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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 14581 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott. Alessio Marfé - giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14581 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SCOTTI VIVIANA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. TOMASINO GIUSEPPE presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 01/08/2024 le parti, e Parte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da CP_1 loro contratto in NAPOLI il 24/07/1973 (atto n. 451, P. II, S. A, sez. Q, anno 1973), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono
1 nati il 12/01/1974, il 14/11/1976 e il 13/09/1982, tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti modalità cartolare al 10/07/2025.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata, in ragione della mancata richiesta di pronunce accessorie.
Il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 575/2024, pubblicata in data 19/11/2024, passata in giudicato, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(29/10/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti
[...]
e a NAPOLI il 24/07/1973 (atto n. 451, P. II, S. A, Pt_1 CP_1 sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 1973);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI in cui fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
• nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott. Alessio Marfé - giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14581 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SCOTTI VIVIANA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. TOMASINO GIUSEPPE presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 01/08/2024 le parti, e Parte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da CP_1 loro contratto in NAPOLI il 24/07/1973 (atto n. 451, P. II, S. A, sez. Q, anno 1973), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono
1 nati il 12/01/1974, il 14/11/1976 e il 13/09/1982, tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti modalità cartolare al 10/07/2025.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento anche della domanda divorzile, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata, in ragione della mancata richiesta di pronunce accessorie.
Il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 575/2024, pubblicata in data 19/11/2024, passata in giudicato, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(29/10/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti
[...]
e a NAPOLI il 24/07/1973 (atto n. 451, P. II, S. A, Pt_1 CP_1 sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 1973);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI in cui fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
• nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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