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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 09:31 in composizione monocratica:
GHITTONI CECILIA, Giudice monocratico in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 540/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH07RQ00034 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini la ricorrente Ro. En Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1 , con l'assistenza dell'avv. Difensore_1 , impugna l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dall'Agenzia delle Entrate di Modena relativo al mancato versamento di ritenute sugli utili considerati distribuiti i soci per euro 2.964,00 per l'anno d'imposta 2017.
La ricorrente chiede l' annullamento dell'atto con condanna alle spese perché infondato contestando la validità e applicabilità della presunzione di distribuzione di utili extra contabili in quanto ritiene che i costi sostenuti per le prestazioni pubblicitarie siano stati effettivi e non oggettivamente inesistenti come accertato dall'Agenzia e conseguentemente errato l'accertamento di un maggiore reddito d'impresa e l'assoggettamento dei soci a ritenuta . La ricorrente eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia in ordine alla distribuzione di utili extra contabili. La ricorrente chiede in subordine, nel caso di mancato accoglimento del ricorso, la disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena che chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese perché infondato eccependo l'inammissibilità di eccezioni riguardanti il merito del recupero tributario nei confronti della società in quanto l'avviso di accertamento relativo è diventato definitivo per mancata impugnazione, richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla presunzione di distribuzione ai soci di società a ristretta base azionaria degli utili extra contabili.
La ricorrente ha presentato memoria con cui ha ribadito le proprie ragioni.
La causa è stata discussa all'udienza fissata alla presenza delle parti che hanno insistito nelle rispettive istanze.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte in funzione monocratica che il ricorso vada rigettato per i motivi seguenti.
1- Pacifico in causa e non contestato che l'avviso di accertamento con cui veniva accertato un maggior reddito a carico della società ricorrente non sia stato impugnato, le giustificazioni della ricorrente ( errore del personale dipendente della ricorrente) oltre che non provate sono comunque ininfluenti , l'accertamento è definitivo per cui non è più possibile alcuna discussione in ordine al medesimo, nemmeno da parte dei soci per i quali il reddito accertato nei confronti della società in maniera definitiva e la conseguente esistenza degli utili extra contabili non può più essere messa in discussione(Cass. Civ. sentenza n. 11405 del 19-04-2019). Tutte le eccezioni svolte dalla ricorrente in tal senso sono quindi da rigettare. 2- La Corte in funzione monocratica osserva che è pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte che è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra contabili accertati nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa come nel caso in esame (Rappresentante_1,81%, NT Difensore_1 12%, AR Giuseppe7%) ed è sufficiente l'esistenza della ristretta base per l'operatività della presunzione(si veda ex multis Cass.Civ. n. 2752 del 30-01-2024). Tale presunzione non viola il principio di doppia presunzione perché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale e il vincolo di solidarietà e di reciproco controllo della gestione sociale che fa ritenere plausibile la consapevolezza dell'esistenza di utili non contabilizzati e la loro distribuzione in proporzione alle quote possedute. Il contribuente può sempre offrire prova contraria, cioè che i maggiori redditi siano stati accantonati, reinvestiti o non distribuiti, nel caso di specie ciò non è avvenuto , il ricorrente non ha fornito alcuna prova ma si è limitato a contestare l'esistenza di redditi non dichiarati, contestazione preclusa dalla definitività dell'accertamento in merito agli stessi redditi, il ricorso sul punto va quindi rigettato.
3- La Corte in funzione monocratica ritiene infondata anche la richiesta svolta in subordine dalla ricorrente di disapplicazione delle sanzioni perché, per tutto quanto sopra argomentato, la presunzione di distribuzione di utili extra contabili ai soci di società di capitale a ristretta base partecipativa è interpretazione nota e pacifica e di conseguenza non vi sono motivi per la disapplicazione delle comminate sanzioni.
4- Il ricorso deve quindi essere rigettato integralmente, le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e a favore dell'agenzia e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia che liquida in euro 800 oltre accessori di legge.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2025 alle ore 09:31 in composizione monocratica:
GHITTONI CECILIA, Giudice monocratico in data 25/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 540/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH07RQ00034 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini la ricorrente Ro. En Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Rappresentante_1 , con l'assistenza dell'avv. Difensore_1 , impugna l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dall'Agenzia delle Entrate di Modena relativo al mancato versamento di ritenute sugli utili considerati distribuiti i soci per euro 2.964,00 per l'anno d'imposta 2017.
La ricorrente chiede l' annullamento dell'atto con condanna alle spese perché infondato contestando la validità e applicabilità della presunzione di distribuzione di utili extra contabili in quanto ritiene che i costi sostenuti per le prestazioni pubblicitarie siano stati effettivi e non oggettivamente inesistenti come accertato dall'Agenzia e conseguentemente errato l'accertamento di un maggiore reddito d'impresa e l'assoggettamento dei soci a ritenuta . La ricorrente eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia in ordine alla distribuzione di utili extra contabili. La ricorrente chiede in subordine, nel caso di mancato accoglimento del ricorso, la disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Modena che chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese perché infondato eccependo l'inammissibilità di eccezioni riguardanti il merito del recupero tributario nei confronti della società in quanto l'avviso di accertamento relativo è diventato definitivo per mancata impugnazione, richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla presunzione di distribuzione ai soci di società a ristretta base azionaria degli utili extra contabili.
La ricorrente ha presentato memoria con cui ha ribadito le proprie ragioni.
La causa è stata discussa all'udienza fissata alla presenza delle parti che hanno insistito nelle rispettive istanze.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte in funzione monocratica che il ricorso vada rigettato per i motivi seguenti.
1- Pacifico in causa e non contestato che l'avviso di accertamento con cui veniva accertato un maggior reddito a carico della società ricorrente non sia stato impugnato, le giustificazioni della ricorrente ( errore del personale dipendente della ricorrente) oltre che non provate sono comunque ininfluenti , l'accertamento è definitivo per cui non è più possibile alcuna discussione in ordine al medesimo, nemmeno da parte dei soci per i quali il reddito accertato nei confronti della società in maniera definitiva e la conseguente esistenza degli utili extra contabili non può più essere messa in discussione(Cass. Civ. sentenza n. 11405 del 19-04-2019). Tutte le eccezioni svolte dalla ricorrente in tal senso sono quindi da rigettare. 2- La Corte in funzione monocratica osserva che è pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte che è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra contabili accertati nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa come nel caso in esame (Rappresentante_1,81%, NT Difensore_1 12%, AR Giuseppe7%) ed è sufficiente l'esistenza della ristretta base per l'operatività della presunzione(si veda ex multis Cass.Civ. n. 2752 del 30-01-2024). Tale presunzione non viola il principio di doppia presunzione perché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale e il vincolo di solidarietà e di reciproco controllo della gestione sociale che fa ritenere plausibile la consapevolezza dell'esistenza di utili non contabilizzati e la loro distribuzione in proporzione alle quote possedute. Il contribuente può sempre offrire prova contraria, cioè che i maggiori redditi siano stati accantonati, reinvestiti o non distribuiti, nel caso di specie ciò non è avvenuto , il ricorrente non ha fornito alcuna prova ma si è limitato a contestare l'esistenza di redditi non dichiarati, contestazione preclusa dalla definitività dell'accertamento in merito agli stessi redditi, il ricorso sul punto va quindi rigettato.
3- La Corte in funzione monocratica ritiene infondata anche la richiesta svolta in subordine dalla ricorrente di disapplicazione delle sanzioni perché, per tutto quanto sopra argomentato, la presunzione di distribuzione di utili extra contabili ai soci di società di capitale a ristretta base partecipativa è interpretazione nota e pacifica e di conseguenza non vi sono motivi per la disapplicazione delle comminate sanzioni.
4- Il ricorso deve quindi essere rigettato integralmente, le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e a favore dell'agenzia e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia che liquida in euro 800 oltre accessori di legge.