito a Persona_1 Parte_3 Parte_2
all'epoca fidanzata del sig. , il fabbricato sito in Lequile (LE) alla Via
[...] NTroparte_3
Capograsso, sulla scorta della circostanza che la non fosse parente dei de cuius, della Parte_2 mancata prova dell'avvenuto incasso del prezzo concordato e dell'assenza di prova del fatto che il prezzo fosse vile rispetto all'immobile oggetto di causa, sebbene gli indici rivelatori della simulazione fossero gravi, precisi e concordanti. Ebbene, l'appellante rappresenta che la dichiarata assenza di parentela, all'epoca dei fatti, in capo alla , non può far venir meno la Parte_2 presunzione di simulazione dell'atto in oggetto, essendo quest'ultima divenuta, poco tempo dopo, moglie del germano . Inoltre, considerato che l'immobile donato non presentava un CP_3 accesso autonomo, potendosi accedere solo dall'immobile attiguo di proprietà di , CP_3 risulterebbe ancor di più evidente che il fine dell'atto in esame era quello di sottrarre il bene alla massa ereditaria, eludendo eventuali lesioni della quota di legittima. L'appellante evidenzia altresì che non spettava all'attore – come erroneamente assume il Tribunale - la prova del mancato incasso del prezzo, poiché, in virtù di quanto chiarito dalla Suprema Corte, tale onere ricade unicamente in capo alle parti contraenti del contratto di compravendita in questione. Da ultimo, il deducente rileva che sarebbe stata offerta la prova del prezzo vile indicato nel rogito, considerato che la somma di £ 8.200.000 indicata come prezzo equivarrebbe, all'epoca, all'importo di € 4.234,95 e che il valore stimato dal CTU è pari ad € 35.055,00 alla data del 2007; inoltre, se si rivaluta la somma di € 4.234,95 dal 1990, anno dell'atto notarile ad oggi, la somma per come rivalutata sarebbe pari a € 9.232,00. Alla luce di tanto, tale bene immobile deve essere incluso nella massa ereditaria;
b) l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha escluso dalla massa ereditaria le garanzie prestate dai de cuius in favore dei figli per i mutui concessi ai medesimi dagli istituiti di credito, siccome simulanti donazioni, riconoscendo in capo ai germani e una piena capacità economica di fronteggiare i debiti contratti, sulla sola CP_1 CP_3 considerazione delle attività lavorative svolte dai due appellati. Ebbene, a dire del deducente, il germano riuscì ad avviare la propria attività proprio grazie all'immobile donato nel CP_3
7 1983 e al mutuo contratto quando aveva 26 anni, mentre l'attività della sorella ha CP_1 incontrato una serie di traversie, incompatibili con la possibilità che potesse rimborsare, con le sue sole capacità, cifre vicine al miliardo di lire con rate di mutuo semestrali da circa 82 milioni.
L'appellante lamenta di non aver potuto provare documentalmente quanto esposto, essendo il patrimonio solo formalmente nella disponibilità genitori, ma di fatto ogni cosa decisa e gestita da ragion per cui aveva avanzato istanza ex art. 210 c.p.c., erroneamente rigettata NTroparte_1 dal giudice di prime cure, sulla scorta della risposta delle banche, le quali avevano dichiarato di non poter produrre la documentazione richiesta in quanto ultradecennale. Per tale ragione,
l'odierno deducente rinnova tale istanza dinanzi alla Corte d'Appello, affinché venga ordinato sia agli appellati sia agli istituti di credito di produrre tutta la documentazione relativa ai mutui oggetto di causa;
c) l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime NTr cure ha escluso i saldi dei libretti postali e gli importi dei già estinti dalla massa NT ereditaria, includendo invece solo i non ancora rimborsati, intestati a Persona_1 affermando che non sarebbe stata fornita prova del fatto che i prelievi effettuati fossero stati trattenuti dalle figlie di a titolo di donazione di denaro in loro favore. Ebbene, a dire Persona_1 del deducente, in primo grado sarebbe emerso che i libretti postali erano alimentati solo dai de cuius, poiché gli appellati non avevano provato di aver versato denaro proprio nei libretti, circostanza da escludere comunque, anche considerate tutte le loro difficoltà economiche. In aggiunta, non essendo stato possibile stabilire chi avesse chiuso i libretti e non costituendo la cointestazione di essi una donazione, le somme rinvenute nei libretti continuerebbero ad appartenere alla de cuius e, pertanto, esse dovevano essere divise in pari quota. L'appellante rappresenta altresì che nel corso del giudizio di primo grado, pur dovendosi scontrare con il rifiuto della di fornire ogni e qualunque informazione/documentazione, ha comunque CP_4 provato la lesione di legittima tramite la CTU, le prove testimoniali, il comportamento assunto dai convenuti in sede di interrogatorio, la mancanza di reddito da parte di tutti i germani che non potevano permettersi di realizzare un immobile ciascuno e, per quanto riguarda il germano
, anche l'allestimento dello studio dentistico, oltre ad una serie di presunzioni CP_3 analiticamente richiamate nel motivo di appello qui scrutinato. Tali presunzioni proverebbero non solo l'incasso da parte degli appellati di tutte le somme di denaro appartenenti ai de cuius, ma anche che gli incassi furono il frutto di condizionamento dei genitori che portarono questi ultimi ad escludere il sig. dalla famiglia. Alla luce di tanto, la sentenza impugnata andrà Parte_1 riformata, includendo tutte le somme versate e prelevate dai libretti postali, nonché gli importi dei buoni fruttiferi, vigenti e no;
8 d) l'appellante deduce l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale, basandosi su una presunta inesistente lesione di legittima, ha conseguentemente escluso il diritto del medesimo ad ottenere l'indennità da occupazione esclusiva degli immobili abitati in via esclusiva dagli appellati, e quantificata dal CTU in complessivi € 12.949,18;
e) Sulla condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU: con l'ultimo motivo di gravame,
l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata, anche nella parte relativa alla condanna del medesimo al pagamento delle spese e competenze di lite di primo grado, pari a oltre €
50.000,00, inclusi accessori di legge e di tariffa (l'importo liquidato ammonta ad € 42.668,30) nonché di CTU, che dovranno, invece, essere poste a carico degli appellati per entrambi i gradi di giudizio. In subordine, chiede quantomeno una compensazione delle spese, che, secondo giurisprudenza citata, può essere stabilita anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, ove ricorrano adeguate ragioni che giustifichino tale soluzione.
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5. Ritualmente costituiti, e NTroparte_1 NTroparte_2 NTroparte_3 [...]
chiedono il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma della sentenza appellata. Parte_2
In subordine, in via incidentale e solo condizionata ad un'eventuale (e denegata ) riforma dell'impugnata sentenza, gli appellati formulano anche appello incidentale per le seguenti ragioni:
a) Violazione art. 1226 c.c.: gli appellanti in via incidentale deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che i medesimi non avevano prodotto elementi utili a quantificare il valore dell'avviamento della azienda, donato all'attore, evidenziando che gli elementi rilevati dal giudice, le prove acquisite, le affermazioni di controparte, nonché la circostanza che l'azienda sia ancora attiva consentono di giungere ad un giudizio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. Sulla base di ciò il valore dell'avviamento era stato quantificato in €
15.000,00, già rivalutati alla data di apertura della successione, sulla base di un giro di affari lordo presunto e non contestabile;
b) Il valore locativo: gli appellanti in via incidentale sostengono che, nella quota ricevuta dall'attore, debba essere considerato anche il valore locativo dell'immobile detenuto dal medesimo dal 1982 al 2007, quando i genitori erano ancora in vita e stimato dal CTU in complessivi €.33.377,19, sul quale il Tribunale non si sarebbe mai pronunciato;
c) I BFP vigenti: gli appellanti in via incidentale deducono l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha incluso nella massa ereditaria, quali BFP vigenti l'importo di €
20.751,46, sebbene dalla documentazione in atti emerga che gli unici titoli di cui vi è prova certa dell'attuale vigenza sono n. 5 buoni emessi nel 2000, n.70033-70034-701104-701150-701175, per un valore complessivo di €.1.700,00. Evidenziano altresì che laddove si voglia includere tali beni nella massa ereditaria, trattandosi di beni dei quali i de cuius non hanno disposto, l'importo
9 andrebbe comunque ripartito tra i quattro fratelli e, di conseguenza, andrebbe aumentata anche la quota da attribuire all'appellante, con la somma complessiva di €.79.047,86 anziché €.73.860,00
(€.73.860,00 + 5.187,86), sicché anche sotto tale profilo non sussisterebbe alcuna lesione di legittima.
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6. Alla udienza del 02.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 20.05.2025 la causa , stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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7. L'appello principale è fondato nei limiti in prosieguo precisati.
7.1. Privo di pregio è invero il primo motivo di gravame, che si appunta avverso il rigetto della domanda di simulazione dell'atto di vendita del 4.12.1990 per notar in favore di . Per_2 Parte_2
Va detto che in materia di simulazione del contratto, per principio generale la simulazione può essere provata senza limiti (dunque anche per testimoni e per presunzioni) se ad agire siano i creditori o i terzi, mentre le parti stipulanti possono provare la natura simulata dell'atto dalle stesse concluso soltanto mediante la produzione della contro dichiarazione attestante la simulazione assoluta o la simulazione relativa. Nella specifica ipotesi di una simulazione di compravendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l'erede legittimario può ritenersi terzo, rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo se contestualmente all'azione di simulazione proponga – come nella specie - anche una domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di erede legittimario. La prova della simulazione quindi può fondarsi su elementi presuntivi. Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'articolo 1417 del Cc, ivi compresa la prova per presunzioni. ( Cassazione civile sez. II,
04/07/2024, n.18347 ) In tal caso, il giudice del merito dovrà valutare gli elementi presuntivi nella loro globalità e convergenza;
tuttavia, occorrono presunzioni gravi precise e concordanti del fatto che la vendita simuli una donazione.
10 Nella specie il quadro probatorio acquisito, fondato unicamente su dati presuntivi, non si presenta univoco, difettando la gravità e la concordanza delle presunzioni e come tale non può portare all'accoglimento della domanda.
E tanto per due principali considerazioni.
In primo luogo, va osservato che è l'acquirente, e non il terzo creditore che agisce, che ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo ( vedi Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18347); tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa all'avvenuto versamento del prezzo, contenuta nel rogito notarile, in quanto il rogito notarile, se pure dà atto della dazione del pagamento del prezzo a mezzo assegno, non è dotato di fede privilegiata su detta circostanza, rappresentando l'assegno citato nel rogito solo un principio di prova scritta del pagamento, che necessita di essere confortato dalla prova dell'avvenuto incasso dell'assegno. Tuttavia, nella specie l'appellante non ha mai negato che l'assegno sia stato incassato, sicché la circostanza dell'avvenuto incasso dell'assegno da parte di venditori può ritenersi non contestata ex art. 115 cpc e dunque provata, incidendo negativamente sul quadro probatorio presuntivo a sostegno della simulazione.
In secondo luogo, l'acquirente è indicata come “impiegata” ed aveva dunque una capacità reddituale che le consentiva di far fronte alla spesa necessaria per l'acquisto dell'immobile, sostenendo l'esborso di una somma ( £.8.200.000) assai modesta, e compatibile con detto livello reddituale, considerato che detta somma corrisponderebbe ad oggi a circa € 9000 e che peraltro non è mai stata in contestazione la capacità reddituale della , sicchè anche tale dato scardina gli elementi di valutazione presuntivi che Parte_2
l'appellante pone a base della simulazione.
A tanto aggiungasi come la posizione di “fidanzata” appare, invece, un dato neutro a livello indiziario, posto che, se era probabile, come poi è stato, che la stessa contraesse matrimonio con , CP_3 parimenti probabile era ex ante anche una rottura del fidanzamento e/o una successiva separazione fra i coniugi, sicché non può inferirsi dall'essere fidanzata, poi divenuta moglie, la prova di un accordo simulatorio;
semmai la circostanza spiega soltanto le ragioni dell'acquisto di un bene poco appetibile, perché privo di accesso autonomo.
Sul piano logico appare invece dirimente per escludere la simulazione la considerazione del Tribunale, secondo cui risulta incongruo ed incoerente, e non giustificabile logicamente, l'aver deciso di realizzare una vendita simulante donazione di un immobile, quando i coniugi avevano già proceduto Persona_3 ad effettuare donazioni dirette ai figli dei loro beni, anche di ben maggiore valore e significativa consistenza, anche in ragione del fatto che il deposito oggetto di vendita era bene di scarso valore e scarsamente appetibile sul mercato per il suo essere intercluso. Tale considerazione scardina sul piano logico la univocità del quadro indiziario definito dall'appellante, superando anche il rilievo inerente il valore del bene, che il c.t.u. indica in € 35.055, ma riferito ai valori immobiliari del 2007. In effetti, al di là di detta valutazione, nessun dato è invece fornito per dimostrare che la vendita sia avvenuta all'epoca
11 ad prezzo molto inferiore di quello, corrispondente al valore effettivo del bene, considerato che evidentemente il prezzo della vendita, per il fatto che l'acquirente era la fidanzata del figlio, sarà stato contenuto e scevro da intenti speculativi, ma comunque, anche alla luce delle foto dell'immobile allegate alla c.t.u. e raffiguranti lo stato attuale del bene ( vedi All B - foto 12/15), appare congruo se rapportato al 1990, alle dimensioni ed alle caratteristiche del bene, una rimessa di 57 mq, per come riferite dal c.t.u. alle pag. 14 e ss.
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8. Infondato è il motivo di censura che attinge la sentenza in relazione alla garanzia per i mutui contratti da e prestata dai genitori. NTroparte_3 NTroparte_1
La tesi secondo cui i genitori non si siano limitati a prestare garanzia immobiliare, ma abbiano corrisposto anche le rate di mutui contratti dai figli, basandosi solo su mere illazioni, non ha trovato alcun riscontro probatorio, né potrebbe trovarlo, ove pure fosse prodotta la documentazione bancaria relativa a tali contratti, che l'appellante torna a richiedere, atteso che dalla documentazione inerente il movimento del conto di appoggio del mutuo non è riportato nulla che possa dimostrare se il pagamento della rata sia avvenuto con denaro proveniente da soggetto diverso dal debitore.
Irrilevante appare, sul piano probatorio, la deduzione di parte appellata, secondo cui all'epoca in cui i mutui in scrutinio sono stati contratti i genitori erano ancora titolari di usufrutto sui beni dati in garanzia, posto che un eventuale coinvolgimento come usufruttuari in ogni caso non escluderebbe un contestuale coinvolgimento dei genitori anche nella estinzione del mutuo, facendosi carico delle rate di mutuo, in luogo dei figli. L'assunto alla base della pretesa è infatti che l'assunzione delle garanzie in scrutinio da parte di e nasconda una donazione indiretta del denaro, utilizzato per Parte_3 Persona_1 pagare le rate del mutuo da parte dei genitori.
Tale assunto però non è stato in alcun modo provato, necessitando di una prova convincente dei fatti supposti, e non bastando mere presunzioni, che, in ogni caso, delineano un quadro privo di quella univocità e gravità necessarie a ritenere provato quanto dedotto, soprattutto se si considerano anche altre circostanze.
8.1. Va, in primo luogo, considerato che i mutui sono stati contratti nel 1990, e cioè quando i coniugi e dismettendo ogni attività lavorativa avevano già ceduto (1982) al Parte_3 Persona_1 figlio l'attività di forno, che rappresentava la loro unica fonte di reddito. Tanto, incidendo sulla Pt_1 capacità economica dei genitori, necessaria per far fronte ad esborsi così consistenti ( relativi a: un mutuo di £. 68 milioni contratto da , b) un mutuo da £. 676 milioni contratto da con CP_3 CP_1 privilegio speciale, c) altro mutuo da £. 500 milioni pure contratto da ), rende evanescente CP_1
l'assunto di parte appellante;
aggiungasi poi che l' ipoteca concessa in favore di gravava solo CP_1 in parte sull'immobile in Lequile alla via Solano, ( gravando nel resto su immobili in San Cesario), di cui era stata donata a nel 1983 la nuda proprietà, e che aveva un valore, a fini di garanzia, CP_1
12 abbastanza esiguo, essendo stato stimato l'immobile sito in Lequile alla via Solano di valore pari ad €
57.000 circa al 2007 ( vedi pag. 25 c.t.u).
8.2.1. In secondo luogo, vi è prova, di contro, della capacità economica dei due debitori, che all'epoca già svolgevano attività lavorativa;
, infatti, aveva intrapreso l'attività di odontoiatra, essendo quindi CP_3 titolare di reddito compatibile con il pagamento delle rate di mutuo da 68.000.000 di lire. L'assunto secondo cui , stante l'età ( 26 anni), non poteva far fronte alle spese del mutuo, è apodittico CP_3 ed indimostrato, non potendo escludersi da un lato un piccolo aiuto, ma solo nella fase iniziale ed anche eventualmente a titolo di prestito parziale delle somme, da parte dei genitori, per il pagamento di alcune rate, dall'altro non potendo escludersi un aiuto economico anche da parte di altri soggetti ( moglie e/o suoceri), diversi dai genitori, o che il reddito derivante dalla attività lavorativa, se pure ancora in fase iniziale, non fosse sufficiente al pagamento delle rate del mutuo, di importo incompatibile con tale ricostruzione.
8.2.2. Quanto a all'epoca ( 1990) era già titolare di un avviata e nota attività di pasticceria, CP_1 insieme al marito, che le consentiva di far fronte a detti impegni , se pure economicamente onerosi, a fronte di guadagni provenienti dalla attività evidentemente consistenti. Le deduzioni connesse alle vicende societarie e imprenditoriali della sorella, sui mutamenti della compagine sociale e sulla intestazione della ragione sociale della azienda, non sono né pertinenti né sintomatiche di una mancanza di risorse economiche adeguate a far fronte agli impegni economici assunti, visto che alcuna situazione di difficoltà economica è provata. Peraltro, l'assunto secondo cui sia stato versato del denaro dei genitori per il pagamento delle rate di mutuo di necessità di una prova solida, non meramente indiziaria, CP_1 che non è stata raggiunta. Né può trarsi elemento di prova del tenore delle dichiarazioni rese sul punto dalle parti in sede di interrogatorio, perché a sé favorevoli. Tanto non esclude – secondo un criterio che si rifà ai valori di solidarietà familiare – che i genitori possano aver aiutato in parte ed all'inizio i figli, nel pagamento delle rate, fornendo le somme necessarie, anche a titolo di prestito, ma la misura di detti importi e il titolo di dette eventuali dazioni di denaro non vi è nessuna prova.
8.3. Né la prova necessaria all'accoglimento della domanda può essere raggiunta attraverso il ricorso alla previsione dell'art. 210 c.p.c.; il Tribunale aveva già autorizzato l' ad acquisire presso le banche CP_1 tutta la documentazione bancaria analiticamente indicata dall'attore sub A) B) C) e D) delle note istruttorie;
l'attività istruttoria non ha avuto esito perché la documentazione era risalente ad oltre un decennio, sicché non era più conservata dalla banca. Dal combinato disposto degli artt. 2220 c.c. e 119
T.U.B. emerge che il diritto del cliente-correntista di ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni bancarie va circoscritto al limite temporale di 10 anni, per cui il correntista, qualora richieda copia di documenti attinenti a tali operazioni, incontra tale limite temporale tassativo, coerente coi principi di solidarietà e leale collaborazione che impongono di evitare di esigere dalla banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso oltre il decennio ( Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n.35039).
13 L'istanza quindi rinnovata dinanzi alla Corte d'Appello, affinché venga ordinato sia agli appellati sia agli istituti di credito di produrre tutta la documentazione relativa ai mutui oggetto di causa non pare ammissibile;
posto che l'attore nella sua qualità di erede del correntista avrebbe potuto ottenere autonomamente mediante richiesta stragiudiziale all'intermediario ai sensi dell'art. 119 T.U.B.; in ogni caso, tale richiesta, indipendentemente dal fatto che le banche possano e meno produrre la documentazione richiesta in quanto ultradecennale, non merita accoglimento anche perché appare meramente esplorativa, in difetto di deduzione di fatti puntuali da accertare, vuoi perché tale acquisizione sarebbe comunque, come già detto, del tutto irrilevante, atteso che dagli estratti bancari non emerge la provenienza delle somme versate e, comunque, se pure dovesse emergere che alcuna delle rate del mutuo in scrutinio siano state pagate dai genitori, non è dedotto e provato se ciò sia avvenuto per spirito di liberalità ovvero ad altro titolo. Poiché con la donazione indiretta le parti realizzano l'intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa, nel caso in cui il garante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato a pagare all'Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto, occorre provare non solo il pagamento, ma anche lo scopo di liberalità affinché la garanzia in esame integri donazione;
tuttavia la deduzione di uno spirito di liberalità nell'agire in favore del beneficiato non è stata neppure dedotta, pertanto irrilevante appare accertare se il pagamento sia effettivamente avvenuto.
La censura va pertanto disattesa.
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9. Quanto alla questione inerente le somme rinvenienti dai libretti postali e dai la soluzione adottata dal Tribunale è corretta.
9.1. Il primo giudice esclude dette somme dalla massa ereditaria per non esserci prova del fatto che i prelievi effettuati fossero stati trattenuti dalle figlie di a titolo di donazione di denaro in loro Persona_1 favore. Tale conclusione è corroborata dalla c.t.u. dell'ing. che sul punto afferma come dalla Per_8 documentazione prodotta dalla difesa dell'attore oggi appellante ed acquisita agli atti tutti i rapporti di
C/c postale - in particolare n. 3 libretti - sarebbero stati estinti ben prima del decesso dei sigg. CP_1
( per lo più nel 2001 e nel 2006, ad eccezione di 1 libretto che alla data del 2019 presentava un Per_1 saldo di circa 6 € ) ma comunque << non è possibile stabilire a favore di chi sono stati eseguiti i singoli movimenti negativi sui libretti, emergendo una situazione di incertezza>> ( pag. 35 relaz.). Il c.t.u. ha anche chiarito in modo puntuale tale aspetto della controversia rispondendo in modo puntuale alle osservazioni del c.t di parte dell'appellante, che pure ha ammesso la sussistenza di una situazione di incertezza che impedisce ogni diversa soluzione ( pag. 4 riposta alle osservazioni).
A fronte di tanto, le doglianze sul punto non aggiungono alcun dato di valutazione utile a rivedere tale soluzione, apparendo assolutamente generiche. A dire del deducente, in primo grado sarebbe emerso che i libretti postali erano alimentati solo dai de cuius, poiché gli appellati non avevano provato di aver versato
14 denaro proprio nei libretti, anche considerate tutte le loro difficoltà economiche. Ma tutto ciò non trova riscontro a fonte della documentazione in atti e della lettura data dal c.t.u. di quanto prodotto.
9.2. Quanto ai BPF, il c.t.u. esaminando i documenti prodotti dalla difesa di in particolare Parte_1
l'elenco dei BPF intestati o cointestati a rileva che detti BPF sono tutti ancora vigenti, sicché Persona_1 il valore degli stessi per € 20.751,46 è ricompreso nella massa.
Gli altri BPF pure provati in atti se pure << la intestazione dei vari BPF rimborsare è illeggibile o dubbia>> comunque sono << stati tutti rimborsati a > perché tanto emerge dalle ricevute Persona_1 di rimborso.
La destinazione delle somme dopo il rimborso è dato rimasto indimostrato. Né alcun elemento utile è neppure dedotto a tale fine dall'appellante, se non adducendo difficoltà economiche dei fratelli che NT neppure hanno trovato riscontro. Peraltro non può escludersi che le somme sia dei che dei libretti postali estinti, come già ritenuto dal Tribunale, possano essere state impiegate effettivamente per far fronte alle esigenze di vita dei coniugi considerando che dal 1982 gli stessi non svolgevano Persona_3 alcuna attività lavorativa ed erano già da molti anni in pensione, ed erano anche stati assistiti da una badante, sicché è altamente probabile che il denaro prelevato sia stato destinato dalle figlie a tale utilizzo e non invece trattenuto a titolo di donazione.
La doglianza in scrutinio, che difetta di una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, è generica , reiterando l'appellante gli assunti svolti in primo grado, senza esprimere specifiche critiche alla sentenza impugnata, non formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nella esposizione di una parte argomentativa, da giustappore all'iter motivazionale, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice ( giacché non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, sollevando specifiche contestazioni, sorrette da una motivazione astrattamente idonea a sovvertirla). Ed in ogni caso il gravame non coglie nel segno e non intacca il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado che, ricostruita la massa ereditaria in modo assolutamente condivisibile , ritiene insussistente, alla luce degli esiti della c.t.u., una lesione di legittima a danno dell'appellante.
La sentenza va dunque confermata anche sul punto, con rigetto dei motivi di appello in esame.
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10. Al rigetto degli scrutinati motivi di gravame, che investono la definizione della massa ereditaria al fine di valutare una eventuale lesione della quota di legittima ai danni dell'appellante, consegue l'assorbimento della censura inerente la mancata liquidazione della indennità di occupazione esclusiva degli immobili, avendo la sentenza appellata escluso il diritto ottenere detta indennità proprio per la
15 insussistenza di una lesione di legittima, che possa far confluire nella massa alcuni dei beni immobili occupati in via esclusiva da altri coeredi cui furono donati sin dal 1983 .
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11. Conseguentemente, l'esito del gravame comporta anche l'assorbimento dell'appello incidentale proposto in via condizionata ad una eventuale riforma della sentenza di primo grado sulla domanda di reintegra della legittima.
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12. Fondato è invece, per quanto di ragione, il motivo con cui si censura il regime delle spese di lite definite, unitamente alle spese di c.t.u., sulla base dei criteri di causalità e soccombenza.
In generale le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa – effetto. Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza dell'appellante, attore in primo grado, avendo il Tribunale disatteso la sua domanda e la Corte confermato sul punto la decisione di primo grado. Tanto vale anche per le spese di c.t.u. che sono spese di lite e seguono la medesima regolamentazione. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, infatti, rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.
(Cassazione civile sez. VI, 21/10/2019, n.26849).
La regola generale posta dall'art. 91 c.p.c. contempla, tuttavia, talune eccezioni. In caso di totale soccombenza, invero, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 92 c.p.c. (novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza), dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 è possibile compensare tra le parti, parzialmente o per intero, le spese del giudizio qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni.
Ritiene la Corte che, nella fattispecie, la obiettiva difficoltà di ricostruire il patrimonio ereditario, stante la pluralità e la dispersione dei cespiti, anche con riferimento alla condotta delle banche, che non ha consentito di acquisire tutta documentazione necessaria, perché risalente ad oltre 10 anni prima della richiesta, in uno con difficoltà obiettive di acquisizione probatoria, connesse all'ambito familiare dei rapporti coinvolti, possa integrare le gravi ed eccezionali ragioni che consente, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., una compensazione parziale delle spese di lite del primo grado fra le parti, ivi incluse le spese della c.t.u. Le spese del giudizio di primo grado vanno pertanto compensate per metà e - ferma la misura degli importi già liquidata in primo grado, sia per spese che per compensi del c.t.u., in quanto non oggetto di specifica censura - vanno poste nel resto a carico dell'odierno appellante quale parte soccombente.
Il motivo va accolto con conseguente riforma della sentenza appellata sul punto.
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13. Il parziale accoglimento dell'appello e le evidenziate ragioni di compensazione delle spese di primo grado inducono il Collegio a compensare interamente tra parti le spese del presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di Parte_1 citazione notificato il 23.11.2023, nei confronti di NTroparte_1 NTroparte_2 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2842/2023, CP_3 Parte_2 pubblicata in data 24.10.2023, così provvede:
a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, compensa fra le parti le spese del primo grado di giudizio, condannando al Parte_1 pagamento in favore di e NTroparte_1 NTroparte_2 NTroparte_3
della restante metà come già liquidata;
Parte_2
b) Pone definitivamente a carico di il 50% dell'importo per spese di c.t.u. come già Parte_1 liquidate, restando il residuo 50 % a carico di NTroparte_1 NTroparte_2
e in solido fra loro;
NTroparte_3 Parte_2
c) Conferma nel resto;
d) Compensa interamente fra le parti le spese di lite di questo grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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