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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Adele Pipitone, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.918 del 2023 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Dario Mannina Parte_1 C.F._1
giusto mandato alle liti in atti ricorrente
Contro
C.F.- P.IVA - ente pubblico economico- Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Procuratore Speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Di Girolamo
Prefettura U.T.G. di Trapani, in persona del Prefetto pro tempore - contumace resistenti
Oggetto: opposizione ex artt. 6 e ss. D.l.VO 150/2011 - 22 e ss. L.689/1981
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva formale opposizione per l'annullamento e/o la revoca ovvero per la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della cartella di pagamento di pagamento n.
29920200008078929001 per il complessivo importo di €.23.193,92 emessa da Riscossione Sicilia
S.p.A. - Agente della Riscossione- provinciale di Trapani su incarico della Prefettura di Trapani.
Si costituiva in questo giudizio la – di seguito -contestando le Controparte_1 CP_2
domande e le richieste, rimaneva contumace, in questo giudizio, la Prefettura.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, l'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, come atto presupposto, e come tale invalidante l'intera procedura, ivi compresa la validità della cartella di pagamento oggetto dell'opposizione; chiedeva, per l'effetto,
l'accoglimento dell'opposizione con conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
1 All'udienza del 26.02.2025 le parti discutevano e concludevano come da rispettivi scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre rilevare come il presente giudizio è conseguente alla tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza pronunciata dal Giudice di pace in sentenza n. 507/22 del 09.12.2022, depositata in cancelleria in data 03.02.2023, il cui dispositivo veniva comunicato alla parte ricorrente a mezzo PEC in data 07.02.2023; in merito parte ricorrente ha fornito idonea prova dell'avvenuta notifica, alle parti del giudizio, dell'atto di riassunzione nel termine di legge, con ogni effetto conseguente.
Appare necessario, allora, sottolineare che in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, ove il giudice di pace dichiari la propria incompetenza indicando un termine per la riassunzione, la tempestiva esecuzione di tale adempimento, davanti al giudice competente, ha natura sostanziale di sentenza e la tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice competente esclude qualsiasi decadenza dall'opposizione per mancata osservanza del termine di cui all'art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, dovendosi, a tal riguardo fare affidamento, per effetto della translatio iudicii, all'originario atto introduttivo.art.50 c.p.c.
Ciò implica che l'intero fascicolo, ivi comprese le deduzioni e gli atti riconducibili alla Prefettura
– ancorché non costituitasi nel giudizio -, sono riversate nel procedimento in atto pendente.
Da tali atti si evince, allora, che i verbali di contestazione delle violazioni sono stati regolarmente notificati, di tal ché l'eccezione di nullità prospettata da parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Nel merito l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile stante che l'opposizione alla cartella esattoriale è possibile solo quando vengano dedotti vizi di procedura o attinenti alla sua formazione.
Diversamente, ove si contesti, come nel caso di specie, il credito indicato e quantificato nel verbale di accertamento, le modalità di conteggio della sanzione e gli interessi maggiorati, avrebbe dovuto, in via necessariamente preliminare e prioritaria, essere proposto tempestivo ricorso avverso il verbale predetto.
Non è superfluo ricordare, al riguardo, come il verbale di accertamento per violazioni del Codice della Strada è un «titolo esecutivo» del tutto peculiare;
esso consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori.
2 Questa idoneità del verbale di accertamento viene meno, ai sensi dello stesso art. 203 C.d.S., in caso di ricorso al prefetto (a cui può eventualmente seguire la formazione dell'ordinanza- ingiunzione, che è titolo esecutivo stragiudiziale, di provenienza e contenuto differenti) ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede amministrativa)
Se, a contrario, il verbale è stato elevato e notificato regolarmente (e non è stato opposto) è diventato titolo esecutivo, pertanto i successivi atti della Pubblica Amministrazione, il ruolo e le cartelle esattoriali, non possono più essere impugnati per vizi antecedenti giusto il disposto degli artt. 22 e 23 L. 689/81.
La disciplina peculiare si spiega perché il verbale di accertamento di violazione del codice della strada acquista l'efficacia esecutiva con una modalità di formazione semplificata rispetto a quella prevista per l'ordinanza - ingiunzione.
Quest'ultima costituisce titolo esecutivo -come sancito dall'art. 18, ultimo comma, primo inciso, della legge n. 689 del 1981- solo dopo che il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione abbia presentato il rapporto ai sensi del citato art. 17 della stessa legge e l'autorità competente abbia provveduto ai sensi del successivo art. 18, determinando la somma dovuta per la violazione ed ingiungendone il pagamento.
Il verbale di accertamento non contiene un'ingiunzione di pagamento ed ha portata ricognitiva dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, che nasce autonomamente dalla commissione dell'infrazione al codice della strada.
Per effetto dell'accertamento ed in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è la legge a fissare la somma da pagare, come determinata dall'art. 203, ult. co ., C.d.S., ed a consentirne la riscossione mediante ruolo esattoriale, anche ai sensi del sopravvenuto art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, oltre che dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981.
Stando al testo dell'art. 203 C.d.S., nonché al testo dell'art. 204 bis C.d.S. (ed, oggi, dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011), perché il verbale di accertamento costituisca «titolo esecutivo» è sufficiente l'omesso ricorso alla tutela amministrativa e l'omesso pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, poiché la somma da iscrivere a ruolo è predeterminata per legge.
Il verbale di accertamento -definito dal codice della strada come «titolo esecutivo»- è provvedimento dell'amministrazione che, dotato di efficacia esecutiva, consente la formazione del ruolo esattoriale, il quale, a sua volta, «costituisce titolo esecutivo» per l'espropriazione forzata (arg. ex art. 49 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), sia in caso di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria sia in caso di mancata opposizione del verbale di accertamento.
3 Ciò importa che la mancata impugnazione consente di contestare, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale soltanto la regolarità formale della cartella (vizi di forma attinenti il procedimento di esecuzione esattoriale e gli avvisi di mora) ma non già questioni attinenti al quantum ed all'an del credito portato nel titolo esecutivo.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Nulla per le spese di lite posto che la Prefettura si è costituita tramite un proprio funzionario, condividendosi l'orientamento interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (Cass.
11389/2011)”.
In considerazione della decisione in rito, sussistono, infine, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Rigetta l'opposizione.
- Nulla per le spese di lite
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 29.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
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