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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
15:00 in composizione monocratica:
SILVESTRI SI ZI, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1443/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - Corso Vittorio Emanuele Ii 113 70122 Bari BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1757734 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1757734 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento AR per omesso/parziale versamento nr.1757734 del 07.03.2024 – prot. 116896 del 31.03.2025, notificato a mezzo p.e.c. in data 29.04.2025, emesso dal Comune di Bari per gli anni 2021 e 2022.
Deduce le seguenti censure.
1) I locali indicati all'interno dell'avviso di accertamento opposto (2021 e 2022), non sarebbero giammai stati detenuti a qualsiasi titolo dall'odierno ricorrente, così come sarebbe documentato dal certificato storico di residenza emanato dall'Anagrafe del Comune di Luogo_1, allegato al ricorso.
2) L'avviso di accertamento opposto avrebbe una motivazione meramente apparente;
in realtà non vi sarebbe motivazione alcuna, in violazione delle disposizioni vigenti in materia.
3) L'avviso di accertamento asserisce la detenzione e/o il possesso dei locali tutti ivi indicati in capo al ricorrente, ma non vi sarebbe prova che detti locali siano giammai stati nella disponibilità del ricorrente nei periodi impositivi 2021 e 2022. Secondo il ricorrente l'Amministrazione comunale resistente, omette, macroscopicamente, di considerare l'assoluta inopponibilità in capo all'istante dei presupposti impositivi oggettivi e soggettivi legittimanti la pretesa tributaria, noti, invero, all'Ufficio Anagrafe del medesimo Ente.
Il comune di Bari si è costituito in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento AR per gli anni 2021 e 2022 deducendo con la prima censura di risiedere a Luogo_1 fin dal 1982 e perciò anche nel periodo attinto dall'accertamento impugnato;
di tale circostanza fornisce prova documentale consistente nel certificato storico di residenza rilasciato dal predetto Comune. Con la terza censura il ricorrente conferma tale circostanza rilevando che, se il
Comune di Bari avesse acquisito il suo certificato storico di residenza, non si sarebbe determinato ad emettere l'atto impositivo de quo.
Senonché, come fatto presente dal comune resistente, la circostanza che il contribuente abbia stabilito o meno la propria residenza in un determinato immobile non ha alcuna rilevanza ai fini TARI. Infatti, un individuo può ben risiedere in un dato immobile e, tuttavia, occuparne anche un altro o più d'uno, con ciò integrando il presupposto della tassa.
Oltre tutto, l'art. 26 del Regolamento AR del Comune di Bari, in conformità con la disciplina legislativa dispone che “i soggetti passivi della AR devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza”.
A tal proposito il comune deposita la dichiarazione di inizio occupazione ai fini AR (allora Tarsu) dal 17 giugno 2008, relativa all'immobile attinto dall'accertamento impugnato sottoscritta dallo stesso Ricorrente_1, e rileva che non è mai stata dichiarata alcuna cessazione della predetta occupazione, che dunque deve presumersi perdurante allo stato attuale.
Si veda in proposito, tra tante, Cass. Sez V, 30/03/2023, n. 9051; Cass. sez. III, 31/10/2023, n. 30289 per cui "In tema di TARI, le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ove dichiarate entro i 60 giorni successivi, altrimenti decorrono dal giorno della dichiarazione, poiché, pur essendo consentito al contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione, si esclude che la stessa possa esplicare efficacia retroattiva".
Quanto alla mancata verifica dei dati anagrafici da parte del comune, lamentata con il terzo motivo, è sufficiente confermare che il luogo di residenza del contribuente non gli impedisce di occupare contestualmente anche altri immobili.
Per tali considerazioni le censure sub 1) e 3) sono infondate.
Per completezza va osservato che il ricorrente ha depositato in giudizio un atto di donazione dell'immobile in questione alla propria madre datato 10 maggio 2016.
Tale documento, peraltro non richiamato in alcun modo nel ricorso, non è però sufficiente a modificare le conclusioni cui si è sopra giunti essendo dirimente quanto già sopra assunto.
Oltre tutto il comune di Bari ha rilevato nella sua memoria che, dopo la donazione dell'immobile in questione da parte del Ricorrente_1 alla propria madre, avvenuta il 10 maggio 2016, tra i due risulta essere stato stipulato in data 25/10/2018 un contratto di comodato, la cui attestazione estratta dal database dell'Agenzia delle Entrate viene deposita agli atti del ricorso, benché manchi la copia di tale contratto.
Comunque, come detto, si tratta di circostanza che non incide sulla valutazione della censura.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, la censura è infondata perché l'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari ad individuare la ragioni e i presupposti per la sua adozione in quanto indica tutti i dati normativi applicati e gli estremi necessari a individuare l'immobile in questione.
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del comune di Bari che liquida in euro 400.
Così deciso in Bari il 4 dicembre 2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore
15:00 in composizione monocratica:
SILVESTRI SI ZI, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1443/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - Corso Vittorio Emanuele Ii 113 70122 Bari BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1757734 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1757734 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento AR per omesso/parziale versamento nr.1757734 del 07.03.2024 – prot. 116896 del 31.03.2025, notificato a mezzo p.e.c. in data 29.04.2025, emesso dal Comune di Bari per gli anni 2021 e 2022.
Deduce le seguenti censure.
1) I locali indicati all'interno dell'avviso di accertamento opposto (2021 e 2022), non sarebbero giammai stati detenuti a qualsiasi titolo dall'odierno ricorrente, così come sarebbe documentato dal certificato storico di residenza emanato dall'Anagrafe del Comune di Luogo_1, allegato al ricorso.
2) L'avviso di accertamento opposto avrebbe una motivazione meramente apparente;
in realtà non vi sarebbe motivazione alcuna, in violazione delle disposizioni vigenti in materia.
3) L'avviso di accertamento asserisce la detenzione e/o il possesso dei locali tutti ivi indicati in capo al ricorrente, ma non vi sarebbe prova che detti locali siano giammai stati nella disponibilità del ricorrente nei periodi impositivi 2021 e 2022. Secondo il ricorrente l'Amministrazione comunale resistente, omette, macroscopicamente, di considerare l'assoluta inopponibilità in capo all'istante dei presupposti impositivi oggettivi e soggettivi legittimanti la pretesa tributaria, noti, invero, all'Ufficio Anagrafe del medesimo Ente.
Il comune di Bari si è costituito in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.
All'udienza del 4 dicembre 2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento AR per gli anni 2021 e 2022 deducendo con la prima censura di risiedere a Luogo_1 fin dal 1982 e perciò anche nel periodo attinto dall'accertamento impugnato;
di tale circostanza fornisce prova documentale consistente nel certificato storico di residenza rilasciato dal predetto Comune. Con la terza censura il ricorrente conferma tale circostanza rilevando che, se il
Comune di Bari avesse acquisito il suo certificato storico di residenza, non si sarebbe determinato ad emettere l'atto impositivo de quo.
Senonché, come fatto presente dal comune resistente, la circostanza che il contribuente abbia stabilito o meno la propria residenza in un determinato immobile non ha alcuna rilevanza ai fini TARI. Infatti, un individuo può ben risiedere in un dato immobile e, tuttavia, occuparne anche un altro o più d'uno, con ciò integrando il presupposto della tassa.
Oltre tutto, l'art. 26 del Regolamento AR del Comune di Bari, in conformità con la disciplina legislativa dispone che “i soggetti passivi della AR devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza”.
A tal proposito il comune deposita la dichiarazione di inizio occupazione ai fini AR (allora Tarsu) dal 17 giugno 2008, relativa all'immobile attinto dall'accertamento impugnato sottoscritta dallo stesso Ricorrente_1, e rileva che non è mai stata dichiarata alcuna cessazione della predetta occupazione, che dunque deve presumersi perdurante allo stato attuale.
Si veda in proposito, tra tante, Cass. Sez V, 30/03/2023, n. 9051; Cass. sez. III, 31/10/2023, n. 30289 per cui "In tema di TARI, le variazioni delle condizioni di applicabilità dell'imposta hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato il mutamento della situazione di fatto o di diritto, ove dichiarate entro i 60 giorni successivi, altrimenti decorrono dal giorno della dichiarazione, poiché, pur essendo consentito al contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione, si esclude che la stessa possa esplicare efficacia retroattiva".
Quanto alla mancata verifica dei dati anagrafici da parte del comune, lamentata con il terzo motivo, è sufficiente confermare che il luogo di residenza del contribuente non gli impedisce di occupare contestualmente anche altri immobili.
Per tali considerazioni le censure sub 1) e 3) sono infondate.
Per completezza va osservato che il ricorrente ha depositato in giudizio un atto di donazione dell'immobile in questione alla propria madre datato 10 maggio 2016.
Tale documento, peraltro non richiamato in alcun modo nel ricorso, non è però sufficiente a modificare le conclusioni cui si è sopra giunti essendo dirimente quanto già sopra assunto.
Oltre tutto il comune di Bari ha rilevato nella sua memoria che, dopo la donazione dell'immobile in questione da parte del Ricorrente_1 alla propria madre, avvenuta il 10 maggio 2016, tra i due risulta essere stato stipulato in data 25/10/2018 un contratto di comodato, la cui attestazione estratta dal database dell'Agenzia delle Entrate viene deposita agli atti del ricorso, benché manchi la copia di tale contratto.
Comunque, come detto, si tratta di circostanza che non incide sulla valutazione della censura.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, la censura è infondata perché l'atto impugnato contiene tutti gli elementi necessari ad individuare la ragioni e i presupposti per la sua adozione in quanto indica tutti i dati normativi applicati e gli estremi necessari a individuare l'immobile in questione.
In definitiva il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del comune di Bari che liquida in euro 400.
Così deciso in Bari il 4 dicembre 2025