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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1005/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRANTE ELVIRA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellato contumace
Conclusioni: per l'appellante
CORTE DI APPELLO DI PALERMO Parte_2
Disattesa ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione:
In via principale:
Preso atto dell'intervenuto rilascio del titolo abilitativo al soggiorno del cittadino
[...] nel territorio italiano, rimettere il presente procedimento al ruolo, al fine di Parte_3 procedere all'acquisizione di copia del permesso di soggiorno. Pag. 1 di 5 In subordine:
Accogliere per la forma il presente appello e, per l'effetto per i motivi tutti dedotti nel ricorso introduttivo alla luce dell'intervenuto rilascio del permesso di soggiorno, accertata e dichiarata
l'illegittimità del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di Palermo, Ufficio Immigrazione Prot. 0234498 del
15/09/2022, adottare il provvedimento ritenuto opportuno da codesta Ecc.ma Corte di Appello di Palermo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio.
Con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa del presente grado di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con decreto n. 112/2024 del 5.01.2024, il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, rigettava la domanda proposta da volta a ottenere una declaratoria di illegittimità del provvedimento Parte_1
con cui il Questore di Palermo aveva rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
2. In particolare, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso ritenendo il ricorrente persona socialmente pericolosa sulla base della valutazione dei suoi precedenti penali e dei procedimenti pendenti, reputando recessive le condizioni familiari allegate.
3. Avverso tale decreto ha proposto appello chiedendo in via Parte_1 pregiudiziale e cautelare la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato;
nel merito, la riforma del decreto stesso e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
4. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha allegato che il figlio è affetto da grave deficit psicologico e psichiatrico, tale da renderlo non autosufficiente e beneficiario della l. 104/1992 e dell'invalidità civile;
che ha instaurato con il figlio un rapporto significativo, la cui interruzione - in caso di espulsione – pregiudicherebbe gravemente la salute di quest'ultimo; che durante l'espiazione della pena detentiva ha mantenuto una condotta regolare, partecipando al percorso rieducativo senza
Pag. 2 di 5 incorrere in sanzioni disciplinari;
che, una volta rimesso in libertà, si è occupato del figlio stante l'impossibilità della moglie – lavoratrice domestica addetta alla Per_1
cura della persona – di provvedere personalmente alle sue esigenze;
che la coniuge è affetta da depressione, per la quale è seguita dal CSM di Palermo sin dal 2007; che egli riveste un ruolo essenziale all'interno del nucleo familiare, essendo l'unico in grado di prendersi cura sia del figlio che della moglie;
che con riferimento al giudizio di pericolosità sociale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha avanzato richiesta di archiviazione del procedimento penale a suo carico per il reato di maltrattamenti in famiglia;
che avendo lasciato la Tunisia oltre 22 anni fa, senza mai farvi ritorno, ha completamente perso i legami familiari nel Paese d'origine, anche a seguito della morte dei genitori e dei fratelli.
5. Il , ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
6. Sostituita ex art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 18.12.2024, il ricorrente ha depositato le note difensive e il Collegio ha assunto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con le note sostitutive dell'udienza del 18.12.2024, depositate in data 13.12.2024, il ricorrente ha comunicato che il Consolato della Tunisia aveva indirizzato al Giudice di Pace – dinanzi al quale pendeva il giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Palermo - una specifica richiesta di trattenimento del cittadino nel territorio nazionale, evidenziando la Pt_3
particolare situazione personale e familiare in cui lo stesso versa. Il relativo procedimento si è concluso con decreto di accoglimento del ricorso.
8. Successivamente, con comparsa conclusionale depositata in data 11.02.2025, il ricorrente ha altresì rappresentato che, all'esito di una rivalutazione delle sue condizioni personali e familiari, gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, circostanza che conferma il venir meno dei presupposti ostativi alla sua permanenza sul territorio nazionale.
9. Alla luce di quanto esposto nelle suddette note e nella comparsa conclusionale, risulta pertanto che il ricorrente ha conseguito il “bene della vita” oggetto della pretesa sostanziale azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ossia il permesso
Pag. 3 di 5 di soggiorno per motivi familiari, con conseguente cessazione della materia del contendere.
10. Giova ricordare in proposito che, come statuito da Cass. n. 622/97, “la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion
d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme
e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti,
o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere”.
11. Pertanto, si impone l'adozione del provvedimento della sentenza, dovendosi dichiarare cessato l'interesse sostanziale all'accertamento della pretesa.
12. Ciononostante, occorre pervenire alla decisione sulla cd. soccombenza virtuale, attesa la richiesta del ricorrente volta a ottenere una dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato.
13. Va rilevato che, pur avendo il ricorrente conseguito, nelle more del giudizio, il permesso di soggiorno per motivi familiari, ciò è avvenuto per effetto di circostanze sopravvenute e non già per l'illegittimità del provvedimento impugnato che, alla luce della situazione giuridica e fattuale esistente al momento della sua adozione, risulta conforme alla normativa vigente. Invero sulla base di quanto emerge dagli atti, sussistevano comunque i presupposti per il rigetto della domanda, atteso che gli specifici precedenti penali a carico del ricorrente costituivano elemento ostativo idoneo a giustificare il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. A conferma di ciò, si rileva che questo è stato successivamente rilasciato all'esito di una rinnovata valutazione delle specifiche circostanze personali del ricorrente.
14. Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che “È legittima la decisione con cui il giudice di appello - pur dando atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avvenuta revoca del provvedimento di preavviso di fermo a seguito della domanda di opposizione in sede giudiziale - ha, come avviene di regola quando si perviene alla relativa declaratoria (che supera ogni precedente pronuncia di merito), proceduto legittimamente a verificare se
Pag. 4 di 5 sussistessero i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale e ha, quindi, ritenuto, sulla base di una motivazione logica e giuridicamente legittima basata su apprezzamenti fattuali insindacabili nella presente sede di legittimità, che sussistessero le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite e non quelle per applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale” (cfr. Cass. 14 ottobre 2024 n. 26622).
15. Non sussistendo, dunque, i presupposti per l'applicazione del criterio della soccombenza, neppure in via virtuale, nei confronti del , appare Controparte_1
equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., in ragione della peculiarità della vicenda e del sopravvenuto venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, in riforma del decreto n. 112/2024 del 5.01.2024, emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, appellato da nei confronti del : Parte_1 Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del 10 settembre 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1005/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRANTE ELVIRA, pec: Email_1 appellante contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellato contumace
Conclusioni: per l'appellante
CORTE DI APPELLO DI PALERMO Parte_2
Disattesa ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione:
In via principale:
Preso atto dell'intervenuto rilascio del titolo abilitativo al soggiorno del cittadino
[...] nel territorio italiano, rimettere il presente procedimento al ruolo, al fine di Parte_3 procedere all'acquisizione di copia del permesso di soggiorno. Pag. 1 di 5 In subordine:
Accogliere per la forma il presente appello e, per l'effetto per i motivi tutti dedotti nel ricorso introduttivo alla luce dell'intervenuto rilascio del permesso di soggiorno, accertata e dichiarata
l'illegittimità del provvedimento di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di Palermo, Ufficio Immigrazione Prot. 0234498 del
15/09/2022, adottare il provvedimento ritenuto opportuno da codesta Ecc.ma Corte di Appello di Palermo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio.
Con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa del presente grado di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con decreto n. 112/2024 del 5.01.2024, il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, rigettava la domanda proposta da volta a ottenere una declaratoria di illegittimità del provvedimento Parte_1
con cui il Questore di Palermo aveva rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
2. In particolare, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso ritenendo il ricorrente persona socialmente pericolosa sulla base della valutazione dei suoi precedenti penali e dei procedimenti pendenti, reputando recessive le condizioni familiari allegate.
3. Avverso tale decreto ha proposto appello chiedendo in via Parte_1 pregiudiziale e cautelare la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato;
nel merito, la riforma del decreto stesso e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
4. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha allegato che il figlio è affetto da grave deficit psicologico e psichiatrico, tale da renderlo non autosufficiente e beneficiario della l. 104/1992 e dell'invalidità civile;
che ha instaurato con il figlio un rapporto significativo, la cui interruzione - in caso di espulsione – pregiudicherebbe gravemente la salute di quest'ultimo; che durante l'espiazione della pena detentiva ha mantenuto una condotta regolare, partecipando al percorso rieducativo senza
Pag. 2 di 5 incorrere in sanzioni disciplinari;
che, una volta rimesso in libertà, si è occupato del figlio stante l'impossibilità della moglie – lavoratrice domestica addetta alla Per_1
cura della persona – di provvedere personalmente alle sue esigenze;
che la coniuge è affetta da depressione, per la quale è seguita dal CSM di Palermo sin dal 2007; che egli riveste un ruolo essenziale all'interno del nucleo familiare, essendo l'unico in grado di prendersi cura sia del figlio che della moglie;
che con riferimento al giudizio di pericolosità sociale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha avanzato richiesta di archiviazione del procedimento penale a suo carico per il reato di maltrattamenti in famiglia;
che avendo lasciato la Tunisia oltre 22 anni fa, senza mai farvi ritorno, ha completamente perso i legami familiari nel Paese d'origine, anche a seguito della morte dei genitori e dei fratelli.
5. Il , ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
6. Sostituita ex art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 18.12.2024, il ricorrente ha depositato le note difensive e il Collegio ha assunto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con le note sostitutive dell'udienza del 18.12.2024, depositate in data 13.12.2024, il ricorrente ha comunicato che il Consolato della Tunisia aveva indirizzato al Giudice di Pace – dinanzi al quale pendeva il giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Palermo - una specifica richiesta di trattenimento del cittadino nel territorio nazionale, evidenziando la Pt_3
particolare situazione personale e familiare in cui lo stesso versa. Il relativo procedimento si è concluso con decreto di accoglimento del ricorso.
8. Successivamente, con comparsa conclusionale depositata in data 11.02.2025, il ricorrente ha altresì rappresentato che, all'esito di una rivalutazione delle sue condizioni personali e familiari, gli è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, circostanza che conferma il venir meno dei presupposti ostativi alla sua permanenza sul territorio nazionale.
9. Alla luce di quanto esposto nelle suddette note e nella comparsa conclusionale, risulta pertanto che il ricorrente ha conseguito il “bene della vita” oggetto della pretesa sostanziale azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ossia il permesso
Pag. 3 di 5 di soggiorno per motivi familiari, con conseguente cessazione della materia del contendere.
10. Giova ricordare in proposito che, come statuito da Cass. n. 622/97, “la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion
d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme
e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti,
o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere”.
11. Pertanto, si impone l'adozione del provvedimento della sentenza, dovendosi dichiarare cessato l'interesse sostanziale all'accertamento della pretesa.
12. Ciononostante, occorre pervenire alla decisione sulla cd. soccombenza virtuale, attesa la richiesta del ricorrente volta a ottenere una dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato.
13. Va rilevato che, pur avendo il ricorrente conseguito, nelle more del giudizio, il permesso di soggiorno per motivi familiari, ciò è avvenuto per effetto di circostanze sopravvenute e non già per l'illegittimità del provvedimento impugnato che, alla luce della situazione giuridica e fattuale esistente al momento della sua adozione, risulta conforme alla normativa vigente. Invero sulla base di quanto emerge dagli atti, sussistevano comunque i presupposti per il rigetto della domanda, atteso che gli specifici precedenti penali a carico del ricorrente costituivano elemento ostativo idoneo a giustificare il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. A conferma di ciò, si rileva che questo è stato successivamente rilasciato all'esito di una rinnovata valutazione delle specifiche circostanze personali del ricorrente.
14. Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che “È legittima la decisione con cui il giudice di appello - pur dando atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avvenuta revoca del provvedimento di preavviso di fermo a seguito della domanda di opposizione in sede giudiziale - ha, come avviene di regola quando si perviene alla relativa declaratoria (che supera ogni precedente pronuncia di merito), proceduto legittimamente a verificare se
Pag. 4 di 5 sussistessero i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale e ha, quindi, ritenuto, sulla base di una motivazione logica e giuridicamente legittima basata su apprezzamenti fattuali insindacabili nella presente sede di legittimità, che sussistessero le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite e non quelle per applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale” (cfr. Cass. 14 ottobre 2024 n. 26622).
15. Non sussistendo, dunque, i presupposti per l'applicazione del criterio della soccombenza, neppure in via virtuale, nei confronti del , appare Controparte_1
equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c., in ragione della peculiarità della vicenda e del sopravvenuto venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, in riforma del decreto n. 112/2024 del 5.01.2024, emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, appellato da nei confronti del : Parte_1 Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del 10 settembre 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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