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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1129 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.9.1993
(cf: , nata a Palermo il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a Persona_1
Palermo il 20.5.2002, e , nata a [...] il [...] Persona_2
(cf: , nato a [...] il [...], quale Persona_3 C.F._3 genitore esercente la responsabilità sui figli predetti minori tutti elettivamente domiciliati a Palermo in via Mariano Stabile n. 221, presso lo studio dell'avv. Antonio Congedo, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
Controparte_1
DEL F.G.V.S. (p. iva ), in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Scillato in via
Mattarella n. 43, presso lo studio dell'avv. Gaetano Nicchi, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta
(cf: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
19.8.1971, elettivamente domiciliato a Palermo, in via G. Alessi n. 25, presso lo studio dell'avv. Rocco Lentini, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
(cf: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
10.11.1958 (cf: ), nata a [...] il [...] CP_4 C.F._6 quali eredi di , deceduto l'11.7.2017, elettivamente domiciliati a Persona_4
Palermo in via Mariano Stabile n. 221, presso lo studio dell'avv. Antonio Congedo, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di intervento
INTERVENIENTI
avente ad oggetto: risarcimento del danno da morte del congiunto (derivante da reato); conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , Parte_1
in proprio (entrambi anche quali eredi di ), Parte_2 Persona_4
ed , n.q. di genitori esercenti la responsabilità sui Persona_3 Parte_2 figli minori e , convenivano in giudizio Persona_1 Persona_2 [...]
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
FGVS, e al fine di ottenere il risarcimento dei danni, iure proprio e iure Controparte_2 hereditatis, patiti a causa del decesso del loro congiunto , occorso Persona_4
l'11.7.2017 mentre lo stesso viaggiava quale terzo trasportato sull'autocarro Iveco modello 79-14 (tg. CR417382) condotto dal convenuto (proprietario), privo di copertura assicurativa.
Deducevano, nello specifico, che l'autocarro – nel cui cassone erano state caricate numerose balle di fieno – stava percorrendo la SR 12 finché, giunto tra il settimo e l'ottavo chilometro, accedeva al fondo sito a Misilmeri in c.da Mendola passando attraverso una strada sterrata in pendenza, quando il conducente perdeva il controllo del mezzo urtando violentemente con la ruota anteriore sinistra un masso posto sul ciglio della strada, cagionando il ribaltamento del mezzo sul lato destro, a seguito del quale veniva sbalzato fuori dall'abitacolo e schiacciato dalla cabina Persona_4 dell'autocarro, perdendo immediatamente la vita, come accertato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.
A fondamento della domanda – che riconducevano nell'ambito applicativo dell'art. 141 cod. ass. –, invocavano le risultanze della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale attivato nei confronti di CP_2
conclusosi con sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Termini
[...]
Imerese il 14.3.2019. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.6.2019 Controparte_2 rilevava preliminarmente l'inapplicabilità della disciplina contenuta nel d.lgs. 285/1992, recante il codice della strada, ai fatti oggetto di causa, verificatisi su strada privata.
Contestava, per altro verso, la versione dell'occorso fornita dalla controparte, allegando che, mentre si trovava alla guida dell'autocarro sulla strada predetta, che conduce(va) all'abitazione di – padre di , che gli aveva commissionato Controparte_3 Per_4 il trasporto di alcune balle di fieno –, il ragazzo, nonostante le ripetute intimazioni del conducente di restare sul mezzo, si trovava all'esterno dello stesso, sul lato destro, aggrappato allo sportello, rimanendo dunque tragicamente schiacciato dall'autocarro ribaltatosi in seguito alla perdita di controllo del conducente, dovuta alle “condizioni della strada privata, mal illuminata, scoscesa e dall'andamento tortuoso”, oltre che dalla presenza di massi e rocce che, unitamente al peso del ragazzo, avevano determinato un fatale effetto leva.
Secondo la prospettazione del convenuto, dunque, il decesso di era Persona_4 imputabile unicamente alla condotta imprudente e imprevedibile del medesimo, suscettibile di interrompere il nesso causale tra il ribaltamento dell'autocarro e il decesso causato dallo schiacciamento, come confermato dalla circostanza che né il convenuto né il figlio minore anch'egli trasportato sul mezzo, Persona_5 avevano subito alcuna conseguenza lesiva in seguito all'accaduto.
Forniva una differente lettura delle risultanze acquisite nell'ambito del procedimento penale, rimarcando come questo non fosse ancora definito.
Negava, d'altra parte, la spettanza di qualsivoglia voce di danno in favore dei nipoti e del cognato della vittima, domandando in ogni caso il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di tenere conto del concorso di colpa di . Persona_4
Da parte sua, , quale impresa designata per la liquidazione Controparte_1 dei sinistri a carico del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.6.2019, eccepiva innanzitutto il difetto di legittimazione attiva degli attori sul presupposto che gli stessi non avessero dimostrato il legame parentale con la vittima nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stata provata la mancanza di copertura assicurativa del mezzo.
Rilevava, poi, che la natura privata della stradella ove si era verificato il sinistro – la cui fruizione non era consentita ad un numero indeterminato di persone, essendo di uso esclusivamente privato con accesso mediante cancello – precludeva l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2054 cc, di quella contenuta nel codice della strada e nel codice delle assicurazioni private, inclusa l'azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005.
Contestava, in ogni caso, la ricostruzione del fatto fornita dagli attori, priva di adeguato supporto probatorio, riconducendo all'esclusiva responsabilità di il Persona_4 fatto lesivo, che – in considerazione del decesso immediato della vittima – non poteva, in ogni caso, dare luogo al risarcimento delle voci di danno iure hereditatis.
Domandava, dunque, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di tenere conto del concorso di colpa di e del massimale minimo di legge. Persona_4
Con comparsa depositata il 17.11.2024 intervenivano nel presente giudizio CP_3
e , quali genitori ed eredi del ragazzo deceduto, domandando il
[...] CP_4 risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, patiti a seguito della morte del figlio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 22.11.2024, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così brevemente prospettate le ragioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda, in quanto preceduta dall'invio della richiesta stragiudiziale di risarcimento ex art. 287 d.lgs. n. 209/2005 all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, , e alla Consap Controparte_1
(all. nn. 4 e 5 all'atto introduttivo), nonché dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. all. nn. 7 e 8) e dal decorso del termine di moratoria previsto ex lege.
È necessario a questo punto soffermarsi brevemente sulle eccezioni di difetto di legittimazione processuale (attiva e passiva) formulate da CP_1
A tale riguardo, deve osservarsi che “La legittimazione processuale, ai sensi dell'art. 81
c.p.c., è conferita a coloro che affermano di possedere un diritto in questione, fungendo da attori o convenuti nella causa. L'analisi si basa sulla prospettazione della domanda, richiedendo all'attore di dichiararsi titolare del diritto dedotto. La titolarità concerne il merito, mentre la mancanza di legittimazione si evidenzia quando il diritto vantato non appartiene effettivamente all'attore. Il giudice può sollevare di ufficio questioni di legittimazione e titolarità del diritto dedotto” (Cass., n. 25713/2024; vedi anche Cass., n. 23721/2021: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”).
Dunque, se la legittimazione ad agire e a contraddire si fonda sulla prospettazione fatta dalla parte – sussistente nel caso di specie sia in relazione a parte attrice che alla compagnia assicuratrice convenuta –, la titolarità del diritto fatto valere costituisce una questione di merito che attiene alla fondatezza della domanda. Ebbene, ad avviso di chi giudica, nell'ipotesi in questione, nessun dubbio può aversi in ordine alla titolarità della posizione giuridica per la quale si domanda la tutela giudiziale da parte degli attori – che hanno comprovato il loro legame familiare con e, segnatamente, la qualità di fratello ( ) Persona_4 Parte_1
e sorella ( ) e di nipoti ( e ) [cfr. all. n. 3] e, Parte_2 Persona_1 Persona_2 dunque, a monte la legittimazione ad agire iure proprio prospettata nell'atto di citazione, così come quella iure hereditatis, in relazione ai fratelli del de cuius, che rientrano, unitamente ai genitori intervenienti, nella categoria dei successibili ai sensi dell'art. 571 cc, ma sul punto si tornerà infra.
Ciò chiarito, va detto che , , in proprio, e Parte_1 Parte_2
, questi ultimi n.q. di genitori esercenti la responsabilità sui figli Persona_3 minori e , imputano ad la responsabilità Persona_1 Persona_2 Controparte_2 dell'evento lesivo verificatosi l'11.7.2017, in seguito al quale il loro congiunto,
[...]
, ha perso la vita. Per_4
Prima di addentrarsi nella dinamica dell'occorso e nell'accertamento della responsabilità del convenuto, è opportuno chiarire che, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, nessuna rilevanza ha nel caso di specie l'art. 141 cod. ass. che, secondo il granitico orientamento interpretativo, presuppone lo scontro tra due veicoli
(Cass., n. 29538/2023: “In tema di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli, la tutela rafforzata riconosciuta al terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Ne consegue che tale tutela non spetta nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo”; conf. Trib. Milano, n. 3541/2023; Cass., S.U., n.
35318/2022).
La domanda proposta dagli attori, dunque, si inquadra nell'ambito applicativo dell'azione generale di risarcimento contemplata dall'art. 144 cod. ass. – ai sensi del quale “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione –, venendo altresì in rilievo il disposto degli artt. 283 e ss cod. ass. trattandosi di veicolo privo della copertura assicurativa, come risulta dagli accertamenti svolti dai Carabinieri intervenuti sui luoghi (cfr. cnr e annotazione di p.g. dove si fa riferimento alle ricerche presso la banca dati SDI, alle basi informative esterne
“Ania” e “Motorizzazione”, non essendo stati rinvenuti i relativi documenti nell'autocarro, all. nn. 3 e 4 alla comparsa di all. n. 1 all'atto di citazione). CP_1 Quanto alle ulteriori difese spiegate dalla compagnia assicuratrice, impropriamente ricondotte al difetto di legittimazione passiva, deve darsi conto che per circolazione su aree equiparate alle strade, secondo il disposto dell'art. 122 cod. ass. – nella formulazione vigente ratione temporis –, deve intendersi quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. La copertura assicurativa deve quindi riguardare tutte le attività alle quali il veicolo è destinato e per le quali lo stesso può circolare su strada, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'area.
Più precisamente, il Giudice di legittimità ha affermato che “Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte
Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-
334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte
Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO
MILANO, 28/09/2017)” (Cass., S.U., n. 21983/2021; conf. Cass., n. 25466/2023).
Tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza successiva che ha escluso la rilevanza della “possibilità di accesso pubblico libero all'area”, ponendo piuttosto l'accento sulle “modalità di utilizzo del mezzo all'interno dell'area stessa” (Cass., n 26161/2024),
“risultando irrilevante pure la circostanza che l'area di circolazione non risulti ordinariamente adibita a transito veicolare, purché l'utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, ciò che accade allorché il danno sia determinato dal movimento del veicolo, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto” (Cass., n. 10394/2024).
Tale assunto del resto trova conferma nella attuale formulazione della previsione normativa in questione, dove è stato eliminato il riferimento alla circolazione “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, avendo il legislatore esteso l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi “a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, del terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento” (co. 1 bis, in vigore dal 28.12.2023, non applicabile al caso di specie).
Restano, pertanto, assorbite le questioni relative all'esercizio di un'azienda agricola e alla produzione di prodotti caseari da parte del padre della vittima (cfr. sul punto sit rese da , all. n. 4 alla produzione di , le contestazioni Controparte_3 CP_1 mosse sul punto dalla compagnia assicuratrice in ordine alla tardività della allegazione e la conseguente richiesta di rimessione in termini.
Ciò chiarito, va detto che gli attori a sostegno della tesi difensiva prospettata invocano la sentenza penale – passata in giudicato nelle more del presente giudizio – pronunciata dal Gup del Tribunale di Termini Imerese, con la quale il convenuto è stato condannato alla pena della reclusione di un anno per il delitto di cui all'art. 589, co. 1, cp (omicidio colposo, come riqualificato dal Giudice) “perché nel percorrere la strada privata del sig.
sita in c.da Mendola nel Comune di Misilmeri tra le chilometriche 7 e 8 Controparte_3 della S.R. 12, alla guida dell'autocarro Iveco mod. 79.14 targato CR 417382 (veicolo destinato al trasporto di merci aventi massa superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) per il trasporto di n.
50 balle di fieno caricate sul cassone – lavoro commissionatogli dal predetto CP_3
– determinando il ribaltamento del predetto autocarro sulla fiancata destra nel
[...] maldestro tentativo di bloccarne la marcia, il tutto per colpa consistita in negligenza, imprudenza dovute all'utilizzo di un mezzo di trasporto non idoneo ad una circolazione sicura e priva di pericoli e in violazione delle norme sulla circolazione stradale […] cagionava la morte” del ragazzo “conseguente allo schiacciamento del medesimo sotto il peso dell'autocarro in corrispondenza dello sportello destro” (così il capo di imputazione).
Ora, sebbene, come si è detto, la pronuncia penale in questione è stata confermata dalla
Corte di Appello di Palermo con sentenza del 12.3.2019, cui è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal convenuto, soccorrendo dunque l'efficacia extrapenale della sentenza di condanna, è opportuno ricordare che “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (cfr. Cass., n. 15714/2010).
Ad ogni modo, secondo l'art. 651 cpp, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, nell'ambito giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Il secondo comma della previsione in esame estende tale efficacia anche alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel giudizio abbreviato, salvo il caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Si tratta di accertamento che spiega efficacia, oltre che nei confronti del condannato, anche nei confronti della persona offesa non costituitasi parte civile (Cass., n.
16391/2009; Cass., n. 12115/2016).
Affinché la pronuncia possa spiegare effetti anche nei confronti del responsabile civile, è necessario, tuttavia, che questi sia stato in grado di esercitare il diritto di difesa in sede penale, atteso che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, costituisce “ius receptum che il responsabile civile che non sia stato citato o non sia intervenuto nel processo penale non può subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna del soggetto del cui illecito egli debba rispondere in sede civile, sicché, nei suoi confronti gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale possono essere autonomamente valutati in sede civile” (cfr. Cass., n. 19387/2004; Cass., n. 14648/2011, Trib. Salerno, sent. del 15.5.2013).
A tale proposito, deve rilevarsi che non ha partecipato al processo penale, CP_1 non essendo, per quanto è emerso, stata evocata in quella sede.
Ora, pur non potendosi prescindere dal rango costituzionale del diritto di difesa e dalla centralità del contraddittorio nel sistema processuale (penale e civile), deve tenersi conto che “se il responsabile civile rimane estraneo al processo penale, senza assumere la veste di parte privata eventuale, ed il giudicato penale di condanna non ha, pertanto, alcuna efficacia vincolante nei sui confronti, tuttavia, il giudice civile, limitatamente alla sua posizione, può autonomamente rivalutare tutto ciò che ha già costituito oggetto del processo penale e, in forza del principio dell'unità della giurisdizione, può utilizzare come fonte del convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 5009 del 02/03/2009, Rv, 607110, id, Sez. 2, Sent. n. 22200 del 29/10/2010, Rv. 615429; id, Sez. 3, Sent. n. 2409 del 07/02/2005,
Rv. 582756: il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato facendo riferimento al contenuto della sentenza ovvero procedendo all'esame diretto del materiale probatorio agli atti di quel processo. Tale valutazione autonoma presuppone che il giudice civile sottoponga le risultanze probatorie al proprio vaglio critico svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale;
Sez. L, Sent. n. 15826 del 15/12/2000, Rv. 542672: il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del relativo processo e ad esaminarne il contenuto qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza)” (cfr. Trib. Salerno, sent. del 15.5.2013, sopra cit.).
Stando così le cose, deve osservarsi che – la cui posizione può Controparte_1 assimilarsi di certo a quella del responsabile civile – non ha fornito elementi che consentano di superare l'accertamento del fatto cristallizzato nella sentenza penale.
Deve a tale riguardo precisarsi che, in ossequio al consolidato orientamento del Giudice di legittimità, “per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro
(fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen”
(cfr. Cass. sent. n. 15392/2018).
Ad ogni modo, è utile osservare che “Il giudice civile, ancorché abbia la possibilità di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale sui medesimi fatti, può comunque utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel predetto giudizio penale già definito con sentenza, fondando la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede. Il giudice civile, infatti, ben può procedere al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero a ricavarlo dalla sentenza penale o dagli atti del relativo processo, sì da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico, svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale” (Cass., n. 20163/2012).
Soffermandosi dunque sulle risultanze acquisite nel procedimento penale, vengono in rilievo, in primo luogo, gli accertamenti condotti dai Carabinieri di Misilmeri che nella annotazione di p.g. sopra richiamata affermano che “da un'attenta analisi del luogo del sinistro, appariva verosimile che il veicolo nel percorrere la strada sterrata, dissestata e in discesa, che conduceva al fondo della famiglia si era ribaltato a causa dell'urto Per_4 contro i grossi massi presenti sul margine sinistro della strada”, come peraltro confermato dalle dichiarazioni spontanee resa ai medesimi Carabinieri dal convenuto CP_2
(all. n. 33 alla produzione di , che ha dato conto di come, una volta
[...] CP_1 trovatosi sulla strada, si è accorto che “il mezzo non frenava”.
La non (integrale) corrispondenza tra dichiarazioni rese in quella sede dal convenuto e la tesi difensiva propugnata nel presente giudizio – dove esclude di fatto l'incidenza dell'asserito mal funzionamento dell'impianto frenante (cfr. comparsa di risposta) sull'occorso, riconducendo il ribaltamento dell'autocarro alle condizioni del manto stradale, alla presenza dei massi e all'effetto leva esercitato dalla posizione di
[...]
, aggrappatosi allo sportello (esterno), sull'equilibrio del mezzo –, invero poi Per_4 rivista negli atti conclusivi, nei quali viene richiamata la relazione di ctu espletata nell'ambito del procedimento penale, è agevolmente superata proprio dalle conclusioni rassegnate dall'ausiliario nominato dal p.m., ing. , il quale ha ricostruito la Per_6 dinamica sulla base delle caratteristiche del campo del sinistro e degli elementi della cinematica (pag. 22).
Nello specifico, egli ha affermato che l'autocarro “Dopo avere percorso un tratto della strada privata in discesa, a tratti con elevata pendenza e molto sconnessa, a causa delle accertate condizioni di efficienza ed efficacia insufficienti dell'impianto di frenatura del servizio, si verificava una anomalia di funzionamento nel sistema stesso, con conseguente impossibilità da parte del conducente di controllare la velocità del veicolo. L'autocarro quindi, in assenza di frenatura di servizio e di frenatura di soccorso (questa ultima risultata di efficienza ed efficacia trascurabili), in un tratto di elevata pendenza, a causa della forza gravitazionale, accelerava fino ad una velocità stimata di circa 30,0 km/h. A tal punto il conducente del veicolo, dopo avere percorso con la stessa velocità stimata […] un tratto rettilineo e parte di una curva a destra
(entrambi con lieve pendenza), al fine di rallentare il veicolo, con una condotta lucida e nel tentativo di minimizzare i danni, conduceva il veicolo verso la parte sinistra della carreggiata ed urtava con la parte sinistra dell'autocarro le rocce presenti al margine sinistro della carreggiata stessa. A causa della tipologia degli urti ritenuti di entità modesta e della elevata inclinazione laterale a destra, il veicolo, dopo avere esaurito quasi completamente la propria energia cinetica, si ribaltava sulla fiancata destra e provocava lo schiacciamento, tra il terreno e la portiera anteriore destra (lato passeggero), di che nei momenti antecedenti lo Persona_4 schiacciamento si trovava a bordo del veicolo, posizionato esternamente alla cabina (con lo sportello chiuso e il finestrino completamente abbassato), rivolto verso l'interno della cabina, aggrappato allo sportello con gli arti superiori e le mani posizionate all'interno dello sportello e con i piedi nel gradino della cabina” (pag. 29).
Ora, la sequenza appena descritta – integralmente recepita nella sentenza penale – è stata in sostanza confermata anche dagli attori, che negli atti conclusivi hanno invocato i passaggi della relazione tecnica nei quali si dà conto che la vittima – verosimilmente per il timore dell'impossibilità di arrestare il camion ovvero in quanto aveva poco prima aperto il cancello per fare passare il mezzo, mantenendosi poi all'esterno (pag. 28 ctu) –, al momento del ribaltamento, era in piedi sul gradino laterale del camion, aggrappata allo sportello sinistro (lato esterno).
Venendo adesso all'individuazione del soggetto cui ascrivere la responsabilità del tragico evento lesivo che ha cagionato la morte di – la cui dinamica Persona_4 deve ritenersi coincidente con quella appena descritta –, è necessario porre l'accento sulle condizioni in cui circolava l'autocarro del convenuto, ossia non munito di cinture di sicurezza, con la revisione scaduta, privo di copertura assicurativa (pagg. 11 e 12 della ctu svolta nel procedimento penale), con funzionalità non conforme alla normativa vigente del sistema di frenatura nel suo complesso (pagg. 17 e ss), in quanto sia la frenatura di servizio sull'asse posteriore che quella di soccorso automatica e di stazionamento risulta(va)no di valore di efficienza inferiore a quello minimo previsto (e con efficacia insufficiente o trascurabile), pneumatici vetusti e difetti di funzionamento dell'impianto sterzante e del cambio (pag. 22).
Alla luce di tali elementi, non possono che condividersi le conclusioni rassegnate dall'ing. che ha affermato come le predette condizioni e, in particolare, Persona_7 la scarsa efficienza dell'impianto frenante, costituivano pericolo o intralcio per la circolazione, dando conto infine che “se il veicolo fosse stato in perfette condizioni di efficienza comunque tale da garantire la sicurezza, non si sarebbe verificato l'evento dannoso in esame” (pag. 31).
La condotta di va, d'altra parte, messa in raffronto col contegno tenuto Controparte_2 dalla vittima che, contrariamente all'id quod plerumque accidit e agli ordinari canoni di condotta del passeggero di un camion, nel percorrere la strada scoscesa, dissestata, in pendenza e connotata dalla presenza di massi alle estremità – di certo conosciuta in quanto ubicata all'interno del terreno della propria famiglia –, si trovava all'esterno dell'abitacolo, aggrappato allo sportello.
Simile comportamento – indipendentemente dalle ragioni che lo abbiano determinato e, dunque, dal timore del pericolo connesso al mancato funzionamento del sistema frenante, ovvero la semplice circostanza che, dopo essere sceso dal mezzo per aprire il cancello al fine di consentire il passaggio dell'autocarro, sia rimasto “all'esterno”, senza entrare nella cabina del camion – non appare adeguato né alle specifiche caratteristiche della strada, né tanto meno alle regole generali che informano la circolazione stradale.
Ad avviso di chi giudica, il contegno tenuto da ha inciso sulle Persona_4 conseguenze dannose prodotte dall'evento lesivo e, segnatamente, sul suo decesso, avendo egli posto in essere un “comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza” (così da ultimo
Cass. n. 19716/2020).
Se, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, non può esservi certezza sul fatto che, ove il passeggero si fosse trovato all'interno dell'abitacolo non avrebbe patito alcuna conseguenza – avendo lo stesso subito un trauma cranico, come risulta CP_2 dalla documentazione in atti (cfr. all. n. 4 alla produzione di –, di certo CP_1 aggrappandosi all'esterno dello sportello ha, in qualche misura, favorito il verificarsi dello schiacciamento, verosimilmente contribuendo ad aggravare le conseguenze lesive dell'evento.
Tale dato, tuttavia -– per quanto la condotta sia connotata da imprevedibilità –, non assurge a fattore idoneo ad interrompere la serie causale che ha dato luogo al sinistro e, dunque, ad azzerare la responsabilità del conducente, ossia del soggetto che ponendo in circolazione un veicolo non revisionato, con sistema frenante non funzionante, pneumatici vetusti e pure privo di cinture di sicurezza (elemento invero non rilevante nel caso sub iudice), ha determinato l'evento lesivo, del quale non può che essere responsabile.
La condotta della vittima assume, invero, rilevanza nei limiti di cui all'art. 1227, co. 1, cc, nei termini sopra meglio precisati, dando luogo ad una proporzionale riduzione del risarcimento (Cass., n. 11095/2020). Infatti, nei rapporti tra giudizio penale e civile, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 cpp, solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, chi giudica ritiene addebitabile alla vittima una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella percentuale del 20%, non potendosi condividere la prospettazione dei convenuti secondo cui l'evento lesivo sarebbe interamente riconducibile alla condotta di , dovendosi Persona_4 ribadire che il primo fattore causale dell'occorso è (stata) la condotta di CP_2
che ha circolato con un mezzo non idoneo.
[...]
Ciò posto, la risarcibilità del cd “danno da reato” rientra nell'ambito applicativo degli artt. 2059 cc e 185, co. 2, cp, ai sensi del quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Ebbene, l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge, lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c.
Va, invero, ricordato come la sentenza penale irrevocabile di condanna spiega “effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”
(cfr. da ultimo Cass., n. 5660/2018).
Venendo adesso alle specifiche voci di danno azionate, va detto che la domanda proposta riguarda unicamente il danno parentale, l'unico espressamente indicato nell'atto di citazione, non essendo stata svolta alcuna allegazione, neanche sul piano assertivo, a supporto della generica domanda di risarcimento iure hereditatis (cfr. atto di citazione e memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc, ove si legge “in seguito a un evento mortale
[…] si producono delle conseguenze risarcitorie nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi agli eredi secondo le regole della successionis mortis causa, con la conseguenza che agli stessi devono essere risarciti sia iure hereditatis che iure proprio dei danni patrimoniali
(danno emergete e lucro cessante) nonché non patrimoniali (danno biologico, danno morale, danno biologico iure ereditario e danno esistenziale)”. Ciò senza considerare che il decesso immediato della vittima preclude(rebbe) il riconoscimento sia del <<“danno biologico
"terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo>> sia del <<danno morale o catastrofale catastrofico ossia del danno> consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi>>, non essendo risarcibile il cd danno tanatologico (in questi termini, Cass. n. 8580/2019; Cass., n. 7923/2024; Cass., n. 26851/2023).
Bisogna, dunque, soffermarsi sulla (sola) domanda relativa al cd danno da perdita del rapporto parentale, avanzata dagli attori iure proprio.
Orbene, la risarcibilità del pregiudizio patito dai prossimi congiunti di persona che, a causa di un illecito costituente reato, abbia subito lesioni personali dalle quali sia derivato il decesso, è principio ormai costante nella giurisprudenza di legittimità.
In simili ipotesi si configura un illecito plurioffensivo, rispetto al quale ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 della Carta di
Nizza – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duratura, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello dinamico relazionale (consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ciascuno dei familiari superstiti ha, dunque, diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass., n. 9231/13; Cass., n 8622/2021:
“Il danno conseguente alla morte di un congiunto (o "danno parentale") consiste, di per sé, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia - al tempo stesso e congiuntamente - nella sofferenza interiore e nell'alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite;
entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benché suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata”).
“In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale)” (Cass., n. 28989/2019).
E' dunque sancita la possibilità di fare ricorso a presunzioni, fondate su massime di comune esperienza desunte dalla intensità del rapporto affettivo e dalla scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare, per la prova del pregiudizio patito dalla drastica recisione del legame parentale dovuta al fatto illecito del terzo (si veda
Cass., n. 14392/2019: “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.; conformi Cass. n.
20667/2010, n. 10986/2003”).
Non può che ritenersi provata, in questa sede, la lesione del diritto all'intangibilità degli affetti in capo a ed , in proprio, conseguito Parte_1 Parte_2 alla morte del fratello, in considerazione del legame che unisce soggetti legati da siffatto vincolo parentale, la cui recisione incide di certo sulla sfera interiore ed emotiva del soggetto così come sul precedente assetto relazionale-familiare.
Dovendo, dunque, in sede di liquidazione equitativa, tenersi conto degli elementi fin qui considerati ai fini della necessaria valutazione presuntiva, ritiene il Tribunale che possa attingersi alle tabelle adottate dal tribunale di Milano – riconosciute idonee dalla
Corte di Cassazione per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
(cfr. Cass., n. 37009/2022) –, edizione 2024, integrate con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti (valore punto pari ad €
1.698,00 con un importo massimo di € 169.830,00, pari a 116 punti), corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo al legame di parentela tra gli attori e la vittima, all'età degli stessi al momento del fatto, alla convivenza e alla sopravvivenza di altri congiunti, vanno attribuiti a ed 18 Parte_1 Parte_2 punti in considerazione dell'età di (30 anni), 18 e 16 punti rispettivamente a Per_4
ed in considerazione della loro età, 20 punti ciascuno in Parte_1 Pt_2 considerazione della convivenza (attuale per e pregressa, Parte_1 verosimilmente inferiore a 30 anni, abbattendo dunque di 5 punti, il valore previsto dalle tabelle per la convivenza trentennale), 9 punti ciascuno per la sopravvivenza di altri parenti, indipendentemente dalla convivenza (genitori e fratello/sorella).
In assenza di ulteriori allegazioni volte a delineare i rapporti tra gli attori e il fratello deceduto, possono riconoscersi ulteriori 15 punti ciascuno, a titolo di sofferenza interiore e stravolgimento delle abitudini di vita dovuti alla perdita del fratello.
Dunque, a spetterà la somma di € 135.840,00 (80 punti in Parte_1 totale), mentre ad la somma di € 132.444,00 (78 punti in totale), Parte_2 importi che andranno proporzionalmente ridotti in considerazione del concorso di colpa nei termini sopra precisati, prevenendo dunque ad € 108.672,00 ed € 105.955,2.
In assenza di allegazioni nonché di qualsivoglia elemento, sul piano assertivo oltre che probatorio, in ordine al legame tra la vittima e i nipoti e – che all'epoca Per_1 Per_2 dei fatti avevano 15 e 4 anni –, che non può automaticamente ricavarsi da quello della madre (sorella della vittima) con quest'ultima – in relazione al quale il carattere più stretto della relazione parentale rende più pregnante l'incidenza delle presunzioni –, nessuna somma può essere riconoscersi ai due minori.
Invero, “In relazione al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, se da un lato, occorre certamente evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, dall'altro non può tuttavia condividersi l'assunto che il dato esterno ed oggettivo della convivenza possa costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l'aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto
l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass., n. 8218/2021).
Ancora, “In materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, fig1io, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell'11 dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016).
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI - 3 n. 3767 del 15 febbraio 2.018)” (Cass., n.
25541/2022).
Ad avviso di chi giudica, il legame zio-nipote, in assenza di qualsivoglia elemento a supporto e tenuto conto dei rilievi svolti sul punto dalle parti convenute, non può automaticamente presumersi tale da determinare, in ipotesi di decesso, una lesione del
“diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare”.
“Giova a tal proposito osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte” (in questi termini, Cass., n. 25541/2022, sopra richiamata;
Cass., n. 4571/2023).
Quanto alla posizione di , va detto che, sebbene nella parte iniziale Persona_3 dell'atto introduttivo si fa riferimento al medesimo anche “in proprio” nel corpo dello stesso atto e nelle richieste non vi è alcun cenno a voci di danno riferite al medesimo, che, infatti, negli atti successivi viene indicato unicamente quale genitore esercente la responsabilità sui figli minori, non dovendosi dunque emettere alcuna statuizione sul punto.
È opportuno precisare che le somme determinate, espresse in valori attuali, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità dell'importo dovuto, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n° 1712/1995, sulla "somma capitale", devalutata al momento del sinistro, e rivalutata di anno in anno (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996, 8459/1996,
2745/1997, 492/2001, 18445/2005).
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, le somme complessivamente dovute agli attori, comprensive di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa devalutazione al momento del sinistro, ammonta, rispettivamente, ad €
119.341,43 (di cui € 10.669,43 per interessi) in favore di ed € 116.401,84 Parte_1
(di cui € 10.406,64 per interessi) in favore di . Parte_2
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
A conclusioni differenti, d'altra parte, deve pervenirsi in relazione alla domanda di risarcimento proposta dagli intervenienti, genitori di , in Persona_4 considerazione dell'intervenuta prescrizione della pretesa.
È utile osservare, a tale riguardo, che ai sensi dell'art 2947 cc al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si applica il termine di prescrizione quinquennale (co. 1) e, se il danno è prodotto dalla circolazione dei veicoli, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni (co. 2).
La previsione normativa appena richiamata prevede in ogni caso che, “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applicherà anche all'azione civile. Tuttavia, se […] è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza […] dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (co. 3).
Ora, nel caso sub iudice, il termine di prescrizione applicabile è quello biennale previsto dall'art. 2947, co. 2, c.c., vertendosi in materia di circolazione stradale, quale causa diretta del danno.
Ebbene, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna avvenuto in data 15.7.2021 il diritto al risarcimento del danno azionato da e Controparte_3
non può che ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, non soccorrendo CP_4 alcuna causa di interruzione (Cass., n. 21049/2024 “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, si interrompe con la costituzione di parte civile e
l'effetto rimane permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo”). In forza delle argomentazioni che precedono, in considerazione del regime di solidarietà atipica che connota il rapporto assicurativo – “non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa” (così, Cass.,
n. 12928/2024) –, i convenuti vanno condannati in solido a corrispondere gli importi sopra indicati a ed , non profilandosi Parte_1 Parte_2 alcuna questione di massimale ex art. 128 cod. ass.
L'accoglimento parziale delle domande fa sì che le spese di lite – che si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, valori prossimi ai medi – siano regolate distinguendo la posizione degli attori vittoriosi e soccombenti, in considerazione dell'esito della lite, disponendone la compensazione con riguardo a
, che assume la duplice posizione di parte vittoriosa, rispetto alle Parte_2 domande proposte in proprio, e soccombente, rispetto a quelle proposte quale genitore esercente la responsabilità sui figli minori;
quanto agli intervenienti, va altresì disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà in considerazione della estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, non avendo le domande dai medesimi proposte dato luogo ad un "aggravio” dell'attività difensiva svolta dalle controparti, con condanna dei medesimi per la restante parte in ossequio alla regola della soccombenza.
Si dà, infine, atto che l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett.
d, e 60 d.P.R. n. 131/1986, deve essere recuperata nei confronti delle parti convenute
(Cass., n. 33242/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: condanna e , quale impresa designata per Controparte_2 Controparte_1 la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € Parte_1
119.341,43, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
condanna e , quale impresa designata per Controparte_2 Controparte_1 la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere a , in proprio, la somma di € Parte_2
116.401,84, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
rigetta le domande proposte da e , quali genitori Parte_2 Persona_3 esercenti la responsabilità sui figli minori;
dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto al risarcimento del danno di e;
Controparte_3 CP_4 condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a Parte_1
le spese di lite e le liquida in € 8.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario,
[...] come per legge;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra , in proprio e Parte_2
n.q. di genitore esercente la responsabilità sui figli minori, e le parti convenute;
condanna , n.q. di genitore esercente la responsabilità sui figli minori, Persona_3
a rifondere ad le spese di lite e le liquida in € 8.000,00, oltre iva, cpa e Controparte_2 rimborso forfettario, come per legge;
condanna , n.q. di genitore esercente la responsabilità sui figli minori, Persona_3
a rifondere a , quale impresa designata per la liquidazione Controparte_1 dei sinistri a carico del FGVS, le spese di lite e le liquida in € 8.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli intervenienti e il convenuto nella misura di un mezzo e condanna, per la restante parte, Controparte_2
e , in solido tra loro, a rifondere ad le Controparte_3 CP_4 Controparte_2 spese di lite e le liquida in € 3.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli intervenienti e la convenuta , quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del FGVS, nella misura di un mezzo e condanna, per la restante parte,
e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_3 CP_4 [...]
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
FGVS, le spese di lite e le liquida in € 3.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
indica nelle parti convenute i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett. d, e 60 d.P.R. n. 131/1986.
Termini Imerese, 17 marzo 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1129 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(cf: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.9.1993
(cf: , nata a Palermo il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato a Persona_1
Palermo il 20.5.2002, e , nata a [...] il [...] Persona_2
(cf: , nato a [...] il [...], quale Persona_3 C.F._3 genitore esercente la responsabilità sui figli predetti minori tutti elettivamente domiciliati a Palermo in via Mariano Stabile n. 221, presso lo studio dell'avv. Antonio Congedo, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORI
E
Controparte_1
DEL F.G.V.S. (p. iva ), in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Scillato in via
Mattarella n. 43, presso lo studio dell'avv. Gaetano Nicchi, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta
(cf: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._4
19.8.1971, elettivamente domiciliato a Palermo, in via G. Alessi n. 25, presso lo studio dell'avv. Rocco Lentini, che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
(cf: ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._5
10.11.1958 (cf: ), nata a [...] il [...] CP_4 C.F._6 quali eredi di , deceduto l'11.7.2017, elettivamente domiciliati a Persona_4
Palermo in via Mariano Stabile n. 221, presso lo studio dell'avv. Antonio Congedo, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di intervento
INTERVENIENTI
avente ad oggetto: risarcimento del danno da morte del congiunto (derivante da reato); conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , Parte_1
in proprio (entrambi anche quali eredi di ), Parte_2 Persona_4
ed , n.q. di genitori esercenti la responsabilità sui Persona_3 Parte_2 figli minori e , convenivano in giudizio Persona_1 Persona_2 [...]
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
FGVS, e al fine di ottenere il risarcimento dei danni, iure proprio e iure Controparte_2 hereditatis, patiti a causa del decesso del loro congiunto , occorso Persona_4
l'11.7.2017 mentre lo stesso viaggiava quale terzo trasportato sull'autocarro Iveco modello 79-14 (tg. CR417382) condotto dal convenuto (proprietario), privo di copertura assicurativa.
Deducevano, nello specifico, che l'autocarro – nel cui cassone erano state caricate numerose balle di fieno – stava percorrendo la SR 12 finché, giunto tra il settimo e l'ottavo chilometro, accedeva al fondo sito a Misilmeri in c.da Mendola passando attraverso una strada sterrata in pendenza, quando il conducente perdeva il controllo del mezzo urtando violentemente con la ruota anteriore sinistra un masso posto sul ciglio della strada, cagionando il ribaltamento del mezzo sul lato destro, a seguito del quale veniva sbalzato fuori dall'abitacolo e schiacciato dalla cabina Persona_4 dell'autocarro, perdendo immediatamente la vita, come accertato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.
A fondamento della domanda – che riconducevano nell'ambito applicativo dell'art. 141 cod. ass. –, invocavano le risultanze della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale attivato nei confronti di CP_2
conclusosi con sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Termini
[...]
Imerese il 14.3.2019. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.6.2019 Controparte_2 rilevava preliminarmente l'inapplicabilità della disciplina contenuta nel d.lgs. 285/1992, recante il codice della strada, ai fatti oggetto di causa, verificatisi su strada privata.
Contestava, per altro verso, la versione dell'occorso fornita dalla controparte, allegando che, mentre si trovava alla guida dell'autocarro sulla strada predetta, che conduce(va) all'abitazione di – padre di , che gli aveva commissionato Controparte_3 Per_4 il trasporto di alcune balle di fieno –, il ragazzo, nonostante le ripetute intimazioni del conducente di restare sul mezzo, si trovava all'esterno dello stesso, sul lato destro, aggrappato allo sportello, rimanendo dunque tragicamente schiacciato dall'autocarro ribaltatosi in seguito alla perdita di controllo del conducente, dovuta alle “condizioni della strada privata, mal illuminata, scoscesa e dall'andamento tortuoso”, oltre che dalla presenza di massi e rocce che, unitamente al peso del ragazzo, avevano determinato un fatale effetto leva.
Secondo la prospettazione del convenuto, dunque, il decesso di era Persona_4 imputabile unicamente alla condotta imprudente e imprevedibile del medesimo, suscettibile di interrompere il nesso causale tra il ribaltamento dell'autocarro e il decesso causato dallo schiacciamento, come confermato dalla circostanza che né il convenuto né il figlio minore anch'egli trasportato sul mezzo, Persona_5 avevano subito alcuna conseguenza lesiva in seguito all'accaduto.
Forniva una differente lettura delle risultanze acquisite nell'ambito del procedimento penale, rimarcando come questo non fosse ancora definito.
Negava, d'altra parte, la spettanza di qualsivoglia voce di danno in favore dei nipoti e del cognato della vittima, domandando in ogni caso il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di tenere conto del concorso di colpa di . Persona_4
Da parte sua, , quale impresa designata per la liquidazione Controparte_1 dei sinistri a carico del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.6.2019, eccepiva innanzitutto il difetto di legittimazione attiva degli attori sul presupposto che gli stessi non avessero dimostrato il legame parentale con la vittima nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stata provata la mancanza di copertura assicurativa del mezzo.
Rilevava, poi, che la natura privata della stradella ove si era verificato il sinistro – la cui fruizione non era consentita ad un numero indeterminato di persone, essendo di uso esclusivamente privato con accesso mediante cancello – precludeva l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2054 cc, di quella contenuta nel codice della strada e nel codice delle assicurazioni private, inclusa l'azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005.
Contestava, in ogni caso, la ricostruzione del fatto fornita dagli attori, priva di adeguato supporto probatorio, riconducendo all'esclusiva responsabilità di il Persona_4 fatto lesivo, che – in considerazione del decesso immediato della vittima – non poteva, in ogni caso, dare luogo al risarcimento delle voci di danno iure hereditatis.
Domandava, dunque, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di tenere conto del concorso di colpa di e del massimale minimo di legge. Persona_4
Con comparsa depositata il 17.11.2024 intervenivano nel presente giudizio CP_3
e , quali genitori ed eredi del ragazzo deceduto, domandando il
[...] CP_4 risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis, patiti a seguito della morte del figlio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 22.11.2024, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così brevemente prospettate le ragioni delle parti, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda, in quanto preceduta dall'invio della richiesta stragiudiziale di risarcimento ex art. 287 d.lgs. n. 209/2005 all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, , e alla Consap Controparte_1
(all. nn. 4 e 5 all'atto introduttivo), nonché dall'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. all. nn. 7 e 8) e dal decorso del termine di moratoria previsto ex lege.
È necessario a questo punto soffermarsi brevemente sulle eccezioni di difetto di legittimazione processuale (attiva e passiva) formulate da CP_1
A tale riguardo, deve osservarsi che “La legittimazione processuale, ai sensi dell'art. 81
c.p.c., è conferita a coloro che affermano di possedere un diritto in questione, fungendo da attori o convenuti nella causa. L'analisi si basa sulla prospettazione della domanda, richiedendo all'attore di dichiararsi titolare del diritto dedotto. La titolarità concerne il merito, mentre la mancanza di legittimazione si evidenzia quando il diritto vantato non appartiene effettivamente all'attore. Il giudice può sollevare di ufficio questioni di legittimazione e titolarità del diritto dedotto” (Cass., n. 25713/2024; vedi anche Cass., n. 23721/2021: “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato”).
Dunque, se la legittimazione ad agire e a contraddire si fonda sulla prospettazione fatta dalla parte – sussistente nel caso di specie sia in relazione a parte attrice che alla compagnia assicuratrice convenuta –, la titolarità del diritto fatto valere costituisce una questione di merito che attiene alla fondatezza della domanda. Ebbene, ad avviso di chi giudica, nell'ipotesi in questione, nessun dubbio può aversi in ordine alla titolarità della posizione giuridica per la quale si domanda la tutela giudiziale da parte degli attori – che hanno comprovato il loro legame familiare con e, segnatamente, la qualità di fratello ( ) Persona_4 Parte_1
e sorella ( ) e di nipoti ( e ) [cfr. all. n. 3] e, Parte_2 Persona_1 Persona_2 dunque, a monte la legittimazione ad agire iure proprio prospettata nell'atto di citazione, così come quella iure hereditatis, in relazione ai fratelli del de cuius, che rientrano, unitamente ai genitori intervenienti, nella categoria dei successibili ai sensi dell'art. 571 cc, ma sul punto si tornerà infra.
Ciò chiarito, va detto che , , in proprio, e Parte_1 Parte_2
, questi ultimi n.q. di genitori esercenti la responsabilità sui figli Persona_3 minori e , imputano ad la responsabilità Persona_1 Persona_2 Controparte_2 dell'evento lesivo verificatosi l'11.7.2017, in seguito al quale il loro congiunto,
[...]
, ha perso la vita. Per_4
Prima di addentrarsi nella dinamica dell'occorso e nell'accertamento della responsabilità del convenuto, è opportuno chiarire che, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, nessuna rilevanza ha nel caso di specie l'art. 141 cod. ass. che, secondo il granitico orientamento interpretativo, presuppone lo scontro tra due veicoli
(Cass., n. 29538/2023: “In tema di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli, la tutela rafforzata riconosciuta al terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Ne consegue che tale tutela non spetta nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo”; conf. Trib. Milano, n. 3541/2023; Cass., S.U., n.
35318/2022).
La domanda proposta dagli attori, dunque, si inquadra nell'ambito applicativo dell'azione generale di risarcimento contemplata dall'art. 144 cod. ass. – ai sensi del quale “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione –, venendo altresì in rilievo il disposto degli artt. 283 e ss cod. ass. trattandosi di veicolo privo della copertura assicurativa, come risulta dagli accertamenti svolti dai Carabinieri intervenuti sui luoghi (cfr. cnr e annotazione di p.g. dove si fa riferimento alle ricerche presso la banca dati SDI, alle basi informative esterne
“Ania” e “Motorizzazione”, non essendo stati rinvenuti i relativi documenti nell'autocarro, all. nn. 3 e 4 alla comparsa di all. n. 1 all'atto di citazione). CP_1 Quanto alle ulteriori difese spiegate dalla compagnia assicuratrice, impropriamente ricondotte al difetto di legittimazione passiva, deve darsi conto che per circolazione su aree equiparate alle strade, secondo il disposto dell'art. 122 cod. ass. – nella formulazione vigente ratione temporis –, deve intendersi quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. La copertura assicurativa deve quindi riguardare tutte le attività alle quali il veicolo è destinato e per le quali lo stesso può circolare su strada, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'area.
Più precisamente, il Giudice di legittimità ha affermato che “Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte
Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-
334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte
Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO
MILANO, 28/09/2017)” (Cass., S.U., n. 21983/2021; conf. Cass., n. 25466/2023).
Tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza successiva che ha escluso la rilevanza della “possibilità di accesso pubblico libero all'area”, ponendo piuttosto l'accento sulle “modalità di utilizzo del mezzo all'interno dell'area stessa” (Cass., n 26161/2024),
“risultando irrilevante pure la circostanza che l'area di circolazione non risulti ordinariamente adibita a transito veicolare, purché l'utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, ciò che accade allorché il danno sia determinato dal movimento del veicolo, sia pure in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto” (Cass., n. 10394/2024).
Tale assunto del resto trova conferma nella attuale formulazione della previsione normativa in questione, dove è stato eliminato il riferimento alla circolazione “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, avendo il legislatore esteso l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi “a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, del terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento” (co. 1 bis, in vigore dal 28.12.2023, non applicabile al caso di specie).
Restano, pertanto, assorbite le questioni relative all'esercizio di un'azienda agricola e alla produzione di prodotti caseari da parte del padre della vittima (cfr. sul punto sit rese da , all. n. 4 alla produzione di , le contestazioni Controparte_3 CP_1 mosse sul punto dalla compagnia assicuratrice in ordine alla tardività della allegazione e la conseguente richiesta di rimessione in termini.
Ciò chiarito, va detto che gli attori a sostegno della tesi difensiva prospettata invocano la sentenza penale – passata in giudicato nelle more del presente giudizio – pronunciata dal Gup del Tribunale di Termini Imerese, con la quale il convenuto è stato condannato alla pena della reclusione di un anno per il delitto di cui all'art. 589, co. 1, cp (omicidio colposo, come riqualificato dal Giudice) “perché nel percorrere la strada privata del sig.
sita in c.da Mendola nel Comune di Misilmeri tra le chilometriche 7 e 8 Controparte_3 della S.R. 12, alla guida dell'autocarro Iveco mod. 79.14 targato CR 417382 (veicolo destinato al trasporto di merci aventi massa superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t) per il trasporto di n.
50 balle di fieno caricate sul cassone – lavoro commissionatogli dal predetto CP_3
– determinando il ribaltamento del predetto autocarro sulla fiancata destra nel
[...] maldestro tentativo di bloccarne la marcia, il tutto per colpa consistita in negligenza, imprudenza dovute all'utilizzo di un mezzo di trasporto non idoneo ad una circolazione sicura e priva di pericoli e in violazione delle norme sulla circolazione stradale […] cagionava la morte” del ragazzo “conseguente allo schiacciamento del medesimo sotto il peso dell'autocarro in corrispondenza dello sportello destro” (così il capo di imputazione).
Ora, sebbene, come si è detto, la pronuncia penale in questione è stata confermata dalla
Corte di Appello di Palermo con sentenza del 12.3.2019, cui è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal convenuto, soccorrendo dunque l'efficacia extrapenale della sentenza di condanna, è opportuno ricordare che “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi” (cfr. Cass., n. 15714/2010).
Ad ogni modo, secondo l'art. 651 cpp, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, nell'ambito giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Il secondo comma della previsione in esame estende tale efficacia anche alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel giudizio abbreviato, salvo il caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Si tratta di accertamento che spiega efficacia, oltre che nei confronti del condannato, anche nei confronti della persona offesa non costituitasi parte civile (Cass., n.
16391/2009; Cass., n. 12115/2016).
Affinché la pronuncia possa spiegare effetti anche nei confronti del responsabile civile, è necessario, tuttavia, che questi sia stato in grado di esercitare il diritto di difesa in sede penale, atteso che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, costituisce “ius receptum che il responsabile civile che non sia stato citato o non sia intervenuto nel processo penale non può subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna del soggetto del cui illecito egli debba rispondere in sede civile, sicché, nei suoi confronti gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale possono essere autonomamente valutati in sede civile” (cfr. Cass., n. 19387/2004; Cass., n. 14648/2011, Trib. Salerno, sent. del 15.5.2013).
A tale proposito, deve rilevarsi che non ha partecipato al processo penale, CP_1 non essendo, per quanto è emerso, stata evocata in quella sede.
Ora, pur non potendosi prescindere dal rango costituzionale del diritto di difesa e dalla centralità del contraddittorio nel sistema processuale (penale e civile), deve tenersi conto che “se il responsabile civile rimane estraneo al processo penale, senza assumere la veste di parte privata eventuale, ed il giudicato penale di condanna non ha, pertanto, alcuna efficacia vincolante nei sui confronti, tuttavia, il giudice civile, limitatamente alla sua posizione, può autonomamente rivalutare tutto ciò che ha già costituito oggetto del processo penale e, in forza del principio dell'unità della giurisdizione, può utilizzare come fonte del convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 5009 del 02/03/2009, Rv, 607110, id, Sez. 2, Sent. n. 22200 del 29/10/2010, Rv. 615429; id, Sez. 3, Sent. n. 2409 del 07/02/2005,
Rv. 582756: il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale già definito con sentenza passata in giudicato facendo riferimento al contenuto della sentenza ovvero procedendo all'esame diretto del materiale probatorio agli atti di quel processo. Tale valutazione autonoma presuppone che il giudice civile sottoponga le risultanze probatorie al proprio vaglio critico svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale;
Sez. L, Sent. n. 15826 del 15/12/2000, Rv. 542672: il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del relativo processo e ad esaminarne il contenuto qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza)” (cfr. Trib. Salerno, sent. del 15.5.2013, sopra cit.).
Stando così le cose, deve osservarsi che – la cui posizione può Controparte_1 assimilarsi di certo a quella del responsabile civile – non ha fornito elementi che consentano di superare l'accertamento del fatto cristallizzato nella sentenza penale.
Deve a tale riguardo precisarsi che, in ossequio al consolidato orientamento del Giudice di legittimità, “per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro
(fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen”
(cfr. Cass. sent. n. 15392/2018).
Ad ogni modo, è utile osservare che “Il giudice civile, ancorché abbia la possibilità di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale sui medesimi fatti, può comunque utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel predetto giudizio penale già definito con sentenza, fondando la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede. Il giudice civile, infatti, ben può procedere al diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero a ricavarlo dalla sentenza penale o dagli atti del relativo processo, sì da individuare esattamente i fatti materiali accertati per poi sottoporli a proprio vaglio critico, svincolato dall'interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale” (Cass., n. 20163/2012).
Soffermandosi dunque sulle risultanze acquisite nel procedimento penale, vengono in rilievo, in primo luogo, gli accertamenti condotti dai Carabinieri di Misilmeri che nella annotazione di p.g. sopra richiamata affermano che “da un'attenta analisi del luogo del sinistro, appariva verosimile che il veicolo nel percorrere la strada sterrata, dissestata e in discesa, che conduceva al fondo della famiglia si era ribaltato a causa dell'urto Per_4 contro i grossi massi presenti sul margine sinistro della strada”, come peraltro confermato dalle dichiarazioni spontanee resa ai medesimi Carabinieri dal convenuto CP_2
(all. n. 33 alla produzione di , che ha dato conto di come, una volta
[...] CP_1 trovatosi sulla strada, si è accorto che “il mezzo non frenava”.
La non (integrale) corrispondenza tra dichiarazioni rese in quella sede dal convenuto e la tesi difensiva propugnata nel presente giudizio – dove esclude di fatto l'incidenza dell'asserito mal funzionamento dell'impianto frenante (cfr. comparsa di risposta) sull'occorso, riconducendo il ribaltamento dell'autocarro alle condizioni del manto stradale, alla presenza dei massi e all'effetto leva esercitato dalla posizione di
[...]
, aggrappatosi allo sportello (esterno), sull'equilibrio del mezzo –, invero poi Per_4 rivista negli atti conclusivi, nei quali viene richiamata la relazione di ctu espletata nell'ambito del procedimento penale, è agevolmente superata proprio dalle conclusioni rassegnate dall'ausiliario nominato dal p.m., ing. , il quale ha ricostruito la Per_6 dinamica sulla base delle caratteristiche del campo del sinistro e degli elementi della cinematica (pag. 22).
Nello specifico, egli ha affermato che l'autocarro “Dopo avere percorso un tratto della strada privata in discesa, a tratti con elevata pendenza e molto sconnessa, a causa delle accertate condizioni di efficienza ed efficacia insufficienti dell'impianto di frenatura del servizio, si verificava una anomalia di funzionamento nel sistema stesso, con conseguente impossibilità da parte del conducente di controllare la velocità del veicolo. L'autocarro quindi, in assenza di frenatura di servizio e di frenatura di soccorso (questa ultima risultata di efficienza ed efficacia trascurabili), in un tratto di elevata pendenza, a causa della forza gravitazionale, accelerava fino ad una velocità stimata di circa 30,0 km/h. A tal punto il conducente del veicolo, dopo avere percorso con la stessa velocità stimata […] un tratto rettilineo e parte di una curva a destra
(entrambi con lieve pendenza), al fine di rallentare il veicolo, con una condotta lucida e nel tentativo di minimizzare i danni, conduceva il veicolo verso la parte sinistra della carreggiata ed urtava con la parte sinistra dell'autocarro le rocce presenti al margine sinistro della carreggiata stessa. A causa della tipologia degli urti ritenuti di entità modesta e della elevata inclinazione laterale a destra, il veicolo, dopo avere esaurito quasi completamente la propria energia cinetica, si ribaltava sulla fiancata destra e provocava lo schiacciamento, tra il terreno e la portiera anteriore destra (lato passeggero), di che nei momenti antecedenti lo Persona_4 schiacciamento si trovava a bordo del veicolo, posizionato esternamente alla cabina (con lo sportello chiuso e il finestrino completamente abbassato), rivolto verso l'interno della cabina, aggrappato allo sportello con gli arti superiori e le mani posizionate all'interno dello sportello e con i piedi nel gradino della cabina” (pag. 29).
Ora, la sequenza appena descritta – integralmente recepita nella sentenza penale – è stata in sostanza confermata anche dagli attori, che negli atti conclusivi hanno invocato i passaggi della relazione tecnica nei quali si dà conto che la vittima – verosimilmente per il timore dell'impossibilità di arrestare il camion ovvero in quanto aveva poco prima aperto il cancello per fare passare il mezzo, mantenendosi poi all'esterno (pag. 28 ctu) –, al momento del ribaltamento, era in piedi sul gradino laterale del camion, aggrappata allo sportello sinistro (lato esterno).
Venendo adesso all'individuazione del soggetto cui ascrivere la responsabilità del tragico evento lesivo che ha cagionato la morte di – la cui dinamica Persona_4 deve ritenersi coincidente con quella appena descritta –, è necessario porre l'accento sulle condizioni in cui circolava l'autocarro del convenuto, ossia non munito di cinture di sicurezza, con la revisione scaduta, privo di copertura assicurativa (pagg. 11 e 12 della ctu svolta nel procedimento penale), con funzionalità non conforme alla normativa vigente del sistema di frenatura nel suo complesso (pagg. 17 e ss), in quanto sia la frenatura di servizio sull'asse posteriore che quella di soccorso automatica e di stazionamento risulta(va)no di valore di efficienza inferiore a quello minimo previsto (e con efficacia insufficiente o trascurabile), pneumatici vetusti e difetti di funzionamento dell'impianto sterzante e del cambio (pag. 22).
Alla luce di tali elementi, non possono che condividersi le conclusioni rassegnate dall'ing. che ha affermato come le predette condizioni e, in particolare, Persona_7 la scarsa efficienza dell'impianto frenante, costituivano pericolo o intralcio per la circolazione, dando conto infine che “se il veicolo fosse stato in perfette condizioni di efficienza comunque tale da garantire la sicurezza, non si sarebbe verificato l'evento dannoso in esame” (pag. 31).
La condotta di va, d'altra parte, messa in raffronto col contegno tenuto Controparte_2 dalla vittima che, contrariamente all'id quod plerumque accidit e agli ordinari canoni di condotta del passeggero di un camion, nel percorrere la strada scoscesa, dissestata, in pendenza e connotata dalla presenza di massi alle estremità – di certo conosciuta in quanto ubicata all'interno del terreno della propria famiglia –, si trovava all'esterno dell'abitacolo, aggrappato allo sportello.
Simile comportamento – indipendentemente dalle ragioni che lo abbiano determinato e, dunque, dal timore del pericolo connesso al mancato funzionamento del sistema frenante, ovvero la semplice circostanza che, dopo essere sceso dal mezzo per aprire il cancello al fine di consentire il passaggio dell'autocarro, sia rimasto “all'esterno”, senza entrare nella cabina del camion – non appare adeguato né alle specifiche caratteristiche della strada, né tanto meno alle regole generali che informano la circolazione stradale.
Ad avviso di chi giudica, il contegno tenuto da ha inciso sulle Persona_4 conseguenze dannose prodotte dall'evento lesivo e, segnatamente, sul suo decesso, avendo egli posto in essere un “comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza” (così da ultimo
Cass. n. 19716/2020).
Se, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, non può esservi certezza sul fatto che, ove il passeggero si fosse trovato all'interno dell'abitacolo non avrebbe patito alcuna conseguenza – avendo lo stesso subito un trauma cranico, come risulta CP_2 dalla documentazione in atti (cfr. all. n. 4 alla produzione di –, di certo CP_1 aggrappandosi all'esterno dello sportello ha, in qualche misura, favorito il verificarsi dello schiacciamento, verosimilmente contribuendo ad aggravare le conseguenze lesive dell'evento.
Tale dato, tuttavia -– per quanto la condotta sia connotata da imprevedibilità –, non assurge a fattore idoneo ad interrompere la serie causale che ha dato luogo al sinistro e, dunque, ad azzerare la responsabilità del conducente, ossia del soggetto che ponendo in circolazione un veicolo non revisionato, con sistema frenante non funzionante, pneumatici vetusti e pure privo di cinture di sicurezza (elemento invero non rilevante nel caso sub iudice), ha determinato l'evento lesivo, del quale non può che essere responsabile.
La condotta della vittima assume, invero, rilevanza nei limiti di cui all'art. 1227, co. 1, cc, nei termini sopra meglio precisati, dando luogo ad una proporzionale riduzione del risarcimento (Cass., n. 11095/2020). Infatti, nei rapporti tra giudizio penale e civile, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 cpp, solo la condotta del condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, chi giudica ritiene addebitabile alla vittima una corresponsabilità nella causazione del sinistro nella percentuale del 20%, non potendosi condividere la prospettazione dei convenuti secondo cui l'evento lesivo sarebbe interamente riconducibile alla condotta di , dovendosi Persona_4 ribadire che il primo fattore causale dell'occorso è (stata) la condotta di CP_2
che ha circolato con un mezzo non idoneo.
[...]
Ciò posto, la risarcibilità del cd “danno da reato” rientra nell'ambito applicativo degli artt. 2059 cc e 185, co. 2, cp, ai sensi del quale “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.
Ebbene, l'art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge, lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c.
Va, invero, ricordato come la sentenza penale irrevocabile di condanna spiega “effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”
(cfr. da ultimo Cass., n. 5660/2018).
Venendo adesso alle specifiche voci di danno azionate, va detto che la domanda proposta riguarda unicamente il danno parentale, l'unico espressamente indicato nell'atto di citazione, non essendo stata svolta alcuna allegazione, neanche sul piano assertivo, a supporto della generica domanda di risarcimento iure hereditatis (cfr. atto di citazione e memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc, ove si legge “in seguito a un evento mortale
[…] si producono delle conseguenze risarcitorie nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi agli eredi secondo le regole della successionis mortis causa, con la conseguenza che agli stessi devono essere risarciti sia iure hereditatis che iure proprio dei danni patrimoniali
(danno emergete e lucro cessante) nonché non patrimoniali (danno biologico, danno morale, danno biologico iure ereditario e danno esistenziale)”. Ciò senza considerare che il decesso immediato della vittima preclude(rebbe) il riconoscimento sia del <<“danno biologico
"terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo>> sia del <<danno morale o catastrofale catastrofico ossia del danno> consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi>>, non essendo risarcibile il cd danno tanatologico (in questi termini, Cass. n. 8580/2019; Cass., n. 7923/2024; Cass., n. 26851/2023).
Bisogna, dunque, soffermarsi sulla (sola) domanda relativa al cd danno da perdita del rapporto parentale, avanzata dagli attori iure proprio.
Orbene, la risarcibilità del pregiudizio patito dai prossimi congiunti di persona che, a causa di un illecito costituente reato, abbia subito lesioni personali dalle quali sia derivato il decesso, è principio ormai costante nella giurisprudenza di legittimità.
In simili ipotesi si configura un illecito plurioffensivo, rispetto al quale ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 1 della Carta di
Nizza – è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duratura, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello dinamico relazionale (consistente nel peggioramento delle condizioni ed abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ciascuno dei familiari superstiti ha, dunque, diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo massime di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass., n. 9231/13; Cass., n 8622/2021:
“Il danno conseguente alla morte di un congiunto (o "danno parentale") consiste, di per sé, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia - al tempo stesso e congiuntamente - nella sofferenza interiore e nell'alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite;
entrambi gli aspetti, che sono intimamente connessi, benché suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata”).
“In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in parziale riforma della pronuncia di primo grado - aveva erroneamente liquidato una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale soggettivo patito dai congiunti della vittima deceduta in aggiunta ad un ulteriore importo a titolo di danno morale)” (Cass., n. 28989/2019).
E' dunque sancita la possibilità di fare ricorso a presunzioni, fondate su massime di comune esperienza desunte dalla intensità del rapporto affettivo e dalla scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare, per la prova del pregiudizio patito dalla drastica recisione del legame parentale dovuta al fatto illecito del terzo (si veda
Cass., n. 14392/2019: “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.; conformi Cass. n.
20667/2010, n. 10986/2003”).
Non può che ritenersi provata, in questa sede, la lesione del diritto all'intangibilità degli affetti in capo a ed , in proprio, conseguito Parte_1 Parte_2 alla morte del fratello, in considerazione del legame che unisce soggetti legati da siffatto vincolo parentale, la cui recisione incide di certo sulla sfera interiore ed emotiva del soggetto così come sul precedente assetto relazionale-familiare.
Dovendo, dunque, in sede di liquidazione equitativa, tenersi conto degli elementi fin qui considerati ai fini della necessaria valutazione presuntiva, ritiene il Tribunale che possa attingersi alle tabelle adottate dal tribunale di Milano – riconosciute idonee dalla
Corte di Cassazione per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
(cfr. Cass., n. 37009/2022) –, edizione 2024, integrate con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti (valore punto pari ad €
1.698,00 con un importo massimo di € 169.830,00, pari a 116 punti), corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo al legame di parentela tra gli attori e la vittima, all'età degli stessi al momento del fatto, alla convivenza e alla sopravvivenza di altri congiunti, vanno attribuiti a ed 18 Parte_1 Parte_2 punti in considerazione dell'età di (30 anni), 18 e 16 punti rispettivamente a Per_4
ed in considerazione della loro età, 20 punti ciascuno in Parte_1 Pt_2 considerazione della convivenza (attuale per e pregressa, Parte_1 verosimilmente inferiore a 30 anni, abbattendo dunque di 5 punti, il valore previsto dalle tabelle per la convivenza trentennale), 9 punti ciascuno per la sopravvivenza di altri parenti, indipendentemente dalla convivenza (genitori e fratello/sorella).
In assenza di ulteriori allegazioni volte a delineare i rapporti tra gli attori e il fratello deceduto, possono riconoscersi ulteriori 15 punti ciascuno, a titolo di sofferenza interiore e stravolgimento delle abitudini di vita dovuti alla perdita del fratello.
Dunque, a spetterà la somma di € 135.840,00 (80 punti in Parte_1 totale), mentre ad la somma di € 132.444,00 (78 punti in totale), Parte_2 importi che andranno proporzionalmente ridotti in considerazione del concorso di colpa nei termini sopra precisati, prevenendo dunque ad € 108.672,00 ed € 105.955,2.
In assenza di allegazioni nonché di qualsivoglia elemento, sul piano assertivo oltre che probatorio, in ordine al legame tra la vittima e i nipoti e – che all'epoca Per_1 Per_2 dei fatti avevano 15 e 4 anni –, che non può automaticamente ricavarsi da quello della madre (sorella della vittima) con quest'ultima – in relazione al quale il carattere più stretto della relazione parentale rende più pregnante l'incidenza delle presunzioni –, nessuna somma può essere riconoscersi ai due minori.
Invero, “In relazione al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, se da un lato, occorre certamente evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, dall'altro non può tuttavia condividersi l'assunto che il dato esterno ed oggettivo della convivenza possa costituire elemento idoneo di discrimine e giustificare dunque l'aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto
l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass., n. 8218/2021).
Ancora, “In materia di risarcimento del danno parentale, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, fig1io, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano, ferma restando la possibilità per il danneggiante di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell'11 dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016).
Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI - 3 n. 3767 del 15 febbraio 2.018)” (Cass., n.
25541/2022).
Ad avviso di chi giudica, il legame zio-nipote, in assenza di qualsivoglia elemento a supporto e tenuto conto dei rilievi svolti sul punto dalle parti convenute, non può automaticamente presumersi tale da determinare, in ipotesi di decesso, una lesione del
“diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare”.
“Giova a tal proposito osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte” (in questi termini, Cass., n. 25541/2022, sopra richiamata;
Cass., n. 4571/2023).
Quanto alla posizione di , va detto che, sebbene nella parte iniziale Persona_3 dell'atto introduttivo si fa riferimento al medesimo anche “in proprio” nel corpo dello stesso atto e nelle richieste non vi è alcun cenno a voci di danno riferite al medesimo, che, infatti, negli atti successivi viene indicato unicamente quale genitore esercente la responsabilità sui figli minori, non dovendosi dunque emettere alcuna statuizione sul punto.
È opportuno precisare che le somme determinate, espresse in valori attuali, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità dell'importo dovuto, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova – affatto necessaria – richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta, vanno corrisposti interessi (ad un tasso corrispondente a quello legale, in mancanza di allegazioni circa i più proficui impieghi cui la somma sarebbe stata destinata ove conseguita tempestivamente), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Corte di Cassazione con sentenza n° 1712/1995, sulla "somma capitale", devalutata al momento del sinistro, e rivalutata di anno in anno (conformi, tra le tante, Cass., nn. 3666/1996, 8459/1996,
2745/1997, 492/2001, 18445/2005).
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, le somme complessivamente dovute agli attori, comprensive di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa devalutazione al momento del sinistro, ammonta, rispettivamente, ad €
119.341,43 (di cui € 10.669,43 per interessi) in favore di ed € 116.401,84 Parte_1
(di cui € 10.406,64 per interessi) in favore di . Parte_2
Sull'ammontare della prestazione risarcitoria decorreranno interessi al saggio legale dalla decisione al saldo.
A conclusioni differenti, d'altra parte, deve pervenirsi in relazione alla domanda di risarcimento proposta dagli intervenienti, genitori di , in Persona_4 considerazione dell'intervenuta prescrizione della pretesa.
È utile osservare, a tale riguardo, che ai sensi dell'art 2947 cc al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si applica il termine di prescrizione quinquennale (co. 1) e, se il danno è prodotto dalla circolazione dei veicoli, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni (co. 2).
La previsione normativa appena richiamata prevede in ogni caso che, “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applicherà anche all'azione civile. Tuttavia, se […] è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza […] dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (co. 3).
Ora, nel caso sub iudice, il termine di prescrizione applicabile è quello biennale previsto dall'art. 2947, co. 2, c.c., vertendosi in materia di circolazione stradale, quale causa diretta del danno.
Ebbene, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna avvenuto in data 15.7.2021 il diritto al risarcimento del danno azionato da e Controparte_3
non può che ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, non soccorrendo CP_4 alcuna causa di interruzione (Cass., n. 21049/2024 “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, si interrompe con la costituzione di parte civile e
l'effetto rimane permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo”). In forza delle argomentazioni che precedono, in considerazione del regime di solidarietà atipica che connota il rapporto assicurativo – “non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa” (così, Cass.,
n. 12928/2024) –, i convenuti vanno condannati in solido a corrispondere gli importi sopra indicati a ed , non profilandosi Parte_1 Parte_2 alcuna questione di massimale ex art. 128 cod. ass.
L'accoglimento parziale delle domande fa sì che le spese di lite – che si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, valori prossimi ai medi – siano regolate distinguendo la posizione degli attori vittoriosi e soccombenti, in considerazione dell'esito della lite, disponendone la compensazione con riguardo a
, che assume la duplice posizione di parte vittoriosa, rispetto alle Parte_2 domande proposte in proprio, e soccombente, rispetto a quelle proposte quale genitore esercente la responsabilità sui figli minori;
quanto agli intervenienti, va altresì disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà in considerazione della estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, non avendo le domande dai medesimi proposte dato luogo ad un "aggravio” dell'attività difensiva svolta dalle controparti, con condanna dei medesimi per la restante parte in ossequio alla regola della soccombenza.
Si dà, infine, atto che l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett.
d, e 60 d.P.R. n. 131/1986, deve essere recuperata nei confronti delle parti convenute
(Cass., n. 33242/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: condanna e , quale impresa designata per Controparte_2 Controparte_1 la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € Parte_1
119.341,43, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
condanna e , quale impresa designata per Controparte_2 Controparte_1 la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a corrispondere a , in proprio, la somma di € Parte_2
116.401,84, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
rigetta le domande proposte da e , quali genitori Parte_2 Persona_3 esercenti la responsabilità sui figli minori;
dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto al risarcimento del danno di e;
Controparte_3 CP_4 condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a Parte_1
le spese di lite e le liquida in € 8.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario,
[...] come per legge;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra , in proprio e Parte_2
n.q. di genitore esercente la responsabilità sui figli minori, e le parti convenute;
condanna , n.q. di genitore esercente la responsabilità sui figli minori, Persona_3
a rifondere ad le spese di lite e le liquida in € 8.000,00, oltre iva, cpa e Controparte_2 rimborso forfettario, come per legge;
condanna , n.q. di genitore esercente la responsabilità sui figli minori, Persona_3
a rifondere a , quale impresa designata per la liquidazione Controparte_1 dei sinistri a carico del FGVS, le spese di lite e le liquida in € 8.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli intervenienti e il convenuto nella misura di un mezzo e condanna, per la restante parte, Controparte_2
e , in solido tra loro, a rifondere ad le Controparte_3 CP_4 Controparte_2 spese di lite e le liquida in € 3.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra gli intervenienti e la convenuta , quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1 sinistri a carico del FGVS, nella misura di un mezzo e condanna, per la restante parte,
e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_3 CP_4 [...]
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Controparte_1
FGVS, le spese di lite e le liquida in € 3.550,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
indica nelle parti convenute i soggetti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito, ai sensi degli artt. 59, lett. d, e 60 d.P.R. n. 131/1986.
Termini Imerese, 17 marzo 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.