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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9139 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
(ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1
dall'avv. FIORE RENATO presso il quale elettivamente domicilia
E
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, CP_1
dall'avv. DE PAOLA ELEONORA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/05/2025 Parte_1 CP_1
, premettendo che in data 29.04.2016 veniva siglato dagli stessi accordo ex art. 6 L.
162/2014 per lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel 1992, che tale accordo veniva autorizzato e depositato in data 11.5.2016 presso il Tribunale di Napoli con n. Reg.
N.A. 282/2016, che in detto accordo veniva stabilito al punto 2) il figlio minore ( nato Per_1 a Napoli il 08.06.2001) è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata dello stesso presso la madre, sig.ra in Napoli alla Via Camaldolilli n. 1/b; 3) i figli, CP_1
maggiorenne e non economicanente autosufficiente in quanto studente universitario, e Per_2 Per_1
continueranno a risiedere in uno alla madre presso la casa coniugale sita in Napoli alla Via Camaldolilli
n. 1/B che resta assegnata in uso all'uopo alla sig.ra Tale immobile è in proprietà al CP_1
50% tra i coniugi…, al punto 5) che il padre continuerà a versare, per il mantenimeto mensile di Per_2
e l'importo di euro 630,00 ( seicentotrenta/00) di cui euro 315,00 per il primogenito ed euro Per_1
315,00 per il secondogenito, somma da adeguarsi annualmente in ragione della variazione degli indici
ISTAT. La somma di cui innanzi sarà corrisposta dal sig. con bonifico bancario alla Parte_2
sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
6) Il sig. contribuirà nella misura CP_1 Parte_1
del 50% alle spese mediche straordinarie non mutuabili dal S.S.N occorrenti per i figli e Per_2 Per_1
ed ,inoltre, parteciperà nella misura del 50% alle spese scolastiche e/o universitarie così espressamente individuate ( libri o sostitutivi degli stessi, tassa annuale di iscrizione, gita scolastica) debitamente documentate;
7) I signori e continueranno a contribuire, come per CP_1 Parte_1
legge, nella misura del 50% al pagamento del rateo semestrale del mutuo ( avente durata di quindici anni) gravante sull'abitazione coniugale sita in Napoli alla Via Camaldolilli n,1/B. La sig.ra CP_1
verserà al sig. la quota di sua spettanza entro e non oltre il giorno 20 del
[...] Parte_1
mese di dicembre e di giugno di ogni anno e ciò sino alla naturale estinzione del debito contratto con l'Istituto di credito. Il sig. si obbliga, entro 10 giorni dal pagamento del rateo del mutuo Parte_1
semestrale, a consegnare alla sig.ra la copia del versamento eseguito”, che tali CP_1
statuizioni risultavano ormai superate in quanto in figlio aveva intrapreso attività Per_2
lavorative dopo aver conseguito la laurea divenendo di fatto economicamente autosufficiente e che parimenti il figlio aveva intrapreso attività lavorativa che lo Per_1
avrebbe condotto presto all'autonomia economica, che inoltre il sig. aveva Pt_1
dichiarato di donare la propria quota del 50% di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale alla sig.ra , chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di CP_1
divorzio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ – Revocare il mantenimento a carico del padre del figlio primogenito di anni 30, coabitante con la madre, annullando l'obbligo Per_2
di corresponsione dell'assegno mensile sin ad ora erogato e dando atto che entrambi i ricorrenti seguiteranno a sostenere, in ragione del 50% ciascuno, le spese per il completamento del corso di perfezionamento professionale che attualmente frequenta;
- Ridurre il contributo di mantenimento a carico del padre Per_2
del figlio di anni 24, coabitante con la madre e che ha terminato il suo percorso di studi, adeguando Per_1
l'importo del mantenimento ad euro 150,00 ( centocinquanta/00) che continuerà ad essere corrisposto alla sig.ra a mezzo di bonifico bancario. L'assegno sarà adeguato annualmente ai fini CP_1
ISTAT con decorrenza da maggio 2026; - Dare atto che le spese sanitarie per entrambi i figli sono coperte da polizza assicurativa, già operativa, stipulata dal sig. e che nella evenienza di sospensione o Pt_1
interruzione della operatività, i genitori si faranno ancora carico delle spese mediche necessarie per i figli, in ragione del 50% ciascuno, e fino al raggiungimento dell'età di 31 anni, fermo restando che eventuali spese mediche che non fossero adeguatamente documentate per poter fruire di detta copertura e del relativo rimborso, cederanno ad esclusivo carico degli inottemperanti beneficiari delle cure, o della madre;
- dare atto che tra i ricorrenti si dà luogo del trasferimento della proprietà per donazione dell'appartamento in Napoli alla Via Camaldolilli 1/b, la cui quota in proprietà del sig. è da questi donata alla sig.ra Pt_1
che si obbliga a sostenere integralmente tutte le spese notarili accessorie e di gestione e che , a far CP_1
data dal mese di maggio 2025, si obbliga altresì a corrispondere per intero la rata del mutuo- sino ad ora gravante ed assolta da entrambi gli ex coniugi al 50%- fino alla estinzione del medesimo;
- Gli onorari di procedura sono d'intesa compensati tra i ricorrenti e le spese dell'odierna procedura saranno pagate dal solo sig. Parte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, a parziale modifica dell'accordo ex art. 6 L. 162/2014 per lo scioglimento del matrimonio civile autorizzato e depositato in data 11.5.2016 presso il Tribunale di Napoli con n. Reg. N.A. 282/2016 dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti;
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott. ssa Immacolata Cozzolino