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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3522/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3522/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in PISA, VIA TURATI, 14, presso lo studio dell'avvocato GIULIA
CONTINI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), C.F._3
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliati in VIGEVANO, VIA XXIV APRILE, 2, presso lo studio degli avvocati
ANDREA ROMANO FRANCHINI e ALBERTO PIETRO CAPRA, che li rappresentano e difendono giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATI
OGGETTO: contratto di mutuo.
CONCLUSIONI
Per “piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, in accoglimento Parte_1
della presente opposizione: 2) nel merito: a) in accoglimento dell'appello proposto riformare
integralmente la sentenza appellata e comunque in tutti i capi e punti meglio indicati nella parte
motiva e così: - dichiarare nulla la CTU e comunque la stessa inammissibile sui docc. 2 e 3 allegati al
d.i. in quanto fotocopie;
- ritenere non provato il titolo e comunque ogni credito prescritto e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pavia n. 1720/2021 non dichiarato
provvisoriamente esecutivo ed accogliere così l'opposizione spiegata in primo grado dall'odierna
appellante poiché il titolo è inesistente e/o comunque perché ogni credito risulta prescritto;
3) in
subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste poste in via principale, in via
istruttoria, ordinare una nuova Consulenza tecnica, previa nomina di un nuovo perito in
considerazione dei gravi vizi metodologici e logico giuridici compiuti nella perizia di primo grado
escludendo comunque la periziabilità dei documenti in copia;
4) il tutto con vittoria di spese, di
entrambi i gradi di giudizio e con condanna delle controparti al pagamento di tutte le spese anche
peritali sostenute in entrambi i procedimenti. Fatta salva ogni successiva possibile produzione e difesa
consentita dalla legge”;
per e : “Voglia la Corte di Controparte_1 Controparte_2
Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE - In
via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
pagina 2 di 8 per tutte le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del Pt_1
22/4/2024. NEL MERITO Dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello ex adverso proposto e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande avverse con integrale conferma della sentenza di primo grado n.
1216/2023 del 10.10.2023, pubblicata il successivo 11.10.2023 a firma del Giudice del Tribunale
Civile di Pavia, Dott. Renato Cameli, in esito al procedimento n. R.G. 5299/2021. Il tutto con vittoria
dei compensi, degli accessori di legge e delle spese del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione davanti al tribunale di Pavia avverso il decreto ingiuntivo n. 1720/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 26.019,24 in favore di e Controparte_1 [...]
, in qualità di eredi di . Tale importo era stato richiesto a titolo di Controparte_2 Persona_1
debito residuo rispetto alla maggior somma di € 117.280, asseritamente mutuata nel corso del 2002 dal loro padre in favore di la quale, per garantire l'integrale restituzione, aveva Parte_1
emesso l'assegno bancario n. 006510183-04 tratto su Banca del Monte di Lucca S.p.A. di importo pari alla somma oggetto di mutuo. A fondamento della propria opposizione, l'opponente affermava: 1) di non avere mai ricevuto alcuna somma da parte di essendo del tutto estranea al Persona_1
rapporto di mutuo, che sarebbe intercorso, al più, tra lo stesso e marito della CP_1 CP_3
propria madre;
2) di disconoscere, pertanto, la sottoscrizione apposta sui documenti prodotti dagli opposti a riprova del titolo negoziale e, precisamente, sull'assegno bancario n. 006.510.183-04 e sulle due missive datate, rispettivamente, 21.05.2005 e 23.4.2012; 3) che, comunque, l'eventuale contratto di mutuo era nullo per mancanza di un accordo;
4) che, infine, la somma ingiunta si era ormai prescritta.
e si costituivano in giudizio, contestando gli assunti Controparte_1 Controparte_2
in fatto e in diritto dedotti dall'attrice, producendo anche una ulteriore dichiarazione attribuibile a pagina 3 di 8 scritta su carta intestata della società Sole s.r.l., rispetto alla quale l'attrice era socia di CP_3
maggioranza, con cui quest'ultimo si rendeva disponibile al pagamento in contanti del residuo.
Il tribunale di Pavia, previo espletamento di una perizia, con sentenza n. 1216/2023, pubblicata l'11.10.2023, ha rigettato l'opposizione e ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale pronuncia, ha proposto appello, chiedendo, previa istanza di Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà, la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DO HA AFFERMATO LA LEGITTIMITÀ DELLA VERIFICAZIONE
SU DEI DOCUMENTI PRODOTTI SOLO IN COPIA;
2) CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA DO HA ASSUNTO A FONDAMENTO DELLA PROPRIA
DECISIONE DOCUMENTI PRIVI DI RILEVANZA PROBATORIA;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DO HA RIGETTATO L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE;
4) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DO HA RITENUTO CONCLUSO UN VALIDO CONTRATTO DI
MUTUO;
5) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DO HA CONDANNATO PARTE OPPONENTE AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI LITE.
e si sono costituiti nel giudizio di appello, Controparte_1 Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 642 c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto.
La Corte d'appello di Milano, disposta con ordinanza del 15.05.2024 la sospensione della provvisoria esecutorietà, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 18.03.2025, poi, differita a quella del 19.03.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa
è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene di dovere rigettare la eccezione di inammissibilità dell'appello ex
art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato, per ciascun capo della sentenza impugnata, le questioni di fatto e di diritto per le quali viene richiesta una riforma della pronuncia.
Ciò premesso, procedendo ad analizzare i singoli motivi di appello, il Collegio ritiene opportuno esaminare, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, il motivo di impugnazione concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, rigettata dal giudice di prime cure ritenendola formulata in maniera del tutto generica, non essendo stata dedotta, né comprovata la data per il pagamento dell'ultima rata,
individuando il dies a quo nella richiesta di pagamento avvenuta nel 2020.
Secondo l'appellante tale motivazione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale erroneamente ritenuto provati i pagamenti intermedi e non avendo correttamente individuato il dies a quo nella conclusione del contratto, trattandosi di un mutuo senza termine.
Tale motivo è fondato.
La Corte rileva, alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, che esigenze di certezza dei rapporti giuridici, che sono alla base dell'istituto della prescrizione, inducono ad affermare il principio generale secondo il quale condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, con la conseguenza che quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c. (fra le altre, cfr. Cass. 8640/2020; Cass.
23457/2010; Cass. 14345/2009; Cass. 15587/2001; Cass. 6209/1999; Cass. 4939/1997; Cass.
1731/1986). pagina 5 di 8 In applicazione di tale principio, il Collegio rileva, dunque, che, nel caso di specie, anche dando come provata la conclusione di un contratto di mutuo senza la fissazione di un termine, la individuazione del
dies a quo non può che coincidere con la data della stipula, indicata da parte appellata nel 2002,
attraverso la consegna dell'assegno bancario n. 006510183-04 tratto sulla Banca del Monte di Lucca
dell'importo di € 117.280,00, in quanto, proprio a partire da tale data, il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione di un termine per l'adempimento con la speciale azione prevista ai sensi dell'art. 1817 c.c..
Ai fini della prova di una valida ed efficace interruzione del termine prescrizionale, il Collegio ritiene non idonee le due missive, una del 2005 e l'altra del 2012, prodotte in copia fotostatica, asseritamente riconducibili alla atteso che, a seguito del disconoscimento effettuato in ordine all'autenticità Pt_1
della sottoscrizione posta in calce alle lettere, era onere di parte appellata, che l'aveva prodotte in giudizio e che intendeva avvalersene, depositare il loro originale al fine di ottenerne la verificazione
(cfr. Cass. ord. 7267/2014). In realtà, parte appellata non solo non ha assolto a tale onere, ma non ha nemmeno allegato alcuna ragione circa la sua impossibilità di procedere al deposito degli originali per cause a lei non imputabili.
Si ritiene, comunque, non sufficiente, ai fini della prova della eventuale riferibilità delle missive prodotte alla appellante, la consulenza tecnica espletata in parte anche sulle copie fotostatiche, poiché,
alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte, le sue risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, devono essere valutate dal giudice unitamente ad altri elementi istruttori disponibili (cfr. Cass. ord. 2777/2025), nella fattispecie, né dedotti, né, tanto meno, provati.
Si osserva, peraltro, che le risultanze della CTU, svolta nel giudizio di primo grado, con riferimento alla missiva del 2005, asseritamente trasmessa via fax, hanno escluso ogni attribuibilità alla appellante,
non essendo la sottoscrizione a lei riconducibile, mentre, con riferimento a quella del 2012, sono giunte pagina 6 di 8 a un giudizio meramente probabilistico. In difetto di ulteriori elementi probatori volti a provare la attribuibilità di quest'ultima missiva all'appellante, non risultando nemmeno la trasmissione da un numero di fax a lei anche indirettamente riferibile, e in mancanza della produzione degli originali, la
Corte ritiene non provata, con probabile certezza, nemmeno la riferibilità di tale secondo documento alla Parte_1
Alla luce di tale motivazione, pertanto, è evidente la impossibilità di attribuire un'efficacia interruttiva del credito azionato in sede monitoria alle missive depositate attribuite all'appellante.
Nessuna rilevanza assume, inoltre, il documento concernente la scrittura privata di rendiconto dei vari pagamenti effettuati in forza del mutuo, prodotta in fase monitoria da parte appellata (doc. 1 del fascicolo del procedimento monitorio dell'odierna appellata), trattandosi di un atto redatto dalla stessa parte, privo di riscontri oggettivi.
Nell'accoglimento di tale motivo di appello, idoneo di per sé a comportare la riforma della sentenza impugnata e la revoca del decreto ingiuntivo n. 1720/2021 emesso in data 15.08.2021 dal tribunale di
Pavia, devono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di appello proposti.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico solidale di e , quali parti soccombenti, Controparte_1 Controparte_2
avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia,
applicando i parametri medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 26.001 a € 52.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere, solo per il giudizio di appello, la fase istruttoria e di trattazione, non svolta.
Stante il riconoscimento da parte della CTU della riferibilità a parte appellante della firma apposta sull'assegno, prodotto in originale, le spese di CTU, già liquidate nel giudizio di primo grado, sono poste a carico solidale di entrambe le parti processuali, con diritto di regresso interno nella misura del
50%.
pagina 7 di 8 Tenuto conto, poi, che in sede di CTU non è stato svolto un vero e proprio procedimento di verificazione su tutti i documenti prodotti, la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna di parte appellante al pagamento della somma di € 20,00 in favore dell'erario, con conseguente modifica della sentenza di primo grado sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1720/2021, emesso in data 15.08.2021 dal tribunale di Pavia;
- condanna e al pagamento in via solidale in Controparte_1 Controparte_2
favore di delle spese di lite, che sono liquidate, per il giudizio di primo Parte_1
grado, in complessivi € 7.616,00 per compensi e, per il presente giudizio, in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali determinate nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone a carico solidale di entrambe le parti processuali le spese di CTU, già liquidate nel giudizio di primo grado, con diritto di regresso interno nella misura del 50%;
- dispone la revoca della condanna di al pagamento di € 20,00 in favore Parte_1
dell'erario.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Giuseppe Ondei
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. Giuseppe Ondei Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 3522/2023, promossa
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in PISA, VIA TURATI, 14, presso lo studio dell'avvocato GIULIA
CONTINI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), C.F._3
pagina 1 di 8 elettivamente domiciliati in VIGEVANO, VIA XXIV APRILE, 2, presso lo studio degli avvocati
ANDREA ROMANO FRANCHINI e ALBERTO PIETRO CAPRA, che li rappresentano e difendono giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATI
OGGETTO: contratto di mutuo.
CONCLUSIONI
Per “piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, in accoglimento Parte_1
della presente opposizione: 2) nel merito: a) in accoglimento dell'appello proposto riformare
integralmente la sentenza appellata e comunque in tutti i capi e punti meglio indicati nella parte
motiva e così: - dichiarare nulla la CTU e comunque la stessa inammissibile sui docc. 2 e 3 allegati al
d.i. in quanto fotocopie;
- ritenere non provato il titolo e comunque ogni credito prescritto e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pavia n. 1720/2021 non dichiarato
provvisoriamente esecutivo ed accogliere così l'opposizione spiegata in primo grado dall'odierna
appellante poiché il titolo è inesistente e/o comunque perché ogni credito risulta prescritto;
3) in
subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste poste in via principale, in via
istruttoria, ordinare una nuova Consulenza tecnica, previa nomina di un nuovo perito in
considerazione dei gravi vizi metodologici e logico giuridici compiuti nella perizia di primo grado
escludendo comunque la periziabilità dei documenti in copia;
4) il tutto con vittoria di spese, di
entrambi i gradi di giudizio e con condanna delle controparti al pagamento di tutte le spese anche
peritali sostenute in entrambi i procedimenti. Fatta salva ogni successiva possibile produzione e difesa
consentita dalla legge”;
per e : “Voglia la Corte di Controparte_1 Controparte_2
Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, IN VIA PRELIMINARE - In
via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
pagina 2 di 8 per tutte le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta del Pt_1
22/4/2024. NEL MERITO Dichiarare infondato in fatto e in diritto l'appello ex adverso proposto e, per
l'effetto, rigettare tutte le domande avverse con integrale conferma della sentenza di primo grado n.
1216/2023 del 10.10.2023, pubblicata il successivo 11.10.2023 a firma del Giudice del Tribunale
Civile di Pavia, Dott. Renato Cameli, in esito al procedimento n. R.G. 5299/2021. Il tutto con vittoria
dei compensi, degli accessori di legge e delle spese del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione davanti al tribunale di Pavia avverso il decreto ingiuntivo n. 1720/2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 26.019,24 in favore di e Controparte_1 [...]
, in qualità di eredi di . Tale importo era stato richiesto a titolo di Controparte_2 Persona_1
debito residuo rispetto alla maggior somma di € 117.280, asseritamente mutuata nel corso del 2002 dal loro padre in favore di la quale, per garantire l'integrale restituzione, aveva Parte_1
emesso l'assegno bancario n. 006510183-04 tratto su Banca del Monte di Lucca S.p.A. di importo pari alla somma oggetto di mutuo. A fondamento della propria opposizione, l'opponente affermava: 1) di non avere mai ricevuto alcuna somma da parte di essendo del tutto estranea al Persona_1
rapporto di mutuo, che sarebbe intercorso, al più, tra lo stesso e marito della CP_1 CP_3
propria madre;
2) di disconoscere, pertanto, la sottoscrizione apposta sui documenti prodotti dagli opposti a riprova del titolo negoziale e, precisamente, sull'assegno bancario n. 006.510.183-04 e sulle due missive datate, rispettivamente, 21.05.2005 e 23.4.2012; 3) che, comunque, l'eventuale contratto di mutuo era nullo per mancanza di un accordo;
4) che, infine, la somma ingiunta si era ormai prescritta.
e si costituivano in giudizio, contestando gli assunti Controparte_1 Controparte_2
in fatto e in diritto dedotti dall'attrice, producendo anche una ulteriore dichiarazione attribuibile a pagina 3 di 8 scritta su carta intestata della società Sole s.r.l., rispetto alla quale l'attrice era socia di CP_3
maggioranza, con cui quest'ultimo si rendeva disponibile al pagamento in contanti del residuo.
Il tribunale di Pavia, previo espletamento di una perizia, con sentenza n. 1216/2023, pubblicata l'11.10.2023, ha rigettato l'opposizione e ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale pronuncia, ha proposto appello, chiedendo, previa istanza di Parte_1
sospensione della provvisoria esecutorietà, la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi:
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DO HA AFFERMATO LA LEGITTIMITÀ DELLA VERIFICAZIONE
SU DEI DOCUMENTI PRODOTTI SOLO IN COPIA;
2) CONTRADDITTORIETÀ DELLA SENTENZA DO HA ASSUNTO A FONDAMENTO DELLA PROPRIA
DECISIONE DOCUMENTI PRIVI DI RILEVANZA PROBATORIA;
3) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DO HA RIGETTATO L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE;
4) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DO HA RITENUTO CONCLUSO UN VALIDO CONTRATTO DI
MUTUO;
5) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA DO HA CONDANNATO PARTE OPPONENTE AL PAGAMENTO
DELLE SPESE DI LITE.
e si sono costituiti nel giudizio di appello, Controparte_1 Controparte_2
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 642 c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto.
La Corte d'appello di Milano, disposta con ordinanza del 15.05.2024 la sospensione della provvisoria esecutorietà, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 18.03.2025, poi, differita a quella del 19.03.2025. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa
è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene di dovere rigettare la eccezione di inammissibilità dell'appello ex
art. 342 c.p.c., avendo parte appellante indicato, per ciascun capo della sentenza impugnata, le questioni di fatto e di diritto per le quali viene richiesta una riforma della pronuncia.
Ciò premesso, procedendo ad analizzare i singoli motivi di appello, il Collegio ritiene opportuno esaminare, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione, il motivo di impugnazione concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito azionato, rigettata dal giudice di prime cure ritenendola formulata in maniera del tutto generica, non essendo stata dedotta, né comprovata la data per il pagamento dell'ultima rata,
individuando il dies a quo nella richiesta di pagamento avvenuta nel 2020.
Secondo l'appellante tale motivazione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale erroneamente ritenuto provati i pagamenti intermedi e non avendo correttamente individuato il dies a quo nella conclusione del contratto, trattandosi di un mutuo senza termine.
Tale motivo è fondato.
La Corte rileva, alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, che esigenze di certezza dei rapporti giuridici, che sono alla base dell'istituto della prescrizione, inducono ad affermare il principio generale secondo il quale condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, con la conseguenza che quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183, comma 2, c.c. (fra le altre, cfr. Cass. 8640/2020; Cass.
23457/2010; Cass. 14345/2009; Cass. 15587/2001; Cass. 6209/1999; Cass. 4939/1997; Cass.
1731/1986). pagina 5 di 8 In applicazione di tale principio, il Collegio rileva, dunque, che, nel caso di specie, anche dando come provata la conclusione di un contratto di mutuo senza la fissazione di un termine, la individuazione del
dies a quo non può che coincidere con la data della stipula, indicata da parte appellata nel 2002,
attraverso la consegna dell'assegno bancario n. 006510183-04 tratto sulla Banca del Monte di Lucca
dell'importo di € 117.280,00, in quanto, proprio a partire da tale data, il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione di un termine per l'adempimento con la speciale azione prevista ai sensi dell'art. 1817 c.c..
Ai fini della prova di una valida ed efficace interruzione del termine prescrizionale, il Collegio ritiene non idonee le due missive, una del 2005 e l'altra del 2012, prodotte in copia fotostatica, asseritamente riconducibili alla atteso che, a seguito del disconoscimento effettuato in ordine all'autenticità Pt_1
della sottoscrizione posta in calce alle lettere, era onere di parte appellata, che l'aveva prodotte in giudizio e che intendeva avvalersene, depositare il loro originale al fine di ottenerne la verificazione
(cfr. Cass. ord. 7267/2014). In realtà, parte appellata non solo non ha assolto a tale onere, ma non ha nemmeno allegato alcuna ragione circa la sua impossibilità di procedere al deposito degli originali per cause a lei non imputabili.
Si ritiene, comunque, non sufficiente, ai fini della prova della eventuale riferibilità delle missive prodotte alla appellante, la consulenza tecnica espletata in parte anche sulle copie fotostatiche, poiché,
alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte, le sue risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, devono essere valutate dal giudice unitamente ad altri elementi istruttori disponibili (cfr. Cass. ord. 2777/2025), nella fattispecie, né dedotti, né, tanto meno, provati.
Si osserva, peraltro, che le risultanze della CTU, svolta nel giudizio di primo grado, con riferimento alla missiva del 2005, asseritamente trasmessa via fax, hanno escluso ogni attribuibilità alla appellante,
non essendo la sottoscrizione a lei riconducibile, mentre, con riferimento a quella del 2012, sono giunte pagina 6 di 8 a un giudizio meramente probabilistico. In difetto di ulteriori elementi probatori volti a provare la attribuibilità di quest'ultima missiva all'appellante, non risultando nemmeno la trasmissione da un numero di fax a lei anche indirettamente riferibile, e in mancanza della produzione degli originali, la
Corte ritiene non provata, con probabile certezza, nemmeno la riferibilità di tale secondo documento alla Parte_1
Alla luce di tale motivazione, pertanto, è evidente la impossibilità di attribuire un'efficacia interruttiva del credito azionato in sede monitoria alle missive depositate attribuite all'appellante.
Nessuna rilevanza assume, inoltre, il documento concernente la scrittura privata di rendiconto dei vari pagamenti effettuati in forza del mutuo, prodotta in fase monitoria da parte appellata (doc. 1 del fascicolo del procedimento monitorio dell'odierna appellata), trattandosi di un atto redatto dalla stessa parte, privo di riscontri oggettivi.
Nell'accoglimento di tale motivo di appello, idoneo di per sé a comportare la riforma della sentenza impugnata e la revoca del decreto ingiuntivo n. 1720/2021 emesso in data 15.08.2021 dal tribunale di
Pavia, devono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di appello proposti.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91
c.p.c. a carico solidale di e , quali parti soccombenti, Controparte_1 Controparte_2
avuto riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia,
applicando i parametri medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale dello scaglione di riferimento “da 26.001 a € 52.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere, solo per il giudizio di appello, la fase istruttoria e di trattazione, non svolta.
Stante il riconoscimento da parte della CTU della riferibilità a parte appellante della firma apposta sull'assegno, prodotto in originale, le spese di CTU, già liquidate nel giudizio di primo grado, sono poste a carico solidale di entrambe le parti processuali, con diritto di regresso interno nella misura del
50%.
pagina 7 di 8 Tenuto conto, poi, che in sede di CTU non è stato svolto un vero e proprio procedimento di verificazione su tutti i documenti prodotti, la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna di parte appellante al pagamento della somma di € 20,00 in favore dell'erario, con conseguente modifica della sentenza di primo grado sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1720/2021, emesso in data 15.08.2021 dal tribunale di Pavia;
- condanna e al pagamento in via solidale in Controparte_1 Controparte_2
favore di delle spese di lite, che sono liquidate, per il giudizio di primo Parte_1
grado, in complessivi € 7.616,00 per compensi e, per il presente giudizio, in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali determinate nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone a carico solidale di entrambe le parti processuali le spese di CTU, già liquidate nel giudizio di primo grado, con diritto di regresso interno nella misura del 50%;
- dispone la revoca della condanna di al pagamento di € 20,00 in favore Parte_1
dell'erario.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Giuseppe Ondei
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