Sentenza 14 marzo 1986
Massime • 1
Per le prestazioni sottoposte a un termine da stabilirsi d'accordo tra le parti, ove tale accordo non sia stato raggiunto, la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è sorto, in quanto fin da tale momento il creditore può esercitare il suo diritto rivolgendosi al giudice per la fissazione di detto termine, con la conseguenza che dalla sua protratta inerzia può derivare la Estinzione del diritto stesso non fatto valere. ( V 2371/70, mass n 348588).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/1986, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 14 marzo 1986 |
Testo completo
Per le prestazioni sottoposte a un termine da stabilirsi d'accordo tra le parti, ove tale accordo non sia stato raggiunto, la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è sorto, in quanto fin da tale momento il creditore può esercitare il suo diritto rivolgendosi al giudice per la fissazione di detto termine, con la conseguenza che dalla sua protratta inerzia può derivare la Estinzione del diritto stesso non fatto valere. ( V 2371/70, mass n 348588).*