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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/11/2024, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2756/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2756/2021 promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in via Quinto Alpini n. 29 a LG CO (CO), con il patrocinio dell'avv. Antonella
Attubato, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Como, via Cesare Cantù n.
50
RICORRENTE contro
( ), nato il [...] in [...] e residente in [...] C.F._2
Como n. 51 a Solbiate Con Cagno (CO), con il patrocinio dell'avv. Fabio Serangeli, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Como, via Morazzone n. 21
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: << - Nel merito: ➢ Affidare le figlie minori e congiuntamente R_ Per_2
ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni inerenti alla salute, l'educazione e l'istruzione. Le questioni ordinarie verranno gestite dai genitori separatamente;
➢ Collocare le figlie minori presso l'abitazione materna, anche ai fini della loro residenza anagrafica;
➢ Nulla a provvedere in merito alla casa coniugale;
➢
Stabilire che il padre possa incontrarsi con le figlie minori secondo le seguenti modalità: ✓ A fine settimana alternati dal sabato alle ore 18.00 sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
✓ Un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche (o dal mattino in caso di vacanza) sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola oppure presso l'abitazione materna ✓ Due settimane anche non consecutive di ferie nel periodo estivo e la relativa programmazione dovrà avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno. In caso di sovrapposizione ad Agosto i genitori si alterneranno le prime due settimane con la madre
e le altre due con il padre e così di seguito ad anni alterni;
✓ I ponti di Ognissanti, dell'Immacolata, le vacanze di Carnevale e tutti gli altri ponti infrasettimanali come da calendario scolastico alternativamente con ciascun genitore;
✓ L'intero periodo pasquale (come da calendario scolastico) ad anni alterni con ciascun genitore;
✓ Metà del periodo natalizio comprendente ad anni alternati dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 Dicembre alle ore
20.30 oppure dal 31 Dicembre alle 10.00 sino al termine delle vacanze quando le minori verranno ricondotte presso l'abitazione materna a cura del padre entro le 21.00; ➢ Nei giorni di propria competenza il padre provvederà ad organizzarsi per tenere le figlie con sé, se del caso anche con il supporto di una baby sitter con oneri (anche di mensa) a suo carico;
➢
Determinare un contributo a carico del padre e per il mantenimento delle figlie minori nella misura di € 500,00 mensili, da versarsi entro il girono 12 di ogni mese e con previsione di rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
➢ Stabilire che le spese extra tutte di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di Como vengano ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore, secondo i tempi e le modalità ivi indicati;
➢ L'assegno unico per le figlie minori verrà percepito dalla madre nella misura del 100%; ➢ I coniugi sono economicamente
pagina 2 di 13 autosufficienti e pertanto nulla andrà disposto a titolo di contributo al loro mantenimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio>>.
Per parte resistente: <IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento presso la R_ Per_2
madre e stabilire il diritto del padre di tenere con sé le figlie la domenica dalle 9,00 del mattino alle 19,00 di sera e, durante la settimana, il mercoledì dalle 16,00 fino al giovedì mattina alle
8,00, con pernottamento presso la propria abitazione. In occasione delle vacanze natalizie, stabilire una settimana alternativa a testa, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio. Per quanto riguarda le vacanze estive e pasquali, si confermi quanto concordato in sede di separazione. Autorizzare, altresì, il padre a contattare telefonicamente le figlie e R_
, in videochiamata o almeno con semplice telefonata vocale, tutte le sere in cui le figlie Per_2 non si trovano presso l'abitazione del medesimo, in un orario compreso fra le 20,00 e le 21,30.
Inoltre, disporsi a carico del resistente il versamento della complessiva somma di Euro 300,00.= al mese, di cui 150,00= Euro per ciascuna, a titolo di mantenimento delle figlie minori e R_
, da corrispondersi entro il giorno 12 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_2
come da Protocollo del Tribunale di Como del 25.04.2018. Con vittoria di spese, IVA e CPA, oltre spese forfetarie di studio al 15%. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero è che al momento della nascita della figlia il Per_3
sig. era presente in Ospedale e che nei due mesi successivi lo stesso si recava CP_1
quotidianamente in Ospedale per darLe assistenza morale stante che si trovava in terapia Per_3
intensiva. 2) Vero è che nei due mesi successivi alla nascita della figlia il Sig. Per_3 CP_1
telefonava una/due volte al giorno alle figlie e e ogni mercoledì le incontrava per R_ Per_2
due/tre ore. 3) Vero che la piccola , nata prematura di tre mesi il 03.01.2020, ha bisogno Per_3
di assistenza continua da parte Sua. 4) Vero è che il Sig. si è dichiarato disponibile ad CP_1
organizzare tra le 20,00 e le 21,30 appuntamenti telefonici – mediante videochiamata o anche con semplice chiamata vocale – con le figlie, anche in presenza della piccola , ma la Sig.ra Per_3
si è sempre opposta sostenendo che tali chiamate violerebbero la propria privacy>>. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile a Parte_1 CP_1
LG CO (CO) in data 10/09/2014 (atto trascritto nei registri dello stato civile del pagina 3 di 13 Comune di LG CO (CO), (n. 19, parte I, anno 2014). Dall'unione sono nate R_
(09/05/2011) e (16/12/2014). Per_2
Con ricorso depositato in data 01/07/2021, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con dal quale si è separata con verbale CP_1
del 21/11/2019 omologato con decreto n. 19268/2019 del 09/12/2019 di questo tribunale. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni padre-figlie come dalla stessa proposto (a fine settimana alternati la domenica dalle 10 alle 19 circa;
il mercoledì pomeriggio dal termine delle lezioni alle ore
16.00 sino al giovedì mattina, quando le bambine verranno riaccompagnate a scuola;
durante le vacanze natalizie, ad anni alternati la giornata del 24 oppure quella del 25; durante le vacanze pasquali, ad anni alternati la giornata di Pasqua;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 di aprile), di porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento indiretto delle figlie nella misura di €1.000 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegno unico percepito interamente dalla madre.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 23/12/2021, il resistente, aderito alla domanda di divorzio, ha chiesto di disporre l'affido condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figlie come dallo stesso proposto (la domenica dalle 9 alle 19 e il mercoledì dalle 16 al giovedì mattina alle 8 e, in caso di turno dominicale, anche dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina con pernottamento, oltre alla previsione di videochiamate/telefonate serali), di contribuire al mantenimento delle figlie con complessivi €250, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha riferito di avere una nuova compagna, che non lavora, da cui ha avuto una figlia – – nata prematura in data Per_3
03/01/2020 e con numerosi problemi di salute.
I provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti e i provvedimenti del giudice istruttore
All'udienza presidenziale del 13/01/2022, il presidente delegato ha effettuato una proposta conciliativa e le parti hanno chiesto un rinvio per consentire al sig. di verificare con il CP_1
proprio datore di lavoro la possibilità di avere libero il giovedì pomeriggio, al fine di poter tenere con sé con le figlie. All'udienza del 10/02/2022, il sig. ha comunicato l'impossibilità, da CP_1
parte del proprio datore di lavoro, di garantire il turno del giovedì solo al mattino e ha riferito che la compagna non è in grado di aiutarlo occupandosi anche di e , perché ha R_ Per_2 Per_3
bisogno di continue attenzioni, impegnandosi a comunicare alla moglie quando è libero il giovedì
pagina 4 di 13 pomeriggio. Quanto alla propria situazione economica, nella sintesi della situazione economico- familiare ha dichiarato di percepire circa €1.130,00 al mese come reddito da lavoro e di pagare un canone di locazione di €400,00, oltre a percepire buoni spesa di €140,00 dal Comune che gli permettono di coprire le spese del nucleo familiare, tra cui quelle mediche di . Ha Per_3
confermato che la compagna non lavora e non percepisce il reddito di cittadinanza. Ha, quindi, proposto, come concorso al mantenimento delle figlie, un importo massimo di €300. La sig.ra invece, ha dichiarato di percepire come reddito da lavoro circa €1.400,00, oltre a circa Pt_1
€100/150 a titolo di straordinari, di percepire €250,00 per assegni familiari e di sostenere un mutuo di €355,94.
Con successiva ordinanza dell'08/04/2022, il presidente ha confermato l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno successivo, oltre alle domeniche alternate con facoltà di recupero della giornata persa con le figlie il giovedì successivo dall'uscita da scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno seguente;
ha fissato il contributo economico in €400,00 mensili (€200,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando per il resto i provvedimenti della separazione vigenti;
ha, infine, nominato il Giudice Istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione.
Con memoria integrativa dell'11/05/2022, la ricorrente ha evidenziato l'incoerenza delle dichiarazioni del resistente, affermando che, probabilmente, lavora, in realtà, full-time, e ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Con memoria del 31/05/2022 si è costituito il resistente, confermando di lavorare part-time al
75% e, parimenti, ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Con note scritte depositate per l'udienza del 21/06/2022, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la sentenza parziale sullo status e concedersi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre il resistente ha riferito di aver reperito lavoro in Svizzera full-time e di aver fatto domanda per il
50% dell'assegno unico e ha chiesto la fissazione di udienza in presenza per la modifica delle condizioni stabilite all'udienza presidenziale e la concessione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
All'udienza del 21/06/2022, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status, fissando udienza al 13/07/2022 per la pagina 5 di 13 modifica delle condizioni di cui all'udienza presidenziale, con invito a produrre la documentazione economica.
In data 11/07/2022, sono state emesse la sentenza sullo status e l'ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 13/07/2022, il resistente ha confermato di lavorare in Svizzera da aprile 2022 con un contratto all'80% che prevede uno stipendio di 2.880,00chf oltre alla tredicesima e di percepire il 50% dell'assegno unico per le figlie di €205,00 e ha offerto un mantenimento di €250
a figlia per complessivi €500. La ricorrente ha confermato di percepire la metà dell'assegno unico pari a €205 e ha chiesto €350 per ciascuna figlia, per un totale di €700.
Con ordinanza del 07-08/09/2022, il giudice ha stabilito il contributo del mantenimento a carico del padre nella misura di €250,00 per ciascuna figlia, per un totale di €500,00 con corresponsione dell'assegno unico di €410,00 interamente alla madre (salvo che in futuro il padre trascorra più tempo con le figlie) e ha rinviato per valutare un aggiornamento della situazione economica.
Con memoria del 20/09/2022, la ricorrente ha chiesto un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto al datore di lavoro del resistente sugli orari di lavoro e un ordine di esibizione rivolto al resistente relativamente agli estratti conto, oltre alla prova della spesa della scuola dell'infanzia di
. Per_3
Con memoria del 20/09/2022, il resistente ha confermato che le settimane di ferie non sono pagate, di avere €2.000 di spese e che gli orari di lavoro sono poco flessibili e ha prodotto le buste paga di luglio e agosto 2022. Ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale, cui la ricorrente si è opposta con memoria del 26/09/2022.
Con memoria del 06/10/2022, il resistente ha prodotto gli estratti conto e il pagamento della scuola di . Per_3
La ricorrente, in data 26/10/2022, ha depositato le proprie buste paga e, con note di trattazione scritta del 04/11/2022, ha lamentato il mancato deposito di quelle del sig. allegate da CP_1
questi con le note del 04/11/2022, con cui ha chiesto la riduzione del concorso al mantenimento per le figlie nella misura di €225,00 ciascuna, affermando di guadagnare meno di 2.800chf.
All'udienza dell'11/11/2022, il giudice ha confermato le precedenti statuizioni per quanto concerne il contributo economico.
Alla successiva udienza del 07/07/2023, il giudice ha formulato una proposta conciliativa del seguente tenore: <
1. le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) R_ Per_2
pagina 6 di 13 saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. quanto alle frequentazioni tra il padre e le figlie minori: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 18.00-19.00 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
un giorno infrasettimanale (da concordarsi previamente tra i genitori) dall'uscita da scuola o, se la scuola
è chiusa, dal mattino (con eventuale accompagnamento da parte della madre nell'andare al lavoro), con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente o presso la casa materna o dei nonni materni;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
3. il padre continuerà a telefonare/videochiamare le figlie la sera (tra le 20.30 e le 21.30) sul cellulare di;
4. nei R_
giorni di propria competenza, il padre provvederà ad organizzarsi per tenere le figlie con sé, se del caso, anche con il supporto di una baby-sitter con oneri a suo carico;
5. il padre continuerà a versare, entro il giorno 12 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 500, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione settembre 2023), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del
Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018; 6. percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre>>; ha disposto la produzione della documentazione economica e, ritenuta superflua l'istruttoria orale, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note dell'08/07/2024, il resistente ha precisato le conclusioni come da memoria costitutiva ma senza recupero del giovedì e con contributo economico al mantenimento delle figlie nella misura di €300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. In pari data, ha depositato la disdetta del contratto di lavoro e le buste paga del mese di maggio e giugno, da cui risulta aver percepito 500,00chf netti a maggio e 640,00chf a giugno.
In data 11/07/2024, la ricorrente ha depositato note di precisazione delle conclusioni, in cui ha chiesto l'ampliamento delle visite del padre, prevedendo fine settimana alternati dal sabato alle ore 18.00 sino al lunedì mattina e un mantenimento di €500,00 complessivi, in conformità alla proposta del Giudice.
pagina 7 di 13 All'ultima udienza dell'11/07/2024, la ricorrente ha dichiarato di percepire circa €1.550,00 netti al mese a seconda degli straordinari, oltre all'assegno unico nella sua interezza, pari a €443,00 al mese, e di avere un mutuo di €368,00. Il ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a lavorare per le ultime due settimane di maggio e che, da contratto, avrebbe lavorato tutte le settimane, Per_4
ma al 40%, per circa 20 ore a settimana;
ha dichiarato di avere un mutuo di 400€ al mese e un finanziamento per l'automobile di 300€ al mese, mentre la compagna convivente non lavora né percepisce indennità. La proposta della ricorrente che le bambine stiano a settimane alterne con ciascun genitore con mantenimento diretto a carico degli stessi non è stata ritenuta percorribile dal resistente perché, quando non lavora, è impegnato a cercare lavoro. Il giudice ha, dunque, assegnato i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ha disposto la produzione, entro il termine di deposito delle comparse conclusionali, della documentazione sulle condizioni economiche aggiornata e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
In data 10/10/2024, il resistente ha depositato la comparsa conclusionale, mentre la ricorrente vi ha provveduto tardivamente in data 11/10/2024.
In diritto
1. Questioni preliminari e status
Il tribunale osserva che il materiale agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo esaustive le risultanze acquisite, confermando, quindi, le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza del 07/07/2023, atteso che parte resistente ha reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, le proprie istanze istruttorie. Quanto alle questioni economiche, la documentazione agli atti consente di ricostruire la capacità reddituale delle parti e di adottare, quindi, una motivata decisione;
del resto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n.
14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098); ricostruzione che, nel caso di specie, il tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti. L'audizione delle minori è
pagina 8 di 13 ritenuta pregiudizievole, in ragione dell'età, per e superflua, stante l'esito della lite, per Per_2
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore R_
costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n.
12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1.1 Divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, in quanto è già stata pronunciata da questo tribunale, in data 11/07/2022, sentenza n. 728/2022 non definitiva di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
2. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda l'affidamento e il collocamento delle figlie minori, i genitori sono concordi circa il regime di affidamento condiviso e il collocamento materno e non vi sono ragioni che ostino a una simile soluzione.
Quanto alle visite padre-figlie, in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa, in primo luogo, agli accordi tra i genitori e, solo in difetto di accordo, al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Cornice minima che deve essere adeguata alle esigenze della famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e, segnatamente, dei fine settimana interi e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica. Nel caso di specie, il padre ha costituito un nuovo nucleo familiare e ha avuto dalla nuova compagna una figlia, , che ha problemi di salute. Questo, a detta del resistente, gli impedirebbe di Per_3
occuparsi delle altre due figlie minori, e , con i tempi che, in genere, vengono R_ Per_2
considerati come “cornice minima”, prevista non solo per garantire il diritto di visita del padre, ma, soprattutto, quello dei figli di godere della bigenitorialità. Se è vero, infatti, che tale diritto deve essere contemperato con le esigenze della nuova famiglia, è, altresì, vero che anche e R_
non possono, per ciò solo, essere limitate nella frequentazione del padre, figura essenziale Per_2
per il loro sviluppo psicologico e affettivo, soprattutto in un periodo di età delicato come quello della preadolescenza. Inoltre, se, certamente, non possono essere ignorate le esigenze del nuovo pagina 9 di 13 nucleo familiare del resistente (con invito alla ricorrente a tenerne conto e a cercare di agevolare, per quanto possibile, eventuali richieste di modifica dei giorni di visita per ragioni eccezionali, quali, ad esempio, visite mediche di alle quali non possa far fronte la madre), è, altresì, Per_3
necessario che venga garantita una certa stabilità di vita per e . Del resto, dai R_ Per_2
documenti in atti, frequenta l'asilo, l'ultima documentazione medica risale al 2021 e la Per_3
nuova compagna, non lavorando, ben può occuparsene aiutando il sig. nella gestione dei CP_1
propri incombenti. Ciò posto, appare opportuno prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori come meglio indicato in dispositivo.
3. Mantenimento della prole
Con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto delle figlie minori, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto a un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c., che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass., Sez. VI, 13.12.2016, n. 25531; Cass., VI, 18.09.2013, n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è, quindi, la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli, somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di pagina 10 di 13 convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Ciò detto, la ricorrente, all'udienza dell'11/07/2024, ha riferito di lavorare come impiegata, guadagnando €1.550 mensili circa (tuttavia, dall'ultima documentazione economica prodotta, relativa alle buste paga da gennaio ad agosto 2023, risulta uno stipendio medio mensile di
€1.860), a cui si aggiungono €443 al mese di assegni familiari (come da autodichiarazione del
27/09/2023 e conferma in udienza dell'11/07/2024), e di essere gravata da un mutuo di €368,00 per l'acquisto della casa.
Il resistente, invece, all'udienza dell'11/07/2024, ha dichiarato di lavorare in Svizzera per Per_4
dalla fine di maggio 2024, con un contratto di missione che prevede il pagamento in base alle ore effettuate. Dalla autocertificazione del 02/10/2024 risulta percepire, in media, una retribuzione di
1.000,00 chf circa;
la busta paga di agosto 2024 ammonta a 1.734,50 chf e quella di settembre a
1.177,75 chf. Dalla documentazione economica in atti risulta aver lavorato, da aprile 2022 fino a marzo 2024 (data di fine rapporto dichiarata in udienza), per con uno stipendio di CP_2
3.158,00 chf (autodichiarazione del 18/09/2023 e del 02/10/2024, in cui riporta 3.332,00 chf per il 2023 e 2.287,00 chf per il 2022; il certificato di salario del 2023 attesta un reddito netto mensile di circa 3.300 chf e quello del 2022 di circa 2.300 chf). Vive con la compagna, che non ha reddito, e con la figlia avuta da quest'ultima ed è gravato da un mutuo di €400,00, da un finanziamento con rata mensile di €300,00 per l'acquisto dell'auto (dichiarazione in udienza dell'11/07/2024, autodichiarazione del 02/10/2024 e documento prodotto in data 06/07/2022, peraltro privo di data e sottoscrizione) e da un ulteriore finanziamento di €117,14
(autodichiarazione del 02/10/2024 e documentazione allegata alla comparsa conclusionale da cui risulta che il suddetto finanziamento è stato erogato, non si comprende per quale finalità, in data
06/05/2024, quando, cioè, il sig. già aveva perso il precedente lavoro e non aveva ancora CP_1
iniziato quello attuale).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, personale e abitativa delle parti come sopra illustrata, della capacità lavorativa del sig. CP_1 dimostrata dall'esperienza lavorativa pregressa e al momento scarsamente messa a frutto, valutate le esigenze dei figli, richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati e tenuto conto che la signora deve percepire l'assegno unico relativo alle figlie come di seguito disposto e che Pt_1
anche il padre deve contribuire al mantenimento della prole, essendogli ciò imposto dalle norme pagina 11 di 13 del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), il collegio ritiene di dover rideterminare il contributo economico posto a suo carico per il mantenimento indiretto delle figlie nella misura, ritenuta equa e congrua, di €400 mensili (€200 per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como. Tale statuizione definitiva avrà decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza in quanto assunta sulla base degli elementi acquisiti e valutati all'esito del giudizio, ferma l'efficacia, sino a tale momento, delle statuizioni provvisorie assunte.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico e universale per le figlie continui a essere percepito interamente dalla signora quale genitore Pt_1
collocataria delle figlie minori, con cui trascorre la maggior parte del tempo.
4. Spese di lite
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status e il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento dei figli, con una soccombenza parziale di entrambe le parti, costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) in modo R_ Per_2
condiviso a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. dispone che le figlie minori saranno prevalentemente collocate con la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. dispone che il padre possa tenere con sé le figlie con i seguenti tempi e le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato alle ore 16:00 alla domenica alle ore 20:30 e tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (o, se la scuola è chiusa, dal mattino) con pagina 12 di 13 pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente (o presso la casa materna o dei nonni materni); una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente, ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
nei giorni di propria competenza, il padre provvederà ad organizzarsi per tenere le figlie con sé, se del caso anche con il supporto di una baby-sitter con oneri a suo carico;
4. pone a carico del sig. con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della CP_1 presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto delle due figlie minori mediante versamento alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese, della somma mensile di €400,00 (annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT), oltre al 50% delle spese extra assegno, con applicazione del Protocollo del
24.5.2018 in uso presso il Tribunale di Como;
5. dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
6. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 31/10/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Cao - Presidente
Nicoletta Sommazzi - Giudice
Lorenzo Azzi - Giudice Relatore riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore e viste le conclusioni delle parti costituite e dell'Ufficio di Procura, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2756/2021 promossa da:
, nata il [...] a [...] e residente Parte_1 C.F._1
in via Quinto Alpini n. 29 a LG CO (CO), con il patrocinio dell'avv. Antonella
Attubato, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Como, via Cesare Cantù n.
50
RICORRENTE contro
( ), nato il [...] in [...] e residente in [...] C.F._2
Como n. 51 a Solbiate Con Cagno (CO), con il patrocinio dell'avv. Fabio Serangeli, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Como, via Morazzone n. 21
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: << - Nel merito: ➢ Affidare le figlie minori e congiuntamente R_ Per_2
ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni inerenti alla salute, l'educazione e l'istruzione. Le questioni ordinarie verranno gestite dai genitori separatamente;
➢ Collocare le figlie minori presso l'abitazione materna, anche ai fini della loro residenza anagrafica;
➢ Nulla a provvedere in merito alla casa coniugale;
➢
Stabilire che il padre possa incontrarsi con le figlie minori secondo le seguenti modalità: ✓ A fine settimana alternati dal sabato alle ore 18.00 sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
✓ Un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche (o dal mattino in caso di vacanza) sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola oppure presso l'abitazione materna ✓ Due settimane anche non consecutive di ferie nel periodo estivo e la relativa programmazione dovrà avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno. In caso di sovrapposizione ad Agosto i genitori si alterneranno le prime due settimane con la madre
e le altre due con il padre e così di seguito ad anni alterni;
✓ I ponti di Ognissanti, dell'Immacolata, le vacanze di Carnevale e tutti gli altri ponti infrasettimanali come da calendario scolastico alternativamente con ciascun genitore;
✓ L'intero periodo pasquale (come da calendario scolastico) ad anni alterni con ciascun genitore;
✓ Metà del periodo natalizio comprendente ad anni alternati dal termine delle lezioni scolastiche sino al 30 Dicembre alle ore
20.30 oppure dal 31 Dicembre alle 10.00 sino al termine delle vacanze quando le minori verranno ricondotte presso l'abitazione materna a cura del padre entro le 21.00; ➢ Nei giorni di propria competenza il padre provvederà ad organizzarsi per tenere le figlie con sé, se del caso anche con il supporto di una baby sitter con oneri (anche di mensa) a suo carico;
➢
Determinare un contributo a carico del padre e per il mantenimento delle figlie minori nella misura di € 500,00 mensili, da versarsi entro il girono 12 di ogni mese e con previsione di rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
➢ Stabilire che le spese extra tutte di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di Como vengano ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore, secondo i tempi e le modalità ivi indicati;
➢ L'assegno unico per le figlie minori verrà percepito dalla madre nella misura del 100%; ➢ I coniugi sono economicamente
pagina 2 di 13 autosufficienti e pertanto nulla andrà disposto a titolo di contributo al loro mantenimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio>>.
Per parte resistente: <IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocamento presso la R_ Per_2
madre e stabilire il diritto del padre di tenere con sé le figlie la domenica dalle 9,00 del mattino alle 19,00 di sera e, durante la settimana, il mercoledì dalle 16,00 fino al giovedì mattina alle
8,00, con pernottamento presso la propria abitazione. In occasione delle vacanze natalizie, stabilire una settimana alternativa a testa, dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio. Per quanto riguarda le vacanze estive e pasquali, si confermi quanto concordato in sede di separazione. Autorizzare, altresì, il padre a contattare telefonicamente le figlie e R_
, in videochiamata o almeno con semplice telefonata vocale, tutte le sere in cui le figlie Per_2 non si trovano presso l'abitazione del medesimo, in un orario compreso fra le 20,00 e le 21,30.
Inoltre, disporsi a carico del resistente il versamento della complessiva somma di Euro 300,00.= al mese, di cui 150,00= Euro per ciascuna, a titolo di mantenimento delle figlie minori e R_
, da corrispondersi entro il giorno 12 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_2
come da Protocollo del Tribunale di Como del 25.04.2018. Con vittoria di spese, IVA e CPA, oltre spese forfetarie di studio al 15%. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero è che al momento della nascita della figlia il Per_3
sig. era presente in Ospedale e che nei due mesi successivi lo stesso si recava CP_1
quotidianamente in Ospedale per darLe assistenza morale stante che si trovava in terapia Per_3
intensiva. 2) Vero è che nei due mesi successivi alla nascita della figlia il Sig. Per_3 CP_1
telefonava una/due volte al giorno alle figlie e e ogni mercoledì le incontrava per R_ Per_2
due/tre ore. 3) Vero che la piccola , nata prematura di tre mesi il 03.01.2020, ha bisogno Per_3
di assistenza continua da parte Sua. 4) Vero è che il Sig. si è dichiarato disponibile ad CP_1
organizzare tra le 20,00 e le 21,30 appuntamenti telefonici – mediante videochiamata o anche con semplice chiamata vocale – con le figlie, anche in presenza della piccola , ma la Sig.ra Per_3
si è sempre opposta sostenendo che tali chiamate violerebbero la propria privacy>>. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile a Parte_1 CP_1
LG CO (CO) in data 10/09/2014 (atto trascritto nei registri dello stato civile del pagina 3 di 13 Comune di LG CO (CO), (n. 19, parte I, anno 2014). Dall'unione sono nate R_
(09/05/2011) e (16/12/2014). Per_2
Con ricorso depositato in data 01/07/2021, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con dal quale si è separata con verbale CP_1
del 21/11/2019 omologato con decreto n. 19268/2019 del 09/12/2019 di questo tribunale. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso delle figlie minori con collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni padre-figlie come dalla stessa proposto (a fine settimana alternati la domenica dalle 10 alle 19 circa;
il mercoledì pomeriggio dal termine delle lezioni alle ore
16.00 sino al giovedì mattina, quando le bambine verranno riaccompagnate a scuola;
durante le vacanze natalizie, ad anni alternati la giornata del 24 oppure quella del 25; durante le vacanze pasquali, ad anni alternati la giornata di Pasqua;
due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare entro il 30 di aprile), di porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento indiretto delle figlie nella misura di €1.000 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegno unico percepito interamente dalla madre.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 23/12/2021, il resistente, aderito alla domanda di divorzio, ha chiesto di disporre l'affido condiviso delle figlie minori a entrambi i genitori con collocamento presso la madre, di regolamentare le frequentazioni padre-figlie come dallo stesso proposto (la domenica dalle 9 alle 19 e il mercoledì dalle 16 al giovedì mattina alle 8 e, in caso di turno dominicale, anche dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina con pernottamento, oltre alla previsione di videochiamate/telefonate serali), di contribuire al mantenimento delle figlie con complessivi €250, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha riferito di avere una nuova compagna, che non lavora, da cui ha avuto una figlia – – nata prematura in data Per_3
03/01/2020 e con numerosi problemi di salute.
I provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti e i provvedimenti del giudice istruttore
All'udienza presidenziale del 13/01/2022, il presidente delegato ha effettuato una proposta conciliativa e le parti hanno chiesto un rinvio per consentire al sig. di verificare con il CP_1
proprio datore di lavoro la possibilità di avere libero il giovedì pomeriggio, al fine di poter tenere con sé con le figlie. All'udienza del 10/02/2022, il sig. ha comunicato l'impossibilità, da CP_1
parte del proprio datore di lavoro, di garantire il turno del giovedì solo al mattino e ha riferito che la compagna non è in grado di aiutarlo occupandosi anche di e , perché ha R_ Per_2 Per_3
bisogno di continue attenzioni, impegnandosi a comunicare alla moglie quando è libero il giovedì
pagina 4 di 13 pomeriggio. Quanto alla propria situazione economica, nella sintesi della situazione economico- familiare ha dichiarato di percepire circa €1.130,00 al mese come reddito da lavoro e di pagare un canone di locazione di €400,00, oltre a percepire buoni spesa di €140,00 dal Comune che gli permettono di coprire le spese del nucleo familiare, tra cui quelle mediche di . Ha Per_3
confermato che la compagna non lavora e non percepisce il reddito di cittadinanza. Ha, quindi, proposto, come concorso al mantenimento delle figlie, un importo massimo di €300. La sig.ra invece, ha dichiarato di percepire come reddito da lavoro circa €1.400,00, oltre a circa Pt_1
€100/150 a titolo di straordinari, di percepire €250,00 per assegni familiari e di sostenere un mutuo di €355,94.
Con successiva ordinanza dell'08/04/2022, il presidente ha confermato l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre il mercoledì dall'uscita da scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno successivo, oltre alle domeniche alternate con facoltà di recupero della giornata persa con le figlie il giovedì successivo dall'uscita da scuola con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno seguente;
ha fissato il contributo economico in €400,00 mensili (€200,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, confermando per il resto i provvedimenti della separazione vigenti;
ha, infine, nominato il Giudice Istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione.
Con memoria integrativa dell'11/05/2022, la ricorrente ha evidenziato l'incoerenza delle dichiarazioni del resistente, affermando che, probabilmente, lavora, in realtà, full-time, e ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Con memoria del 31/05/2022 si è costituito il resistente, confermando di lavorare part-time al
75% e, parimenti, ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Con note scritte depositate per l'udienza del 21/06/2022, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la sentenza parziale sullo status e concedersi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre il resistente ha riferito di aver reperito lavoro in Svizzera full-time e di aver fatto domanda per il
50% dell'assegno unico e ha chiesto la fissazione di udienza in presenza per la modifica delle condizioni stabilite all'udienza presidenziale e la concessione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
All'udienza del 21/06/2022, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status, fissando udienza al 13/07/2022 per la pagina 5 di 13 modifica delle condizioni di cui all'udienza presidenziale, con invito a produrre la documentazione economica.
In data 11/07/2022, sono state emesse la sentenza sullo status e l'ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 13/07/2022, il resistente ha confermato di lavorare in Svizzera da aprile 2022 con un contratto all'80% che prevede uno stipendio di 2.880,00chf oltre alla tredicesima e di percepire il 50% dell'assegno unico per le figlie di €205,00 e ha offerto un mantenimento di €250
a figlia per complessivi €500. La ricorrente ha confermato di percepire la metà dell'assegno unico pari a €205 e ha chiesto €350 per ciascuna figlia, per un totale di €700.
Con ordinanza del 07-08/09/2022, il giudice ha stabilito il contributo del mantenimento a carico del padre nella misura di €250,00 per ciascuna figlia, per un totale di €500,00 con corresponsione dell'assegno unico di €410,00 interamente alla madre (salvo che in futuro il padre trascorra più tempo con le figlie) e ha rinviato per valutare un aggiornamento della situazione economica.
Con memoria del 20/09/2022, la ricorrente ha chiesto un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto al datore di lavoro del resistente sugli orari di lavoro e un ordine di esibizione rivolto al resistente relativamente agli estratti conto, oltre alla prova della spesa della scuola dell'infanzia di
. Per_3
Con memoria del 20/09/2022, il resistente ha confermato che le settimane di ferie non sono pagate, di avere €2.000 di spese e che gli orari di lavoro sono poco flessibili e ha prodotto le buste paga di luglio e agosto 2022. Ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale, cui la ricorrente si è opposta con memoria del 26/09/2022.
Con memoria del 06/10/2022, il resistente ha prodotto gli estratti conto e il pagamento della scuola di . Per_3
La ricorrente, in data 26/10/2022, ha depositato le proprie buste paga e, con note di trattazione scritta del 04/11/2022, ha lamentato il mancato deposito di quelle del sig. allegate da CP_1
questi con le note del 04/11/2022, con cui ha chiesto la riduzione del concorso al mantenimento per le figlie nella misura di €225,00 ciascuna, affermando di guadagnare meno di 2.800chf.
All'udienza dell'11/11/2022, il giudice ha confermato le precedenti statuizioni per quanto concerne il contributo economico.
Alla successiva udienza del 07/07/2023, il giudice ha formulato una proposta conciliativa del seguente tenore: <
1. le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) R_ Per_2
pagina 6 di 13 saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. quanto alle frequentazioni tra il padre e le figlie minori: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 18.00-19.00 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
un giorno infrasettimanale (da concordarsi previamente tra i genitori) dall'uscita da scuola o, se la scuola
è chiusa, dal mattino (con eventuale accompagnamento da parte della madre nell'andare al lavoro), con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente o presso la casa materna o dei nonni materni;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
3. il padre continuerà a telefonare/videochiamare le figlie la sera (tra le 20.30 e le 21.30) sul cellulare di;
4. nei R_
giorni di propria competenza, il padre provvederà ad organizzarsi per tenere le figlie con sé, se del caso, anche con il supporto di una baby-sitter con oneri a suo carico;
5. il padre continuerà a versare, entro il giorno 12 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di € 500, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione settembre 2023), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del
Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018; 6. percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre>>; ha disposto la produzione della documentazione economica e, ritenuta superflua l'istruttoria orale, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con note dell'08/07/2024, il resistente ha precisato le conclusioni come da memoria costitutiva ma senza recupero del giovedì e con contributo economico al mantenimento delle figlie nella misura di €300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie. In pari data, ha depositato la disdetta del contratto di lavoro e le buste paga del mese di maggio e giugno, da cui risulta aver percepito 500,00chf netti a maggio e 640,00chf a giugno.
In data 11/07/2024, la ricorrente ha depositato note di precisazione delle conclusioni, in cui ha chiesto l'ampliamento delle visite del padre, prevedendo fine settimana alternati dal sabato alle ore 18.00 sino al lunedì mattina e un mantenimento di €500,00 complessivi, in conformità alla proposta del Giudice.
pagina 7 di 13 All'ultima udienza dell'11/07/2024, la ricorrente ha dichiarato di percepire circa €1.550,00 netti al mese a seconda degli straordinari, oltre all'assegno unico nella sua interezza, pari a €443,00 al mese, e di avere un mutuo di €368,00. Il ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a lavorare per le ultime due settimane di maggio e che, da contratto, avrebbe lavorato tutte le settimane, Per_4
ma al 40%, per circa 20 ore a settimana;
ha dichiarato di avere un mutuo di 400€ al mese e un finanziamento per l'automobile di 300€ al mese, mentre la compagna convivente non lavora né percepisce indennità. La proposta della ricorrente che le bambine stiano a settimane alterne con ciascun genitore con mantenimento diretto a carico degli stessi non è stata ritenuta percorribile dal resistente perché, quando non lavora, è impegnato a cercare lavoro. Il giudice ha, dunque, assegnato i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ha disposto la produzione, entro il termine di deposito delle comparse conclusionali, della documentazione sulle condizioni economiche aggiornata e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
In data 10/10/2024, il resistente ha depositato la comparsa conclusionale, mentre la ricorrente vi ha provveduto tardivamente in data 11/10/2024.
In diritto
1. Questioni preliminari e status
Il tribunale osserva che il materiale agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo esaustive le risultanze acquisite, confermando, quindi, le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza del 07/07/2023, atteso che parte resistente ha reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, le proprie istanze istruttorie. Quanto alle questioni economiche, la documentazione agli atti consente di ricostruire la capacità reddituale delle parti e di adottare, quindi, una motivata decisione;
del resto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n.
14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098); ricostruzione che, nel caso di specie, il tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti. L'audizione delle minori è
pagina 8 di 13 ritenuta pregiudizievole, in ragione dell'età, per e superflua, stante l'esito della lite, per Per_2
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore R_
costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n.
12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1.1 Divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, in quanto è già stata pronunciata da questo tribunale, in data 11/07/2022, sentenza n. 728/2022 non definitiva di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
2. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda l'affidamento e il collocamento delle figlie minori, i genitori sono concordi circa il regime di affidamento condiviso e il collocamento materno e non vi sono ragioni che ostino a una simile soluzione.
Quanto alle visite padre-figlie, in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa, in primo luogo, agli accordi tra i genitori e, solo in difetto di accordo, al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Cornice minima che deve essere adeguata alle esigenze della famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e, segnatamente, dei fine settimana interi e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica. Nel caso di specie, il padre ha costituito un nuovo nucleo familiare e ha avuto dalla nuova compagna una figlia, , che ha problemi di salute. Questo, a detta del resistente, gli impedirebbe di Per_3
occuparsi delle altre due figlie minori, e , con i tempi che, in genere, vengono R_ Per_2
considerati come “cornice minima”, prevista non solo per garantire il diritto di visita del padre, ma, soprattutto, quello dei figli di godere della bigenitorialità. Se è vero, infatti, che tale diritto deve essere contemperato con le esigenze della nuova famiglia, è, altresì, vero che anche e R_
non possono, per ciò solo, essere limitate nella frequentazione del padre, figura essenziale Per_2
per il loro sviluppo psicologico e affettivo, soprattutto in un periodo di età delicato come quello della preadolescenza. Inoltre, se, certamente, non possono essere ignorate le esigenze del nuovo pagina 9 di 13 nucleo familiare del resistente (con invito alla ricorrente a tenerne conto e a cercare di agevolare, per quanto possibile, eventuali richieste di modifica dei giorni di visita per ragioni eccezionali, quali, ad esempio, visite mediche di alle quali non possa far fronte la madre), è, altresì, Per_3
necessario che venga garantita una certa stabilità di vita per e . Del resto, dai R_ Per_2
documenti in atti, frequenta l'asilo, l'ultima documentazione medica risale al 2021 e la Per_3
nuova compagna, non lavorando, ben può occuparsene aiutando il sig. nella gestione dei CP_1
propri incombenti. Ciò posto, appare opportuno prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori come meglio indicato in dispositivo.
3. Mantenimento della prole
Con riferimento alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto delle figlie minori, deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto a un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c., che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass., Sez. VI, 13.12.2016, n. 25531; Cass., VI, 18.09.2013, n. 21273).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter del codice civile, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
La corresponsione dell'assegno è, quindi, la modalità con cui un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli, somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di pagina 10 di 13 convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Ciò detto, la ricorrente, all'udienza dell'11/07/2024, ha riferito di lavorare come impiegata, guadagnando €1.550 mensili circa (tuttavia, dall'ultima documentazione economica prodotta, relativa alle buste paga da gennaio ad agosto 2023, risulta uno stipendio medio mensile di
€1.860), a cui si aggiungono €443 al mese di assegni familiari (come da autodichiarazione del
27/09/2023 e conferma in udienza dell'11/07/2024), e di essere gravata da un mutuo di €368,00 per l'acquisto della casa.
Il resistente, invece, all'udienza dell'11/07/2024, ha dichiarato di lavorare in Svizzera per Per_4
dalla fine di maggio 2024, con un contratto di missione che prevede il pagamento in base alle ore effettuate. Dalla autocertificazione del 02/10/2024 risulta percepire, in media, una retribuzione di
1.000,00 chf circa;
la busta paga di agosto 2024 ammonta a 1.734,50 chf e quella di settembre a
1.177,75 chf. Dalla documentazione economica in atti risulta aver lavorato, da aprile 2022 fino a marzo 2024 (data di fine rapporto dichiarata in udienza), per con uno stipendio di CP_2
3.158,00 chf (autodichiarazione del 18/09/2023 e del 02/10/2024, in cui riporta 3.332,00 chf per il 2023 e 2.287,00 chf per il 2022; il certificato di salario del 2023 attesta un reddito netto mensile di circa 3.300 chf e quello del 2022 di circa 2.300 chf). Vive con la compagna, che non ha reddito, e con la figlia avuta da quest'ultima ed è gravato da un mutuo di €400,00, da un finanziamento con rata mensile di €300,00 per l'acquisto dell'auto (dichiarazione in udienza dell'11/07/2024, autodichiarazione del 02/10/2024 e documento prodotto in data 06/07/2022, peraltro privo di data e sottoscrizione) e da un ulteriore finanziamento di €117,14
(autodichiarazione del 02/10/2024 e documentazione allegata alla comparsa conclusionale da cui risulta che il suddetto finanziamento è stato erogato, non si comprende per quale finalità, in data
06/05/2024, quando, cioè, il sig. già aveva perso il precedente lavoro e non aveva ancora CP_1
iniziato quello attuale).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto della rispettiva situazione lavorativa, personale e abitativa delle parti come sopra illustrata, della capacità lavorativa del sig. CP_1 dimostrata dall'esperienza lavorativa pregressa e al momento scarsamente messa a frutto, valutate le esigenze dei figli, richiamati i principi giurisprudenziali sopra riportati e tenuto conto che la signora deve percepire l'assegno unico relativo alle figlie come di seguito disposto e che Pt_1
anche il padre deve contribuire al mantenimento della prole, essendogli ciò imposto dalle norme pagina 11 di 13 del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.), il collegio ritiene di dover rideterminare il contributo economico posto a suo carico per il mantenimento indiretto delle figlie nella misura, ritenuta equa e congrua, di €400 mensili (€200 per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como. Tale statuizione definitiva avrà decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della sentenza in quanto assunta sulla base degli elementi acquisiti e valutati all'esito del giudizio, ferma l'efficacia, sino a tale momento, delle statuizioni provvisorie assunte.
Deve, infine, disporsi, come ulteriore quota di mantenimento, che l'assegno unico e universale per le figlie continui a essere percepito interamente dalla signora quale genitore Pt_1
collocataria delle figlie minori, con cui trascorre la maggior parte del tempo.
4. Spese di lite
La natura necessaria della controversia in relazione alla domanda sullo status e il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento dei figli, con una soccombenza parziale di entrambe le parti, costituiscono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) in modo R_ Per_2
condiviso a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. dispone che le figlie minori saranno prevalentemente collocate con la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. dispone che il padre possa tenere con sé le figlie con i seguenti tempi e le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal sabato alle ore 16:00 alla domenica alle ore 20:30 e tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (o, se la scuola è chiusa, dal mattino) con pagina 12 di 13 pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina seguente (o presso la casa materna o dei nonni materni); una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente, ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio;
le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
nei giorni di propria competenza, il padre provvederà ad organizzarsi per tenere le figlie con sé, se del caso anche con il supporto di una baby-sitter con oneri a suo carico;
4. pone a carico del sig. con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della CP_1 presente sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto delle due figlie minori mediante versamento alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese, della somma mensile di €400,00 (annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT), oltre al 50% delle spese extra assegno, con applicazione del Protocollo del
24.5.2018 in uso presso il Tribunale di Como;
5. dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
6. compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 31/10/2024
Il Giudice Estensore Lorenzo Azzi La Presidente Barbara Cao
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