Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 3216/2023
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio
Valloni, ha pronunciato ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3216/2023 promossa da:
(C. F. C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. ZANONI Parte_1
CHIARA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MASSARENTI 478
BOLOGNA presso il difensore avv. ZANONI CHIARA
ATTORE
contro
C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LUSA P_ (C.F.
FABIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9 '
40124 BOLOGNA presso il difensore avv. LUSA FABIO
CP_2 (C.F. C.F._3 ) contumace;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 26.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
è deceduto in Russi (RA) il 18.12.2013 lasciando la 1. Persona_1
e due figli Pt_1 e P_ moglie CP_2
2. Il de cuius ha disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico del 21.6.2013 pubblicato in data 13.1.2014, con il quale ha lasciato un legato in sostituzione di legittima in favore della moglie CP_2
avente ad oggetto l'usufrutto vitalizio dell'immobile in cui viveva insieme al marito, sito in Russi (RA), Via L. Da Vinci n.1, nonché del denaro e dei titoli presenti sul conto corrente a lui intestato;
per il residuo, ha nominato erede universale delle proprie sostanze il sig. P_ lasciando quindi a quest'ultimo l'intera quota disponibile, ed al figlio la sola quota di legittima.Parte_1
3. Parte_1 ha convenuto in giudizio la madre ed il fratello chiedendo nullità e/o comunque l'annullabilità del testamento di accertare la pubblico ai sensi dell'art. 591 CO. 3 C.C. ed in ogni caso ai sensi
dell'art. 624 c.c., di accertare l'esatta consistenza dell'asse ereditario tenuto conto delle donazioni, operare la collazione delle medesime,
formando la quota di ciascun coerede e quindi disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, con condanna di alla restituzioneP_
di quanto eventualmente percepito in eccedenza rispetto alla propria quota ereditaria, o comunque in lesione della quota di legittima spettante agli altri eredi.
P_4. Nel giudizio così radicato si è costituito il quale ha eccepito in via preliminare la prescrizione dell'azione di annullamento del testamento;B in via principale, ha affermato la piena validità del testamento pubblico. e negato la presenza di atti donativi soggetti a collazione effettuati in vita dal de cuius.
ritualmente citata non si è costituita ed è stata dichiarata 5. CP_2
contumace con decreto ex art. 171 bis c.p.c.. Parte attrice, nell'atto introduttivo, ha dato atto che in sede di mediazione, ha CP_2
rinunciato al legato in sostituzione di legittima relativo all'usufrutto sul denaro e sui titoli a fronte di una rendita perpetua e di quanto già ricevuto dal conto corrente intestato al marito, mantenendo invece l'usufrutto sull'immobile.
è6. Con provvedimento del 11.11.2024 la causa stata rinviata per la
discussione sulle questioni preliminari sollevate dalle parti. All'udienza del 26.3.2025 le parti hanno discusso ex art. 281 sexies c.p.c. la causa che è stata trattenuta in decisione ai sensi del co. 3 della disposizione citata.
7. Va preliminarmente affermata la competenza del giudice monocratico ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. come novellato dal D.lgs. n. 149/2022 (cd riforma Cartabia).
8. Sulla invalidità del testamento ex art. 591 c.c..
L'attore domanda l'accertamento dell'invalidità del testamento in quanto il testatore, al momento della redazione dello stesso, si trovava in uno stato di incapacità di intendere e volere (art. 591 c.c.).
A sostegno della propria domanda deduce le seguenti circostanze: il de cuius i) al momento della redazione del testamento aveva 89 anni;
ii) era in cura sin dall'anno 2007 presso la Domus Nova di San Francesco a causa
Part di che già dal 2009 gli aveva cagionato una grave limitazione funzionale generalizzata, che gradualmente si è estesa in tutto il corpo, tanto che
nell'ultimo anno di vita non era in grado di muoversi autonomamente ed era costretto a recarsi in ambulanza per sottoporsi a dialisi;
iii) dal 2013 soffriva di stati depressivi ed ansiosi tanto da necessitare di cura
farmacologiche; iv) il contenuto del testamento si pone in contrasto con quanto sempre espresso in vita in merito alle proprie volontà
testamentarie.
8.1 La domanda è infondata.
Va premesso che l'incapacità naturale consiste in uno stato tale da privare il testatore in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi ("In tema di annullamento del testamento, l'incapacità
naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia ○ alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de
cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria о
permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima
volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi" Cass. n. 8079/2005; Cass. n. 3934/2018), non essendo sufficiente un qualsiasi decadimento delle facoltà mentali ("Non ricorre
l'incapacità naturale idonea ad invalidare il testamento ex art. 591 in presenza di minimo decadimento delle facoltà mentali, desumentesi da mere anomalie comportamentali, non compromettente le funzioni volitive e la capacità di critica" Cass. n. 8728/2007).
La prova della incapacità naturale è particolarmente rigorosa «Per aversi incapacità naturale del testatore non è sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato come frequentemente avviene nel caso di grave malattia ma è necessario che lo stato psicofisico del soggetto sia in quel momento tale da sopprimere l'attitudine a determinarsi coscientemente e
liberamente, essendo regola la capacità di agire del soggetto e dovendo, pertanto, la sua incapacità che costituisce un'eccezione essere provata in modo serio e rigoroso » (Cass. n. 2074/1985).
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio dell'incapacità naturale,
va osservato che, di regola, incombe su colui il quale deduce di invalidità del testamento, dal momento che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione ("Perché sussista incapacità naturale del testatore, ai fini della nullità per incapacità della scheda, è
necessaria non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo, in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. Costituisce, pertanto, onere probatorio a carico di chi assuma l'esistenza di quello stato provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere » (Cass. n. 9508/2005).
8.2 Ciò premesso in diritto, si ritiene che, nel caso di specie, l'attore non abbia fornito la prova della incapacità a testare del de cuius al momento della redazione del testamento, da intendersi, come si è detto,
quale privazione assoluta della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi.
Il testamento pubblico risale al 21.6.2013. L'attore pare sostenere che, nel periodo in cui è stato redatto il
testamento, il de cuius non fosse capace di intendere e volere.
Orbene, sul punto si osserva quanto segue. La cartella clinica depositata in atti (doc. all. 2 attore) non restituisce in alcun modo il fatto che fosse "assolutamente privo della coscienza delPersona_1
significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi. (Cass. n. 15480/2001). La sola indicazione di interesse che si rinviene in 3.5.2013 (dopo tale indicazione ilcartella riguarda l'annotazione del diario riprende al mese di ottobre), quindi un mese prima circa della redazione del testamento, con la quale si dà atto di uno stato ansioso del paziente, contrastato mediante la prescrizione di 3 gtt di Lexotan.
Il riscontro di uno stato ansioso appare un elemento del tutto inidoneo a l'affermazione dell'incapacità di intendere e volere disorreggere Persona_1 trattandosi di uno stato che, in assenza di prova contraria, non conduce all'azzeramento della volontà e della coscienza.
- vengono evocate Le altre circostanze dedotte dall'attore- età, malattia in termini generici e senza alcun riferimento al caso concreto: l'attore,
cioè, non prova che in ragione della età e della malattia il de cuius fosse in effetti compromesso nelle proprie facoltà volitive.
Va poi aggiunto, in modo assolutamente dirimente, che dall'insieme degli elementi in atti, si ricava, al contrario, che Persona_1 fosse
perfettamente capace di intendere e volere al momento della redazione del testamento.
In primo luogo, vi è prova documentale: parte convenuta ha prodotto il certificato (all. doc. n. 10 convenuto) del medico di famiglia, Dott.
Per_2 ove si dà atto che al 20.6.2013, ossia il giorno precedente al testamento, il de cuius non presentava "segni di alterazioni patologiche di ordine psicofisico che ne alterino un totale grado di intendere e volere." Diagnosi peraltro confermata, in data 4.10.2013, sempre dal medico di famiglia, ove si legge che il paziente è "affetto da patologie organiche, ma che non pregiudicano assolutamente un pieno e totale grado di intendere e volere" (all. 21 parte convenuta).
In secondo luogo, va rilevato che il de cuius, nel corso dell'anno 2013,
almeno dal mese di maggio e sino ai giorni immediatamente precedenti al decesso, ha compiuto complesse operazioni negoziali poste in essere con
l'intento di riorganizzare il proprio patrimonio (prevalentemente quello societario) con riferimento alla posizione dei figli.
Il de cuius, la moglie, e i due figli infatti erano tutti soci di [...]
Controparte_3 avente a oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari, bevande, acque minerali e alcolici in genere.
A fine 2012 e nei primi mesi del 2013, la vita societaria era stata interessata da accadimenti che avevano visti coinvolti i figli;
in particolare: in data 5.12.2012 era stata deliberata l'esclusione dalla società di P_ che nel gennaio del 2013 poi recedeva dalla società per giusta causa e si opponeva alla delibera;
in data 20.2.2013, il de cuius e la moglie, deliberavano anche l'esclusione del figlio Pt_1 conferendo
a P_ una procura institoria per garantire la normale gestione di [...]
Controparte_3 fino al 31.12.2013 (all.ti 3 e 4 convenuto).
In conseguenza di tali fatti, allo scopo di ricomporre la situazione conflittuale creatasi, in data 3.6.2013, il de cuius, la moglie CP_2 e i figli hanno sottoscritto un accordo quadro (all. 7 convenuto) per la composizione bonaria della controversia insorta con riferimento alla
gestione della società, che prevedeva, a definizione di tutti i contenziosi in essere
- nel frattempo sorti relativamente alle questioni societarie verificatesi
- la scissione della società in due new-co la [...]
"/ Controparte_4 e la [...]
Controparte_5
Dopo la conclusione di tale accordo, in data 21.6.2013 (il giorno della redazione del testamento), con atto a Rogito Notaio Dott.ssa Per_3
alle ore 11.00, il de cuius dopo aver acquisito a seguito di una permuta la piena proprietà di alcuni immobili siti a Russi (RA), Via Giacomo
Matteotti n. 9, li donava alla nipote, Sig.ra Controparte_6 ' figlia di
Pt 1 (all. 8).
disponeva delle proprie Lo stesso giorno, alle ore 18.06, Persona_1
sostanze mediante testamento pubblico redatto dal Notaio, Dott. Per_4
(all. 9).
[...] dal complesso degli atti richiamati ben si comprende che Orbene
nel periodo di riferimento, fosse perfettamente in Persona_1
grado di compiere complesse operazioni negoziali e societarie, facenti parte di un chiaro disegno di riorganizzazione degli assetti patrimoniali,
del tutto incompatibili con uno stato di incapacità.
Peraltro, il progetto risultante dall'accordo bonario già citato è poi stato perseguito ed attuato dal de cuius sino ai giorni immediatamente precedenti al decesso.
Infatti, quale socio della Controparte_3 ha compiuto i seguenti atti:
- in data 19.10.2013, approvazione del progetto di soluzione bonaria (all.
-
15);
- in data 23.10.2013, scissione della società e costituzione delle due nuove società in accomandita, alle quali era riallocato il capitale sociale della società scissa (all. 16) e il cui capitale veniva assegnato al de cuius ed alla moglie, e scioglimento della iControparte_3 in data 23.10.2013, donazione delle quote della neo costituita
་་
-
[...] al figlio (all. ' Pt 1 Controparte_5
17), il quale accettava la proposta di donazione con atto del 12.12.2013, acquisendo così la titolarità del patrimonio immobiliare (all. 18), e donazione delle quote di Controparte_4
[...] ", al figlio P_ (all. 19), il quale accettava la proposta di donazione con atto del 30.10.2013, acquisendo così la titolarità del
patrimonio commerciale (all. 20). allora che l'insieme degli elementi richiamati È evidente tutti documentali consente di e comunque non smentiti da parte attrice ancora una volta che il de cuius, lungi dal trovarsi in uno affermare, stato di incapacità di intendere e volere fosse, al contrario,
perfettamente capace di dare vita ad un progetto societario razionale e con l'obiettivo giustificato dalle circostanze, compiendo atti coerenti che intendeva perseguire.
Alla luce della comprovata capacità di testare del de cuius, appare del tutto recessivo e priva di alcuna capacità indiziante, l'affermazione
"fare dell'attore secondo cui il padre aveva sempre espresso la volontà di le cose alla pari". In assenza di elementi che consentano di affermare che il testatore fosse compromesso nelle sue facoltà volitive, la volontà
testamentaria non appare sindacabile con riferimento ad eventuali precedenti dichiarazioni rese dal de cuius.
9. Sulla annullabilità del testamento ex art. 624 c.c.
L'attore ha domandato anche l'annullamento del testamento ex art. 624 c.c.
in quanto il padre sarebbe stato coartato dal fratello P_ .
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta. L'art. 624 co. 3 c.c. prevede che: "l'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo о
dell'errore”. Nel caso in esame, la data di decorrenza della prescrizione va individuata nella pubblicazione del testamento. Ciò in quanto l'attore non contesta
l'individuazione del termine a quo, e cioè non afferma di essere venuto a conoscenza in un periodo successivo dell'esistenza delle predette cause di invalidità e del contenuto del testamento.
Ora, posto che l'atto giudiziale risale all'anno 2023, va rilevato che il diritto risulta ampiamente prescritto.
Parte attrice nega il decorso della prescrizione in ragione dell'esistenza di atti interruttivi: in particolare, individua quale atto interruttivo,
la diffida del 18.12.2018 indirizzata al convenuto (all. doc. n. 10
dell'atto di citazione). Tuttavia, dalla lettura di tale missiva, non si rinviene in alcun passaggio l'evocazione di fatti costitutivi posti a fondamento dell'azione di annullamento del testamento per le causali di cui all'art. 624 c.c. con la conseguenza che a tale missiva non può essere attribuita alcuna efficacia interruttiva ai fini che occupano.
In definitiva, l'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta.
In ogni caso, comunque, la domanda è infondata.
Va premesso che: "La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.c., allorché vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in
inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua
volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe spontaneamente indirizzata;
idoneità da valutarsi con criteri di larghezza nei casi in
cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della 'consapevolezza affettiva', sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono
О con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate, costituendo tali valutazioni apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2022, n.30424 ).
L'attore deduce la sussistenza di una coartazione della volontà del de cuius ad opera del convenuto, sulla scorta dei seguenti elementi: i) il contenuto del testamento si pone in contrasto con quanto sempre dichiarato dal padre di avere l'intenzione di fare le parti uguali tra i fratelli;
ii) l'organizzazione dell'incontro per la redazione del testamento è
avvenuta ad opera del convenuto.
Orbene, nessuno degli elementi richiamati assume valore probante, neppure indiziario.
Quanto alla discrasia tra la volontà confluita nel testamento disponibile e quella sempre dichiarata di "volere a P_ e legittima ad Pt_1 fare le parti uguali", valga Osservare che il testamento si colloca temporalmente nell'ambito di una complessa operazione societaria, già
richiamata sopra, finalizzata a dotare ciascuno dei due figli della propria società. È del tutto ragionevole ipotizzare che, in tale contesto, il
testatore, avendo ben chiaro cosa stava accadendo ed era accaduto per espresso riconoscimento di parte attrice, a seguito dei problemi societari,
precedenti alla definizione dell'accordo bonario, i rapporti tra l'attore e la famiglia si erano raffreddati abbia inteso regolare diversamente la successione. Quanto all'organizzazione dell'incontro per la redazione del testamento da parte del convenuto, va rilevato che tale circostanza non assume alcuna
valenza, neppure indiziaria, in quanto in primo luogo, non pare qualificabile come condotta dolosa о fraudolenta;
in secondo luogo, il testatore era perfettamente consapevole di ciò che stava facendo, al punto che, la mattina dello stesso giorno aveva compiuto un atto donativo per atto pubblico in favore della nipote (figlia di Pt_1 in terzo luogo,
al momento della redazione del testamento era presente anche la moglie che, nel prospettazione attorea, non è mai stata indicata come soggetto in qualche modo coinvolto in un ipotetico quanto indimostrato piano finalizzato a carpire la volontà del testatore.
10. Rimessione della causa in istruttoria.
Accertata la validità del testamento, la successione di Persona_1
va regolata secondo il testamento pubblico del 21.6.2013 pubblicato in data 13.1.2014. L'esame -delle ulteriori domande avanzate da parte attrice definizione della massa ereditaria e divisione ereditaria necessita della rimessione in istruttoria della causa con separata ordinanza.
Le spese di lite verranno regolate con il provvedimento definitivo.
PQM
Il Tribunale di Ravenna, nella persona del Giudice Unico dr. Fabrizio
Valloni, ogni diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa come in motivazione, parzialmente decidendo la causa n. 3216/2023 RG, così
provvede:
- RIGETTA la domanda di accertamento di nullità о annullabilità del testamento pubblico di Persona_1 del 21.6.2023;
- DICHIARA prescritta l'azione di annullamento ex art. 624 c.c.;
- RIMETTE la causa in istruttoria con separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Ravenna, 18/06/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni