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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 13/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 860/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2023 promossa da
AVV. (C.F. ), in proprio ed elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Varese, via San Martino n. 11 presso lo studio
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Controparte_1 C.F._2
Moriggi e dall'Avv. Alessandra Belotti, elettivamente domiciliato in Gavirate, via del Chiostro n. 15 presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Lai Molè, elettivamente domiciliata in Roma, via
Vincenzo Bellini n. 10 presso lo studio del difensore
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
“In via principale e nel merito, rigettare le domande del convenuto perché infondate in fatto e diritto in ragione di quanto esposto in atti, e, chiedendosi per l'effetto, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 16.03.2023. 1. Ritenere e dichiarare che il Sig. deve all'Avv. la somma di € 6.227,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nelle Controparte_1 Parte_1 misure di legge per prestazioni professionali od in quella misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
2. Conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento della somma della somma di € 6.227,00 che, oltre I.V.A. e C.P.A., ammonta ha € 9.085,94 od in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
3. Con vittoria di spese e compensi difensivi. Nella denegata pagina 1 di 12 ipotesi di accoglimento delle domande del convenuto, si chiede di essere manlevato dal terzo chiamato assicurazione , da ogni importo eventualmente dovuto, Controparte_3 Con vittoria di spese, diritti e onorari.” Per l'attore
“Voglia il Tribunale adito, in via preliminare, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria «complessa»; di conseguenza si chiede di disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario. Per l'effetto, si insta affinché venga fissata ai sensi dell'art. 281- duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; Nel merito, in via principale:
disattesa ogni contraria domanda e deduzione, voglia il Tribunale adito respingere le domande proposte dal ricorrente/attore Avv. giacché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le Parte_1 ragioni ampiamente argomentate in atti e, pertanto, dichiarare che nulla gli è dovuto dal sig. ; Accertare e dichiarare che il sig. ha corrisposto, a fronte del preventivo per cui è CP_1 CP_1 causa, la somma di € 7.060,00 e che pertanto il residuo ammonterebbe ad € 7.549,65 già comprensivo del 15%, IVA e CPA e non alla maggiore somma azionata dal ricorrente/attore; - Accertare e dichiarare che nulla è comunque dovuto all'Avv. stante l'operato del professionista ed i danni Pt_1 cagionati alla parte assistita;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse riconoscere dovuto un compenso all'Avv. per l'attività di cui al giudizio innanzi al Tribunale di Pt_1
Como n. 2768/2019 R.G. si chiede di operare preventivamente la compensazione con i controcrediti vantanti dal sig. così come quantificati in atti, in particolare nella parte in diritto n. 3 di cui CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito, in via riconvenzionale: -Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. e, per l'effetto, condannare il ricorrente/attore al Parte_1 risarcimento di tutti i danni cagionati al sig. quantificati nella somma di € 181.604,56 o in CP_1 quella minore/maggiore che verrà ritenuta di giustizia, con riserva di meglio quantificare i danni cagionati al resistente/convenuto anche alla luce delle iniziative che il sig. si vedrà costretto CP_1 ad intraprendere a fronte dell'omessa formulazione delle relative domande nel giudizio allora pendente;
- In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Parte_1 e, per l'effetto, condannare il ricorrente/attore al risarcimento di tutti i danni cagionati al sig.
pari quantomeno all'importo delle condanne di pagamento di cui alla sentenza n. 582/2023 CP_1
Tribunale di Como e dei compensi professionali e delle spese vive maggiorate a causa del valore sovrastimato del giudizio di cui sopra oltre che delle spese connesse alla dichiarata incompetenza del foro adito, così per un totale non inferiore ad € 111.799,56 o a quella minore/maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che a fronte della condotta tenuta dall'Avv. Pt_1 nell'espletamento del proprio incarico professionale, il sig. ha sofferto danni non Controparte_1 patrimoniali e, per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei suddetti danni da Pt_1 quantificarsi in via equitativa;
In via istruttoria: omissis - Per il convenuto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, per i motivi tutti esposti, in fatto e in diritto, in corso di causa, contrariis reiectis: • rigettare le domande svolte nei confronti dell'Avv. siccome infondate Parte_1 in fatto e in diritto e, comunque, non provate. • in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, rigettare la domanda svolta dall'Avv. nei Parte_1 confronti di siccome infondata in fatto e in diritto e, comunque, non Controparte_2 provata;
• in via di ulteriore subordine: nel caso di ritenuta efficacia della garanzia nascente dai contratti GT0C058823P-LB e GT2C327943P-LB, limitare, in ogni caso, l'eventuale indennizzo entro il massimale pattuito di euro 2.000.000,00 e al netto della franchigia di euro 1.000,00, in applicazione delle condizioni tutte pattuite con nei predetti contratti. Con vittoria di compensi professionali e spese.” - Per il terzo chiamato
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e in diritto
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l'Avv. ha introdotto il presente Parte_1 giudizio nei confronti di , esponendo di aver prestato attività professionale di difesa Controparte_1 tecnica (concretizzatasi nella fase di studio, fase introduttiva e fase istruttoria) a favore del convenuto nell'ambito del procedimento civile pendente avanti il Tribunale di Como con r.g. n. 2768/2019, avente ad oggetto la lesione della quota di legittima nella successione ereditaria della di lui moglie,
deceduta in data 21/08/2017 (doc. 2), la quale aveva disposto le sue ultime volontà Persona_1 con testamento, nominando quale suo unico erede universale il fratello sig. (doc. 3) Controparte_4
In particolare, l'attore, ottenuta soltanto una parte del compenso pattuito mediante apposito preventivo sottoscritto, dopo diversi solleciti, ha instaurato il presente giudizio chiedendo la condanna al pagamento della somma residua per la prestazione professionale eseguita, quantificata in € 6227,00 oltre IVA e CPA (per un totale di € 9085,94). Costituendosi in giudizio, in primo luogo ha eccepito che la somma ancora dovuta Controparte_1 per le prestazioni eseguite non ammontava a quanto richiesto dall'attore ma si limitava all'importo di €
7459,65, già comprensiva del 15%, IVA e CPA. Ciò premesso il convenuto ha esposto che la prestazione professionale dell'attore era stata gravemente inadempiente sotto diversi profili:
- il difensore erroneamente aveva instaurato il giudizio presso il tribunale di Varese che si è dichiarato territorialmente incompetente sicché onerando l'attore di riassumere la causa avanti il Tribunale di Como con conseguente obbligo di pagare una nuova somma a titolo di contributo unificato per € 1460;
- il procedimento civile fu instaurato anche nei confronti di un erede pretermesso Persona_2 che non era litisconsorte necessario, nei cui confronti l'avvocato aveva proposto una domanda radicalmente infondata, ragione per cui il Tribunale di Como, previo rigetto della domanda nei confronti di con la definizione del giudizio ha posto a carico del sig. le Persona_2 CP_1 spese legali sostenute da quest'ultima, liquidate in complessivi € 22547 calcolate sulla base del valore della causa, sovrastimato, dall'attore;
- la domanda aveva infatti quantificato la lesione della quota legittima in maniera del tutto sproporzionata, rispetto alla reale consistenza della massa ereditaria il che ha comportato che in sede di soccombenza il signor venisse a corrispondere degli importi molto alti a titolo di onorari dei CP_1 difensori di controparte e spese legali per la CTU e per il CTP sproporzionati rispetto al reale valore della causa;
- l'attività difensiva è stata molto lacunosa dal punto di vista istruttorio non avendo l'attore pienamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico e volto a dimostrare l'esistenza di crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'eredità e operazioni di distrazione poste in essere dalla sig.ra Per_2
sul conto corrente Intesa Sanpaolo;
[...]
- non è stata adeguatamente rappresentata la situazione patrimoniale come risultante da diversi conti correnti, non è stata fornita idonea documentazione delle operazioni eseguite il che non ha consentito al giudice di accertare la reale consistenza e fondatezza delle pretese del sig. ed inoltre l'istanza CP_1 di esibizione proposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. era stata rigettata dal giudice in quanto formulata in modo scorretto;
- a causa della mancata prova della reale causa del trasferimento di denaro il giudice aveva qualificato come donazione il pagamento a favore dell'attore della somma di € 80000 accogliendo la domanda riconvenzionale di ripetizione per la metà della stessa;
pagina 3 di 12 - come accertato dal Tribunale di Como non è stata avanzata, da parte del sig. , alcuna CP_1 domanda di restituzione somme o di adempimento di obbligazioni a carico dell'eredità nei confronti dell' e/o della sig.ra ed inoltre non è stata chiesta la divisione della comunione Per_1 Per_2 ereditaria rendendo necessarie ulteriori azioni legali onde vedere tutelati i diritti del sig. che CP_1 avrebbero dovuto essere accertati e soddisfatti nel medesimo giudizio;
- non è stata proposta tempestivamente l'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione proposta dal convenuto il che ha comportato la condanna del sig. al pagamento Per_1 CP_1 della somma di € 39500.
Sulla base di tali presupposti, qui sommariamente richiamati, in via riconvenzionale, Parte_2 ha chiesto di accertare la responsabilità professionale dell'avv. e la condanna del Parte_1 professionista al pagamento di un risarcimento del danno, quantificato in € 181604,56. Sempre in via riconvenzionale, ma in subordine, il convenuto ha chiesto di condannare l'attore al pagamento di un risarcimento pari all'importo delle condanne di pagamento di cui alla sentenza n. 582/2023 del Tribunale di Como, dei compensi professionali e delle spese vive maggiorate, così per un totale di € 111799,56. Il tutto da porre in compensazione con il credito vantato dall'avv. quale corrispettivo Pt_1 per la difesa in giudizio.
Alla prima udienza del 13.07.2023, parte attrice eccepiva l'intervenuta decadenza della parte convenuta dalla domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione, attesa la tardività della costituzione.
Il procuratore di parte convenuta rilevava tuttavia di aver depositato nei termini la comparsa di costituzione, chiedendo rimessione in termini.
Con ordinanza riservata del 26.07.2023, rilevato che il deposito della comparsa di costituzione doveva ritenersi avvenuta nel momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna, atteso che l'“errore fatale” si era manifestato dopo il realizzarsi dei presupposti giuridici di validità del deposito, veniva accolta l'istanza di rimessione in termini e disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Con memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice chiedeva autorizzazione alla chiamata del terzo, formulando domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa;
con ordinanza del
22.04.2024 è stata quindi autorizzata la chiamata in giudizio della compagnia assicurativa e fissata udienza in data 17.10.2024 per consentire la citazione della terza chiamata.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande svolte da parte convenuta nei confronti dell'attore, in quanto infondate, nonché, in via subordinata, di rigettare la domanda di manleva formulata da parte attrice ed, in via di ulteriore subordine, limitare l'eventuale indennizzo entro il massimale pattuito e al netto della franchigia.
Con ordinanza del 17.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto sufficientemente istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies c.p., previa concessine dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 13.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
In merito alla domanda principale si era rivolto all'avv. per l'espletamento di attività difensiva relativa Controparte_1 Parte_1 alla lesione della quota di legittima riferita alla successione ereditaria della moglie, svoltasi mediante pagina 4 di 12 l'instaurazione di un procedimento avanti il Tribunale di Varese e poi riassunto avanti il Tribunale di
Como e conclusosi con sentenza n. 582/2023 del 22.05.2023 (cfr. doc. 4 convenuto).
Per tale prestazione professionale, parte attrice ha richiesto il pagamento del corrispettivo dovuto per la difesa tecnica in giudizio per € 12427,00 oltre IVA e CPA, come da preventivo n. 35 del 22.06.2018, debitamente sottoscritto ed accettato da parte convenuta (“preventivo sottoscritto” prodotto dall'attore). L'importo degli onorari era stato pattuito quale sommatoria dei corrispettivi previsti per le varie fasi di giudizio: € 2800 per la fase di studio del giudizio;
€ 2227 per la fase di introduzione;
€ 3800 per la fase istruttoria ed € 3600 per la fase decisoria, in linea con i criteri tabellari previsti dal d.m. 55/2014. A fronte di tale preventivo, a detta dell'attore, il convenuto avrebbe corrisposto un acconto pari ad € 1730,00 oltre spese ed accessori di legge, così per un totale complessivo di € 3000, nonché € 1460,00 per le spese di riassunzione avanti il Tribunale di Como, residuando pertanto un importo di € 6227,00 oltre IVA e CPA.
In realtà appare corretto, in mancanza di una più analitica descrizione della composizione del credito da parte del professionista, rideterminare il compenso dovuto sulla base delle specifiche eccezioni dal convenuto, il quale ha documentato di aver pagato un acconto complessivo di € 5600. Quindi, sempre tenendo come base di calcolo il preventivo sottoscritto dal cliente, l'importo a titolo di compensi professionali astrattamente dovuti sarebbe di € 8.827,00 oltre il rimborso forfettario 15%, IVA e CPA
(i.e. fase di studio € 2.800,00; fase introduttiva € 2.227,00 e fase istruttoria € 3.800,00) ciò in quanto l'Avv. ha dismesso il mandato dopo la fase istruttoria e prima dell'udienza di precisazione delle Pt_1 conclusioni. Le spese esenti costituite dal pagamento della marca da bollo e del contributo unificato non sono dovute in quanto: le spese per il contributo unificato al momento dell'iscrizione presso il
Tribunale di Como sono state rimborsate in data 4.6.2019 (doc. 11 di parte convenuta) mentre, a detta dello stesso avvocato ricorrente, non sono addebitate a carico del cliente le spese per l'iscrizione della causa presso il Tribunale di Varese, dichiaratosi incompetente.
A questo punto dall'importo dovuto devono essere detratti gli acconti di € 1000 pagati in data 9.4.2018 e le somme pagate in data 18.10.2018 di cui € 1600 in contanti ed € 3000 mediante assegni
(doc. 11 di parte convenuta con firma per ricevuta). Pertanto, al compenso complessivo dovuto per le varie fasi del giudizio pari a € 12879,65 (comprensivo di spese generali al 15% sul compenso totale di
€ 8827, di contributo cassa avvocati al 4% e iva 22% su imponibile) deve essere detratta l'anticipo già pagato di € 5600. L'importo lordo complessivo dovuto è quindi pari ad € 7279,65.
II. In Merito alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento della prestazione professionale e di risarcimento del danno.
Determinato il corrispettivo dovuto sulla base della documentazione agli atti, occorre a questo punto esaminare la fondatezza della domanda riconvenzionale, con la quale il convenuto ha chiesto di accertare il grave inadempimento della prestazione professionale eseguita dall'avv. e il Pt_1 conseguente risarcimento del danno, quantificato in € 181604,56 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Occorre ricordare che il giudizio risarcitorio fondato sulla responsabilità professionale dell'avvocato
“non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio, lamentato dal cliente, sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie pagina 5 di 12 ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone”
(cfr. Cass. Sez. III n. 17016/2016; Cass. 2638/2013; Cass. 9238/2007).
II.a. L'incompetenza del Tribunale di Varese e la determinazione del valore della domanda
Nel caso in esame tralasciando qualsiasi questione relativa alla correttezza o meno della scelta di instaurare il giudizio presso il Tribunale di Varese, si può agevolmente rilevare tale scelta non ha comportato alcuna spesa aggiuntiva per il cliente. Egli (doc. 11) ha infatti pagato le spese necessarie per l'introduzione del giudizio avanti al Tribunale di Como (ove si è svolto il giudizio) mentre le spese per il contributo unificato e altre spese esenti relative al procedimento avanti al Tribunale di Varese non sono state conteggiate nella richiesta di pagamento avanzata dall'avv. Pt_1
Comunque, nella determinazione del corrispettivo dovuto non sono state conteggiate le spese anticipate dal cliente tra cui quelle corrisposte a titolo di rimborso delle spese per il contributo unificato.
Parimenti, circa l'asserito errore nella quantificazione della lesione della quota della legittima il tribunale di Como, nel quantificare le spese processuali dovute, ha applicato i valori medi rispetto allo scaglione dichiarato dall'attore (€ 500000). AF D'LO ha pertanto ritenuto che l'esagerata quantificazione della somma pretesa abbia comportato una serie di costi (spese legali della controparte, contributo unificato) che sicuramente sarebbero stati minori se il difensore avesse limitato la domanda a quanto risultava dalla documentazione disponibile. Afferma in particolare che agire in via prudenziale, quantificando la lesione della propria quota legittima a fronte dei soli documenti esistenti e alla luce dei fatti incontrovertibili, avrebbe di certo evitato al sig. di corrispondere spese e CP_1 compensi così come di fatto richiestigli.
Tale contestazione non è condivisibile in quanto la quantificazione della domanda dipende dal petitum, inteso come il bene che si intende ottenere tramite il provvedimento giudiziale. Come correttamente indicato dalla difesa dell'avv. l'entità del bene della vita che si intende ottenere Pt_1 con l'instaurazione del giudizio dipende evidentemente dalla richiesta della parte ossia da ciò che essa ritiene spettarle. Quindi se nel giudizio instaurato presso il tribunale di Como ha Controparte_1 chiesto di essere reintegrato in una quota di legittima di € 500000 questo doveva per forza dipendere dalla sua prospettazione, come cliente, al proprio avvocato. Secondo una valutazione ex post il sig.
ritiene che la prospettazione della causa con un valore compreso tra 52000 e 260000 euro CP_1 avrebbe consentito di risparmiare notevolmente sulle spese del giudizio;
il che è evidente ma rimane aperta la questione del perché il cliente non avesse rapportato la propria domanda alla documentazione di cui egli stesso disponeva.
Altro e diverso problema è se poi tale pretesa fosse stata adeguatamente rappresentata e dimostrata avanti al giudice ma ciò attiene ad un altro aspetto dell'adempimento corretto della difesa tecnica in giudizio.
Potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell'avv. per non aver informato correttamente il Pt_1 cliente e di non averlo indotto ad una stima più prudente. Tuttavia, tale profilo di colpevolezza non è stato nemmeno allegato da , il quale pare anzi imputare all'avvocato una Controparte_1 Pt_1 responsabilità professionale per non aver dimostrato e documentato l'entità della lesione della quota di legittima così come indicata nella domanda.
II.b. Errata chiamata in causa di Persona_2
pagina 6 di 12 Sostiene la difesa di che la citazione della sig.ra stante le domande ivi Parte_2 Per_2 formulate, non solo non era necessaria ma è stata lesiva per il sig. che si è visto condannare CP_1 al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa, liquidate in € 22.457,00 oltre accessori, per un totale complessivo pari ad € 26.860,57 Sostiene la difesa di che la domanda proposta nei confronti di Controparte_1 Persona_2 fosse il frutto di una grave colpa del difensore, l'avv. in quanto: la quota di riserva non può dirsi Pt_1 di certo lesa da disposizioni testamentarie previste in favore della sig.ra perché il testamento Per_2 non prevede alcun lascito in favore della stessa;
il sig. avrebbe al più dovuto provare la CP_1 sussistenza di donazioni disposte dalla de cuius in favore della sig.ra lesive della propria quota Per_2 di riserva e chiederne la riduzione ma si è limitato a riferire di prelevamenti, genericamente menzionati, da parte della convenuta sig.ra dai conti corrente cointestati alla de cuius, senza nulla provare Per_2 in merito alla natura degli stessi.
Sul punto occorre premettere che il Tribunale di Como, nel rigettare l'azione di riduzione proposta dall'attore nei confronti della sig.ra non parla di carenza di legittimazione passiva. Il collegio Per_2 ha rigettato nel merito la domanda nei confronti della sig.ra non ravvisando la dimostrazione Per_2 di alcuna donazione lesiva della quota di legittima dell'attore, di cui la sig.ra avesse beneficiato Per_2
(cfr. doc. 4 pag. 16).
Ciò considerato, dalla lettura congiunta dell'atto di citazione e della sentenza del Tribunale di Como si comprende che in effetti la domanda nei confronti di non avrebbe dovuto essere Persona_2 posta in quei termini in cui è stata configurata.
L'atto di citazione si limitava infatti ad allegare che la convenuta aveva effettuato diversi prelievi in denaro dal conto corrente cointestato alla de cuius, senza specificarne nemmeno approssimativamente l'ammontare, senza darne una qualificazione giuridica e senza indicare in che termini tali disposizioni avessero leso la quota di legittima. Sulla base di allegazioni, evidentemente troppo generiche, con la citazione era stato chiesto l'accertamento della quota di riserva di spettanza dell'attore e la sua reintegrazione mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni ereditarie e delle donazioni, ritenendo che i prelievi dal conto corrente eseguiti dalla convenuta dovessero qualificarsi come delle donazioni indirette e come tali soggette a riduzione per integrare la quota del legittimario (art. 809 c.c.).
Sulla base di siffatte allegazioni, in base ad una previsione ex ante, non poteva che conseguire il radicale rigetto della domanda proposta nei confronti di Il tribunale di Como infatti, Persona_2 inevitabilmente ha dovuto rilevare che: l'attore non aveva specificamente allegato alcuna donazione diretta o indiretta, “limitandosi a svolgere generiche considerazioni sui prelevamenti di denaro e di beni mobili per l'abitazione e dal conto corrente bancario cointestato con il D'LO”, specificando che non era stato soddisfatto non già l'onere della prova bensì l'onere di allegazione posto a carico dell'attore non essendo stato indicata una lesione della quota di riserva né la stessa era desumibile in mancanza della descrizione del valore della massa ereditaria e di quello della quota di legittima. In ogni caso, ha precisato il collegio, anche considerando questi prelievi quali donazioni di denaro si tratterebbe comunque di donazioni dirette nulle per la mancanza del requisito della forma;
in quanto radicalmente invalide si tratta di atti incompatibili con l'azione di riduzione, la quale per l'appunto può avere ad oggetto solo delle donazioni efficaci.
Ne consegue, pertanto, che la domanda proposta nei confronti di era radicalmente Persona_2 infondata in quanto non erano stati prospettati gli elementi basilari per consentire la valutazione dei presupposti dell'azione di riduzione. pagina 7 di 12 A fronte di ciò, l'obbligo di diligenza esigibile dall'avvocato avrebbe imposto l'allegazione in termini più precisi dei fatti costitutivi della domanda o in alternativa avrebbe imposto di evitare di convenire un giudizio un soggetto ( nei confronti del quale non si aveva sostanzialmente alcun Persona_2 elemento per fondare un'azione del tipo di quella di cui all'art. 555 c.c. Rientra infatti nel dovere di perizia e di prudenza richiesto all'avvocato quello di qualificare correttamente la domanda sulla base degli elementi concreti che si hanno a disposizione;
lo stesso dovere impone al professionista, come probabilmente il caso di specie avrebbe richiesto, di evitare di introdurre un giudizio in assenza di tali elementi che rende impossibile configurare una domanda giudiziale in modo specifico, anche dal punto di vista giuridico. Ciò soprattutto nel caso di una domanda avente ad oggetto la reintegrazione della quota di legittima da parte del legittimario pretermesso, ambito nel quale la giurisprudenza di legittimità (ampiamente citata dal tribunale di Como) aveva ben chiarito l'onere della prova e soprattutto di allegazione al quale è soggetto l'attore a pena del rigetto della domanda.
Pertanto, se non era in grado di allegare e di dimostrare la sussistenza di atti di Controparte_1 donazione, diretta o indiretta, lesivi della sua quota di legittima allora il ruolo del difensore avrebbe imposto di evitare di introdurre un giudizio nei confronti di che, sulla base quanto Persona_2 esposto, non poteva che concludersi con il rigetto e la condanna alla refusione delle spese di lite a carico del soccombente.
Come richiesto dal cliente, il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento deve pertanto essere parificato alle spese legali, cui, per il criterio della soccombenza, era stato Controparte_1 condannato a rifondere a nel procedimento n 2768/2019, pari ad € 26860, 65 (€ 22457 Persona_2 per compensi oltre spese generali al 15% e cpa come per legge), che in gran parte risultano essere state pagate come documentato dalle distinte dei 5 versamenti eseguiti in adempimento della sentenza da parte di in favore di con specifica indicazione della causale (piano Controparte_1 Persona_2 di rientro proposto il 16.6.2023 ed accettato il 19.6.2023 – Sentenza Tribunale di Como D'LO
Bianchi)
II.c. Le ulteriori condotte omissive addebitate al professionista
Sempre in via riconvenzionale ha dedotto che l'inadempimento dell'avv. Controparte_1 Pt_1 era consistito, oltre alle condotte già esposte, nella tardiva proposizione dell'eccezione di prescrizione degli assegni, nella mancata produzione documentale, nella mancata proposizione delle domande di ripetizione, nella mancata richiesta di divisione della comunicazione ereditaria.
Quanto alle condotte omissive (carenze istruttorie;
mancata proposizione della domanda di ripetizione;
mancata richiesta di divisione della comunione ereditaria;
tardiva eccezione di prescrizione;
omessa produzione documentale in merito alla donazione), è opportuno rilevare che l'inadempimento attribuito al professionista, consistente in un'omissione, richiede, al fine di verificare il nesso eziologico, l'applicazione delle regole dettate in tema di accertamento della causalità omissiva. Pertanto, il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza, prevista dall'art. 40 c.p., è tenuto ad accertare se l'evento (la lesione costituita dalla soccombenza in giudizio) sia ricollegabile all'omissione, che nel caso di specie deve portare a ritenere, in forza di una valutazione probabilistica ancorata agli elementi concreti emersi dal processo, che se il professionista avesse operato diligentemente avrebbe verosimilmente ottenuto l'accoglimento della domanda di Controparte_1 riduzione e lesione della legittima.
In particolare, l'estensione dell'accertamento del nesso causale in tema di responsabilità dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o pagina 8 di 12 patrimoniale per il cliente segue la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" e si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Corte di Cassazione sent n. 25112 del
24/10/2017).
In relazione al riparto dell'onere probatorio in punto di nesso eziologico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che la relativa prova grava sul cliente, tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma altresì che quest'ultimo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista (si veda Corte di Cassazione sez. II, 27/05/2009 n. 12354, secondo la quale in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista;
pertanto - poiché l'art. 1223 cod. civ. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta. Negli stessi termini Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20828 del 29/09/2009).
Nel caso in esame contesta che la condanna al pagamento della somma di € 39500 Controparte_1 sarebbe stata evitata se l'avv. avesse sollevato tempestivamente l'eccezione di prescrizione del Pt_1 relativo credito;
la sentenza 582/2023 infatti ha ritenuto di non dover esaminare l'eccezione di prescrizione opposta alla domanda di adempimento del contratto di mutuo solamente con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., quindi successivamente al termine ultimo costituito dalla prima udienza di trattazione, che per l'appunto seguiva la comparsa di costituzione contenente la domanda di pagamento.
Ebbene, il Tribunale di Como non aveva compiuto alcun esame nel merito dell'eccezione di prescrizione limitandosi a dichiararla tardiva. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a ravvisare la responsabilità dell'avvocato per essere incorso nella decadenza, in quanto essa deve essere Pt_1 riconosciuta in relazione ad un determinato pregiudizio che sarebbe verosimilmente stato evitato ove fosse stata formulata tempestivamente la predetta eccezione.
La prova di tale nesso di causa, a carico del cliente, è rimasta inadempiuta: non è stato chiarito infatti qual era il termine prescrizionale da applicare in relazione alla natura del rapporto che giustificò
l'elargizione della somma e soprattutto il dies a quo dal quale avrebbe dovuto iniziare a decorrere il termine di prescrizione per l'azione di adempimento del contratto.
In mancanza di tali allegazioni non è quindi possibile formulare il giudizio prognostico in merito all'idoneità della condotta omessa ad evitare il pregiudizio contestato, essenziale al fine di ravvisare la responsabilità professionale. La domanda di pagamento era stata fatta in relazione all'adempimento di un contratto di mutuo documentato da alcuni assegni, ma non vi era alcuna indicazione in relazione al termine di restituzione della somma consegnata;
pertanto la mera eccezione di prescrizione, anche tempestivamente formulata, non avrebbe avuto esito alcuno se non fosse stata accompagnata dalla specifica indicazione del relativo termine di decorrenza ai sensi dell'art. 2935 c.c. Il tutto considerando,
pagina 9 di 12 peraltro, che in costanza di matrimonio tra e (sposati nel 2007) il Controparte_1 Persona_1 decorso della prescrizione è rimasto sospeso (art. 2941 c.c.).
Oltre a ciò, attribuisce alla responsabilità dell'avv. la soccombenza Controparte_1 Parte_1 rispetto alla domanda di pagamento della somma di € 40000 nei confronti di a titolo di Controparte_4 ripetizione dell'indebito. La motivazione della sentenza al punto 8 espone che l'attore ( CP_1
) non aveva fornito prova di quanto dedotto in relazione al presunto accordo con la de cuius
[...] in relazione al reimpiego fruttifero della somma di € 80000, da questa ricevuta per finalità di investimento.
Ciò premesso, sostiene che tale condanna sarebbe stata evitata qualora il proprio Controparte_1 difensore avesse formulato correttamente l'istanza di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.c., degli estratti del conto Banca Intesa cointestato con la de cius a partire dall'anno 2003 le cui risultanze avrebbero, sostiene l'attore, dimostrato la destinazione di tali importi.
Tuttavia, per come formulata, tale censura appare troppo generica e allo stato non vi alcun elemento concreto per svolgere tale ragionamento inferenziale. Non è dato capire, in altri termini, cosa avesse effettivamente fatto degli € 80000 ricevuti dalla de cuius nel 2003 e come il Controparte_1 contenuto degli estratti del conto corrente Banca Intesa relativi all'anno 2003, qualora disponibili all'avvocato e dallo stesso conosciuti, avrebbe potuto chiarirlo.
La mancata proposta di domande di ripetizione o della domanda di divisione non costituisce di per sé alcun danno, potendo comunque essere proposte autonomamente e trattasi quindi di omissioni irrilevanti ai fini del presente giudizio.
Quanto all'ulteriore documentazione bancaria che non sarebbe stata prodotta pur essendo nella disponibilità dell'avv. appare alquanto vago il nesso causale prospettato tra la condotta Pt_1 contestata e l'esito infausto del procedimento. Anche ammesso che l'avv. pur essendo in possesso di documenti rilevanti non li avesse Pt_1 prodotti, non può formularsi un giudizio sulla natura determinante del contenuto di tale documentazione circa l'esito del giudizio. Assai complicato inoltre appare il giudizio in merito alla fondatezza della domanda sulla base di documentazione di cui non si ha la disponibilità e che dovrebbe derivare unicamente dall'accoglimento di una istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In relazione alla posizione nei confronti di il Tribunale di Como aveva rilevato che Persona_2 quand'anche dimostrate eventuali disposizioni patrimoniali a suo favore, o l'utilizzo della medesima del conto cointestato alla de cuius, si tratterebbe di donazioni nulle che in quanto tali non possono essere oggetto di una azione di riduzione. Ne deriva che il tribunale non ha nemmeno esaminato la fondatezza della domanda alternativa di ripetizione nei confronti degli eredi, domanda sulla quale non è calato alcun giudicato e pertanto proponibile separatamente, rispetto alla quale, allo stato, qualsiasi giudizio prognostico di fondatezza appare peraltro privo di riferimenti concreti.
Ciò, del resto, scrive lo stesso attore nella propria costituzione (pag. 15): si rileva che anche nel caso in cui l'avv. avesse prodotto tutta la documentazione a sue mani e fosse riuscito a dimostrare la Pt_1 distrazione dei fondi operata dalla sig.ra e i crediti del sig. di cui sopra, purtroppo Per_2 CP_1 nessuna domanda risulta formulata in atti in punto di restituzione sicché nulla avrebbe potuto statuire il Giudice in merito, con evidente lesione dei diritti del sig. . La lesione di tali diritti non è CP_1 mai avvenuta perché, per l'appunto, il giudicato del tribunale di Como non preclude il relativo riconoscimento in autonomo giudizio, in quanto il collegio ha deciso solamente in merito alla fondatezza dell'azione di riduzione proposta da . Controparte_1
pagina 10 di 12 Stesso ragionamento può essere svolto in relazione a tutte le domande di risarcimento del danno per mancata proposizione delle istanze di ripetizione. Scrive infatti la difesa di : per le Controparte_1 somme di € 19.200,00 quale credito del sig. nei confronti dell'eredità. (per mancata CP_1 proposizione della domanda di ripetizione da parte dell'attore); € 57.600,00 quali distrazioni operate dalla sig.ra a danno dell'eredità, di cui ½ di spettanza del sig. la mancata Per_2 Parte_3 proposizione della relativa domanda di ripetizione;
9.000,00 quale importo incassato sul conto corrente con la vendita del veicolo Volvo intestato formalmente alla sola de cuius (benché CP_5 interamente pagato dal sig. ). Mancata proposizione della domanda di restituzione nei CP_1 confronti della sig.ra (pag. 21). Le relative domande, non essendo state poste, non sono state Per_2 oggetto di pronuncia di rigetto;
la relativa fondatezza peraltro è ancora tutta da dimostrare.
Nessun tipo di danno non patrimoniale, infine, può ritenersi risarcibile in relazione alla tipologia del pregiudizio riconosciuto
III. Compensazione dei crediti accertati
Vista la relativa eccezione proposta tempestivamente mediante comparsa di costituzione da parte del convenuto, i crediti ugualmente liquidi ed esigibili vantati reciprocamente dalle parti (€ 7279,65 quale corrispettivo ancora dovuto per l'opera professionale ed € 26860,65 quale risarcimento del danno) devono essere posti in compensazione. La somma che risulta dalla compensazione dei crediti, pari ad € 19581, costituisce pertanto l'ammontare del risarcimento del danno dovuto da parte dell'avv. Pt_1 nei confronti di . A tale cifra si cumuleranno gli interessi al tasso legale dalla
[...] Controparte_1 sentenza al saldo.
IV. La garanzia Controparte_2
In relazione alla condanna dell'avv. per la responsabilità professionale deve operare la Pt_1 garanzia assicurativa, per la quale è stata autorizzata la chiamata in giudizio della compagnia
[...]
La società di assicurazione si è costituita oltre i termini previsti dall'art. 166 Controparte_2
c.p.c.; nella propria comparsa pur dando atto che il “sinistro” – cioè il ricevimento della richiesta di risarcimento di – era stato denunciato il 7 luglio 2023, durante il periodo Controparte_1 assicurativo del contratto GT2C327943P-LB ha eccepito l'inefficacia della copertura CP_2 assicurativa, stante l'asserita pregressa conoscenza da parte dell'assicurato di circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza del contratto che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui.
L'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla predetta compagnia è tardiva in quanto proposta oltre il termine decadenziale di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. previsto per la costituzione tempestiva del convenuto. Come chiarito anche recentemente dalla Corte di Cassazione, la deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare (Corte di Cass. ord. n. 1469 del 21.1.2025).
La compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne il l'avv di quanto quest'ultimo è Parte_1 condannato con la presente sentenza a pagare nei confronti di a titolo di Controparte_1
pagina 11 di 12 risarcimento, dedotta la franchigia di polizza, e spese legali. Sono compensate le spese di lite tra attore assicurato e compagnia di assicurazione.
V. Le spese legali.
Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra attore e convenuto, esse sono determinate secondo i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. 147 del 13/08/2022, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore stabilito sulla base del decisum. Dato l'esito del procedimento e la parziale soccombenza reciproca, si ritiene corretto disporre la parziale compensazione per il 50% e ponendo a carico dell'attore la restante quota.
Quanto al professionista e la propria compagnia assicurativa le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) previa parziale compensazione dei debiti accertati tra le parti così come dedotto in motivazione, condanna al pagamento nei confronti di della somma di € 19581 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
2) previa parziale compensazione tra le parti della quota del 50% delle spese di lite, condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che, operata la Parte_1 Controparte_1 compensazione, si liquidano in € 2538,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e
CPA;
3) condanna l'assicuratrice a tenere indenne l'assicurato avv. Controparte_2 Pt_1 da quanto dovuto in forza del precedente capo 1) a titolo di obbligo di risarcimento, dedotta la
[...] franchigia di € 1000 che rimane a carico dell'assicurato, e capo 2) a titolo di obbligo di refusione delle spese legali;
4) dichiara la compensazione integrale delle spese tra l'avv. e la terza chiamata Parte_1 [...]
Controparte_2
Varese, 11.6.2025
Il Giudice
Fabio Rivellini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Rivellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 860/2023 promossa da
AVV. (C.F. ), in proprio ed elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Varese, via San Martino n. 11 presso lo studio
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Controparte_1 C.F._2
Moriggi e dall'Avv. Alessandra Belotti, elettivamente domiciliato in Gavirate, via del Chiostro n. 15 presso lo studio del difensore
CONVENUTO
e
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Lai Molè, elettivamente domiciliata in Roma, via
Vincenzo Bellini n. 10 presso lo studio del difensore
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
“In via principale e nel merito, rigettare le domande del convenuto perché infondate in fatto e diritto in ragione di quanto esposto in atti, e, chiedendosi per l'effetto, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 16.03.2023. 1. Ritenere e dichiarare che il Sig. deve all'Avv. la somma di € 6.227,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nelle Controparte_1 Parte_1 misure di legge per prestazioni professionali od in quella misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
2. Conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento della somma della somma di € 6.227,00 che, oltre I.V.A. e C.P.A., ammonta ha € 9.085,94 od in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
3. Con vittoria di spese e compensi difensivi. Nella denegata pagina 1 di 12 ipotesi di accoglimento delle domande del convenuto, si chiede di essere manlevato dal terzo chiamato assicurazione , da ogni importo eventualmente dovuto, Controparte_3 Con vittoria di spese, diritti e onorari.” Per l'attore
“Voglia il Tribunale adito, in via preliminare, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria «complessa»; di conseguenza si chiede di disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria a rito ordinario. Per l'effetto, si insta affinché venga fissata ai sensi dell'art. 281- duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; Nel merito, in via principale:
disattesa ogni contraria domanda e deduzione, voglia il Tribunale adito respingere le domande proposte dal ricorrente/attore Avv. giacché infondate in fatto ed in diritto, per tutte le Parte_1 ragioni ampiamente argomentate in atti e, pertanto, dichiarare che nulla gli è dovuto dal sig. ; Accertare e dichiarare che il sig. ha corrisposto, a fronte del preventivo per cui è CP_1 CP_1 causa, la somma di € 7.060,00 e che pertanto il residuo ammonterebbe ad € 7.549,65 già comprensivo del 15%, IVA e CPA e non alla maggiore somma azionata dal ricorrente/attore; - Accertare e dichiarare che nulla è comunque dovuto all'Avv. stante l'operato del professionista ed i danni Pt_1 cagionati alla parte assistita;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante dovesse riconoscere dovuto un compenso all'Avv. per l'attività di cui al giudizio innanzi al Tribunale di Pt_1
Como n. 2768/2019 R.G. si chiede di operare preventivamente la compensazione con i controcrediti vantanti dal sig. così come quantificati in atti, in particolare nella parte in diritto n. 3 di cui CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito, in via riconvenzionale: -Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. e, per l'effetto, condannare il ricorrente/attore al Parte_1 risarcimento di tutti i danni cagionati al sig. quantificati nella somma di € 181.604,56 o in CP_1 quella minore/maggiore che verrà ritenuta di giustizia, con riserva di meglio quantificare i danni cagionati al resistente/convenuto anche alla luce delle iniziative che il sig. si vedrà costretto CP_1 ad intraprendere a fronte dell'omessa formulazione delle relative domande nel giudizio allora pendente;
- In subordine, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Parte_1 e, per l'effetto, condannare il ricorrente/attore al risarcimento di tutti i danni cagionati al sig.
pari quantomeno all'importo delle condanne di pagamento di cui alla sentenza n. 582/2023 CP_1
Tribunale di Como e dei compensi professionali e delle spese vive maggiorate a causa del valore sovrastimato del giudizio di cui sopra oltre che delle spese connesse alla dichiarata incompetenza del foro adito, così per un totale non inferiore ad € 111.799,56 o a quella minore/maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare che a fronte della condotta tenuta dall'Avv. Pt_1 nell'espletamento del proprio incarico professionale, il sig. ha sofferto danni non Controparte_1 patrimoniali e, per l'effetto, condannare l'Avv. al risarcimento dei suddetti danni da Pt_1 quantificarsi in via equitativa;
In via istruttoria: omissis - Per il convenuto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, per i motivi tutti esposti, in fatto e in diritto, in corso di causa, contrariis reiectis: • rigettare le domande svolte nei confronti dell'Avv. siccome infondate Parte_1 in fatto e in diritto e, comunque, non provate. • in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, rigettare la domanda svolta dall'Avv. nei Parte_1 confronti di siccome infondata in fatto e in diritto e, comunque, non Controparte_2 provata;
• in via di ulteriore subordine: nel caso di ritenuta efficacia della garanzia nascente dai contratti GT0C058823P-LB e GT2C327943P-LB, limitare, in ogni caso, l'eventuale indennizzo entro il massimale pattuito di euro 2.000.000,00 e al netto della franchigia di euro 1.000,00, in applicazione delle condizioni tutte pattuite con nei predetti contratti. Con vittoria di compensi professionali e spese.” - Per il terzo chiamato
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e in diritto
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. l'Avv. ha introdotto il presente Parte_1 giudizio nei confronti di , esponendo di aver prestato attività professionale di difesa Controparte_1 tecnica (concretizzatasi nella fase di studio, fase introduttiva e fase istruttoria) a favore del convenuto nell'ambito del procedimento civile pendente avanti il Tribunale di Como con r.g. n. 2768/2019, avente ad oggetto la lesione della quota di legittima nella successione ereditaria della di lui moglie,
deceduta in data 21/08/2017 (doc. 2), la quale aveva disposto le sue ultime volontà Persona_1 con testamento, nominando quale suo unico erede universale il fratello sig. (doc. 3) Controparte_4
In particolare, l'attore, ottenuta soltanto una parte del compenso pattuito mediante apposito preventivo sottoscritto, dopo diversi solleciti, ha instaurato il presente giudizio chiedendo la condanna al pagamento della somma residua per la prestazione professionale eseguita, quantificata in € 6227,00 oltre IVA e CPA (per un totale di € 9085,94). Costituendosi in giudizio, in primo luogo ha eccepito che la somma ancora dovuta Controparte_1 per le prestazioni eseguite non ammontava a quanto richiesto dall'attore ma si limitava all'importo di €
7459,65, già comprensiva del 15%, IVA e CPA. Ciò premesso il convenuto ha esposto che la prestazione professionale dell'attore era stata gravemente inadempiente sotto diversi profili:
- il difensore erroneamente aveva instaurato il giudizio presso il tribunale di Varese che si è dichiarato territorialmente incompetente sicché onerando l'attore di riassumere la causa avanti il Tribunale di Como con conseguente obbligo di pagare una nuova somma a titolo di contributo unificato per € 1460;
- il procedimento civile fu instaurato anche nei confronti di un erede pretermesso Persona_2 che non era litisconsorte necessario, nei cui confronti l'avvocato aveva proposto una domanda radicalmente infondata, ragione per cui il Tribunale di Como, previo rigetto della domanda nei confronti di con la definizione del giudizio ha posto a carico del sig. le Persona_2 CP_1 spese legali sostenute da quest'ultima, liquidate in complessivi € 22547 calcolate sulla base del valore della causa, sovrastimato, dall'attore;
- la domanda aveva infatti quantificato la lesione della quota legittima in maniera del tutto sproporzionata, rispetto alla reale consistenza della massa ereditaria il che ha comportato che in sede di soccombenza il signor venisse a corrispondere degli importi molto alti a titolo di onorari dei CP_1 difensori di controparte e spese legali per la CTU e per il CTP sproporzionati rispetto al reale valore della causa;
- l'attività difensiva è stata molto lacunosa dal punto di vista istruttorio non avendo l'attore pienamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico e volto a dimostrare l'esistenza di crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'eredità e operazioni di distrazione poste in essere dalla sig.ra Per_2
sul conto corrente Intesa Sanpaolo;
[...]
- non è stata adeguatamente rappresentata la situazione patrimoniale come risultante da diversi conti correnti, non è stata fornita idonea documentazione delle operazioni eseguite il che non ha consentito al giudice di accertare la reale consistenza e fondatezza delle pretese del sig. ed inoltre l'istanza CP_1 di esibizione proposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. era stata rigettata dal giudice in quanto formulata in modo scorretto;
- a causa della mancata prova della reale causa del trasferimento di denaro il giudice aveva qualificato come donazione il pagamento a favore dell'attore della somma di € 80000 accogliendo la domanda riconvenzionale di ripetizione per la metà della stessa;
pagina 3 di 12 - come accertato dal Tribunale di Como non è stata avanzata, da parte del sig. , alcuna CP_1 domanda di restituzione somme o di adempimento di obbligazioni a carico dell'eredità nei confronti dell' e/o della sig.ra ed inoltre non è stata chiesta la divisione della comunione Per_1 Per_2 ereditaria rendendo necessarie ulteriori azioni legali onde vedere tutelati i diritti del sig. che CP_1 avrebbero dovuto essere accertati e soddisfatti nel medesimo giudizio;
- non è stata proposta tempestivamente l'eccezione di prescrizione della domanda di ripetizione proposta dal convenuto il che ha comportato la condanna del sig. al pagamento Per_1 CP_1 della somma di € 39500.
Sulla base di tali presupposti, qui sommariamente richiamati, in via riconvenzionale, Parte_2 ha chiesto di accertare la responsabilità professionale dell'avv. e la condanna del Parte_1 professionista al pagamento di un risarcimento del danno, quantificato in € 181604,56. Sempre in via riconvenzionale, ma in subordine, il convenuto ha chiesto di condannare l'attore al pagamento di un risarcimento pari all'importo delle condanne di pagamento di cui alla sentenza n. 582/2023 del Tribunale di Como, dei compensi professionali e delle spese vive maggiorate, così per un totale di € 111799,56. Il tutto da porre in compensazione con il credito vantato dall'avv. quale corrispettivo Pt_1 per la difesa in giudizio.
Alla prima udienza del 13.07.2023, parte attrice eccepiva l'intervenuta decadenza della parte convenuta dalla domanda riconvenzionale ed eccezione di compensazione, attesa la tardività della costituzione.
Il procuratore di parte convenuta rilevava tuttavia di aver depositato nei termini la comparsa di costituzione, chiedendo rimessione in termini.
Con ordinanza riservata del 26.07.2023, rilevato che il deposito della comparsa di costituzione doveva ritenersi avvenuta nel momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna, atteso che l'“errore fatale” si era manifestato dopo il realizzarsi dei presupposti giuridici di validità del deposito, veniva accolta l'istanza di rimessione in termini e disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Con memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice chiedeva autorizzazione alla chiamata del terzo, formulando domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa;
con ordinanza del
22.04.2024 è stata quindi autorizzata la chiamata in giudizio della compagnia assicurativa e fissata udienza in data 17.10.2024 per consentire la citazione della terza chiamata.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo il Controparte_2 rigetto delle domande svolte da parte convenuta nei confronti dell'attore, in quanto infondate, nonché, in via subordinata, di rigettare la domanda di manleva formulata da parte attrice ed, in via di ulteriore subordine, limitare l'eventuale indennizzo entro il massimale pattuito e al netto della franchigia.
Con ordinanza del 17.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione in quanto sufficientemente istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies c.p., previa concessine dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 13.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
In merito alla domanda principale si era rivolto all'avv. per l'espletamento di attività difensiva relativa Controparte_1 Parte_1 alla lesione della quota di legittima riferita alla successione ereditaria della moglie, svoltasi mediante pagina 4 di 12 l'instaurazione di un procedimento avanti il Tribunale di Varese e poi riassunto avanti il Tribunale di
Como e conclusosi con sentenza n. 582/2023 del 22.05.2023 (cfr. doc. 4 convenuto).
Per tale prestazione professionale, parte attrice ha richiesto il pagamento del corrispettivo dovuto per la difesa tecnica in giudizio per € 12427,00 oltre IVA e CPA, come da preventivo n. 35 del 22.06.2018, debitamente sottoscritto ed accettato da parte convenuta (“preventivo sottoscritto” prodotto dall'attore). L'importo degli onorari era stato pattuito quale sommatoria dei corrispettivi previsti per le varie fasi di giudizio: € 2800 per la fase di studio del giudizio;
€ 2227 per la fase di introduzione;
€ 3800 per la fase istruttoria ed € 3600 per la fase decisoria, in linea con i criteri tabellari previsti dal d.m. 55/2014. A fronte di tale preventivo, a detta dell'attore, il convenuto avrebbe corrisposto un acconto pari ad € 1730,00 oltre spese ed accessori di legge, così per un totale complessivo di € 3000, nonché € 1460,00 per le spese di riassunzione avanti il Tribunale di Como, residuando pertanto un importo di € 6227,00 oltre IVA e CPA.
In realtà appare corretto, in mancanza di una più analitica descrizione della composizione del credito da parte del professionista, rideterminare il compenso dovuto sulla base delle specifiche eccezioni dal convenuto, il quale ha documentato di aver pagato un acconto complessivo di € 5600. Quindi, sempre tenendo come base di calcolo il preventivo sottoscritto dal cliente, l'importo a titolo di compensi professionali astrattamente dovuti sarebbe di € 8.827,00 oltre il rimborso forfettario 15%, IVA e CPA
(i.e. fase di studio € 2.800,00; fase introduttiva € 2.227,00 e fase istruttoria € 3.800,00) ciò in quanto l'Avv. ha dismesso il mandato dopo la fase istruttoria e prima dell'udienza di precisazione delle Pt_1 conclusioni. Le spese esenti costituite dal pagamento della marca da bollo e del contributo unificato non sono dovute in quanto: le spese per il contributo unificato al momento dell'iscrizione presso il
Tribunale di Como sono state rimborsate in data 4.6.2019 (doc. 11 di parte convenuta) mentre, a detta dello stesso avvocato ricorrente, non sono addebitate a carico del cliente le spese per l'iscrizione della causa presso il Tribunale di Varese, dichiaratosi incompetente.
A questo punto dall'importo dovuto devono essere detratti gli acconti di € 1000 pagati in data 9.4.2018 e le somme pagate in data 18.10.2018 di cui € 1600 in contanti ed € 3000 mediante assegni
(doc. 11 di parte convenuta con firma per ricevuta). Pertanto, al compenso complessivo dovuto per le varie fasi del giudizio pari a € 12879,65 (comprensivo di spese generali al 15% sul compenso totale di
€ 8827, di contributo cassa avvocati al 4% e iva 22% su imponibile) deve essere detratta l'anticipo già pagato di € 5600. L'importo lordo complessivo dovuto è quindi pari ad € 7279,65.
II. In Merito alla domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento della prestazione professionale e di risarcimento del danno.
Determinato il corrispettivo dovuto sulla base della documentazione agli atti, occorre a questo punto esaminare la fondatezza della domanda riconvenzionale, con la quale il convenuto ha chiesto di accertare il grave inadempimento della prestazione professionale eseguita dall'avv. e il Pt_1 conseguente risarcimento del danno, quantificato in € 181604,56 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Occorre ricordare che il giudizio risarcitorio fondato sulla responsabilità professionale dell'avvocato
“non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio, lamentato dal cliente, sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie pagina 5 di 12 ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone”
(cfr. Cass. Sez. III n. 17016/2016; Cass. 2638/2013; Cass. 9238/2007).
II.a. L'incompetenza del Tribunale di Varese e la determinazione del valore della domanda
Nel caso in esame tralasciando qualsiasi questione relativa alla correttezza o meno della scelta di instaurare il giudizio presso il Tribunale di Varese, si può agevolmente rilevare tale scelta non ha comportato alcuna spesa aggiuntiva per il cliente. Egli (doc. 11) ha infatti pagato le spese necessarie per l'introduzione del giudizio avanti al Tribunale di Como (ove si è svolto il giudizio) mentre le spese per il contributo unificato e altre spese esenti relative al procedimento avanti al Tribunale di Varese non sono state conteggiate nella richiesta di pagamento avanzata dall'avv. Pt_1
Comunque, nella determinazione del corrispettivo dovuto non sono state conteggiate le spese anticipate dal cliente tra cui quelle corrisposte a titolo di rimborso delle spese per il contributo unificato.
Parimenti, circa l'asserito errore nella quantificazione della lesione della quota della legittima il tribunale di Como, nel quantificare le spese processuali dovute, ha applicato i valori medi rispetto allo scaglione dichiarato dall'attore (€ 500000). AF D'LO ha pertanto ritenuto che l'esagerata quantificazione della somma pretesa abbia comportato una serie di costi (spese legali della controparte, contributo unificato) che sicuramente sarebbero stati minori se il difensore avesse limitato la domanda a quanto risultava dalla documentazione disponibile. Afferma in particolare che agire in via prudenziale, quantificando la lesione della propria quota legittima a fronte dei soli documenti esistenti e alla luce dei fatti incontrovertibili, avrebbe di certo evitato al sig. di corrispondere spese e CP_1 compensi così come di fatto richiestigli.
Tale contestazione non è condivisibile in quanto la quantificazione della domanda dipende dal petitum, inteso come il bene che si intende ottenere tramite il provvedimento giudiziale. Come correttamente indicato dalla difesa dell'avv. l'entità del bene della vita che si intende ottenere Pt_1 con l'instaurazione del giudizio dipende evidentemente dalla richiesta della parte ossia da ciò che essa ritiene spettarle. Quindi se nel giudizio instaurato presso il tribunale di Como ha Controparte_1 chiesto di essere reintegrato in una quota di legittima di € 500000 questo doveva per forza dipendere dalla sua prospettazione, come cliente, al proprio avvocato. Secondo una valutazione ex post il sig.
ritiene che la prospettazione della causa con un valore compreso tra 52000 e 260000 euro CP_1 avrebbe consentito di risparmiare notevolmente sulle spese del giudizio;
il che è evidente ma rimane aperta la questione del perché il cliente non avesse rapportato la propria domanda alla documentazione di cui egli stesso disponeva.
Altro e diverso problema è se poi tale pretesa fosse stata adeguatamente rappresentata e dimostrata avanti al giudice ma ciò attiene ad un altro aspetto dell'adempimento corretto della difesa tecnica in giudizio.
Potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell'avv. per non aver informato correttamente il Pt_1 cliente e di non averlo indotto ad una stima più prudente. Tuttavia, tale profilo di colpevolezza non è stato nemmeno allegato da , il quale pare anzi imputare all'avvocato una Controparte_1 Pt_1 responsabilità professionale per non aver dimostrato e documentato l'entità della lesione della quota di legittima così come indicata nella domanda.
II.b. Errata chiamata in causa di Persona_2
pagina 6 di 12 Sostiene la difesa di che la citazione della sig.ra stante le domande ivi Parte_2 Per_2 formulate, non solo non era necessaria ma è stata lesiva per il sig. che si è visto condannare CP_1 al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa, liquidate in € 22.457,00 oltre accessori, per un totale complessivo pari ad € 26.860,57 Sostiene la difesa di che la domanda proposta nei confronti di Controparte_1 Persona_2 fosse il frutto di una grave colpa del difensore, l'avv. in quanto: la quota di riserva non può dirsi Pt_1 di certo lesa da disposizioni testamentarie previste in favore della sig.ra perché il testamento Per_2 non prevede alcun lascito in favore della stessa;
il sig. avrebbe al più dovuto provare la CP_1 sussistenza di donazioni disposte dalla de cuius in favore della sig.ra lesive della propria quota Per_2 di riserva e chiederne la riduzione ma si è limitato a riferire di prelevamenti, genericamente menzionati, da parte della convenuta sig.ra dai conti corrente cointestati alla de cuius, senza nulla provare Per_2 in merito alla natura degli stessi.
Sul punto occorre premettere che il Tribunale di Como, nel rigettare l'azione di riduzione proposta dall'attore nei confronti della sig.ra non parla di carenza di legittimazione passiva. Il collegio Per_2 ha rigettato nel merito la domanda nei confronti della sig.ra non ravvisando la dimostrazione Per_2 di alcuna donazione lesiva della quota di legittima dell'attore, di cui la sig.ra avesse beneficiato Per_2
(cfr. doc. 4 pag. 16).
Ciò considerato, dalla lettura congiunta dell'atto di citazione e della sentenza del Tribunale di Como si comprende che in effetti la domanda nei confronti di non avrebbe dovuto essere Persona_2 posta in quei termini in cui è stata configurata.
L'atto di citazione si limitava infatti ad allegare che la convenuta aveva effettuato diversi prelievi in denaro dal conto corrente cointestato alla de cuius, senza specificarne nemmeno approssimativamente l'ammontare, senza darne una qualificazione giuridica e senza indicare in che termini tali disposizioni avessero leso la quota di legittima. Sulla base di allegazioni, evidentemente troppo generiche, con la citazione era stato chiesto l'accertamento della quota di riserva di spettanza dell'attore e la sua reintegrazione mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni ereditarie e delle donazioni, ritenendo che i prelievi dal conto corrente eseguiti dalla convenuta dovessero qualificarsi come delle donazioni indirette e come tali soggette a riduzione per integrare la quota del legittimario (art. 809 c.c.).
Sulla base di siffatte allegazioni, in base ad una previsione ex ante, non poteva che conseguire il radicale rigetto della domanda proposta nei confronti di Il tribunale di Como infatti, Persona_2 inevitabilmente ha dovuto rilevare che: l'attore non aveva specificamente allegato alcuna donazione diretta o indiretta, “limitandosi a svolgere generiche considerazioni sui prelevamenti di denaro e di beni mobili per l'abitazione e dal conto corrente bancario cointestato con il D'LO”, specificando che non era stato soddisfatto non già l'onere della prova bensì l'onere di allegazione posto a carico dell'attore non essendo stato indicata una lesione della quota di riserva né la stessa era desumibile in mancanza della descrizione del valore della massa ereditaria e di quello della quota di legittima. In ogni caso, ha precisato il collegio, anche considerando questi prelievi quali donazioni di denaro si tratterebbe comunque di donazioni dirette nulle per la mancanza del requisito della forma;
in quanto radicalmente invalide si tratta di atti incompatibili con l'azione di riduzione, la quale per l'appunto può avere ad oggetto solo delle donazioni efficaci.
Ne consegue, pertanto, che la domanda proposta nei confronti di era radicalmente Persona_2 infondata in quanto non erano stati prospettati gli elementi basilari per consentire la valutazione dei presupposti dell'azione di riduzione. pagina 7 di 12 A fronte di ciò, l'obbligo di diligenza esigibile dall'avvocato avrebbe imposto l'allegazione in termini più precisi dei fatti costitutivi della domanda o in alternativa avrebbe imposto di evitare di convenire un giudizio un soggetto ( nei confronti del quale non si aveva sostanzialmente alcun Persona_2 elemento per fondare un'azione del tipo di quella di cui all'art. 555 c.c. Rientra infatti nel dovere di perizia e di prudenza richiesto all'avvocato quello di qualificare correttamente la domanda sulla base degli elementi concreti che si hanno a disposizione;
lo stesso dovere impone al professionista, come probabilmente il caso di specie avrebbe richiesto, di evitare di introdurre un giudizio in assenza di tali elementi che rende impossibile configurare una domanda giudiziale in modo specifico, anche dal punto di vista giuridico. Ciò soprattutto nel caso di una domanda avente ad oggetto la reintegrazione della quota di legittima da parte del legittimario pretermesso, ambito nel quale la giurisprudenza di legittimità (ampiamente citata dal tribunale di Como) aveva ben chiarito l'onere della prova e soprattutto di allegazione al quale è soggetto l'attore a pena del rigetto della domanda.
Pertanto, se non era in grado di allegare e di dimostrare la sussistenza di atti di Controparte_1 donazione, diretta o indiretta, lesivi della sua quota di legittima allora il ruolo del difensore avrebbe imposto di evitare di introdurre un giudizio nei confronti di che, sulla base quanto Persona_2 esposto, non poteva che concludersi con il rigetto e la condanna alla refusione delle spese di lite a carico del soccombente.
Come richiesto dal cliente, il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento deve pertanto essere parificato alle spese legali, cui, per il criterio della soccombenza, era stato Controparte_1 condannato a rifondere a nel procedimento n 2768/2019, pari ad € 26860, 65 (€ 22457 Persona_2 per compensi oltre spese generali al 15% e cpa come per legge), che in gran parte risultano essere state pagate come documentato dalle distinte dei 5 versamenti eseguiti in adempimento della sentenza da parte di in favore di con specifica indicazione della causale (piano Controparte_1 Persona_2 di rientro proposto il 16.6.2023 ed accettato il 19.6.2023 – Sentenza Tribunale di Como D'LO
Bianchi)
II.c. Le ulteriori condotte omissive addebitate al professionista
Sempre in via riconvenzionale ha dedotto che l'inadempimento dell'avv. Controparte_1 Pt_1 era consistito, oltre alle condotte già esposte, nella tardiva proposizione dell'eccezione di prescrizione degli assegni, nella mancata produzione documentale, nella mancata proposizione delle domande di ripetizione, nella mancata richiesta di divisione della comunicazione ereditaria.
Quanto alle condotte omissive (carenze istruttorie;
mancata proposizione della domanda di ripetizione;
mancata richiesta di divisione della comunione ereditaria;
tardiva eccezione di prescrizione;
omessa produzione documentale in merito alla donazione), è opportuno rilevare che l'inadempimento attribuito al professionista, consistente in un'omissione, richiede, al fine di verificare il nesso eziologico, l'applicazione delle regole dettate in tema di accertamento della causalità omissiva. Pertanto, il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza, prevista dall'art. 40 c.p., è tenuto ad accertare se l'evento (la lesione costituita dalla soccombenza in giudizio) sia ricollegabile all'omissione, che nel caso di specie deve portare a ritenere, in forza di una valutazione probabilistica ancorata agli elementi concreti emersi dal processo, che se il professionista avesse operato diligentemente avrebbe verosimilmente ottenuto l'accoglimento della domanda di Controparte_1 riduzione e lesione della legittima.
In particolare, l'estensione dell'accertamento del nesso causale in tema di responsabilità dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o pagina 8 di 12 patrimoniale per il cliente segue la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" e si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. (Corte di Cassazione sent n. 25112 del
24/10/2017).
In relazione al riparto dell'onere probatorio in punto di nesso eziologico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che la relativa prova grava sul cliente, tenuto a provare non solo di avere sofferto un danno, ma altresì che quest'ultimo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista (si veda Corte di Cassazione sez. II, 27/05/2009 n. 12354, secondo la quale in tema di responsabilità civile del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista;
pertanto - poiché l'art. 1223 cod. civ. postula la dimostrazione dell'esistenza concreta di un danno, consistente in una diminuzione patrimoniale - la responsabilità dell'avvocato per la mancata comunicazione al cliente dell'avvenuto deposito di una pronuncia sfavorevole - con conseguente preclusione della possibilità di proporre impugnazione - può essere affermata solo se il cliente dimostri che l'impugnazione, ove proposta, avrebbe avuto concrete possibilità di essere accolta. Negli stessi termini Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20828 del 29/09/2009).
Nel caso in esame contesta che la condanna al pagamento della somma di € 39500 Controparte_1 sarebbe stata evitata se l'avv. avesse sollevato tempestivamente l'eccezione di prescrizione del Pt_1 relativo credito;
la sentenza 582/2023 infatti ha ritenuto di non dover esaminare l'eccezione di prescrizione opposta alla domanda di adempimento del contratto di mutuo solamente con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., quindi successivamente al termine ultimo costituito dalla prima udienza di trattazione, che per l'appunto seguiva la comparsa di costituzione contenente la domanda di pagamento.
Ebbene, il Tribunale di Como non aveva compiuto alcun esame nel merito dell'eccezione di prescrizione limitandosi a dichiararla tardiva. Ciò, tuttavia, non è sufficiente a ravvisare la responsabilità dell'avvocato per essere incorso nella decadenza, in quanto essa deve essere Pt_1 riconosciuta in relazione ad un determinato pregiudizio che sarebbe verosimilmente stato evitato ove fosse stata formulata tempestivamente la predetta eccezione.
La prova di tale nesso di causa, a carico del cliente, è rimasta inadempiuta: non è stato chiarito infatti qual era il termine prescrizionale da applicare in relazione alla natura del rapporto che giustificò
l'elargizione della somma e soprattutto il dies a quo dal quale avrebbe dovuto iniziare a decorrere il termine di prescrizione per l'azione di adempimento del contratto.
In mancanza di tali allegazioni non è quindi possibile formulare il giudizio prognostico in merito all'idoneità della condotta omessa ad evitare il pregiudizio contestato, essenziale al fine di ravvisare la responsabilità professionale. La domanda di pagamento era stata fatta in relazione all'adempimento di un contratto di mutuo documentato da alcuni assegni, ma non vi era alcuna indicazione in relazione al termine di restituzione della somma consegnata;
pertanto la mera eccezione di prescrizione, anche tempestivamente formulata, non avrebbe avuto esito alcuno se non fosse stata accompagnata dalla specifica indicazione del relativo termine di decorrenza ai sensi dell'art. 2935 c.c. Il tutto considerando,
pagina 9 di 12 peraltro, che in costanza di matrimonio tra e (sposati nel 2007) il Controparte_1 Persona_1 decorso della prescrizione è rimasto sospeso (art. 2941 c.c.).
Oltre a ciò, attribuisce alla responsabilità dell'avv. la soccombenza Controparte_1 Parte_1 rispetto alla domanda di pagamento della somma di € 40000 nei confronti di a titolo di Controparte_4 ripetizione dell'indebito. La motivazione della sentenza al punto 8 espone che l'attore ( CP_1
) non aveva fornito prova di quanto dedotto in relazione al presunto accordo con la de cuius
[...] in relazione al reimpiego fruttifero della somma di € 80000, da questa ricevuta per finalità di investimento.
Ciò premesso, sostiene che tale condanna sarebbe stata evitata qualora il proprio Controparte_1 difensore avesse formulato correttamente l'istanza di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.c., degli estratti del conto Banca Intesa cointestato con la de cius a partire dall'anno 2003 le cui risultanze avrebbero, sostiene l'attore, dimostrato la destinazione di tali importi.
Tuttavia, per come formulata, tale censura appare troppo generica e allo stato non vi alcun elemento concreto per svolgere tale ragionamento inferenziale. Non è dato capire, in altri termini, cosa avesse effettivamente fatto degli € 80000 ricevuti dalla de cuius nel 2003 e come il Controparte_1 contenuto degli estratti del conto corrente Banca Intesa relativi all'anno 2003, qualora disponibili all'avvocato e dallo stesso conosciuti, avrebbe potuto chiarirlo.
La mancata proposta di domande di ripetizione o della domanda di divisione non costituisce di per sé alcun danno, potendo comunque essere proposte autonomamente e trattasi quindi di omissioni irrilevanti ai fini del presente giudizio.
Quanto all'ulteriore documentazione bancaria che non sarebbe stata prodotta pur essendo nella disponibilità dell'avv. appare alquanto vago il nesso causale prospettato tra la condotta Pt_1 contestata e l'esito infausto del procedimento. Anche ammesso che l'avv. pur essendo in possesso di documenti rilevanti non li avesse Pt_1 prodotti, non può formularsi un giudizio sulla natura determinante del contenuto di tale documentazione circa l'esito del giudizio. Assai complicato inoltre appare il giudizio in merito alla fondatezza della domanda sulla base di documentazione di cui non si ha la disponibilità e che dovrebbe derivare unicamente dall'accoglimento di una istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In relazione alla posizione nei confronti di il Tribunale di Como aveva rilevato che Persona_2 quand'anche dimostrate eventuali disposizioni patrimoniali a suo favore, o l'utilizzo della medesima del conto cointestato alla de cuius, si tratterebbe di donazioni nulle che in quanto tali non possono essere oggetto di una azione di riduzione. Ne deriva che il tribunale non ha nemmeno esaminato la fondatezza della domanda alternativa di ripetizione nei confronti degli eredi, domanda sulla quale non è calato alcun giudicato e pertanto proponibile separatamente, rispetto alla quale, allo stato, qualsiasi giudizio prognostico di fondatezza appare peraltro privo di riferimenti concreti.
Ciò, del resto, scrive lo stesso attore nella propria costituzione (pag. 15): si rileva che anche nel caso in cui l'avv. avesse prodotto tutta la documentazione a sue mani e fosse riuscito a dimostrare la Pt_1 distrazione dei fondi operata dalla sig.ra e i crediti del sig. di cui sopra, purtroppo Per_2 CP_1 nessuna domanda risulta formulata in atti in punto di restituzione sicché nulla avrebbe potuto statuire il Giudice in merito, con evidente lesione dei diritti del sig. . La lesione di tali diritti non è CP_1 mai avvenuta perché, per l'appunto, il giudicato del tribunale di Como non preclude il relativo riconoscimento in autonomo giudizio, in quanto il collegio ha deciso solamente in merito alla fondatezza dell'azione di riduzione proposta da . Controparte_1
pagina 10 di 12 Stesso ragionamento può essere svolto in relazione a tutte le domande di risarcimento del danno per mancata proposizione delle istanze di ripetizione. Scrive infatti la difesa di : per le Controparte_1 somme di € 19.200,00 quale credito del sig. nei confronti dell'eredità. (per mancata CP_1 proposizione della domanda di ripetizione da parte dell'attore); € 57.600,00 quali distrazioni operate dalla sig.ra a danno dell'eredità, di cui ½ di spettanza del sig. la mancata Per_2 Parte_3 proposizione della relativa domanda di ripetizione;
9.000,00 quale importo incassato sul conto corrente con la vendita del veicolo Volvo intestato formalmente alla sola de cuius (benché CP_5 interamente pagato dal sig. ). Mancata proposizione della domanda di restituzione nei CP_1 confronti della sig.ra (pag. 21). Le relative domande, non essendo state poste, non sono state Per_2 oggetto di pronuncia di rigetto;
la relativa fondatezza peraltro è ancora tutta da dimostrare.
Nessun tipo di danno non patrimoniale, infine, può ritenersi risarcibile in relazione alla tipologia del pregiudizio riconosciuto
III. Compensazione dei crediti accertati
Vista la relativa eccezione proposta tempestivamente mediante comparsa di costituzione da parte del convenuto, i crediti ugualmente liquidi ed esigibili vantati reciprocamente dalle parti (€ 7279,65 quale corrispettivo ancora dovuto per l'opera professionale ed € 26860,65 quale risarcimento del danno) devono essere posti in compensazione. La somma che risulta dalla compensazione dei crediti, pari ad € 19581, costituisce pertanto l'ammontare del risarcimento del danno dovuto da parte dell'avv. Pt_1 nei confronti di . A tale cifra si cumuleranno gli interessi al tasso legale dalla
[...] Controparte_1 sentenza al saldo.
IV. La garanzia Controparte_2
In relazione alla condanna dell'avv. per la responsabilità professionale deve operare la Pt_1 garanzia assicurativa, per la quale è stata autorizzata la chiamata in giudizio della compagnia
[...]
La società di assicurazione si è costituita oltre i termini previsti dall'art. 166 Controparte_2
c.p.c.; nella propria comparsa pur dando atto che il “sinistro” – cioè il ricevimento della richiesta di risarcimento di – era stato denunciato il 7 luglio 2023, durante il periodo Controparte_1 assicurativo del contratto GT2C327943P-LB ha eccepito l'inefficacia della copertura CP_2 assicurativa, stante l'asserita pregressa conoscenza da parte dell'assicurato di circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza del contratto che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui.
L'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla predetta compagnia è tardiva in quanto proposta oltre il termine decadenziale di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. previsto per la costituzione tempestiva del convenuto. Come chiarito anche recentemente dalla Corte di Cassazione, la deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare (Corte di Cass. ord. n. 1469 del 21.1.2025).
La compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne il l'avv di quanto quest'ultimo è Parte_1 condannato con la presente sentenza a pagare nei confronti di a titolo di Controparte_1
pagina 11 di 12 risarcimento, dedotta la franchigia di polizza, e spese legali. Sono compensate le spese di lite tra attore assicurato e compagnia di assicurazione.
V. Le spese legali.
Quanto alle spese di lite, nel rapporto tra attore e convenuto, esse sono determinate secondo i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. 147 del 13/08/2022, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore stabilito sulla base del decisum. Dato l'esito del procedimento e la parziale soccombenza reciproca, si ritiene corretto disporre la parziale compensazione per il 50% e ponendo a carico dell'attore la restante quota.
Quanto al professionista e la propria compagnia assicurativa le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) previa parziale compensazione dei debiti accertati tra le parti così come dedotto in motivazione, condanna al pagamento nei confronti di della somma di € 19581 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
2) previa parziale compensazione tra le parti della quota del 50% delle spese di lite, condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che, operata la Parte_1 Controparte_1 compensazione, si liquidano in € 2538,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e
CPA;
3) condanna l'assicuratrice a tenere indenne l'assicurato avv. Controparte_2 Pt_1 da quanto dovuto in forza del precedente capo 1) a titolo di obbligo di risarcimento, dedotta la
[...] franchigia di € 1000 che rimane a carico dell'assicurato, e capo 2) a titolo di obbligo di refusione delle spese legali;
4) dichiara la compensazione integrale delle spese tra l'avv. e la terza chiamata Parte_1 [...]
Controparte_2
Varese, 11.6.2025
Il Giudice
Fabio Rivellini
pagina 12 di 12