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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato De Maglio Silvia, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Graziuso Salvatore, resistente;
oggetto: pensione di inabilità ex art 12 l. 118 del 1971.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 09.02.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Sulla scorta dell'approfondimento medico legale resosi necessario, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo avere significativamente rilevato che: “la Persona_1 storia clinica della signora è caratterizzata dalla patologia osteoarticolare. Pt_1
1 Documentati strumentalmente spondilodiscoartrosi, crollo di L4, artrosi femoro-rotulea e rizoartrosi, osteoporosi (RM + RX 2022- 2023). Tuttavia, in presenza di canale vertebrale conservato trattasi di alterazioni strutturali che possono comportare algie ricorrenti (come attestato in una visita fisiatrica), ma che possono beneficiare dei normali presidi terapeutici prescritti dagli specialisti. Per quanto riguarda la cardiopatia riferita in II^ classe NYHA, la ricorrente risulta essere in terapia antipertensiva come emerge dalle visite cardiologiche (2022-2023). Allo stato attuale i parametri riscontrati durante la visita peritale sono risultati nella norma, senza macroscopici segni di danno d'organo, non edemi declivi, non dispnea di facile insorgenza. Allegati EGDS del 2022, dalla quale emerge il rilievo di ernia jatale, e consulenza endocrinologica per gozzo tiroideo in trattamento con Eutirox. L'EOT non Contr ha evidenziato fattori di particolare significato patologico. L' ha permesso di rilevare una lieve deflessione del tono dell'umore e note d'ansia (confermata dalla visita neurologica del 2023). Pregresso distacco di vitreo OS.”, ha, in termini convincenti, formulato la seguente diagnosi: “Spondilodiscoartrosi con discopatie in poliartrosi e osteoporosi 7010 31%; Cardiopatia ipertensiva aritmogena in buon compenso emodinamico 6441 30%; Gozzo tiroideo 9322 11%; Sindrome ansioso depressiva 2207 15%; Ernia jatale 6454 10%”, concludendo nel senso di ritenere che per l'assistibile si configuri una invalidità del 67% con decorrenza dal mese di dicembre 2023. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 N. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 09.02.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 15 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato De Maglio Silvia, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Graziuso Salvatore, resistente;
oggetto: pensione di inabilità ex art 12 l. 118 del 1971.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 09.02.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Sulla scorta dell'approfondimento medico legale resosi necessario, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo avere significativamente rilevato che: “la Persona_1 storia clinica della signora è caratterizzata dalla patologia osteoarticolare. Pt_1
1 Documentati strumentalmente spondilodiscoartrosi, crollo di L4, artrosi femoro-rotulea e rizoartrosi, osteoporosi (RM + RX 2022- 2023). Tuttavia, in presenza di canale vertebrale conservato trattasi di alterazioni strutturali che possono comportare algie ricorrenti (come attestato in una visita fisiatrica), ma che possono beneficiare dei normali presidi terapeutici prescritti dagli specialisti. Per quanto riguarda la cardiopatia riferita in II^ classe NYHA, la ricorrente risulta essere in terapia antipertensiva come emerge dalle visite cardiologiche (2022-2023). Allo stato attuale i parametri riscontrati durante la visita peritale sono risultati nella norma, senza macroscopici segni di danno d'organo, non edemi declivi, non dispnea di facile insorgenza. Allegati EGDS del 2022, dalla quale emerge il rilievo di ernia jatale, e consulenza endocrinologica per gozzo tiroideo in trattamento con Eutirox. L'EOT non Contr ha evidenziato fattori di particolare significato patologico. L' ha permesso di rilevare una lieve deflessione del tono dell'umore e note d'ansia (confermata dalla visita neurologica del 2023). Pregresso distacco di vitreo OS.”, ha, in termini convincenti, formulato la seguente diagnosi: “Spondilodiscoartrosi con discopatie in poliartrosi e osteoporosi 7010 31%; Cardiopatia ipertensiva aritmogena in buon compenso emodinamico 6441 30%; Gozzo tiroideo 9322 11%; Sindrome ansioso depressiva 2207 15%; Ernia jatale 6454 10%”, concludendo nel senso di ritenere che per l'assistibile si configuri una invalidità del 67% con decorrenza dal mese di dicembre 2023. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 N. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 09.02.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 15 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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