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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente e Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 620/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Torino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 494/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- PREAV.ISCR.IPOT n. 7620220000013500 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti
Conclusioni dell'appellante Ricorrente_1:
… . Piaccia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado adita, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della appellata sentenza, accertato e dichiarato che per sanzioni e interessi il termine di prescrizione è quinquennale, dichiarare l'intervenuta prescrizione di tali domande con annullamento parziale dell'atto impugnato confermandosi in ogni caso la decisione per quanto di accoglimento in primo grado.
Conclusioni dell'appellata e appellante incidentale Agenzia delle Entrate NE
In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza gravata, accertarsi e dichiararsi che alcuna prescrizione è maturata in relazione ai crediti iscritti a ruolo e agli accessori relativi alle cartelle esattoriali n. 11020070008539710000 e n.11020140050033751000 e, per l'effetto, la piena validità ed efficacia delle predette cartelle di pagamento.
In via principale: dichiararsi inammissibile e/o infondato l'appello proposto dalla signora Ricorrente_1 e, per l'effetto, confermarsi la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato il ricorso avversario;
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Agenzia delle Entrate -
NE, in quanto infondata.
Con vittoria di spese diritti e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino al fine di sentir dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria in atti indicata, eccependo, quale unico motivo d'impugnazione, la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo nonché degli interessi e delle sanzioni delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Si costituiva ritualmente nel giudizio di primo grado Agenzia delle Entrate NE, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con la sentenza n. 494/2024 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino Sez. n. 4 e depositata in data 03.05.2024, non notificata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino accoglieva il ricorso limitatamente alle cartelle esattoriali n. 11020070008539710000 e n.
11020140050033751000, respingendo per il resto e disponendo la compensazione tra le parti le spese di lite. Con atto di appello notificato all'Agenzia delle Entrate 3 NE in data 25 luglio 2024 la signora
Ricorrente_1 chiedeva la parziale riforma della sentenza gravata nella parte in cui non aveva dichiarato la prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni di cui alle cartelle esattoriali sottese alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria opposta.
Si costituiva ritualmente nel secondo grado di giudizio Agenzia delle Entrate NE al fine di contestare integralmente l'appello promosso da parte contribuente e proponendo contestualmente appello incidentale nella parte in cui i Giudici di Primo Grado avevano ritenuto maturata la prescrizione decennale in relazione alle cartelle esattoriali n. 11020070008539710000 e n. 11020140050033751000.
Più in dettaglio, l'Ufficio censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto maturata la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo relativi alle cartelle esattoriali n.11020070008539710000 e n.
11020140050033751000 in quanto:
la cartella esattoriale n. 11020070008539710000 è stata notificata in data 7 marzo 2007 a fronte della notificazione dell'atto opposto avvenuta in data 3 giugno 2022;
per la cartella n. 11020140050033751000 non sarebbe stata data prova della notificazione avvenuta in data 25 maggio 2015;
per la cartella n. 11020070008539710000 (nonché per le altre cartelle sottese alla comunicazione d'iscrizione ipotecaria), ADER aveva provveduto a notificare, quali validi atti interruttivi della prescrizione
(che produceva sub docc. n.
2-3 ritenendoli indispensabili ai fini della decisione del presente giudizio), in data 21 ottobre 2015 l'intimazione di pagamento n. 11020159048996673000 e in data 19 dicembre 2019
l'intimazione di pagamento n. 110201990219610000000.
In relazione, invece, alla cartella n. 11020140050033751000, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di prime cure, agli atti risultava prodotta nel giudizio di primo grado sub doc. n. 8 la relata di notifica della cartella esattoriale n. 11020140050033751000 avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
a mezzo di deposito dell'atto presso la casa comunale nonché con l'invio della raccomandata informativa regolarmente sottoscritta dalla signora Ricorrente_1.
Per tali motivi ER chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto maturata la prescrizione decennale dei crediti iscritti a ruolo relativi alle cartelle esattoriali n.
11020070008539710000 e n. 11020140050033751000.
In relazione alla prescrizione degli interessi e sanzioni, in replica all'assunto dell'appellante ER faceva rilevare che la contribuente nel giudizio di primo grado si era limitata a contestare in modo generico la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle esattoriali, nulla deducendo in ordine agli accessori dei tributi.
Richiamava inoltre l'insegnamento della Corte di Cassazione che, nel ribadire un principio giurisprudenziale già affermato dalla stessa sezione Sesta della Suprema Corte con precedente ordinanza n.11624/18 aveva statuito, richiamando la consolidata interpretazione della stessa Corte (cfr.
Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), che “il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi“. Con successiva memoria illustrativa Ager, in punto produzione dei documenti interruttivi della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo relativi alle cartelle esattoriali n. 11020070008539710000 e n.
11020140050033751000 ribadiva di ritenere errata la pronuncia appellata laddove aveva ritenuto maturata la prescrizione decennale dei crediti iscritti a ruolo portati nelle cartelle n.
11020070008539710000 e n. 11020140050033751000 in quanto:
• la cartella esattoriale n. 11020070008539710000 era stata notificata in data 7 marzo 2007 a fronte della notificazione dell'atto opposto avvenuta in data 3 giugno 2022;
• per la cartella n. 11020140050033751000 non sarebbe stata data prova della notificazione avvenuta in data 25 maggio 2015.
Nel censurare tale statuizione l'appellante incidentale eccepiva che, per quanto riguarda la cartella n.
11020070008539710000 (nonché per le altre cartelle sottese alla comunicazione d'iscrizione ipotecaria), ADER aveva provveduto a notificare, quali validi atti interruttivi della prescrizione prodotti docc. n. 2-3, in data 21 ottobre 2015 l'intimazione di pagamento n. 11020159048996673000 e in data 19 dicembre 2019 l'intimazione di pagamento n. 110201990219610000000.
Assumeva che tale produzione in sede di gravame era da considerarsi ammissibile in quanto la pronuncia n. 36/2025, della Corte Costituzionale, depositata in data 30 marzo 2025, intervenuta a seguito dell'instaurazione dell'odierno giudizio, aveva dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dello stesso d.lgs.
n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".
Poiché l'odierno giudizio era stato promosso prima del 4.01.2024 (la causa era stata iscritta a ruolo in data 24.09.2022) la produzione di detti documenti in sede di gravame era certamente consentita.
All'esito dell'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva la controversia come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che i motivi di appello dedotti da Ricorrente_1 sono integralmente fondati e accoglibili.
Con tale censura l'appellante eccepiva la prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni di cui alle cartelle esattoriali sottese alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria opposta.
L'Agenzia delle Entrate riteneva invece applicabile il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 C.C. per i crediti erariali e così anche per le sanzioni ed interessi ad essi connessi e accessori. La tesi sostenuta dall'Ufficio appellante che invoca la prescrizione decennale anche per le sanzioni ed interessi si rivela infondata. Ed invero costituisce principio generale, anche recentemente ribadito dalla
Corte di cassazione che “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 (cfr.
Cass. 8 marzo 2022, n. 7486; Cass. 6 dicembre 2022 n. 35769).
Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie “derivanti da sentenza passata in giudicato, applicandosi allora l'art. 2953 c.c. che disciplina specificamente ed in via generale l'actio iudicati. (Cfr. Cass. S.U., 10 /12/2009 n. 25790). Ancora, in ordine alla prescrizione quinquennale delle sanzioni, la stessa Corte di legittimità recentemente ha affermato che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni giusto quanto disposto dall'art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997.
Infatti l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall'art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle «pene pecuniarie»), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario" (Cfr. Cass n. 2024 del 2023).
Quanto agli interessi vale il medesimo e consolidato principio di diritto così come ribadito dalla Suprema
Corte nella già ricordata sentenza (Cass. Civile Sez. VI, 8/03/2022 n. 7486) secondo cui “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs.
n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”.
Ancora e più specificatamente in riferimento agli interessi, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 12528 del 8 maggio 2024 ha riaffermato che: “E' principio consolidato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (tra le più recenti Cass. 27/02/2024, n. 5220; Cass.
24/01/2023, n. 2095, Cass. 08/03/2022, n. 7486) ".
Quest'ultima sentenza ha poi ribadito, quanto alle sanzioni, che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del
1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». Discende dalle svolte considerazioni che l'appello principale in esame va accolto e ciò comporta la parziale riforma della sentenza appellata, dichiarando che per sanzioni e interessi il termine di prescrizione è quinquennale e che è intervenuta la prescrizione di tali domande con annullamento parziale dell'atto impugnato, confermandosi per il resto la decisione.
Passando all'esame dell'appello incidentale dell'Ufficio, è da osservare che l'Agenzia delle Entrate
NE ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il relativo termine non sarebbe decorso a seguito delle notifiche di successivi atti interruttivi, avvenute in data 21 ottobre 2015 per l'intimazione di pagamento n.1102015-9048996673000 e in data 19 dicembre 2019 per l'intimazione di pagamento n.1102019-90219610000000.
L'assunto dell'appellante incidentale non merita accoglimento, dovendosi concordare con quanto statuito dal Giudice di primo grado, che rilevava che per quanto concerne la pretesa tributaria sottesa alle cartelle n.11020070008539710000 notificata il 7.3.2007 e n. 102014-0050033751000 notificata il 25.05.2015 non
è stata offerta alcuna prova volta a dimostrare la mancata decadenza per intervenuta prescrizione;
inoltre, il primo Giudice rilevava che mancava agli atti il deposito di copia dei due citati atti interruttivi e delle rispettive relate di notifica.
In tale situazione, in assenza di prova di tempestiva produzione degli atti interruttivi, trattandosi di documenti preesistenti nella disponibilità dell'Ufficio, la produzione effettuata nel presente grado di giudizio è da considerare tardiva e inammissibile;
si aggiunge la considerazione che non è ravvisabile corrispondenza tra gli atti interruttivi citati e le cartelle cui sarebbero riferibili.
Ne consegue che va rigettato l'appello incidentale.
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, l'esito processuale e il criterio di soccombenza comportano la condanna della parte appellata e appellante in via incidentale al pagamento, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale.
Condanna l'ufficio soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 oltre accessori
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente e Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 620/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Torino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 494/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 4
e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- PREAV.ISCR.IPOT n. 7620220000013500 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti illustrano i rispettivi atti
Conclusioni dell'appellante Ricorrente_1:
… . Piaccia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado adita, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della appellata sentenza, accertato e dichiarato che per sanzioni e interessi il termine di prescrizione è quinquennale, dichiarare l'intervenuta prescrizione di tali domande con annullamento parziale dell'atto impugnato confermandosi in ogni caso la decisione per quanto di accoglimento in primo grado.
Conclusioni dell'appellata e appellante incidentale Agenzia delle Entrate NE
In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza gravata, accertarsi e dichiararsi che alcuna prescrizione è maturata in relazione ai crediti iscritti a ruolo e agli accessori relativi alle cartelle esattoriali n. 11020070008539710000 e n.11020140050033751000 e, per l'effetto, la piena validità ed efficacia delle predette cartelle di pagamento.
In via principale: dichiararsi inammissibile e/o infondato l'appello proposto dalla signora Ricorrente_1 e, per l'effetto, confermarsi la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato il ricorso avversario;
In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Agenzia delle Entrate -
NE, in quanto infondata.
Con vittoria di spese diritti e competenze professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 proponeva ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino al fine di sentir dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria in atti indicata, eccependo, quale unico motivo d'impugnazione, la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo nonché degli interessi e delle sanzioni delle cartelle sottese all'atto impugnato.
Si costituiva ritualmente nel giudizio di primo grado Agenzia delle Entrate NE, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con la sentenza n. 494/2024 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino Sez. n. 4 e depositata in data 03.05.2024, non notificata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino accoglieva il ricorso limitatamente alle cartelle esattoriali n. 11020070008539710000 e n.
11020140050033751000, respingendo per il resto e disponendo la compensazione tra le parti le spese di lite. Con atto di appello notificato all'Agenzia delle Entrate 3 NE in data 25 luglio 2024 la signora
Ricorrente_1 chiedeva la parziale riforma della sentenza gravata nella parte in cui non aveva dichiarato la prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni di cui alle cartelle esattoriali sottese alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria opposta.
Si costituiva ritualmente nel secondo grado di giudizio Agenzia delle Entrate NE al fine di contestare integralmente l'appello promosso da parte contribuente e proponendo contestualmente appello incidentale nella parte in cui i Giudici di Primo Grado avevano ritenuto maturata la prescrizione decennale in relazione alle cartelle esattoriali n. 11020070008539710000 e n. 11020140050033751000.
Più in dettaglio, l'Ufficio censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto maturata la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo relativi alle cartelle esattoriali n.11020070008539710000 e n.
11020140050033751000 in quanto:
la cartella esattoriale n. 11020070008539710000 è stata notificata in data 7 marzo 2007 a fronte della notificazione dell'atto opposto avvenuta in data 3 giugno 2022;
per la cartella n. 11020140050033751000 non sarebbe stata data prova della notificazione avvenuta in data 25 maggio 2015;
per la cartella n. 11020070008539710000 (nonché per le altre cartelle sottese alla comunicazione d'iscrizione ipotecaria), ADER aveva provveduto a notificare, quali validi atti interruttivi della prescrizione
(che produceva sub docc. n.
2-3 ritenendoli indispensabili ai fini della decisione del presente giudizio), in data 21 ottobre 2015 l'intimazione di pagamento n. 11020159048996673000 e in data 19 dicembre 2019
l'intimazione di pagamento n. 110201990219610000000.
In relazione, invece, alla cartella n. 11020140050033751000, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di prime cure, agli atti risultava prodotta nel giudizio di primo grado sub doc. n. 8 la relata di notifica della cartella esattoriale n. 11020140050033751000 avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
a mezzo di deposito dell'atto presso la casa comunale nonché con l'invio della raccomandata informativa regolarmente sottoscritta dalla signora Ricorrente_1.
Per tali motivi ER chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto maturata la prescrizione decennale dei crediti iscritti a ruolo relativi alle cartelle esattoriali n.
11020070008539710000 e n. 11020140050033751000.
In relazione alla prescrizione degli interessi e sanzioni, in replica all'assunto dell'appellante ER faceva rilevare che la contribuente nel giudizio di primo grado si era limitata a contestare in modo generico la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle esattoriali, nulla deducendo in ordine agli accessori dei tributi.
Richiamava inoltre l'insegnamento della Corte di Cassazione che, nel ribadire un principio giurisprudenziale già affermato dalla stessa sezione Sesta della Suprema Corte con precedente ordinanza n.11624/18 aveva statuito, richiamando la consolidata interpretazione della stessa Corte (cfr.
Cass. nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), che “il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi“. Con successiva memoria illustrativa Ager, in punto produzione dei documenti interruttivi della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo relativi alle cartelle esattoriali n. 11020070008539710000 e n.
11020140050033751000 ribadiva di ritenere errata la pronuncia appellata laddove aveva ritenuto maturata la prescrizione decennale dei crediti iscritti a ruolo portati nelle cartelle n.
11020070008539710000 e n. 11020140050033751000 in quanto:
• la cartella esattoriale n. 11020070008539710000 era stata notificata in data 7 marzo 2007 a fronte della notificazione dell'atto opposto avvenuta in data 3 giugno 2022;
• per la cartella n. 11020140050033751000 non sarebbe stata data prova della notificazione avvenuta in data 25 maggio 2015.
Nel censurare tale statuizione l'appellante incidentale eccepiva che, per quanto riguarda la cartella n.
11020070008539710000 (nonché per le altre cartelle sottese alla comunicazione d'iscrizione ipotecaria), ADER aveva provveduto a notificare, quali validi atti interruttivi della prescrizione prodotti docc. n. 2-3, in data 21 ottobre 2015 l'intimazione di pagamento n. 11020159048996673000 e in data 19 dicembre 2019 l'intimazione di pagamento n. 110201990219610000000.
Assumeva che tale produzione in sede di gravame era da considerarsi ammissibile in quanto la pronuncia n. 36/2025, della Corte Costituzionale, depositata in data 30 marzo 2025, intervenuta a seguito dell'instaurazione dell'odierno giudizio, aveva dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dello stesso d.lgs.
n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo".
Poiché l'odierno giudizio era stato promosso prima del 4.01.2024 (la causa era stata iscritta a ruolo in data 24.09.2022) la produzione di detti documenti in sede di gravame era certamente consentita.
All'esito dell'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva la controversia come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che i motivi di appello dedotti da Ricorrente_1 sono integralmente fondati e accoglibili.
Con tale censura l'appellante eccepiva la prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni di cui alle cartelle esattoriali sottese alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria opposta.
L'Agenzia delle Entrate riteneva invece applicabile il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 C.C. per i crediti erariali e così anche per le sanzioni ed interessi ad essi connessi e accessori. La tesi sostenuta dall'Ufficio appellante che invoca la prescrizione decennale anche per le sanzioni ed interessi si rivela infondata. Ed invero costituisce principio generale, anche recentemente ribadito dalla
Corte di cassazione che “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3 (cfr.
Cass. 8 marzo 2022, n. 7486; Cass. 6 dicembre 2022 n. 35769).
Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie “derivanti da sentenza passata in giudicato, applicandosi allora l'art. 2953 c.c. che disciplina specificamente ed in via generale l'actio iudicati. (Cfr. Cass. S.U., 10 /12/2009 n. 25790). Ancora, in ordine alla prescrizione quinquennale delle sanzioni, la stessa Corte di legittimità recentemente ha affermato che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni giusto quanto disposto dall'art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997.
Infatti l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dall'art. 17, comma 1, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle «pene pecuniarie»), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario" (Cfr. Cass n. 2024 del 2023).
Quanto agli interessi vale il medesimo e consolidato principio di diritto così come ribadito dalla Suprema
Corte nella già ricordata sentenza (Cass. Civile Sez. VI, 8/03/2022 n. 7486) secondo cui “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs.
n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.”.
Ancora e più specificatamente in riferimento agli interessi, la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 12528 del 8 maggio 2024 ha riaffermato che: “E' principio consolidato che gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale (tra le più recenti Cass. 27/02/2024, n. 5220; Cass.
24/01/2023, n. 2095, Cass. 08/03/2022, n. 7486) ".
Quest'ultima sentenza ha poi ribadito, quanto alle sanzioni, che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del
1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». Discende dalle svolte considerazioni che l'appello principale in esame va accolto e ciò comporta la parziale riforma della sentenza appellata, dichiarando che per sanzioni e interessi il termine di prescrizione è quinquennale e che è intervenuta la prescrizione di tali domande con annullamento parziale dell'atto impugnato, confermandosi per il resto la decisione.
Passando all'esame dell'appello incidentale dell'Ufficio, è da osservare che l'Agenzia delle Entrate
NE ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto il relativo termine non sarebbe decorso a seguito delle notifiche di successivi atti interruttivi, avvenute in data 21 ottobre 2015 per l'intimazione di pagamento n.1102015-9048996673000 e in data 19 dicembre 2019 per l'intimazione di pagamento n.1102019-90219610000000.
L'assunto dell'appellante incidentale non merita accoglimento, dovendosi concordare con quanto statuito dal Giudice di primo grado, che rilevava che per quanto concerne la pretesa tributaria sottesa alle cartelle n.11020070008539710000 notificata il 7.3.2007 e n. 102014-0050033751000 notificata il 25.05.2015 non
è stata offerta alcuna prova volta a dimostrare la mancata decadenza per intervenuta prescrizione;
inoltre, il primo Giudice rilevava che mancava agli atti il deposito di copia dei due citati atti interruttivi e delle rispettive relate di notifica.
In tale situazione, in assenza di prova di tempestiva produzione degli atti interruttivi, trattandosi di documenti preesistenti nella disponibilità dell'Ufficio, la produzione effettuata nel presente grado di giudizio è da considerare tardiva e inammissibile;
si aggiunge la considerazione che non è ravvisabile corrispondenza tra gli atti interruttivi citati e le cartelle cui sarebbero riferibili.
Ne consegue che va rigettato l'appello incidentale.
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, l'esito processuale e il criterio di soccombenza comportano la condanna della parte appellata e appellante in via incidentale al pagamento, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale.
Condanna l'ufficio soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 oltre accessori