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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/11/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 368/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato ex art. 281sexies, 3°c., c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I OPPONENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA SOUZA Controparte_1 P.IVA_1 GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO/I OPPOSTO/I
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza cartolare del 17.04.2025:
Per “Chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Unico voglia, respinta ogni Parte_1 contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvedere:
- in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla Società CP_1
, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo nei
[...] confronti del signor il Decreto Ingiuntivo n. 799/2021 emesso dal Tribunale di Parte_1 Crotone;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, commisurare il riconoscimento delle richieste della ricorrente alla sola somma di € 17.502,76 (pretesa quale somma da rimborsare), dichiarando insussistente il credito fatto valere per interessi moratori, in quanto si tratta di pretesa priva di alcun fondamento e destituita di alcun sostegno probatorio;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c. p. c. in favore del procuratore costituito.”
Per “L'Avv. Gianluca De Lima Souza, per parte opposta, si riporta Controparte_1 integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le argomentazioni ivi
pagina 1 di 6 formulate, conclude come da richieste in atti e chiede decidersi la causa con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto al decreto ingiuntivo n. Parte_1
799/2021, emesso in data 19 novembre 2021 dall'intestato Tribunale in favore della Controparte_1 deducendo:
- l'infondatezza della pretesa avanzata per carenza di prova dell'avvenuta erogazione delle somme convenute nei contratti per cui è causa;
- l'infondatezza della pretesa avanzata per carenza di titolarità del credito in capo alla società ricorrente, non essendo stata prodotta documentazione idonea a comprovare la cessione del credito in capo all'odierna società opposta creditrice;
- l'infondatezza della pretesa avanzata relativamente agli interessi moratori per assenza di alcuna convenzione sugli interessi moratori in aggiunta a quelli convenzionali.
1).1 Si è costituita la creditrice chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di opposizione di controparte.
Ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione avversaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condanna dell'opponente al pagamento del medesimo importo portato dall'ingiunzione di pagamento opposta ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, con condanna dell'opponente al pagamento delle competenze professionali.
1).2 All'udienza del 5.07.2022 il Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183, c. 6 c.p.c., con ordinanza del 10.05.2023 il
Giudice rinviava la causa, per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.11.2023.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza del
25.09.2025 per la discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c. Alla predetta udienza, dopo la discussione orale, il Giudice riserva il deposito della sentenza nel termine ex art. 281 sexies, 3° c.,
c.p.c.
2) I motivi di opposizione sono infondati.
2).1 Deve premettersi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si pagina 3 di 6 atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola della ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si esplica in modo tale che spetterà al creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo del credito, avendo lo stesso azionato il diritto in giudizio (con conseguente onere probatorio a suo carico), mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore (ex multis Cass. Civ. n. 12765/2007; Cass. Civ. 24815/2005; Cass. Civ.
2421/2006).
Quanto alla doglianza relativa alla carenza di prova dell'avvenuta erogazione delle somme di cui ai due contratti di finanziamento (finanziamento Linea e finanziamento MP), si rileva che la società opposta ha prodotto i contratti di finanziamento stipulati dall'opponente con le società e Parte_2
MP S.p.A., fornendo così la prova della fonte negoziale del credito. Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, non sussiste alcun onere per il creditore di provare l'avvenuta erogazione delle somme finanziate, trattandosi di fatto che si presume in presenza del contratto sottoscritto dal debitore.
Ebbene, l'opponente si è limitato a una mera contestazione deducendo la mancata avvenuta erogazione senza disconoscere le firme apposte ai contratti di finanziamento, né ha mai contestato specificamente l'affermazione del creditore opposto secondo cui il contratto ha visto un principio di esecuzione.
Peraltro, la società opposta ha prodotto la carta di circolazione del veicolo Fiat Panda targata DM600
KM intestata a ed acquistata mediante l'erogazione del credito finalizzato Parte_1 concessogli dalla MP (v. doc. 11 fasc. parte opposta), da cui trae origine il credito per cui si agisce. Il numero di targa indicato nel contratto di finanziamento coincide con quello della carta di circolazione, fornendo così prova inequivocabile dell'avvenuta erogazione e dell'utilizzo delle somme finanziate per l'acquisto del bene.
2).2 Parimenti infondata è la doglianza relativa alla carenza di titolarità del credito in capo alla società opposta.
Come consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v. di recente Cass. civ. Sez. III ordinanza n.
20551 del 21 luglio 2025), in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Resta, comunque, devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità pagina 4 di 6 asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che l'opponente non ha mai contestato l'esistenza dei contratti di cessione che hanno interessato il credito, limitandosi a lamentare la mancanza di alcuni allegati contenenti gli elenchi dei crediti ceduti.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 29807 del 12 novembre 2025, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'operazione conclusa (come verificatosi nel caso di specie), l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
La società opposta ha fornito ampia prova delle cessioni che hanno interessato il credito per cui è causa. Peraltro, a supporto di quanto già allegato in sede monitoria, la società ha depositato l'Estratto
Elenco Debitori a firma del Notaio (v. doc. 12 fasc. di parte opposta) riportante la Persona_1 cessione dei crediti da AN IF a . Alla pagina 27 di tale estratto sono specificamente riportati CP_1
i crediti riferiti al sig. individuati mediante i codici identificativi e 0328263534, Parte_1 P.IVA_2 perfettamente coincidenti a quelli riportati nella comunicazione di cessione del credito inviata da a in data 18.11.2019 (v. doc. 9 fasc. di parte opposta). CP_1 Parte_1
Tale documentazione costituisce prova inequivocabile dell'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione. A tal riguardo si evidenzia che la giurisprudenza ha ritenuto, in una fattispecie analoga a quella per cui è causa, che costituisse prova idonea dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione la certificazione rilasciata dal notaio depositario dell'elenco dei crediti ceduti, attestante l'inserimento del nominativo del debitore con il relativo numero identificativo del rapporto nell'elenco depositato fiduciariamente in occasione del rogito (v. Corte d'appello civile di
Napoli, sentenza n. 1221 del 12 marzo 2025).
2).3 Parimenti infondata e del tutto generica appare la contestazione relativa agli interessi moratori.
L'opponente deduce l'assenza di convenzione sugli interessi moratori, ma tale allegazione risulta priva di fondamento considerato che i contratti di finanziamento prodotti dalla società opposta prevedono pagina 5 di 6 espressamente l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori – con indicazione di TAN e TAEG – secondo le condizioni ivi stabilite.
2).4 Deve rilevarsi, infine, che parte opponente non ha svolto alcuna attività istruttoria (non avendo neppure depositato le concesse memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.) e si è semplicemente limitata ad una mera difesa di principio senza apportare al processo alcun elemento significativo, tenendo un comportamento processuale che il Tribunale ritiene negativo e quindi valutabile come argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
3) Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 799/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 19.11.2021, deve essere integralmente confermato. Ne risulta assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale svolta e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 799/2021 emesso dal Tribunale di
Crotone in data 19.11.2021;
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre a 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Crotone, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato ex art. 281sexies, 3°c., c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ATTORE/I OPPONENTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LIMA SOUZA Controparte_1 P.IVA_1 GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTO/I OPPOSTO/I
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza cartolare del 17.04.2025:
Per “Chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Unico voglia, respinta ogni Parte_1 contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvedere:
- in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla Società CP_1
, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo nei
[...] confronti del signor il Decreto Ingiuntivo n. 799/2021 emesso dal Tribunale di Parte_1 Crotone;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, commisurare il riconoscimento delle richieste della ricorrente alla sola somma di € 17.502,76 (pretesa quale somma da rimborsare), dichiarando insussistente il credito fatto valere per interessi moratori, in quanto si tratta di pretesa priva di alcun fondamento e destituita di alcun sostegno probatorio;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c. p. c. in favore del procuratore costituito.”
Per “L'Avv. Gianluca De Lima Souza, per parte opposta, si riporta Controparte_1 integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le argomentazioni ivi
pagina 1 di 6 formulate, conclude come da richieste in atti e chiede decidersi la causa con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto al decreto ingiuntivo n. Parte_1
799/2021, emesso in data 19 novembre 2021 dall'intestato Tribunale in favore della Controparte_1 deducendo:
- l'infondatezza della pretesa avanzata per carenza di prova dell'avvenuta erogazione delle somme convenute nei contratti per cui è causa;
- l'infondatezza della pretesa avanzata per carenza di titolarità del credito in capo alla società ricorrente, non essendo stata prodotta documentazione idonea a comprovare la cessione del credito in capo all'odierna società opposta creditrice;
- l'infondatezza della pretesa avanzata relativamente agli interessi moratori per assenza di alcuna convenzione sugli interessi moratori in aggiunta a quelli convenzionali.
1).1 Si è costituita la creditrice chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo Controparte_1
l'infondatezza dei motivi di opposizione di controparte.
Ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione avversaria per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condanna dell'opponente al pagamento del medesimo importo portato dall'ingiunzione di pagamento opposta ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia, con condanna dell'opponente al pagamento delle competenze professionali.
1).2 All'udienza del 5.07.2022 il Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183, c. 6 c.p.c., con ordinanza del 10.05.2023 il
Giudice rinviava la causa, per precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14.11.2023.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico di ruolo, la causa giungeva all'udienza del
25.09.2025 per la discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c. Alla predetta udienza, dopo la discussione orale, il Giudice riserva il deposito della sentenza nel termine ex art. 281 sexies, 3° c.,
c.p.c.
2) I motivi di opposizione sono infondati.
2).1 Deve premettersi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, diretto all'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si pagina 3 di 6 atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola della ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si esplica in modo tale che spetterà al creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo del credito, avendo lo stesso azionato il diritto in giudizio (con conseguente onere probatorio a suo carico), mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore (ex multis Cass. Civ. n. 12765/2007; Cass. Civ. 24815/2005; Cass. Civ.
2421/2006).
Quanto alla doglianza relativa alla carenza di prova dell'avvenuta erogazione delle somme di cui ai due contratti di finanziamento (finanziamento Linea e finanziamento MP), si rileva che la società opposta ha prodotto i contratti di finanziamento stipulati dall'opponente con le società e Parte_2
MP S.p.A., fornendo così la prova della fonte negoziale del credito. Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, non sussiste alcun onere per il creditore di provare l'avvenuta erogazione delle somme finanziate, trattandosi di fatto che si presume in presenza del contratto sottoscritto dal debitore.
Ebbene, l'opponente si è limitato a una mera contestazione deducendo la mancata avvenuta erogazione senza disconoscere le firme apposte ai contratti di finanziamento, né ha mai contestato specificamente l'affermazione del creditore opposto secondo cui il contratto ha visto un principio di esecuzione.
Peraltro, la società opposta ha prodotto la carta di circolazione del veicolo Fiat Panda targata DM600
KM intestata a ed acquistata mediante l'erogazione del credito finalizzato Parte_1 concessogli dalla MP (v. doc. 11 fasc. parte opposta), da cui trae origine il credito per cui si agisce. Il numero di targa indicato nel contratto di finanziamento coincide con quello della carta di circolazione, fornendo così prova inequivocabile dell'avvenuta erogazione e dell'utilizzo delle somme finanziate per l'acquisto del bene.
2).2 Parimenti infondata è la doglianza relativa alla carenza di titolarità del credito in capo alla società opposta.
Come consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v. di recente Cass. civ. Sez. III ordinanza n.
20551 del 21 luglio 2025), in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Resta, comunque, devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità pagina 4 di 6 asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che l'opponente non ha mai contestato l'esistenza dei contratti di cessione che hanno interessato il credito, limitandosi a lamentare la mancanza di alcuni allegati contenenti gli elenchi dei crediti ceduti.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 29807 del 12 novembre 2025, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'operazione conclusa (come verificatosi nel caso di specie), l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
La società opposta ha fornito ampia prova delle cessioni che hanno interessato il credito per cui è causa. Peraltro, a supporto di quanto già allegato in sede monitoria, la società ha depositato l'Estratto
Elenco Debitori a firma del Notaio (v. doc. 12 fasc. di parte opposta) riportante la Persona_1 cessione dei crediti da AN IF a . Alla pagina 27 di tale estratto sono specificamente riportati CP_1
i crediti riferiti al sig. individuati mediante i codici identificativi e 0328263534, Parte_1 P.IVA_2 perfettamente coincidenti a quelli riportati nella comunicazione di cessione del credito inviata da a in data 18.11.2019 (v. doc. 9 fasc. di parte opposta). CP_1 Parte_1
Tale documentazione costituisce prova inequivocabile dell'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione. A tal riguardo si evidenzia che la giurisprudenza ha ritenuto, in una fattispecie analoga a quella per cui è causa, che costituisse prova idonea dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione la certificazione rilasciata dal notaio depositario dell'elenco dei crediti ceduti, attestante l'inserimento del nominativo del debitore con il relativo numero identificativo del rapporto nell'elenco depositato fiduciariamente in occasione del rogito (v. Corte d'appello civile di
Napoli, sentenza n. 1221 del 12 marzo 2025).
2).3 Parimenti infondata e del tutto generica appare la contestazione relativa agli interessi moratori.
L'opponente deduce l'assenza di convenzione sugli interessi moratori, ma tale allegazione risulta priva di fondamento considerato che i contratti di finanziamento prodotti dalla società opposta prevedono pagina 5 di 6 espressamente l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori – con indicazione di TAN e TAEG – secondo le condizioni ivi stabilite.
2).4 Deve rilevarsi, infine, che parte opponente non ha svolto alcuna attività istruttoria (non avendo neppure depositato le concesse memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.) e si è semplicemente limitata ad una mera difesa di principio senza apportare al processo alcun elemento significativo, tenendo un comportamento processuale che il Tribunale ritiene negativo e quindi valutabile come argomento di prova ex art. 116 c.p.c.
3) Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 799/2021, emesso dal Tribunale di Crotone in data 19.11.2021, deve essere integralmente confermato. Ne risulta assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori minimi stante l'attività defensionale svolta e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 799/2021 emesso dal Tribunale di
Crotone in data 19.11.2021;
2. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute per il Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre a 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Crotone, 17 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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