Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/1986, n. 1731
CASS
Sentenza 14 marzo 1986

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Per le prestazioni sottoposte a un termine da stabilirsi d'accordo tra le parti, ove tale accordo non sia stato raggiunto, la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è sorto, in quanto fin da tale momento il creditore può esercitare il suo diritto rivolgendosi al giudice per la fissazione di detto termine, con la conseguenza che dalla sua protratta inerzia può derivare la Estinzione del diritto stesso non fatto valere. ( V 2371/70, mass n 348588).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/1986, n. 1731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1731
    Data del deposito : 14 marzo 1986

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