Corte Cost., sentenza 05/12/2025, n. 182
CCOST
Sentenza 5 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata previsione della ricusazione del giudice che ha disposto la restituzione degli atti

    La restituzione degli atti all’autorità proponente, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, non determina una regressione di fase, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento unitario e monofasico. La situazione procedimentale che si determina con la restituzione degli atti all’autorità proponente appare maggiormente assimilabile all’ipotesi in cui, nel corso della fase dibattimentale, una misura cautelare sia richiesta al giudice che procede e sia rigettata per ritenuta carenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il provvedimento di restituzione degli atti, implicando in realtà un rigetto allo stato per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, non assume valenza pregiudicante rispetto alla successiva adozione del sequestro. Inoltre, il citato art. 20, comma 2, stabilendo che gli «ulteriori accertamenti patrimoniali» possono disporsi quando sono «indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti» del sequestro o delle altre misure, non ablatorie, appare escludere una valutazione della sussistenza dei presupposti in difetto delle ulteriori indagini. Di conseguenza, anziché valutare la sussistenza dei presupposti, il tribunale che restituisca gli atti valuta la sola sufficienza degli atti, e questo non integra una “attività pregiudicante”.

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Massime5

I procedimenti penale e di prevenzione sono dotati di proprie peculiarità, sia per l’aspetto processuale, sia per quello dei presupposti sostanziali: il primo è ricollegato a un determinato fatto-reato oggetto di verifica nel processo, a seguito dell’esercizio dell’azione penale; il secondo è riferito a una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato. Il sistema delle misure di prevenzione presenta una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione. (Precedente: S. 106/2015 - mass. 38404; O. 275/1996 - mass. 22825). I profili di peculiarità del procedimento di prevenzione non sono idonei a fondare un ridimensionamento del principio dell’imparzialità, considerando che l’art. 111, secondo comma, Cost. delinea i caratteri di qualsiasi «giusto processo», e quindi anche di quello di prevenzione, in cui vive la stessa esigenza di imparzialità, assistita dai princìpi costituzionali che impongono l’assenza di attività pregiudicanti pur a fronte della peculiarità di tale procedimento. Allo stesso tempo, sussiste una modulazione delle garanzie alla luce della diversità del modello procedimentale rispetto al prototipo del giudizio penale: in questo senso, il rispetto del principio del contraddittorio non impone che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento, e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost., i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito. (Precedenti: S. 172/2023 - mass. 45790;S. 91/2023 - mass. 45600; S. 106/2015 - mass. 38404;S. 115/2001 - mass. 26175;O. 255/2009 - mass. 33876; O. 291/2005 - mass. 29653; O. 352/2003 - mass. 28165;O. 8/2003 - mass. 27504). Nel delineare uno statuto di garanzie, sostanziali e processuali, delle misure di prevenzione, è necessario che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai princìpi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni “giusto” processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo “volet civil”), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.), di colui nei cui confronti la misura sia richiesta. (Precedente: S. 24/2019). L’imparzialità-neutralità del giudice, che gode di una posizione centrale nell’ambito del giusto processo, in carenza della quale tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di concreto significato, è valida anche con riferimento al procedimento giurisdizionale di applicazione delle misure di prevenzione personali, sia pure con alcune precisazioni legate alle sue peculiarità, in quanto tali misure incidono su diritti di libertà costituzionalmente garantiti per mezzo di una “riserva di giurisdizione”, che non può essere menomata dall’affievolimento dei caratteri che la giurisdizione qualifica come tale, sussistendo, di converso, l’esigenza di preservare il giudice chiamato a pronunciarsi sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione da ogni pre-giudizio che possa comprometterne l’imparzialità si pone nella stessa misura in cui essa è stata affermata in relazione al giudice che è chiamato a pronunciarsi nel processo penale. (Precedente: S. 306/1997). La facoltà di ricusare il giudice, ai sensi dell’art. 37, comma 1, cod. proc. pen., a seguito dell’intervento additivo della Corte costituzionale, va riconosciuta alle parti avverso il giudice che, in un diverso procedimento, anche non penale, abbia espresso una valutazione di merito sul medesimo fatto e nei confronti del medesimo soggetto – ivi compreso, secondo la giurisprudenza di legittimità, il procedimento di prevenzione. Il pregiudizio per l’imparzialità-neutralità del giudicante può verificarsi, dunque, anche nei rapporti tra il procedimento penale e quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia stata espressa nel primo in sede di accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure cautelari, sia quando il rapporto di successione temporale tra attività pregiudicante e funzione pregiudicata sia invertito, per avere il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto di associazione di stampo mafioso, già espresso nell’ambito del procedimento di prevenzione una valutazione sull’esistenza dell’associazione e sull’appartenenza ad essa della persona imputata nel successivo processo penale. (Precedenti: S. 283/2000 - mass. 25513;O. 178/1999; S. 306/1997). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, sesta sez. pen., in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU, dell’art. 37, comma 1, lett.a, cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett.g, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente. Il quadro normativo e interpretativo esclude una compromissione dell’imparzialità del giudice della prevenzione che abbia disposto la restituzione degli atti all’autorità proponente: il procedimento di prevenzione, quale procedimento camerale partecipato, che trova generale ancoraggio nell’art. 666 cod. proc. pen., non è scandito da distinte fasi “processuali”, ma ha una fisionomia evidentemente monofasica, non venendo in rilievo le scansioni tendenzialmente impermeabili che connotano il processo penale di cognizione. L’identità di fase nella quale viene disposta la restituzione degli atti all’autorità proponente – che non determina una regressione, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario – unitamente alla non qualificabilità della relativa decisione come “attività pregiudicante”, risultano decisive, essendo il potere di restituzione, peraltro, collocato in una scansione procedimentale la cui struttura suggerisce non già l’ipotesi dell’accoglimento della richiesta di misura, bensì quella del suo rigetto, per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, tanto da non assumere valenza pregiudicante rispetto alla successiva adozione del sequestro o di altra misura, non ablatoria. Quale ulteriore considerazione di carattere sistematico, rileva che il giudizio sulla cautela reale non è mai stato ritenuto “pregiudicante” nel processo ordinario, avendo la giurisprudenza di legittimità costantemente affermato che l’identità fisica tra il giudice della cautela e quello della valutazione del merito, nell’ambito dell’unica funzione attribuita nel grado, non fa nascere alcuna situazione di incompatibilità derivante dagli atti compiuti nel procedimento. Si deve comunque auspicare un intervento del legislatore idoneo a strutturare con più accurata precisione il procedimento di prevenzione, soprattutto nella dimensione cautelare, che tanto rilievo ha assunto nella prassi).

Affinché si configuri un’incompatibilità costituzionalmente necessaria del giudice devono sussistere le seguenti condizioni: a) le valutazioni devono cadere sulla medesimares iudicanda; b) il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione; c) tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria; d) le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento. (Precedenti: S. 209/2024 - mass. 46551; S. 91/2023 - mass. 45600; S. 179/2024 - mass. 46473; S. 64/2022 - mass. 44655).

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione, sesta sez. pen., in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 CDFUE, dell’art. 37, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., in relazione all’art. 36, comma 1, lett.g), del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la restituzione degli atti all’autorità proponente. Il giudice rimettente non indica perché, e in che termini, la fattispecie sarebbe disciplinata dal diritto eurounitario, mentre dall’art. 51, par. 1, CDFUE discende, da un lato, che la stessa Carta può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata anche dal diritto europeo e, dall’altro lato, che è onere del rimettente illustrare per quali ragioni la disciplina censurata ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, sicché l’eventuale carenza di motivazione impedisce di invocare i diritti riconosciuti dalla CDFUE quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale – senza escludere che tali diritti possano essere utilizzati come strumenti interpretativi nella lettura delle stesse disposizioni costituzionali corrispondenti. (Precedenti: S. 5/2023 - mass. 45381; S. 34/2022 - mass. 44680; S. 28/2022 - mass. 44618; S. 213/2021 - mass. 44349; S. 185/2021 - mass. 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021 - mass. 43626; S. 278/2020 - mass. 43143; S. 254/2020 - mass. 43014; S. 194/2018 - mass. 40528).

La garanzia della terzietà e imparzialità del giudice, protetta dagli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, costituisce un presidio non solo della funzionalità della giurisdizione, ma anche del diritto di difesa dei cittadini. In essa trova la suaratioanche la disciplina sull’incompatibilità del giudice, volta a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto in una sede “pregiudicata”, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesimares iudicanda. Le funzioni del giudicare, infatti, devono essere assegnate a un soggetto terzo, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi. (Precedenti: S. 93/2024 - mass. 46187; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 16/2022 - mass. 44520; S. 7/2022 - mass. 44517).

Mentre l’incompatibilità endoprocessuale (c.d. orizzontale), di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., presuppone l’identità del procedimento e opera in astratto, le cause di astensione e ricusazione operano in concreto e riguardano situazioni al di fuori del giudizio in cui si è chiamati a decidere, siano esse attività non giudiziarie o attività giudiziarie svolte in altro giudizio. (Precedente: S. 306/1997). In qualunque processo decisionale, quale attività intellettuale dinamica e non statica, il titolare dell’organo competente maturain itinereil proprio convincimento, che può ben dirsi “a formazione progressiva”: se di questo dato di comune esperienza non si tenesse conto, si potrebbe giungere ad applicare gli istituti dell’incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione pel solo fatto che il convincimento del giudice si forma progressivamente, il che comporterebbe l’assoluta impossibilità di funzionamento della giurisdizione. Il rigore del regime delle incompatibilità, al contrario, non può determinare un simile malfunzionamento, sicché le relative norme vanno applicate solo quando sussista una reale ed effettiva esigenza di prevenzione della deviazione dell’amministrazione della giustizia dal tracciato della terzietà e dell’imparzialità. È per questo che l’incompatibilità, in una con i connessi istituti della doverosa astensione e della ricusazione, non trova applicazione quando le precedenti valutazioni astrattamente “pregiudicanti” si collochino nella medesima fase del procedimento, perché questa costituisce una frazione dell’iter decisorio nella quale il fenomeno della formazione progressiva del convincimento del giudicante si compie con peculiare concentrazione. (Precedenti: S. 93/2024 - mass. 46187; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 7/2022 - mass. 44517). All’interno di ciascuna delle fasi processuali – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – va, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. (Precedenti: S. 93/2024 - mass. 46187; S. 64/2022 - mass. 46655; S. 7/2022 - mass. 44517; S. 66/2019 - mass. 42113; S. 18/2017 - mass. 39495; S. 153/2012 - mass. 36413; S. 177/1996 - mass. 22450; S. 131/1996 - mass. 22334; O. 76/2007 - mass. 31089; O. 123/2004 - mass. 28436; O. 90/2004 - mass. 28398; O. 370/2000 - mass. 25638; O. 232/1999 - mass. 24782).

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 05/12/2025, n. 182
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 182
Data del deposito : 5 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

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