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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. INSALATA GIULIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente con ricorso ritualmente depositato, in data 15.12.2023, chiedeva dichiararsi il proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento per errato utilizzo retribuzioni anno 2015 e, conseguentemente, previo corretto inserimento della contribuzione omessa in relazione all'anno
2015, per un importo mensile lordo, alla decorrenza (agosto 2015) pari ad € 3.565,48 o ad altra misura maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, da perequarsi con i coefficienti di legge
CP_ condannare al pagamento dei differenziali arretrati in favore del ricorrente, con decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge, nonché al versamento delle differenze maturate sino alla data della sentenza e di quelle successive. Con vittoria di spese.
L' , si costituiva in giudizio e chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del CP_1
contendere atteso che aveva provveduto ad effettuare, nell'interesse del ricorrente, una ricostituzione contributiva, ricalcolando la pensione sulla base dei contributi sino al 31.07.2015, con decorrenza degli arretrati dal 01/2019.
Ciò posto, rilevato che: - secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del
20.3.2009);
- nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
- anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere
(cfr. verbale d'udienza del 04.02.2025);
- la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del 17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009);
- ad avviso del giudicante l'istituto resistente sarebbe rimasto soccombente, in quanto è stata offerta prova del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione così come richiesta in ricorso;
- allo stato risulta che il ricorrente abbia evocato in giudizio l'ente in piena buona fede avendo lo stesso ottemperato a tutte le obbligazioni su di lui gravanti;
CP_
- risulta altresì per tabulas che l' abbia provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento degli arretrati, come da in atti, solo in data 07.01.2025. ovvero solo dopo il deposito Pt_2
del ricorso (15.12.2023) e la notifica dello stesso;
il Tribunale, alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, ritiene che le spese di lite debbano esser
CP_ poste a carico dell' e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della esigua attività processuale svolta
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara cessata la materia del contendere;
b)- condanna a pagare al procuratore antistatario dell'istante le spese di lite che si liquidano in CP_1
tal misura in EURO 890,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge;
Brindisi, 04/02/2025 Il Giudice
Gabriella Puzzovio