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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 673/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice dott. Riccardo Sabato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 673/2022 promoSS da:
(C.F. ) difeso da sé ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.
ATTORE contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. SALVATORE CARRATU' (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._2
pagina 1 di 7
); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
e
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE avente ad oggetto: querela di falso
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. Pt_1
premettendo di aver ricevuto a mezzo pec nelle date del
[...]
16.12.2021 e 20.12.2021 le ingiunzioni di pagamento da parte della quale concessionaria per il , per mancati Controparte_1 Controparte_2 pagamenti TARI dall'anno 2012 all'anno 2017, esponeva che solo a seguito della presentazione di ricorso ex art. 17-bis D. Lgs 547/92 alla
Commissione Tributaria provinciale di Salerno che veniva rigettato per la presunta regolare notifica degli avvisi di accertamento nn.
406485180000550890 - 1065097180015483 – 1065097180015431 -
pagina 2 di 7 1065097180015728, veniva a conoscenza delle ricevute di ritorno alle raccomandate n. 616970006830 spedita dall' il Parte_2
05.12.2018, n. 616961823659 spedita dall' il 07.12.2018, Parte_2
n. 616961825764 spedita dall' il 07.12.2018 e n. Parte_2
616970047647 spedita dall' il 07.12.2018, di cui Parte_2 disconosceva completamente le sottoscrizioni, stante la falsità e la non appartenenza delle stesse in capo ad egli.
2. Per le premesse svolte, così concludeva: ''a) Parte_1 disporre, preliminarmente, il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., degli originali dei documenti impugnati di falso, ricevute delle raccomandate: n.
616970006830 spedita dall' il 05/12/2018, n. Parte_2
616961823659 spedita dall' il 07/12/2018, n. Parte_2
616961825764 spedita dall' il 07/12/2018 e n. Parte_2
616970047647 spedita dall' il 07/12/2018 che si trovano Parte_2 presso la – Concessionario per il (SA)– Controparte_1 Controparte_2
P.IVA Sede Legale Via Venezia n. 49 - 65121Pescara (PE); P.IVA_1
b) Accogliere la querela di falso e per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione sulle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 616970006830, n. 616961823659, n.
616961825764 e n. 616970047647 (già doc. 4); c) Con Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.''
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 28.07.2022 si costitutiva in vista della prima udienza di comparizione e Controparte_1 trattazione indicata in atto di citazione al 19.09.2022 la quale contestava la domande di parte attrice: preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto era tenuta a rispondere esclusivamente dei vizi propri dell'atto di riscossione e non poteva rispondere in alcun modo di eventuali responsabilità ricollegate all'attività svolta dal soggetto pagina 3 di 7 terzo ente impositore, nel caso di specie, l'altro convenuto CP_2
; nel merito, eccepiva che tanto nelle ingiunzioni di pagamento non
[...] era fatta alcuna menzione all'indirizzo di riferimento né sulle relative notifiche, circostanza che faceva indurre che l'attore avesse firmato le ricevute alle raccomandate, avendo egli stesso indicato gli specifici indirizzi che, diversamente, non avrebbe potuto conoscere e dunque, a rigor di logica, appariva palese la paternità delle firme e pertanto chiedeva la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
4. Per le premesse svolte, così concludeva: Controparte_1
''dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque infondate le domande proposte da parte attrice, con ogni conseguenza di legge;
condannare ex art. 96 c.p.c. l'Avv. per aver instaurato e resistito in Parte_1 giudizio con malafede e temerarietà; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.''
5. Seppur regolarmente citato in giudizio, il non si Controparte_2 costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
6. Alla prima udienza del 19.09.2022, con ordinanza in pari data veniva disposta CTU grafologica al fine di accertare l'appartenenza o meno all'attore delle sottoscrizioni contestate. All'udienza ex art. 223 c.p.c. del
20.06.2023 il c.t.u prestava il giuramento e depositata la relazione e poi precisate le conclusioni all'udienza del 24.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
7. La domanda è fondata e pertanto deve trovare accoglimento.
8. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario trattandosi di querela CP_1 di falso inerente un atto proprio (notifica degli avvisi di accertamento) del convenuto riscossore ed chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetti destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti pagina 4 di 7 negativi dell'accertamento della falsità del documento impugnato (cfr. ex multis da ultimo Cass. n. 603/2020).
9. Ciò posto, la CTU espletata a firma della TT.SS ,– i Per_1 cui risultati sono pienamente condivisibili poiché immuni da vizi logici ed argomentativi - ha rilevato, che “la comparazione tra la scrittura in verifica e le scritture autografe del IG ha posto in Parte_1 evidenza importanti e significative divergenze;
qualche compatibilità esteriore emersa dal confronto tra le grafie risulta qualitativamente inferiore alle difformità e ritmiche del gesto grafico, alla mancanza di disinvoltura e coesione ritmica derivati dall'imitazione posta in essere nel caso presente.''
10. Dunque, la CTU ha proseguito affermando che ''alla luce delle risultanze dell'ispezione effettuata e delle acquisizioni in sede di valutazione comparativa, si può affermare che: un salto di qualità distingue i contrapposti termini di confronto in schemi grafici differenziati per motricità, per modalità di atteggiamenti esecutivi, per spinta energetico-estrinsecativa; i due gruppi di grafie a raffronto presentano caratteri divergenti di sintesi''.
11. Sempre la CTU ha obiettivamente constatato che l'evoluzione organico-risolutiva dei singoli morfemi e la conduttività del tratto conducono ad un giudizio di doppia provenienza geografica, fra la firma in contestazione e la grafia del IG . Parte_1
12. La CTU ha concluso, pertanto, affermando che “dall'analisi condotta e dalla comparazione fra i documenti si evince che le peculiarità generali (connotati salienti, ritmo) e di dettaglio (contrassegni, gesti fuggitivi) delle grafie comparative non sono assimilabili a quelle riscontrate nei documenti in verifica. gli esiti dell'indagine conducono alla seguente conclusione: le firme X1, X2, X3 e X4 apposte sulle Ricevute di ritorno
pagina 5 di 7 delle raccomandate postali risultano apocrife e, dunque, non appartengono al IG (cfr. pag. 32 consulenza tecnica d'ufficio). Parte_1
13. Tali considerazioni consentono dunque di poter accertare la non genuinità delle firme apposte sulle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n. 616970006830 spedita dall' il 05/12/2018, n. Parte_2
616961823659 spedita dall' il 07/12/2018, n. Parte_2
616961825764 spedita dall' il 07/12/2018 e n. Parte_2
616970047647 spedita dall' il 07/12/2018. Parte_2
14. In definitiva la querela di falso, per le ragioni indicate, risulta meritevole di accoglimento dal che consegue anche il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta costituita.
15. In attuazione del disposto dell'art. 537 c.p.p., richiamato dall'art. 226 c.p.c., occorre ordinare, all'eventuale paSSggio in giudicato della presente pronuncia (art. 227 c.p.c.), la cancellazione parziale delle quattro ricevute di ritorno delle raccomandate postali dichiarate false, mediante l'annotazione a margine degli stessi del dispositivo della presente sentenza.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il
D.M. 147/2022, con l'applicazione dei parametri medi per lo scaglione da €
1.001 a € 5.200.
17. Le spese della consulenza tecnica, per come liquidate in corso di causa il 26/2/25, devono essere definitivamente poste a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_2
pagina 6 di 7 2. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione sulle ricevute di ritorno delle raccomandate postali n.
616970006830 spedita dall' il 05/12/2018, n. Parte_2
616961823659 spedita dall' il 07/12/2018, n. Parte_2
616961825764 spedita dall' il 07/12/2018 e n. Parte_2
616970047647 spedita dall' il 07/12/2018; Parte_2
3. ordina la cancellazione parziale delle quattro accertamenti dichiarati falsi, mediante l'annotazione a margine degli stessi del dispositivo della presente sentenza, ai sensi degli artt. 226 cpc e 537.
4. condanna le parti convenute, e in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore , delle spese Pt_1 processuali che liquida in € 125,00 per spese ed € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge.
5. pone le spese della consulenza tecnica, per come liquidate con decreto del 26/2/25, definitivamente a carico delle parti soccombenti,
e in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 26 29 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott.SS Giuliana Santa Trotta
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