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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1162/2022
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, assistito e difeso dall'Avv. DIPIERRO LUCIANA Persona_1
appellante
e
(C.F. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. SCULCO P.IVA_1
ANGELA CALIO' MARINCOLA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in qualità di erede di ha convenuto in Parte_1 Persona_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale del lavoro di Foggia, chiedendo CP_2
l'accertamento del diritto della propria dante causa, inabile e non autosufficiente, alla pensione di reversibilità - cat. VO n. 10018572, già in godimento al padre
[...]
deceduto in data 9.12.2007, dalla data della domanda Persona_2 amministrativa e sino al decesso (20.11.2019), nonché la condanna dell al CP_2 pagamento dei ratei arretrati.
1.1. L' in via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 47 CP_2 bis, d.l. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, e, in subordine la prescrizione decennale;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. L'adito Tribunale, con sentenza in data 2.3.2022, ha respinto il ricorso per difetto di prova del requisito della c.d. “vivenza a carico”, evidenziando che “l'unica circostanza emergente dagli atti è … quella secondo cui e Persona_2 Persona_1 avevano posto entrambi la residenza in San Severo alla via Villa Glori n. 10 … né
[...] appare sufficiente il modello Unico presentato dalla predetta per l'anno di imposta Per_1
2018”.
2. Avverso detta sentenza, ha interposto appello, esponendo, in Parte_1 sintesi: - che la documentata patologia psichica (disturbo schizofrenico cronico con episodi di mania) da cui era affetta da epoca antecedente al Persona_1 decesso del padre era tale da impedirle lo svolgimento di qualsiasi attività Per_ lavorativa;
- che la perizia psichiatrica svolta dal dott. nel 1985, nel giudizio di annullamento degli effetti civili del matrimonio, evidenziava come già a quell'epoca il quadro psichico fosse gravemente compromesso;
- di aver, in ogni caso, fatto richiesta all'Agenzia delle Entrate di ulteriore documentazione reddituale, depositata a corredo del gravame, attestante la vivenza a carico;
ha concluso, quindi, per la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso ex art. 442 c.p.c., previo espletamento di una CTU medico-legale per la verifica del requisito sanitario.
2.1. L' costituendosi in questa fase di gravame, ha riproposto l'eccezione di CP_2 prescrizione, non delibata dal primo giudice, e, nel merito, ha contestato la sussistenza dei requisiti costitutivi per il godimento della prestazione.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposta ed espletata una CTU medico-legale a mezzo del dott. all'udienza del 13.2.2025 la Persona_4 causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
5. Va innanzi tutto chiarito che, a norma del r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, conv. in pag. 2/7 l. n. 1272 del 1939, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi;
la pensione di reversibilità è dunque un diritto che sorge in capo al coniuge e ai figli superstiti che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge, ciascuno dei quali è titolare del diritto per la quota di specifica spettanza ed è, dunque, legittimato a far valere tale diritto in giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 13/05/2019, n. 12674).
In particolare, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato;
l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell' art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell' art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato (così Cassazione civile, sez. lav., 13/04/2018, n. 9237;
Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2021, n. 41548).
Il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (Cassazione civile , pag. 3/7 sez. VI , 13/07/2016 , n. 14346).
6. Nel caso di specie, ritiene la Corte acquisita piena ed adeguata prova della sussistenza di tutti i requisiti per il godimento della prestazione oggetto di causa.
6.1. Il CTU, dott. ha accertato che era in possesso Per_4 Persona_1 del requisito sanitario richiesto sin dall'epoca del decesso del dante causa, ossia il padre : <… si ritiene, sulla scorta dei dati anamnestico-clinico e Persona_2 soprattutto della documentazione sanitaria agli atti, che la sig.ra alla Persona_1 data del decesso del padre (deceduto il 09/12/2007), fosse già affetta da Persona_2 grave compromissione psichiatrica e si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa>>.
Il consulente è giunto a tali conclusioni sulla base di un'approfondita discussione medico-legale, di cui si riportano i passaggi salienti:
<… la sig.ra è stata affetta da psicosi bipolare cronica in trattamento Persona_1 neurolettico continuativo. Il disturbo bipolare è un disordine che interferisce con l'attività lavorativa e le relazioni interpersonali in maniera rilevante e spesso si traduce in uno stravolgimento della vita quotidiana. E' un'affezione che rientra nei disturbi dell'umore e si caratterizza per gravi alterazioni delle emozioni, dei pensieri (deliri) e del comportamento. Si passa dalla fase maniacale (psicosi) a una fase ipomaniacale (fase depressiva). Da un'analisi del carteggio sanitario del DSM si apprezzano: umore disforico per la presenza di irritabilità, rabbiosità e intolleranza, sensazioni di essere perseguitata o controllata fino a diventare deliri
(forma mista); fase depressiva caratterizzata da umore molto basso con la sensazione che nulla le interessi nè possa dare piacere, con ritiro, chiusura. Seguiva spesso la fase maniacale ipomaniacale;
oscillazioni del tono dell'umore tipiche del disturbo bipolare che mettono a dura prova qualunque tipo di relazione interpersonale facendo aumentare il livello di conflittualità.
La valutazione complessiva dello stato di disabilità mentale della sig.ra ha Per_1 compromesso la routine quotidiana e le interazioni sociali durante gli episodi di alterazione dell'umore. Il disturbo bipolare deteriora le relazioni con gli stessi familiari e causa difficoltà in ogni attività lavorativa per l'impulsività e imprevedibilità dei comportamenti. L'aderenza al trattamento farmacologico è risultata deficitaria ed inefficace, tenuto conto del numero di ricadute e di ospedalizzazioni in ambienti psichiatrici che hanno limitato fortemente la capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La storia clinica della sig.ra ha Per_1
pag. 4/7 richiesto particolare attenzione anche per l'elevata impulsività caratteriale peculiare nelle forme miste. Questo aspetto psichico permette di definire con certezza che la patologia presentata non era compatibile né con una gestione autonoma della vita quotidiana né con un inserimento in ambito lavorativo>>.
Ritiene questa Corte ritiene di condividere in toto e fare proprie le conclusioni dell'ausiliare, poiché sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico-legali; del resto, le parti, malgrado il termine all'uopo concesso, non hanno svolto alcuna controdeduzione alla C.T.U.
6.2. Quanto alla vivenza a carico, risulta dagli atti che: a) ha Persona_1 sempre convissuto con il padre (come da certificazione anagrafica menzionata anche dal giudice di primo grado); b) ella è sempre stata a carico del padre
[...]
(cfr. modelli Unico 2006 – redditi 2005 e 2007 – redditi 2006 in cui Persona_2 figura per l'intero anno a carico del padre in misura del 100%; tali circostanze sono indicative del fatto che unico soggetto a provvedere all'inabile fosse proprio
[...]
c) le certificazioni dell'Agenzia delle Entrate attestano che per gli Persona_2 anni di imposta dal 2005 al 2011 non ha dichiarato redditi imponibili a fini IRPEF
e dunque, evidentemente, non ha prestato attività lavorativa, né ha potuto disporre di redditi sufficienti al suo sostentamento (mentre, per il periodo seguente, comunque di gran lunga successivo al decesso del dante causa, sono annotati redditi imponibili esenti o da pensioni).
6.3. D'altra parte, l' dopo aver genericamente contestato il requisito della CP_2 vivenza a carico, a fronte di tali plurimi e convergenti elementi presuntivi, nulla ha controdedotto, né ha contestato o disconosciuto la documentazione prodotta.
Le circostanze da ultimo evidenziate nelle note depositate telematicamente, oltre ad essere tardive perché mai esposte in precedenti atti difensivi, prefigurano una questione che esula dal presente giudizio e non tange il requisito costitutivo della prestazione qui richiesta (liddove evidenziano che: “il riconoscimento della pensione di reversibilità comporterà l'eliminazione di tutti i trattamenti usufruiti dal 2007 ed il sorgere di un indebito a carico della sig.ra e per essa a carico dell'erede”). Persona_1
6.4. Quanto alla decorrenza, occorre precisare che la stessa parte ricorrente ha pag. 5/7 chiesto l'erogazione del beneficio “dalla domanda amministrativa” (cf. conclusioni del ricorso di primo grado) e che le parti, in sede di chiarimenti forniti a richiesta di questa Corte con note depositate telematicamente, convergono nell'indicare quale prima istanza all'Istituto volta all'ottenimento della prestazione la domanda amministrativa del 6.4.2017 (poi semplicemente reiterata nel 2019).
6.5. Ne consegue che ogni altra questione circa il periodo antecedente, sia in relazione all'estensione della pretesa al periodo anteriore alla presentazione della domanda amministrativa, sia in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale, resta assorbita.
7. In definitiva, a quale erede di spetta la Parte_1 Persona_1 pensione di reversibilità, in ragione dello stato di figlia inabile di Persona_2
della dante causa, nella misura di legge spettante, da liquidarsi in via
[...] amministrativa, e con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.4.2017, oltre accessori come per legge dal dì di maturazione di ogni singolo rateo e sino al saldo.
8. La produzione solo in questa sede di gravame della documentazione reddituale attestante il requisito della “vivenza a carico” giustifica la compensazione parziale delle spese processuali del doppio grado, nella misura, che si stima equa, di metà; la metà residua segue la soccombenza sostanziale dell e va distratta in favore CP_1 del procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
8.1. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e delle attività difensive e fasi processuali svolte. Restano definitivamente a carico dell le spese di CTU, CP_2 già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
1.9.2022, da , in qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, nei confronti dell in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza resa
[...] CP_2 dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in data 2.3.2022, così provvede, in riforma dell'impugnata sentenza: pag. 6/7 condanna l' al pagamento, in favore di , della pensione CP_2 Parte_1 di reversibilità spettante a , in ragione del suo stato di Persona_1 figlia inabile di , nella misura di legge a lei spettante, Persona_2 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.4.2017 e sino al decesso della dante causa (20.11.2019), oltre accessori come per legge dal dì di maturazione di ogni singolo rateo e sino al saldo;
compensa per ½ le spese di lite del doppio grado, che liquida, per l'intero, in complessivi € 3.000,00 per il primo grado ed € 4.300,00 per il secondo, e condanna l' al pagamento, in favore di del residuo ½; CP_2 Pt_1 pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate come da CP_2 separato decreto.
Così deciso in Bari, il 13.02.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 1162/2022
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale di II grado tra
(C.F. ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
, assistito e difeso dall'Avv. DIPIERRO LUCIANA Persona_1
appellante
e
(C.F. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., assistito e difeso dall'Avv. SCULCO P.IVA_1
ANGELA CALIO' MARINCOLA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in qualità di erede di ha convenuto in Parte_1 Persona_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale del lavoro di Foggia, chiedendo CP_2
l'accertamento del diritto della propria dante causa, inabile e non autosufficiente, alla pensione di reversibilità - cat. VO n. 10018572, già in godimento al padre
[...]
deceduto in data 9.12.2007, dalla data della domanda Persona_2 amministrativa e sino al decesso (20.11.2019), nonché la condanna dell al CP_2 pagamento dei ratei arretrati.
1.1. L' in via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 47 CP_2 bis, d.l. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, e, in subordine la prescrizione decennale;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. L'adito Tribunale, con sentenza in data 2.3.2022, ha respinto il ricorso per difetto di prova del requisito della c.d. “vivenza a carico”, evidenziando che “l'unica circostanza emergente dagli atti è … quella secondo cui e Persona_2 Persona_1 avevano posto entrambi la residenza in San Severo alla via Villa Glori n. 10 … né
[...] appare sufficiente il modello Unico presentato dalla predetta per l'anno di imposta Per_1
2018”.
2. Avverso detta sentenza, ha interposto appello, esponendo, in Parte_1 sintesi: - che la documentata patologia psichica (disturbo schizofrenico cronico con episodi di mania) da cui era affetta da epoca antecedente al Persona_1 decesso del padre era tale da impedirle lo svolgimento di qualsiasi attività Per_ lavorativa;
- che la perizia psichiatrica svolta dal dott. nel 1985, nel giudizio di annullamento degli effetti civili del matrimonio, evidenziava come già a quell'epoca il quadro psichico fosse gravemente compromesso;
- di aver, in ogni caso, fatto richiesta all'Agenzia delle Entrate di ulteriore documentazione reddituale, depositata a corredo del gravame, attestante la vivenza a carico;
ha concluso, quindi, per la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso ex art. 442 c.p.c., previo espletamento di una CTU medico-legale per la verifica del requisito sanitario.
2.1. L' costituendosi in questa fase di gravame, ha riproposto l'eccezione di CP_2 prescrizione, non delibata dal primo giudice, e, nel merito, ha contestato la sussistenza dei requisiti costitutivi per il godimento della prestazione.
3. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposta ed espletata una CTU medico-legale a mezzo del dott. all'udienza del 13.2.2025 la Persona_4 causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
5. Va innanzi tutto chiarito che, a norma del r.d.l. n. 636 del 1939, art. 13, conv. in pag. 2/7 l. n. 1272 del 1939, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi;
la pensione di reversibilità è dunque un diritto che sorge in capo al coniuge e ai figli superstiti che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge, ciascuno dei quali è titolare del diritto per la quota di specifica spettanza ed è, dunque, legittimato a far valere tale diritto in giudizio (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 13/05/2019, n. 12674).
In particolare, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato;
l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell' art. 2697 cod. civ., mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell' art. 421 cod. proc. civ. è solo finalizzato ad integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato (così Cassazione civile, sez. lav., 13/04/2018, n. 9237;
Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2021, n. 41548).
Il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (Cassazione civile , pag. 3/7 sez. VI , 13/07/2016 , n. 14346).
6. Nel caso di specie, ritiene la Corte acquisita piena ed adeguata prova della sussistenza di tutti i requisiti per il godimento della prestazione oggetto di causa.
6.1. Il CTU, dott. ha accertato che era in possesso Per_4 Persona_1 del requisito sanitario richiesto sin dall'epoca del decesso del dante causa, ossia il padre : <… si ritiene, sulla scorta dei dati anamnestico-clinico e Persona_2 soprattutto della documentazione sanitaria agli atti, che la sig.ra alla Persona_1 data del decesso del padre (deceduto il 09/12/2007), fosse già affetta da Persona_2 grave compromissione psichiatrica e si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa>>.
Il consulente è giunto a tali conclusioni sulla base di un'approfondita discussione medico-legale, di cui si riportano i passaggi salienti:
<… la sig.ra è stata affetta da psicosi bipolare cronica in trattamento Persona_1 neurolettico continuativo. Il disturbo bipolare è un disordine che interferisce con l'attività lavorativa e le relazioni interpersonali in maniera rilevante e spesso si traduce in uno stravolgimento della vita quotidiana. E' un'affezione che rientra nei disturbi dell'umore e si caratterizza per gravi alterazioni delle emozioni, dei pensieri (deliri) e del comportamento. Si passa dalla fase maniacale (psicosi) a una fase ipomaniacale (fase depressiva). Da un'analisi del carteggio sanitario del DSM si apprezzano: umore disforico per la presenza di irritabilità, rabbiosità e intolleranza, sensazioni di essere perseguitata o controllata fino a diventare deliri
(forma mista); fase depressiva caratterizzata da umore molto basso con la sensazione che nulla le interessi nè possa dare piacere, con ritiro, chiusura. Seguiva spesso la fase maniacale ipomaniacale;
oscillazioni del tono dell'umore tipiche del disturbo bipolare che mettono a dura prova qualunque tipo di relazione interpersonale facendo aumentare il livello di conflittualità.
La valutazione complessiva dello stato di disabilità mentale della sig.ra ha Per_1 compromesso la routine quotidiana e le interazioni sociali durante gli episodi di alterazione dell'umore. Il disturbo bipolare deteriora le relazioni con gli stessi familiari e causa difficoltà in ogni attività lavorativa per l'impulsività e imprevedibilità dei comportamenti. L'aderenza al trattamento farmacologico è risultata deficitaria ed inefficace, tenuto conto del numero di ricadute e di ospedalizzazioni in ambienti psichiatrici che hanno limitato fortemente la capacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La storia clinica della sig.ra ha Per_1
pag. 4/7 richiesto particolare attenzione anche per l'elevata impulsività caratteriale peculiare nelle forme miste. Questo aspetto psichico permette di definire con certezza che la patologia presentata non era compatibile né con una gestione autonoma della vita quotidiana né con un inserimento in ambito lavorativo>>.
Ritiene questa Corte ritiene di condividere in toto e fare proprie le conclusioni dell'ausiliare, poiché sorrette da ampia motivazione e fondate su rigorose valutazioni medico-legali; del resto, le parti, malgrado il termine all'uopo concesso, non hanno svolto alcuna controdeduzione alla C.T.U.
6.2. Quanto alla vivenza a carico, risulta dagli atti che: a) ha Persona_1 sempre convissuto con il padre (come da certificazione anagrafica menzionata anche dal giudice di primo grado); b) ella è sempre stata a carico del padre
[...]
(cfr. modelli Unico 2006 – redditi 2005 e 2007 – redditi 2006 in cui Persona_2 figura per l'intero anno a carico del padre in misura del 100%; tali circostanze sono indicative del fatto che unico soggetto a provvedere all'inabile fosse proprio
[...]
c) le certificazioni dell'Agenzia delle Entrate attestano che per gli Persona_2 anni di imposta dal 2005 al 2011 non ha dichiarato redditi imponibili a fini IRPEF
e dunque, evidentemente, non ha prestato attività lavorativa, né ha potuto disporre di redditi sufficienti al suo sostentamento (mentre, per il periodo seguente, comunque di gran lunga successivo al decesso del dante causa, sono annotati redditi imponibili esenti o da pensioni).
6.3. D'altra parte, l' dopo aver genericamente contestato il requisito della CP_2 vivenza a carico, a fronte di tali plurimi e convergenti elementi presuntivi, nulla ha controdedotto, né ha contestato o disconosciuto la documentazione prodotta.
Le circostanze da ultimo evidenziate nelle note depositate telematicamente, oltre ad essere tardive perché mai esposte in precedenti atti difensivi, prefigurano una questione che esula dal presente giudizio e non tange il requisito costitutivo della prestazione qui richiesta (liddove evidenziano che: “il riconoscimento della pensione di reversibilità comporterà l'eliminazione di tutti i trattamenti usufruiti dal 2007 ed il sorgere di un indebito a carico della sig.ra e per essa a carico dell'erede”). Persona_1
6.4. Quanto alla decorrenza, occorre precisare che la stessa parte ricorrente ha pag. 5/7 chiesto l'erogazione del beneficio “dalla domanda amministrativa” (cf. conclusioni del ricorso di primo grado) e che le parti, in sede di chiarimenti forniti a richiesta di questa Corte con note depositate telematicamente, convergono nell'indicare quale prima istanza all'Istituto volta all'ottenimento della prestazione la domanda amministrativa del 6.4.2017 (poi semplicemente reiterata nel 2019).
6.5. Ne consegue che ogni altra questione circa il periodo antecedente, sia in relazione all'estensione della pretesa al periodo anteriore alla presentazione della domanda amministrativa, sia in relazione all'eccepita prescrizione quinquennale, resta assorbita.
7. In definitiva, a quale erede di spetta la Parte_1 Persona_1 pensione di reversibilità, in ragione dello stato di figlia inabile di Persona_2
della dante causa, nella misura di legge spettante, da liquidarsi in via
[...] amministrativa, e con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.4.2017, oltre accessori come per legge dal dì di maturazione di ogni singolo rateo e sino al saldo.
8. La produzione solo in questa sede di gravame della documentazione reddituale attestante il requisito della “vivenza a carico” giustifica la compensazione parziale delle spese processuali del doppio grado, nella misura, che si stima equa, di metà; la metà residua segue la soccombenza sostanziale dell e va distratta in favore CP_1 del procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
8.1. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e delle attività difensive e fasi processuali svolte. Restano definitivamente a carico dell le spese di CTU, CP_2 già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
1.9.2022, da , in qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, nei confronti dell in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza resa
[...] CP_2 dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in data 2.3.2022, così provvede, in riforma dell'impugnata sentenza: pag. 6/7 condanna l' al pagamento, in favore di , della pensione CP_2 Parte_1 di reversibilità spettante a , in ragione del suo stato di Persona_1 figlia inabile di , nella misura di legge a lei spettante, Persona_2 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.4.2017 e sino al decesso della dante causa (20.11.2019), oltre accessori come per legge dal dì di maturazione di ogni singolo rateo e sino al saldo;
compensa per ½ le spese di lite del doppio grado, che liquida, per l'intero, in complessivi € 3.000,00 per il primo grado ed € 4.300,00 per il secondo, e condanna l' al pagamento, in favore di del residuo ½; CP_2 Pt_1 pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate come da CP_2 separato decreto.
Così deciso in Bari, il 13.02.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 7/7