Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 9 giugno
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4860/2024
TRA
, c.f. , n.q. di genitore di , c.f. Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Fiorentino De Leo, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dai funzionari Giuseppe D'Angelo,
, Consolato Neri CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di frequenza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 20 settembre 2024, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che:
- la minore , già titolare di indennità di frequenza, in data 10 febbraio 2023, era stata Persona_1
sottoposta a visita medica di revisione sulla permanenza dei requisiti sanitari, in esito alla quale era stata riconosciuta “non invalida” ai fini della concessione dell'indennità di frequenza;
- aveva, dunque, proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo e, con decreto di omologa reso in data 21 maggio 2024, era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto con decorrenza dall'epoca della visita di revisione;
- il decreto di omologa era stato notificato a parte resistente in data 21 maggio 2024, senza riscontro.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto e dichiarato il diritto della minore Persona_1 all'indennità di frequenza, all'indennità di frequenza dall'epoca della visita di revisione dal 10
a decorrere dal 10 febbraio 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla scadenza dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore dei procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che la prestazione indicata nel decreto di omologa era CP_1
stata liquidata con comunicazione del 20 gennaio 2025 e pagamento nel febbraio 2025 e che parte ricorrente aveva trasmesso il Mod. AP70 solo in data 21 dicembre 2024.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione di spese e compensi.
3.- L'udienza del 9 giugno 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Parte ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere il diritto al riconoscimento all'indennità di frequenza in favore di con decorrenza della visita di revisione del 10 febbraio 2023 e Persona_1 che, conseguentemente, l' venga condannato alla liquidazione ed al pagamento della CP_1
prestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo.
All'udienza del 10 marzo 2025, parte ricorrente rilevava che, nel caso di specie, non sussisteva l'esigenza di trasmettere il modello AP70, considerato che il giudizio di atp aveva ad oggetto il ripristino di una prestazione preesistente e si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere relativamente alla sorte capitale, insistendo nella richiesta di pagamento di interessi e rivalutazione monetaria.
Va rilevato che, dalla documentazione in atti risulta che il decreto di omologa del 21 maggio 2024 - con cui è stato riconosciuto che la minore si trova nelle condizioni sanitarie utili al Persona_1 conseguimento dell'indennità di frequenza dalla data di revisione - è stato notificato all' , sede CP_1
di Messina e di Roma, tramite pec in data 21 maggio 2024; risulta, poi, dalla documentazione prodotta dall' che la prestazione è stata liquidata con comunicazione datata 20 gennaio 2025 e che il CP_1
pagamento è avvenuto il 7 febbraio 2025.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla prestazione richiesta.
5.- Va rilevato che parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo la condanna dell' alla CP_1
liquidazione e al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, ex art. 16 co. 6 L. 412/91.
Trattandosi di prestazione assistenziale, competono sui singoli ratei dell'indennità di frequenza la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale (così, Corte Cost. n°196 del 19/4/1993 ). Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell' art.16, L.30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge ( Corte Cost. n°394 del 7/10/1992 ).
Non avendo l' , sui cui grava l'onere della prova, dimostrato di avere corrisposto a parte CP_1 ricorrente gli accessori previsti dalla scadenza del singolo rateo, l' va condannato al pagamento CP_1 di interessi e rivalutazione nei limiti dell'art. 16 della L. n. 412/1991 dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
7.- Per quanto riguarda le spese di lite, va rilevato che, nel caso di specie, non vi è prova da parte dell' di una richiesta di trasmissione di documentazione, non tempestivamente eseguita da parte CP_1 ricorrente e, pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono, dunque, poste a carico dell' e vengono liquidate in CP_1
dispositivo, ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente di interessi legali e rivalutazione CP_1 monetaria nei limiti dell'art. 16 della legge n. 412/1991 sui ratei della prestazione liquidata a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo della prestazione e sino al soddisfo;
b) dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella somma di € 2695,5, CP_1
oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
Messina, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga