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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 101/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra:
, titolare dell'omonima azienda agricola (c.f.: – P.I. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele PERRUZZA ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_1 il suo studio in Balsorano (AQ), alla Via Case Paglicce n. 14
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Luco dei Marsi (AQ), alla Via Circonfucense snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia DI
COSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano (AQ), alla Via Molise n. 31
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni dome da processo verbale dell'udienza del 28.1.2025
e, segnatamente:
- l'opponente ha richiamato le conclusioni rassegnate in citazione, che appresso si trascrivono
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: Preliminarmente: voglia l'illustrissimo giudicante non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
495/2020 del 14.12.2020 per le ragioni dedotte in narrativa - Nel merito dichiarare che l'opponente nulla debba alla società per le ragioni dedotte in narrativa e Controparte_1 conseguentemente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 495/2020 del 14.12.2020 - condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”;
1 - parte opposta ha richiamato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, appresso riportate: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, - in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 405/2020, per tutte le argomentazioni svolte in narrativa;
- nel merito: - rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese di lite;
- Vista la mala fede e/o colpa grave, nell'incardinare il giudizio di opposizione, condannare controparte ex art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio, la premesso di Controparte_1 svolgere attività di commercializzazione di prodotti agricoli, ha allegato di aver effettuato in data
4.5.2020 una fornitura di semenze di patate in favore di emettendo la fattura Parte_1
n. 180555 del 4.5.2018, per l'importo di € 9.979,32, rimasta insoluta.
Ha, quindi, chiesto pronunciarsi ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per la somma indicata oltre, attesa la natura commerciale dei rapporti tra le parti, interessi moratori maturati e maturandi con la maggiorazione ex art. 62, comma 3, D.L. 1/2012 e con liquidazione di onorari e spese.
In data 14.12.2020 il Tribunale emetteva il decreto n. 495/2020 accogliendo la domanda del ricorrente, eccetto che nella richiesta di cui concessione della provvisoria esecutività del decreto.
C. A seguito della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, con tempestivo atto di citazione notificato in data 25.1.2025 ed iscritto a ruolo in data 27.1.2025, l'ingiunto ha proposto opposizione deducendo, in sostanza, come la domanda della controparte fosse infondata atteso che la fatturazione
(2018) sarebbe avvenuta prima della allegata fornitura (4.5.2020). L'opponente, poi, ha evidenziato l'inidoneità della fattura ad assurgere a fonte di prova in caso di contestazione, richiamando la giurisprudenza sul punto.
Ha, dunque, concluso in conformità.
D. Si è costituita in giudizio la deducendo la genericità delle avverse difese ed Controparte_1 evidenziando come il ricorso contenesse un mero refuso, quanto alla data della fornitura, da individuarsi nel 4.5.2018, come risultante dalla fattura prodotta.
Ha, perciò, concluso come sopra riportato.
E. Con provvedimento del 26.5.2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
F. Con successiva ordinanza del 2.3.2022, rigettate le richieste di prova costituenda formulate da parte opponente, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
2 A seguito di vari rinvii, il 28.1.2025 veniva celebrata tale udienza e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Come noto, “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. SS.UU. 13.1.2022, n. 927). Ne discende come non avrebbe alcuna utilità una opposizione che sia limitata a dedurre la inesistenza delle condizioni per l'emissione del decreto senza che vi siano difese sul merito della domanda.
2. Deve anzitutto rilevarsi, come già chiarito nell'ordinanza del 26.5.2021, che la data di fornitura indicata in ricorso come 4.5.2020 sia un evidente refuso, ben percettibile posto che la fattura n. 180555 venne emessa il 4.5.2018 sicché il rapporto contrattuale dedotto in giudizio non poteva che essere quello del quale la fattura stessa compendia i termini più rilevanti. L'opponente, del resto, pur genericamente affermando l'esistenza di un rapporto commerciale più complesso tra le parti non ha dato alcuna prova di ulteriori forniture dipanatesi nel tempo, né tantomeno di aver provveduto al pagamento delle somme indicate in fattura.
3. Risulta prodotta in giudizio copia della fattura accompagnatoria n. 180555 del 4.5.2018. Tale documento, regolato dal DPR 627/1978 e dal DM 29.11.1978 cumula le caratteristiche della fattura immediata con quelle di un documento di trasporto (DDT), potendo essere impiegato quando la fatturazione sia simultanea alla consegna e questa venga effettuata allo stesso cessionario (e non a terzi su ordine di questi).
La fattura accompagnatoria predetta è munita di sottoscrizione – non oggetto di disconoscimento – del destinatario, odierno opponente. Tale documento, oltre a fornire prova dell'avvenuta consegna
(contenendo dichiarazione di scienza a valenza confessoria del destinatario) consente di ritenere integrato il requisito di forma di cui all'art. 62 D.L. 1/2012 ratione temporis vigente, come integrato dal regolamento attuativo recato nel D.M. 199/2012 indicando quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Si evince pure come, invero, il rapporto tra le parti non fosse di fornitura (dunque di contratto propriamente di durata) ma di unica cessione a titolo di compravendita.
In considerazione di quanto sopra, in difetto in ogni caso di contestazioni specifiche dell'opponente circa le condizioni economiche del negozio ripassato tra le parti, deve ritenersi provato il credito della per € 9.979,32 quanto a sorte capitale. Su tale somma sono dovuti, come Controparte_1 richiesto dall'attore sostanziale, gli interessi di mora. In forza degli artt. 62, co. 3 D.L. 1/2012 e 6 DM
199/2012, per i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi
3 con il consumatore finale, tra i quali ultimi non rientra il caso di specie, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile. Così, quindi, si prevede un meccanismo di ulteriore supplemento degli interessi dovuti nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002.
4. Stante la prova del credito l'opposizione risulta infondate e deve, dunque, essere rigettata.
5. Le spese di lite sono regolare secondo l'ordinario principio di soccombenza e alla liquidazione, effettuata in dispositivo, si perviene applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii secondo lo scaglione di valore di riferimento, ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimo per le restanti fasi, stante la mancata assunzione di prove costituende e, per conseguenza, l'assenza di questioni di fatto e diritto ulteriori trattate negli scritti conclusivi.
6. L'opponente deve essere condannato ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., come pure auspicato da parte opposta. Nella resistenza in giudizio, infatti, si ravvisano quantomeno gli estremi della colpa grave per difetto di quel grado di diligenza professionale (art. 1176 c.c.) al fine di acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione. Sul punto va evidenziato come:
- la genericità degli assunti e la prospettazione in termini vaghi di “rapporti commerciali”;
- l'assenza di qualsiasi documentazione di essi (pur trattandosi di rapporti tra imprenditori);
- il difetto di prova del pagamento della fattura;
- la vaghezza pure riscontrata nelle richieste istruttorie tanto da condurre al rigetto delle stesse e senza alcuno sforzo argomentativo ulteriore;
costituiscono, invero, elementi che consentono per via logica di ritenere che l'iniziativa processuale dell'opponente sia connotata da una deviazione, con finalità dilatoria, del processo dal suo fine istituzionale, concretando abuso dell'azione (Cass. Sez. 3, 12.7.2023, Ord. 19958).
Stante la funzione evidentemente sanzionatoria e la natura pubblicistica (Cass. Sez. 2, 21.11.2017, n.
27623; Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) di tale pronuncia, l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della controparte di una somma stabilita nella frazione (Cass.
Sez. 3, 4.7.2019, Ord. 17902) di un sesto di quanto dovuto per spese di lite (esclusi accessori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione;
4 - CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della società Parte_1 liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa Controparte_1
CPA (4%) ed IVA (22%);
- CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 dell'ulteriore somma di € 564,50 ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Così deciso, in data 5 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra:
, titolare dell'omonima azienda agricola (c.f.: – P.I. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele PERRUZZA ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_1 il suo studio in Balsorano (AQ), alla Via Case Paglicce n. 14
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Luco dei Marsi (AQ), alla Via Circonfucense snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia DI
COSIMO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano (AQ), alla Via Molise n. 31
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni dome da processo verbale dell'udienza del 28.1.2025
e, segnatamente:
- l'opponente ha richiamato le conclusioni rassegnate in citazione, che appresso si trascrivono
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: Preliminarmente: voglia l'illustrissimo giudicante non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
495/2020 del 14.12.2020 per le ragioni dedotte in narrativa - Nel merito dichiarare che l'opponente nulla debba alla società per le ragioni dedotte in narrativa e Controparte_1 conseguentemente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 495/2020 del 14.12.2020 - condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”;
1 - parte opposta ha richiamato le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, appresso riportate: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, - in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 405/2020, per tutte le argomentazioni svolte in narrativa;
- nel merito: - rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese di lite;
- Vista la mala fede e/o colpa grave, nell'incardinare il giudizio di opposizione, condannare controparte ex art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio, la premesso di Controparte_1 svolgere attività di commercializzazione di prodotti agricoli, ha allegato di aver effettuato in data
4.5.2020 una fornitura di semenze di patate in favore di emettendo la fattura Parte_1
n. 180555 del 4.5.2018, per l'importo di € 9.979,32, rimasta insoluta.
Ha, quindi, chiesto pronunciarsi ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per la somma indicata oltre, attesa la natura commerciale dei rapporti tra le parti, interessi moratori maturati e maturandi con la maggiorazione ex art. 62, comma 3, D.L. 1/2012 e con liquidazione di onorari e spese.
In data 14.12.2020 il Tribunale emetteva il decreto n. 495/2020 accogliendo la domanda del ricorrente, eccetto che nella richiesta di cui concessione della provvisoria esecutività del decreto.
C. A seguito della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, con tempestivo atto di citazione notificato in data 25.1.2025 ed iscritto a ruolo in data 27.1.2025, l'ingiunto ha proposto opposizione deducendo, in sostanza, come la domanda della controparte fosse infondata atteso che la fatturazione
(2018) sarebbe avvenuta prima della allegata fornitura (4.5.2020). L'opponente, poi, ha evidenziato l'inidoneità della fattura ad assurgere a fonte di prova in caso di contestazione, richiamando la giurisprudenza sul punto.
Ha, dunque, concluso in conformità.
D. Si è costituita in giudizio la deducendo la genericità delle avverse difese ed Controparte_1 evidenziando come il ricorso contenesse un mero refuso, quanto alla data della fornitura, da individuarsi nel 4.5.2018, come risultante dalla fattura prodotta.
Ha, perciò, concluso come sopra riportato.
E. Con provvedimento del 26.5.2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
F. Con successiva ordinanza del 2.3.2022, rigettate le richieste di prova costituenda formulate da parte opponente, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
2 A seguito di vari rinvii, il 28.1.2025 veniva celebrata tale udienza e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Come noto, “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. SS.UU. 13.1.2022, n. 927). Ne discende come non avrebbe alcuna utilità una opposizione che sia limitata a dedurre la inesistenza delle condizioni per l'emissione del decreto senza che vi siano difese sul merito della domanda.
2. Deve anzitutto rilevarsi, come già chiarito nell'ordinanza del 26.5.2021, che la data di fornitura indicata in ricorso come 4.5.2020 sia un evidente refuso, ben percettibile posto che la fattura n. 180555 venne emessa il 4.5.2018 sicché il rapporto contrattuale dedotto in giudizio non poteva che essere quello del quale la fattura stessa compendia i termini più rilevanti. L'opponente, del resto, pur genericamente affermando l'esistenza di un rapporto commerciale più complesso tra le parti non ha dato alcuna prova di ulteriori forniture dipanatesi nel tempo, né tantomeno di aver provveduto al pagamento delle somme indicate in fattura.
3. Risulta prodotta in giudizio copia della fattura accompagnatoria n. 180555 del 4.5.2018. Tale documento, regolato dal DPR 627/1978 e dal DM 29.11.1978 cumula le caratteristiche della fattura immediata con quelle di un documento di trasporto (DDT), potendo essere impiegato quando la fatturazione sia simultanea alla consegna e questa venga effettuata allo stesso cessionario (e non a terzi su ordine di questi).
La fattura accompagnatoria predetta è munita di sottoscrizione – non oggetto di disconoscimento – del destinatario, odierno opponente. Tale documento, oltre a fornire prova dell'avvenuta consegna
(contenendo dichiarazione di scienza a valenza confessoria del destinatario) consente di ritenere integrato il requisito di forma di cui all'art. 62 D.L. 1/2012 ratione temporis vigente, come integrato dal regolamento attuativo recato nel D.M. 199/2012 indicando quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Si evince pure come, invero, il rapporto tra le parti non fosse di fornitura (dunque di contratto propriamente di durata) ma di unica cessione a titolo di compravendita.
In considerazione di quanto sopra, in difetto in ogni caso di contestazioni specifiche dell'opponente circa le condizioni economiche del negozio ripassato tra le parti, deve ritenersi provato il credito della per € 9.979,32 quanto a sorte capitale. Su tale somma sono dovuti, come Controparte_1 richiesto dall'attore sostanziale, gli interessi di mora. In forza degli artt. 62, co. 3 D.L. 1/2012 e 6 DM
199/2012, per i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi
3 con il consumatore finale, tra i quali ultimi non rientra il caso di specie, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile. Così, quindi, si prevede un meccanismo di ulteriore supplemento degli interessi dovuti nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002.
4. Stante la prova del credito l'opposizione risulta infondate e deve, dunque, essere rigettata.
5. Le spese di lite sono regolare secondo l'ordinario principio di soccombenza e alla liquidazione, effettuata in dispositivo, si perviene applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii secondo lo scaglione di valore di riferimento, ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimo per le restanti fasi, stante la mancata assunzione di prove costituende e, per conseguenza, l'assenza di questioni di fatto e diritto ulteriori trattate negli scritti conclusivi.
6. L'opponente deve essere condannato ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., come pure auspicato da parte opposta. Nella resistenza in giudizio, infatti, si ravvisano quantomeno gli estremi della colpa grave per difetto di quel grado di diligenza professionale (art. 1176 c.c.) al fine di acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione. Sul punto va evidenziato come:
- la genericità degli assunti e la prospettazione in termini vaghi di “rapporti commerciali”;
- l'assenza di qualsiasi documentazione di essi (pur trattandosi di rapporti tra imprenditori);
- il difetto di prova del pagamento della fattura;
- la vaghezza pure riscontrata nelle richieste istruttorie tanto da condurre al rigetto delle stesse e senza alcuno sforzo argomentativo ulteriore;
costituiscono, invero, elementi che consentono per via logica di ritenere che l'iniziativa processuale dell'opponente sia connotata da una deviazione, con finalità dilatoria, del processo dal suo fine istituzionale, concretando abuso dell'azione (Cass. Sez. 3, 12.7.2023, Ord. 19958).
Stante la funzione evidentemente sanzionatoria e la natura pubblicistica (Cass. Sez. 2, 21.11.2017, n.
27623; Cass. Sez. 6 - 3, 18.11.2019, Ord. 29812) di tale pronuncia, l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della controparte di una somma stabilita nella frazione (Cass.
Sez. 3, 4.7.2019, Ord. 17902) di un sesto di quanto dovuto per spese di lite (esclusi accessori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA l'opposizione;
4 - CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della società Parte_1 liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali (15%), rivalsa Controparte_1
CPA (4%) ed IVA (22%);
- CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 dell'ulteriore somma di € 564,50 ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Così deciso, in data 5 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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