Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 118/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà ConIGliere
Dott. Silvana Cannizzaro ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 118/2022 R. G., vertente tra
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello (con pec indicata), presso il cui studio, in Sant'Agata di Militello (ME), Via Nizza n. 1, sono elettivamente domiciliati,
Appellanti contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Formica (con C.F._4 pec indicata), presso il cui studio, in Milazzo (ME), Via Del Sole n. 41, sono elettivamente domiciliati,
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 606/2021 emessa, in data 17 luglio 2021, dal Tribunale di Patti, in composizione monocratica, in materia di proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 949 c.c. e 702 bis c.p.c., e Controparte_1 Parte_3 proponevano actio negatoria servitutis, dinanzi al Tribunale di Patti - Sez. di Sant'Agata di Militello, nei confronti di e esponendo: di essere proprietari di un Parte_1 Parte_2 fondo sito in IC, C.da Serro Polino, identificato in catasto al fg. 31 part. 271, adibito a parcheggio, in forza di atto di compravendita del 4 agosto 2005, ai rogiti del notaio dott. Per_1
che, a partire dall'anno 2004, approfittando dell'assenza degli attori, residenti a [...]
[...]
Torinese e rientranti in IC solo in occasione delle vacanze estive, i coniugi e Parte_1 avevano utilizzato detto fondo, transitandovi a piedi per accedere ad un Parte_2 manufatto abusivamente realizzato, nello stesso anno, nel retro della propria abitazione;
che, nel mese
1
che, pertanto, erano stati costretti ad invocare tutela possessoria innanzi alla competente autorità giudiZIria;
che, per la situazione determinatasi, gli stessi proprietari, nel mese di settembre 2008, avevano eretto un muretto ed avevano installato un cancello, a tutela del proprio diritto di proprietà; che, con ricorso del 27 novembre 2008, i coniugi avevano adito l'autorità Parte_4 giudiZIria, chiedendo di essere reintegrati nel possesso del bene corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio;
che, con decisione del 9 giugno 2009, alla quale era stata data esecuzione, il Tribunale di Patti - Sez. Distaccata di Sant'Agata di Militello, aveva accolto la domanda possessoria.
Ciò premesso, chiedevano: “1) ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'insussistenza in capo ai coniugi e , di qualsivoglia diritto sul fondo di proprietà Parte_1 Parte_2 degli attori;
2) conseguentemente, ordinare ai coniugi e di Parte_1 Parte_2 non utilizzare in alcun modo del fondo di proprietà degli attori e, quindi, di interrompere con effetto immediato l'attraversamento di esso;
condannare i convenuti al pagamento delle spese di giudizio e dei compensi di causa”.
Si costituivano in giudizio e contestando, nel merito, la Parte_1 Parte_2 domanda dei ricorrenti. Deducevano: che, in data 19 ottobre 2007, il padre della resistente,
[...]
aveva scoperto con immenso stupore l'avvenuta stipula di un atto pubblico, tra CP_2 [...]
(venditrice) e (acquirente), avente ad oggetto il terreno Parte_5 Controparte_1 oggetto di causa, compiuta all'insaputa della loro sorella, la defunta , madre e Parte_6 dante causa di che il terreno di che trattasi, fino a circa 12 anni prima, era Parte_2 stato nel possesso esclusivo di , madre di e nonna di Persona_2 Controparte_1
e che, successivamente, era stato nel possesso di tutti i coeredi, senza Parte_2 esclusività da parte di alcuno.
Aggiungevano: che, da sempre, avevano posseduto il terreno oggetto di causa, utilizzandolo ed esercitando attraverso di esso il passaggio per accedere ad un vano adibito a cucina e ingresso dalla parte posteriore del fabbricato da loro abitato;
che avevano sempre avuto il diritto di passaggio lungo la rampa di accesso al terreno, curandone, tra l'altro, la manutenzione e migliorandola a proprie spese;
che, in particolare, detta rampa era stata realizzata, all'incirca nel corso dell'anno 2003/2004, da tale
Triscari, che aveva ricevuto incarico da ed era stato da questi pagato;
che, nel mese Parte_1 di settembre del 2008, e il marito, , avevano apposto Controparte_1 Parte_3 un cancello con lucchetto all'inizio della rampa, integrando un vero e proprio spoglio del possesso e i resistenti avevano agito in sede giudiZIria, ottenendo l'immediata reintegra nel possesso;
che, in particolare, con ordinanza del 9 giugno 2009, il Giudice, dopo avere accertato che i ricorrenti utilizzavano la rampa per depositarvi la legna e vi passavano, anche con mezzi manuali di trasporto, aveva ordinato “ai resistenti di ridurre in pristino lo stato dei luoghi o, a loro scelta congiunta, di consegnare ai ricorrenti copia delle chiavi del cancello oggetto di causa…”.
Chiedevano, pertanto il rigetto delle domande dei ricorrenti e, in via riconvenzionale, chiedevano accertarsi il possesso ultraventennale pacifico, ininterrotto, pubblico del terreno, nonché il diritto di passaggio continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto.
Con memoria ex art. 183 c.p.c., i coniugi eccepivano l'infondatezza Parte_7 dell'eccezione riconvenzionale di usucapione e deducevano di avere acquistato la proprietà del fondo per usucapione, precisando: che il terreno era stato acquistato, nel mese di aprile 1960, dai genitori
2 della ricorrente, e , ancorché la compravendita non fosse Persona_3 Persona_2 mai stata perfezionata in un atto pubblico;
che prima del decesso, avvenuto il 28 agosto 1985,
[...]
aveva diviso di fatto i propri beni tra i propri figli, assegnando il fondo oggetto di Persona_3 causa a;
che, ancorché l'esclusiva proprietà del terreno fosse nota all'interno Controparte_1 della cerchia familiare, nel 2005, , che nei periodi di assenza dalla Sicilia Parte_5 aiutava la sorella nella cura del terreno, aveva inteso riconoscere, attraverso la stipula CP_1 dell'atto pubblico di compravendita, il pieno diritto di proprietà di quest'ultima; che, pertanto, era evidente che e avessero esercitato, almeno Controparte_1 Parte_3 dal 1985, l'esclusivo possesso ad usucapionem, al quale, peraltro, andava riunito quello, già ultraventennale, esercitato dai genitori, e . Persona_3 Persona_2
Insistevano, pertanto, nell'accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo, chiedevano il rigetto di quelle formulate dai convenuti e, in via ulteriormente riconvenzionale, chiedevano che fosse ritenuto e dichiarato che i ricorrenti avevano acquistato la proprietà del fondo oggetto di causa per usucapione, ai sensi degli artt. 1158 c.c. o, in via gradata, ai sensi dell'art. 1146 c.c..
Mutato il rito e istruita la causa mediante produzioni documentali e prova per testimoni, con sentenza n. 1281/2021 del 17 luglio 2021, il Tribunale di Patti così provvedeva: “- Dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio in capo a e sul fondo in Parte_1 Parte_2 proprietà di e , sito in IC Contrada Controparte_1 Parte_3
Serro Polino, identificato al catasto al foglio 31 part. 271; - per l'effetto, ordina a e Parte_1
la cessazione di ogni attività sul predetto fondo incompatibile con l'assenza Parte_2 di diritti reali su cosa altrui, e specialmente l'esercizio del passaggio;
- rigetta la domanda riconvenzionale di acquisto del predetto fondo per usucapione;
- condanna e Parte_1
alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_2 Controparte_1
e , che liquida in euro 1.172,00 oltre rimborso spese generali al Parte_3
15%, iva e cpa ove dovuti come per legge”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2 Parte_2 chiedendo: “1) Accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata e conseguentemente riformarla nelle parti impugnate;
2) Accertare, ritenere e dichiarare che gli appellanti hanno avuto il possesso ultraventennale pacifico, ininterrotto, pubblico, del terreno sito in Tortotici, C/da Serro Polino, contraddistinto in catasto al foglio 31 particella 271, nonché il diritto di passaggio continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto;
3) Condannare in solido i convenuti al pagamento di spese competenze ed onorari di giudizio di primo e secondo grado, oltre Iva e cpa, come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 Parte_3 bis c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza gravata. Con vittoria di spese e compensi di causa.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 30 aprile 2024, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione di carattere preliminare formulata dagli appellati, occorre osservare che l'appello appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure proposte
3 alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e, certamente, non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c..
1. Il difensore ha censurato, in primo luogo, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto dimostrata la titolarità del diritto di proprietà sul terreno oggetto di causa in capo ai ricorrenti,
e - come requisito della loro legittimazione Controparte_1 Parte_3 attiva - malgrado non avessero assolto all'onere, sugli stessi gravante, di fornire prova idonea circa la titolarità dello spezzone di terreno per mezzo di un valido titolo.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere, in diritto, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità nella actio negatoria servitutis la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto su un fondo non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà del fondo, come nell'azione di rivendicazione, e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario. Tuttavia, nel caso in cui il convenuto lo contesti, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo, ancorché con ogni mezzo, comprese le presunzioni (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23/01/2023, n. 1905).
E' stato, in particolare, precisato che “In tema di actio negatoria servitutis, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (ex multis, Cass. Civ.,, sez. II, 23/01/2023, n. 1905).
Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno fornito, ai fini della legittimazione attiva, la prova della titolarità del terreno oggetto di controversia.
In primo luogo, occorre osservare che non costituisce valido titolo di proprietà l'atto pubblico di compravendita stipulato, in data 4 agosto 2005 (ai rogiti del dott. , con il quale Persona_1
ha trasferito alla sorella, “uno spezzone di terreno Parte_5 Controparte_1 sito nel Comune di IC, contrada (Fiumata, avente una superficie catastale di mq. 115 (metri quadrati centoquindici), ricadente nel vigente P.R.G. del predetto Comune in parte in zona sede stradale ed in parte in zona vincolo di rispetto stradale, confinante con strada provinciale IC-
Serro Polino-Salvo, con eredi e con eredi , salvo altri;
Persona_3 Persona_4 censito al Catasto Terreni, in ditta errata, al foglio 31, particella 271, noccioleto…”.
E ciò in quanto l'alienante, , non aveva titolo per trasferire il terreno oggetto Parte_5 di compravendita, non essendone, ad alcun titolo, proprietaria.
In proposito, gli stessi ricorrenti, memoria ex art. 183 c.p.c., precisavano: che il terreno era stato acquistato, nel mese di aprile 1960, dai genitori della ricorrente, e Persona_3 [...]
, ancorché la compravendita non fosse mai stata perfezionata in un atto pubblico;
che Persona_2 prima del decesso, avvenuto il 28 agosto 1985, aveva diviso di fatto i propri Persona_3 beni tra i propri figli, assegnando il fondo oggetto di causa a;
che, ancorché Controparte_1
l'esclusiva proprietà del terreno fosse nota all'interno della cerchia familiare, nel 2005, Parte_5
, che nei periodi di assenza dalla Sicilia aiutava la sorella nella cura del terreno,
[...] CP_1
4 aveva inteso riconoscere, attraverso la stipula dell'atto pubblico di compravendita, il pieno diritto di proprietà di quest'ultima.
Né i ricorrenti hanno provato di avere acquistato la proprietà del terreno per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato per venti anni.
In proposito, occorre premettere, in diritto, che, come costantemente chiarito dalla Corte Suprema di
Cassazione, “È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 03/11/2021, n. 31238, che ha osservato che l'aver utilizzato il terreno per il deposito di materiale ferroso, in assenza di un atto apprensivo della proprietà, è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus).
Il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve, dunque, nella mera utilizzazione di un fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della IGnoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averla utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione (cfr. Cass.
Civ., sez. II, 28/06/2023, n.18528, che ha chiarito che, poiché la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c., la recinzione materiale del fondo costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios).
Nel caso in esame, non solo i ricorrenti non hanno allegato in modo specifico elementi che inducano a ritenere sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ma la prova dell'acquisto della proprietà del terreno per usucapione non è emersa neanche in esito alla prova testimoniale.
, nipote della ricorrente e cugino della resistente, sentito all'udienza del 25 Persona_5 novembre 2013, ha confermato la circostanza di cui al punto a) della memoria ex art. 183 c.p.c. di parte ricorrente (“vero o non che i coniugi e Controparte_1 Parte_3
esercitano il possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto sul fondo oggetto di causa ormai
[...] da prima del 1985 e che, precedentemente, il detto possesso era esercitato dai genitori di
[...]
, IGg.ri ”), precisando che detto fondo è Controparte_1 Parte_8 Pt_2
“attaccato” alla casa dei nonni, e , entrambi deceduti, Persona_3 Persona_2 attualmente abitata da - che abita a Torino e viene in periodi sporadici Controparte_1 dell'anno nonché vicino alla casa dei resistenti. Ha confermato la circostanza di cui al b) (“vero o non che i coniugi e , ancora vita, divisero i loro beni tra i figli assegnando Persona_3 Pt_2 alla figlia IG.ra il fondo oggetto di causa ed immettendola nel possesso Controparte_1 esclusivo già prima del 1985”), precisando di non ricordare la data di tale avvenimento. Ha precisato che sul terreno vi erano circa tre alberi di nocciole, riferendo di avere visto, qualche volta, la ZI
5 raccogliere i frutti. Ha aggiunto di essere a conoscenza del fatto che i coniugi CP_1 Parte_2
e passassero sul terreno, ritenendo che ciò avvenisse per mera tolleranza della ZI. Ha
[...] Pt_1 chiarito di essere figlio di (sorella della ricorrente), confermato che nei Parte_5 periodi di assenza da IC dei coniugi e , Controparte_1 Parte_3 quest'ultima si recava spesso nel terreno. Ha, infine, confermato la circostanza di cui al punto i) (“vero
o non che all'interno della cerchia familiare era noto a tutti che il fondo oggetto di causa appartenesse ai coniugi ”). Persona_6
(nata a [...] il [...]), figlia dei resistenti, ha riferito che, sin da Persona_7 quando era bambina, lei e i suoi familiari passavano attraverso il terreno oggetto di causa per recarsi nella parte retrostante della casa dei genitori, dove c'era un casotto in cui la madre teneva delle galline e dove i genitori depositavano la legna da utilizzare per il camino. Ha aggiunto che sul terreno oggetto di causa i genitori depositavano la legna per fare il pane e ogni tanto parcheggiavamo una 126 azzurrina. Ha preciso che sul terreno passavano anche altre persone e che, nel periodo estivo, quando i ricorrenti abitavano in IC li vedeva parcheggiare la macchina sul terreno e passare.
nipote di e cugino di Persona_8 Controparte_1 Parte_2 sentito all'udienza del 23 maggio 2014, ha confermato tutti i capitoli articolati nella memoria dei resistenti, vale a dire le circostanze di cui al capitolo a) (“vero o non che i coniugi CP_1
e esercitano il possesso esclusivo, pacifico ed
[...] Parte_3 ininterrotto sul fondo oggetto di causa ormai da prima del 1985 e che, precedentemente, il detto possesso era esercitato dai genitori di , IGg.ri e Controparte_1 Persona_3
”), b) (“vero o non che i coniugi e , ancora vita, divisero i loro Pt_2 Persona_3 Pt_2 beni tra i figli assegnando alla figlia IG.ra il fondo oggetto di causa ed Controparte_1 immettendola nel possesso esclusivo già prima del 1985”), c) (“vero o non che il fondo oggetto di causa sino all'anno 2004, era un piccolo noccioleto e che i coniugi e Controparte_1
ne hanno sempre raccolto i frutti”), d) (“vero o non che i IGg.ri Parte_3
e , nell'anno 2004 circa chiesero ai coniugi Parte_1 Parte_2 CP_1
e di potere realizzare alcuni interventi sul fondo in
[...] Parte_3 questione al fine di rendere più agevole l'edificazione di un manufatto abusivo sul retro della loro abitazione”), e) (“vero o non che gli interventi di cui alla lettera d) furono pagati dai IG.ri
[...]
e ”, f) (“vero o non che i IGg.ri Controparte_1 Parte_3 Parte_1
e , nel tempo, hanno attraversato il fondo oggetto di causa per mera Parte_2 tolleranza, in virtù degli ottimi rapporti tra le parti e dello stretto vincolo parentale, esclusivamente per raggiugere l'abitazione della nonna e poi, dopo un lungo periodo di mancato esercizio, per trasportare la legna sul retro della loro abitazione”), g) (“vero o non che sino all'anno 2004, sul retro dell'abitazione dei IGg.ri e non esisteva una porta Parte_1 Parte_2 bensì una finestra”), h) (“vero o non che nei periodi di assenza da IC dei coniugi CP_1
e , sul fondo oggetto di causa si recava spesso la IG.ra
[...] Parte_3
, sorella di ” e i) (“vero o non che all'interno della cerchia Parte_5 CP_1 familiare era noto a tutti che il fondo oggetto di causa appartenesse ai coniugi
[...]
”), precisando che il terreno apparteneva in origine ai suoi nonni, Persona_6 IGg.ri e . Persona_2 Persona_3
, cognata di , ha confermato l'intero articolato di prova Persona_9 Controparte_1 dei resistenti, aggiungendo “Il terreno che io sappia apparteneva ai IGg.ri e Persona_2
6 ” e che aveva realizzato una rampa di accesso, poi Persona_3 Controparte_1 cementata da , e precisando che attraverso lo stesso “passavamo un pò tutti”. Parte_1
, nipote di e cugino di Persona_3 Controparte_1 Parte_2 sentito all'udienza del 23 gennaio 2015, ha confermato le circostanze di cui ai capitoli a), b), c) e i) della memoria di parte resistente, precisando che “per quanto è a mia conoscenza, posso dire che il terreno è di ciò mi è stato detto da mio padre mio nonno CP_1 Parte_9 [...]
ha diviso bonariamente i propri beni tra (oggi deceduto), Persona_3 Parte_10
, mio padre, , mamma della resistente Persona_10 Parte_6 Parte_2
, , deceduta, deceduto, ,
[...] Parte_11 Persona_8 Controparte_1 ricorrente e ”. Ha precisato che, prima del 2000 vi era “un violo”, che veniva Parte_12 attraversato a piedi, successivamente aveva realizzato una rampa in terra Controparte_1 battuta per salire con la macchina e, dopo il 2004, detta rampa era diventata di cemento e che, prima della apposizione del cancello all'inizio della rampa di accesso al fondo “passavamo diverse persone”
e che, dopo i contenziosi, i IG. e scaricavano legna ed altro. Pt_1 Parte_2
, dopo avere precisato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto Testimone_1
“confinante” ed abitante lì stabilmente, ha confermato che i resistenti avevano posseduto il terreno oggetto di causa, attraversandolo per recarsi nella parte retrostante della casa, anche se “non in maniera esclusiva”. Ha aggiunto che il terreno era della nonna di madre di Parte_2
e che i resistenti, e vi Controparte_1 Parte_1 Parte_2 parcheggiavano la macchina e vi posavano la legna, passavano attraverso il fondo per raggiungere il retro della loro abitazione e pulivano il canale di scolo. Aggiungeva che, prima, vi era un viottolo, poi quando era stata realizzata una rampa in terra nel terreno parcheggiavano le macchine sia
[...]
, quando veniva da Torino, sia e la rampa in terra veniva Controparte_1 Parte_2 manutenuta da , che puliva pure lo scolo delle acque dietro la propria abitazione, Parte_1 puliva dalle foglie la rampa e la ripianava quando si presentavano delle buche. Una decina di anni prima, i resistenti avevano fatto dei “lavori di movimenti terra e muro di sostegno” dietro la propria casa ed era stata cementata la rampa di accesso al terreno oggetto di causa ed erano stati realizzati dei gradini per andare a casa della IG.ra . Detti lavori, eseguiti da Controparte_1 [...]
e da tale per quanto a conoscenza del teste, erano stati decisi di comune Controparte_3 Per_11 accordo dalle parti, che all'epoca erano in buoni rapporti.
Sentito alla stessa udienza, (nato il [...]), figlio dei resistenti, ha confermato Persona_12 che, sin da quando era bambino, i suoi genitori passavano attraverso il terreno oggetto di causa per recarsi nella parte retrostante della loro casa, lo “pulivano” e vi posavano la legna. Descriveva i luoghi, riferendo che “la rampa vi era ma era più stretta poiché vi erano degli alberi piantati;
dopo la rampa vi era un viottolo per andare a casa della IG.ra , la mia bisnonna è Persona_2 morta quando io avevo 12 anni. Nel 2004 circa, i miei genitori hanno realizzato sul retro della nostra abitazione abbiamo realizzato un barbecue, un lavandino ed una vasca nonché un deposito per la legna coperto, questi lavori sono stati realizzati quando è stata fatta la gettata di cemento sulla rampa. Quando abbiamo realizzato i lavori sul retro, mia ZI si è messa d'accordo con mia mamma dicendole che visto che doveva usare del cemento per fare i lavori descritti di mettere il cemento sulla rampa e di realizzare gli scalini in cemento per poter mia ZI accedere a casa sua. I lavori sono stati pagati dai miei genitori perché la IG.ra non rispettò l'accordo di pagarli a metà. I lavori CP_1 sul retro sono stati eseguiti e pagati da mio padre...”. Aggiungeva che, prima della realizzazione della rampa in cemento era possibile parcheggiare solo una macchina, successivamente due e
7 “mettendole bene” tre. Ancor prima che venisse fatta la gettata di cemento sulla rampa, la madre parcheggiava spesso la propria autovettura sulla rampa e il padre vi aveva lasciato parcheggiata, per due anni, un'autovettura in disuso. Precisava che il terreno era di e non era Persona_2 stato assegnato a nessuno. Quando veniva in vacanza utilizzava il fondo per Controparte_1 parcheggiare la propria macchina. Quest'ultima, da circa tre anni aveva apposto un cancello all'inizio della rampa, sostenendo di essere proprietaria del terreno, parcheggiandovi solo lei.
, sentito all'udienza del 26 giugno 2015, riferiva di essersi recato nel terreno Testimone_2 oggetto di causa per eseguire dei lavori sulla rampa, consistiti nel movimento terra, ripristino tubi fogna e gettito di calcestruzzo, precisando di essere stato contattato da e dalla ditta Parte_1
Triscari e di essere stato pagato da con assegno. Controparte_1
nipote di e di Controparte_4 Controparte_1 Parte_2 sentita all'udienza del 25 settembre 2015, riferiva che, “in famiglia si sapeva che il terreno era di mia ZI ”, precisando che tutti i parenti lo attraversavano per andare a trovare la bisnonna CP_1 Pt_2
Dopo la morte della bisnonna, solo la ZI aveva utilizzato la rampa ed il Parte_2 terreno per depositare la legna. Nel terreno vi erano due alberi di noci e i frutti li raccoglieva la ZI
. I coniugi passavano attraverso il fondo per posare Parte_2 Parte_4 la legna dietro la propria abitazione, anche prima del 2004. Di recente sulla rampa erano stati fatti dei lavori, di cui si erano materialmente interessati e Dopo la Parte_1 Parte_2 rampa vi era un piccolo pezzetto di terreno che aveva sempre curato la ZI Pt_2
Sentito alla stessa udienza, confermava che passava Persona_13 Parte_2 sempre sulla rampa. Riferiva di avere visto sul fondo oggetto di causa i coniugi CP_5 che lo utilizzavano per posare la legna, raccoglievano le nocciole dai due alberi ivi presenti, lo pulivano e lo curavano e vi passavano per andare dai loro nonni. Sapeva che il fondo era della mamma di (NT . Non aveva mai visto sui luoghi , pur Pt_2 Parte_6 Controparte_1 recandovisi spesso, da oltre quarant'anni. Aggiungeva di conoscere di vista , Parte_5 sorella di , precisando di non averla mai vista sui luoghi. CP_1
Così riassunto il quadro probatorio, si osserva che è emerso in modo pacifico dalla escussione dei testi che il fondo oggetto di causa, prima del 2000, fosse un viottolo, che poteva essere attraversato solo a piedi, successivamente aveva realizzato una rampa di accesso in terra Controparte_1 battuta per salire con la macchina e, dal 2004, detta rampa era diventata di cemento. Attraverso tale viottolo poteva raggiungersi sia la casa ove abitavano e Persona_3 Persona_2
(genitori di e nonni di , - e in seguito (da epoca Controparte_1 Parte_2 imprecisata) abitata da , nel periodo estivo - sia la parte retrostante la casa di Controparte_1
e Parte_1 Parte_2
Può, inoltre, ritenersi accertato che, sul terreno vi fossero circa tre alberi di nocciole, i cui frutti venivano raccolti di tanto in tanto da , e anche da Controparte_1 Parte_2
Quando era stata realizzata la rampa in terra (nel 2000 circa), nel terreno avevano iniZIto a parcheggiare la propria autovettura sia , quando veniva da Torino, sia Controparte_1
che si prendeva cura del terreno, mentre di occupava della Parte_2 Parte_1 manutenzione della rampa, ripulendola dalle foglie la rampa e ripianandola quando si presentavano delle buche. Prima della realizzazione della rampa in cemento, nel terreno era possibile parcheggiare solo una macchina, successivamente due o tre.
Dunque, a prescindere dalle valutazioni personali espresse dai testi, non è emersa la prova che i ricorrenti abbiano esercitato, per almeno venti anni, sul terreno oggetto di causa, in modo esclusivo,
8 attività corrispondenti in modo inequivoco al diritto di proprietà (quali ad esempio: manutenzione straordinaria, recinzione, demolizione o costruzione, pagamento di tasse), e che ciò abbiano fatto in modo apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con la proprietà o il possesso altrui, tale da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena IGnoria uti dominus sul bene.
Le attività materiali in concreto svolte dai ricorrenti sul fondo oggetto di causa - consistite, fino al
2000, nell'attraversare il viottolo per raggiungere la casa abitata nel periodo estivo (fino ad epoca imprecisata abitata dai genitori e da data rimasta incerta dai ricorrenti), e nel raccogliere di tanto in tanto i frutti dagli alberi di nocciole piantati sul fondo e, dopo il 2000, nel posteggiare l'autovettura - non integrano, dunque, in tutti i suoi elementi costitutivi, il possesso utile ad usucapionem.
Né può ritenersi provato che i ricorrenti avessero acquistato la proprietà del fondo oggetto di causa ai sensi dell'art. 1146 c.c., unendo al proprio possesso quello esercitato dal padre, Persona_3
, che a dire della stessa parte ricorrente, prima del decesso, avvenuto il 28 agosto 1985, aveva
[...] diviso “di fatto” i “propri” beni tra i propri figli, assegnando a il fondo oggetto Controparte_1 di causa (acquistato, a dire della ricorrente, dai genitori, senza che la compravendita fosse mai stata perfezionata in un atto pubblico).
In proposito, occorre premettere, in diritto, che chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto della IGnoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso (Cass. Civ., sez. II, 30/06/2022, n. 20832).
Dal che consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. Civ., sez. II,
18/05/2021, n.13274).
E' stato, inoltre, precisato che, “In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146
c.c. stabilisce la continuazione del possesso del de cuius in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare (tanto inter vivos, quanto mortis causa), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra ipso facto nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'accessio possessionis, il semplice diritto a possedere” (Cass. Civ., sez. II, 08/09/2021, n. 24175).
Nella specie - oltre a non essere stato dimostrato che avesse posseduto il Persona_3 terreno oggetto di causa uti dominus per il tempo necessario all'usucapione - parte ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del terreno oggetto di causa, né che a tale preteso acquisto avesse fatto seguito la concreta immissione in possesso e il conseguente effettivo esercizio del potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà.
2. Gli appellanti hanno lamentato l'erronea valutazione della prova testimoniale, evidenZIndo che dalle dichiarazioni dei testi emergeva che gli odierni appellanti avevano sempre hanno avuto il possesso del terreno, utilizzandolo ed esercitando attraverso di esso, da sempre, il passaggio per accedere ad un vano dell'immobile adibito a cucina e ingresso dalla parte posteriore del fabbricato da loro abitato. Hanno insistito perché sia dichiarato che gli stessi appellanti “hanno avuto il possesso
9 ultraventennale pacifico, ininterrotto, pubblico, del terreno”, nonché il diritto di passaggio continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto.
La censura è infondata.
Le argomentazioni già svolte in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 1158
c.c., inducono, in primo luogo, ad escludere che e abbiano Parte_1 Parte_2 esercitato sul terreno oggetto di causa “il possesso ultraventennale pacifico, ininterrotto, pubblico”.
Come già evidenZIto, il possesso utile all'usucapione presuppone lo svolgimento di attività materiali corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, accompagnate da univoci indizi che consentano di presumere che esse siano state svolte “uti dominus”.
Dalle dichiarazioni dei testi, è emersa la prova che, fino al 2000, i resistenti si sono limitati a raccogliere le nocciole, a “pulire” il terreno e posarvi la legna. Dopo la realizzazione della rampa in terra, i resistenti hanno iniZIto a parcheggiare l'autovettura e ad occuparsi della Parte_1 manutenzione della rampa, ripulendola dalle foglie e ripianandola quando si presentavano delle buche.
Tutte attività non corrispondenti, in modo inequivoco, al diritto di proprietà, e non idonee a rivelare, anche esternamente, l'esercizio di un'indiscussa e piena IGnoria uti dominus sul bene, potendo, peraltro, astrattamente essere svolte in virtù di una mera tolleranza e accondiscendenza del proprietario del bene.
Né può ritenersi che i resistenti abbiano acquisito il “diritto di passaggio”, in virtù dell'esercizio
“continuo, pubblico, pacifico ed ininterrotto” di una attività corrispondente alla servitù di passaggio sul fondo oggetto di causa.
Occorre premettere che la servitù di passaggio, pedonale o carrabile, può essere oggetto di acquisto per usucapione in presenza di segni visibili, di opere di natura permanente, che rivelino ai terzi, in modo evidente, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente a favore del fondo dominante.
Come costantemente chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere
a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenZIle che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 10 aprile 2024,
n. 9694).
Nel caso in esame, parte resistente si è limitata a dedurre di essere sempre passata attraverso il terreno oggetto di causa per accedere ad un vano adibito a cucina e ingresso dalla parte posteriore del fabbricato da loro abitato, ma non ha provato, né chiesto di provare che l'esistenza di una strada o di un percorso realizzato, anche solo per effetto del calpestio, al preciso scopo - visibile, non equivoco e permanente - di dare accesso al proprio fondo.
Inoltre, come pure affermato dal primo giudice, non vi è prova certa che il passaggio, sicuramente esercitato a partire dal 2004, epoca in cui, a dire dei testi, erano stati realizzati i “lavori di movimenti terra e muro di sostegno” dietro la casa dei resistenti, oltre che le opere sulla rampa di accesso (come pure accertato nel giudizio possessorio), si sia protratto per il tempo utile a usucapire.
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Ne segue che, in parZIle accoglimento dell'appello e in parZIle riforma della sentenza appellata, vanno rigettate le domande proposte da e , Controparte_1 Parte_3 confermando il rigetto di tutte le domande proposte, in via riconvenzionale, da e Parte_1
La reciproca parZIle soccombenza delle parti giustifica la integrale Parte_2 compensazione delle spese processuali del primo grado del giudizio. La reciproca parZIle soccombenza e l'esito complessivo della lite giustificano, altresì, la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 606/2021 emessa, in data 17 luglio Parte_1 Parte_2
2021, dal Tribunale di Patti, così provvede:
− In parZIle accoglimento dell'appello e in parZIle riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da e , e tutte le Controparte_1 Parte_3 domande proposte, in via riconvenzionale, da e Parte_1 Parte_2 dichiarando compensate, tra le parti, le spese processuali.
− Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di conIGlio del 6 marzo 2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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