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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.12.2024. da nata a [...] il [...] (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ato il 02/02/1965 a Magenta (MI) (C.F. elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Rieti, via Sanizi 2, presso lo studio dell'avv. Arianna Del Re che li rappresenta e difende per delega allegata telematicamente al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Rieti il 21.06.1998, Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune.
Dalla unione matrimoniale sono nate le figlie il 10.12.1999, e il Persona_1 Persona_2
12.11.2002, entrambi maggiorenni.
I coniugi si sono separati consensualmente, come da decreto di omologa nel procedimento RG
897/2022 in atti, integrato con decreto del 19.06.2024.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 27.12.2024 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 1) la casa coniugale di via Morroni, la cui nuda proprietà è stata trasferita alla figlia (usufruttuario il Persona_1 IG. , rimane assegnata alla IG.ra in virtù di diritto di abitazione del predetto immobile, Parte_2 Parte_1 unitamente all'immobile adiacente (immobili individuati al Foglio RI/76 part.97 sub 197 rendita € 464,81 cat A2 vani
5 con annesso garage part.97/162, e al Foglio RI/76 part.97 sub 199 rendita € 232,41 cat.A2 vani 2,5), nuda proprietaria la IG.ra godrà inoltre, come usufruttuaria, dell'immobile censito al Foglio RI/76 Persona_1 Pt_1 part.97 sub 198 rendita € 325,37 cat.A2 vani 3,5 con annesso garage part.97/173, nuda proprietaria Persona_2
2) riguardo il mantenimento della moglie e delle figlie le parti convengono quanto segue: nessun contributo viene stabilito per il mantenimento ordinario di che gode di un reddito proprio;
per e per la OR il IG. Per_1 Per_2 Pt_1 Per_1 verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, sull'iban a quest'ultima intestato [...] a titolo di mantenimento la complessiva somma di € 1.000,00. Di questa somma, € 500,00 sono da imputarsi ad assegno divorzile
a favore della IG.ra ; € 500,00 sono invece da imputarsi a contributo al mantenimento di , somma che Pt_1 Per_2 verrà impiegata dalla IG.ra per coprire le spese di locazione e utenze di . Le spese relative alle Pt_1 Per_2 Parte_3 tasse universitarie, ai libri universitari e quanto relativo agli studi resterà a carico del IG. Per_1
3) salvo il punto precedente, i coniugi si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie delle figlie che si dovessero rendere necessarie , effettuando entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono sostenute un bonifico a favore del coniuge anticipatario;
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione diversa da quella contenuta nelle condizioni del presente ricorso e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Spese legali compensate
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.1.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate chiedendo l'accoglimento del ricorso e il Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici che appaiono congrue e conformi alla legge.
In ragione della domanda congiunta le spese di lite si ritengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Rieti il 21.06.1998 e trascritto nei Registri dello stato civile del detto Comune (atto n. 38, Serie A,
Parte II, anno 1998);
2 - recepisce le condizioni di divorzio da intendersi qui integralmente trascritte e provvede in conformità;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 16.1.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.12.2024. da nata a [...] il [...] (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ato il 02/02/1965 a Magenta (MI) (C.F. elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Rieti, via Sanizi 2, presso lo studio dell'avv. Arianna Del Re che li rappresenta e difende per delega allegata telematicamente al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Rieti il 21.06.1998, Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto comune.
Dalla unione matrimoniale sono nate le figlie il 10.12.1999, e il Persona_1 Persona_2
12.11.2002, entrambi maggiorenni.
I coniugi si sono separati consensualmente, come da decreto di omologa nel procedimento RG
897/2022 in atti, integrato con decreto del 19.06.2024.
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 27.12.2024 contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 1) la casa coniugale di via Morroni, la cui nuda proprietà è stata trasferita alla figlia (usufruttuario il Persona_1 IG. , rimane assegnata alla IG.ra in virtù di diritto di abitazione del predetto immobile, Parte_2 Parte_1 unitamente all'immobile adiacente (immobili individuati al Foglio RI/76 part.97 sub 197 rendita € 464,81 cat A2 vani
5 con annesso garage part.97/162, e al Foglio RI/76 part.97 sub 199 rendita € 232,41 cat.A2 vani 2,5), nuda proprietaria la IG.ra godrà inoltre, come usufruttuaria, dell'immobile censito al Foglio RI/76 Persona_1 Pt_1 part.97 sub 198 rendita € 325,37 cat.A2 vani 3,5 con annesso garage part.97/173, nuda proprietaria Persona_2
2) riguardo il mantenimento della moglie e delle figlie le parti convengono quanto segue: nessun contributo viene stabilito per il mantenimento ordinario di che gode di un reddito proprio;
per e per la OR il IG. Per_1 Per_2 Pt_1 Per_1 verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, sull'iban a quest'ultima intestato [...] a titolo di mantenimento la complessiva somma di € 1.000,00. Di questa somma, € 500,00 sono da imputarsi ad assegno divorzile
a favore della IG.ra ; € 500,00 sono invece da imputarsi a contributo al mantenimento di , somma che Pt_1 Per_2 verrà impiegata dalla IG.ra per coprire le spese di locazione e utenze di . Le spese relative alle Pt_1 Per_2 Parte_3 tasse universitarie, ai libri universitari e quanto relativo agli studi resterà a carico del IG. Per_1
3) salvo il punto precedente, i coniugi si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie delle figlie che si dovessero rendere necessarie , effettuando entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono sostenute un bonifico a favore del coniuge anticipatario;
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione diversa da quella contenuta nelle condizioni del presente ricorso e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Spese legali compensate
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9.1.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate chiedendo l'accoglimento del ricorso e il Giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici che appaiono congrue e conformi alla legge.
In ragione della domanda congiunta le spese di lite si ritengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Rieti il 21.06.1998 e trascritto nei Registri dello stato civile del detto Comune (atto n. 38, Serie A,
Parte II, anno 1998);
2 - recepisce le condizioni di divorzio da intendersi qui integralmente trascritte e provvede in conformità;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 16.1.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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