Art. 14.
La vigilanza ed il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio.
I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle societa' per azioni in quanto applicabili.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 , ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 6, lettera a)) che "A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) articoli 12 , 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640 ".
La vigilanza ed il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad un collegio di revisori nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio.
I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle societa' per azioni in quanto applicabili.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 , ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 6, lettera a)) che "A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5, cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) articoli 12 , 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640 ".