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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 371/2023
n. 371/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott.ssa Consiglia Invitto - Presidente
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott. EN CA - Giudice Ausiliario Estensore
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 3 Dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 317/2023 R.G., promossa da
(c.f.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Galante
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Fulvio Pedone;
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Totaro;
Parte_2 C.F._2
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a mezzo note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 Dicembre 2024, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene riassunto dinanzi a Questa Sezione della Corte il giudizio originariamente proposto dinanzi al
Tribunale di Lecce (r.g. 6382/2016), giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 9536//2023 del
07/04/2023 (r.g. 6535/2021).
1 r.g. 371/2023
Con sentenza n. 2273/2019 del 01.07.2019 il Tribunale di Lecce, giudicando nel merito la opposizione alla esecuzione avviata dalla e proposta da Controparte_2 CP_1
ne statuiva la inammissibilità per tardiva introduzione del giudizio di merito rispetto
[...]
alla fase di sospensione, peraltro incidentalmente deducendo la fondatezza della spiegata opposizione per impignorabilità dell'immobile in comunione legale e costituito in fondo patrimoniale,
impignorabilità per altro verso già affermata dal medesimo Tribunale con sentenza n. 1909 del
20.05.2013.
La proponeva appello censurando la sentenza n. 2273/2019 sia con riguardo alla Parte_1
declaratoria di inammissibilità della causa di cognizione introdotta dalla creditrice, sia in riferimento agli assunti di impignorabilità dell'immobile in fondo patrimoniale e di improponibilità dell'azione esecutiva.
Con sentenza n. 100/2021 del 27.01.2021 la Corte di Appello di Lecce accoglieva parzialmente l'impugnazione affermando ritenersi tempestivamente incardinato il giudizio di merito, avendo l'opposta notificato l'atto di citazione nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione. Quanto al merito, affermava la non pignorabilità della quota indivisa di proprietà di Controparte_1
in quanto la domanda di revocatoria del fondo patrimoniale era stata accolta limitatamente
[...]
alla quota del coniuge sicché, prendendo atto della dichiarata inefficacia (soltanto) Parte_2
parziale dell'atto di disposizione (ormai res iudicata) la Corte accoglieva l'opposizione, così dichiarando illegittimo il pignoramento avente ad oggetto l'intero bene in comunione legale.
Avverso tale decisione la proponeva ricorso per cassazione basato su tre motivi. Con Parte_1
il primo lamentava aver erroneamente ritenuto il giudice d'appello che l'inefficacia del fondo patrimoniale riguardasse esclusivamente la quota del anziché l'atto dispositivo nel suo Pt_2
complesso, affermando come la revocatoria doveva necessariamente spiegare i suoi effetti nei confronti di entrambi i coniugi in comunione legale. Con il secondo lamentava come il giudice d'appello non avesse considerato che, con il conferimento del bene in fondo patrimoniale, la comunione legale sul cespite si fosse trasformata in comunione semplice;
sicché una volta revocato l'atto dispositivo compiuto sulla quota, doveva reputarsi ammissibile l'aggressione in executivis della medesima quota. Tali due motivi venivano esaminati congiuntamente. La Cassazione, pur segnalando l'erroneità della sentenza che aveva accolto la revocatoria limitando la statuizione alla sola quota del ormai sul punto passata in giudicato (così impedendosi al di far constare alla Pt_2 Pt_2 CP_3
[...] r.g. 371/2023
Edilizia il vincolo del fondo patrimoniale), affermava non sussistere alcuna preclusione in capo alla la quale – in quanto esecutata, ma non destinataria della statuizione della menzionata CP_1
sentenza – manteneva la propria legittimazione ad opporre al creditore, in sede di opposizione, la limitazione ex art. 170 c.c. derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale. Per tali ragioni, la
Corte, integrando la motivazione della sentenza n. 100/2021, giudicava infondate le prime due doglianze. Tuttavia, giudicando il terzo motivo, con il quale la ricorrente deduceva aver il giudice d'appello erroneamente affermato il divieto di espropriare i beni costituiti in fondo patrimoniale per contrasto con l'art. 170 c.c., precisava come detta norma non introducesse un divieto di aggressione di tali beni, previa sussistenza della ricorrenza dei presupposti applicativi, oggettivi e soggettivi, previsti dalla regola generale dettata dall'art 2740 c.c., la cui dimostrazione (estraneità del debito ai bisogni della famiglia e scientia del creditore) fosse in capo all'esecutato (che in virtù degli ordinari criteri di ripartizione dell'onus probandi, deve dare prova del fatto impeditivo (eccezionale) del
(generale) principio di responsabilità patrimoniale. Pertanto, la Cassazione giudicava errata la sentenza che, in modo apodittico, aveva statuito la impignorabilità del cespite nella misura in cui si appartiene alla in base alla constatazione che la porzione costituita in fondo CP_1
patrimoniale era rimasta indenne all'azione revocatoria, senza indicare quali argomenti e quali prove fossero stati eventualmente addotti dall'opponente, onerata dell'allegazione (prima) e della prova
(poi) degli elementi richiesti per la invocata impignorabilità ex art. 170 c.c..
In accoglimento di tale terza censura, la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 100/2021 del
27.01.2021 veniva cassata con rinvio alla stessa in altra composizione.
La ha quindi riassunto il giudizio in questa sede e, deducendo come l'opponente Parte_1 [...]
non abbia allegato, né eccepito, che il credito fosse estraneo ai bisogni della famiglia, né CP_1
dedotto o formulato alcuna prova in tale senso, ha affermato come l'opposizione andasse in ogni caso rigettata. Inoltre, ha precisato come nelle more la quota dell'immobile di proprietà della CP_1
è stata assoggettata a pignoramento da altro creditore, circostanza che comporterebbe la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, ha concluso per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione ed altri atti esecutivi, con vittoria per le spese di tutti i gradi di giudizio.
Si è costituita nella presente fase che, assumendo sussistere la prova Controparte_1
dell'applicabilità dell'art. 170 c.c., trattandosi di debito riferibile a scopi estrani ai bisogni della famiglia, ha chiesto il rigetto delle avverse conclusioni e la vittoria di spese.
3 r.g. 371/2023
Si è costituito anche limitandosi a chiedere il rigetto delle domande rassegnate dalla Parte_2
e la vittoria delle spese. Parte_1
All'udienza del 0.12.2024 la causa è passata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel rispetto della decisione assunta dalla Corte di Cassazione, il giudizio cui è chiamato questo
Collegio è limitato a verificare se la debitore esecutato, abbia dimostrato sia CP_1
l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, sia la scientia del creditore, fatti eventualmente impeditivi rispetto alla sottoposizione dei beni alla esecuzione forzata.
1.1. Giova ribadire quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, in contrario avviso rispetto alla precedente decisione del giudice di appello, ha precisato come “…l'art. 170 c.c. non sancisce affatto
l'assoluta impignorabilità dei beni in fondo patrimoniale, ma introduce un divieto – che costituisce eccezione rispetto alla regola dettata dall'art. 2740 c.c. – di intraprendere azioni esecutive su detti
beni (e sui loro frutti) a condizione che ricorrano i presupposti applicativi della citata disposizione…”, con ciò riferendosi “…agli elementi – oggettivo (la non inerenza del debito alle esigenze familiari) e soggettivo (la consapevolezza di tale circostanza in capo al creditore) – che consentono l'applicabilità della predetta norma, la cui dimostrazione (sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, sia la scientia del creditore) compete all'esecutato…”, che deve “…dare prova del fatto impeditivo (eccezionale) del (generale) principio di responsabilità patrimoniale.”
1.2. Orbene, non si rileva, agli atti, che l'opponente abbia adempiuto agli oneri probatori ad essa incombenti. Nulla si rileva dalle difese del giudizio di primo grado (Trib. Lecce, n. R.G. 6382/2016)
della interamente dedicate alla impignorabilità del bene acquistato in regime di CP_1
comunione legale e conferito in fondo patrimoniale e, dunque, non pignorabile nella sua interezza né
nei limiti di una presunta quota;
tantomeno nelle difese del Pt_2
Quello del regime probatorio richiesto dalla normativa di specie, aspetto decisivo rilevato dalla
Cassazione e su cui questa Corte è chiamata ad esprimersi, è aspetto del tutto trascurato nelle precedenti fasi processuali.
Solo costituendosi nella presente fase di giudizio la difesa della accenna – per la prima CP_1
volta – alla sussistenza degli elementi di applicabilità alla fattispecie dell'art. 170 c.c., dunque tardivamente e peraltro senza offrire elementi decisivi da sottoporre alla valutazione della Corte.
4 r.g. 371/2023
Sicché, null'altro occorre aggiungere, se non che l'opponente non ha affatto adempiuto ai propri oneri probatori.
2. Quanto alla possibile cessazione della materia del contendere (atteso che nelle more la quota dell'immobile di proprietà della è stata assoggettata a pignoramento da un suo creditore CP_1
ed il pignoramento è stato eseguito anche sulla quota di proprietà del sicché, con la intervenuta Pt_2
riunione delle due procedure esecutive pendenti, l'opposizione di cui è qui causa, con la sospensione ancora formalmente in atto, non possono più paralizzare l'esecuzione sull'immobile ormai interamente pignorato da parte dei rispettivi creditori di entrambi i coniugi), come segnalata dall'appellante già in sede di riassunzione, la Corte rileva come il presente giudizio di rinvio comporti la devoluzione, ad essa, della cognizione sull'appello presentato avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2273/2019 del 01.07.2019, attesa l'avvenuta cassazione della sentenza di secondo grado (Appello Lecce, n.
200/2021 del 27.01.2021). Sul punto la Corte deve esprimersi, dovendo attenersi a quanto disposto dalla Cassazione, senza che abbiano rilievo le successive vicende delle procedure esecutive.
2.4. Da quanto innanzi consegue che l'opposizione spiegata dalla vada comunque CP_1
rigettata per difetto di prova e, a conseguenza, la sentenza del Tribunale n. 2273/20019 del
01.07.2019 va ulteriormente riformata ed integrata nella motivazione.
3. Le spese di tutti i gradi di giudizio gravano interamente, in solido, su Controparte_1
e entrambi costituiti e soccombenti, pur dandosi atto dell'avvenuta ammissione di Parte_2
entrambi al gratuito patrocinio a carico dello Stato.
3.1. Si provvederà a liquidare le spese al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio all'esito di proposizione di apposita istanza corredata della documentazione attestante il perdurante possesso dei requisiti per l'ammissione.
3.2. Spese liquidate in dispositivo sul valore dichiarato nei rispettivi gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante “pro tempore” nei confronti di e Controparte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 2273/2019 del 01.07.2019 del Tribunale di Lecce
[...]
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta da Controparte_1
5 r.g. 371/2023
- condanna in solido con al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_2
di giudizio in favore della come di seguito specificate, disponendo il materiale Parte_1
pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione al gratuito patrocinio dello Stato:
a) giudizio di primo grado, €. 5.000,00, oltre spese generali, iva e cap come per legge;
b) giudizio di secondo grado, €. 3.500,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
c) giudizio in Cassazione, €. 3.500,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
d) presente grado di giudizio, €. 3.500,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(EN CA) (Consiglia Invitto)
6
n. 371/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott.ssa Consiglia Invitto - Presidente
2) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott. EN CA - Giudice Ausiliario Estensore
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 3 Dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 317/2023 R.G., promossa da
(c.f.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Galante
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
contro
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Fulvio Pedone;
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Totaro;
Parte_2 C.F._2
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a mezzo note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 Dicembre 2024, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene riassunto dinanzi a Questa Sezione della Corte il giudizio originariamente proposto dinanzi al
Tribunale di Lecce (r.g. 6382/2016), giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 9536//2023 del
07/04/2023 (r.g. 6535/2021).
1 r.g. 371/2023
Con sentenza n. 2273/2019 del 01.07.2019 il Tribunale di Lecce, giudicando nel merito la opposizione alla esecuzione avviata dalla e proposta da Controparte_2 CP_1
ne statuiva la inammissibilità per tardiva introduzione del giudizio di merito rispetto
[...]
alla fase di sospensione, peraltro incidentalmente deducendo la fondatezza della spiegata opposizione per impignorabilità dell'immobile in comunione legale e costituito in fondo patrimoniale,
impignorabilità per altro verso già affermata dal medesimo Tribunale con sentenza n. 1909 del
20.05.2013.
La proponeva appello censurando la sentenza n. 2273/2019 sia con riguardo alla Parte_1
declaratoria di inammissibilità della causa di cognizione introdotta dalla creditrice, sia in riferimento agli assunti di impignorabilità dell'immobile in fondo patrimoniale e di improponibilità dell'azione esecutiva.
Con sentenza n. 100/2021 del 27.01.2021 la Corte di Appello di Lecce accoglieva parzialmente l'impugnazione affermando ritenersi tempestivamente incardinato il giudizio di merito, avendo l'opposta notificato l'atto di citazione nel termine assegnato dal giudice dell'esecuzione. Quanto al merito, affermava la non pignorabilità della quota indivisa di proprietà di Controparte_1
in quanto la domanda di revocatoria del fondo patrimoniale era stata accolta limitatamente
[...]
alla quota del coniuge sicché, prendendo atto della dichiarata inefficacia (soltanto) Parte_2
parziale dell'atto di disposizione (ormai res iudicata) la Corte accoglieva l'opposizione, così dichiarando illegittimo il pignoramento avente ad oggetto l'intero bene in comunione legale.
Avverso tale decisione la proponeva ricorso per cassazione basato su tre motivi. Con Parte_1
il primo lamentava aver erroneamente ritenuto il giudice d'appello che l'inefficacia del fondo patrimoniale riguardasse esclusivamente la quota del anziché l'atto dispositivo nel suo Pt_2
complesso, affermando come la revocatoria doveva necessariamente spiegare i suoi effetti nei confronti di entrambi i coniugi in comunione legale. Con il secondo lamentava come il giudice d'appello non avesse considerato che, con il conferimento del bene in fondo patrimoniale, la comunione legale sul cespite si fosse trasformata in comunione semplice;
sicché una volta revocato l'atto dispositivo compiuto sulla quota, doveva reputarsi ammissibile l'aggressione in executivis della medesima quota. Tali due motivi venivano esaminati congiuntamente. La Cassazione, pur segnalando l'erroneità della sentenza che aveva accolto la revocatoria limitando la statuizione alla sola quota del ormai sul punto passata in giudicato (così impedendosi al di far constare alla Pt_2 Pt_2 CP_3
[...] r.g. 371/2023
Edilizia il vincolo del fondo patrimoniale), affermava non sussistere alcuna preclusione in capo alla la quale – in quanto esecutata, ma non destinataria della statuizione della menzionata CP_1
sentenza – manteneva la propria legittimazione ad opporre al creditore, in sede di opposizione, la limitazione ex art. 170 c.c. derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale. Per tali ragioni, la
Corte, integrando la motivazione della sentenza n. 100/2021, giudicava infondate le prime due doglianze. Tuttavia, giudicando il terzo motivo, con il quale la ricorrente deduceva aver il giudice d'appello erroneamente affermato il divieto di espropriare i beni costituiti in fondo patrimoniale per contrasto con l'art. 170 c.c., precisava come detta norma non introducesse un divieto di aggressione di tali beni, previa sussistenza della ricorrenza dei presupposti applicativi, oggettivi e soggettivi, previsti dalla regola generale dettata dall'art 2740 c.c., la cui dimostrazione (estraneità del debito ai bisogni della famiglia e scientia del creditore) fosse in capo all'esecutato (che in virtù degli ordinari criteri di ripartizione dell'onus probandi, deve dare prova del fatto impeditivo (eccezionale) del
(generale) principio di responsabilità patrimoniale. Pertanto, la Cassazione giudicava errata la sentenza che, in modo apodittico, aveva statuito la impignorabilità del cespite nella misura in cui si appartiene alla in base alla constatazione che la porzione costituita in fondo CP_1
patrimoniale era rimasta indenne all'azione revocatoria, senza indicare quali argomenti e quali prove fossero stati eventualmente addotti dall'opponente, onerata dell'allegazione (prima) e della prova
(poi) degli elementi richiesti per la invocata impignorabilità ex art. 170 c.c..
In accoglimento di tale terza censura, la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 100/2021 del
27.01.2021 veniva cassata con rinvio alla stessa in altra composizione.
La ha quindi riassunto il giudizio in questa sede e, deducendo come l'opponente Parte_1 [...]
non abbia allegato, né eccepito, che il credito fosse estraneo ai bisogni della famiglia, né CP_1
dedotto o formulato alcuna prova in tale senso, ha affermato come l'opposizione andasse in ogni caso rigettata. Inoltre, ha precisato come nelle more la quota dell'immobile di proprietà della CP_1
è stata assoggettata a pignoramento da altro creditore, circostanza che comporterebbe la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, ha concluso per il rigetto dell'opposizione all'esecuzione ed altri atti esecutivi, con vittoria per le spese di tutti i gradi di giudizio.
Si è costituita nella presente fase che, assumendo sussistere la prova Controparte_1
dell'applicabilità dell'art. 170 c.c., trattandosi di debito riferibile a scopi estrani ai bisogni della famiglia, ha chiesto il rigetto delle avverse conclusioni e la vittoria di spese.
3 r.g. 371/2023
Si è costituito anche limitandosi a chiedere il rigetto delle domande rassegnate dalla Parte_2
e la vittoria delle spese. Parte_1
All'udienza del 0.12.2024 la causa è passata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti a mezzo note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel rispetto della decisione assunta dalla Corte di Cassazione, il giudizio cui è chiamato questo
Collegio è limitato a verificare se la debitore esecutato, abbia dimostrato sia CP_1
l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, sia la scientia del creditore, fatti eventualmente impeditivi rispetto alla sottoposizione dei beni alla esecuzione forzata.
1.1. Giova ribadire quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, in contrario avviso rispetto alla precedente decisione del giudice di appello, ha precisato come “…l'art. 170 c.c. non sancisce affatto
l'assoluta impignorabilità dei beni in fondo patrimoniale, ma introduce un divieto – che costituisce eccezione rispetto alla regola dettata dall'art. 2740 c.c. – di intraprendere azioni esecutive su detti
beni (e sui loro frutti) a condizione che ricorrano i presupposti applicativi della citata disposizione…”, con ciò riferendosi “…agli elementi – oggettivo (la non inerenza del debito alle esigenze familiari) e soggettivo (la consapevolezza di tale circostanza in capo al creditore) – che consentono l'applicabilità della predetta norma, la cui dimostrazione (sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, sia la scientia del creditore) compete all'esecutato…”, che deve “…dare prova del fatto impeditivo (eccezionale) del (generale) principio di responsabilità patrimoniale.”
1.2. Orbene, non si rileva, agli atti, che l'opponente abbia adempiuto agli oneri probatori ad essa incombenti. Nulla si rileva dalle difese del giudizio di primo grado (Trib. Lecce, n. R.G. 6382/2016)
della interamente dedicate alla impignorabilità del bene acquistato in regime di CP_1
comunione legale e conferito in fondo patrimoniale e, dunque, non pignorabile nella sua interezza né
nei limiti di una presunta quota;
tantomeno nelle difese del Pt_2
Quello del regime probatorio richiesto dalla normativa di specie, aspetto decisivo rilevato dalla
Cassazione e su cui questa Corte è chiamata ad esprimersi, è aspetto del tutto trascurato nelle precedenti fasi processuali.
Solo costituendosi nella presente fase di giudizio la difesa della accenna – per la prima CP_1
volta – alla sussistenza degli elementi di applicabilità alla fattispecie dell'art. 170 c.c., dunque tardivamente e peraltro senza offrire elementi decisivi da sottoporre alla valutazione della Corte.
4 r.g. 371/2023
Sicché, null'altro occorre aggiungere, se non che l'opponente non ha affatto adempiuto ai propri oneri probatori.
2. Quanto alla possibile cessazione della materia del contendere (atteso che nelle more la quota dell'immobile di proprietà della è stata assoggettata a pignoramento da un suo creditore CP_1
ed il pignoramento è stato eseguito anche sulla quota di proprietà del sicché, con la intervenuta Pt_2
riunione delle due procedure esecutive pendenti, l'opposizione di cui è qui causa, con la sospensione ancora formalmente in atto, non possono più paralizzare l'esecuzione sull'immobile ormai interamente pignorato da parte dei rispettivi creditori di entrambi i coniugi), come segnalata dall'appellante già in sede di riassunzione, la Corte rileva come il presente giudizio di rinvio comporti la devoluzione, ad essa, della cognizione sull'appello presentato avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2273/2019 del 01.07.2019, attesa l'avvenuta cassazione della sentenza di secondo grado (Appello Lecce, n.
200/2021 del 27.01.2021). Sul punto la Corte deve esprimersi, dovendo attenersi a quanto disposto dalla Cassazione, senza che abbiano rilievo le successive vicende delle procedure esecutive.
2.4. Da quanto innanzi consegue che l'opposizione spiegata dalla vada comunque CP_1
rigettata per difetto di prova e, a conseguenza, la sentenza del Tribunale n. 2273/20019 del
01.07.2019 va ulteriormente riformata ed integrata nella motivazione.
3. Le spese di tutti i gradi di giudizio gravano interamente, in solido, su Controparte_1
e entrambi costituiti e soccombenti, pur dandosi atto dell'avvenuta ammissione di Parte_2
entrambi al gratuito patrocinio a carico dello Stato.
3.1. Si provvederà a liquidare le spese al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio all'esito di proposizione di apposita istanza corredata della documentazione attestante il perdurante possesso dei requisiti per l'ammissione.
3.2. Spese liquidate in dispositivo sul valore dichiarato nei rispettivi gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante “pro tempore” nei confronti di e Controparte_1 Pt_2
avverso la sentenza n. 2273/2019 del 01.07.2019 del Tribunale di Lecce
[...]
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta da Controparte_1
5 r.g. 371/2023
- condanna in solido con al pagamento delle spese Controparte_1 Parte_2
di giudizio in favore della come di seguito specificate, disponendo il materiale Parte_1
pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione al gratuito patrocinio dello Stato:
a) giudizio di primo grado, €. 5.000,00, oltre spese generali, iva e cap come per legge;
b) giudizio di secondo grado, €. 3.500,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
c) giudizio in Cassazione, €. 3.500,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
d) presente grado di giudizio, €. 3.500,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 2 Ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(EN CA) (Consiglia Invitto)
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