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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 16.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.18211/2024 R.G. Previdenza
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Di Dio e Orsola Maria Rossi, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
OGGETTO: indebito prestazione CP_2
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli al fine di sentir dichiarare nulla CP_1 la pretesa restitutoria di € 305,60, corrisposti a titolo di indennità di disoccupazione – comunicata dall' in data 21.03.2024 e relativa al periodo dal 21.09.2022 al CP_2 CP_1
21.02.2023.
Ha esposto che il provvedimento di recupero era adottato con la seguente motivazione :
“… è stata corrisposta indennità di disoccupazione arzialmente non spettante per CP_2 rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge …”. Ha dedotto l'illegittimità della pretesa dell'ente, generica nella motivazione e in ogni caso del tutto infondata, atteso che ella percepiva la in seguito alla perdita dell'unico CP_2 rapporto di lavoro effettuato; in punto di diritto, ha invocato la sua buona fede ed i limiti alla ripetibilità dell'indebito pensionistico previsti dall' art. 52 L 88/1989. CP_ L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda rilevandone l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese legali.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione tra le parti, la causa era decisa con la presente sentenza, con lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 L'azione recuperatoria dell' ha ad oggetto quanto corrisposto all'opponente a titolo di CP_1 er il periodo compreso tra settembre 2022 e febbraio 2023. CP_2
Va premesso che l'art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 (rubricato “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – prevede “1. A decorrere dal 1° maggio CP_2
2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego ( , avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai CP_2 lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte CP_2 dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”.
Gli artt. 9 e 10 del D. Lgs. cit. disciplinano i rapporti tra la le (eventuali) ulteriori CP_2 attività lavorative, fonti di reddito, svolte dal beneficiario della prestazione previdenziale in parola.
In particolare, l'art. 9 del D. Lgs. cit. (rubricato “Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato”) stabilisce che “
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al CP_2 reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la nstauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito CP_2 annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' CP_1 entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla e non CP_2 presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
[…]”. L'art. 11 del D. Lgs. cit. (rubricato “Decadenza”) dispone che “1. […] il lavoratore decade dalla fruizione della nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
CP_2
…omissis…” Nel caso concreto, il provvedimento restitutorio adottato dall'Ente appare motivato dalla circostanza della instaurazione, in favore della ricorrente, di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, non compatibile con la conservazione della prestazione: si legge infatti nello stesso “… è stata corrisposta indennità di disoccupazione parzialmente non CP_2 spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge …”.
Tuttavia, attraverso la documentazione versata in atti la ricorrente ha dimostrato che ella, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della signora in data in data 6.09.2022 (circostanza in relazione alla quale aveva Controparte_3
2 accesso alla prestazione di cui si discute) non instaurava alcun nuovo rapporto di lavoro
(cfr. Mod. C2 storico Centro Impiego Napoli Fuorigrotta).
Ne deriva che, sussistendo il diritto della ricorrente a godere della prestazione nel periodo di cui alla nota di recupero inoltrata dall' , deve dichiararsi la irripetibilità delle CP_1 prestazioni erogate in suo favore a titolo di Naspi nel periodo dal settembre 2022 al febbraio 2023.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 305,60 di cui alla nota del 28.02.2024 e CP_1 condanna l' alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute e/o compensate;
CP_1 CP_
2) condanna l alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 300,00, a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Napoli, 16.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 16.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.18211/2024 R.G. Previdenza
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Di Dio e Orsola Maria Rossi, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
OGGETTO: indebito prestazione CP_2
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli al fine di sentir dichiarare nulla CP_1 la pretesa restitutoria di € 305,60, corrisposti a titolo di indennità di disoccupazione – comunicata dall' in data 21.03.2024 e relativa al periodo dal 21.09.2022 al CP_2 CP_1
21.02.2023.
Ha esposto che il provvedimento di recupero era adottato con la seguente motivazione :
“… è stata corrisposta indennità di disoccupazione arzialmente non spettante per CP_2 rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge …”. Ha dedotto l'illegittimità della pretesa dell'ente, generica nella motivazione e in ogni caso del tutto infondata, atteso che ella percepiva la in seguito alla perdita dell'unico CP_2 rapporto di lavoro effettuato; in punto di diritto, ha invocato la sua buona fede ed i limiti alla ripetibilità dell'indebito pensionistico previsti dall' art. 52 L 88/1989. CP_ L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda rilevandone l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese legali.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione tra le parti, la causa era decisa con la presente sentenza, con lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 L'azione recuperatoria dell' ha ad oggetto quanto corrisposto all'opponente a titolo di CP_1 er il periodo compreso tra settembre 2022 e febbraio 2023. CP_2
Va premesso che l'art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 (rubricato “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – prevede “1. A decorrere dal 1° maggio CP_2
2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego ( , avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai CP_2 lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte CP_2 dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”.
Gli artt. 9 e 10 del D. Lgs. cit. disciplinano i rapporti tra la le (eventuali) ulteriori CP_2 attività lavorative, fonti di reddito, svolte dal beneficiario della prestazione previdenziale in parola.
In particolare, l'art. 9 del D. Lgs. cit. (rubricato “Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato”) stabilisce che “
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al CP_2 reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la nstauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito CP_2 annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' CP_1 entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla e non CP_2 presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
[…]”. L'art. 11 del D. Lgs. cit. (rubricato “Decadenza”) dispone che “1. […] il lavoratore decade dalla fruizione della nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
CP_2
…omissis…” Nel caso concreto, il provvedimento restitutorio adottato dall'Ente appare motivato dalla circostanza della instaurazione, in favore della ricorrente, di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, non compatibile con la conservazione della prestazione: si legge infatti nello stesso “… è stata corrisposta indennità di disoccupazione parzialmente non CP_2 spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge …”.
Tuttavia, attraverso la documentazione versata in atti la ricorrente ha dimostrato che ella, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della signora in data in data 6.09.2022 (circostanza in relazione alla quale aveva Controparte_3
2 accesso alla prestazione di cui si discute) non instaurava alcun nuovo rapporto di lavoro
(cfr. Mod. C2 storico Centro Impiego Napoli Fuorigrotta).
Ne deriva che, sussistendo il diritto della ricorrente a godere della prestazione nel periodo di cui alla nota di recupero inoltrata dall' , deve dichiararsi la irripetibilità delle CP_1 prestazioni erogate in suo favore a titolo di Naspi nel periodo dal settembre 2022 al febbraio 2023.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 305,60 di cui alla nota del 28.02.2024 e CP_1 condanna l' alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute e/o compensate;
CP_1 CP_
2) condanna l alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 300,00, a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Napoli, 16.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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