Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5576/2024 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CARUSO CINZIA ROSA, giusta C.F._1
procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a Palermo il 06/02/1980, c.f. rappresentato e _1 C.F._2 difeso dall'avv. MARCIANO' GIANLUCA, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16/12/2024 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 28/05/2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale da con cui ha contratto _1 matrimonio in Aci Sant'Antonio (CT) il 15/06/2013 e dal quale sono nate le figlie (n. il Per_1
15/07/2008) e (n. il 20/07/2015). Per_2
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L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Alla prima udienza, tenutasi in data 16/12/2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione ed hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al Tribunale di:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni.
2. Affidare le figlie e ad entrambi i genitori con collocamento Persona_3 Persona_4
prevalente presso la madre.
3. Assegnare la dimora coniugale ubicata nel Comune di Paternò (CT) in via Alecci 85 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla IG.ra presso cui Parte_1
vengono collocate le figlie minori.
4. Confermare il piano genitoriale stabilito per la separazione e, nello specifico previo accordo, le figlie minori trascorreranno con il genitore non collocatario almeno due pomeriggi a settimana compatibilmente con le esigenze lavorative del genitore e delle figlie stesse. Ciascun genitore, seguendo il criterio dell'alternanza, trascorrerà con le figlie il fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Da Natale a Capodanno, ciascun genitore trascorrerà sette giorni consecutivi, ad anni alterni. Durante le festività pasquali, ciascun genitore trascorrerà tre giorni consecutivi con le figlie e ad anni alterni o la domenica di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo. Carnevale, ponti primaverili, 2 giugno e altre festività nel corso dell'anno, ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, giusti accordi da fare tra i coniugi entro giugno di ogni anno. Nel giorno del compleanno della madre o del padre le figlie passeranno l'intera giornata con il genitore. Nel giorno del proprio compleanno, le figlie trascorreranno pranzo con un genitore e la cena con
l'altro. Altresì, ciascun genitore potrà programmare eventuali viaggi all'estero con le figlie minori in accordo e previo consenso dell'altro genitore.
5. Confermare che verserà a , l'assegno di _1 Parte_1 mantenimento per le figlie nel complesso pari ad € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) non mensile ma settimanale di € 100,00; assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
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6. L'assegno unico universale sarà totalmente destinato alla IG.ra nella misura del Pt_1
100% al fine di garantire la quota del sig. relativa alla rata del mutuo gravante sui _1 coniugi per l'acquisto della casa.
7. Il IG. ha già provveduto a fare il passaggio di proprietà dell'autovettura Fiat PA _1 mentre l'autovettura Peugeot rimarrà integralmente alla IG.ra con assunzione di Pt_1 qualsivoglia onere relativo alle proprie autovetture.”
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 5576/2024, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, che hanno contratto matrimonio in Aci Sant'Antonio (CT) il 15/06/2013, trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del medesimo Comune al n. 5, parte 2, serie
A, anno 2013, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Aci
Sant'Antonio (CT) per l'annotazione di cui all'art. 69 d.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 04.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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