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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giorgio SENSALE - Presidente dott. Francesco NOTARO - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 6169 R.G.A.C. per l'anno 2018, riservata in decisione all'udienza cartolare del
21.11.2024, vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
,
[...] C.F._2 Parte_3
, in proprio e quale genitrice esercente la C.F._3 potestà su ( ), Persona_1 C.F._4 Pt_4
( ) e
[...] C.F._5 Parte_5
( ), rappresentato da nato a [...] C.F._6 Parte_1 il 9.6.1937, in virtù di procura speciale per TA Persona_2 dell'1.3.2012, tutti rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Vincenzo Teresi, Alessandra Teresi e Massimo
Teresi, presso il cui studio in Napoli, via Foria n. 93, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
e Controparte_1 C.F._7 [...]
( ), CP_2 C.F._8 Controparte_3
( ),
[...] C.F._9 Controparte_4
( , C.F._10 Controparte_5
( , quali eredi di di , C.F._11 Persona_3 CP_1 rappresentati e difesi in giudizio, per mandati in atti, dall'avv. Anna
Maria Giordano, presso il cui studio in Napoli, via Mergellina n. 220, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
9721/2018, pubblicata in data 9.11.2018.
1 CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.2.2013, , Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Persona_1 Parte_4
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Parte_5
- sezione distaccata di Pozzuoli, i germani e CP_6 Controparte_1
onde sentir accertare e dichiarare: “1) la inesistenza di diritti di
[...] comproprietà nonché di altri diritti di godimento di natura reale di essi convenuti sulle zone di terreno riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Procida alle particelle 1165 e 271 del Folio 2; 2) ordinare, conseguentemente, ai predetti di non accedere a dette zone con autoveicoli, motoveicoli o altri beni mobili di loro proprietà e di non lasciarli colà in sosta ovvero in deposito;
3) condannarli, in caso di inosservanza, al pagamento di una penale di € 100,00 al giorno;
4) condannarli, infine, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre cpa ed iva”.
A sostegno della pretesa azionata, premettevano di essere:
i) unitamente al figlio minore , nudi Parte_3 Persona_1 proprietari dell'appartamento posto al piano terra, avente accesso da via Morea in Procida, riportato in catasto alla p.lla 265, con la piccola corte antistante riportata in catasto alla p.lla 271 fol. 2, loro pervenuto per successione ab intestato di (deceduto in Fiumicino Persona_4 il 17.9.2010), che l'aveva a sua volta acquisito con atto per notar del 19.11.1995, Rep. 2861, per donazione da parte della Per_5 madre , che se ne riservava l'usufrutto; Parte_2
ii) , nudo proprietario dell'appartamento posto al piano Parte_4 terra, avente accesso dal viale privato che si diparte da via Morea in
Procida, riportato in catasto alla p.lla 264, con annessa zona di cortile riportata in catasto alla p.lla 271 fol. 2, a lui pervenuto con atto per notar del 19.11.1995, Rep. 2861, per donazione da parte Per_5 della madre , che se ne riservava l'usufrutto; Parte_2
iii) , proprietario - per averlo acquistato con atto per Parte_5 notar dell'1.3.2012 - dell'appartamento in Procida con Persona_6 accesso da via Morea, con annessa area scoperta e locale terraneo, riportati nel Catasto Urbano del Comune di Procida, rispettivamente,
l'appartamento, al fol. 2 p.lla 265 sub 5, il locale terraneo, al fol. 2
p.lla 270, e l'area scoperta al fol. 2 p.lla 1165, già in catasto p.lla 278, con i diritti alla corte comune identificata come p.lla 1179 del fol. 2, già in catasto p.lla 271.
Assumevano gli attori che, retrostante all'area scoperta su indicata come p.lla 1165 del fol. 2, e quindi con essa confinante, si trovava una zona di terreno estesa are 28,15, riportata nel catasto terreni del comune di Procida al fol. 2 p.lla 286, attualmente di proprietà dei
2 germani convenuti e , ai quali era Per_3 Controparte_1 pervenuta pro quota ereditaria con i fratelli e dal Per_7 Per_3 padre di , deceduto ab intestato in Pt_2 Persona_8
Procida il 16.12.1974; che successivamente, con atto per notar del 6.12.2001, Rep. 9806, i tre fratelli e Per_5 CP_6 Per_3
attribuirono con uno stralcio di quota divisionale agli eredi CP_1 del fratello i soli cespiti relitti dal padre in via C. Battisti nn. Per_7
3 e 5, mentre con il coevo atto rep. 9807 il sig. Parte_2 [...] donò alla sorella i suoi diritti sugli altri cespiti CP_7 CP_1 derivanti dall'eredità paterna e quindi anche sulla zona di terreno in questione; che a detta zona, destinata ad agrumeto, si accedeva tramite un cancello in ferro, posto sul lato sinistro per chi entrava da Via
Morea, passando attraverso le particelle 271 e 1165 (ex 278), sulle quali i convenuti, contrariamente a quanto affermavano, non avevano alcun diritto di comproprietà o altri diritti reali.
Radicata la lite, si costituivano in giudizio, con comparsa del
26.4.2013, e , contestando le avverse Per_3 Controparte_1 pretese, inammissibili e infondate, precisando di essere proprietari non solo del terreno esteso are 28,15, riportato in catasto terreni come p.lla
286 del fol. 2, e del fabbricato rurale, p.lla 291, ivi insistente, ma anche dell'intero fabbricato ad angolo tra Via Cesare Battisti e Via
Morea posto su due livelli, riportato in Catasto alla partita 1204, fol. 2
p.lla 267, piano terra e primo piano, compendio cui si accedeva - così come per la p.lla 286 fol. 2 - attraverso la corte comune costituita dalle p.lle 271 e 278 del fol. 2, specificando che detti immobili e terreni erano loro pervenuti per successione legittima del genitore CP_3
di , al quale erano a sua volta pervenuti per successione
[...] CP_1 testamentaria della sig.ra . Persona_9
Deducevano, altresì, che gli attori non avevano fornito alcuna prova documentale a sostegno delle domande azionate, idonea ad escludere il diritto di comproprietà dei germani convenuti sulle particelle 271 e
278 del fol. 2, evidenziando, piuttosto, in senso contrario, che i diritti alla corte comune derivano in maniera inequivocabile a favore degli immobili dei convenuti e risultano in maniera incontestabile dal certificato storico terreni trentennale, nel quale le particelle in questione tra gli “accessori comuni a più fabbricati” sono definite corti promiscue comuni alle particelle 264, 265 sub 2, 267 e 270.
Concludevano, pertanto, per il rigetto delle domande attoree, contestualmente spiegando domande riconvenzionali volte a far accertare e dichiarare, in via principale, che le p.lle 271 (ora 1179) e
278 (ora 1165) fol. 2 C.T., via Morea, Comune di Procida, costituiscono corti comuni anche agli immobili dei sigg. e Per_3
di che ne sono comproprietari; per ogni CP_1 CP_1 subordinata ipotesi contraria, l'avvenuto acquisto della comproprietà
3 pro indiviso delle predette particelle per l'ultraventennale ininterrotto
e pacifico compossesso da parte dei sigg. e di Per_3 CP_1
e del loro dante causa di (pagg. 5-6). CP_1 Controparte_3 CP_1
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, l'escussione dei testi addotti dalle parti e l'espletamento di CTU tecnica, con richiesta di integrazioni), la lite veniva definita con sentenza n. 9721/2018, pubblicata in data
9.11.2018, con cui il tribunale di Napoli così statuiva: “Rigetta le domande attoree. Dichiara che la p.lla ex 271 ora 1179 e la p.lla ex 278 ora
1165 del Foglio 2 sono in comproprietà anche a Controparte_8 [...]
e . Ordina al competente Conservatore Parte_6 Controparte_1 dei RR.II. di trascrivere il presente provvedimento con esonero da qualsiasi responsabilità. Pone a carico degli attori in solido le spese di C.T.U., liquidate come nei separati decreti. Condanna gli attori in solido a pagare le spese di lite per €4.850,00 oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso”.
Contro tale sentenza, notificata il 14.11.2018, con atto di citazione notificato in data 11.12.2018, proponevano appello , Parte_1
, , , Parte_4 Parte_5 Persona_1 Parte_7
lamentando: 1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. in
[...] relazione agli artt. 166, 167 c.p.c. nonché all'art. 817 e ss. cc.; 2)
Violazione degli artt. 1158, 1140 e 832 c.c. - Difetto di azione per difetto di fattispecie; 3) Violazione degli artt. 1140 e ss. c.c. nonché dell'art. 2697 c.c..
Concludevano, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma della sentenza gravata, di: “1) Dichiarare che essi convenuti, qui appellati,
e non sono titolari di diritti Parte_6 Controparte_1 di comproprietà sulle aree cortilizie riportate nel Catasto Fabbricati del
Comune di Procida al folio 2 sub 1165 ex 278 e sub 1179 ex 271, riconoscendo loro soltanto il diritto di passaggio su di esse per raggiungere il terreno riportato alla p.lla 286; 2) Ordinare, conseguentemente, ai predetti di non disturbare il possesso di essi appellanti in dette aree cortilizie lasciandovi in sosta o in deposito veicoli e cose di qualsiasi genere, condannandoli, in caso di inosservanza, al pagamento di una penale di €
100,00 al giorno;
3) Condannarli, infine, in solido, alla restituzione di spese
e compensi loro corrisposti per il giudizio di primo grado in € 9.340,16 e al pagamento di quelle da liquidarsi per il doppio grado in favore degli appellanti, con gli accessori di legge”.
Con comparsa depositata in data 21.3.2019, si costituivano in giudizio gli appellati e Parte_6 Controparte_1 insistendo per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, inammissibile e infondato, con conseguente conferma della sentenza gravata e vittoria delle spese del grado.
Dichiarata l'interruzione del giudizio per il sopravvenuto decesso di di (in data 23.10.2020), la causa veniva Persona_3 CP_1
4 ritualmente riassunta nei confronti dei suoi eredi CP_2
e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_1
, che si costituivano in giudizio con comparsa Controparte_5 depositata il 27.10.2022, riportandosi integralmente alle difese e conclusioni del proprio dante causa.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 21.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*****
I. - L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di doglianza, gli appellanti lamentano violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 166, 167 c.p.c. nonché all'art. 817 e ss. cc.
Assumono, in particolare, che poiché i germani Controparte_1 avevano chiaramente dedotto che intendevano ottenere il riconoscimento della loro comproprietà sulle aree cortilizie su indicate quale accessorio, accessione o pertinenza della loro proprietà del terreno (p.lla 286 fg. 2) e del fabbricato (p.lla 267 fg. 2), il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la riconvenzionale di riconoscimento della loro comproprietà sulle aree cortilizie su richiamate quale accessorio del fabbricato riportato sub p.lla 267, per carenza di prova della presupposizione anzidetta, cioè della proprietà del fabbricato.
Evidenziano che il tribunale ha preliminarmente riconosciuto che “i convenuti sono proprietari della p.lla 286”, mentre ha poi aggiunto che per la porzione di fabbricato di via C. Battisti “…p.lla 267 non oggetto di espressa domanda con efficacia di giudicato, le parti convenute non hanno depositato, come loro onere, nei termini di legge, i titoli giustificativi
e probatori”.
Il che significava, a loro dire, che il primo giudice ha riconosciuto che non era stata dimostrata dai convenuti nei modi di legge la proprietà del fabbricato anzidetto, onde pure la richiesta di accertamento della comproprietà delle aree cortilizie di cui alle p.lle 271 e 278 collegata alla proprietà della p.lla 267 come pertinenza, accessorio, accessione
o dipendenza, avrebbe dovuto rigettarsi per carenza di prova: non essendo stata dimostrata la proprietà della pretesa unità immobiliare principale, infatti, non poteva che essere rigettata anche quella di riconoscimento della inerente comproprietà dell'accessorio, accessione, pertinenza o dipendenza, con conseguente erroneità dell'inciso “non oggetto di espressa domanda con efficacia di giudicato”.
La censura va disattesa.
5 Ribadito che oggetto del presente giudizio sono esclusivamente le aree cortilizie individuate in catasto al foglio 2, p.lla 1179 (ex 271) e p.lla
1165 (ex 278), esse solo oggetto della negatoria servitutis spiegata dagli attori/odierni appellanti e delle riconvenzionali spiegate dai convenuti/odierni appellati, osserva la corte che il tribunale, dopo aver ricostruito, sulla scorta delle motivate conclusioni del CTU, i diritti rispettivamente spettanti alle parti in lite sugli immobili che affacciano sulle anzidette p.lle 271 e 278, riteneva che:
1) la p.lla 1165 (ex 278) - risultata, per titolo di provenienza, di esclusiva proprietà di - fosse stata nondimeno acquistata Parte_5 dai germani di sicuramente a titolo originario (non Pt_2 CP_1 potendo essere altrimenti, proprio perché in proprietà esclusiva), per intervenuta usucapione, in forza del pacifico, ininterrotto e ultraventennale compossesso dell'area esercitato dai convenuti e dal loro dante causa;
2) quanto alla p.lla 1179 (ex 271), escluso che essa, per titolo, appartenesse in via esclusiva ad una delle parti in causa, e pur non potendosi affermare che i convenuti ne avessero acquistato la comproprietà a titolo derivativo, quale pertinenza (ex art. 817 c.c.) del fabbricato sub p.lla 267 del fg. 2 (in assenza di adeguata prova della proprietà di quest'ultimo), la stessa risultava in comproprietà pro indiviso (anche) dei germani e di , per il Per_3 CP_1 CP_1 comprovato ultraventennale, ininterrotto e pacifico compossesso dell'area da parte degli stessi (e del loro dante causa, Controparte_3 di ), vieppiù che attraverso detta area si accedeva (anche) alla CP_1
p.lla 286 del fg. 2 (cfr. planimetria a colori allegata alla CTU) di proprietà dei convenuti, come espressamente riconosciuto in prime cure dagli stessi attori (cfr. punto B della citazione introduttiva).
Legittimamente, pertanto, il tribunale, nel rilevare che il fabbricato di cui alla p.lla 267 del fg. 2 non era oggetto di espressa domanda con efficacia di giudicato, riteneva di non dover approfondire la questione del titolo in forza del quale detto fabbricato era pervenuto in capo ai convenuti, ritenendola non decisiva ai fini dell'accertamento della comproprietà dell'area cortilizia sub p.lla ex 271, questa sì oggetto di controversia, in considerazione della riconvenzionale di usucapione spiegata dai germani in via subordinata, nell'ipotesi in Controparte_1 cui non fosse risultata provata (come verificatosi nella specie per la p.lla 1179, ex 271, in relazione al fabbricato sub p.lla 267) la comproprietà, a titolo derivativo, della aree cortilizie in discorso (cfr. conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione in prime cure).
In alcuna violazione dell'art. 112 cpc è dunque incorso il primo giudice che, di contro, pronunciava su tutte le domande, anche riconvenzionali, proposte dalle parti, rilevando in particolare: <…i convenuti sono proprietari della p.lla 286 del Foglio 2 il tutto meglio
6 rappresentato nella planimetria a colori, depositata cartacea dal C.T.U. e siglata A da questo giudice e allegata alla relazione del 2015; quanto alla
p.lla 267, non oggetto di espressa domanda con efficacia di giudicato, le parti convenute non hanno depositato come loro onere, nei termini di legge, i titoli giustificativi e probatori, mentre il perito d'ufficio ha evidenziato alle pag 6 e ss della seconda perizia, che: “…Tutti i titoli presenti nelle produzioni e riguardanti la proprietà dei convenuti, ad eccezione dello stralcio divisionale del 2001 per TA ) non riportano alcun Per_5 riferimento all'edificio ubicato sulla p.lla 267 che sarebbe dovuto appartenere alla Partita catastale 1193 e/o 1204, e, quindi, non riconducibile né al testamento del 1918, interessante la Partita 2487, né all'atto di donazione del 1938, che avrebbe dovuto interessare la Partita
23291, unici titoli presenti nelle Produzioni. La p.lla 267, quindi, non è allo stato chiaro come sia pervenuta ai convenuti”, ma in difetto di domanda sul punto la questione non sarà approfondita in questa sede.
Quanto alle p.lle 1179 ex 271 e 1165 ex 278, queste sì oggetto di controversia, […omissis…], in base ai titoli derivativi la p.lla ex 278 ora
1165 è in proprietà di (pag 4 -5 della seconda perizia). Quanto Parte_5 alla p.lla ex 271 ora 1179 che consente l'accesso a tutte le p.lle da vicolo
Morea, il perito alla pag 5 della seconda consulenza ha rilevato che: “In nessun titolo, sia pertinente agli attori sia ai convenuti, si fa riferimento esplicito alla proprietà della suddetta particella, la quale, presumibilmente, essendo stata costituita catastalmente, sin dall'impianto, quale corte comune non è mai stata trasferita direttamente ma sempre quale pertinenza dei beni aventi diritti su di essa e, quindi, allo scrivente, nella relazione di CTU del
2015, era sembrato utile fare riferimento al vecchio impianto catastale atteso che nei vecchi titoli allegati dalle parti non se ne parla”. Partendo da tali dati documentali e passando all'esame delle dichiarazioni testimoniali, ritiene questo giudice che in realtà, all'esito della istruttoria, emerga la comproprietà di entrambe le p.lle ex 278 ed ex 271 se si considera, quanto alla p.lla ex 271, che nessun titolo derivativo comprova l'appartenenza esclusiva della p.lla all'una o all'altra parte, che la stessa rappresenta un piccolo cortiletto di accesso da via Morea a tutte le p.lle di proprietà di entrambe le parti (cfr foto allegate anche alla prima CTU), che sia i testi di parte convenuta che di parte attrice hanno ribadito l'uso indiscriminato della zonetta anche per il parcheggio di scooter, senza esclusività da parte di nessuno, che gli attori non hanno mai chiesto l'abbattimento della scala realizzata dai convenuti, quanto meno nel 1996 se non prima, su una parte della suddetta p.lla ex 271 ora 1179 in tal modo CP_ posseduta anche dagli di . […omissis…] Pt_2
In definitiva ritiene questo giudice che sia gli che i loro dante Controparte_1 causa (e non solo gli attori) hanno esercitato uti dominus il possesso sia della p.lla ex 271 che della p.lla 278 per oltre trenta anni, acquistandone la comproprietà […] >>.
§. Con il secondo motivo di doglianza, gli appellanti lamentano violazione degli artt. 1158, 1140 e 832 c.c. - difetto di azione per difetto di fattispecie, assumendo, in particolare, che il tribunale
7 avrebbe erroneamente richiamato l'istituto dell'usucapione, facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali inconferenti.
Deducono, in particolare, che “la domanda riconvenzionale degli
di avrebbe potuto superare il vaglio dell'ammissibilità se Pt_2 CP_1 fosse stata formulata in termini di richiesta di riconoscimento della proprietà degli sulle aree cortilizie in questione per il Controparte_1 possesso ultraventennale ininterrotto ed esclusivo di esse, pacificamente riconosciuto dalla collettività, mai oggetto di contestazione, possesso da essi esercitato nell'inerzia degli attori, qui appellanti, cioè con la astensione da parte dei predetti di ogni attività di godimento sugli stessi beni”, laddove, di contro, nella specie, “così non è stato, sicché la formulazione della richiesta da parte degli
di riconoscimento della acquisizione della Controparte_1 comproprietà delle aree cortilizie in esame per un uso e godimento effettuato insieme ai proprietari era ed è inammissibile per carenza del diritto di azione o comunque era ed è palesemente infondata per assenza della fattispecie legale”.
Assumono, in altri termini, che non è ammissibile nel nostro ordinamento giuridico l'usucapione di una quota della quale sarebbe stato esercitato il compossesso da parte del preteso rivendicante, così come non lo è la pretesa usucapione di una quota ideale di un bene immobiliare, se non è dimostrato il disinteresse del proprietario o del comproprietario (pag. 20 dell'appello).
Di talché, a loro dire, il tribunale aveva errato in punto di diritto, allorché, richiamando (in premessa, a pag. 3, quali principi giurisprudenziali cui aderiva nel risolvere la lite) Cass. 24781/17 e
Cass. 23539/11, involgenti fattispecie diverse da quella in esame
(nelle quali il comproprietario di un immobile rivendicava, nei confronti degli altri comproprietari, di aver usucapito le loro quote, sì da trasformare il suo possesso da uti condominus a uti dominus), aveva affermato, a pag. 11 della sentenza gravata, che: < ritiene questo giudice che sia gli che i loro dante causa (e non Controparte_1 solo gli attori) hanno esercitato uti dominus il possesso sia della p.lla ex 271 che della p.lla 278 per oltre trenta anni, acquistandone la comproprietà
(sicuramente a titolo originario per la p.lla ex 278) tanto più che la stessa ubicazione dei due fondi, all'interno del complesso su cui affacciano le abitazioni di tutte le parti, ha reso quasi naturale tale utilizzo indiscriminato, di tal che deve rigettarsi ogni domanda attorea e in accoglimento delle domande riconvenzionali dichiararsi che sia la p.lla ex 271 ora 1179 che la p.lla ex 278 ora 1165 (questa per intervenuta usucapione) del Foglio 2
Comune di Procida, sono in comproprietà anche a e Parte_6
che provvederanno al loro riaccatastamento>>. Controparte_1
Deducono, in contrario, che neanche la eventuale utilizzazione promiscua o indiscriminata di un bene da parte del preteso rivendicante e del proprietario o dei comproprietari (elemento
8 oggettivo) può dare ingresso all'azione di usucapione se non risulti che il proprietario ovvero i comproprietari abbiano accettato il possesso ovvero il compossesso reclamato dal rivendicante;
occorre in altri termini che risulti comunque in maniera chiara e univoca la conoscenza da parte del proprietario ovvero dei comproprietari dell'uso e del godimento del rivendicante nonché la relativa accettazione (elemento soggettivo).
Elementi, a dire degli appellanti, insussistenti nella specie, ove l'utilizzo delle rivendicate aree cortilizie era stato concesso ai convenuti germani per mera tolleranza ex art. 1144 Controparte_1
c.c., per ragioni di buon vicinato.
La censura è infondata.
Premesso che: “In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge” (Cass. 2682/2022; nello stesso senso, Cass.
11465/2021), osserva la corte che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, l'acquisto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo del bene. Sebbene il diritto vigente non disciplini il compossesso pro indiviso, non è infatti esclusa la possibilità dell'acquisto per usucapione della comproprietà di un bene quando si abbia l'esercizio di fatto di un'attività corrispondente alla comunione del diritto dominicale sul bene stesso.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che: “Su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso "pro indiviso" tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà "pro indiviso" del medesimo bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Tale situazione di compossesso non esige
l'esclusione del possesso del proprietario (trattandosi in tal caso, altrimenti, di possesso esclusivo), né richiede che il compossessore effettivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'"animus possidendi" che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa "uti condominus"”(Cass. 16914/2011; nello stesso senso, da ultimo, Cass. 16695/2023, secondo cui: “E' ammissibile
l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso
9 "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione”).
Ferma, dunque, l'ammissibilità della spiegata riconvenzionale di usucapione della comproprietà pro indiviso delle aree di cui si discute, ritiene la corte, tenuto conto delle risultanze dell'espletata istruttoria ed in particolare delle dichiarazioni rese dai testi escussi, frequentatori dei luoghi da oltre trenta anni (come meglio si dirà nell'affrontare il terzo motivo di doglianza), che non possa ravvisarsi nella specie una mera tolleranza, poiché, come già correttamente rilevato dal tribunale, con condivise argomentazioni, fondate su consolidati insegnamenti giurisprudenziali (pure esplicitati nella sentenza gravata con il richiamo a Cass. 11277/2015 e Cass n. 9275/2018), l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, e da escludere soprattutto allorché, come nella fattispecie in esame, non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato (pag. 11 della sentenza gravata).
Restano così superate le obiezioni formulate al riguardo dagli appellanti, che errano, infine, nel ritenere che il primo giudice, accogliendo per la p.lla 278 la richiesta di usucapione di una quota ideale avanzata dagli , è andato ultra petita, perché ha Parte_8 asserito che analogo diritto doveva riconoscersi a tutti gli attori, oltreché ad , laddove quelli non avevano mai chiesto tale Parte_5 riconoscimento (pag. 21 dell'appello), dovendosi in contrario rilevare che il tribunale, dopo aver accertato la proprietà esclusiva della p.lla
278 in capo a , si limitava a dichiarare l'avvenuto Parte_5 acquisto per usucapione della comproprietà indivisa dell'anzidetta particella da parte dei germani convenuti Parte_2 Pt_8 conformemente a quanto da essi richiesto in riconvenzionale.
§. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, gli appellanti, dopo aver contestato al tribunale di non aver chiarito a che titolo sarebbe stata acquistata dai convenuti la comproprietà della p.lla 271, avendo specificato solo per la p.lla 278 che l'acquisto era avvenuto sicuramente a titolo originario, per intervenuta usucapione, lamentano violazione degli artt. 1140 e ss. c.c. nonché dell'art. 2697 c.c., contestando essenzialmente l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, a loro dire inidonee, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, a comprovare un compossesso corrispondente all'esercizio del diritto di comproprietà sulle aree cortilizie per cui è causa, dovendosi, sempre a loro dire, più correttamente individuare la
10 posizione giuridica soggettiva degli su entrambe le Controparte_1 aree cortilizie in questione nel diritto di servitù di passaggio pedonale
a favore della sola p.lla 286, che rimarrebbe altrimenti interclusa
(pag. 28 dell'appello).
Orbene, rileva innanzitutto la corte che tale ultima impostazione veniva modificata nel corso del presente gravame dagli appellanti, che, per la prima volta, con gli scritti difensivi ex art. 190 cpc, contestavano la proprietà, in capo agli appellati, anche del terreno di cui alla p.lla 286 (e di conseguenza la possibilità di configurare un diritto di servitù a favore della stessa;
cfr. in particolare replica del
5.2.2025), tentando (invano) di rimettere in discussione una circostanza dagli stessi espressamente riconosciuta in prime cure (cfr. punto B della citazione introduttiva e osservazioni tecniche del ctp attoreo, ing. pagg. 6-7, allegate sub 4 alla prima Persona_10
CTU), in ogni caso oggetto di espressa statuizione nella sentenza in parte qua non gravata, dunque ormai coperta da giudicato.
Tanto premesso, si osserva, altresì, in tal senso precisando la pronuncia impugnata, che, data la ritenuta (e non contestata dagli appellati) assenza di adeguata prova di un acquisto a titolo derivativo del fabbricato di cui alla p.lla 267, non risultando al fine dirimente la circostanza che nel vecchio impianto catastale detta particella rientrasse tra quelle aventi diritto alla corte promiscua comune identificata con la p.lla 271 (ora 1179), anche la comproprietà pro indiviso di quest'ultima area cortilizia deve intendersi acquistata dai convenuti per intervenuta (comprovata) usucapione. Controparte_1
Del che, invero, appaiono consapevoli gli stessi appellanti, allorché affermano (pag. 27 dell'appello) che l'unico riferimento astrattamente configurabile, seppur non invocabile nella fattispecie in esame, era quello all'istituto della usucapione.
Fermo quanto precede, la censura va disattesa.
La Suprema Corte ha chiarito che: “la violazione dell'art. 2697 cc si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova”
(Cass. 15653/2024, in motivazione;
nello stesso senso, Cass.
17313/2020), altresì precisando che: “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati
11 al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento
o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. 16056/2016; nello stesso senso, ex multis,
Cass. 36298/2023).
Ora, nella specie, non ricorre affatto la contestata violazione dell'art. 2697 c.c., avendo il tribunale, in esatta applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, legittimamente ritenuto che i convenuti avessero fornito adeguata prova del dedotto compossesso pro indiviso delle aree rivendicate, emergendo, a seguito dell'espletata istruttoria, che sia gli che il loro dante causa (e non solo gli Controparte_1 attori) hanno esercitato uti dominus il possesso sia della p.lla ex 271 che della p.lla 278 per oltre trenta anni, acquistandone la comproprietà (sicuramente a titolo originario per la p.lla ex 278) tanto più che la stessa ubicazione dei due fondi, all'interno del complesso su cui affacciano le abitazioni di tutte le parti, ha reso quasi naturale tale utilizzo indiscriminato.
Decisione cui il primo giudice perveniva a seguito del completo e condiviso esame di tutte le risultanze probatorie acquisite, specificamente vagliando le deposizioni rese da tutti i testi escussi, singolarmente richiamate (cfr. pagg.
7-9 della sentenza), che, anche se con piccole discrasie che non inficiano le deposizioni né
l'attendibilità tenuto anche conto dei tanti anni trascorsi, confermavano l'uso, ora da parte della famiglia e dei danti causa attorei, ora da parte della famiglia e dei dante causa dei convenuti, di tutto il cortile per il parcheggio di auto, furgoni, Vespe, biciclette, compresi i comodi rurali, un pozzo nero, delle braci e un lavatoio e ciò anche dopo la realizzazione dei due muretti che teoricamente dovrebbero separare l'entrata verso la p.lla 322 (attorea) da quella verso la p.lla 286 (dei convenuti) ma che non impediscono in alcun modo l'uso di tutta l'area come del resto si evince chiaramente dai rilievi fotografici in atti, evidenziando, infine, come detto utilizzo non fosse compatibile con la mera tolleranza, eccepita dagli attori ma rimasta in ogni caso indimostrata.
Motivazione minimamente scalfita dalle obiezioni degli appellanti, che invano tentano di screditare, dando per vere circostanze indimostrate, le dichiarazioni rese dai testi addotti dai convenuti, tutti indifferenti (essendo rispettivamente, a Controparte_9 conoscenza dei luoghi dagli anni 60, per aver ivi effettuato lavori quale muratore su proprietà di terzi;
, vicino di casa Controparte_10
12 delle parti;
, ex inquilina dei Controparte_11 convenuti, fino al 2015, quando subiva lo sfratto), privi di un interesse rilevante a sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, sulla cui attendibilità, pertanto, non v'è alcuna seria ragione di dubitare, vieppiù ove si consideri, quanto all'epoca di costruzione dell'accesso della p.lla 267 da vicolo Morea, ritenuto esistente dal tribunale quanto meno dal 1996 se non prima (cfr. pag. 7: “gli attori non hanno mai chiesto l'abbattimento della scala realizzata dai convenuti, quanto meno nel
1996 se non prima, su una parte della suddetta p.lla ex 271 ora 1179 in tal modo posseduta anche dagli ”), che nella relazione Controparte_1 integrativa, il CTU evidenziava: “… …Vi è, comunque, la circostanza che, agli atti del vi è un'istanza di sanatoria presentata nel 1986 CP_8 riferita a 14.12 mq di superficie utile ed a 42.30 mq di superficie non residenziale dichiarati come realizzati nel 1976 ed un grafico firmato da un tecnico di parte ed un titolo firmato solo dal tecnico istruttore, ma mai rilasciato, che individua tra quei 42.30 mq di superficie non residenziale anche l'ingresso con scala ad oggi esistente verso la p.lla 271” (cfr. pagg.
8-9 dell'elaborato).
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
II. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, avuto riguardo alla natura dell'affare, alle questioni trattate ed all'attività concretamente espletata, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 6169
R.G.A.C. per l'anno 2018, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9721/2018, pubblicata in data
9.11.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, e , delle spese
[...] Controparte_4 Controparte_5 del grado, che si liquidano in € 5.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
13 c) da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 18.2.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dott. Giorgio Sensale
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