Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7763/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7763/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
i proc RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Di Benedetto CO Pio, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 08.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15.10.2024 [nato a [...] il Parte_1
14.11.1982 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1 effetti civili del matrimonio contratto con [nata ad [...] il Controparte_1
18.08.1982 (C.F. ] in data 01.05.2010 a Eboli (SA), dal C.F._2 quale era nato un figlio, CO (20.11.2015), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n.
860/2023 pubbl. il 06.02.2023.
Il ricorrente, a parziale modifica delle condizioni della separazione, chiedeva la suddivisione al 50% dell'assegno unico universale e dell'indennità di frequenza del figlio.
si costituiva con comparsa del 07.01.2025, con la quale aderiva Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a conferma delle condizioni disposte in sede di separazione, chiedeva: 1) l'affidamento congiunto del figlio con collocamento presso di sé; 2) la previsione a carico del ricorrente di un assegno di mantenimento di euro 250,00 per il figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) la corresponsione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico universale e dell'indennità di frequenza o, in subordine, l'aumento dell'assegno di mantenimento in euro 400,00.
Alla udienza del 08.04.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti davano atto di aver raggiunto un accordo (depositato con le note del 07.04.2025) e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“2) I coniugi avranno l'affido condiviso del figlio minore CO e dovranno concordare ogni scelta educativa, di studio, sanitaria o che riguardi lo sviluppo psicofisico del predetto, che vivrà in modo prevalente con la madre, presso la casa della medesima, mentre il padre lo vedrà e terrà con sé due giorni a settimana dalle ore 15 alle ore 21 ovvero il martedì e venerdì oppure da concordare con il coniuge, nonché nei week-end a settimane alternate;
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3) durante le vacanze natalizie il figlio, ad anni alterni, trascorrerà con il padre o con la madre i giorni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio.
Così come ad anni alterni il figlio trascorrerà con il padre e la madre il giorno di
Pasqua e Pasquetta. Per le altre festività e per i compleanni, se possibile, saranno festeggiati con entrambi i genitori, in caso contrario, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Per le vacanze estive, il figlio trascorrerà un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con il padre e ugual periodo con la madre;
3) Determinare in €. 250,00 (euro duecentocinquanta /00) l'ammontare dell'assegno di mantenimento per il figlio minore CO che il sig. Parte_1 corrisponderà, entro il giorno quindici di ogni mese, alla sig.ra a Controparte_1 mezzo di vaglia postale e/o bonifico bancario, ricarica PostePay e/o altra modalità scelta di comune accordo tra di essi. Tale importo sarà annualmente rivalutato ed aggiornato in base agli indici ISTAT. Per quanto attiene le spese straordinarie (Es mediche non previste dal SSN, scolastiche ed universitarie, tempo libero, viaggi e sportive) le stesse saranno previamente concordate dai coniugi e suddivise al 50%.
4) L'assegno unico di famiglia sarà diviso in egual misura tra i due coniugi mentre
l'indennità di frequenza riconosciuta dall'INPS al minore sarà attribuita per intero alla sig.ra che dovrà rendicontare al sig. ; Controparte_1 Pt_1
5) nulla per assegno divorzile e spese di giudizio compensate
6) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eboli di trascrivere
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
7) Adottare ogni altro opportuno provvedimento di giustizia”.
Alla medesima udienza la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 860/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 06.02.2023, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione
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spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi sono conformi all'interesse della prole minorenne, non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nato a [...] il [...] (C.F. )] Parte_1 C.F._1
e [nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
] in data 01.05.2010 a Eboli (SA), regolarmente trascritto C.F._2 nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2010, Atto n. 9
Parte II, Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 08.04.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Eboli (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 08.04.2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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