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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4456/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VANZANELLI VIRGINIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente – dopo aver premesso che “con comunicazione del 23.2.2024, l ha intimato alla NO il pagamento della somma di € 14.810,79, ritenendola indebitamente percepita dal 1 Pt_1 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2024 per i seguenti motivi: dall'1.1.2020 al 28.2.2021 maggiorazione di euro 10.33 mensili, ex art.70 c.6 L.388/2000, non dovuta per redditi superiori al limite di legge.
Dall'1.3.2021 al 31.3.2024 rate di invciv non dovute per assenza ingiustificata a visita di revisione calendarizzata in data 17.2.2021; dall'1.1.2020 al 28.2.2021 magg. sociale ex art. 38 L.448/2001 non dovuta per redditi superiori al limite di legge. Dall'1.3.21 al 31.3.24 maggiorazione sociale ex art. 38
L.448/2001 INDEBITA per REVOCA INVCIV per assenza ingiustificata a visita di revisione in data
17.2.2021”. - ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. in via principale, accertare e CP_ dichiarare la irripetibilità di ogni somma pretesa in restituzione, dall' alla NO , Parte_1 stante, in primis, l'assenza di dolo nella ricorrente nel percepirle e l'errore della resistente, nell'erogarle, per il combinato disposto degli Art.1175,1337 cc, dell'Art.52 L.n. 88 del 1989, dell'art.
13 L. 412/91, dell'Art.7 L.n. 448 del 1998 e di tutti gli altri principi normativi qui applicabili;
II. ad ogni buon conto, accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti, in fatto ed in diritto, dell'indebito previdenziale a carico della NO , già sotto il profilo del suo legittimo Parte_1 affidamento alla percezione;
III. per l'effetto ed in ogni caso, riconoscere il diritto alla prestazione dell'accipiens, se non altro, dal 1 marzo 2021 al 31.3.2024”.
1 L' ha chiesto di “Rigettare la domanda in quanto infondata, con condanna di controparte alla CP_1 CP_ restituzione in favore dell' delle somme portate dal provvedimento del 23.02.2024”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, si deve rilevare che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, l'onere della prova ex art. 2697 c.c. non grava sull' , ma sul pensionato che chiede l'accertamento CP_1 negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione dell'indebito. La giurisprudenza a
Sezioni Unite ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto, in quanto parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del possesso dei requisiti sanitari e reddituali previsti dalla legge per godere delle prestazioni (pensione di inabilità civile e maggiorazione sociale), per cui l'indebito sussiste.
Del pari, deve essere superata l'eccezione di irripetibilità delle somme percepite.
Dagli atti allegati alla memoria dell' risulta infatti che la lettera del 20.01.2021 (contenente CP_1
l'invito a presentarsi alla visita medica di revisione fissata per il 17.02.2021 alle ore 11:50) è stata notificata in data 03.02.2021 presso l'indirizzo di via Martiri Ungheresi n. 32 ad Otranto, indicato dalla ricorrente nella domanda di ricostituzione reddituale in atti (lo stesso indirizzo presso il quale le è stata notificata in data 16.03.2024 la lettera di comunicazione dell'indebito) e la ricorrente non si è presentata alla data fissata senza addurre alcun legittimo impedimento.
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni di segno contrario.
Per quanto innanzi esposto, trovano applicazione i principi di diritto enunciati dalla Corte di
Appello Lecce, Sez. lavoro, con sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale,
l'art. 38 della Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Tali principi di diritto appaiono applicabili anche in caso di mancata presentazione a visita.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l abbia continuato ad erogare la prestazione (pensione INVCIV) per CP_1 alcuni mesi dopo la mancata presentazione a visita di revisione non è sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione.
2 Del pari, la situazione di legittimo affidamento deve essere esclusa anche con riferimento alla parte di indebito relativa alla maggiorazione sociale;
al riguardo, l ha infatti dedotto che In CP_1 ordine all'indebito per motivi reddituali, esso è dipeso dalla mancata comunicazione dei redditi per gli anni dal 2020 al 2024. Nel caso di prestazioni collegate al reddito, le stesse vengono corrisposte temporaneamente sulla base dei redditi dichiarati per l'anno precedente. Una volta compiuta la dichiarazione dei redditi per i singoli anni d'imposta, è diritto dell' rivedere le prestazioni CP_2 già elargite, eventualmente evidenziando l'emersione di somme indebitamente percepite. Tali redditi sono emersi soltanto con la domanda di ricostituzione del 22.02.2024 e pertanto l CP_2 ha provveduto entro i termini di legge (entro l'anno successivo).
Tali circostanze non risultano smentite da deduzioni o prove di segno contrario.
In particolare, parte ricorrente non ha dedotto né tantomeno dimostrato di avere comunicato all i propri redditi degli anni dal 2020 al 2024 prima della presentazione della domanda di CP_1 ricostituzione del 22.02.2024; poiché la maggiorazione sociale (al pari dell'assegno sociale) è una prestazione legata al reddito che già nella previsione normativa è erogata in via provvisoria ed eventuali mutamenti reddituali sopravvenuti non possono non rilevare (dando luogo alla ripetizione delle somme erogate in eccesso), appaiono applicabili i seguenti principi di diritto:
“L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e attivare le indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. 07/02/2024, n. 3522).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/04/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 22/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4456/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VANZANELLI VIRGINIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente – dopo aver premesso che “con comunicazione del 23.2.2024, l ha intimato alla NO il pagamento della somma di € 14.810,79, ritenendola indebitamente percepita dal 1 Pt_1 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2024 per i seguenti motivi: dall'1.1.2020 al 28.2.2021 maggiorazione di euro 10.33 mensili, ex art.70 c.6 L.388/2000, non dovuta per redditi superiori al limite di legge.
Dall'1.3.2021 al 31.3.2024 rate di invciv non dovute per assenza ingiustificata a visita di revisione calendarizzata in data 17.2.2021; dall'1.1.2020 al 28.2.2021 magg. sociale ex art. 38 L.448/2001 non dovuta per redditi superiori al limite di legge. Dall'1.3.21 al 31.3.24 maggiorazione sociale ex art. 38
L.448/2001 INDEBITA per REVOCA INVCIV per assenza ingiustificata a visita di revisione in data
17.2.2021”. - ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. in via principale, accertare e CP_ dichiarare la irripetibilità di ogni somma pretesa in restituzione, dall' alla NO , Parte_1 stante, in primis, l'assenza di dolo nella ricorrente nel percepirle e l'errore della resistente, nell'erogarle, per il combinato disposto degli Art.1175,1337 cc, dell'Art.52 L.n. 88 del 1989, dell'art.
13 L. 412/91, dell'Art.7 L.n. 448 del 1998 e di tutti gli altri principi normativi qui applicabili;
II. ad ogni buon conto, accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti, in fatto ed in diritto, dell'indebito previdenziale a carico della NO , già sotto il profilo del suo legittimo Parte_1 affidamento alla percezione;
III. per l'effetto ed in ogni caso, riconoscere il diritto alla prestazione dell'accipiens, se non altro, dal 1 marzo 2021 al 31.3.2024”.
1 L' ha chiesto di “Rigettare la domanda in quanto infondata, con condanna di controparte alla CP_1 CP_ restituzione in favore dell' delle somme portate dal provvedimento del 23.02.2024”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, si deve rilevare che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, l'onere della prova ex art. 2697 c.c. non grava sull' , ma sul pensionato che chiede l'accertamento CP_1 negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione dell'indebito. La giurisprudenza a
Sezioni Unite ha infatti affermato che: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Nel caso di specie, tale onere non è stato adempiuto, in quanto parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del possesso dei requisiti sanitari e reddituali previsti dalla legge per godere delle prestazioni (pensione di inabilità civile e maggiorazione sociale), per cui l'indebito sussiste.
Del pari, deve essere superata l'eccezione di irripetibilità delle somme percepite.
Dagli atti allegati alla memoria dell' risulta infatti che la lettera del 20.01.2021 (contenente CP_1
l'invito a presentarsi alla visita medica di revisione fissata per il 17.02.2021 alle ore 11:50) è stata notificata in data 03.02.2021 presso l'indirizzo di via Martiri Ungheresi n. 32 ad Otranto, indicato dalla ricorrente nella domanda di ricostituzione reddituale in atti (lo stesso indirizzo presso il quale le è stata notificata in data 16.03.2024 la lettera di comunicazione dell'indebito) e la ricorrente non si è presentata alla data fissata senza addurre alcun legittimo impedimento.
Tali circostanze risultano dagli atti e non sono smentite da deduzioni di segno contrario.
Per quanto innanzi esposto, trovano applicazione i principi di diritto enunciati dalla Corte di
Appello Lecce, Sez. lavoro, con sentenza 15/01/2025, n. 25: “In materia di indebito assistenziale,
l'art. 38 della Costituzione favorisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede, fondando un principio di settore che esclude la ripetizione delle somme quando l'erogazione indebita non sia addebitabile al percettore e quando sussista una situazione idonea a generare legittimo affidamento. La comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione costituisce il momento da cui eventualmente decorre la richiesta di restituzione”.
Tali principi di diritto appaiono applicabili anche in caso di mancata presentazione a visita.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non vi sono motivi per ritenere l'indebito irripetibile;
il fatto che l abbia continuato ad erogare la prestazione (pensione INVCIV) per CP_1 alcuni mesi dopo la mancata presentazione a visita di revisione non è sufficiente a configurare una situazione di legittimo affidamento, pur in assenza di un formale provvedimento di revoca della prestazione o di sospensione della relativa erogazione.
2 Del pari, la situazione di legittimo affidamento deve essere esclusa anche con riferimento alla parte di indebito relativa alla maggiorazione sociale;
al riguardo, l ha infatti dedotto che In CP_1 ordine all'indebito per motivi reddituali, esso è dipeso dalla mancata comunicazione dei redditi per gli anni dal 2020 al 2024. Nel caso di prestazioni collegate al reddito, le stesse vengono corrisposte temporaneamente sulla base dei redditi dichiarati per l'anno precedente. Una volta compiuta la dichiarazione dei redditi per i singoli anni d'imposta, è diritto dell' rivedere le prestazioni CP_2 già elargite, eventualmente evidenziando l'emersione di somme indebitamente percepite. Tali redditi sono emersi soltanto con la domanda di ricostituzione del 22.02.2024 e pertanto l CP_2 ha provveduto entro i termini di legge (entro l'anno successivo).
Tali circostanze non risultano smentite da deduzioni o prove di segno contrario.
In particolare, parte ricorrente non ha dedotto né tantomeno dimostrato di avere comunicato all i propri redditi degli anni dal 2020 al 2024 prima della presentazione della domanda di CP_1 ricostituzione del 22.02.2024; poiché la maggiorazione sociale (al pari dell'assegno sociale) è una prestazione legata al reddito che già nella previsione normativa è erogata in via provvisoria ed eventuali mutamenti reddituali sopravvenuti non possono non rilevare (dando luogo alla ripetizione delle somme erogate in eccesso), appaiono applicabili i seguenti principi di diritto:
“L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e attivare le indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. 07/02/2024, n. 3522).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/04/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 22/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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