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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr. 227/2022
C r o n . N r .
Deposito minuta
_____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza -Sezione Lavoro- riunita in Camera di Consiglio
nelle persone dei Signori Magistrati:
dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
dr. Aida SABBATO Consigliera
dr. Rosa LAROCCA Consigliera
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile nr. 227/2022 R.G., avente ad oggetto “retribuzione” e vertente:
T R A
In Parte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., dott. , rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. Vincenzo Zaccagnino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, in via Ciccotti n. 36/C, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, appellante
E
1
difeso dall'avv. Stefano Capuano, elettivamente domiciliato in Potenza al viale
Guglielmo Marconi n. 41, giusta procura conferita nel giudizio di primo grado,
appellato
All'udienza in data 7/11/2024 i procuratori costituiti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“…. Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, accogliere il presente ricorso in appello, respingere quindi per i motivi di cui al presente atto,
in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta in primo grado da parte del ricorrente nei confronti del on vittoria di spese e Parte_1
per l'appellato:
“voglia l'adita Corte respingere gli appelli proposti per la loro infondatezz, con vittoria delle spese del grado.
e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in calce, letto in udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7/3/2019, chiedeva al giudice Controparte_1
adito condannarsi il datore di lavoro al pagamento in Parte_1 Parte_3
suo favore della somma indicata in ricorso, a titolo di risarcimento danni per ritardato adempimento dell'obbligazione assunta con il verbale di conciliazione del 13 novembre 2013, essendo stato ammesso in servizio solo il successivo 7
gennaio 2014.
2 Il giudice adito, in accoglimento del ricorso, condannava il predetto al Parte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.560,29, oltre accessori,
a titolo risarcitorio.
A fondamento della propria decisione il primo giudice poneva l'affermazione secondo cui il avrebbe dovuto provvedere immediatamente Parte_1
all'assunzione del lavoratore, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione, a nulla rilevando la sottoposizione dello stesso a visita medica di idoneità, comunque superata con esito positivo.
Avverso tale sentenza il proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 23/11/2022. L'appellante poneva l'accento sull'impossibilità di procedere all'assunzione dell'autista prima che lo stesso fosse dichiarato idoneo alle mansioni a seguito di visita medica, così come previsto dal R.D. n. 148/1931,
precisando che soltanto alla fine del dicembre 2013 aveva saputo, in via informale, dell'esito positivo della visita di idoneità a cui era stato sottoposto il lavoratore, cosi provvedendo alla tempestiva assunzione del 7 gennaio 2014 con effetto dal 1° gennaio 2014.
Parte appellata instava per il rigetto del ricorso. All'udienza del 7/11/2024 la Corte
si pronunciava come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto alla luce dei rilievi di seguito riportati.
Ritiene la Corte di poter senz'altro condividere l'assunto del primo giudice che ha affermato, per effetto del contenuto del verbale di conciliazione intervenuto tra
3 le parti, che il si fosse obbligato ad assumere immediatamente il Parte_1
lavoratore, senza, quindi, subordinare l'assunzione al giudizio positivo in ordine alla loro idoneità alle mansioni di autista.
Infatti, nel verbale di conciliazione si legge: “a) assunzione contestuale alla sottoscrizione del presente accordo transattivo ai sensi del CCNL
del 1976, nonché con l'applicazione e il riconoscimento delle Parte_4
indennità di cui agli accordi regionali e aziendali di secondo livello. Resta inteso che il ricorrente dovrà, come per legge, essere sottoposto a visita preassuntiva obbligatoria che dovrà essere effettuata …. entro e non oltre il 25 novembre 2013
….”.
Non vi sono dubbi, quindi, nell'ottica di una interpretazione letterale della volontà
delle parti, che il 13 novembre 2013, all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione, si impegnava all'assunzione del lavoratore e il Parte_1
riferimento alla visita preassuntiva non può qualificarsi come condizione sospensiva dell'obbligazione assunta: tale ricostruzione si pone in linea con la fondamentale circostanza che con il giudizio che si concludeva con l'intervenuta conciliazione il lavoratore aveva chiesto dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dalla stipula del primo contratto di somministrazione e che nel corso del precedente rapporto di lavoro a termine aveva svolto le stesse mansioni di operatore di esercizio già da molti anni prima, dovendosi, al contempo evidenziare che l'appellante riconosceva con l'assunzione del 7 gennaio 2014
l'anzianità di servizio dalla data del primo contratto di somministrazione.
4 Quindi non vi sono dubbi sul fatto che l'idoneità dell'appellato alle mansioni costituiva fatto già consolidato e, pertanto, la successiva visita medica si palesava solo come formale e ciò anche alla luce del suo esito positivo per il lavoratore.
Deve, inoltre, porsi in rilievo che analoghe sentenze di questa Corte territoriale sono state confermate dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n.
29333/2023 e n. 16792/2024.
L'appello del è pertanto da respingere. Parte_1
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellato come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014
aggiornato per effetto del D.M. 147/2022.
Sussistono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 227/2022 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da nei confronti di Parte_3 CP_1
, avverso la sentenza n. 868/2022 del 15/11/2022 del Giudice del Lavoro del
[...]
Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a rifondere all'appellato le spese e competenze del Parte_3
presente grado, che liquida in complessivi € 2.499,00 oltre RSF, IVA e CPA come
per legge;
5 3) dichiara sussistenti le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di
una ulteriore somma pari al contributo unificato già versato e con distrazione in
favore del procuratore per dichiarato anticipo.
Potenza, 7/11/2024 Il Presidente est.
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