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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/09/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1447/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL MINORE (ex art. 337 QUATER c.c.)”, promosso da:
nata ad [...] il [...] ), residente in [...] C.F._1 Chentu Accas nr. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Pagano ( ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Acquedotto Romano nr. 5/b; ricorrente contro nato a [...] il [...] ), residente in [...] C.F._3 Piras nr. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Giuseppina Salaris ), del Foro C.F._4 di Sassari, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Roma nr. 136; resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di udienza del 17 settembre 2025;
per il PM: non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, disporre l'affidamento super-esclusivo della figlia alla madre;
- Disporre che il padre possa vedere la figlia una volta ogni due Persona_1 settimane solo attraverso incontri protetti/monitorati nel Comune di Olbia con la presenza degli assistenti sociali, i quali stabiliranno il giorno della settimana e gli orari compatibilmente con le attività svolte dalla minore;
- Individuare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta Con dal signor per ogni inosservanza delle visite come sopra indicate;
- Disporre che il signor
[...]
corrisponda a titolo di mantenimento per la minore la somma di € 400,00 (quattrocento,00) CP_1 mensili, oltre l'obbligo alla contribuzione per le spese straordinarie;
- Si chiedono nelle more della definizione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 473-bis 15 c.p.c, che il Giudice, pronunci, inaudita altera parte, i provvedimenti indifferibili e urgenti quali: - autorizzare la sig.ra alla richiesta dei documenti della minore quali passaporto e carta d'identità; - Che Pt_1 Per_1 tutti gli spostamenti della piccola siano affidati esclusivamente alla mamma e ai nonni paterni, Per_1 compreso l'accompagnamento e il ritiro dalla scuola materna, o a terzi solo con esclusiva delega della sig.ra - Si richiede inoltre l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di Olbia per gli incontri Pt_1 monitorati e protetti, inoltre si sollecita l'intervento dei Servizi Sociali per l'elaborazione di un piano di sostegno per la genitorialità; - Si richiede l'incarico al SERD per verificare lo stato attuale delle dipendenze, con la speranza che risultino negative;
Con Vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente rilevava:
- di avere intrapreso una relazione sentimentale con la parte resistente e che, dalla loro unione, nasceva una figlia, nata ad [...] il [...]; Persona_1
- che, sin dalla gravidanza, la coppia si era trasferita presso l'abitazione dei genitori della ricorrente, e Con l' iniziava a prestare attività lavorativa presso la falegnameria del padre della ricorrente;
- che, nel corso del tempo, la prosecuzione della convivenza diventava intollerabile, a causa delle Con condotte dell' che faceva uso di sostanze stupefacenti, non si curava dello stato di salute della ricorrente durante la gravidanza e, dopo la nascita della piccola , si disinteressava del nucleo Per_1 familiare, ed era spesso preda di attacchi d'ira che intimorivano la ricorrente, sino al punto in cui la stessa, ed i genitori della medesima, lo invitavano ad abbandonare l'abitazione della famiglia Pt_1
- che il resistente, a quel punto, faceva rientro a Sassari dalla famiglia di origine e, da quel momento, non si interessava più della vita della ricorrente e della figlia, neppure contribuendo al mantenimento di quest'ultima.
Si costituiva nel presente giudizio la parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale di rito: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente e comunque rigettare la stessa per violazione dei termini previsti per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 473- bis 14 c.p.c. in subordine, in via pregiudiziale di rito: ordinare a di rinnovare la notifica del ricorso e del decreto di Parte_1 fissazione udienza e, per l'effetto, rinviare la prima udienza di comparizione e costituzione delle parti;
pagina 2 di 8 in via ulteriormente subordinata, in via pregiudiziale di rito: concedere al Sig. un nuovo CP_1 termine per il deposito della comparsa di costituzione e risposta ex art. 473 bis 14 e . 473 bis 16 c.p.c. e, per l'effetto, rinviare la prima udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed oneri di legge”.
All'udienza calendarizzata per la comparizione personale delle parti, si presentavano i procuratori delle stesse, chiedendo rinvio per tentare una risoluzione consensuale della presente controversia.
Nelle more del procedimento, la difesa della parte resistente depositava atto di rinuncia al mandato.
All'udienza del 17 settembre 2025, si procedeva all'ascolto della parte ricorrente e, all'esito, la difesa chiedeva di trattenere la causa in decisione, con rinuncia alle istanze istruttorie già formulate ed ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., confermando la richiesta di affidamento super esclusivo, e rinunciando alla richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del resistente, in favore della minore.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Preliminarmente, come esposto in premessa, occorre osservare che, il 16 aprile 2025, è stato notificato Con al resistente atto di rinuncia al mandato da parte del difensore, e che l' nelle more del procedimento, non ha provveduto alla nomina di altro difensore.
Sul punto, si richiama l'art. 85 c.p.c., il quale chiarisce che “La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.
É chiaro, quindi, che, rispetto alla controparte, l'Avvocato rinunciante, o revocato, conserva lo ius postulandi, ed è pertanto legittimato a ricevere le notifiche e gli atti diretti all'ex cliente, mentre non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente ed il difensore, e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio (vedi Cassazione, sentenza n. 12249/2013).
Altrettanto pacifico è che le attività legali, gli atti e le difese compiute dal difensore prima della rinuncia rimangono pienamente valide, e non vengono influenzate dalla cessazione dell'incarico.
Ciò premesso, occorre analizzare l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dalla parte resistente.
Ebbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre, laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente, o in esecuzione dell'ordine impartito dal Giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).
L'inesistenza della notifica è del tutto residuale nel nostro ordinamento, ed è configurabile nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto, ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, da un lato, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla, dall'altro lato, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo.
pagina 3 di 8 Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del Giudice, ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Né, del resto, potrebbe ritenersi che la nullità della notifica determini l'improcedibilità della domanda, poiché la costituzione del convenuto, come avvenuta nel caso di specie, sana il vizio della notifica ex tunc (con effetto retroattivo), come già premesso.
Peraltro, nel decreto di fissazione udienza è stato espressamente indicato che “La compromissione dei termini (60 giorni dalla udienza, 90 in caso di residenza all'estero) per la difesa resistente per ritardata notifica potrà comportare la dilazione dei termini o lo spostamento dell'udienza, se richiesto (...)”. Con Orbene, l'interesse dell' ad ottenere una dilazione, rimessione in termini, o differimento dell'udienza nel rispetto del diritto alla difesa deve intendersi insussistente, e le predette domande rinunciate, alla luce della condotta processuale del resistente stesso, che non ha reiterato le proprie richieste e, nonostante la notifica della rinuncia al mandato da parte del difensore, ed il lasso di tempo trascorso dalla rinuncia all'udienza da ultimo celebrata, non si è curato di sostituire il difensore, per essere adeguatamente rappresentato nel presente giudizio. Del resto, si rileva che un rinvio vi è effettivamente stato, come richiesto dalle parti, con conseguente e naturale dilazione delle tempistiche processuali, durante la quale, qualora interessato, il resistente ben avrebbe potuto organizzare in maniera adeguata le proprie difese nel merito.
Invero, il disinteresse della parte resistente è altresì evincibile da quanto dedotto dal difensore nell'atto di rinuncia al mandato depositato in atti, dal quale emerge che tale scelta è stata determinata dall' “aver convocato più volte il sig. ara matteo presso il proprio studio senza alcun esito, e considerata l'impossibilità di instaurare una fattiva collaborazione con il proprio cliente”.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dalla parte resistente deve essere rigettata, in quanto infondata, mentre sulle ulteriori richieste svolte dalla parte resistente sempre in via preliminare e di rito occorre dichiarare non luogo a provvedere, dovendosi ritenere le stesse rinunciate.
Nel merito, rispetto alla domanda svolta dalla ricorrente, inerente all'affidamento super esclusivo della minore alla madre, valga quanto segue.
È noto che il regime dell'affidamento condiviso consente ai genitori di condividere, per l'appunto, le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli, e la forte preferenza attribuita dal legislatore al predetto regime impone di considerarlo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
la scelta per l'affidamento esclusivo o, a maggior ragione, per l'affidamento super esclusivo, in particolare, può essere giustificata solo da un'inidoneità educativa, o da gravi carenze di un genitore, cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari, che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che, in tal modo, si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del
pagina 4 di 8 modello legale prioritario di affidamento..." (cfr. Cass. n. 1855912016; Cass. n. 2712017; Cass. n. 653512019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc,.
Nel caso di specie, all'udienza da ultimo celebrata, la ricorrente ha dato atto della protratta assenza del Con padre dalla vita della figlia, del disinteresse dell' per ogni questione inerente alla crescita della piccola , dell'omissione, da parte del medesimo, a qualsiasi forma di sostegno economico, Per_1 morale, ed educativo nei confronti della minore, nonchè delle condotte aggressive e diseducative del resistente, reiterate e di gravità crescente nel corso del tempo, tanto da avere ingenerato nella ricorrente Con paure e timori che, di fatto, l'hanno determinata ad allontanare l' dalla casa presso la quale egli era stato accolto, grazie all'ospitalità della famiglia della Pt_1
In particolare, la ha dichiarato quanto segue: “Da quando è nata la bambina, a parte i primi Pt_1 mesi, non se ne è mai interessato. ha cambiato lavoro nel 2023, è andato a lavorare in
CP_1 CP_1 una pizzeria ad Olbia, in Viale Aldo Moro. Lui nei primi mesi di vita della piccola sembrava avere qualche interesse, ma dopo, davanti alle responsabilità, si è tirato indietro. La bambina farà tre anni il 30 ottobre, vive con me ed i miei genitori. ed io non abbiamo un'organizzazione vera e propria
CP_1 nella gestione di nostra figlia, perché il padre è del tutto assente. Io, sino ad oggi, ho sempre agito da sola, per tutto, perché lui non si è mai fatto vivo. Io non l'ho mai chiamato, perché lui non si è mai fatto sentire. La bambina non chiede mai di lui. Uno dei motivi per cui ho chiuso con è stato
CP_1 per i suoi atteggiamenti aggressivi, manifestati in più occasioni, anche davanti alla bambina, e con la bambina stessa, considerato che, una volta, durante una discussione, eravamo per strada, ed ha fatto il gesto di lanciare il passeggino. Preciso che, nel gennaio del 2024, ho imposto a di farsi le
CP_1 analisi tossicologiche, che sono risultate positive ai cannabinoidi. non ha mai dato nulla per il
CP_1 mantenimento di nostra figlia (…)”.
Il disinteresse del resistente non solo per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, ma altresì ad allegare elementi utili a ritenere verosimile una diversa situazione di fatto, rispetto a quella emersa dalle allegazioni della ricorrente, è ulteriormente evidenziato dalla sua condotta processuale, come descritta dal difensore nell'atto di rinuncia al mandato nei confronti del medesimo.
Pertanto, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocazione della minore presso la Per_1 residenza della ricorrente, alla quale, dunque, spetterà la facoltà di adottare, in via esclusiva, le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, scolastiche, ludiche, sportive, richiesta di passaporto e documenti validi per l'espatrio etc.…), atteso che il persistente disinteresse del padre appare tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., e dalla giurisprudenza in materia, giustifica la deroga al regime dell'affidamento condiviso, e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Con riferimento agli incontri padre-figlia, viste le allegazioni rese dalla ricorrente in merito alle Con condotte pregiudizievoli, aggressive e diseducative perpetrate dall' al fatto che non chiede Per_1 del padre, ed anche in considerazione della protratta assenza del padre dalla vita della figlia, si ritiene doversi disporre che tali incontri potranno avvenire, qualora il padre dovesse palesare una volontà in tal senso, e se acconsentirà, soltanto in forma protetta, previa valutazione psicologica e sociale Per_1 della parte resistente da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, che si attiverà su istanza degli interessati, e verificherà l'utilità e l'opportunità degli incontri protetti nel contesto della crescita emotiva della minore, escludendone possibili interferenze negative. In tal caso, il Servizio Sociale
pagina 5 di 8 competente predisporrà un calendario di incontri protetti e monitorati padre/figlia, che dovrà tenere conto, in primo luogo, della volontà e delle abitudini di vita ed esigenze di . Per_1
Alla luce di quanto appena disposto, occorre dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta della ricorrente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., volta a determinare “la somma di denaro dovuta dal signor Con
per ogni inosservanza delle visite come sopra indicate (…)”, in quanto, allo stato, non è possibile, né opportuno, prescrivere alcunché in ordine alle visite padre-figlia.
Rispetto al contributo al mantenimento indiretto in favore di , si prende atto della rinuncia alla Per_1 domanda inizialmente formulata in tal senso dalla parte ricorrente.
Tuttavia, tale rinuncia non è ammissibile, trattandosi, quello del mantenimento in favore dei figli minori, di diritto indisponibile. Questo in quanto, secondo il combinato disposto degli artt. 30 della Costituzione e 337 ter c.c., l'obbligo di mantenere i figli spetta ad entrambi i genitori, che vi provvederanno in misura proporzionale al proprio reddito.
Pertanto, anche in assenza di domanda di parte (o rinuncia, come in questo caso), si ritiene doversi disporre un importo a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore di
. Per_1
La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli: la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”.
Dunque, in assenza di tale prova da parte del resistente, tenuto conto che la ricorrente svolge lavori saltuari, ed è grazie all'aiuto dei genitori che riesce a provvedere alle esigenze di vita della figlia, considerato che, almeno allo stato, si prevede che i tempi di permanenza della minore saranno esclusivamente presso la madre, e viste le esigenze correlate alla crescita di , si ritiene doversi Per_1 Con disporre, a carico dell' a titolo di mantenimento indiretto in favore della figlia minore, un importo mensile pari ad € 250,00. Tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versata dal resistente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 pagina 6 di 8 Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
Tale importo dovrà essere distratto in favore del difensore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dalla parte resistente;
DICHIARA non luogo a provvedere sulle ulteriori istanze svolte in via preliminare dalla parte resistente;
DISPONE l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocazione della Persona_1 minore presso l'abitazione materna;
DISPONE che eventuali incontri padre/figlia potranno avvenire solo in forma monitorata e protetta, previo intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo quanto indicato in parte motiva;
DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda svolta dalla ricorrente ex art. 614 bis c.p.c.;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore della figlia CP_1 minore, l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato dal resistente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente che sarà indicato dalla parte ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita della minore, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017;
CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a., e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Anna Pagano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 24 settembre 2025
pagina 7 di 8 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 1447/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER L'AFFIDAMENTO DEL MINORE (ex art. 337 QUATER c.c.)”, promosso da:
nata ad [...] il [...] ), residente in [...] C.F._1 Chentu Accas nr. 19, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Pagano ( ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Acquedotto Romano nr. 5/b; ricorrente contro nato a [...] il [...] ), residente in [...] C.F._3 Piras nr. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Giuseppina Salaris ), del Foro C.F._4 di Sassari, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Roma nr. 136; resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di udienza del 17 settembre 2025;
per il PM: non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, disporre l'affidamento super-esclusivo della figlia alla madre;
- Disporre che il padre possa vedere la figlia una volta ogni due Persona_1 settimane solo attraverso incontri protetti/monitorati nel Comune di Olbia con la presenza degli assistenti sociali, i quali stabiliranno il giorno della settimana e gli orari compatibilmente con le attività svolte dalla minore;
- Individuare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta Con dal signor per ogni inosservanza delle visite come sopra indicate;
- Disporre che il signor
[...]
corrisponda a titolo di mantenimento per la minore la somma di € 400,00 (quattrocento,00) CP_1 mensili, oltre l'obbligo alla contribuzione per le spese straordinarie;
- Si chiedono nelle more della definizione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 473-bis 15 c.p.c, che il Giudice, pronunci, inaudita altera parte, i provvedimenti indifferibili e urgenti quali: - autorizzare la sig.ra alla richiesta dei documenti della minore quali passaporto e carta d'identità; - Che Pt_1 Per_1 tutti gli spostamenti della piccola siano affidati esclusivamente alla mamma e ai nonni paterni, Per_1 compreso l'accompagnamento e il ritiro dalla scuola materna, o a terzi solo con esclusiva delega della sig.ra - Si richiede inoltre l'intervento dei Servizi Sociali del Comune di Olbia per gli incontri Pt_1 monitorati e protetti, inoltre si sollecita l'intervento dei Servizi Sociali per l'elaborazione di un piano di sostegno per la genitorialità; - Si richiede l'incarico al SERD per verificare lo stato attuale delle dipendenze, con la speranza che risultino negative;
Con Vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente rilevava:
- di avere intrapreso una relazione sentimentale con la parte resistente e che, dalla loro unione, nasceva una figlia, nata ad [...] il [...]; Persona_1
- che, sin dalla gravidanza, la coppia si era trasferita presso l'abitazione dei genitori della ricorrente, e Con l' iniziava a prestare attività lavorativa presso la falegnameria del padre della ricorrente;
- che, nel corso del tempo, la prosecuzione della convivenza diventava intollerabile, a causa delle Con condotte dell' che faceva uso di sostanze stupefacenti, non si curava dello stato di salute della ricorrente durante la gravidanza e, dopo la nascita della piccola , si disinteressava del nucleo Per_1 familiare, ed era spesso preda di attacchi d'ira che intimorivano la ricorrente, sino al punto in cui la stessa, ed i genitori della medesima, lo invitavano ad abbandonare l'abitazione della famiglia Pt_1
- che il resistente, a quel punto, faceva rientro a Sassari dalla famiglia di origine e, da quel momento, non si interessava più della vita della ricorrente e della figlia, neppure contribuendo al mantenimento di quest'ultima.
Si costituiva nel presente giudizio la parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale di rito: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente e comunque rigettare la stessa per violazione dei termini previsti per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 473- bis 14 c.p.c. in subordine, in via pregiudiziale di rito: ordinare a di rinnovare la notifica del ricorso e del decreto di Parte_1 fissazione udienza e, per l'effetto, rinviare la prima udienza di comparizione e costituzione delle parti;
pagina 2 di 8 in via ulteriormente subordinata, in via pregiudiziale di rito: concedere al Sig. un nuovo CP_1 termine per il deposito della comparsa di costituzione e risposta ex art. 473 bis 14 e . 473 bis 16 c.p.c. e, per l'effetto, rinviare la prima udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed oneri di legge”.
All'udienza calendarizzata per la comparizione personale delle parti, si presentavano i procuratori delle stesse, chiedendo rinvio per tentare una risoluzione consensuale della presente controversia.
Nelle more del procedimento, la difesa della parte resistente depositava atto di rinuncia al mandato.
All'udienza del 17 settembre 2025, si procedeva all'ascolto della parte ricorrente e, all'esito, la difesa chiedeva di trattenere la causa in decisione, con rinuncia alle istanze istruttorie già formulate ed ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c., confermando la richiesta di affidamento super esclusivo, e rinunciando alla richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del resistente, in favore della minore.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Preliminarmente, come esposto in premessa, occorre osservare che, il 16 aprile 2025, è stato notificato Con al resistente atto di rinuncia al mandato da parte del difensore, e che l' nelle more del procedimento, non ha provveduto alla nomina di altro difensore.
Sul punto, si richiama l'art. 85 c.p.c., il quale chiarisce che “La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.
É chiaro, quindi, che, rispetto alla controparte, l'Avvocato rinunciante, o revocato, conserva lo ius postulandi, ed è pertanto legittimato a ricevere le notifiche e gli atti diretti all'ex cliente, mentre non è più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente ed il difensore, e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il c.d. contratto di patrocinio (vedi Cassazione, sentenza n. 12249/2013).
Altrettanto pacifico è che le attività legali, gli atti e le difese compiute dal difensore prima della rinuncia rimangono pienamente valide, e non vengono influenzate dalla cessazione dell'incarico.
Ciò premesso, occorre analizzare l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dalla parte resistente.
Ebbene, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre, laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente, o in esecuzione dell'ordine impartito dal Giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).
L'inesistenza della notifica è del tutto residuale nel nostro ordinamento, ed è configurabile nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto, ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, da un lato, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla, dall'altro lato, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo.
pagina 3 di 8 Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del Giudice, ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Né, del resto, potrebbe ritenersi che la nullità della notifica determini l'improcedibilità della domanda, poiché la costituzione del convenuto, come avvenuta nel caso di specie, sana il vizio della notifica ex tunc (con effetto retroattivo), come già premesso.
Peraltro, nel decreto di fissazione udienza è stato espressamente indicato che “La compromissione dei termini (60 giorni dalla udienza, 90 in caso di residenza all'estero) per la difesa resistente per ritardata notifica potrà comportare la dilazione dei termini o lo spostamento dell'udienza, se richiesto (...)”. Con Orbene, l'interesse dell' ad ottenere una dilazione, rimessione in termini, o differimento dell'udienza nel rispetto del diritto alla difesa deve intendersi insussistente, e le predette domande rinunciate, alla luce della condotta processuale del resistente stesso, che non ha reiterato le proprie richieste e, nonostante la notifica della rinuncia al mandato da parte del difensore, ed il lasso di tempo trascorso dalla rinuncia all'udienza da ultimo celebrata, non si è curato di sostituire il difensore, per essere adeguatamente rappresentato nel presente giudizio. Del resto, si rileva che un rinvio vi è effettivamente stato, come richiesto dalle parti, con conseguente e naturale dilazione delle tempistiche processuali, durante la quale, qualora interessato, il resistente ben avrebbe potuto organizzare in maniera adeguata le proprie difese nel merito.
Invero, il disinteresse della parte resistente è altresì evincibile da quanto dedotto dal difensore nell'atto di rinuncia al mandato depositato in atti, dal quale emerge che tale scelta è stata determinata dall' “aver convocato più volte il sig. ara matteo presso il proprio studio senza alcun esito, e considerata l'impossibilità di instaurare una fattiva collaborazione con il proprio cliente”.
Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dalla parte resistente deve essere rigettata, in quanto infondata, mentre sulle ulteriori richieste svolte dalla parte resistente sempre in via preliminare e di rito occorre dichiarare non luogo a provvedere, dovendosi ritenere le stesse rinunciate.
Nel merito, rispetto alla domanda svolta dalla ricorrente, inerente all'affidamento super esclusivo della minore alla madre, valga quanto segue.
È noto che il regime dell'affidamento condiviso consente ai genitori di condividere, per l'appunto, le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli, e la forte preferenza attribuita dal legislatore al predetto regime impone di considerarlo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
la scelta per l'affidamento esclusivo o, a maggior ragione, per l'affidamento super esclusivo, in particolare, può essere giustificata solo da un'inidoneità educativa, o da gravi carenze di un genitore, cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari, che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che, in tal modo, si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del
pagina 4 di 8 modello legale prioritario di affidamento..." (cfr. Cass. n. 1855912016; Cass. n. 2712017; Cass. n. 653512019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc,.
Nel caso di specie, all'udienza da ultimo celebrata, la ricorrente ha dato atto della protratta assenza del Con padre dalla vita della figlia, del disinteresse dell' per ogni questione inerente alla crescita della piccola , dell'omissione, da parte del medesimo, a qualsiasi forma di sostegno economico, Per_1 morale, ed educativo nei confronti della minore, nonchè delle condotte aggressive e diseducative del resistente, reiterate e di gravità crescente nel corso del tempo, tanto da avere ingenerato nella ricorrente Con paure e timori che, di fatto, l'hanno determinata ad allontanare l' dalla casa presso la quale egli era stato accolto, grazie all'ospitalità della famiglia della Pt_1
In particolare, la ha dichiarato quanto segue: “Da quando è nata la bambina, a parte i primi Pt_1 mesi, non se ne è mai interessato. ha cambiato lavoro nel 2023, è andato a lavorare in
CP_1 CP_1 una pizzeria ad Olbia, in Viale Aldo Moro. Lui nei primi mesi di vita della piccola sembrava avere qualche interesse, ma dopo, davanti alle responsabilità, si è tirato indietro. La bambina farà tre anni il 30 ottobre, vive con me ed i miei genitori. ed io non abbiamo un'organizzazione vera e propria
CP_1 nella gestione di nostra figlia, perché il padre è del tutto assente. Io, sino ad oggi, ho sempre agito da sola, per tutto, perché lui non si è mai fatto vivo. Io non l'ho mai chiamato, perché lui non si è mai fatto sentire. La bambina non chiede mai di lui. Uno dei motivi per cui ho chiuso con è stato
CP_1 per i suoi atteggiamenti aggressivi, manifestati in più occasioni, anche davanti alla bambina, e con la bambina stessa, considerato che, una volta, durante una discussione, eravamo per strada, ed ha fatto il gesto di lanciare il passeggino. Preciso che, nel gennaio del 2024, ho imposto a di farsi le
CP_1 analisi tossicologiche, che sono risultate positive ai cannabinoidi. non ha mai dato nulla per il
CP_1 mantenimento di nostra figlia (…)”.
Il disinteresse del resistente non solo per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, ma altresì ad allegare elementi utili a ritenere verosimile una diversa situazione di fatto, rispetto a quella emersa dalle allegazioni della ricorrente, è ulteriormente evidenziato dalla sua condotta processuale, come descritta dal difensore nell'atto di rinuncia al mandato nei confronti del medesimo.
Pertanto, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocazione della minore presso la Per_1 residenza della ricorrente, alla quale, dunque, spetterà la facoltà di adottare, in via esclusiva, le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, scolastiche, ludiche, sportive, richiesta di passaporto e documenti validi per l'espatrio etc.…), atteso che il persistente disinteresse del padre appare tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., e dalla giurisprudenza in materia, giustifica la deroga al regime dell'affidamento condiviso, e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Con riferimento agli incontri padre-figlia, viste le allegazioni rese dalla ricorrente in merito alle Con condotte pregiudizievoli, aggressive e diseducative perpetrate dall' al fatto che non chiede Per_1 del padre, ed anche in considerazione della protratta assenza del padre dalla vita della figlia, si ritiene doversi disporre che tali incontri potranno avvenire, qualora il padre dovesse palesare una volontà in tal senso, e se acconsentirà, soltanto in forma protetta, previa valutazione psicologica e sociale Per_1 della parte resistente da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, che si attiverà su istanza degli interessati, e verificherà l'utilità e l'opportunità degli incontri protetti nel contesto della crescita emotiva della minore, escludendone possibili interferenze negative. In tal caso, il Servizio Sociale
pagina 5 di 8 competente predisporrà un calendario di incontri protetti e monitorati padre/figlia, che dovrà tenere conto, in primo luogo, della volontà e delle abitudini di vita ed esigenze di . Per_1
Alla luce di quanto appena disposto, occorre dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta della ricorrente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., volta a determinare “la somma di denaro dovuta dal signor Con
per ogni inosservanza delle visite come sopra indicate (…)”, in quanto, allo stato, non è possibile, né opportuno, prescrivere alcunché in ordine alle visite padre-figlia.
Rispetto al contributo al mantenimento indiretto in favore di , si prende atto della rinuncia alla Per_1 domanda inizialmente formulata in tal senso dalla parte ricorrente.
Tuttavia, tale rinuncia non è ammissibile, trattandosi, quello del mantenimento in favore dei figli minori, di diritto indisponibile. Questo in quanto, secondo il combinato disposto degli artt. 30 della Costituzione e 337 ter c.c., l'obbligo di mantenere i figli spetta ad entrambi i genitori, che vi provvederanno in misura proporzionale al proprio reddito.
Pertanto, anche in assenza di domanda di parte (o rinuncia, come in questo caso), si ritiene doversi disporre un importo a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore di
. Per_1
La giurisprudenza è costante nel ritenere che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli: la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”.
Dunque, in assenza di tale prova da parte del resistente, tenuto conto che la ricorrente svolge lavori saltuari, ed è grazie all'aiuto dei genitori che riesce a provvedere alle esigenze di vita della figlia, considerato che, almeno allo stato, si prevede che i tempi di permanenza della minore saranno esclusivamente presso la madre, e viste le esigenze correlate alla crescita di , si ritiene doversi Per_1 Con disporre, a carico dell' a titolo di mantenimento indiretto in favore della figlia minore, un importo mensile pari ad € 250,00. Tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versata dal resistente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria, in quanto non celebrata.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00 pagina 6 di 8 Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
Tale importo dovrà essere distratto in favore del difensore della ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta dalla parte resistente;
DICHIARA non luogo a provvedere sulle ulteriori istanze svolte in via preliminare dalla parte resistente;
DISPONE l'affidamento super esclusivo di alla madre, con collocazione della Persona_1 minore presso l'abitazione materna;
DISPONE che eventuali incontri padre/figlia potranno avvenire solo in forma monitorata e protetta, previo intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti, secondo quanto indicato in parte motiva;
DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda svolta dalla ricorrente ex art. 614 bis c.p.c.;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento indiretto in favore della figlia CP_1 minore, l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato dal resistente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente che sarà indicato dalla parte ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita della minore, come disciplinate dalle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017;
CONDANNA parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre IVA, c.p.a., e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Anna Pagano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 24 settembre 2025
pagina 7 di 8 Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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