Articolo 1 della Legge 4 aprile 1953, n. 269
Versione
13 maggio 1953
Art. 1. - Dopo le parole: vigenti disposizioni, sono soppresse le parole: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47; e dopo le parole: nelle Armi di fanteria, e' aggiunta la parola: cavalleria.
Art. 2, terzo comma. - Dopo le parole: al corso di fanteria, e' aggiunta la parola: cavalleria.
Art. 3, primo comma. - Dopo le parole: per le Armi di fanteria, e' aggiunta la parola: cavalleria.
Art. 12. - Alla lettera a) sono aggiunte le parole: gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturita' classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti.

Entrata in vigore il 13 maggio 1953