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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il giudice del Tribunale di Barcellona P.G., dott.ssa Maria Marino Merlo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n°1592 \2020 Reg.Gen. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2
, con sede in Lipari, Via Falcone e Borsellino, s.n., P.I.:
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Condipodaro Marchetta Rosario;
- parte opponente -
CONTRO
, nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1
ed ivi residente in c/da Acquasalita sn, nella qualità di C.F._1
titolare della ditta Notarbus di Francesco Notaro p. iva con sede in P.IVA_2
Rende (CS), rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Tommaso Pelagalli;
-parte opposta- OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: all'udienza del 7/03/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate telematicamente e la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo PEC in data 18.11.2020, la ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.342/2020, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma paria a €.
6.100,00, oltre interessi al tasso di mora ex art. 5 d. lgs. n. 231/02, dal momento dell'inadempimento sino al soddisfo, oltre le spese e i compensi del procedimento monitorio, in favore di . L'opponente ha eccepito Controparte_1
l'inesistenza del contratto azionato;
ha sostenuto che tra le parti non è intervenuto alcun contratto di affitto del ramo di azienda e ha disconosciuto il contratto prodotto dalla controparte, sia nel contenuto che nella sottoscrizione. Ha dedotto di avere noleggiato un bus e di avere provveduto al pagamento del corrispettivo di €. 1.000,00 con bonifico in data 06.12.2019. Ha disconosciuto anche le fatture prodotte dalla parte opposta, rilevando che 4 su 6 risultano emesse tutte in data 05.10.2019, a fronte di un rapporto contrattuale svoltosi da giugno a ottobre 2019. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda avversa e il ristoro per le spese e i compensi di causa.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto sostenuto ex Controparte_1
adverso. Ha esposto che con comunicazione a mezzo PEC del 29/04/2020
l'opponente aveva riconosciuto il debito per cui è causa e che il pagamento di €
1.000,00 non si riferisce alla prestazione oggetto del ricorso monitorio. Ha chiesto, pertanto, di rigettare la proposta opposizione;
di condannare la Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di €. 6.100,00,
[...]
ovvero della somma di €. 5.008,00, riconosciuta come dovuta a saldo dall'opponente, oltre interessi al tasso legale, nonché alle spese del procedimento come liquidate in decreto.
Assegnata la causa a questo giudice, all'udienza del 7/03/2025 è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
L'opposizione è in parte fondata, secondo quanto di seguito indicato.
Giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art. 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87;
Cass.4571/81). Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass.
7892/94; Cass. 9708/94).
Nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa
(cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie, la parte opposta ha prodotto il contratto di affitto del ramo di azienda stipulato tra le parti e sottoscritto in data 1/06/2019 e le fatture recanti l'importo riconosciuto nel provvedimento monitorio.
Di fronte a tali risultanze, la parte opponente ha disconosciuto il contratto prodotto e la sottoscrizione, oltre che le relative fatture. Sennonché, il ha prodotto CP_1
una PEC del 29 aprile 2020 inviata dall'amministratore della Parte_1
(cfr.all.6), a seguito di diffida al pagamento del 17 marzo 2020 (cfr. all.7), con la quale la stessa ha riconosciuto il debito affermando “a seguito della vostra richiesta di pagamento di €. 6.100,00…si rende noto che ad oggi abbiamo versato al sig.
, €. 7.728,00 a fronte di un riepilogo spese concordato con il sig. di €. CP_1 CP_1 12.736,00 (…).Vista la lunga conoscenza tra la e il sig. Notaro, non mi Parte_1
aspettavo una lettera del genere;
abbiamo sempre pagato il canone pattuito e vogliamo continuare a farlo;
pertanto sarà nostra cura concordare con il sig. CP_1
un piano di rientro per la somma di €. 5.008,00 non ancora versata”.
Se ne desume la sussistenza del titolo e di un rapporto obbligatorio intercorso tra le parti, oltre che del debito a carico della , nella misura pari a € Parte_1
5.008,00.
Si badi, infatti, che: “La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della
"causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non sia mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento” (Cass. sent. n.
11332/2009).
Nel caso di specie, dunque, il credito ingiunto sussiste in forza del valore ricognitivo della predetta PEC dell'opposta e può essere riconosciuto solo nella misura ivi indicata. Infatti, non può riconoscersi l'importo indicato nel provvedimento monitorio, posto che le fatture e l'estratto delle scritture contabili prodotte non costituiscono sufficiente fonte di prova.
Alcuna prova, invece, è stata fornita dall'opponente in ordine a fatti impeditivi o estintivi della pretesa creditoria in questione.
In altri termini, ogni questione concernente il titolo da cui è originata la pretesa creditoria dell'opposta risulta assorbita dalla ricognizione di debito di cui alla PEC del 29 aprile 2020, non contestata dall'opponente per quanto sopra esposto. In definitiva, il credito vantato dalla parte opposta deve essere rideterminato nella misura indicata, pari ad € 5.008,00.
L'accertamento di una diversa quantificazione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la contestuale emissione ex art. 653 c.p.c. di una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta all'opposta (Cass. Civ., sez.III, sent. n. 15026/2005; Cass. Civ., sez.II, sent. n.
10229/2002).
In punto di regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per dichiararne la compensazione nella misura di un terzo, stante l'accertata debenza di una somma inferiore a quella ingiunta e la conseguente revoca del decreto opposto, ponendosi la residua parte a carico di parte opponente in ragione della prevalente soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo, ai valori medi dello scaglione di riferimento ex D.M. n. 55/2014, e successive modifiche.
PQM
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- revoca il D.I. opposto e dichiara tenuta e condanna la parte opponente al pagamento di euro € 5.008,00 in favore di parte opposta, oltre interessi al tasso di mora ai sensi del d. lgs. n. 231/02 dalla data del deposito del ricorso fino al saldo;
-dichiara compensate le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna parte opponente alla rifusione in favore del convenuto-opposto della residua parte delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.134,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G., lì 27/03/2025
IL GIUDICE
Maria Marino Merlo