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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3795/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Tra
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, con l'assistenza e difesa dell'avv. DE VIVO MARCELLO;
Parte_2 e
con l'assistenza e Controparte_1 difesa della dott.ssa PESCE PAOLA ex art. 417 bis cpc;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26/10/2020 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 15149/E del 24/02/2020, notificatagli, in proprio e quale legale rappresentante della società
obbligata in solido, il 27/02/2020, con cui Parte_2 Cont l (d'ora in poi anche solo di Controparte_1
ingiungeva il pagamento della complessiva somma di euro 10.832,00, CP_1 comprensiva delle spese di procedura, a titolo di sanzioni amministrative, contestando le seguenti violazioni (così come accertate nel Verbale unico di accertamento e notificazione n. 16 del 2.10.2015, emesso dalla Guardia di Finanza - d'ora in poi anche solo GdF): (A) art. 3, commi 3 e 3 ter,
D.L. 22/2/2002 n.12, convertito in legge n.73/2002, sostituito dall'art.22, comma 1, D.lgs. n.151/2015, per avere il datore di lavoro impiegato la lavoratrice senza preventiva comunicazione di instaurazione Persona_1 del rapporto di lavoro dall'1.06.2015 al 22.09.2015; (B) art. 4 bis, primo periodo, comma 2, del D.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del d. lgs. n. 297/2002 e, successivamente, modificato dall'art. 5, lettere a) e b), Legge n. 183/2010, per non avere il datore di lavoro consegnato alla lavoratrice suddetta, all'atto dell'assunzione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
(C) art. 3 della l. n. 4/1953, per avere, il omesso di consegnare, all'atto Pt_1 della corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga alla lavoratrice , per i mesi di giugno e luglio 2015; infine, (D) art. Per_1 39, comma 1 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133/2008, per aver violato l'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro previsto per il datore di lavoro privato che occupa lavoratori subordinati.
La parte ricorrente ha fondato la opposizione, sostanzialmente, su due motivi: ha lamentato di non avere mai ricevuto l'atto di diffida, di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, in relazione alla violazione contestata con il capo (A), quale atto presupposto rispetto all'ordinanza ingiunzione;
1 ha dedotto che il rapporto di lavoro instaurato con la lavoratrice Per_1 Cont
non è, contrariamente a quanto allegato dall di natura
[...] subordinata;
ciò premesso, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si è costituito in giudizio l Controparte_1 chiedendo il rigetto della opposizione.
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L'opposizione è infondata.
a) Sulla diffida accertativa (art. 13, D. lgs. n. 124/2004). La parte opponente ha dedotto la nullità della ordinanza ingiunzione nella parte in cui gli è stata contestata la violazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per avere i militari della Guardia di
Finanza omesso di notificargli la diffida accertativa (disciplinata dall'art. 13 cit.), nonostante tale atto fosse obbligatorio in applicazione della normativa sopravvenuta (in vigore dal 24.09.2015) di cui all'art. 22, comma 1, D.lgs. n.151/2015 – il quale ha aggiunto il comma 3 bis alla disposizione di cui al citato art. 3, D.L. n.12/2022.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, occorre muovere dal disposto dell'art. 3, co. 3, del D.L. n.
12/2002, vigente ratione temporis –e cioè, dal 13.11.2014 al 24.09.2015- che così recita(va): <<...
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento.>>.
A sua volta l'art. 22 del D.lgs. n. 151/2015, modificando la suddetta disposizione, come suddetto, ha inserito il comma 3 bis, di guisa da
(re)introdurre la procedura di diffida ex art. 13 del D.lgs. n. 124/2004
e, per l'effetto, costituire una condizione di procedibilità della azione di contestazione dell'illecito di cui al capo (A) dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In particolare, la disciplina sopravvenuta ha previsto che: <<...3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
2 a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e successive modificazioni>>.
Da ultimo, l'art. 13 del D. lgs. n. 124/2004, come sostituito dall'art.33 della l. n. 183/2010, che disciplina l'istituto della diffida accertativa, prevede che: < ... 2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.>>.
Orbene, si rileva quanto segue.
La condotta contestata alla parte opponente (di cui al capo (A): violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22/2/2002 n.12, convertito in legge n.73/2002, per avere il datore di lavoro impiegato la lavoratrice Per_1
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
[...] lavoro dall'1.06.2015 al 22.09.2015), secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, anche di legittimità, configura un illecito di tipo omissivo istantaneo (con effetti permanenti). In particolare, la più recente dottrina, considera omissivo (proprio) istantaneo, l'illecito nel quale è istantanea la condotta attiva doverosa, in quanto essa consiste in una attività dinamica, modificatrice della realtà, la quale viene ad esistenza e si conclude (rectius consuma) nello stesso istante, per la sua stessa impossibilità di protrarsi nel tempo.
Dunque, applicando le su indicate coordinate esegetiche al caso di specie, deriva che il momento consumativo dell'illecito in esame – di cui al capo
(A) della ordinanza ingiunzione- coincide con il mancato invio della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di inizio della prestazione lavorativa.
Quanto precede trova, altresì, conferma nel consolidato indirizzo giurisprudenziale, peraltro recentemente fatto proprio dallo stesso ente resistente (cfr. nota ITL del 1156 del 26 giugno 2024), secondo cui l'impiego irregolare di lavoratori (subordinati), senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione dell'assunzione, la stessa non viene effettuata (cfr.
Cass. n. 10746/2023; Cass. n. 35978/2021; Cass. n. 25037/2020).
3 Ciò posto, deve rilevarsi, altresì, che in materia di illeciti amministrativi vige il principio del tempus regit actum, postulato dell'art. 1 della L. n. 689/1981, a norma del quale <<...nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione delle leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per
i tempi in esse considerati ...>>, di guisa che, in caso di sopravvenienza di nuove normative, ciascun atto di ogni serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente al momento della sua adozione, restando, in ogni caso, inapplicabile all'atto la normativa sopravvenuta alla chiusura della fase procedimentale nella quale è inserito, a meno che la stessa non si sia ancora conclusa;
in forza dell'anzidetto principio e del principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, l'illecito amministrativo - a differenza di quanto previsto per i reati dall'art. 2 del codice penale - va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, benché abrogatrice - della fattispecie precedentemente sanzionata (cfr. Cass. n.
5820/2005; Cass. n. 23299/2005).
Pertanto, il principio di irretroattività (e di divieto di applicazione analogica) di cui all'art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comporta l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (anche se più favorevole).
Alla luce di quanto precede, nella specie, risulta dai documenti di causa
(in particolare dal Verbale unico di accertamento e notificazione della
GdF, del 3.10.2015), che la lavoratrice ha prestato la Persona_1 propria attività, in favore della società per il Parte_2 periodo dall'1.06.2015 al 22.09.2015, sicché è in quest'ultimo lasso temporale che il ha omesso di effettuare la comunicazione di Pt_1 instaurazione del rapporto di lavoro, rendendo lo stesso irregolare e sommerso: a quel momento fa riferimento, dunque, la sanzione da applicare.
Di conseguenza, stante il mancato invio della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del l'illecito Pt_1 contestato ex art. 3 del D.L. n. 12/2002, indubbiamente, si è perfezionato e consumato prima del 24.09.2015, data questa, come si è detto, di entrata in vigore del citato (art. 22) D.lgs. n. 151 del 2015.
Peraltro i militari della GdF, alla data del 22.09.2015, avevano già, all'esito dell'accesso ispettivo effettuato in pari data, constatato le violazioni di legge concernenti la posizione lavorativa di , Persona_1 nonché provveduto ad ascoltare quest'ultima, come da verbale “di rilevamento ed identificazione del personale” del 22.09.2015 (vd. doc. n.
8, allegato al fascicolo telematico della parte opposta).
Concludendo sul punto, si può, certamente, affermare che la fattispecie sanzionabile si è pienamente realizzata nella vigenza della disciplina suddetta, antecedente alla riforma del 2015, pertanto, ai fini della contestazione di cui al capo (A), della ordinanza ingiunzione, non era richiesta, anche, l'attivazione della procedura di diffida ex art. 13 del
D.lgs. n. 124 del 2004.
4 D'altronde, lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria circolare del 12/10/2015, n. 26 - “al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dall'art. 22 del D.lgs.
n. 151/2015, ha affermato, in tema di “regime intertemporale”, che: <<...la nuova disciplina della maxisanzione, ai sensi dell'art. 1 della L. n.
689/1981, trova applicazione per gli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo.
Per le condotte iniziate e cessate nella vigenza della precedente disciplina si applica l'apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione. Alle medesime condotte non si applica, invece, la procedura di diffida in considerazione dei contenuti sostanziali - e non esclusivamente procedurali - della stessa...>> (cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/10/2015 - numero 26).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve affermarsi che l'ordinanza ingiunzione risulta valida nella parte in cui ha comminato la sanzione per la violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. n. 12/2002, di cui al punto
(A) dell'ordinanza di ingiunzione opposta, senza procedere, altresì, alla diffida accertativa cit.
b) Nel merito, poi, valgono le seguenti considerazioni. E' opportuno evidenziare che nell'ambito dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione grava sull'amministrazione intimante nella qualità di parte attrice in senso sostanziale l'onere di allegare e provare i presupposti costitutivi della potestà sanzionatoria esercitata;
laddove agli accertamenti eseguiti in sede amministrativa non può essere attribuita un'efficacia probatoria precostituita, dovendo gli stessi essere valutati nel quadro complessivo della allegazioni e contestazioni sollevate dalle parti, oltre che degli ulteriori eventuali elementi di prova acquisiti in sede giudiziale.
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Pure va premesso, circa i criteri di valutazione del materiale istruttorio, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell lavoro - ed, a maggior ragione, Controparte_1 redatti dai militari della Guardia di Finanza - fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass.
n. 9251/2010).
Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n.
17555/02), tanto che il giudice può anche considerarli prova sufficiente
5 delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio - sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva rilevanza di questi.
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Orbene, nella fattispecie in esame il thema decidendum ha ad oggetto la questione della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra la società – la cui attività consiste nella Parte_2
“fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi” - e la lavoratrice se, cioè, nella specie, si trattava o no di Persona_1 Cont rapporto che, benché non denunciato come tale, avesse, come sostiene l per le modalità con cui ha trovato svolgimento, le caratteristiche della subordinazione.
Va pure messo in evidenza che - come risulta documentalmente - la lavoratrice ha stipulato con l'opponente, in qualità di rappresentante legale della un contratto “di collaborazione Parte_2 occasionale” datato 1.06.2015. Sul punto, occorre, altresì, rammentare che, per orientamento assolutamente costante della giurisprudenza anche di legittimità, per accertare e verificare la sussistenza di un vincolo di subordinazione il nomen iuris utilizzato dalle parti non ha un rilievo assorbente e/o dominante, ma bisogna fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto e alle specifiche modalità di svolgimento, sicché in caso di contrasto fra dati formali e fattuali, è necessario dare prevalenza ai secondi.
Ai fini, poi, della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo (nella specie di co.co.co), la Suprema Corte di Cassazione ritiene decisiva la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative”, con la precisazione che l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione [cfr., ex multis, Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 5645 del 09/03/2009 (Rv. 607474);
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 13858 del 15/06/2009 (Rv. 608829); Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 28525 del 01/12/2008 (Rv. 606325); Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 4171 del 24/02/2006 (Rv. 587209).
A tale riguardo, la Suprema Corte, nel corso degli anni, ha enucleato una serie di elementi sintomatici del vincolo di subordinazione (c.d. elementi empirici) tra cui l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'impresa, la continuità della prestazione lavorativa, la collaborazione, l'osservanza di un orario di lavoro stabile, la messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del prestatore
(in ossequio al potere direttivo e di controllo esercitato dallo stesso datore di lavoro), l'assenza del rischio d'impresa in capo al prestatore di lavoro, la percezione della retribuzione in misura predeterminata, la
6 spettanza al datore di lavoro del potere di organizzazione dell'attività lavorativa;
criteri tutti riconducibili alla caratteristica fondamentale della subordinazione, ovverosia l' “eterodirezione”.
D'altronde l'eterodeterminazione unitamente allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo, sono una cornice nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari.
In particolare l'oggetto della prestazione deve rilevare non come risultato
(opus) ma come messa a disposizione delle energie lavorative;
per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto il giudice di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore;
rileva, poi, nel caso della subordinazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro;
in particolare, per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità dell'esecuzione tra gli elementi qualificatori, vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro;
la continuità temporale;
quanto, infine, alla finalità della prestazione, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, la finalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dall' “alienità” considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
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Orbene, ritiene questo giudice che, dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori e agli ispettori della GdF– Persona_1 Persona_2 dichiarazioni di contenuto sostanzialmente omogeneo tra loro - emergano alcuni dei criteri qualificatori sussidiari della subordinazione, la cui valutazione globale, alla luce della peculiarità delle mansioni svolte, consente di ravvisare nel rapporto di lavoro in oggetto, i presupposti tipici del lavoro subordinato.
Ed, invero, dal verbale “di rilevamento ed identificazione del personale” del 22.09.2015, risulta che la lavoratrice , “assunta con mansioni Per_1 di segretaria”, ha dichiarato di lavorare dal lunedì al venerdì, osservando un determinato orario di lavoro che, a sua volta, si articolava secondo determinate fasce orarie - ad esempio dalle 8.00 alle 12.00, nelle giornate del lunedì, mercoledì ed venerdì, ovvero dalle 15.00 alle 19.00 nelle giornate del martedì e del giovedì (vd. doc. n. 8, allegato al fascicolo Cont telematico dell )– e che per ogni esigenza lavorativa, ed in particolare in caso di variazione di orario, era necessario avvisare il (vd. Pt_1 doc. cit., dichiarazioni della ). Per_1 Dalla audizione della del 22.09.2015 è emerso, altresì, che il Per_1 pagamento della lavoratrice avveniva mensilmente ed a mezzo assegno bancario da parte del nel dettaglio, la ha dichiarato di Pt_1 Per_1 aver percepito a titolo di retribuzione Euro 800,00 al mese, dall'1.06.2015 al 31.08.2015 (vd. doc. cit.).
La suddetta circostanza non è stata confermata nel corso della istruttoria, con l'escussione della teste di parte ricorrente (la stessa lavoratrice
), la quale all'udienza del 15.11.2023, ha dichiarato che: < Persona_1 Preciso che a differenza di quanto riportato nel predetto verbale, io ho percepito la complessiva somma di € 800,00 non mensilmente ma per l'intero
7 periodo di lavoro da Giugno a Settembre 2015 ed inoltre, sempre nel predetto periodo Giugno – Settembre 2015, io non svolgevo mansione di segretaria ma mi occupavo dell'acquisto del materiale.>>.
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Orbene, si rileva quanto segue.
Ritiene questo giudicante, muovendo in continuità, altresì, con la giurisprudenza di legittimità, che alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo deve attribuirsi maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite, con assoluta completezza, nell'immediatezza del fatto – e quindi meno soggette al rischio di condizionamenti esterni, rispetto a quelle rese in sede giudiziale.
Ed invero, premesso che la giurisprudenza, anche di legittimità, richiamando gli artt. 115 e 116 c.p.c., ha affermato che non vi è un'automatica prevalenza delle deposizioni testimoniali rispetto alle dichiarazioni rese dai terzi agli organi ispettivi e che occorre, comunque, valutare le une in rapporto alle altre, alla luce di tutti gli elementi acquisiti al processo, spingendosi ad affermare che “le dichiarazioni rese dai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v. Cass. civ. n. 27847/2021, che richiama Cass.
11934/2019 e Cass n. 8445/2020).
Ebbene, nella specie, alla luce delle risultanze processuali, a parere di questo giudice, le dichiarazioni cui attribuire prevalenza, tenuto conto di tutti gli altri elementi istruttori, sono quelle rese dalla in Per_1 data 22.09.2015, nella fase ispettiva, perché più dettagliate e più genuine.
Né può sottacersi, a conferma della ricostruzione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, la circostanza che la suddetta lavoratrice, all'atto del primo accesso ispettivo, era intenta a lavorare ed era, altresì, priva di alcun tipo di regolarizzazione.
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Orbene, le suddette emergenze processuali, evidenziano una situazione in cui certamente alcun rischio economico era a carico della lavoratrice, la quale seppure con una certa flessibilità, era tenuta ad assicurare la continuità temporale della prestazione lavorativa, a fronte della quale era prevista una vera e propria retribuzione mensile;
d'altronde certamente non può dirsi che la singola lavoratrice lavorasse per sé stessa, dal momento che non v'è dubbio che il risultato delle vendite degli articoli prodotti dalla (come da fatture allegate dalla parte Parte_2 opponente al proprio fascicolo telematico) era destinato alla società, che esercitava, a mezzo del , il potere direttivo. Pt_1
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Né, smentisce la subordinazione (ma, a fortiori, la conferma), la circostanza rappresentata dal contratto di co.co.co. dell'1.06.2015, in particolare dalle clausole ivi disciplinate (vd. doc. n. 5 allegato al fascicolo telematico della parte opponente).
Invero, è lo stesso punto 4 del contratto in esame a configurare un ulteriore elemento altamente indiziario, circa la sussistenza di un
8 rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte opponente e la lavoratrice;
infatti, le parti hanno previsto che: <Per le Sue Per_1 prestazioni, Il Committente riconoscerà al Prestatore un compenso lordo di euro 800,00 mensili che sarà corrisposto al netto della ritenuta d'acconto.
Tale compenso si intende riferito all'intero periodo di durata del rapporto, che decorrerà dal 01 GIUGNO 2015 AL 30 LUGLIO 2015 E DAL 1 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2015>>. Ebbene, sul punto, l'art. 61 del D.lgs. n.276 del 2003, vigente ratione temporis, nel disciplinare il regime dei contratti di collaborazione, prevedeva, per quanto qui rileva, che: <<
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo...>>.
Ebbene, tanto il contratto che le dichiarazioni rese, sia in fase ispettiva che nel corso della istruttoria dalla , hanno dimostrato che il Per_1 rapporto di lavoro intercorso tra quest'ultima e la società Parte_2 ha avuto una durata ben più estesa del termine massimo di 30 giorni
[...] previsto dall'art. 61 cit.
Per altro verso, il contratto di co.co.co. suddetto, non ha neanche previsto alcuno specifico fine progettuale, sicché, anche sul punto, la tesi difensiva dell'opponente non può essere condivisa.
Pertanto, il successivo art. 69 del decreto legislativo n. 276/2003 (c.d.
) ha previsto la conversione del contratto di co.co.co. in un Per_3 contratto di natura subordinata, quale sanzione per la violazione della disposizione su citata.
Ed invero, l'art. 69 disponeva che: <I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti...>>.
9 Ne consegue che, anche per tale via, il rapporto di lavoro della lavoratrice
è da intendersi di natura subordinata sin dall'1.06.2015, data di Per_1 stipula del contratto di co.co.co.
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In conclusione, la opposizione va respinta.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in misura pari ai minimi, ridotte del 20%, ai sensi dell'art. 152 bis disp.att.
c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la opposizione;
- condanna la parte opponente, nella predetta duplice qualità, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte che liquida in euro 2.157,60, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale.
Bari, il 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Tra
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
, con l'assistenza e difesa dell'avv. DE VIVO MARCELLO;
Parte_2 e
con l'assistenza e Controparte_1 difesa della dott.ssa PESCE PAOLA ex art. 417 bis cpc;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26/10/2020 ha proposto Parte_1 opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 15149/E del 24/02/2020, notificatagli, in proprio e quale legale rappresentante della società
obbligata in solido, il 27/02/2020, con cui Parte_2 Cont l (d'ora in poi anche solo di Controparte_1
ingiungeva il pagamento della complessiva somma di euro 10.832,00, CP_1 comprensiva delle spese di procedura, a titolo di sanzioni amministrative, contestando le seguenti violazioni (così come accertate nel Verbale unico di accertamento e notificazione n. 16 del 2.10.2015, emesso dalla Guardia di Finanza - d'ora in poi anche solo GdF): (A) art. 3, commi 3 e 3 ter,
D.L. 22/2/2002 n.12, convertito in legge n.73/2002, sostituito dall'art.22, comma 1, D.lgs. n.151/2015, per avere il datore di lavoro impiegato la lavoratrice senza preventiva comunicazione di instaurazione Persona_1 del rapporto di lavoro dall'1.06.2015 al 22.09.2015; (B) art. 4 bis, primo periodo, comma 2, del D.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del d. lgs. n. 297/2002 e, successivamente, modificato dall'art. 5, lettere a) e b), Legge n. 183/2010, per non avere il datore di lavoro consegnato alla lavoratrice suddetta, all'atto dell'assunzione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
(C) art. 3 della l. n. 4/1953, per avere, il omesso di consegnare, all'atto Pt_1 della corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga alla lavoratrice , per i mesi di giugno e luglio 2015; infine, (D) art. Per_1 39, comma 1 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133/2008, per aver violato l'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro previsto per il datore di lavoro privato che occupa lavoratori subordinati.
La parte ricorrente ha fondato la opposizione, sostanzialmente, su due motivi: ha lamentato di non avere mai ricevuto l'atto di diffida, di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004, in relazione alla violazione contestata con il capo (A), quale atto presupposto rispetto all'ordinanza ingiunzione;
1 ha dedotto che il rapporto di lavoro instaurato con la lavoratrice Per_1 Cont
non è, contrariamente a quanto allegato dall di natura
[...] subordinata;
ciò premesso, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si è costituito in giudizio l Controparte_1 chiedendo il rigetto della opposizione.
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L'opposizione è infondata.
a) Sulla diffida accertativa (art. 13, D. lgs. n. 124/2004). La parte opponente ha dedotto la nullità della ordinanza ingiunzione nella parte in cui gli è stata contestata la violazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per avere i militari della Guardia di
Finanza omesso di notificargli la diffida accertativa (disciplinata dall'art. 13 cit.), nonostante tale atto fosse obbligatorio in applicazione della normativa sopravvenuta (in vigore dal 24.09.2015) di cui all'art. 22, comma 1, D.lgs. n.151/2015 – il quale ha aggiunto il comma 3 bis alla disposizione di cui al citato art. 3, D.L. n.12/2022.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, occorre muovere dal disposto dell'art. 3, co. 3, del D.L. n.
12/2002, vigente ratione temporis –e cioè, dal 13.11.2014 al 24.09.2015- che così recita(va): <<...
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento.>>.
A sua volta l'art. 22 del D.lgs. n. 151/2015, modificando la suddetta disposizione, come suddetto, ha inserito il comma 3 bis, di guisa da
(re)introdurre la procedura di diffida ex art. 13 del D.lgs. n. 124/2004
e, per l'effetto, costituire una condizione di procedibilità della azione di contestazione dell'illecito di cui al capo (A) dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In particolare, la disciplina sopravvenuta ha previsto che: <<...3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
2 a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e successive modificazioni>>.
Da ultimo, l'art. 13 del D. lgs. n. 124/2004, come sostituito dall'art.33 della l. n. 183/2010, che disciplina l'istituto della diffida accertativa, prevede che: < ... 2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.>>.
Orbene, si rileva quanto segue.
La condotta contestata alla parte opponente (di cui al capo (A): violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22/2/2002 n.12, convertito in legge n.73/2002, per avere il datore di lavoro impiegato la lavoratrice Per_1
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
[...] lavoro dall'1.06.2015 al 22.09.2015), secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, anche di legittimità, configura un illecito di tipo omissivo istantaneo (con effetti permanenti). In particolare, la più recente dottrina, considera omissivo (proprio) istantaneo, l'illecito nel quale è istantanea la condotta attiva doverosa, in quanto essa consiste in una attività dinamica, modificatrice della realtà, la quale viene ad esistenza e si conclude (rectius consuma) nello stesso istante, per la sua stessa impossibilità di protrarsi nel tempo.
Dunque, applicando le su indicate coordinate esegetiche al caso di specie, deriva che il momento consumativo dell'illecito in esame – di cui al capo
(A) della ordinanza ingiunzione- coincide con il mancato invio della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro, da effettuarsi entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di inizio della prestazione lavorativa.
Quanto precede trova, altresì, conferma nel consolidato indirizzo giurisprudenziale, peraltro recentemente fatto proprio dallo stesso ente resistente (cfr. nota ITL del 1156 del 26 giugno 2024), secondo cui l'impiego irregolare di lavoratori (subordinati), senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione dell'assunzione, la stessa non viene effettuata (cfr.
Cass. n. 10746/2023; Cass. n. 35978/2021; Cass. n. 25037/2020).
3 Ciò posto, deve rilevarsi, altresì, che in materia di illeciti amministrativi vige il principio del tempus regit actum, postulato dell'art. 1 della L. n. 689/1981, a norma del quale <<...nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione delle leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per
i tempi in esse considerati ...>>, di guisa che, in caso di sopravvenienza di nuove normative, ciascun atto di ogni serie procedimentale deve uniformarsi alla disciplina vigente al momento della sua adozione, restando, in ogni caso, inapplicabile all'atto la normativa sopravvenuta alla chiusura della fase procedimentale nella quale è inserito, a meno che la stessa non si sia ancora conclusa;
in forza dell'anzidetto principio e del principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, l'illecito amministrativo - a differenza di quanto previsto per i reati dall'art. 2 del codice penale - va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, benché abrogatrice - della fattispecie precedentemente sanzionata (cfr. Cass. n.
5820/2005; Cass. n. 23299/2005).
Pertanto, il principio di irretroattività (e di divieto di applicazione analogica) di cui all'art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, comporta l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (anche se più favorevole).
Alla luce di quanto precede, nella specie, risulta dai documenti di causa
(in particolare dal Verbale unico di accertamento e notificazione della
GdF, del 3.10.2015), che la lavoratrice ha prestato la Persona_1 propria attività, in favore della società per il Parte_2 periodo dall'1.06.2015 al 22.09.2015, sicché è in quest'ultimo lasso temporale che il ha omesso di effettuare la comunicazione di Pt_1 instaurazione del rapporto di lavoro, rendendo lo stesso irregolare e sommerso: a quel momento fa riferimento, dunque, la sanzione da applicare.
Di conseguenza, stante il mancato invio della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del l'illecito Pt_1 contestato ex art. 3 del D.L. n. 12/2002, indubbiamente, si è perfezionato e consumato prima del 24.09.2015, data questa, come si è detto, di entrata in vigore del citato (art. 22) D.lgs. n. 151 del 2015.
Peraltro i militari della GdF, alla data del 22.09.2015, avevano già, all'esito dell'accesso ispettivo effettuato in pari data, constatato le violazioni di legge concernenti la posizione lavorativa di , Persona_1 nonché provveduto ad ascoltare quest'ultima, come da verbale “di rilevamento ed identificazione del personale” del 22.09.2015 (vd. doc. n.
8, allegato al fascicolo telematico della parte opposta).
Concludendo sul punto, si può, certamente, affermare che la fattispecie sanzionabile si è pienamente realizzata nella vigenza della disciplina suddetta, antecedente alla riforma del 2015, pertanto, ai fini della contestazione di cui al capo (A), della ordinanza ingiunzione, non era richiesta, anche, l'attivazione della procedura di diffida ex art. 13 del
D.lgs. n. 124 del 2004.
4 D'altronde, lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria circolare del 12/10/2015, n. 26 - “al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dall'art. 22 del D.lgs.
n. 151/2015, ha affermato, in tema di “regime intertemporale”, che: <<...la nuova disciplina della maxisanzione, ai sensi dell'art. 1 della L. n.
689/1981, trova applicazione per gli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo.
Per le condotte iniziate e cessate nella vigenza della precedente disciplina si applica l'apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione. Alle medesime condotte non si applica, invece, la procedura di diffida in considerazione dei contenuti sostanziali - e non esclusivamente procedurali - della stessa...>> (cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/10/2015 - numero 26).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve affermarsi che l'ordinanza ingiunzione risulta valida nella parte in cui ha comminato la sanzione per la violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. n. 12/2002, di cui al punto
(A) dell'ordinanza di ingiunzione opposta, senza procedere, altresì, alla diffida accertativa cit.
b) Nel merito, poi, valgono le seguenti considerazioni. E' opportuno evidenziare che nell'ambito dei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione grava sull'amministrazione intimante nella qualità di parte attrice in senso sostanziale l'onere di allegare e provare i presupposti costitutivi della potestà sanzionatoria esercitata;
laddove agli accertamenti eseguiti in sede amministrativa non può essere attribuita un'efficacia probatoria precostituita, dovendo gli stessi essere valutati nel quadro complessivo della allegazioni e contestazioni sollevate dalle parti, oltre che degli ulteriori eventuali elementi di prova acquisiti in sede giudiziale.
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Pure va premesso, circa i criteri di valutazione del materiale istruttorio, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell lavoro - ed, a maggior ragione, Controparte_1 redatti dai militari della Guardia di Finanza - fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (per tutte Cass.
n. 9251/2010).
Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n.
17555/02), tanto che il giudice può anche considerarli prova sufficiente
5 delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio - sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva rilevanza di questi.
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Orbene, nella fattispecie in esame il thema decidendum ha ad oggetto la questione della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra la società – la cui attività consiste nella Parte_2
“fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi” - e la lavoratrice se, cioè, nella specie, si trattava o no di Persona_1 Cont rapporto che, benché non denunciato come tale, avesse, come sostiene l per le modalità con cui ha trovato svolgimento, le caratteristiche della subordinazione.
Va pure messo in evidenza che - come risulta documentalmente - la lavoratrice ha stipulato con l'opponente, in qualità di rappresentante legale della un contratto “di collaborazione Parte_2 occasionale” datato 1.06.2015. Sul punto, occorre, altresì, rammentare che, per orientamento assolutamente costante della giurisprudenza anche di legittimità, per accertare e verificare la sussistenza di un vincolo di subordinazione il nomen iuris utilizzato dalle parti non ha un rilievo assorbente e/o dominante, ma bisogna fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto e alle specifiche modalità di svolgimento, sicché in caso di contrasto fra dati formali e fattuali, è necessario dare prevalenza ai secondi.
Ai fini, poi, della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo (nella specie di co.co.co), la Suprema Corte di Cassazione ritiene decisiva la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del “vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative”, con la precisazione che l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione [cfr., ex multis, Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 5645 del 09/03/2009 (Rv. 607474);
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 13858 del 15/06/2009 (Rv. 608829); Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 28525 del 01/12/2008 (Rv. 606325); Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 4171 del 24/02/2006 (Rv. 587209).
A tale riguardo, la Suprema Corte, nel corso degli anni, ha enucleato una serie di elementi sintomatici del vincolo di subordinazione (c.d. elementi empirici) tra cui l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'impresa, la continuità della prestazione lavorativa, la collaborazione, l'osservanza di un orario di lavoro stabile, la messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del prestatore
(in ossequio al potere direttivo e di controllo esercitato dallo stesso datore di lavoro), l'assenza del rischio d'impresa in capo al prestatore di lavoro, la percezione della retribuzione in misura predeterminata, la
6 spettanza al datore di lavoro del potere di organizzazione dell'attività lavorativa;
criteri tutti riconducibili alla caratteristica fondamentale della subordinazione, ovverosia l' “eterodirezione”.
D'altronde l'eterodeterminazione unitamente allo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e nel coordinamento con quest'ultimo, sono una cornice nel cui ambito si possono di volta in volta ricostruire i tratti sintomatici della subordinazione di una determinata prestazione lavorativa, attraverso il concorso di alcuni criteri qualificatori sussidiari.
In particolare l'oggetto della prestazione deve rilevare non come risultato
(opus) ma come messa a disposizione delle energie lavorative;
per escludere la subordinazione in un'attività lavorativa prestata con continuità e coordinamento con un altro soggetto il giudice di merito deve accertare il rischio economico a carico del lavoratore;
rileva, poi, nel caso della subordinazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro;
in particolare, per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità dell'esecuzione tra gli elementi qualificatori, vi è la regolamentazione dell'orario di lavoro;
la continuità temporale;
quanto, infine, alla finalità della prestazione, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, la finalità della prestazione lavorativa è caratterizzata dall' “alienità” considerata come destinazione esclusiva ad altri del risultato perseguito.
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Orbene, ritiene questo giudice che, dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori e agli ispettori della GdF– Persona_1 Persona_2 dichiarazioni di contenuto sostanzialmente omogeneo tra loro - emergano alcuni dei criteri qualificatori sussidiari della subordinazione, la cui valutazione globale, alla luce della peculiarità delle mansioni svolte, consente di ravvisare nel rapporto di lavoro in oggetto, i presupposti tipici del lavoro subordinato.
Ed, invero, dal verbale “di rilevamento ed identificazione del personale” del 22.09.2015, risulta che la lavoratrice , “assunta con mansioni Per_1 di segretaria”, ha dichiarato di lavorare dal lunedì al venerdì, osservando un determinato orario di lavoro che, a sua volta, si articolava secondo determinate fasce orarie - ad esempio dalle 8.00 alle 12.00, nelle giornate del lunedì, mercoledì ed venerdì, ovvero dalle 15.00 alle 19.00 nelle giornate del martedì e del giovedì (vd. doc. n. 8, allegato al fascicolo Cont telematico dell )– e che per ogni esigenza lavorativa, ed in particolare in caso di variazione di orario, era necessario avvisare il (vd. Pt_1 doc. cit., dichiarazioni della ). Per_1 Dalla audizione della del 22.09.2015 è emerso, altresì, che il Per_1 pagamento della lavoratrice avveniva mensilmente ed a mezzo assegno bancario da parte del nel dettaglio, la ha dichiarato di Pt_1 Per_1 aver percepito a titolo di retribuzione Euro 800,00 al mese, dall'1.06.2015 al 31.08.2015 (vd. doc. cit.).
La suddetta circostanza non è stata confermata nel corso della istruttoria, con l'escussione della teste di parte ricorrente (la stessa lavoratrice
), la quale all'udienza del 15.11.2023, ha dichiarato che: < Persona_1 Preciso che a differenza di quanto riportato nel predetto verbale, io ho percepito la complessiva somma di € 800,00 non mensilmente ma per l'intero
7 periodo di lavoro da Giugno a Settembre 2015 ed inoltre, sempre nel predetto periodo Giugno – Settembre 2015, io non svolgevo mansione di segretaria ma mi occupavo dell'acquisto del materiale.>>.
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Orbene, si rileva quanto segue.
Ritiene questo giudicante, muovendo in continuità, altresì, con la giurisprudenza di legittimità, che alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo deve attribuirsi maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite, con assoluta completezza, nell'immediatezza del fatto – e quindi meno soggette al rischio di condizionamenti esterni, rispetto a quelle rese in sede giudiziale.
Ed invero, premesso che la giurisprudenza, anche di legittimità, richiamando gli artt. 115 e 116 c.p.c., ha affermato che non vi è un'automatica prevalenza delle deposizioni testimoniali rispetto alle dichiarazioni rese dai terzi agli organi ispettivi e che occorre, comunque, valutare le une in rapporto alle altre, alla luce di tutti gli elementi acquisiti al processo, spingendosi ad affermare che “le dichiarazioni rese dai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v. Cass. civ. n. 27847/2021, che richiama Cass.
11934/2019 e Cass n. 8445/2020).
Ebbene, nella specie, alla luce delle risultanze processuali, a parere di questo giudice, le dichiarazioni cui attribuire prevalenza, tenuto conto di tutti gli altri elementi istruttori, sono quelle rese dalla in Per_1 data 22.09.2015, nella fase ispettiva, perché più dettagliate e più genuine.
Né può sottacersi, a conferma della ricostruzione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, la circostanza che la suddetta lavoratrice, all'atto del primo accesso ispettivo, era intenta a lavorare ed era, altresì, priva di alcun tipo di regolarizzazione.
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Orbene, le suddette emergenze processuali, evidenziano una situazione in cui certamente alcun rischio economico era a carico della lavoratrice, la quale seppure con una certa flessibilità, era tenuta ad assicurare la continuità temporale della prestazione lavorativa, a fronte della quale era prevista una vera e propria retribuzione mensile;
d'altronde certamente non può dirsi che la singola lavoratrice lavorasse per sé stessa, dal momento che non v'è dubbio che il risultato delle vendite degli articoli prodotti dalla (come da fatture allegate dalla parte Parte_2 opponente al proprio fascicolo telematico) era destinato alla società, che esercitava, a mezzo del , il potere direttivo. Pt_1
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Né, smentisce la subordinazione (ma, a fortiori, la conferma), la circostanza rappresentata dal contratto di co.co.co. dell'1.06.2015, in particolare dalle clausole ivi disciplinate (vd. doc. n. 5 allegato al fascicolo telematico della parte opponente).
Invero, è lo stesso punto 4 del contratto in esame a configurare un ulteriore elemento altamente indiziario, circa la sussistenza di un
8 rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte opponente e la lavoratrice;
infatti, le parti hanno previsto che: <Per le Sue Per_1 prestazioni, Il Committente riconoscerà al Prestatore un compenso lordo di euro 800,00 mensili che sarà corrisposto al netto della ritenuta d'acconto.
Tale compenso si intende riferito all'intero periodo di durata del rapporto, che decorrerà dal 01 GIUGNO 2015 AL 30 LUGLIO 2015 E DAL 1 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2015>>. Ebbene, sul punto, l'art. 61 del D.lgs. n.276 del 2003, vigente ratione temporis, nel disciplinare il regime dei contratti di collaborazione, prevedeva, per quanto qui rileva, che: <<
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo...>>.
Ebbene, tanto il contratto che le dichiarazioni rese, sia in fase ispettiva che nel corso della istruttoria dalla , hanno dimostrato che il Per_1 rapporto di lavoro intercorso tra quest'ultima e la società Parte_2 ha avuto una durata ben più estesa del termine massimo di 30 giorni
[...] previsto dall'art. 61 cit.
Per altro verso, il contratto di co.co.co. suddetto, non ha neanche previsto alcuno specifico fine progettuale, sicché, anche sul punto, la tesi difensiva dell'opponente non può essere condivisa.
Pertanto, il successivo art. 69 del decreto legislativo n. 276/2003 (c.d.
) ha previsto la conversione del contratto di co.co.co. in un Per_3 contratto di natura subordinata, quale sanzione per la violazione della disposizione su citata.
Ed invero, l'art. 69 disponeva che: <I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti...>>.
9 Ne consegue che, anche per tale via, il rapporto di lavoro della lavoratrice
è da intendersi di natura subordinata sin dall'1.06.2015, data di Per_1 stipula del contratto di co.co.co.
--------
In conclusione, la opposizione va respinta.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in misura pari ai minimi, ridotte del 20%, ai sensi dell'art. 152 bis disp.att.
c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta la opposizione;
- condanna la parte opponente, nella predetta duplice qualità, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte che liquida in euro 2.157,60, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale.
Bari, il 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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