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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1940/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 1940/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: l'avvocato Vinci per parte ricorrente, nessuno per parte resistente, già dichiarata contumace.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Vinci conclude come in atti e insiste per l'accoglimento ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,36
Il Giudice
dott. Francesco Tonon pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1940/2023 del R.A.C.C. in data 26
ottobre 2023, iniziata con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., notificato con pedissequo decreto in data 17 novembre 2023
d a
- (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Gaetano Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone, Corso G. Garibaldi n. 47, giusto mandato allegato telematicamente
ricorrente
c o n t r o
- (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
resistente contumace
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.)
Letti gli atti di causa;
udite le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 2 di 9 letto l'art. 281-sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di merito rappresenta il seguito naturale del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis c.p.c.
instaurato dinnanzi a questo Tribunale dalla sig.ra nei Parte_1
confronti della (R.G. 1851/2021) e conclusosi con il Controparte_1
deposito dell'elaborato peritale – CTU Arch. – il 28 aprile 2023. Persona_1
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di veder accolte le Controparte_1
seguenti conclusioni di merito: “accertata e dichiarata la presenza, nella
copertura del portico e del garage del fabbricato di civile abitazione sito in
Cordenons (PN), via Noncello n. 16, catastalmente censito al Foglio 39,
particella 1694, Sub. 1, Cat. A/7, classe 2 e Sub. 2 Cat. C/6 classe 3 del Comune
di Cordenons, dei vizi/difetti individuati dal C.T.U. Arch. nella Per_1
relazione peritale del 28.04.2023 depositata nel giudizio n. 1851/2021 R.G. del
Tribunale di Pordenone, e l'imputabilità degli stessi a responsabilità della
P.IVA. , con sede legale in Sacile (PN) via Controparte_2 P.IVA_1
N. Nanetti n. 17/f, in persona del legale rappresentante C.F. CP_1
, nonché dello stesso sig. in qualità di socio C.F._2 CP_1
accomandatario, residente in [...], per le ragioni tutti
di cui è causa, ex art. 1669 c.c., condannarsi la medesima società e il socio
accomandatario signor a pagare, a favore della signora CP_1 Parte_1
la somma di euro 19.500,00 ovvero quella diversa, minore o
[...]
maggiore, ritenuta di giustizia, necessaria a ripristinare a regola d'arte il portico e il garage dell'immobile di proprietà della ricorrente, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo e alla rivalutazione monetaria”. pagina 3 di 9 Con decreto del 31 ottobre 2023, il Giudice, letto il ricorso, fissava avanti a sé l'udienza del 30 gennaio 2024 per la comparizione delle parti.
Alla prima udienza, il G.I., verificata la regolarità della notifica degli atti di causa a parte resistente, ne dichiarava la contumacia. Il procuratore della ricorrente rappresentava la necessità di un rinvio dell'udienza per pendenti trattative ed il Giudice rinviava all'udienza del 26 settembre 2024 per la verifica.
Successivamente all'udienza del 26 settembre 2024, il Giudice disponeva l'acquisizione formale del fascicolo per ATP e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava avanti a sé l'udienza del 12 dicembre 2024 per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Preannunciata dal procuratore della ricorrente l'imminenza del raggiungimento di un accordo transattivo, alla fissata udienza di discussione nessuno compariva. Sicché, il Giudice, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 28 gennaio 2025.
I Fatti
Con contratto d'appalto privato del 24 ottobre 2013, la Controparte_1
si impegnava alla realizzazione di un fabbricato unifamiliare sul terreno di
[...]
proprietà della sig.ra sito in Cordenons (PN), via Noncello Parte_1
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
L'immobile veniva consegnato alla ricorrente in data 13 febbraio 2015
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
La sig.ra a partire dall'autunno 2019, notava la presenza di Pt_1
infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla parte superiore del porticato antistante l'abitazione, le quali ammaloravano lo stato del tavolato in perline e delle travi di legno sottostanti la copertura. Di talché, ella provvedeva ad ispezionare la copertura in zinco/titanio, accorgendosi della presenza di numerosi pagina 4 di 9 fori ed abrasioni che venivano denunciati all'impresa costruttrice, da ultimo con p.e.c. del legale datata 7 febbraio 2020 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Anche dopo aver effettuato un sopralluogo con l'odierna resistente, alla presenza del tecnico di parte, geom. , nulla si risolveva e gli Testimone_1
ulteriori solleciti del procuratore della sig.ra del 3 giugno 2020 e 27 Pt_1
maggio 2021, come pure l'invito alla negoziazione assistita del 25 giugno 2021
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente) rimanevano privi di utile riscontro.
Di conseguenza, la sig.ra instaurava il procedimento per Pt_1
accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Pordenone (R.G.
1851/2021), al quale la non partecipava, conclusosi con Controparte_1
il deposito dell'elaborato peritale dell'arch. il 28 aprile 2023. Per_1
Nemmeno il deposito della consulenza tecnica portava alla soluzione bonaria della controversia, sicché la sig.ra si determinava ad adire Pt_1
questo Tribunale al fine di veder tutelate le proprie ragioni.
In Diritto
Nel merito, le domande formulate dall'odierna ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
Ferma la mancata costituzione della e, dunque, la Controparte_1
mancata contestazione dei fatti allegati dall'odierna ricorrente, in particolare l'esistenza di un contratto d'appalto tra le parti per la costruzione dell'immobile e l'esecuzione dello stesso da parte della – comunque in questa sede CP_1
documentalmente provati (cfr. doc. 2 di parte ricorrente) –, la consulenza tecnica del procedimento per a.t.p. è cristallina in punto di identificazione e qualificazione dei vizi lamentati dalla sig.ra Pt_1
Dalla relazione tecnica dell'arch. si legge: “nel corso delle Per_1
operazioni peritali è stata accertata la presenza d'acqua nella tettoia, nonché la
presenza di numerosi fori nella copertura in lastre di zinco titanio con estesa pagina 5 di 9 presenza di ruggine bianca nella parte inferiore delle lastre e di un ammaloramento di alcune perline poste all'intradosso della tettoia;
si è inoltre
rilevato che identico fenomeno è presente anche nella copertura del garage. Le
cause che hanno generato le infiltrazioni di acqua al di sotto della tettoia sono
attribuibili alla presenza dei fori nelle lastre di zinco titanio conseguenza della
corrosione delle lastre stesse. [Si può affermare, altresì, n.d.r.] che il fenomeno
della corrosione si è innescato a causa della presenza di un ristagno di acqua
interstiziale sotto le lastre dovuto ad una inadeguata e tecnicamente errata
esecuzione del pacchetto di copertura, nello specifico pendenza insufficiente,
stratigrafia non corretta e scarsa attenzione ai dettagli costruttivi, e che la
porzione di copertura sopra il garage già presenta un ammaloramento delle lastre in zinco titanio e infiltrazioni d'acqua analoghi a quelli riscontrati sulla tettoia del porticato” (cfr. pp. 13-14 CTU Arch. . Per_1
Il CTU, inoltre, escludeva la possibilità di imputare la corrosione a vizi o difetti delle lastre in zinco titanio fornite dalla Zintek che, dove correttamente installate, risultavano ancora in perfetto stato. Di conseguenza, egli concludeva per la relazione causale tra i vizi accertati nell'immobile de quo e la non corretta realizzazione della stratigrafia della copertura da parte della Controparte_1
[...]
Da ultimo, l'Arch. esponeva l'impossibilità di porre rimedio ai Per_1
vizi riscontrati con interventi diversi dalla completa rimozione e rifacimento della copertura in conformità alle indicazioni del costruttore delle lastre in zinco titanio ed indicava in euro 19.500,00 oltre IVA di legge la somma necessaria al ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.
In punto di diritto, per costante giurisprudenza i gravi difetti che possono dar luogo all'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. non devono riguardare necessariamente parti essenziali dell'opera, ma possono anche consistere in pagina 6 di 9 elementi accessori o secondari che, se influiscono in modo significativo sul godimento dell'opera stessa, ne giustificano la contestazione (cfr. da ultimo
Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2024, n. 5648).
Nel caso che ci occupa, il suddetto presupposto può dirsi presente e,
dunque, la domanda di parte ricorrente fondata, in quanto i vizi lamentati (id est,
l'infiltrazione d'acqua nel garage e del porticato), peraltro in via di costante peggioramento, di fatto pregiudicano in modo rilevante il corretto utilizzo di due porzioni accessorie, ma non insignificanti, dell'immobile edificato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, per la quale può escludersi la debenza del compenso, atteso il mancato esperimento di alcuna attività.
Le spese legali dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.:
nel caso di specie le stesse seguono la soccombenza.
Allo stesso modo devono essere regolate le spese della CTU esperita in sede di ATP che vanno, quindi, poste a carico della parte soccombente nel giudizio di merito, cioè dell'odierna parte resistente.
Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il Giudice non ne rilevi l'eccessività o la pagina 7 di 9 superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056
del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (cfr. art. 75 disp. att. cod.
proc. civ.). Nel caso di specie la produzione della fattura del c.t.p. è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, pari ad euro 3.814.90.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore della sig.ra Parte_1
(C.F. la somma di euro 19.500,00, oltre
[...] C.F._1
IVA se dovuta ed interessi come da domanda;
2) condanna (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Parte_1
(C.F. le spese legali del presente
[...] C.F._1
procedimento, comprese quelle della fase di ATP, che si liquidano in complessivi euro 5.734,00 [di cui euro 2.337,00 per la fase di ATP ed euro
3.397,00 per il giudizio di merito] per compenso ed euro 355,50 per esborsi oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso
ex D.M. n. 37 del 2018;
3) condanna (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Pt_1
pagina 8 di 9 (C.F. le spese di CTU come liquidate in Pt_1 C.F._1
sede di ATP, nonché le spese di CTP sostenute e documentate in euro 3.814.90.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 28 gennaio 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale telematico della causa n. R.G. 1940/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 gennaio 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Francesco Tonon,
sono comparsi: l'avvocato Vinci per parte ricorrente, nessuno per parte resistente, già dichiarata contumace.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Vinci conclude come in atti e insiste per l'accoglimento ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 12,36
Il Giudice
dott. Francesco Tonon pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1940/2023 del R.A.C.C. in data 26
ottobre 2023, iniziata con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., notificato con pedissequo decreto in data 17 novembre 2023
d a
- (C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Gaetano Vinci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone, Corso G. Garibaldi n. 47, giusto mandato allegato telematicamente
ricorrente
c o n t r o
- (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
resistente contumace
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.)
Letti gli atti di causa;
udite le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 2 di 9 letto l'art. 281-sexies c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di merito rappresenta il seguito naturale del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis c.p.c.
instaurato dinnanzi a questo Tribunale dalla sig.ra nei Parte_1
confronti della (R.G. 1851/2021) e conclusosi con il Controparte_1
deposito dell'elaborato peritale – CTU Arch. – il 28 aprile 2023. Persona_1
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di veder accolte le Controparte_1
seguenti conclusioni di merito: “accertata e dichiarata la presenza, nella
copertura del portico e del garage del fabbricato di civile abitazione sito in
Cordenons (PN), via Noncello n. 16, catastalmente censito al Foglio 39,
particella 1694, Sub. 1, Cat. A/7, classe 2 e Sub. 2 Cat. C/6 classe 3 del Comune
di Cordenons, dei vizi/difetti individuati dal C.T.U. Arch. nella Per_1
relazione peritale del 28.04.2023 depositata nel giudizio n. 1851/2021 R.G. del
Tribunale di Pordenone, e l'imputabilità degli stessi a responsabilità della
P.IVA. , con sede legale in Sacile (PN) via Controparte_2 P.IVA_1
N. Nanetti n. 17/f, in persona del legale rappresentante C.F. CP_1
, nonché dello stesso sig. in qualità di socio C.F._2 CP_1
accomandatario, residente in [...], per le ragioni tutti
di cui è causa, ex art. 1669 c.c., condannarsi la medesima società e il socio
accomandatario signor a pagare, a favore della signora CP_1 Parte_1
la somma di euro 19.500,00 ovvero quella diversa, minore o
[...]
maggiore, ritenuta di giustizia, necessaria a ripristinare a regola d'arte il portico e il garage dell'immobile di proprietà della ricorrente, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo e alla rivalutazione monetaria”. pagina 3 di 9 Con decreto del 31 ottobre 2023, il Giudice, letto il ricorso, fissava avanti a sé l'udienza del 30 gennaio 2024 per la comparizione delle parti.
Alla prima udienza, il G.I., verificata la regolarità della notifica degli atti di causa a parte resistente, ne dichiarava la contumacia. Il procuratore della ricorrente rappresentava la necessità di un rinvio dell'udienza per pendenti trattative ed il Giudice rinviava all'udienza del 26 settembre 2024 per la verifica.
Successivamente all'udienza del 26 settembre 2024, il Giudice disponeva l'acquisizione formale del fascicolo per ATP e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava avanti a sé l'udienza del 12 dicembre 2024 per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Preannunciata dal procuratore della ricorrente l'imminenza del raggiungimento di un accordo transattivo, alla fissata udienza di discussione nessuno compariva. Sicché, il Giudice, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 28 gennaio 2025.
I Fatti
Con contratto d'appalto privato del 24 ottobre 2013, la Controparte_1
si impegnava alla realizzazione di un fabbricato unifamiliare sul terreno di
[...]
proprietà della sig.ra sito in Cordenons (PN), via Noncello Parte_1
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
L'immobile veniva consegnato alla ricorrente in data 13 febbraio 2015
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
La sig.ra a partire dall'autunno 2019, notava la presenza di Pt_1
infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla parte superiore del porticato antistante l'abitazione, le quali ammaloravano lo stato del tavolato in perline e delle travi di legno sottostanti la copertura. Di talché, ella provvedeva ad ispezionare la copertura in zinco/titanio, accorgendosi della presenza di numerosi pagina 4 di 9 fori ed abrasioni che venivano denunciati all'impresa costruttrice, da ultimo con p.e.c. del legale datata 7 febbraio 2020 (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Anche dopo aver effettuato un sopralluogo con l'odierna resistente, alla presenza del tecnico di parte, geom. , nulla si risolveva e gli Testimone_1
ulteriori solleciti del procuratore della sig.ra del 3 giugno 2020 e 27 Pt_1
maggio 2021, come pure l'invito alla negoziazione assistita del 25 giugno 2021
(cfr. doc. 2 di parte ricorrente) rimanevano privi di utile riscontro.
Di conseguenza, la sig.ra instaurava il procedimento per Pt_1
accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Pordenone (R.G.
1851/2021), al quale la non partecipava, conclusosi con Controparte_1
il deposito dell'elaborato peritale dell'arch. il 28 aprile 2023. Per_1
Nemmeno il deposito della consulenza tecnica portava alla soluzione bonaria della controversia, sicché la sig.ra si determinava ad adire Pt_1
questo Tribunale al fine di veder tutelate le proprie ragioni.
In Diritto
Nel merito, le domande formulate dall'odierna ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
Ferma la mancata costituzione della e, dunque, la Controparte_1
mancata contestazione dei fatti allegati dall'odierna ricorrente, in particolare l'esistenza di un contratto d'appalto tra le parti per la costruzione dell'immobile e l'esecuzione dello stesso da parte della – comunque in questa sede CP_1
documentalmente provati (cfr. doc. 2 di parte ricorrente) –, la consulenza tecnica del procedimento per a.t.p. è cristallina in punto di identificazione e qualificazione dei vizi lamentati dalla sig.ra Pt_1
Dalla relazione tecnica dell'arch. si legge: “nel corso delle Per_1
operazioni peritali è stata accertata la presenza d'acqua nella tettoia, nonché la
presenza di numerosi fori nella copertura in lastre di zinco titanio con estesa pagina 5 di 9 presenza di ruggine bianca nella parte inferiore delle lastre e di un ammaloramento di alcune perline poste all'intradosso della tettoia;
si è inoltre
rilevato che identico fenomeno è presente anche nella copertura del garage. Le
cause che hanno generato le infiltrazioni di acqua al di sotto della tettoia sono
attribuibili alla presenza dei fori nelle lastre di zinco titanio conseguenza della
corrosione delle lastre stesse. [Si può affermare, altresì, n.d.r.] che il fenomeno
della corrosione si è innescato a causa della presenza di un ristagno di acqua
interstiziale sotto le lastre dovuto ad una inadeguata e tecnicamente errata
esecuzione del pacchetto di copertura, nello specifico pendenza insufficiente,
stratigrafia non corretta e scarsa attenzione ai dettagli costruttivi, e che la
porzione di copertura sopra il garage già presenta un ammaloramento delle lastre in zinco titanio e infiltrazioni d'acqua analoghi a quelli riscontrati sulla tettoia del porticato” (cfr. pp. 13-14 CTU Arch. . Per_1
Il CTU, inoltre, escludeva la possibilità di imputare la corrosione a vizi o difetti delle lastre in zinco titanio fornite dalla Zintek che, dove correttamente installate, risultavano ancora in perfetto stato. Di conseguenza, egli concludeva per la relazione causale tra i vizi accertati nell'immobile de quo e la non corretta realizzazione della stratigrafia della copertura da parte della Controparte_1
[...]
Da ultimo, l'Arch. esponeva l'impossibilità di porre rimedio ai Per_1
vizi riscontrati con interventi diversi dalla completa rimozione e rifacimento della copertura in conformità alle indicazioni del costruttore delle lastre in zinco titanio ed indicava in euro 19.500,00 oltre IVA di legge la somma necessaria al ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.
In punto di diritto, per costante giurisprudenza i gravi difetti che possono dar luogo all'azione risarcitoria prevista dall'art. 1669 c.c. non devono riguardare necessariamente parti essenziali dell'opera, ma possono anche consistere in pagina 6 di 9 elementi accessori o secondari che, se influiscono in modo significativo sul godimento dell'opera stessa, ne giustificano la contestazione (cfr. da ultimo
Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2024, n. 5648).
Nel caso che ci occupa, il suddetto presupposto può dirsi presente e,
dunque, la domanda di parte ricorrente fondata, in quanto i vizi lamentati (id est,
l'infiltrazione d'acqua nel garage e del porticato), peraltro in via di costante peggioramento, di fatto pregiudicano in modo rilevante il corretto utilizzo di due porzioni accessorie, ma non insignificanti, dell'immobile edificato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche,
evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, per la quale può escludersi la debenza del compenso, atteso il mancato esperimento di alcuna attività.
Le spese legali dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.:
nel caso di specie le stesse seguono la soccombenza.
Allo stesso modo devono essere regolate le spese della CTU esperita in sede di ATP che vanno, quindi, poste a carico della parte soccombente nel giudizio di merito, cioè dell'odierna parte resistente.
Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il Giudice non ne rilevi l'eccessività o la pagina 7 di 9 superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
3716 del 11 giugno 1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056
del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del 1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (cfr. art. 75 disp. att. cod.
proc. civ.). Nel caso di specie la produzione della fattura del c.t.p. è sufficiente a giustificare il riconoscimento della debenza della somma ivi indicata, pari ad euro 3.814.90.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie le domande di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore della sig.ra Parte_1
(C.F. la somma di euro 19.500,00, oltre
[...] C.F._1
IVA se dovuta ed interessi come da domanda;
2) condanna (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Parte_1
(C.F. le spese legali del presente
[...] C.F._1
procedimento, comprese quelle della fase di ATP, che si liquidano in complessivi euro 5.734,00 [di cui euro 2.337,00 per la fase di ATP ed euro
3.397,00 per il giudizio di merito] per compenso ed euro 355,50 per esborsi oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso
ex D.M. n. 37 del 2018;
3) condanna (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Pt_1
pagina 8 di 9 (C.F. le spese di CTU come liquidate in Pt_1 C.F._1
sede di ATP, nonché le spese di CTP sostenute e documentate in euro 3.814.90.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 28 gennaio 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
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